Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura del 30 giugno 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) dell'aprile 2007, viene conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 L'obbligatorietà generale fa stato per il ramo della pittura e gessatura dei Cantoni di Zurigo (ad eccezione dei gessatori di Zurigo Città), Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Giura, e per il ramo della pittura del Cantone Ticino. L'articolo 20 del Contratto collettivo di lavoro non trova applicazione per il Cantone Ticino.

1

Il presente decreto è valido per tutte le aziende e per tutti i reparti aziendali che eseguono o fanno eseguire lavori di pittura e gessatura e che rientrano nella descrizione della professione del pittore o del gessatore.

2

a.

1 2

Pittori: applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici, posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, abbellimento e manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici.

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2008-1660

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Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura. DCF

b.

Gessatori: costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, rivestimenti, isolazioni di ogni genere, intonaci interni ed esterni e stucchi, risanamento di edifici, protezione di parti di costruzioni e di materiali contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi.

Il presente decreto è valido per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori delle aziende o dei reparti aziendali di cui alla cifra 2, ad eccezione degli impiegati d'ufficio, delle persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore come ad esempio gli amministratori di un'impresa e degli apprendisti.

3

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera3 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza4 si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 e ai loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni paritetiche del CCL.

4

Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 20) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio dettagliato e il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere di esaminare altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 I datori di lavoro che hanno concesso un aumento generale del salario, a decorrere dal 1° gennaio 2008, possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9.4 del contratto collettivo di lavoro.

3 4

RS 823.20 ODist, RS 823.201

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Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura. DCF

Art. 5 I decreti del Consiglio federale del 10 settembre 2002, del 22 settembre 2005, del 18 agosto 2006 e del 27 agosto 20075 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione sono abrogati.

1

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2008 ed è valido sino al 30 settembre 2010.

2

30 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5

FF 2002 5391, 2005 5105, 2006 6207­6208, 2007 3139­3140

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Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura. DCF

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