Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

Disegno

(LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 20081, decreta: I La legge federale del 20 marzo 19812 sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue: Sostituzione di espressioni In tutto il testo, le espressioni «Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)» e «INSAI» sono sostituite con l'espressione «Suva», con i necessari adeguamenti grammaticali.

Art. 1 cpv. 2 lett. abis (nuova) 2

Esse non sono applicabili ai seguenti settori: abis attività accessorie della Suva (art. 67a);

Art. 61 cpv. 1 e 3 La «Suva» è un istituto autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e ha sede a Lucerna. L'istituto dev'essere iscritto nel registro di commercio.

1

La Suva soggiace all'alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale. Il suo regolamento organico e la relazione sulla gestione devono essere approvati dal Consiglio federale.

3

Art. 62

Organi

Gli organi della Suva sono:

1 2

a.

il consiglio di vigilanza;

b.

il consiglio d'amministrazione;

FF 2008 4703 RS 832.20

2006-2512

4793

Organizzazione e attività accessorie della Suva. LF

c.

la direzione;

d.

l'ufficio di revisione.

Art. 63 1

Consiglio di vigilanza

Il consiglio di vigilanza si compone di: a.

dieci rappresentanti dei lavoratori assicurati presso la Suva;

b.

dieci rappresentanti dei datori di lavoro che occupano lavoratori assicurati presso la Suva;

c.

cinque rappresentanti della Confederazione.

Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio di vigilanza per un periodo di quattro anni. Tiene conto delle diverse regioni del Paese e delle categorie professionali. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di proporre al Consiglio federale candidati per il consiglio di vigilanza. L'articolo 6a capoverso 1 lettera b della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale (LPers) si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio di vigilanza.

2

I membri del consiglio di vigilanza lasciano la loro funzione al più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono 70 anni.

3

4 Il consiglio di vigilanza provvede alla propria costituzione. I suoi compiti sono i seguenti:

5

a.

approvare la strategia globale della Suva;

b.

adottare il regolamento organico e trasmetterlo per approvazione al Consiglio federale;

c.

approvare il regolamento del personale;

d.

approvare le basi contabili e stabilire le tariffe dei premi;

e.

nominare e revocare l'ufficio di revisione;

f.

adottare la relazione sulla gestione e trasmetterla per approvazione al Consiglio federale;

g.

presentare al Consiglio federale proposte di candidature per la nomina del consiglio d'amministrazione.

Il consiglio di vigilanza non può delegare i suoi compiti.

Art. 63a (nuovo) Consiglio d'amministrazione 1

3

Il consiglio d'amministrazione si compone di: a.

tre rappresentanti dei lavoratori assicurati presso la Suva;

b.

tre rappresentanti dei datori di lavoro che occupano lavoratori assicurati presso la Suva;

c.

un rappresentante della Confederazione.

RS 172.220.1

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Organizzazione e attività accessorie della Suva. LF

Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'amministrazione per un periodo di quattro anni. Questi ultimi devono disporre delle necessarie conoscenze settoriali e aziendali e non possono essere membri del consiglio di vigilanza.

2

Il consiglio d'amministrazione provvede alla propria costituzione. I suoi compiti principali sono i seguenti:

3

a.

nominare i membri e il presidente della direzione;

b.

approvare il piano finanziario e l'organizzazione della contabilità;

c.

organizzare la revisione interna, nominare e sorvegliare l'attuario responsabile;

d.

esercitare la vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per assicurare l'osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni pertinenti;

e.

preparare le pratiche da presentare al consiglio di vigilanza.

Il consiglio di vigilanza può stabilire nel regolamento organico altri compiti del consiglio d'amministrazione.

4

5

Il consiglio d'amministrazione non può delegare i suoi compiti.

L'articolo 6a capoverso 1 lettera b LPers4 si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio d'amministrazione.

6

Art. 64

Direzione

La direzione gestisce le attività della Suva e la rappresenta verso terzi; essa può inoltre conferire procure e altri mandati.

1

I membri della direzione non possono essere contemporaneamente membri del consiglio di vigilanza né del consiglio d'amministrazione. Le condizioni di assunzione sono conformi alle disposizioni del Codice delle obbligazioni5 (CO). L'articolo 6a capoversi 1­5 LPers6 si applica per analogia al salario che percepiscono e alle altre condizioni contrattuali.

2

Art. 64a (nuovo) Obbligo di diligenza e di fedeltà I membri del consiglio di vigilanza, del consiglio d'amministrazione e della direzione devono adempiere i loro compiti con ogni diligenza e salvaguardare secondo buona fede gli interessi della Suva.

1

4 5 6

RS 172.220.1 RS 220 RS 172.220.1

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Organizzazione e attività accessorie della Suva. LF

Art. 64b (nuovo) Ufficio di revisione La Suva deve far verificare il suo conto annuale dall'ufficio di revisione mediante revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 727 CO7. L'ufficio di revisione controlla inoltre l'osservanza delle prescrizioni sul sistema di finanziamento di cui all'articolo 90.

1

I membri dell'ufficio di revisione sono nominati per una durata di tre anni al massimo. È ammessa la rielezione.

2

Art. 64c (nuovo)

Responsabilità

I membri degli organi, nonché le persone incaricate della gestione e della revisione rispondono del danno che, intenzionalmente o per negligenza, arrecano alla Suva.

1

Il diritto della Suva al risarcimento del danno causato dai membri degli organi o dalle persone incaricate della gestione e della revisione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la Suva è venuta a conoscenza del danno e della persona tenuta a risarcirlo, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il danno è stato causato.

2

Le controversie concernenti la responsabilità dei membri degli organi della Suva, delle persone incaricate della gestione e della revisione sottostanno alla giurisdizione civile.

3

Art. 65

Presentazione dei conti

I conti della Suva presentano la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e i risultati d'esercizio per settore d'attività.

1

La presentazione dei conti è retta dai principi generali dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si impronta a standard generalmente riconosciuti, fatte salve le disposizioni particolari del diritto delle assicurazioni sociali.

2

Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi della presentazione dei conti devono essere espressamente indicate.

3

Art. 65a (nuovo) Attuario responsabile Gli articoli 23 e 24 della legge federale del 17 dicembre 20048 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione si applicano alla funzione e ai compiti dell'attuario responsabile.

1

Sono inoltre applicabili le disposizioni aggiuntive che il Dipartimento federale delle finanze emana sui compiti dell'attuario responsabile e sul contenuto del rapporto.

2

7 8

RS 220 RS 961.01

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Organizzazione e attività accessorie della Suva. LF

Art. 65b (nuovo) Personale Le condizioni di assunzione del personale della Suva sono conformi alle disposizioni del CO9.

1

Nel regolamento del personale il consiglio d'amministrazione stabilisce la rimunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali. L'articolo 6a capoversi 1­5 LPers10 si applica per analogia.

2

3

Il personale è assicurato presso la cassa pensioni della Suva.

Art. 65c (nuovo)

Imposte

Fatto salvo l'articolo 80 LPGA11, le prestazioni commerciali che fornisce la Suva sono imponibili.

Art. 67a (nuovo) Attività accessorie 1

2

Oltre alle attività che è tenuta a svolgere per legge, la Suva può: a.

gestire cliniche di riabilitazione;

b.

occuparsi della liquidazione di infortuni per conto terzi;

c.

sviluppare e vendere prodotti per la sicurezza;

d.

offrire consulenza e formazione in materia di promozione della salute sul posto di lavoro.

Le attività accessorie devono essere: a.

compatibili con i compiti sovrani della Suva nell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 85 capoverso 1 sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali;

b.

finanziariamente autosufficienti.

Le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni interni alla Suva oppure da società anonime ai sensi del CO12 nelle quali la Suva detiene la maggioranza del capitale e dei voti.

3

4 Se le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni, la Suva tiene per ogni centro un conto separato. Le eccedenze o le perdite sono accreditate o addebitate a una riserva apposita della Suva.

Art. 70 cpv. 3 (nuovo) Gli assicuratori di cui all'articolo 68 possono delegare la liquidazione degli infortuni alla Suva o a un altro assicuratore autorizzato. Il trasferimento deve essere approvato dall'autorità di vigilanza. Il Consiglio federale disciplina i particolari concernenti la protezione dei dati e la procedura d'approvazione.

9 10 11 12

RS 220 RS 172.220.1 RS 830.1 RS 220

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Organizzazione e attività accessorie della Suva. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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