ad 06.414 Iniziativa parlamentare Modifica della legge federale sulla cittadinanza Dichiarazione d'annullamento ed estensione del termine Rapporto del 30 novembre 2007 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 30 gennaio 2008

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), ci pronunciamo come segue in merito al rapporto del 30 novembre 2007 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale concernente la modifica della legge sulla cittadinanza.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 gennaio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2007-2995

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Parere 1

Situazione iniziale

Il progetto del 30 novembre 2007 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) nasce da un'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Ruedi Lustenberger (06.414 Iv. Pa. Modifica della legge federale sulla cittadinanza. Dichiarazione d'annullamento ed estensione del termine). Il nuovo articolo 41 capoverso lbis LCit prevede infatti che la naturalizzazione possa essere annullata entro due anni dal momento in cui l'Ufficio federale è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata decorre inoltre un nuovo termine di prescrizione di due anni, e durante la procedura di ricorso i termini sono automaticamente sospesi. La modifica di legge comporta un'estensione da cinque a otto anni del termine per l'annullamento di una naturalizzazione.

2

Parere del Consiglio federale

In Consiglio federale constata che la proposta della CIP-N coincide con le raccomandazioni in materia di lotta agli abusi formulate nel rapporto sulle questioni pendenti nel settore della cittadinanza. In tale rapporto dell'Ufficio federale della migrazione, di cui il Consiglio federale ha preso atto il 9 marzo 2007, è sottolineata la necessità di lottare contro gli abusi, per quanto possibile già prima della naturalizzazione. Segnatamente nel quadro della naturalizzazione agevolata del coniuge straniero di un cittadino svizzero capita che il richiedente fornisca indicazioni false, in particolare per quanto concerne il requisito dell'unione coniugale, ottenendo la naturalizzazione in maniera fraudolenta. Secondo il diritto attuale, siffatte naturalizzazioni possono essere annullate solo entro cinque anni. Il rapporto sulle questioni pendenti nel settore della cittadinanza e l'iniziativa parlamentare raccomandano di modificare la legge sulla cittadinanza in modo che la naturalizzazione possa essere annullata entro due anni dal momento in cui l'Ufficio federale è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera. Il termine di prescrizione di due anni è interrotto da ogni atto istruttorio. Va rilevato inoltre che l'orientamento dell'iniziativa parlamentare coincide anche con il contenuto del rapporto del 23 luglio 2004 sulla migrazione illegale.

In tal modo è possibile lottare più efficacemente contro gli abusi. Grazie alla nuova disciplina sarà possibile disporre l'annullamento della naturalizzazione ad esempio anche in casi di evidente abuso scoperti solo poco prima dello scadere dell'attuale termine di prescrizione di cinque anni e per i quali attualmente non vi è tempo a sufficienza per svolgere una procedura di annullamento.

Il Consiglio federale condivide il contenuto del progetto. Approva il progetto normativo e il pertinente rapporto della CIP-N del 30 novembre 2007.

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