Legge federale Disegno sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 aprile 20081, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale2 Art. 101 cpv. 1 e 3 1

Sono imprescrittibili: a.

il genocidio (art. 264);

b.

i crimini contro l'umanità (art. 264a cpv. 1 e 2);

c.

i crimini di guerra (art. 264c cpv. 1-3, art. 264d cpv. 1 e 2, art. 264e cpv. 1 e 2, art. 264f, art. 264g cpv. 1 e 2, art. 264h);

d.

i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o in connessione con una presa d'ostaggi.

I capoversi 1 lettere a, c ed d e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

3

1 2

FF 2008 3293 RS 311.0

2007-2865

3395

Legge federale sulla modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

Art. 259 cpv. 1bis (nuovo) 1bis La pubblica istigazione al genocidio (art. 264) da commettere in tutto o in parte in Svizzera è punibile anche se l'istigazione avviene all'estero.

Art. 260bis cpv. 1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch'egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

1

a.

art. 111

Omicidio intenzionale

b.

art. 112

Assassinio

c.

art. 122

Lesioni gravi

d.

art. 140

Rapina

e.

art. 183

Sequestro di persona e rapimento

f.

art. 185

Presa d'ostaggi

g.

art. 221

Incendio intenzionale

h.

art. 264

Genocidio

i.

art. 264a cpv. 1 e 2

Crimini contro l'umanità

j.

art. 264c cpv. 1­3, art. 264d cpv. 1 e 2, art. 264e cpv. 1 e 2, art. 264f, art. 264g cpv. 1 e 2, art. 264h

Crimini di guerra

Titolo prima dell'art. 264

Titolo dodicesimobis: Genocidio e crimini contro l'umanità Art. 264 Genocidio

3396

Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale: a.

uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale;

b.

sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;

Legge federale sulla modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

c.

ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo;

d.

trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,

è punito con una pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

Art. 264a (nuovo) Crimini contro l'umanità

Chiunque, nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili:

1

a. Omicidio intenzionale

a.

uccide intenzionalmente una persona;

b. Sterminio

b.

sottopone la popolazione, nell'intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita atte a cagionarne la distruzione;

c. Riduzione in schiavitù

c.

si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;

d. Sequestro di persona

d.

priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale;

e. Sparizione forzata di persone

e.

nell'intento di sottrarre una persona per un lungo periodo di tempo alla protezione della legge: 1. priva la persona della libertà su mandato o con l'acquiescenza di uno Stato o di un'organizzazione politica, e in seguito è negata la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova; o 2. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte o sul luogo in cui la persona si trova, su mandato di uno Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale; il giudice può attenuare la pena se l'autore non ha alcun influsso sulla privazione della libertà;

f. Tortura

f.

infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica;

g. Lesione dell'autodeterminazione sessuale

g.

stupra una persona, la costringe a subire un atto sessuale di gravità paragonabile o a prostituirsi, la sottopone a sterilizzazione forzata o, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, tiene sequestrata una donna resa gravida contro la sua volontà;

3397

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h. Deportazione o trasferimento forzato

h.

deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo;

i. Persecuzione e apartheid

i.

lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale e in relazione a un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter;

j. Altri atti inumani

j.

commette un altro atto di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica;

è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Nei casi meno gravi di cui al capoverso 1 lettere c­j il giudice può pronunciare una pena detentiva non inferiore a un anno.

3

Titolo prima dell'art. 264b (nuovo)

Titolo dodicesimoter: Crimini di guerra Art. 264b (nuovo) 1. Campo d'applicazione

Gli articoli 264d­264j si applicano nel contesto di conflitti armati internazionali, inclusi i casi di occupazione, così come, sempreché non risulti diversamente dalla natura dei reati, di conflitti armati non internazionali.

Art. 264c (nuovo)

2. Gravi violazioni 1 Chiunque, delle Convenzioni modo grave di Ginevra

nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19493, commettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni:

3

a.

omicidio intenzionale;

b.

presa d'ostaggi;

Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I), RS 0.518.12; Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II), RS 0.518.23; Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III), RS 0.518.42; Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV), RS 0.518.51.

3398

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c.

inflizione di grandi sofferenze o di gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, trattamento inumano o esperimenti biologici;

d.

distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala;

e.

costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;

f.

deportazione, trasferimento o detenzione illegali;

g.

privazione del diritto a un equo e regolare processo prima dell'inflizione o dell'esecuzione di una pena severa;

è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato non internazionale sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, se sono diretti contro una persona o un bene protetti dal diritto internazionale umanitario.

2

In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

3

Nei casi meno gravi di cui al capoverso 1 lettere c­g il giudice può pronunciare una pena detentiva non inferiore a un anno.

4

Art. 264d (nuovo) 3. Altri crimini di guerra a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile

4

1

Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige attacchi contro: a.

civili che non partecipano direttamente alle ostilità;

b.

persone, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 19454, nella misura in cui gli stessi siano protetti dal diritto internazionale umanitario;

c.

beni di carattere civile, luoghi o edifici non difesi oppure contro zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare;

d.

unità sanitarie, edifici, materiale o veicoli che portano un emblema distintivo del diritto internazionale umanitario o il cui carattere protetto è riconosciuto anche senza gli emblemi distintivi, ospedali o ricoveri per malati e feriti;

RS 0.120

3399

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e.

beni culturali, persone cui è affidata la loro protezione o veicoli adibiti al trasporto di tali beni, edifici dedicati al culto religioso, all'arte, all'educazione, alla scienza o a scopi umanitari, nella misura in cui sono protetti dal diritto internazionale umanitario,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Nei casi particolarmente gravi concernenti attacchi contro persone, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Nei casi meno gravi, il giudice può pronunciare una pena detentiva non inferiore a un anno.

3

Art. 264e (nuovo) 1

b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell'autodeterminazione sessuale e della dignità umana.

Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: a.

cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale, sottoponendola un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;

b.

stupra una persona protetta dal diritto internazionale, la costringe a subire un atto sessuale di gravità paragonabile o a prostituirsi, la sottopone a sterilizzazione forzata o, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, tiene sequestrata una donna resa gravida contro la sua volontà;

c.

sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Nei casi meno gravi, il giudice può pronunciare una pena detentiva non inferiore a un anno.

3

Art. 264f (nuovo) c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato

1

Chiunque arruola o recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o li fa partecipare a conflitti armati, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

2

In casi particolarmente gravi, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

3400

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Art. 264g (nuovo) d. Metodi di guerra vietati

1

Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: a.

dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l'uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti;

b.

utilizza come scudo una persona protetta dal diritto internazionale umanitario per influire sulle operazioni militari;

c.

impiega un metodo di guerra che consiste nel saccheggiare o nell'appropriarsi in altro indebito modo di beni altrui, priva persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o impedisce l'invio di soccorsi;

d.

uccide o ferisce un combattente nemico in modo sleale o dopo che questi si trova fuori combattimento;

e.

mutila il cadavere di un combattente nemico;

f.

come comandante militare, impartisce l'ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine;

g.

fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, delle insegne militari o dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario;

h.

come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Per i reati meno gravi, il giudice può pronunciare una pena detentiva non inferiore a un anno.

3

Art. 264h (nuovo) e. Impiego di armi vietate

1

Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: a.

utilizza veleno o armi velenose;

b.

utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas, sostanze e liquidi tossici o asfissianti;

c.

utilizza proiettili che all'interno del corpo umano si espandono o si appiattiscono facilmente oppure vi esplodono; 3401

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d.

utilizza armi il cui effetto principale è quello di ferire con schegge che non possono essere localizzate nel corpo umano mediante raggi X;

e.

utilizza armi laser il cui effetto principale è di procurare la cecità permanente,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

In casi particolarmente gravi, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Art. 264i (nuovo) 4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: a.

continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro modo le condizioni dell'armistizio;

b.

maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l'accompagna;

c.

ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.

Art. 264j (nuovo) 5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 264c­264i, viola una disposizione del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata punibile dal diritto internazionale consuetudinario o da una convenzione riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.

Titolo prima dell'art. 264k (nuovo)

Titolo dodicesimoquater: Disposizioni comuni ai titoli dodicesimobis e dodicesimoter Art. 264k (nuovo) Punibilità dei superiori

3402

Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si accinge a commettere un reato previsto dal Titolo dodicesimobis o dodicesimoter, e che non adotta misure adeguate per impedirne l'esecuzione, è punito con la stessa pena applicabile all'autore. Se il superiore ha agito per negligenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

Legge federale sulla modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso un reato previsto dal Titolo dodicesimobis o dodicesimoter e che non adotta misure adeguate per garantire che il reato venga sanzionato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Art. 264l (nuovo) Commissione di un reato in esecuzione di un ordine

Il subalterno che, su ordine di un superiore o eseguendo un altro ordine di carattere vincolante, commette un reato previsto dal Titolo dodicesimobis o dodicesimoter, è passibile di pena se al momento del reato era consapevole della punibilità dell'atto.

Art. 264m (nuovo)

Reati commessi all'estero

È punibile anche colui che ha commesso all'estero un reato previsto dai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dall'articolo 264k, se si trova in Svizzera e non è estradato a un altro Stato o deferito a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.

1

Se l'autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescindere dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se:

2

a.

un'autorità estera o un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza persegue il reato e l'autore del reato viene estradato o deferito a tale tribunale; o

b.

l'autore del reato si trova all'estero e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile.

L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile, a meno che l'assoluzione, il condono o la prescrizione della pena all'estero siano avvenuti con lo scopo di dispensare ingiustamente l'autore da ogni sanzione.

3

Art. 264n (nuovo) Esclusione dell'immunità relativa

5

6

Il perseguimento dei reati previsti dai titoli dodicesimobis e dodicesimoter e dall'articolo 264k non è subordinato a nessuna delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti: a.

articolo 347 capoverso 2 lettera b della presente legge5;

b.

articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 19586 sulla responsabilità;

Con l'entrata in vigore del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (FF 2007 6327) il rimando all'art. 347 cpv. 2 lett. b sarà sostituito dal rimando all'art. 7 cpv. 2 lett. b del Codice di procedura penale.

RS 170.32

3403

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c.

articolo 17 della legge federale del 13 dicembre 20027 sull'Assemblea federale;

d.

articolo 61a della legge federale del 21 marzo 19978 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

e.

articolo 11 della legge federale del 17 giugno 20059 sul Tribunale federale;

f.

articolo 11a della legge federale del 4 ottobre 200210 sul Tribunale penale federale.

Art. 336 cpv. 211 Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti dai titoli dodicesimobis e dodicesimoter nonché dall'articolo 264k.

2

2. Codice penale militare del 13 giugno 192712 Art. 3 cpv. 1 n. 9 1

Sono sottoposti al diritto penale militare: 9.

le persone di condizione civile e i militari stranieri che commettono all'estero contro un militare svizzero un reato previsto dal capo sesto o sestobis della parte seconda o dall'articolo 114a;

Art. 5 cpv. 1 n. 1 e 5 (nuovo) nonché cpv. 2 (nuovo) In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle persone contemplate negli articoli 3 e 4:

1

1.

7 8 9 10 11

12

le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti: a. tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91, b. spionaggio contro uno Stato estero (art. 93),

RS 171.10 RS 172.010 RS 173.110 RS 173.71 Con l'entrata in vigore del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (FF 2007 6327) l'art. 336 della presente legge sarà abrogato e sostituito dal nuovo art. 23 cpv. 1 lett. g del Codice di procedura penale. Il suo tenore sarà il seguente: «g. i reati di cui ai titoli dodicesimobis e dodicesimoter nonché all'articolo 264k;».

RS 321.0

3404

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c.

d.

5.

incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all'esercito (art. 160 cpv. 2, art. 160a, art. 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, art. 162 cpv. 3, art. 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2); genocidio o crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda), crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139);

militari stranieri che si rendono colpevoli di genocidio, crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda) o crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139).

Alle disposizioni di cui al cpv. 1 n. 1 lett. d e al n. 5 si applicano le disposizioni sulla punibilità dei superiori (art. 114a).

2

Art. 7 Partecipazione di civili

Se a un reato puramente militare (art. 61­85) o a un reato contro la difesa nazionale o contro la forza difensiva del Paese (art. 86­107) hanno partecipato, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste sono pure punibili secondo il presente Codice.

1

Se a un reato comune (art. 115­179), a un genocidio, a un crimine contro l'umanità (art. 108, 109 e 114a) o a un crimine di guerra (art. 110­114a, 139) hanno partecipato, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste rimangono soggette al diritto penale ordinario. È fatto salvo l'articolo 221a.

2

Art. 10 cpv. 1bis, 1ter e 1quater(nuovi) 1bis Le persone di cui all'articolo 5 numeri 1 lettera d e 5 che hanno commesso all'estero un reato previsto dal capo sesto o sestobis della parte seconda o dall'articolo 114a sono pure giudicate secondo il presente codice se si trovano in Svizzera e non sono estradate in un altro Stato né deferite a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.

Se l'autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescindere dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se

1ter

a.

un'autorità estera o un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza persegue il reato e l'autore del reato viene estradato o deferito a tale tribunale;

3405

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b.

l'autore del reato si trova all'estero e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile;

c.

non è possibile assumere i mezzi di prova necessari.

Le persone che hanno commesso all'estero un reato contro un militare svizzero previsto dal capo sesto o sestobis della parte seconda o dall'articolo 114a, sono giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera o sono state estradate in Svizzera per tale reato e se non possono essere estradate in un altro Stato né essere deferite a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.

1quater

Art. 20 titolo marginale e cpv. 2 Punibilità del superiore e commissione di un reato in esecuzione di un ordine

È pure punibile il subalterno che commette un reato su ordine di un superiore o eseguendo un altro ordine di carattere vincolante, se al momento del reato era consapevole della punibilità dell'atto. Il giudice può attenuare la pena.

2

Art. 59 cpv. 1 e 3 1

Sono imprescrittibili: a.

il genocidio (art. 108);

b.

i crimini contro l'umanità (art. 109 cpv. 1 e 2);

c.

i crimini di guerra (art. 111 cpv. 1­3, art. 112 cpv. 1 e 2, art. 112a cpv. 1 e 2; art. 112b, art. 112c cpv. 1 e 2, art. 112d);

d.

i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o nell'ambito di una presa d'ostaggi.

I capoversi 1 lettere a, c e d nonché 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

3

3406

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Titolo prima dell'art. 108 (nuovo)

Capo sesto: Genocidio e crimini contro l'umanità Art. 108 Genocidio

Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale: a.

uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale;

b.

sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;

c.

ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo;

d.

trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,

è punito con una pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

Art. 109 Crimini contro l'umanità

Chiunque, nell'ambito di un esteso e sistematico attacco contro popolazioni civili:

1

a. Omicidio intenzionale

a.

uccide intenzionalmente una persona;

b. Sterminio

b.

sottopone la popolazione, nell'intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita dirette a cagionarne la distruzione;

c. Riduzione in schiavitù

c.

si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su di questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;

d. Sequestro di persona

d.

priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale;

e. Sparizione forzata di persone

e.

nell'intento di sottrarre una persona per un lungo periodo di tempo alla protezione della legge: 1. priva una persona della libertà su mandato o con l'acquiescenza di uno Stato o di un'organizzazione politica, e in seguito è negata la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova; o

3407

Legge federale sulla modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

2.

si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte o sul luogo in cui tale persona si trova, su mandato di uno Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale; il giudice può attenuare la pena se l'autore non ha alcun influsso sulla privazione della libertà;

f. Tortura

f.

infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica;

g. Lesione dell'autodeterminazione sessuale

g.

stupra una persona, la costringe a subire un atto sessuale di gravità paragonabile o a prostituirsi, la sottopone a sterilizzazione forzata o, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, tiene sequestrata una donna resa gravida contro la sua volontà;

h. Deportazione o trasferimento forzato

h.

deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo;

i. Persecuzione e apartheid

i.

lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale e in relazione a un reato previsto dal capo sesto o sestobis;

j. Altri atti inumani

j.

commette un altro atto inumano di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica,

è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Nei casi meno gravi di cui al capoverso 1 lettere c­j il giudice può pronunciare una pena detentiva non inferiore a un anno.

3

Titolo prima dell'art. 110 (nuovo)

Capo sestobis: Crimini di guerra Art. 110 1. Campo d'applicazione

3408

Gli articoli 112­114 si applicano nel contesto di conflitti armati internazionali, inclusi i casi di occupazione, così come, sempreché non risulti diversamente dalla natura dei reati, di conflitti armati non internazionali.

Legge federale sulla modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

Art. 111 2. Gravi violazioni 1 Chiunque, delle Convenzioni modo grave di Ginevra

nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 194913, commettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni: a.

omicidio intenzionale;

b.

presa d'ostaggi;

c.

inflizione di grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, trattamento disumano o esperimenti biologici;

d.

distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala;

e.

costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;

f.

deportazione, trasferimento o detenzione illegali;

g.

privazione del diritto a un equo e regolare processo prima dell'inflizione o dell'esecuzione di una pena severa;

è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato non internazionale sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, se sono diretti contro una persona o un bene protetti dal diritto internazionale umanitario.

2

In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

3

Nei casi meno gravi di cui al capoverso 1 lettere c­g il giudice può pronunciare una pena detentiva non inferiore a un anno.

4

13

Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I), RS 0.518.12; Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II), RS 0.518.23; Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III), RS 0.518.42; Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV), RS 0.518.51.

3409

Legge federale sulla modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

Art. 112 3. Altri crimini di 1 guerra a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile

Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige attacchi contro: a.

civili che non partecipano direttamente alle ostilità;

b.

persone, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 194514, nella misura in cui gli stessi siano protetti dal diritto internazionale umanitario;

c.

beni di carattere civile, luoghi o edifici non difesi oppure contro zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare;

d.

unità sanitarie, edifici, materiale o veicoli che portano un emblema distintivo del diritto internazionale umanitario o il cui carattere protetto è riconosciuto anche senza gli emblemi distintivi, ospedali o ricoveri per malati e feriti;

e.

beni culturali, persone cui è affidata la loro protezione o veicoli adibiti al trasporto di tali beni, edifici dedicati al culto religioso, all'arte, all'educazione, alla scienza o a scopi umanitari, nella misura in cui sono protetti dal diritto internazionale umanitario,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Nei casi particolarmente gravi concernenti attacchi contro persone, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Nei casi meno gravi, il giudice può pronunciare una pena detentiva non inferiore a un anno.

3

Art. 112a (nuovo) b. Trattamento 1 medico ingiustificato, lesione dell'autodeterminazione sessuale e della dignità umana.

14

RS 0.120

3410

Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: a.

cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;

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b.

stupra una persona protetta dal diritto internazionale, la costringe a subire un atto sessuale di gravità paragonabile o a prostituirsi, la sottopone a sterilizzazione forzata o, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, tiene sequestrata una donna resa gravida contro la sua volontà;

c.

sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Nei casi meno gravi, il giudice può pronunciare una pena detentiva non inferiore a un anno.

3

Art. 112b (nuovo) c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato

Chiunque arruola o recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o li fa partecipare a conflitti armati, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

1

In casi particolarmente gravi, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Art. 112c (nuovo) d. Metodi di guerra vietati

1

Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: a.

dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l'uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti;

b.

utilizza come scudo una persona protetta dal diritto internazionale umanitario per influire sulle operazioni militari;

c.

impiega un metodo di guerra che consiste nel saccheggiare o nell'appropriarsi in altro indebito modo di beni altrui, priva persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o impedisce l'invio di soccorsi;

d.

uccide o ferisce un combattente nemico in modo sleale o dopo che questi si trova fuori combattimento;

e.

mutila il cadavere di un combattente nemico;

f.

come comandante militare, impartisce l'ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine; 3411

Legge federale sulla modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

g.

fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, delle insegne militari o dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario;

h.

come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Per i reati meno gravi, il giudice può pronunciare una pena detentiva non inferiore a un anno.

3

Art. 112d (nuovo) e. Impiego di armi 1 vietate

Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: a.

utilizza veleno o armi velenose;

b.

utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas, sostanze e liquidi tossici o asfissianti;

c.

utilizza proiettili che all'interno del corpo umano si espandono o si appiattiscono facilmente oppure vi esplodono;

d.

utilizza armi il cui effetto principale è quello di ferire con schegge che non possono essere localizzate nel corpo umano mediante raggi X;

e.

utilizza armi laser il cui effetto principale è di procurare la cecità permanente,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

In casi particolarmente gravi, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

2

Art. 113 4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra

3412

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: a.

continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro modo le condizioni dell'armistizio;

b.

maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l'accompagna;

Legge federale sulla modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

c.

ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.

Art. 114 5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 111­113, viola una disposizione del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata punibile dal diritto internazionale consuetudinario o da una convenzione riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.

1

2

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Titolo prima dell'art. 114a (nuovo)

Capo sestoter: Disposizioni comuni ai capi sesto e sestobis Art. 114a (nuovo) Punibilità dei superiori

Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si accinge a commettere un reato previsto dal capo sesto o sestobis, e che non adotta misure adeguate per impedirne l'esecuzione, è punito con la stessa pena applicabile all'autore. Se il superiore ha agito per negligenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso un reato previsto dal capo sesto o sestobis e che non adotta misure adeguate per garantire che il reato venga sanzionato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

Art. 114b (nuovo) Esclusione dell'immunità relativa

15 16 17

Il perseguimento dei reati previsti dai capi sesto e sestobis non è subordinato a nessuna delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti: a.

articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 195815 sulla responsabilità;

b.

articolo 17 della legge federale del 13 dicembre 200216 sull'Assemblea federale;

c.

articolo 61a della legge federale del 21 marzo 199717; sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

RS 170.32 RS 171.10 RS 172.010

3413

Legge federale sulla modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

d.

articolo 11 della legge federale del 17 giugno 200518 sul Tribunale federale;

e.

articolo 11a della legge federale del 4 ottobre 200219 sul Tribunale penale federale.

Art. 139 Saccheggio

Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, commette saccheggio, si appropria in altro indebito modo di beni altrui o esercita atti di violenza contro la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 60 aliquote giornaliere.

1

Se il colpevole ha esercitato violenza contro una persona, le ha minacciato un pericolo imminente alla vita od alla salute o l'ha resa in altro modo incapace a opporre resistenza, è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

2

Art. 140 Abrogato Art. 171a cpv. 1bis (nuovo) 1bis La pubblica istigazione al genocidio (art. 108) da commettere in tutto o in parte in Svizzera è punibile anche se l'istigazione avviene all'estero.

Art. 171b cpv. 1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch'egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati: 1

18 19

RS 173.110 RS 173.71

3414

a.

art. 108

Genocidio

b.

art. 109 cpv. 1 e 2

Crimini contro l'umanità

c.

art. 111 cpv. 1­3, art. 112 cpv. 1 e 2, art. 112a cpv. 1 e 2, art 112b, art. 112c cpv. 1 e 2, art. 112d.

Crimini di guerra

d.

art. 115

Omicidio intenzionale

e.

art. 116

Assassinio

Legge federale sulla modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

f.

art. 121

Lesioni gravi

g.

art. 132

Rapina

h.

art. 151a

Sequestro di persona e rapimento

i.

art. 151c

Presa d'ostaggi

j.

art. 160

Incendio intenzionale

Art. 220 Giurisdizione in 1 Se ad un reato puramente militare (art. 61­85), ad un reato contro la caso di partecipadifesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86­107) zione di civili

hanno, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato anche altre persone, la giurisdizione militare è competente per tutti i compartecipi.

Se ad un reato comune (art. 115­179) hanno, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria.

2

Nei casi di cui al capoverso 2, il Consiglio federale può deferire al tribunale ordinario anche le persone soggette alla giurisdizione militare. Il giudice civile applica a queste persone il diritto penale militare.

3

Art. 221a (nuovo) Giurisdizione in caso di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra

Se a un genocidio, a un crimine contro l'umanità (capo sesto della parte seconda e art. 114a) o a un crimine di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 114a) hanno partecipato più persone, sottoposte in parte alla giurisdizione ordinaria e in parte a quella militare, il Consiglio federale può, su richiesta dell'uditore in capo o del Procuratore generale della Confederazione, sottoporre tutte le persone alla giurisdizione ordinaria o a quella militare. In questo caso ogni persona è soggetta alla stessa giurisdizione.

1

Il capoverso 1 è applicabile anche se è già pendente un processo penale ordinario o militare e i fatti in questione sono correlati.

2

Se una persona è accusata di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria, e se uno dei reati è il genocidio, un crimine contro l'umanità (capo sesto della parte seconda e art. 114a) o un crimine di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 114a), il giudizio va esclusivamente deferito:

3

a.

al tribunale militare, se l'accusato è sottoposto alla giurisdizione militare;

b.

al tribunale ordinario, se l'accusato non è sottoposto alla giurisdizione militare.

3415

Legge federale sulla modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

3. Legge federale del 15 giugno 193420 sulla procedura penale (PP) Art. 26021 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale decide in merito a contestazioni tra procuratore generale della Confederazione e autorità cantonali preposte al procedimento penale inerenti alla competenza di indagine nei casi di: a.

genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra ai sensi dell'articolo 336 capoverso 2 del Codice penale22;

b.

criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica ai sensi dell'articolo 337 capoverso 1 del Codice penale.

4. Legge federale del 20 marzo 198123 sull'assistenza internazionale in materia penale Art. 3 cpv. 2 2

L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile: a.

in caso di genocidio;

b.

in caso di crimini contro l'umanità;

c.

in caso di crimini di guerra; o

d.

se il reato sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o nell'ambito di una presa d'ostaggi.

Art. 35 cpv. 2 2

La punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto:

20 21 22 23 24 25

a.

delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste;

b.

del campo d'applicazione personale e temporale del Codice penale24 e del Codice penale militare del 13 giugno 192725 riguardo alle disposizioni penali concernenti il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.

RS 312.0 Con l'entrata in vigore del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (FF 2007 6327), l'art. 260 PP viene sostituito dall'art. 28 del Codice di procedura penale.

RS 311.0 RS 351.1 RS 311.0 RS 321.0

3416

Legge federale sulla modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

5. Legge federale del 6 ottobre 200026 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Art. 3 cpv. 2 lett. a e b La sorveglianza può essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti:

2

a.

Codice penale (CP)27: articoli 111­113, 115, 119 numero 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis numero 1 capoverso 2, 146­148, 156, 160, 161, 180, 181, 183, 185, 187 numero 1, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195­197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 capoverso 1, 228 numero 1 capoversi 1­4, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis­260quinquies, 264, 264a-264k, 265, 266, 277 numero 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322ter, 322quater e 322septies;

b.

Codice penale militare del 13 giugno 192728: articoli 62 capoversi 1 e 3, 63 numero 1 capoversi 1 e 3 e numero 2, 64 numero 1 capoverso 1 e numero 2, 74, 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 103 numero 1, 104 capoverso 2, 105, 106 capoversi 1 e 2, 108­114a, 115­117, 119, 121, 130 numeri 1 e 2, 132, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 139­142, 149 capoverso 1, 150 capoverso 1, 151a, 151c, 153­156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1 capoversi 1 e 3, 162 capoversi 1 e 3, 164, 165 numero 1 capoversi 1 e 3, 166 numero 1 capoversi 1­4, 167 numero 1, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a numero 1 capoverso 1 e numero 2, 170 capoverso 1, 171a capoverso 1, 171b, 172 numero 1 e 177.

6. Legge federale del 20 giugno 200329 sull'inchiesta mascherata Art. 4 cpv. 2 lett. a e b L'inchiesta mascherata può essere ordinata per perseguire i reati di cui alle seguenti disposizioni:

2

a.

26 27 28 29 30

Codice penale30: articoli 111, 112, 122, 138­140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 capoverso 2 e numero 2 capoverso 2, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 157 numero 2, 160, 183­185, 187, 188, 191, 192, 195, 196, 197 numero 3, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224, 226­228, 231­234, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251, 260bis, 260ter, 260quinquies, 264, RS 780.1 RS 311.0 RS 321.0 RS 312.8 RS 311.0

3417

Legge federale sulla modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

264a-264k, 265, 266, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 capoverso 2, 277 numero 1, 305bis numero 2, 310, 322ter, 322quater, 322septies; b.

Codice penale militare del 13 giugno 192731: articoli 86, 86a, 103 numero 1, 106 capoversi 1 e 2, 108­114a, 115, 116, 121, 130­132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a­151c, 155, 156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162, 164­169, 169a numero 1, 170 capoverso 1, 171b, 172, 177.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

31

RS 321.0

3418