Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 20082, decreta: Art. 1 La garanzia federale è accordata: 1. Berna agli articoli 3 capoverso 2, 5 capoverso 1, 6 capoversi 2 e 3, 68 capoverso 1 lettera c, 93, 97 capoverso 3, 99 capoverso 1 lettera b e 110a della costituzione cantonale, accettati nelle votazioni popolari del 24 settembre 2006 e del 17 giugno 2007; 2. Glarona agli articoli 18 capoverso 3, 33 capoversi 2­4, 56 capoverso 1, 57 capoversi 1 lettera a e 2 lettera a, 58 capoverso 1, 74 capoverso 1, 117 capoverso 3, 126a e 128 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettati nella Landsgemeinde del 6 maggio 2007; 3. Vallese all'articolo 87 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 21 ottobre 2007; 4. Neuchâtel agli articoli 40 capoverso 1, 42 capoversi 1 e 2, 47, 59 e 95 capoverso 5 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 17 giugno 2007.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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RS 101 FF 2008 1187

2007-2754

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Garanzia federale a costituzioni cantonali rivedute. DF

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