08.027 Messaggio relativo alla modifica della legislazione militare (Legge militare e legge federale sui sistemi d'informazione militari) del 7 marzo 2008

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di una modifica della legge militare e il disegno di una legge federale sui sistemi d'informazione militari.

Nel contempo, vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2004 P

04.3259

Servizi d'appoggio dell'esercito. Adeguamento della procedura d'approvazione (S 05.10.04, Commissione della politica di sicurezza CS).

2007 M 07.3270

Raddoppio entro il 2010 delle capacità per impieghi dell'esercito all'estero (N 6.6.07, Commissione delle politica di sicurezza CN; S 20.9.07)

2007 M 06.3510

Direttive chiare per gli impieghi dei ricognitori telecomandati (N 20.12.06, Hess Bernhard; S 8.3.07)

2007 P

Impiego di militari in servizio di appoggio all'estero (N 18.9.07, Commissione della politica di sicurezza CN)

07.3559

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

7 marzo 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2006-0068

2685

Compendio Situazione iniziale La legge militare è entrata in vigore il 1° gennaio 1996. Da allora essa è stata modificata a più riprese, ma si è sempre trattato di modifiche puntuali e connesse a temi specifici. Il presente progetto legislativo costituisce la prima revisione di ampio respiro che tiene conto dell'insieme delle richieste, delle esperienze e degli sviluppi dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso.

Contenuto del progetto legislativo Nella legge militare saranno ora disciplinate segnatamente l'istruzione e l'impiego di militari all'estero (introduzione dell'obbligo di prestare servizio d'istruzione all'estero per i militari di milizia e dell'obbligo di prestare servizio d'istruzione e di effettuare impieghi all'estero per il personale militare), la procedura d'approvazione parlamentare per i servizi di promovimento della pace e i servizi d'appoggio nonché le attività commerciali dell'amministrazione militare. Gli sviluppi nel campo del diritto in materia di protezione dei dati, segnatamente l'esigenza di basi legali formali per i sistemi d'informazione contenenti dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, hanno portato all'elaborazione di una nuova legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM).

Il progetto legislativo comprende anche modifiche puntuali della legge sul personale federale, del Codice penale svizzero, del Codice penale militare, della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare e della legge federale sull'assicurazione militare, necessarie in relazione con la legge militare o la LSIM.

2686

Indice Compendio

2686

1 Tratti essenziali del progetto 1.1 La nuova normativa proposta 1.1.1 Generalità 1.1.2 Punti centrali della revisione 1.1.2.1 Istruzione e impieghi all'estero (art. 41, 47 e 54a LM, art. 24 LPers) 1.1.2.2 Procedura d'approvazione parlamentare degli impieghi in servizio di promovimento della pace e in servizio d'appoggio (art. 66b e 70 LM) 1.1.2.3 Protezione dei dati (art. 7, 8, 10, 11, 20, 23, 27, 103 e 113 LM, art. 1­188 LSIM) 1.1.2.4 Attività commerciali (art. 148i LM, art. 73a LPPC) 1.2 Motivazione e valutazione delle soluzioni proposte 1.2.1 Risultati della consultazione 1.2.2 Adeguamenti sulla base dei risultati della consultazione 1.2.3 Altri adeguamenti 1.2.3.1 Nella legge militare 1.2.3.2 Nella legge federale sui sistemi d'informazione militari 1.3 Stralcio di interventi parlamentari

2688 2688 2688 2688

2 Commento alle singole disposizioni degli atti legislativi 2.1 Legge militare 2.2 Legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM)

2696 2696 2723

3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni sulla Confederazione 3.2 Ripercussioni sui Cantoni 3.3 Ripercussioni economiche 3.4 Altre ripercussioni

2749 2749 2750 2750 2750

4 Relazione con il programma di legislatura

2750

2688 2689 2691 2691 2692 2692 2693 2694 2694 2695 2695

5 Aspetti giuridici 2750 5.1 Costituzionalità e conformità alla legge 2750 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali e la neutralità della Svizzera 2750 5.3 Forma dell'atto 2751 5.4 Assoggettamento al freno alle spese 2751 5.5 Compatibilità con la legge sui sussidi 2751 5.6 Delega di competenze legislative 2752 Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM) (Disegno)

2753

Legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM) (Disegno)

2771

2687

Messaggio 1

Tratti essenziali del progetto

1.1

La nuova normativa proposta

1.1.1

Generalità

Con la revisione del 4 ottobre 2002 della legge militare (LM; RU 2003 3957), relativa a Esercito XXI, di principio sono stati affrontati soltanto i temi direttamente in relazione con Esercito XXI. Dalle discussioni di allora e da quelle precedenti sono però emersi numerosi temi che ­ indipendentemente da Esercito XXI ­ richiedevano un esame. Nel frattempo tale esame ha avuto luogo e i pertinenti risultati saranno concretizzati mediante il presente disegno di revisione. Si tratta della prima previsione di ampio respiro, non legata a temi specifici, dall'emanazione della LM il 3 febbraio 1995. Inoltre, la presente revisione comprende anche elementi relativi all'ulteriore sviluppo dell'esercito che per motivi giuridici non è stato possibile concretizzare con la revisione 08 dell'organizzazione dell'esercito (fase di sviluppo dell'esercito 2008/11) (Messaggio del 31 maggio 2006 concernente le modifiche dell'organizzazione militare e della legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali, FF 2006 5695).

1.1.2

Punti centrali della revisione

1.1.2.1

Istruzione e impieghi all'estero (art. 41, 47 e 54a LM, art. 24 LPers)

Affinché possa adempiere le missioni stabilite dalla Costituzione federale e dalla LM, il nostro esercito deve raggiungere gli obiettivi dell'istruzione. In considerazione della densa urbanizzazione del nostro Paese e del forte inquinamento risultante dal rumore e da altre immissioni causate dall'attività addestrativa di un esercito moderno, attualmente è difficile svolgere un'istruzione credibile di tutte le formazioni esclusivamente su impianti e piazze d'esercitazione svizzeri. Di conseguenza, già oggi, sia singoli militari che parti di truppe si recano all'estero per scopi d'istruzione. La necessità e l'interesse della Svizzera a una simile cooperazione in materia d'istruzione sono dimostrati e manifesti. Per il nostro esercito, si tratta di poter accedere ad aree d'istruzione e di tiro idonee che in Svizzera non esistono in simile qualità o estensione. Per potere sfruttare queste possibilità in maniera ottimale, sarà introdotto un obbligo di assolvere servizi d'istruzione all'estero. Analogamente, per il personale militare sarà introdotto l'obbligo di partecipare a impieghi all'estero, affinché esso possa acquisire esperienze operative e le possa utilizzare per l'istruzione.

In contropartita all'utilizzazione di infrastrutture all'estero da parte delle truppe svizzere, la Svizzera mette a disposizione degli Stati partner, per periodi limitati, parte della sua propria infrastruttura d'istruzione (per es. simulatori dei carri armati e simulatori dei velivoli). L'opportunità di sfruttare anche per esercitazioni congiunte i soggiorni all'estero, o il soggiorno di truppe straniere in Svizzera, apporta un prezioso beneficio in termini di esperienza e, spesso, anche un vantaggio in termini di 2688

costi. L'utilità di simili attività d'istruzione non è pertanto di principio contestata.

Perciò, allo scopo di migliorare le sue capacità di cooperazione militare in operazioni di pace multinazionali, la Svizzera partecipa dal 1996 al Partenariato per la pace (PPP), dal 1997 è membro del Consiglio di Partenariato Euro-Atlantico e dal 1999 partecipa anche al Processo di pianificazione e di revisione del PPP (PARP).

La cooperazione in materia d'istruzione è integralmente compatibile con il diritto della neutralità poiché non comporta obblighi d'assistenza di alcun genere. Inoltre, la credibilità della nostra neutralità armata ne risulta rafforzata perché l'incremento della cooperazione internazionale in materia d'istruzione migliora la capacità operativa dell'esercito svizzero qualora si verifichi un caso effettivo.

La Svizzera, gli Stati vicini e i partner internazionali più importanti hanno reagito alle nuove sfide strategiche e adeguato le loro concezioni e i loro strumenti in materia di politica di sicurezza. I pericoli transfrontalieri quali il terrorismo internazionale e le ripercussioni potenzialmente pericolose dei focolai di crisi saranno affrontati anche nell'ambito di una cooperazione internazionale. Al riguardo, la Svizzera si impegna tra l'altro nelle operazioni multinazionali di pace in Kosovo e Bosnia ed Erzegovina. Inoltre appoggia gli sforzi internazionali di pace, per esempio impiegando organi di polizia militari e civili in qualità di osservatori nonché formando ispettori nel quadro del trattato per la proibizione delle armi chimiche. In alcuni casi, la Svizzera ha già concluso accordi con gli Stati limitrofi per la cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari o ha avviato negoziati in questa direzione. In tutti questi accordi sono integrate riserve concernenti la politica di neutralità della Svizzera.

1.1.2.2

Procedura d'approvazione parlamentare degli impieghi in servizio di promovimento della pace e in servizio d'appoggio (art. 66b e 70 LM)

Due interventi parlamentari chiedono di semplificare le basi legali per l'approvazione degli impieghi in servizio di promovimento della pace e in servizio d'appoggio (art. 66b e 70 LM). Un postulato della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati del 25 maggio 2004 (04.3259) raccomanda tra l'altro l'esame di un modello bipartito, il quale prevede che i servizi di promovimento della pace e i più importanti servizi d'appoggio continuino a essere approvati singolarmente, mentre i servizi d'appoggio di minore importanza (per es. impieghi di routine, proroga non controversa di impieghi) sarebbero per contro sottoposti ad approvazione mediante un messaggio globale. La mozione del Gruppo liberale radicale dell'Assemblea federale del 1° marzo 2005 (05.3019, non ancora trattata dal plenum) chiede parimenti la verifica della procedura di approvazione, ma vede la soluzione piuttosto in un ampliamento delle competenze del Consiglio federale, segnatamente mediante: ­

delega al Consiglio federale della competenza di prorogare impieghi già approvati in precedenza dal Parlamento e di incrementarne i mezzi;

­

aumento a tre mesi della durata minima degli impieghi per i quali è necessaria l'approvazione dell'Assemblea federale.

2689

Infine, un postulato della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale del 4 settembre 2007 (07.3559) incarica il Consiglio federale di esaminare le modalità di coinvolgimento del Parlamento nel processo decisionale relativo ai servizi d'appoggio all'estero. Il postulato non è stato motivato in maniera più precisa; dalla genesi (resoconto ritardato nel caso dell'impiego per la guardia all'ambasciata a Teheran) e dalle successive discussioni in seno alla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale si può tuttavia concludere che questo postulato ha per oggetto soltanto casi particolari (impieghi in settori particolarmente sensibili).

Gli impieghi del nostro esercito all'estero richiedono un'elevata legittimazione politica. Ottenere tale legittimazione è in ultima analisi lo scopo della procedura d'approvazione parlamentare. In occasione della verifica delle basi legali non possono pertanto essere decisive soltanto mere riflessioni di adeguatezza. L'Assemblea federale deve continuare a partecipare in maniera determinante al processo decisionale. Proprio anche in considerazione dei rischi, mai da escludere, che corrono le persone che partecipano a impieghi armati all'estero, è di grande importanza un elevato grado di legittimazione politica. Da questo punto di vista, non sembrano auspicabili né il maggiore ricorso a messaggi globali né il considerevole aumento della durata degli impieghi per i servizi d'appoggio sottoposti all'obbligo dell'approvazione (oggi tre settimane). In queste circostanze occorre accettare lo svantaggio di una capacità d'azione limitata e di una ridotta attrattiva dei contributi militari svizzeri per i possibili partner.

Quando vi sarà l'occasione di pianificare tempestivamente più impieghi e di sottoporli al Parlamento ancora prima del loro avvio, anche in futuro presenteremo spontaneamente all'Assemblea federale un messaggio globale1. Al riguardo, non occorrono prescrizioni legali che restringano soltanto il margine di manovra dell'Esecutivo e che in ultima analisi relativizzerebbero il potere decisionale del Parlamento (a causa del carattere per lo più urgente, gli impieghi raggruppati in messaggi globali riguarderebbero impieghi già in corso oppure già conclusi). Sarebbe inoltre problematico per il nostro Consiglio distinguere tra
impieghi importanti e meno importanti.

La soluzione va perciò cercata in un ampliamento della competenza del nostro Consiglio per le seconde decisioni (proroghe, incremento delle risorse di personale, materiale e finanziarie) sulla base di una espressa delega del Parlamento per ogni singolo caso (prima decisione) e per impieghi del medesimo genere ricorrenti, in combinazione con adeguate modifiche delle condizioni per l'obbligo dell'approvazione di impieghi di promovimento della pace da parte dell'Assemblea federale (numero dei militari e durata dell'impiego), prevedendo un'eccezione riguardo ai servizi d'appoggio per la protezione di rappresentanze svizzere all'estero.

1

Messaggio del 15 settembre 2004 concernente il decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per il Word Economic Forum 2005 [WEF 05] e il World Economic Forum 2006 [WEF 06] di Davos (FF 2004 4679) e il messaggio del 26 maggio 2004 a sostegno dei decreti federali concernenti gli impieghi dell'esercito in appoggio alle autorità civili per la protezione delle rappresentanze straniere, per il rafforzamento del Corpo delle guardie di confine e per le misure di sicurezza nel traffico aereo (FF 2004 2513).

2690

1.1.2.3

Protezione dei dati (art. 7, 8, 10, 11, 20, 23, 27, 103 e 113 LM, art. 1­188 LSIM)

Negli ultimi tempi, segnatamente in occasione della concretazione giuridica del progetto «Esercito XXI», è emersa la necessità di rielaborare e completare le disposizioni in materia di diritto della protezione dei dati contenute nella LM. Al riguardo vi sono pure numerosi mandati concreti affidati dal nostro Consiglio federale al DDPS. Con la presente revisione si terrà conto delle conoscenze acquisite e di detti mandati. I punti sottoposti a revisione concernono principalmente l'Aggruppamento Difesa del DDPS e l'esercito, ma in parte anche la protezione della popolazione e altre autorità civili. In occasione della formulazione concreta delle pertinenti norme è emersa la necessità di un'ampia regolamentazione per poter soddisfare le esigenze in materia di protezione dei dati. La legge militare verrebbe così a comprendere un numero sproporzionatamente elevato di norme sulla protezione dei dati. Di conseguenza, analogamente al disegno di una legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (FF 2006 4661), sarà creata una specifica legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM) che disciplinerà le questioni relative alla protezione dei dati (cfr. n. 2.2).

Nella nuova legge saranno parimenti recepite prescrizioni sul trattamento dei dati personali risultanti dall'impiego di mezzi di sorveglianza nell'esercito e nell'amministrazione militare. Esse costituiscono, tra l'altro, la base legale formale in materia di diritto della protezione dei dati per l'impiego, a favore delle autorità civili, di ricognitori telecomandati e di elicotteri dell'esercito equipaggiati con mezzi di sorveglianza.

1.1.2.4

Attività commerciali (art. 148i LM, art. 73a LPPC)

L'articolo 41 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0) prevede che le unità amministrative possano fornire a terzi prestazioni commerciali soltanto per quanto siano autorizzate a farlo a norma di legge. Occorre tenere conto del principio costituzionale secondo cui la produzione di beni e la fornitura di prestazioni di servizio sul libero mercato sono in linea di principio appannaggio dell'economia privata. Simili attività da parte dell'Amministrazione saranno autorizzate soltanto sulla base di una disciplina fondata su un'espressa legge speciale (Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione, commento all'art. 41, FF 2005 5).

Differenti unità amministrative del DDPS svolgono attualmente attività commerciali. L'Aggruppamento Difesa, per esempio, noleggia da anni veicoli, apparecchi e materiale e, per incarico dell'Aggruppamento armasuisse, affitta edifici a terzi.

Anche armasuisse svolge attività commerciali, per esempio sotto forma di concessione di licenze relative a marchi del DDPS.

Nell'ambito della presente revisione sarà pertanto istituita una base legale che consenta di continuare queste attività nel quadro prescritto dalla legge.

2691

1.2

Motivazione e valutazione delle soluzioni proposte

1.2.1

Risultati della consultazione

La grande maggioranza dei 63 partecipanti alla consultazione non contesta di principio la necessità di una revisione della legislazione militare. Malgrado il consenso generale, nella maggior parte dei pareri sono richiesti miglioramenti o presentate proposte in forma generale o elaborata. La maggior parte dei punti importanti della revisione ha incontrato ampio consenso. Su alcuni temi le opinioni sono divise, su altri piuttosto negative. Un chiaro rifiuto generale ha incontrato soltanto la possibilità di organizzare due servizi d'istruzione (corsi di ripetizione, CR) consecutivi all'estero per l'istruzione dei militari di milizia.

Le critiche più frequenti possono essere riassunte come segue: ­

il presente progetto legislativo è in stretto legame con la revisione 08 dell'organizzazione dell'esercito, motivo per cui il presente progetto dovrebbe essere differito fino al momento in cui sarà fatta chiarezza sulla trattazione della revisione dell'organizzazione dell'esercito;

­

la revisione sarebbe integrata in maniera lacunosa in un più ampio contesto; mancherebbero basi in materia di politica di sicurezza e di politica di difesa;

­

l'obbligo per i militari di milizia di assolvere l'istruzione all'estero dovrebbe essere applicato con prudenza e limitato ad Armi particolari (blindati, aviazione, eventualmente artiglieria). Le esercitazioni relative alle operazioni di sicurezza del territorio dovrebbero di principio svolgersi in Svizzera;

­

una proroga del corso di ripetizione all'estero sarebbe incompatibile con l'economia e il principio di milizia, non necessaria e non praticabile. Occorrerebbe attendersi numerose domande di dispensa, ciò che rimetterebbe in questione il raggiungimento degli obiettivi dell'istruzione;

­

per quanto riguarda l'impiego di personale militare all'estero, occorrerebbe mantenere il principio della partecipazione su base volontaria. Eventualmente, occorrerebbe prevedere soltanto un obbligo nel contratto di lavoro oppure, invece di un obbligo, dovrebbero essere introdotti incentivi;

­

per quanto riguarda l'obbligo dei militari in ferma continuata di effettuare impieghi all'estero, occorrerebbe salvaguardare la loro libertà di decisione fin dopo l'assolvimento dell'istruzione di base. Inoltre, per determinati casi occorrerebbe prevedere la possibilità di ritirarsi da quest'obbligo;

­

la proposta rinuncia a un mandato dell'ONU o dell'OSCE nel caso di impieghi di promovimento della pace non armati è respinta dalla maggioranza, perché, da un lato, per simili impieghi è richiesta un'elevata legittimazione politica e, dall'altro, non vi è alcuna urgenza di una simile semplificazione;

­

per quanto riguarda l'approvazione dei servizi di promovimento della pace e dei servizi d'appoggio da parte del Parlamento, sono stati oggetto di critiche soprattutto i trasferimenti di competenze a favore del nostro Consiglio, nella misura in cui riguardavano la modifica dell'entità dei contingenti e la durata.

È stato principalmente argomentato che simili impieghi richiedono un'elevata legittimazione politica. Per quanto riguarda le rimanenti proposte di semplificazione, si lamenta segnatamente una perdita della funzione direttiva e di controllo da parte del Parlamento;

2692

­

nel quadro della messa fuori servizio di materiale dell'esercito e immobili militari, dovrebbero essere concesse condizioni preferenziali alle organizzazioni partner dell'esercito e della protezione della popolazione (tra l'altro, consegna gratuita di materiale dell'esercito in esubero) e dovrebbero essere considerati prioritariamente i Comuni e i Cantoni d'ubicazione. È pure stata proposta la rottamazione del materiale dell'esercito in luogo della vendita;

­

le prestazioni commerciali delle unità amministrative del DDPS dovrebbero essere fornite alla protezione della popolazione e alle sue organizzazioni partner a condizioni di favore. Le attività commerciali del DDPS non dovrebbero avere alcuna incidenza sul mercato del lavoro né fare concorrenza all'economia privata;

­

il disegno di LSIM dovrebbe essere completato con altri aspetti relativi all'obbligo di prestare servizio, ad esempio i settori del servizio civile, della protezione civile, della tassa d'esenzione e del trasferimento elettronico di dati dai Comuni alle autorità militari;

­

le disposizioni della LSIM relative all'impiego di mezzi di sorveglianza militari sarebbero vaghe e troppo poco limitative.

1.2.2

Adeguamenti sulla base dei risultati della consultazione

Gli adeguamenti più importanti dei disegni di legge alle obiezioni e alle proposte espresse nella consultazione sono i seguenti: ­

relazione tra la revisione 08 dell'organizzazione dell'esercito e la presente modifica della legislazione militare: posticipando il presente progetto si è tenuto conto delle obiezioni; la revisione 08 dell'organizzazione dell'esercito è stata trattata definitivamente dalle Camere federali nella sessione estiva 2007;

­

obbligo di prestare servizi d'istruzione all'estero per i militari di milizia: i servizi d'istruzione nell'ambito del reparto di truppa si svolgeranno soltanto eccezionalmente all'estero. Essi sono connessi alla condizione legale dell'impossibilità di raggiungere l'obiettivo dell'istruzione in Svizzera. Il commento all'articolo 41 spiega quali truppe entrano in considerazione e afferma che l'istruzione nell'ambito della sicurezza del territorio continuerà ad aver luogo esclusivamente in Svizzera;

­

corso di ripetizione prolungato all'estero: si rinuncerà a questa novità. La durata dei corsi di ripetizione all'estero è stabilita secondo le prescrizioni vigenti. Di conseguenza viene meno la modifica dell'organizzazione dell'esercito originariamente prevista;

­

obbligo dei militari in ferma continuata di effettuare impieghi all'estero: la nuova formulazione dell'articolo 54a capoverso 2bis LM lascia al militare in ferma continuata la libertà di decisione fin dopo l'assolvimento della scuola reclute. In seguito, il militare dovrà però decidere se effettuare o no impieghi all'estero e attenersi a tale decisione. La proposta di prevedere per

2693

determinati casi l'esenzione da detto obbligo è recepita e delegata dalla legge al Consiglio federale; ­

mandato per impieghi di promovimento della pace non armati: a causa dei pareri prevalentemente negativi, si rinuncia a modificare l'articolo 66 capoverso 1 LM. Per simili impieghi rimarrà pertanto necessario un mandato dell'ONU oppure dell'OSCE;

­

attività commerciali: si è tenuto conto dei timori che le unità amministrative del DDPS possano fare concorrenze oltre misura all'economia privata con le loro prestazioni commerciali, in quanto il Dipartimento può prevedere eccezioni al principio dei prezzi che coprono almeno i costi soltanto se non viene fatta concorrenza in alcun modo all'economia privata;

­

impiego di mezzi di sorveglianza militari: nel disegno di LSIM, le disposizioni relative ai mezzi di sorveglianza militari sono state rielaborate. In particolare, sono descritti in maniera più restrittiva la consegna ad autorità civili e lo scopo dell'utilizzazione. Inoltre, sono previsti un'autorizzazione del DDPS nel caso di impieghi di particolare portata politica e un rapporto annuale su detti impieghi a destinazione delle commissioni della politica di sicurezza dell'Assemblea federale.

1.2.3

Altri adeguamenti

Dopo la conclusione della consultazione i disegni di legge sono stati adeguati anche sulla base di proposte dell'Amministrazione. Gli adeguamenti più importanti sono esposti qui di seguito.

1.2.3.1 ­

Nella legge militare Disposizioni relative all'amministrazione della giustizia: la nuova legge sul Tribunale federale rende necessario l'adeguamento degli articoli 80, 125 e 142 LM. Anche nella legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (modifica del diritto vigente), le disposizioni in materia di protezione giuridica saranno adeguate alla nuova legge sul Tribunale federale e allineate al disciplinamento vigente per l'esercito;

­

strutture dei gradi: le vigenti strutture dei gradi saranno integralmente riprese nella LM (art. 102);

­

messa fuori servizio di materiale dell'esercito: con l'articolo 109a capoverso 3 sarà istituita la base legale affinché la conservazione e l'amministrazione di beni culturali dell'esercito possa essere delegata a terzi;

­

2694

accordi per l'istruzione all'estero:

il nostro Consiglio otterrà la competenza per concludere anche accordi internazionali sull'istruzione di truppe straniere all'estero (art. 48a cpv. 1 lett. c); ­

obbligo dell'autorizzazione per gli impieghi armati di promovimento della pace: sarà introdotto un termine per l'approvazione successiva da parte del Parlamento in casi urgenti (art. 66b cpv. 4);

­

obbligo dell'autorizzazione per gli impieghi in servizio d'appoggio: sarà introdotto un termine per l'approvazione successiva da parte del Parlamento in casi urgenti (art. 70 cpv. 2). Di principio, la guardia a rappresentanze svizzere all'estero da parte di militari non sarà soggetta all'obbligo dell'approvazione parlamentare. In luogo di tale obbligo è proposta una consultazione preventiva della Delegazione delle Commissioni della gestione (art. 70 cpv. 4);

­

a complemento alle basi legali in materia di protezione dei dati contemplate dalla LSIM per nuove procedure destinate a impedire abusi dell'arma personale (cfr. n. 1.2.3.2), nella LM sarà inserita la possibilità di rilevare i dati necessari (art. 113).

1.2.3.2

Nella legge federale sui sistemi d'informazione militari

Dopo la consultazione, il disegno di LSIM è stato integralmente rielaborato e completato segnatamente con ulteriori sistemi d'informazione che richiedono parimenti una base legale formale. Il capitolo 2 del disegno destinato alla consultazione, un compendio dei dati personali degni di particolare protezione e dei profili della personalità, è stato stralciato per motivi di tecnica legislativa, poiché aveva un carattere puramente dichiaratorio. Il suo contenuto essenziale è stato ripreso nel messaggio. A causa di recenti avvenimenti, per singoli sistemi d'informazione sono state recepite basi legali in materia di diritto della protezione dei dati per nuove procedure e test destinati a impedire abusi dell'arma personale (art. 13 lett. j, 17 cpv. 1 lett. d, 20 cpv. 2 lett. i LM) nonché per l'acquisizione dei dati (art. 365 cpv. 2 e art. 367 cpv. 2bis CP). Oltre a ciò non vi sono state modifiche significative sotto il profilo dei contenuti.

1.3

Stralcio di interventi parlamentari

Il trattamento dei presenti atti legislativi consente di togliere di ruolo gli interventi parlamentari seguenti: 2004 P

04.3259

2007 M 07.3270

Servizi d'appoggio dell'esercito. Adeguamento della procedura d'approvazione (S 05.10.04, Commissione della politica di sicurezza CS).

Raddoppio entro il 2010 delle capacità per impieghi dell'esercito all'estero (N 6.6.07, Commissione delle politica di sicurezza CN; S 20.9.07)

2695

2007 M 06.3510

Direttive chiare per gli impieghi dei ricognitori telecomandati (N 20.12.06, Hess Bernhard; S 8.3.07)

2007 P

Impiego di militari in servizio di appoggio all'estero (N 18.9.07, Commissione della politica di sicurezza CN)

07.3559

2

Commento alle singole disposizioni degli atti legislativi

2.1

Legge militare

Ingresso Adeguamento formale alla nuova Costituzione federale.

Titolo prima dell'art. 2 e art. 2 Il termine «obbligo militare», che comprendeva anche l'obbligo di prestare servizio civile e l'obbligo di pagare la tassa d'esenzione, non appare più nella nuova Costituzione federale (Cost.). In sua vece, l'articolo 59 Cost. menziona il contenuto principale di tale obbligo («gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare») e prevede, al posto del servizio militare, un servizio civile sostitutivo o il pagamento di una tassa. La LM deve tenere conto di questo fatto. Essa può limitarsi a una descrizione più precisa dell'obbligo di prestare servizio militare; l'organizzazione del servizio civile e della tassa d'esenzione sono trattate nelle rispettive leggi specifiche.

Per questo motivo e per salvaguardare la sistematica, anche l'attuale articolo 26 capoverso 2 sarà integrato nell'articolo 2. L'articolo 26 capoverso 1 può essere abrogato in quanto il principio in esso formulato è già compreso nell'articolo 59 Cost.

Art. 3 cpv. 2 Affinché il sistema a tre livelli del reclutamento (informazione preliminare, manifestazione informativa, giornate di reclutamento) possa funzionare con efficienza, è indispensabile che tutte le potenziali reclute partecipino alla manifestazione informativa. Finora, le donne e gli Svizzeri all'estero, dopo l'accettazione del loro annuncio, erano obbligati soltanto a partecipare al reclutamento. Affinché sia chiaro che il reclutamento comprende l'intero sistema a tre livelli e non soltanto la partecipazione alle giornate di reclutamento, occorre modificare la terminologia del capoverso 2.

Ciò semplifica anche la formulazione degli articoli successivi, poiché in questi ultimi, oltre alle persone soggette all'obbligo di leva, non devono più essere menzionati separatamente anche le donne e gli Svizzeri all'estero che si sono annunciati volontariamente.

Art. 4 cpv. 2 e 3 Gli Svizzeri all'estero continueranno ad avere la possibilità di annunciarsi volontariamente per il servizio militare. In considerazione della pressione al risparmio e per un'efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, gli Svizzeri all'estero 2696

che si annunciano volontariamente per il servizio militare saranno tenuti, analogamente alla regolamentazione prevista per le cittadine svizzere, anche a prestare effettivamente il servizio militare. In tal modo, gli investimenti per l'istruzione produrranno un beneficio duraturo per l'esercito.

Art. 6a Il libretto di servizio non è in relazione soltanto con l'obbligo di leva, bensì anche in generale all'obbligo di prestare servizio militare. Dal punto di vista della sistematica, l'attuale articolo 10 non appartiene pertanto alla sezione sull'obbligo di leva ma alle disposizioni generali sull'obbligo di prestare servizio militare.

Inoltre, nel contesto dell'evoluzione tecnica, il libretto di servizio sta mostrando i propri limiti per quanto riguarda l'efficacia e l'efficienza. Occorre pertanto privilegiare una formulazione più aperta che lasci spazio sufficiente alle novità della tecnica. Non è però ancora stato deciso se e quando il libretto di servizio nella sua forma attuale sarà soppresso. La nuova formulazione consentirà semplicemente di reagire adeguatamente a eventuali sviluppi tecnici, senza dover modificare ancora una volta la legge. Anche in futuro, la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare riceverà in ogni caso un documento personale contenente segnatamente indicazioni precise sui giorni di servizio prestati.

La nosologia militaris, ossia la raccolta dei codici delle motivazioni mediche delle decisioni riguardanti l'idoneità al servizio e l'idoneità a prestare servizio, anche se classificata «confidenziale», nel frattempo è stata in gran parte resa accessibile su Internet da parte di terzi e, di conseguenza, i risultati degli esami sono divenuti chiaramente comprensibili anche per ogni persona che, pur senza autorizzazione, ha l'opportunità di consultare un libretto di servizio. Occorreva pertanto ripensare l'iscrizione nel libretto di servizio di questi dati personali degni di particolare protezione. L'iscrizione dei codici della nosologia militaris nel libretto di servizio sarà però, almeno per il momento, mantenuta come mezzo di comunicazione per i medici di truppa. Un progetto della Sanità militare ha tuttavia lo scopo di assicurare la confidenzialità di detti codici. Qualora tale confidenzialità non potesse essere garantita, in futuro occorrerà rinunciare
all'iscrizione. In un altro progetto, si sta esaminando la sostituzione del classico libretto di servizio in forma cartacea con una tessera elettronica. In tal modo sarebbe possibile considerare meglio gli aspetti relativi alla protezione e alla sicurezza.

Titolo prima dell'art. 7 e art. 7 Chiarimento terminologico (sostituzione dell'espressione «obbligo militare» con «obbligo di prestare servizio militare» e «soggetto/a all'obbligo militare» con «soggetto/a all'obbligo di leva», cfr. anche il commento all'art. 2). Inoltre, per motivi connessi alla sistematica, i contenuti dei capoversi 1 e 2 sono stati invertiti e il capoverso 3 è stato spostato nell'articolo 8.

Art. 8 Affinché il sistema a tre livelli del reclutamento (informazione preliminare, manifestazione informativa, giornate di reclutamento) possa funzionare con efficienza, è indispensabile che tutte le persone soggette all'obbligo di leva partecipino anche alla manifestazione informativa. Poiché le donne e gli Svizzeri all'estero con l'accetta2697

zione del loro annuncio per il servizio militare volontario diventano soggetti all'obbligo di leva, ma non soggetti all'obbligo di prestare servizio militare, occorre precisare l'espressione nel capoverso 2.

Nel quadro dell'obbligo di notificazione, già in occasione della manifestazione informativa sono rilevati dati che confluiscono nei controlli militari, ossia in particolare nei sistemi PISA (Sistema di gestione del personale dell'esercito) e MEDISA (Sistema d'informazione medica dell'esercito). In tale occasione, nel MEDISA sono immessi i dati concernenti la salute rilevati dal questionario medico e da eventuali certificati medici. Tutto ciò sarà ora stabilito in maniera trasparente.

Art. 9 L'attuale contenuto dell'articolo 8 sarà di principio ripreso nell'articolo 9.

Capoverso 1: dal punto di vista del principio dell'uguaglianza e della certezza del diritto, l'attuale disposizione derogatoria dell'articolo 8 capoverso 1 (vecchia versione) è formulata in maniera troppo aperta. Essa deve perlomeno descrivere sommariamente la cerchia alla quale si applica la regolamentazione, vale a dire che occorre stabilire sotto quale aspetto potranno essere ammesse eccezioni.

Capoversi 2 e 3: la nuova articolazione dei capoversi 2 e 3 dell'articolo 8 (vecchia versione) separerà più chiaramente l'inizio e la fine dell'obbligo di partecipare al reclutamento. Anche in questo caso, analogamente a quanto indicato nel commento al capoverso 1, occorre inoltre formulare in maniera più limitativa le disposizioni derogatorie.

Attuale articolo 8 capoverso 4: la relazione tra reclutamento e obbligo di prestare servizio militare è descritta nell'articolo 12. Per evitare doppioni che potrebbero far sorgere malintesi, il capoverso 4 dell'articolo 8 (vecchia versione) sarà pertanto abrogato.

Art. 10 L'attuale contenuto dell'articolo 9 sarà di principio ripreso nell'articolo 10.

Capoverso 1: al reclutamento, che dura da due a tre giorni, per l'apprezzamento delle persone soggette all'obbligo di leva sono rilevati dati medici più completi e differenziati sullo stato di salute, la capacità di prestazione fisica e psichica nonché gli interessi personali relativamente alla funzione, al periodo nel quale si intende prestare servizio e al modello di servizio. Tale modo di operare , da un lato garantirà che dovranno essere
previsti meno licenziamenti medici dalle scuole reclute e, dall'altro, che saranno individuate tempestivamente malattie gravi o predisposizioni alla malattia. Contemporaneamente si otterranno consistenti risparmi sui costi (costi per cure mediche, costi economico-aziendali in caso di licenziamento anticipato dalla scuola reclute, costi dell'assicurazione militare in caso di invalidità) e una maggiore soddisfazione delle persone soggette all'obbligo di leva e più tardi dei militari per quanto riguarda la loro attribuzione.

Capoverso 2: corrisponde all'attuale articolo 9 capoverso 1bis.

Attuale articolo 9 capoverso 2: il reclutamento di persone soggette all'obbligo di leva che chiedono l'ammissione al servizio civile è già oggi disciplinato dagli articoli 16 segg. della legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo 2698

(Legge sul servizio civile, LSC; RS 824.0) e dall'articolo 7 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sulla procedura d'ammissione al servizio civile (RS 824.016). Non è pertanto più necessario che la LM contenga una specifica norma di competenza.

La regolamentazione di cui all'attuale capoverso 2 dell'articolo 9 può pertanto essere abrogata.

Attuale art. 10 Cfr. commento all'articolo 6a.

Art. 11 Capoverso 1: per evitare inutili doppioni, in futuro si rinuncerà alla notificazione da parte dei Comuni d'origine. Sotto il profilo della protezione dei dati, devono essere menzionati i dati da notificare (da parte dei Comuni di domicilio).

Capoverso 2 lettere b e c: le due lettere saranno invertite per illustrare meglio la cronologia degli eventi. Nella lettera c occorre inoltre adeguare la formulazione al nuovo articolo 6a.

Capoverso 2bis: per garantire un livello d'informazione unitario delle persone soggette all'obbligo di leva al momento del reclutamento, è necessario che in occasione delle manifestazioni informative dei Cantoni siano trasmessi contenuti comparabili.

La Confederazione deve pertanto poter fornire ai Cantoni un quadro comune per lo svolgimento delle manifestazioni informative. Al riguardo la Confederazione dovrà tuttavia continuare a concedere ai Cantoni la massima libertà.

Titolo prima dell'art. 12 e art. 12 Chiarimento terminologico (sostituzione dell'espressione «obbligo militare» con «obbligo di prestare servizio militare», cfr. anche commento all'art. 2). Di conseguenza, a partire dall'articolo 12 di principio non è più disciplinato l'obbligo di prestare servizio militare, ma soltanto un sottosettore di tale obbligo, ossia i servizi che devono essere prestati. La LM deve tenere conto di questo fatto.

la nuova formulazione dell'articolo 59 Cost. ha reso ambiguo, il testo dell'attuale capoverso 1. L'obbligo di prestare servizio militare sussiste indipendentemente dal fatto che il cittadino svizzero sia stato o no reclutato. Il reclutamento e l'idoneità al servizio accertata in tale occasione sono semplicemente premesse affinché possa essere chiamato effettivamente a prestare servizio militare. Per contro, le persone inabili al servizio, pur rimanendo soggette all'obbligo di prestare servizio militare, non possono però essere chiamate in servizio militare a causa della loro inabilità.
Esse adempiono il loro obbligo di prestare servizio militare pagando la tassa d'esenzione prevista dalla Costituzione federale. L'attuale testo della legge deve pertanto essere corretto. È possibile rinunciare all'attuale capoverso 2 lettera a, poiché il suo contenuto sarà coperto dalla nuova sezione 4 (art. 25­27).

Art. 13 cpv. 1 e 2, frase introduttiva L'inizio dell'obbligo di prestare servizio militare (dichiarazione dell'idoneità) è già stabilito nell'articolo 12 e non è più identico al momento stabilito dall'attuale testo del presente articolo. Il capoverso 1 sarà pertanto abrogato e la frase introduttiva del capoverso 2 sarà adeguata di conseguenza.

2699

Art. 20 cpv. 1 e 1bis Capoverso 1: il disciplinamento del diritto di domandare un nuovo apprezzamento dell'idoneità al servizio, finora previsto a livello di ordinanza, sotto il profilo della protezione dei dati dovrebbe essere elevato a livello di legge, affinché la comunicazione di dati personali degni di particolare protezione, necessaria per la domanda, riceva una base legale sufficiente.

Capoverso 1bis: il vigente articolo 23, secondo il quale gli ufficiali e i sottufficiali posti sotto tutela sono esclusi dal servizio militare, non è più attuale. Dai militari si esige per esempio che non eseguano un ordine se si rendono conto che esso impone il compimento di un atto punibile secondo la legge o il diritto internazionale bellico (n. 80 del Regolamento di servizio). Se collaborano consapevolmente a un simile atto, ne dovranno rispondere. Non è possibile attendersi che persone poste sotto tutela rispettino questo divieto e pertanto non deve nemmeno essere loro imposto. Di conseguenza, una persona posta sotto tutela non può più essere impiegata nell'esercito nella misura in cui sussiste una parziale o totale incapacità di discernimento relativamente ai suoi obblighi di servizio. In futuro, alla condizione menzionata in precedenza, la messa sotto tutela non comporterà più l'esclusione, ma la non idoneità al servizio, che dovrà obbligatoriamente essere notificata. La formulazione è già orientata al nuovo diritto in materia di protezione degli adulti del Codice civile, che non prevederà più la messa sotto tutela, bensì diversi tipi di curatela.

Titolo prima dell'art. 21 (nuovo) La nuova sistematica del secondo capitolo rende necessario raggruppare gli articoli 21­24 in una sola sezione.

Art. 21 In futuro, le persone soggette all'obbligo di leva la cui presenza è divenuta incompatibile con il servizio militare in seguito a una condanna penale non saranno nemmeno più reclutate. Secondo il diritto vigente, esse dovevano dapprima essere reclutate affinché, in quanto militari, potessero poi essere escluse dall'esercito. Per il rimanente, si rinvia al commento all'articolo 22.

Art. 22 È possibile rinunciare all'attuale articolo 22, in quanto le persone parzialmente o totalmente incapaci di discernimento in futuro saranno dichiarate inabili al servizio (cfr. commento all'art. 20 cpv. 1bis).

Per quanto
riguarda i contenuti, il nuovo articolo 22 corrisponde ampiamente al tenore dell'attuale articolo 21. Analogamente all'articolo 49 del Codice penale militare (CPM), un militare non deve essere escluso soltanto dal servizio militare, ma anche dall'esercito. In caso contrario, sarebbe di principio possibile continuare a incorporare nella riserva persone divenute intollerabili per l'esercito, ciò che sarebbe però assurdo. Inoltre, per completezza occorre menzionare anche le misure privative della libertà (per es. l'internamento), poiché anch'esse, come una pena privativa della libertà, possono comportare l'intollerabilità per l'esercito. L'esclusione dall'esercito, contrariamente all'esclusione secondo l'articolo 49 CPM, non è una pena, ma una misura o una sanzione di diritto amministrativo (cfr. art. 40 cpv. 1 LM).

2700

Riguardo alla nozione di «intollerabilità», nella prassi (fino al 31 dicembre 2006 il nostro Consiglio decideva in ultima istanza sui ricorsi) si sono sviluppati i seguenti criteri: incompatibilità del delitto con la funzione; funzione di esempio in quanto quadro; messa in pericolo di altri militari; impossibilità di esigere la comunità imposta agli altri militari; reputazione dell'esercito; protezione dell'interessato stesso. Il Tribunale amministrativo federale (organo di ricorso dal 1° gennaio 2007) svilupperà ulteriormente la prassi. Una definizione legale sarebbe inappropriata.

L'attuale termine di attesa di quattro anni per l'esame della riammissione è eventualmente più lungo del periodo di prova stabilito in caso di sospensione condizionale dell'esecuzione della pena. Non è comprensibile perché l'esercito debba applicare un periodo di prova più lungo; la nuova formulazione terrà conto di questo aspetto.

In questo contesto, il termine «buona condotta» va inteso nel senso proprio al diritto penale. D'altra parte, dalla formulazione scelta risulta e contrario che le persone che non beneficiano della sospensione condizionale della pena o della liberazione anticipata non sono riammesse.

Si rinuncerà all'introduzione di una norma d'esclusione per i cosiddetti estremisti di destra, più volte richiesta dagli ambienti politici. Nel nostro rapporto sull'estremismo del 25 agosto 2004, con il termine di estremismo abbiamo designato i movimenti politici che rifiutano i valori della democrazia liberale e dello Stato di diritto.

In generale si definiscono estremisti i movimenti, i partiti, le idee, gli atteggiamenti e i comportamenti che rifiutano lo Stato democratico costituzionale, la separazione dei poteri, il sistema di partiti pluralistico e il diritto all'opposizione. Alla discussione politica gli estremisti preferiscono la suddivisione tra amico e nemico e di conseguenza rifiutano categoricamente le opinioni e gli interessi altrui, credendo in determinati obiettivi o costanti socio-politiche apparentemente inconfutabili. L'elemento essenziale è l'opposizione ai valori democratici fondamentali e ai principi dell'ordine e non la marginalizzazione politica dei fenomeni estremistici. Le opinioni dissidenti sono inevitabili in ogni tipo di società. Esse tuttavia diventano estremiste nel momento in
cui qualcuno, da una posizione marginale, da solo o insieme ad altri, pretende di parlare per un notevole numero di persone o per tutti e di conseguenza tenta di imporre alla maggioranza, anche con la violenza, le sue posizioni spesso unilaterali. Nell'ambito di questa definizione, una decisione politica dovrebbe stabilire quali atteggiamenti mentali sono incompatibili con una permanenza nell'esercito. In seguito, per avere la possibilità di accertare preventivamente tali atteggiamenti mentali, occorrerebbe consentire alle autorità competenti un certo potere di indagare le opinioni, ciò che non appare né giuridicamente proporzionato né politicamente realistico. Di conseguenza, una norma d'esclusione sarebbe applicabile soltanto quando l'opinione è manifestata pubblicamente. A quel momento, l'immagine dell'esercito ne ha però già sofferto. Inoltre, una simile norma d'esclusione cela il pericolo che persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare si attribuiscano falsamente un'opinione estremistica per non dover più prestare servizio militare, in quanto l'asserita opinione estremistica non sarebbe provabile o lo sarebbe soltanto con estrema difficoltà e per proteggere l'immagine dell'esercito in caso di dubbio dovrebbe essere comunque disposta un'esclusione. Le norme d'esclusione attuali sono di regola efficaci contro le persone palesemente da, poiché in simili casi il più delle volte esse sono già state condannate da una sentenza penale . In casi meno problematici è possibile reagire adeguatamente con altre misure già esistenti (trasferimento, blocco delle chiamate in servizio e delle promozioni ecc.). Le basi legali richieste esistono già. Poiché in Svizzera di principio non è proibito avere 2701

un'opinione estrema, ma sono vietate soltanto determinate forme d'espressione di opinioni estreme, è anche possibile reagire soltanto in presenza di simili forme d'espressione. In tutti gli altri casi, la libertà d'espressione fa sì che un atteggiamento mentale pur politicamente e pubblicamente riprovevole non può essere punito dallo Stato.

Art. 22a In applicazione dell'articolo 35 CPM, i militari che sono stati condannati da un tribunale penale civile per un crimine o un delitto per il quale si sono resi indegni del loro grado, in futuro dovranno essere degradati. Con la degradazione sarà manifestata chiaramente la riprovazione nei confronti dell'atto. La degradazione ha inoltre come conseguenza che la persona interessata non ha più il diritto di utilizzare privatamente o pubblicamente il grado che rivestiva in passato. Per la valutazione del motivo della degradazione (indegnità), l'autorità competente potrà lasciarsi guidare dalla dottrina e dalla prassi relative all'articolo 35 CPM.

La degradazione può essere connessa a un'esclusione dall'esercito (art. 22), ma la degradazione non comporta imperativamente l'esclusione. Sarà anche possibile degradare semplicemente il militare e lasciargli continuare a prestare servizio con un grado inferiore e una nuova funzione corrispondente a questo grado. La protezione degli altri militari e dello stesso degradato può tuttavia esigere di non più ammettere il degradato a prestare servizio. L'autorità competente decide al riguardo considerando le circostanze del singolo caso. Contrariamente alla degradazione secondo l'articolo 35 CPM, la degradazione secondo l'articolo 22a LM non è una pena, ma una misura o una sanzione di diritto amministrativo (cfr. art. 40 cpv. 1 LM).

Art. 23 Per la valutazione di un'esclusione, attualmente nella LM non vi sono disposizioni relative ai dati di cui è ammessa la raccolta. I rapporti di polizia oggi ammessi per legge in vista della valutazione della riammissione non sono sufficienti a tale scopo.

Queste lacune saranno colmate (cpv. 2), senza che debbano essere sostanzialmente raccolti più dati di quelli trattati già oggi sulla base degli articoli 30 e 31 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004 sui controlli militari (RS 511.22). Tale trattamento sarà però in futuro fondato su una sufficiente base legale. Inoltre, l'accesso ai
dati del casellario giudiziale sarà disciplinato dettagliatamente nel nuovo articolo 365 CP in combinato disposto con l'articolo 367 CP (cfr. n. 2.2).

Per «atti penali» (cpv. 2 lett. b) s'intendono, come nel disegno dell'articolo 99 CPP (FF 2006 1291), anche gli atti del procedimento penale. In futuro, per contro, i dati relativi a sentenze penali di tribunali civili e militari saranno registrati nel sistema PISA soltanto nella misura del minimo assolutamente necessario (cfr. n. 2.2, commento agli art. 12­17 LSIM e gli art. 365 e 367 CP), contrariamente alla prassi attuale secondo la quale in parte dei casi vi è una ripresa integrale dei dati del casellario giudiziale.

Nel capoverso 3 è recepita una disposizione di coordinamento applicabile quando il caso penale è giudicato da un tribunale militare e vi è una rinuncia esplicita a un'esclusione o a una degradazione. In tal caso l'autorità amministrativa competente è vincolata da detta sentenza.

2702

Attuale art. 23 Il fallimento fraudolento o per leggerezza e il relativo pignoramento infruttuoso sono reati previsti dal Codice penale e pertanto già coperti dal nuovo articolo 22 LM. Una norma d'esclusione particolare per questi casi non è quindi necessaria. Negli ultimi cinque anni l'esclusione sulla base di questa disposizione è stata applicata in meno di una dozzina di casi. L'abrogazione dell'articolo 23 è del resto già stata discussa in Parlamento in occasione della revisione della LM entrata in vigore il 1° gennaio 2004 e al DDPS era già stato impartito il relativo mandato d'esame. Attualmente, in campo politico e sociale, l'opinione maggioritaria non considera più un fallimento non dovuto a contegno fraudolento o leggerezza come particolarmente infamante né particolarmente pregiudizievole per lo statuto di ufficiale. L'attuale articolo 23 è pertanto inutile e può essere abrogato.

Art. 24 In futuro i militari incapaci di tutti i gradi non saranno più esclusi dall'obbligo di prestare servizio militare. L'esclusione è spesso percepita come una punizione o come lesiva dell'onore. Poiché i militari incapaci nella maggior parte dei casi non avrebbero dovuto raggiungere la loro posizione, non sono gli interessati ma i loro superiori che hanno commesso un errore di valutazione in occasione delle qualificazioni. Non è pertanto opportuno punire detti militari. Il trasferimento a un'altra funzione per la quale hanno le capacità è pertanto preferibile all'esclusione.

Titolo prima dell'art. 25 La nuova sistematica del secondo capitolo rende necessario raggruppare sotto una nuova sezione gli obblighi fuori del servizio, tra cui figura anche l'obbligo di notificazione.

Art. 25 rubrica e cpv. 1 lett. b Poiché gli articoli 25 e 27 saranno raggruppati in un'apposita sezione, è necessario adeguare la rubrica. Con la proposta abrogazione dell'ispezione obbligatoria (art. 113), viene a cadere anche l'articolo 25 capoverso 1 lettera b; l'obbligo di notificazione può ora essere integrato in tale posizione (cfr. anche commento al titolo prima dell'art. 25).

Art. 26 Da un lato, sarebbe necessaria una modifica terminologica (sostituzione dell'espressione «obbligo militare» con «obbligo di prestare servizio militare», cfr. anche il commento all'art. 2) e, dall'altro, il contenuto della presente disposizione ha
carattere meramente dichiaratorio. La disposizione può pertanto essere abrogata.

Art. 27 cpv. 1 e 1bis Dal punto di vista della protezione dei dati, i dati da notificare già oggi saranno indicati in maniera trasparente nella LM, motivo per cui il pertinente catalogo dev'essere esplicitato. In questo senso, l'elenco non sarà più soltanto esemplificativo, ma esaustivo.

2703

Capoverso 1: conformemente all'articolo 121 capoverso 2, ai Cantoni è lasciata la facoltà di nominare capisezione militari. Negli ultimi tempi, in differenti Cantoni la funzione di caposezione militare è stata soppressa. Giusta l'articolo 121 capoverso 1, il comandante di circondario è competente a livello cantonale per le relazioni con le persone soggette all'obbligo di leva e all'obbligo di prestare servizio militare. Di conseguenza, le comunicazioni imposte dall'obbligo di notificazione devono essere indirizzate a quest'ultimo. Laddove esistono ancora capisezione militari, incombe ai Cantoni stabilire quali compiti assumono e segnatamente in quale misura essi rappresentano il comandante di circondario.

Capoverso 1bis: le sentenze penali, i pignoramenti infruttuosi e le dichiarazioni di fallimento devono essere notificati direttamente allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, unico organo competente per l'ulteriore trattamento di tali dati. I dati menzionati in questo capoverso erano sinora rilevati all'inizio dei servizi d'avanzamento mediante un questionario compilato dal militare e successivamente verificati sulla base di campioni. Tuttavia, poiché si tratta, in parte, di dati personali degni di particolare protezione, occorre una corrispondente base legale formale, che sarà migliorata e introdotta con il presente capoverso. L'autodichiarazione consente agli organi competenti l'adozione di decisioni rapide e tempestive in vista di promozioni e nomine imminenti (art. 103 LM e art. 66­68 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare, OOPSM; RS 512.21).

Art. 41 cpv. 3 secondo periodo Con questo completamento dell'articolo 41 sarà introdotta la possibilità di svolgere servizi d'istruzione obbligatori all'estero. Nell'ambito di Esercito 61, le esercitazioni di truppa (manovre) delle divisioni e di interi corpi d'armata servivano all'addestramento realistico delle truppe e all'acquisizione della necessaria esperienza di condotta, segnatamente da parte dei quadri di milizia. In seguito alla crescente urbanizzazione dei settori d'impiego previsti e alla riduzione della prontezza d'impiego risultante dal venir meno di un'acuta minaccia, nel periodo di Esercito 95 si è rinunciato a grandi esercitazioni di truppa e contemporaneamente l'addestramento dei
quadri è stato trasferito sui simulatori di condotta. Le truppe da combattimento si limitano oggi a esercitazioni a livello di sezione e di compagnia, in quanto le piazze di tiro svizzere non consentono esercitazioni ai livelli superiori. Gli stati maggiori e le formazioni dell'esercito che nel quadro della missione di difesa devono essere addestrate al combattimento mobile interarmi, dipendono tuttavia da un addestramento di reparto a livello di battaglione/gruppo. In Europa sono disponibili, con l'infrastruttura necessaria, piazze d'esercitazione della truppa di ampie dimensioni, che consentono movimenti tattici di formazioni senza condizioni restrittive quali l'utilizzazione di strade con fondo consolidato oppure la necessità di evitare danni ai terreni nonché il rumore dei tiri e il rumore notturno. L'utilità integrale di un simile addestramento è raggiunta soltanto quando gli stati maggiori e le formazioni, con un effettivo regolamentare completo corrispondente a un impiego reale possono eseguire le pertinenti esercitazioni. Questo obiettivo non può essere raggiunto se la dipende unicamente da una partecipazione volontaria a servizi d'istruzione della truppa all'estero.

Anche per le Forze aeree, la crescita del traffico aereo civile sopra la Svizzera limita l'allenamento realistico al combattimento aereo. Nei piccoli settori rimanenti ancora idonei per l'allenamento al combattimento aereo ravvicinato non è possibile utilizzare le basse altitudini dello spazio aereo a causa delle emissioni foniche (bang super2704

sonico). In seguito all'esercizio professionalizzato dell'allenamento di una parte dei mezzi di combattimento aereo, già negli ultimi anni le Forze aeree hanno potuto, sulla base di accordi bilaterali, utilizzare aerodromi e settori d'esercitazione all'estero per gli allenamenti speciali. A causa della riduzione del personale in seno al DDPS, in futuro per garantire il supporto ai velivoli all'estero vi sarà la necessità di ricorrere, unitamente a singole formazioni dei comandi d'aerodromo, anche a militari.

Per l'addestramento al combattimento mobile e al combattimento interarmi su piazze d'esercitazione estere, oltre alle Forze aeree entrano in considerazione in primo luogo le formazioni di blindati, dell'artiglieria, d'esplorazione, degli zappatori carristi nonché reparti dell'aiuto alla condotta e della logistica d'impiego. Per contro, l'istruzione alla sicurezza del territorio ­ anche con la partecipazione di formazioni di blindati ­ continuerà ad aver luogo esclusivamente in Svizzera. L'istruzione all'estero avviene nel quadro di accordi internazionali in materia d'istruzione. La truppa in esercitazione non sarà tuttavia subordinata a un'organizzazione multilaterale (per es. NATO, EUFOR). Ogni servizio d'istruzione deve ­ da parte svizzera ­ essere approvato a livello politico (capo del DDPS o Consiglio federale).

L'istruzione di singoli militari all'estero (segnatamente di specialisti e membri degli stati maggiori), avvenuta finora su base volontaria, sarà per contro generalmente ammessa, ossia senza la restrizione applicabile ai servizi nell'ambito del reparto di truppa. Grazie allo sfruttamento di possibilità d'istruzione offerte all'estero, che per i singoli militari creano valore aggiunto nelle rispettive funzioni, potranno essere evitate offerte formative parallele in Svizzera scarsamente efficienti (pochi partecipanti, elevate spese d'infrastruttura e di personale, carenza di conoscenze specialistiche).

Per i militari, un servizio all'estero non deve comportare né svantaggi finanziari né svantaggi materiali; i dettagli al riguardo dovranno essere disciplinati a livello di ordinanza.

Art. 42 cpv. 2 frase introduttiva La formulazione della frase introduttiva del capoverso 2 è adeguata a quella del capoverso 1.

Art. 47 cpv. 4 Il personale militare costituisce l'elemento in servizio
permanente dell'esercito ed è istruito in maniera polivalente. In quanto detentore stabile del know-how dell'esercito, esso deve aspirare in permanenza ad acquisire esperienze operative e a integrarle nell'istruzione dei militari di milizia. Al riguardo, oltre all'analisi teorica dei conflitti, per il personale militare l'unica possibilità è costituita dagli impieghi di promovimento della pace ed eventualmente anche da impieghi in servizio d'appoggio. Per quanto possibile, nel corso della carriera professionale il personale militare deve pertanto compiere almeno un turno di servizio di promovimento della pace oppure essere impiegato come osservatore militare dell'ONU o dell'OSCE. Di conseguenza, nella LM sarà stabilito l'obbligo di prestare simili impieghi.

2705

Art. 48a L'articolo 48a LM riguarda la cooperazione in materia d'istruzione con altri Stati. Il capoverso 1 disciplina la competenza del nostro Consiglio di concludere accordi.

Tale competenza sarà ora ampliata per comprendere la conclusione di accordi internazionali sull'istruzione di truppe straniere all'estero.

Nel quadro della politica estera e di sicurezza svizzere, la cooperazione militare regionale contribuisce, dopo una crisi o una guerra, a sostenere forze armate straniere nei settori del disarmo, della realizzazione di strutture e istituzioni militari affidabili e democraticamente legittimate nonché della creazione di proprie capacità in materia di promovimento della pace. Questi progetti di sostegno sono contributi essenziali agli sforzi della comunità internazionale per la ricostruzione di Stati e strutture statali secondo determinati criteri riconosciuti a livello internazionale. Si tratta di azioni di stabilizzazione e di ricostruzione svolte parallelamente oppure dopo operazioni di sostegno alla pace e che completano quest'ultime.

Attualmente vi è una marcata focalizzazione sull'Europa sud-orientale. Seguono poi il Caucaso meridionale, la regione del Mediterraneo meridionale e l'Africa subsahariana. Le priorità sono sottoposte a un processo permanente di valutazione in conseguenza del quale sono stati ad esempio completamente sospesi gli sforzi nel Baltico mentre sono attualmente in corso accertamenti per nuovi progetti segnatamente sul Continente africano.

È emerso che, laddove la cooperazione militare regionale non può essere svolta nel quadro del Partenariato per la pace (PPP) poiché i partner della cooperazione non aderiscono alla PPP, finora mancava una chiara base legale o una descrizione globale dell'istruzione con truppe straniere. Con il completamento proposto (cpv. 1 lett. c [nuova]) e con la precisazione al capoverso 1 lettera a, la cooperazione in materia d'istruzione nel quadro della cooperazione militare regionale sarà ora chiaramente definita.

Conformemente al capoverso 2 attualmente in vigore, possiamo autorizzare il DDPS a concludere con altri Stati accordi concernenti progetti d'istruzione particolari se con tali Stati esiste una convenzione quadro sulla cooperazione generale in materia d'istruzione. In tal modo è garantito che le convenzioni in materia
d'istruzione siano di principio approvate dal nostro Consiglio. Soltanto nei casi in cui abbiamo già adottato una decisione di principio su tale cooperazione, possono essere convenuti progetti d'istruzione concreti a livello subordinato. Tale delega è stata limitata al Dipartimento.

Questa regolamentazione è stata approvata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e, unitamente alle disposizioni sul servizio di promovimento della pace emanate contemporaneamente, è stata accettata dal popolo in occasione del voto referendario del 10 giugno 2001. Il nostro Consiglio ne ha deciso l'entrata in vigore per il 1° settembre 2001 (RU 2001 2264 e 2266; messaggio del 27 ottobre 1999 concernente la modifica della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare, FF 2000 414).

Poco più tardi, la competenza per concludere trattati internazionali ha ricevuto, nella legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) una nuova veste generale. Con la legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10), nella LOGA è stato introdotto un nuovo articolo 48a. Esso prevede che il Consiglio federale può 2706

delegare a un dipartimento la competenza di concludere trattati internazionali. È inoltre precisato che, per i trattati di portata limitata, può delegare questa competenza anche a un aggruppamento o a un ufficio federale. Conformemente al capoverso 2 di tale disposizione, il nostro Consiglio riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi. Questo articolo è entrato in vigore il 1° dicembre 2003 (RU 2003 3543; rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 1° marzo 2001, FF 2001 3097). In tal modo, nell'ambito della cooperazione in materia d'istruzione militare si è venuto a creare un doppione, in quanto la questione della delega è stata disciplinata in maniera generale nella LOGA, mentre è rimasta in vigore la regolamentazione speciale, non totalmente congruente, contenuta nella LM. Per tale motivo il capoverso 2 dell'articolo 48a LM, nella sua versione attuale, sarà stralciato. Di conseguenza, la regolamentazione di cui all'articolo 48a LOGA, applicabile in generale a livello di diritto federale, troverà applicazione anche nella cooperazione in materia d'istruzione militare. Tale regolamentazione è concepita in maniera più flessibile della regolamentazione prevista dalla LM in quanto la competenza per la conclusione degli strumenti in questione può essere delegata non soltanto al Dipartimento, ma, a determinate condizioni, anche a un aggruppamento o a un ufficio federale. Nel caso degli accordi concernenti progetti d'istruzione particolari convenuti sulla base di una convenzione quadro, si tratta chiaramente di trattati di portata limitata. Non vi è alcun motivo per mantenere nel settore della cooperazione in materia d'istruzione militare una soluzione diversa da quella prevista in generale nel diritto federale.

Del rimanente, occorre considerare che il disciplinamento generale della LOGA in materia di delega è applicabile anche all'articolo 66b capoverso 2 LM, secondo il quale il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie per l'esecuzione di un impiego di promovimento della pace. Di conseguenza, nel quadro di un impiego già ordinato può autorizzare il Dipartimento o, nel caso di regolamentazioni esclusivamente tecniche, eventualmente anche un aggruppamento o un ufficio federale a concludere tutti gli accordi
d'esecuzione necessari.

La revisione dell'articolo 48a capoverso 2 LM permetterà inoltre di colmare una lacuna legislativa emersa nella prassi. La cooperazione in materia d'istruzione avviene sulla base della reciprocità. Ciò significa che ogni Stato partner appronta, per quanto possibile, offerte in vista di tale cooperazione. Per la Svizzera, si è rivelata attrattiva l'offerta di addestrare militari stranieri su simulatori o in altri impianti d'istruzione. Tuttavia, mentre la LM all'articolo 149a contiene una regolamentazione per mettere a disposizione installazioni ed equipaggiamenti dell'esercito per provvedimenti di promovimento della pace internazionale, manca una corrispondente disposizione per il settore dell'istruzione. Questa lacuna sarà pertanto colmata con la nuova versione del capoverso 2 dell'articolo concernente l'istruzione.

Art. 48b Anche se nel nostro Paese annualmente circa 400 cittadini svizzeri ottengono il diploma di medico, negli ultimi anni il numero dei medici che hanno ottenuto il brevetto di medico militare è fortemente diminuito: da 141 brevetti nell'anno 1995 si è passati a 24 nell'anno 2002. Il numero dei medici militari oggi non è più sufficiente per coprire il fabbisogno. Il medico in capo dell'esercito è stato di conseguenza obbligato a impiegare medici militari e personale di altre professioni sanitarie al di là del totale obbligatorio dei loro giorni di servizio, ciò che ha generato malumore, demotivazione e proteste anche in seno alle organizzazioni professionali. Inoltre, 2707

spesso i medici militari e il personale di altre professioni sanitarie sono svantaggiati quando si candidano a un posto negli ospedali. Soffrono di svantaggi durante il periodo di formazione prima e dopo il diploma e subiscono pregiudizi finanziari, specialmente se hanno uno studio in proprio.

Di conseguenza, nel marzo 1998 l'allora capo dello stato maggiore generale ha incaricato il medico in capo dell'esercito di elaborare un nuovo modello di servizio per i medici militari che offra contenuti attrattivi in materia di istruzione e perfezionamento, riconosciuti anche in ambito civile. Nel 2001, nel quadro di progetti pilota, due medici militari sono stati formati presso importanti ospedali cantonali e sono stati offerti corsi in «Advanced Trauma Life Support» nonché corsi per medici d'urgenza dell'esercito. Il 13 settembre 2002 il capo dello stato maggiore generale ha incaricato il medico in capo dell'esercito di avviare il progetto ASIMC «Accademia svizzera integrata per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe», tenendo conto delle seguenti condizioni: 1.

sviluppo di una rete per lo scambio di informazioni e di offerte formative tra istituti di formazione e di ricerca riconosciuti e organizzazioni professionali della sanità pubblica;

2.

considerazione delle necessità dell'esercito e degli altri partner nei differenti settori medici rilevanti in collaborazione con le facoltà di medicina, le scuole universitarie professionali del ramo della salute e le istituzioni di formazione e di perfezionamento riconosciute (ospedali, istituti, laboratori ecc.);

3.

il progetto deve essere utile servizio sanitario dell'esercito, al Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) e ai partner civili del servizio sanitario coordinato (SSC).

Il progetto ASIMC gode di un sostegno interdipartimentale (DDPS, DFAE, DFI, DFE) e intercantonale. Partecipano inoltre le facoltà di medicina, le scuole universitarie professionali, le università e altri istituti di formazione e di perfezionamento nonché organizzazioni quali la Federazione dei medici svizzeri (FMH). L'obiettivo del progetto è incrementare la motivazione al perfezionamento volontario in una funzione di quadro del servizio sanitario dell'esercito o di una organizzazione partner civile del SSC e pertanto garantire all'esercito e alle altre organizzazioni partner del SSC, compreso il CSA, un sufficiente numero di quadri medici diplomati. Questo obiettivo sarà raggiunto creando possibilità attrattive di istruzione e di perfezionamento per il personale delle professioni sanitarie che, accanto all'esercizio della propria professione civile, si mette a disposizione per una carriera d'ufficiale dell'esercito o del Servizio della Croce Rossa oppure per una carriera in un'organizzazione partner civile del SSC. L'istruzione e il perfezionamento saranno, per quanto possibile, certificati e pertanto riconosciuti anche in ambito civile dalle facoltà di medicina, dalla FMH e dall'Ufficio federale della sanità pubblica. Inoltre, i medici militari e il personale delle professioni sanitarie saranno preparati in modo ottimale per affrontare casi di crisi e catastrofi in Svizzera e all'estero. Infine, saranno coperte le necessità nel campo dell'istruzione e del perfezionamento professionale nonché della ricerca e dello sviluppo della medicina militare e di catastrofe proprio a favore del SSC e in vista di impieghi in Svizzera e all'estero.

2708

Dopo le fasi pilota, il progetto ha ricevuto un forte impulso da tre fattori: 1.

il CSA ha urgente bisogno di addestrare i suoi medici nel campo della medicina di catastrofe e d'urgenza e ha annunciato il proprio interesse per una cooperazione con la Sanità militare;

2.

il decano della Facoltà di medicina dell'Università di Losanna, il Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) e il direttore della sanità pubblica del Cantone di Vaud stanno realizzando un centro specializzato per la medicina di catastrofe e la gestione delle catastrofi e in questo ambito vogliono cooperare con la Sanità militare;

3.

tutte le altre facoltà di medicina e gli ospedali universitari nonché la FMH e la Commissione medica svizzera interfacoltà hanno manifestato la volontà di collaborare a un progetto svizzero integrato oppure di sostenerlo.

Anche se il progetto ASIMC è menzionato nell'ordinanza del 27 aprile 2005 sul servizio sanitario coordinato (OSSC; RS 501.31), manca attualmente un'esplicita base legale formale per l'istituzione di un'organizzazione interdipartimentale di istruzione, informazione e coordinamento.

La competenza della Confederazione per l'istruzione e il perfezionamento professionale del personale medico militare è fondata sull'articolo 60 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), in virtù del quale l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione.

Tale attribuzione di competenza consente alla Confederazione di disciplinare, unitamente all'istruzione medica militare in senso stretto del personale medico militare, anche il coordinamento dell'istruzione medica a livello militare con quella in ambito civile. Le pertinenti misure di coordinamento sono coperte dal mandato costituzionale in quanto volte ad assicurare all'esercito un effettivo sufficiente di personale medico specializzato adeguatamente istruito.

Art. 54a cpv. 2, 2bis e 3 Capoverso 2: sarà introdotta l'espressione «militare in ferma continuata».

Capoverso 2bis: per i militari di milizia, un impiego all'estero è ­ e rimane ­ volontario, sempre che si tratti di un servizio di promovimento della pace oppure di un servizio d'appoggio all'estero. Conformemente all'articolo 69 capoverso 3 LM, il servizio d'appoggio può essere dichiarato obbligatorio soltanto per appoggiare l'assistenza umanitaria nelle regioni limitrofe. Il 28 febbraio 2007 abbiamo deciso di posticipare il già deciso raddoppio delle capacità per operazioni di promovimento della pace, allo scopo di evitare per quanto possibile, nell'attuale tesa situazione in materia di personale, di dover liberare in vista di impieghi di promovimento della pace all'estero personale militare supplementare urgentemente necessario per scopi d'istruzione in Svizzera. Le capacità per operazioni di promovimento della pace devono pertanto in primo luogo essere ampliate con personale diverso dal personale militare. Al riguardo, saranno definite anche chiare condizioni quadro per l'impiego all'estero di militari in ferma continuata. Ciò comprende pure il mantenimento del principio della scelta volontaria multipla. Di conseguenza, la scelta di adempiere il
totale obbligatorio dei propri giorni di servizio d'istruzione senza interruzioni rimane una libera decisione della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare. Una volta che la persona interessata ha deciso a favore del modello del militare in ferma continuata, in caso d'idoneità potrà parimenti decidere liberamente se, dopo la 2709

scuola reclute, vuole essere impiegata in Svizzera o all'estero. Essa dovrà decidere a favore o contro gli impieghi all'estero soltanto dopo la scuola reclute. Tuttavia, qualora decidesse di principio a favore di servizi all'estero, dovrà prestare tutti gli impieghi ordinati e non avrà la possibilità di sceglierne soltanto alcuni. A livello di ordinanza saranno previste possibilità di ritirarsi dall'obbligo di effettuare impieghi all'estero in determinati casi (per es. in caso di obblighi familiari).

Capoverso 3: in seguito all'introduzione nel capoverso 2 dell'espressione «militari in ferma continuata», la disposizione viene semplificata sotto il profilo linguistico.

L'aumento al 30 per cento della proporzione di militari in ferma continuata richiesto in occasione della consultazione (PS, PLR, Verdi), è stato trattato nel quadro dell'iniziativa parlamentare (Iv. Pa. 06.405, P 07.3556).

Art. 55­58 Con Esercito XXI, il grado corrispondente alla funzione di capogruppo, in precedenza caporale, è stato elevato: il capogruppo è ora un sergente. In occasione dell'ultima revisione della LM questo fatto, per errore, non era stato considerato e ora vi si pone rimedio.

In seguito all'uniformazione delle formulazioni, è possibile snellire l'attuale testo della legge, così che alcuni articoli possono essere abrogati senza che sia limitato il contenuto della regolamentazione.

Per poter disciplinare in maniera flessibile e rapida, conformemente alla funzione, i dettagli specifici al perfezionamento, il nostro Consiglio sarà autorizzato a delegare al DDPS le regolamentazioni di dettaglio. In tal modo l'ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21) potrà essere considerevolmente alleggerita.

Art. 66b cpv. 4 e 5 Capoverso 4: sarà precisato che di principio l'approvazione del Parlamento dev'essere ottenuta «preliminarmente». Nei casi urgenti, sarà mantenuta la possibilità di ottenere l'approvazione a posteriori del Parlamento; tale approvazione dovrà essere chiesta al più tardi nella seconda sessione ordinaria dopo l'inizio dell'impiego.

Il 20 settembre 2007 il Consiglio degli Stati, in qualità di seconda Camera, ha accettato la mozione (07.3270) della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale che ci incarica di «intraprendere tutti
i passi necessari affinché entro il 2010 possa essere garantita una capacità di almeno 500 militari per compiti di mantenimento della pace.» Con gli adeguamenti dell'effettivo del contingente e della durata dell'impiego proposti nel capoverso 4 si intende incrementare il nostro margine di manovra e la nostra capacità di reazione nei confronti degli sviluppi internazionali, mantenendo la funzione direttiva e di controllo dell'Assemblea federale per gli impieghi armati di promovimento della pace. Ciò sarà realizzato adeguando le due condizioni (numero dei militari e durata dell'impiego) che motivano un obbligo di autorizzazione del Parlamento.

In primo luogo, mediante una riduzione del numero dei militari da 100 a 30 si garantirà che gli impieghi importanti sotto il profilo del personale siano sottoposti 2710

all'obbligo dell'approvazione del Parlamento. A seconda del compito e dell'area d'impiego, già un impiego di 30 militari può essere di grande portata politica.

In secondo luogo, con il contemporaneo aumento della durata dell'impiego da tre settimane a sei mesi il nostro Consiglio sarà posto nella condizione di decidere autonomamente in merito a contributi per il promovimento della pace internazionale richiesti a breve termine. Ciò migliorerà la capacità di reazione a livello politico e consentirà ad esempio, nel quadro di un effettivo limitato (al massimo 30 militari), di appoggiare una missione internazionale di pace durante alcuni mesi con prestazioni speciali (per es. una squadra di osservazione e di collegamento, un distaccamento di trasporto aereo oppure specialisti dell'eliminazione di mezzi di combattimento ecc.), senza che per questo venga assunto un obbligo permanente.

La prassi mostra che nel quadro degli sforzi internazionali di stabilizzazione sono sempre più spesso richiesti simili impieghi d'appoggio a breve termine (per es. per rafforzare il dispositivo di sicurezza durante le elezioni). In tal modo saranno considerevolmente incrementate, nei confronti dei nostri partner, la credibilità e la prevedibilità dell'impegno svizzero in materia di promovimento della pace. Se prevedremo un impiego a più lunga scadenza, vi sarà inoltre la possibilità di sfruttare i sei mesi dell'impiego in corso per gli accertamenti sul posto, per informare politicamente l'opinione politica e per l'avvio del processo di approvazione parlamentare.

Di conseguenza, conformemente alla mozione del Gruppo liberale radicale (05.3019, non ancora trattata) e al postulato della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (04.3259; cfr. n. 1.1.2.2), l'approvazione di impieghi armati importanti di promovimento della pace (che superano l'effettivo o la durata stabiliti) rimarrà riservata all'Assemblea federale e contemporaneamente al nostro Consiglio sarà concesso un più ampio margine di manovra per gli impieghi di entità limitata richiesti a breve termine.

Capoverso 5: l'obiettivo è sgravare il Parlamento nel senso della mozione del Gruppo liberale radicale e del postulato della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (cfr. n. 1.1.2.2), senza pregiudicarne la funzione
direttiva e di controllo, e ampliare il margine di manovra del nostro Consiglio.

Sarà introdotta la possibilità per l'Assemblea federale di delegare caso per caso al nostro Consiglio i propri poteri per le seconde decisioni, ossia per il proseguimento dell'impiego approvato, che l'Esecutivo eserciterebbe dopo aver consultato le commissioni della politica di sicurezza e di politica estera di entrambe le Camere. Questa possibile delega di competenze non comprende soltanto la componente temporale dell'impiego (proroga), ma anche adeguamenti tattico-operativi (per es. incremento o riduzione in misura proporzionata dei mezzi impiegati). L'Assemblea federale potrebbe quindi adottare soluzioni su misura riservandosi la prima decisione di principio e delegandoci le seconde decisioni, di regola politicamente meno importanti. Quale correttivo per le deleghe di competenze già concesse nella decisione d'approvazione, sarebbe a disposizione del Parlamento lo strumento della mozione.

In tal modo esso potrebbe esigere anche a posteriori l'interruzione di impieghi in corso e tutte le limitazioni immaginabili.

Art. 70 cpv. 2 e 3 Capoverso 2: si propone un allineamento della procedura a quella per gli impieghi di promovimento della pace. Di principio, l'approvazione parlamentare avverrà prima 2711

dell'inizio dell'impiego (e non soltanto ­ come previsto dal diritto vigente ­ nella sessione successiva). Sono fatti salvi i casi urgenti, per i quali il nostro Consiglio può richiedere l'approvazione a posteriori (al più tardi nella seconda sessione ordinaria dopo l'inizio dell'impiego). L'approvazione a posteriori deve essere richiesta anche quando l'impiego si è già concluso prima di tale approvazione. Il relativo messaggio sostituisce il rapporto da presentare conformemente al diritto vigente. Le condizioni per l'obbligo dell'approvazione (numero di militari e durata dell'impiego) rimangono invariate.

Capoverso 3: come nel caso degli impieghi armati di promovimento della pace, anche per gli impieghi in servizio d'appoggio il Parlamento, pur mantenendo la sua funzione direttiva e di controllo, sarà sgravato e il nostro margine di manovra ampliato.

Al riguardo, sarà introdotta la possibilità di delega dei poteri del Parlamento per le seconde decisioni (cfr. le considerazioni relative all'art. 66b cpv. 5). Inoltre, tale delega di competenze sarà resa possibile anche per impieghi in servizio d'appoggio del medesimo genere regolarmente ricorrenti (per es. servizi d'appoggio per il WEF). Il Parlamento potrebbe decidere liberamente per quali impieghi desidera concedere tali deleghe. Anche in questo caso, dopo aver delegato le proprie competenze con un decreto di approvazione, sarebbe comunque possibile per il Parlamento intervenire in senso correttivo con lo strumento della mozione.

Capoverso 4: secondo il diritto vigente, tutti gli impieghi all'estero in servizio d'appoggio devono essere approvati preliminarmente (caso normale) oppure a posteriori (in casi urgenti) dall'Assemblea federale. Eccezioni per impieghi che esigono una certa tutela del segreto non sono possibili. Ora, non tutti gli impieghi per proteggere cittadini svizzeri all'estero (salvataggio e rimpatrio) oppure rappresentanze svizzere all'estero possono essere resi noti al pubblico senza minacciare l'obiettivo dell'impiego oppure mettere in pericolo gli interessi svizzeri. Per il salvataggio e il rimpatrio di cittadini svizzeri dall'estero non sono necessarie disposizioni derogatorie, poiché per loro natura simili impieghi non soddisfano le condizioni dell'obbligo d'approvazione da parte dell'Assemblea federale (art. 70 cpv. 2)
oppure gli impieghi avvengono addirittura d'intesa con lo Stato estero interessato. A dipendenza della situazione e dello Stato ospite, possono per contro essere necessarie disposizioni derogatorie per la protezione di rappresentanze svizzere all'estero.

Di conseguenza, soltanto tali impieghi devono essere esentati dall'obbligo dell'approvazione. A favore di una simile soluzione depone anche il fatto che l'impiego per la protezione di rappresentanze svizzere all'estero rappresenta un compito molto vicino a un compito dell'«amministrazione ausiliare» («Bedarfsverwaltung»), per il quale non sarebbe necessaria una base legale formale e tanto meno un'approvazione da parte del Parlamento. In altre parole, per la protezione di persone e beni della Confederazione degni di particolare protezione, il nostro Consiglio può, di sua competenza, ricorrere a società private di sicurezza oppure a impiegati civili della Amministrazione federale specialmente istruiti per il servizio di sicurezza relativo alle persone, senza dover richiedere l'approvazione del Parlamento. Una regolamentazione particolare per il servizio di guardia alle ambasciate svizzere all'estero da parte di militari è pertanto doppiamente giustificato. La soluzione proposta ­ una consultazione preliminare della Delegazione delle Commissioni della gestione e un'informazione costante della stessa durante l'impiego ­ consente l'esercizio del diritto di vigilanza e un influsso del Parlamento garantendo la neces-

2712

saria tutela del segreto e lasciando chiaramente la responsabilità al Consiglio federale.

Art. 80 cpv. 4 Il 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore la nuova legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) e la legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). Di conseguenza, le possibilità di ricorso previste dall'articolo 29 dell'ordinanza del 9 dicembre 1996 concernente la requisizione (RS 519.7), sono state automaticamente sostituite dalle nuove disposizioni in materia di protezione giuridica della LTF e della LTAF, in quanto si tratta di leggi federali, ossia di norme giuridiche di rango superiore. Le decisioni di requisizione, per esempio quelle della truppa (cfr. art. 5 dell'ordinanza in questione) sono pertanto direttamente impugnabili presso il Tribunale amministrativo federale, ciò che appare poco appropriato. Con il nuovo articolo 80 capoverso 4 LM, sarà pertanto introdotta una prima possibilità di ricorso all'Aggruppamento Difesa del DDPS. In tal modo, prima del tribunale può essere adito un organo amministrativo, che di regola ha più familiarità con gli aspetti giuridici delle decisioni che non la truppa, la quale deve adottare le sue decisioni durante il servizio, per così dire «sul campo». Sarà così possibile sgravare il Tribunale amministrativo federale senza limitare i diritti del ricorrente.

Art. 85 cpv. 3 Oggi la funzione di capo dello stato maggiore generale non esiste più. Essa è stata sostituita da quella di capo dell'esercito. Attualmente rimane aperta la questione se tale funzione debba essere prevista in caso di servizio attivo. Se necessario, potremmo reintrodurla avvalendoci della nostra competenza in materia di organizzazione.

In un simile caso, competerà al nostro Consiglio garantire la partecipazione del comandante in capo dell'esercito alla scelta del titolare. In questa disposizione è in ogni caso possibile stralciare il riferimento al capo dello stato maggiore generale.

Art. 102 Con Esercito XXI, sulla base dell'autorizzazione conferitaci dall'articolo 102 capoverso 1bis LM, abbiamo introdotto a livello di ordinanza ulteriori gradi per la truppa e i sottufficiali. Le nuove strutture dei gradi hanno dato buone prove e nel prossimo futuro non sono previste modifiche. Per motivi di trasparenza le strutture complete
dei gradi in vigore saranno ora recepite nella legge; la delega di competenze al Consiglio federale può essere abrogata.

Art 103 cpv. 3 I rapporti di polizia attualmente ammessi dalla legge non sono sufficienti per una adeguata valutazione dell'idoneità di un aspirante. Tale lacuna dev'essere colmata; con le formulazioni proposte non saranno rilevati più dati di quelli trattati già oggi sulla base dell'articolo 66 dell'ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21), degli articoli 27­31 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004 sui controlli militari (OCoM; RS 511.22) e dell'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza del 29 settembre 2006 sul casellario giudiziale (RS 331). L'articolo 103 LM non costituisce al riguardo una base legale autonoma 2713

poiché le relative regolamentazioni devono essere previste nei pertinenti atti normativi (CP e LSIM). Nella LM si è provveduto unicamente, per ragioni di trasparenza, a menzionare anche il trattamento dei dati in questione.

Art. 109a Il processo di messa fuori servizio disciplina la radiazione dagli inventari militari del materiale dell'esercito in esubero. In tale processo sono esaminati e stabiliti l'ulteriore utilizzazione non militare, la disattivazione, la vendita o l'eliminazione. La messa fuori servizio costituisce la conclusione del processo di copertura del fabbisogno di materiale dell'esercito (processo d'armamento). Nel processo di messa fuori servizio, lo Stato maggiore di pianificazione dell'esercito assegna il mandato di procedere alla messa fuori servizio alla Base logistica dell'esercito, la quale gestisce il materiale dell'esercito. Tale mandato è eseguito in collaborazione con partner (per es. armasuisse).

In veste di Centro per i sistemi militari e civili, l'Aggruppamento armasuisse assicura, conformemente alle direttive politiche, l'approvvigionamento ­ tempestivo e orientato a principi economici ­ dell'esercito, del DDPS e di terzi con prodotti e prestazioni nei settori dei sistemi d'arma, dei sistemi informatici, del materiale e delle costruzioni. A tale scopo, valuta e acquista beni militari e provvede alla loro messa fuori servizio conformemente alle direttive che gli sono state impartite.

Il ridimensionamento dell'esercito comporta una diminuzione del fabbisogno di sistemi, materiale e immobili. Numerosi sistemi e immobili nonché molto materiale generale dell'esercito saranno messi fuori servizio nel quadro di un programma a tal scopo. In tal modo saranno ridotti i costi d'esercizio e realizzati ricavi dalle vendite.

In occasione della messa fuori servizio del materiale, oltre al principio di economicità stabilito dalla legge federale sulle finanze della Confederazione, devono essere rispettate tra l'altro le prescrizioni della legge federale sul materiale bellico, della legge sul controllo dei beni a duplice impiego e delle relative ordinanze d'esecuzione nonché le condizioni quadro politiche del momento. Inoltre, per l'esportazione di materiale bellico è sempre necessaria un'autorizzazione. Il SECO, in quanto istanza competente, decide su tutte le domande d'esportazione,
se necessario d'intesa con gli organi competenti del DFAE.

In occasione della messa fuori servizio di materiale dell'esercito, la Confederazione tiene conto anche delle richieste delle cerchie interessate. Già oggi, per esempio, l'aiuto umanitario riceve correntemente materiale in esubero. Per quanto possibile, sono considerate anche le richieste dell'Ufficio federale dello sport (Gioventù+Sport), della protezione della popolazione e dei Cantoni, per esempio nel quadro dell'accordo del 31 maggio 2006 tra la Confederazione e i Cantoni concernente la creazione e l'esercizio di una piattaforma comune per il materiale della protezione civile (piattaforma del materiale). Essa ha tra l'altro lo scopo di consentire ai Cantoni di ricevere materiale dell'esercito in esubero. Nel 2006 tutti i Cantoni hanno aderito a questo accordo e possono presentare correntemente le loro domande per il tramite dei rispettivi rappresentanti.

Una consegna in prestito gratuita di materiale dell'esercito è esclusa per motivi economici e di praticabilità.

La vendita di sistemi complessi, che comprendono oltre al vero e proprio nucleo del sistema anche pezzi di ricambio, materiale d'istruzione, materiale per la manuten2714

zione, sistemi di verifica ecc., richiede in singoli casi prestazioni contrattuali accessorie nei settori del materiale periferico e dell'istruzione. Tali prestazioni accessorie sono in primo luogo definite in base ai desideri del cliente.

Le prestazioni contrattuali principali e accessorie stipulate in occasione della messa fuori servizio di sistemi e materiale dell'esercito hanno un carattere commerciale e, in funzione del loro contenuto, possono essere soggette al diritto privato o al diritto pubblico. A causa di questa scarsa chiarezza sotto il profilo legale e dell'importanza di tali affari, è auspicabile che venga introdotta una base legale formale per stabilire la competenza in materia di conclusione di contratti.

Conformemente all'articolo 69 capoverso 2 Cost. (RS 101). la Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale. Il disegno di nuova legge sui musei e le collezioni (LMC) si fonda su questa disposizione costituzionale e disciplina i compiti e l'organizzazione dei musei e delle collezioni della Confederazione.

L'articolo 109a capoverso 3 del presente disegno di legge contiene al riguardo un complemento necessario per l'ambito del DDPS. La LMC contempla segnatamente soltanto un mandato indiretto ai Dipartimenti di conservare i propri beni culturali.

Nel presente articolo, per l'ambito del DDPS sarà pertanto recepita una disposizione di precisazione (cpv. 3) che prevede espressamente la conservazione di beni culturali dell'esercito. Il materiale dell'esercito di cui è prevista la liquidazione ma che rappresenta una testimonianza storica dello sviluppo dell'esercito sarà preservato e preparato come materiale storico degno di essere conservato. Queste ultime attività, nella misura in cui ciò risulterà opportuno, potranno essere delegate integralmente o parzialmente a terzi, come in parte è già il caso oggi (Associazione del Museo svizzero dell'esercito, AMSE). La (già esistente) raccolta storico-militare del DDPS sarà in futuro soggetta ai principi della LMC. Ciò significa in particolare che la strategia collezionistica del DDPS dovrà essere approvata dall'Ufficio federale della cultura (UFC) e che il mandato per la collezione del DDPS sarà formulato o precisato dall'UFC. Il capoverso 3 non costituirà tuttavia alcuna base legale per l'allestimento di un Museo
dell'esercito finanziato dalla Confederazione.

Naturalmente, nel caso di messe fuori servizio, sono applicabili le pertinenti leggi specifiche quali la legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, sugli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm; RS 514.54) o la legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB; RS 514.51).

Art. 109b In considerazione delle declinanti capacità della Svizzera nel settore dell'approvvigionamento, della ricerca e della tecnologia nel campo dell'armamento, il rafforzamento della cooperazione internazionale e delle reti di relazioni costituiscono, conformemente al Rapporto sulla politica di sicurezza 2000 e ai vigenti principi del Consiglio federale del 29 novembre 2002 in materia di politica d'armamento del DDPS, una necessità in materia di politica di sicurezza. Inoltre, il mandato può essere adempiuto con efficienza e ottimizzando i costi soltanto nel contesto di una cooperazione internazionale.

L'Aggruppamento armasuisse assiste l'esercito e il Dipartimento nella pianificazione, nell'esercizio e nella manutenzione di sistemi, materiale e costruzioni e assicura le competenze tecnico-scientifiche per l'esercito e il Dipartimento.

2715

La cooperazione tra la Svizzera e i suoi partner nel campo dell'armamento si inserisce senza problemi nel contesto della politica interna e della politica estera. Deve anche essere vista in relazione con gli accordi bilaterali che il nostro Consiglio ha concluso con numerosi Stati europei nel campo della cooperazione in materia d'armamento.

La nozione di ricerca e sviluppo comprende tutti gli aspetti delle attività scientifiche nel campo della tecnica d'armamento e della sicurezza, segnatamente il lavoro scientifico di base e lo sviluppo delle capacità. Il DDPS (Direzione della politica di sicurezza), in previsione di un accordo, procede regolarmente, se del caso in collaborazione con i suoi partner, a un esame dell'opportunità sotto il profilo della politica di sicurezza, della politica d'armamento e della politica di neutralità.

Gli accordi nel quadro della cooperazione in materia d'armamento riguardano per definizione affari tecnico-amministrativi di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA; il Consiglio federale può concludere autonomamente simili accordi. In occasione del dibattito sul Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2002 e del dibattito sulla mozione 03.3585 della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale, minoranza Banga (Trattati internazionali. Procedura ordinaria), il Parlamento si è associato a questa opinione. Poiché è anche ipotizzabile, a seconda dell'intensità della cooperazione prevista, che non si tratti più soltanto di trattati di portata limitata, occorre chiarire nella legge la situazione giuridica: nel capoverso 1 il nostro Consiglio sarà dichiarato espressamente competente per trattati nel campo della cooperazione in materia d'armamenti. Nel capoverso 2 sono elencati i contenuti principali di simili accordi. Per quanto concerne lo scambio di informazioni e di dati (lett. c), va rilevato che sono applicabili i principi di cui all'articolo 6 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).

Il controllo da parte del Parlamento è assicurato dal fatto che il nostro Consiglio riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati di diritto internazionale conclusi da esso stesso o da unità amministrative (art. 48a cpv. 2 LOGA).

Art. 113 A complemento ai fondamenti legali in materia di diritto della
protezione dei dati contemplate dalla LSIM per nuove procedure destinate a impedire abusi dell'arma personale (cfr. commento agli articoli 12­17 LSIM), nella LM sarà prevista la possibilità di rilevare i dati necessari. Per tale scopo saranno a disposizione le medesime possibilità disponibili per l'esame di misure giusta gli articoli 21­22a e 103 capoverso 3 LM.

Attuale art. 113 Le ispezioni non vengono più eseguite da anni e non è nemmeno previsto di reintrodurle. Questa disposizione può pertanto essere abrogata.

Art. 122 Oggi non sono più eseguite vere e proprie ispezioni di licenziamento. In occasione del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare, i militari continuano però a essere invitati a restituire il materiale personale. Il disbrigo amministrativo (chiamate, dispense e richiami ecc.) rimane di competenza dei Cantoni. Per contro, da quando la competenza cantonale nel settore del materiale dell'esercito non esiste 2716

più (cfr. Legge federale del 6 ottobre 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni [NPC], n. II/8, RU 2007 5779), il vero e proprio ritiro del materiale è effettuato dalla Confederazione. È pertanto necessaria una nuova formulazione dell'attuale articolo 122.

Art. 123 cpv. 2 lett. a Precisazione di nozioni. Le imprese d'armamento organizzate secondo il diritto privato qui menzionate sono imprese della Confederazione e non dell'Aggruppamento dell'armamento.

Art. 125 cpv. 4 Il 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore la nuova legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) e la legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). Le possibilità di ricorso all'Aggruppamento Difesa e al DDPS previste sinora a livello di ordinanza dagli articoli 46 e 47 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro; RS 512.31), con la riforma della Giustizia sono state trasformate in una procedura puramente cantonale. Fatta salva una diversa interpretazione del Tribunale federale, il ricorso al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale contro decisioni cantonali nell'ambito del servizio militare non è possibile (ad eccezione del ricorso sussidiario in materia costituzionale giusta gli articoli 113 segg. LTF, che tuttavia ammette la censura della violazione di diritti costituzionali soltanto, per la quale il potere di cognizione del Tribunale federale è limitato). Di conseguenza, al DDPS è negata la partecipazione a una procedura concernente il Dipartimento (servizio militare, tiro fuori del servizio), ciò che corrisponde non tanto al senso della riforma della Giustizia, quanto piuttosto a una sua conseguenza di diritto formale.

Per correggere questo risultato inopportuno, nella legge militare sarà prevista la possibilità di impugnare dinnanzi il Tribunale amministrativo federale le decisioni di ultimo grado cantonale (cfr. art. 33 lett. i LTAF), accoppiata alla legittimazione del DDPS a ricorrere al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 48 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021). Oltre al DDPS, menzionato esplicitamente, anche le parti alla procedura di primo grado beneficiano di una più ampia
possibilità di verifica di una decisione cantonale.

Per questa modifica è stata svolta un'indagine conoscitiva separata presso i Cantoni.

Dei 19 Cantoni che hanno risposto, 16 hanno approvato la modifica, 1 l'ha approvata parzialmente e 2 l'hanno rifiutata.

Titolo prima dell'art. 130 e art. 130a Per quanto riguarda la motivazione di questa disposizione si rinvia al commento all'articolo 109a (messa fuori servizio di materiale dell'esercito). Per motivi di sistematica, la disposizione ­ formulata per gli immobili ­ dev'essere ripetuta nel luogo adatto.

Il Piano settoriale militare del nostro Consiglio disciplina i principi per i disinvestimenti relativi a immobili del DDPS in esubero. Un'adeguata considerazione delle esigenze di Cantoni e Comuni per quanto riguarda immobili che un tempo hanno servito per scopi militari e che non sono più necessari per l'esercizio è disciplinata in 2717

detto piano settoriale nel quadro dei principi relativi alla vendita (bando di concorso pubblico, eventuali diritti di prelazione ecc.).

A differenza del materiale dell'esercito, nel caso degli immobili militari non occorre alcuna disposizione legale (specifica) supplementare nella LM per la protezione dei beni culturali. Per la protezione degli immobili militari degni di essere conservati vi è una sufficiente base legale nella legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). Per l'ambito del DDPS sono disponibili pertinenti disposizioni esecutive dipartimentali sotto forma di istruzioni.

Art. 132 lett. a La disposizione è stata adeguata in seguito alla soppressione delle ispezioni (art. 25 cpv. 1 lett. b e 113).

Art. 140 cpv. 1 Nel quadro della legge federale del 6 ottobre 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC, n. II/8, RU 2007 5779) è stata ridefinita la nozione di materiale dell'esercito della legge militare (art. 105). Di conseguenza è possibile rinunciare all'elencazione esaustiva che figura nell'articolo 140.

Art. 142 cpv. 4 La disposizione sarà formalmente adeguata alla nuova organizzazione giudiziaria federale (Legge sul Tribunale amministrativo federale, LTAF; RS 173.32). Le commissioni federali di ricorso sono sostituite dal Tribunale amministrativo federale.

Capitolo 8: Attività commerciali Art. 148i La presente disposizione contiene l'autorizzazione legale formale per le singole unità amministrative del DDPS richiesta dalla legge federale sulla finanze della Confederazione per l'esercizio di attività commerciali (cfr. n. 1.1.2.4). Essa si orienta in primo luogo all'esercito e all'amministrazione militare, ciò che corrisponde al campo di applicazione precipuo della LM. Per i rimanenti settori del DDPS (Protezione della popolazione e Sport) saranno introdotte regolamentazioni proprie. Per la protezione della popolazione questo obiettivo sarà realizzato mediante la nuova disposizione all'articolo 73a LPPC, disposizione che entrerà in vigore unitamente alla presente revisione della LM. Per il settore dello sport si provvederà a definire un disciplinamento proprio nel quadro di una revisione separata della legge
federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0).

Sino all'emanazione di disposizioni legali specifiche ai diversi settori, per tutte le unità amministrative del DDPS sarà applicabile la presente regolamentazione generale delle attività commerciali.

Le unità amministrative stabiliscono esse stesse se e quali attività commerciali intendono ­ nel quadro delle direttive legali ­svolgere. Può trattarsi per esempio del noleggio di materiale dell'esercito e di veicoli (Aggruppamento Difesa) oppure della 2718

locazione di alloggi e della concessione di licenze per marchi del DDPS nonché della fornitura di prestazioni di diritto privato (armasuisse). Sono possibili anche nuove attività nell'ambito dell'economia privata, come la commercializzazione di know-how nel campo dell'istruzione (Aggruppamento Difesa).

Le attività commerciali devono sempre essere un sottoprodotto dell'attività ufficiale.

Sono per esempio ammesse laddove una risorsa amministrativa (veicolo, edificio ecc.) momentaneamente non necessaria può essere sfruttata economicamente. Per le attività commerciali entrano in considerazione oggetti e beni patrimoniali acquistati per l'adempimento dei compiti legali oppure sottoprodotti risultanti dall'adempimento dei compiti legali (per es. know-how tecnico e processi industriali nel settore di armasuisse che possono essere resi utilizzabili anche per terzi). Con l'espressione «compiti principali» (cpv. 1) s'intendono i compiti delle unità amministrative definiti nell'ordinanza del 7 marzo 2003 sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS; RS 172.214.1).

Le attività commerciali per le quali manca una stretta relazione con i compiti della pertinente unità amministrativa non sono ammesse. Inoltre, per le attività commerciali possono essere impiegati mezzi materiali e risorse di personale supplementari soltanto se essi sono trascurabili rispetto all'affare principale. Determinati investimenti supplementari in materiale e personale sono eccezionalmente giustificati se in tal modo una componente dell'infrastruttura, sfruttata soltanto parzialmente, può essere utilizzata completamente oppure se possono essere sfruttate possibili sinergie con partner privati. In questo modo è consentito l'uso commerciale del patrimonio amministrativo. L'espressione «non richiedono, di regola, mezzi materiali e risorse di personale supplementari» offre alle unità amministrative interessate del DDPS un margine di manovra imprenditoriale supplementare nel quadro delle direttive istituzionali. La stretta relazione dell'attività commerciale in questione con i compiti principali dell'unità amministrativa deve tuttavia essere mantenuta.

Nell'esercizio delle attività commerciali, le unità amministrative sono soggette alle medesime prescrizioni in
materia di diritto della concorrenza degli altri offerenti privati (Codice delle obbligazioni, CO [RS 220], legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale, LCSI [RS 241]).

Nel quadro delle loro attività commerciali, possono di principio anche noleggiare mezzi di sorveglianza (art. 180 segg. LSIM [disegno]). Se tuttavia, in seguito all'impiego di tali mezzi di sorveglianza, la Confederazione o organi dell'esercito raccolgono dati personali degni di particolare protezione oppure profili della personalità, essi possono essere utilizzati soltanto nel quadro della LSIM per i compiti ivi menzionati, vale a dire per compiti primari dell'esercito e per appoggiare le autorità civili (art. 181 LSIM [disegno]). Ciò risulta dalla priorità della LSIM in quanto legge specifica in materia di diritto della protezione dei dati rispetto alla base legale generale della LM per le attività commerciali.

La contabilità analitica richiesta dal capoverso 2 serve alla trasparenza dei costi.

L'espressione «a prezzi che coprano almeno i costi» significa che le prestazioni fornite dalle unità amministrative devono essere conteggiate secondo il principio dei costi effettivi. Nel caso di determinati impianti e installazioni del DDPS, in sé idonei a un'utilizzazione da parte di privati e per i quali una tale utilizzazione sarebbe, per motivi di economicità, anche auspicata, l'applicazione del principio dei costi effettivi comporta tuttavia prezzi irrealisticamente elevati. Per quanto riguarda l'impianto 2719

di armasuisse destinato a testare il grado di protezione delle costruzioni in vetro, per esempio, in caso di conteggio dei costi effettivi risulterebbe una tariffa oraria di 1000 franchi del tutto irrealistica. In simili casi, il DDPS potrà derogare al principio dei costi effettivi e stabilire un prezzo realistico. Per la Confederazione ciò sarà comunque sempre più vantaggioso che lasciare inattivo l'impianto. La deroga al principio dei costi effettivi è tuttavia ammessa soltanto quando non viene in alcun modo fatta concorrenza all'economia privata. Tale condizione è realizzata per esempio quando l'Amministrazione, come nel caso della procedura di test appena menzionata, occupa una posizione di monopolio.

Modifica del diritto vigente (allegato)

1. Legge sul personale federale (LPers) Art. 24 cpv. 3 LPers Sulla base del vigente articolo 24 capoverso 2 LPers è già stato possibile obbligare il personale civile dell'Aggruppamento Difesa in seno al DDPS a eseguire brevi impieghi all'estero, nella misura in cui l'attività all'estero corrispondeva a quella della descrizione del posto. Al riguardo non era necessaria alcuna modifica del contratto di lavoro. Nell'ambito degli impieghi all'estero dell'esercito vi è però la necessità di poter obbligare gli specialisti indispensabili appartenenti all'Aggruppamento Difesa a eseguire tali impieghi per lunghi periodi, senza che tale obbligo sia stato esplicitamente disciplinato nel contratto di lavoro.

Il presente articolo corrisponde di principio al nuovo articolo 47 capoverso 4 LM. A differenza del personale militare, che in generale può essere obbligato a eseguire impieghi all'estero, per il personale civile è applicata una restrizione: sarà impiegato soltanto il personale che nel DDPS esercita la funzione specialistica richiesta, sempre che tali specialisti non possano essere reclutati sul mercato del lavoro. Tale è per esempio il caso dei meccanici di elicotteri che in occasione di impieghi all'estero di elicotteri militari devono assicurarne sul posto la manutenzione.

2. Codice penale militare (CPM) Art. 35 L'attuale tenore dell'articolo 35 capoverso 1 non corrisponde più all'odierna struttura dei gradi dell'esercito. La presente modifica provvederà a correggere questa situazione. Gli effetti di una degradazione (cpv. 2) saranno armonizzati con il nuovo articolo 22a LM, affinché sia possibile garantire una prassi uniforme. L'attuale capoverso 3 diventa caduco, poiché nel caso di un'eventuale esclusione la riammissione si fonderà in avvenire sull'articolo 22 LM.

2720

3. Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Art. 17 e 18 Poiché dal 1° gennaio 2004 il reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva per l'esercito e la protezione civile avviene in comune, è opportuna un'utilizzazione uniforme dei termini. Per quanto riguarda l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza del 10 aprile 2002 sul reclutamento (OREC; RS 511.11), il termine «attribuzione» designa l'attribuzione a una funzione (nell'esercito o nella protezione civile) eseguita in occasione del reclutamento. Con il termine «incorporazione», per contro, nell'ambito della protezione civile è designata l'incorporazione in una formazione o nel personale di riserva; a differenza di quanto avviene per l'«attribuzione», essa è effettuata dai Cantoni.

Tuttavia, contrariamente a quanto esposto sopra, negli articoli 17 e 18 la LPPC utilizza il termine «attribuzione» anche quando in effetti si tratta di «incorporazioni». Per tale motivo, negli articoli citati deve essere adeguata la terminologia.

Titolo prima dell'art. 66 Poiché in futuro le possibilità di ricorso in materia di pretese non pecuniarie saranno disciplinate da più articoli, la rubrica dell'attuale articolo 66 LPPC diventa ora il titolo della sezione 1.

Art. 66 L'articolo 11 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'apprezzamento medico delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile (OAMP; RS 520.15) prevede la possibilità di interporre ricorso contro le decisioni della commissione della visita sanitaria per il reclutamento e di altre commissioni della visita sanitaria concernenti l'idoneità al servizio di protezione civile. Tuttavia, giusta l'articolo 31 della nuova legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF), in vigore dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021); le precedenti possibilità di opposizione o di ricorso devono ora risultare dalla legge specifica (art. 32 cpv. 2 lett. a LTAF). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale si fonda sulla PA, il cui articolo 48 disciplina il diritto di ricorrere.

Poiché nel caso della LTAF si tratta di una legge federale di rango superiore all'OAMP,
con l'entrata in vigore di detta legge l'articolo 11 OAMP è divenuto privo d'oggetto. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2007, conformemente al disciplinamento previsto dalla LTAF, le decisioni concernenti l'idoneità al servizio delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile devono essere ora impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Questo disciplinamento appare tuttavia inappropriato segnatamente perché le decisioni delle commissioni della visita sanitaria relative all'apprezzamento dell'idoneità al servizio militare continuano a poter essere impugnate dinanzi a un'altra commissione della visita sanitaria, possibilità per la quale oggi esiste già una base legale, rappresentata dall'articolo 39 LM. Le decisioni sull'idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile sono tuttavia praticamente emanate insieme. Se una persona sog2721

getta all'obbligo di leva è dichiarata inabile al servizio militare, la questione dell'idoneità al servizio di protezione civile è esaminata subito dopo, in occasione della medesima visita medica e da parte del medesimo medico. Sarebbe pertanto oggettivamente illogico che le decisioni sull'idoneità al servizio militare possano essere impugnate ­ come finora ­ dinanzi a un'altra commissione della visita sanitaria, mentre quelle concernenti l'idoneità al servizio di protezione civile debbano invece essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Di conseguenza, verrà mantenuto lo status quo e l'attuale via di ricorso prevista dall'articolo 11 OAMP sarà sancita a livello di legge, nella LPPC, nel quadro della presente revisione della LM. Le medesime considerazioni sono applicabili alle persone e alle autorità che finora, giusta l'articolo 11 capoverso 2 lettere b­d OAMP, erano legittimate a ricorrere. Oltre alla persona oggetto della decisione e al suo rappresentante legale (lett. a), continueranno ad avere il diritto di ricorrere anche l'assicurazione militare (lett. b), che ­ in quanto sistema d'assicurazione sociale autonomo ­ fa parte dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni INSAI, la direzione medica delle cliniche e degli ospedali psichiatrici, degli istituti per epilettici, degli istituti di cura per alcolizzati nonché delle istituzioni per la terapia dei tossicomani (lett. c) e i medici del Servizio medico militare (lett. d).

Art. 66a L'articolo 66 LPPC prevede che in caso di controversie di natura non pecuniaria contro le decisioni dell'autorità cantonale di ultimo grado non considerate definitive ai sensi di tale legge è ammesso il ricorso al DDPS. Esso decide definitivamente.

Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale amministrativo federale, tali ricorsi non sono più da presentare al DDPS, ma al Tribunale amministrativo federale.

Conformemente all'articolo 38 capoverso 4 LPPC le richieste di differimento del servizio nell'ambito dell'istruzione (art. 33 segg. LPPC) sono presentate dal milite della protezione civile all'organo che lo ha convocato. Eventuali possibilità di opposizione o di ricorso contro tale decisione risultano dal diritto cantonale di volta in volta applicabile. Poiché nel caso di richieste di
differimento del servizio si tratta di affari di carattere non pecuniario, sulla base dell'articolo 66 LPPC attualmente in questo settore le decisioni cantonali di ultimo grado potrebbero essere impugnate mediante ricorso al DDPS. Nella pratica, una simile procedura di ricorso a più livelli può però comportare problemi considerevoli segnatamente sotto il profilo del tempo necessario, poiché le richieste di differimento del servizio ­ opportunamente ­ possono essere presentate al più tardi 10 giorni prima dell'entrata in servizio (art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sulla protezione civile, OPCi; RS 520.11). Inoltre, poiché non vi è alcun diritto al differimento di un servizio (art. 9 cpv. 1 OPCi), l'attuale disciplinamento che prevede la possibilità di un ricorso fino a livello federale non sembra appropriato.

Di conseguenza, contro le convocazioni e le decisioni relative a differimenti del servizio sarà possibile soltanto un riesame da parte dell'organo che ha effettuato la convocazione. Questa regolamentazione corrisponde a quella per le chiamate in servizio e i differimenti del servizio nell'esercito (art. 38 LM).

2722

Art. 66b In tutte le altre controversie di natura non pecuniaria, contro le decisioni dell'autorità cantonale di ultimo grado non considerate definitive sarà possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale. L'articolo 66b corrisponde all'attuale articolo 66 LPPC.

Titolo prima dell'articolo 67 Come nel caso dell'articolo 66, anche l'articolo 67 sarà preceduto da un titolo.

Art. 73a L'articolo 73a corrisponde al nuovo articolo 148i LM (attività commerciali). Per quanto concerne le motivazioni di questa regolamentazione legale speciale nel quadro della LPPC, si rimanda al commento relativo all'articolo 148i LM.

4. Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) Per quanto riguarda l'inizio e la fine dell'obbligo militare, la LTEO si fondava sull'attuale articolo 13 LM. Con l'abrogazione dell'articolo 13 capoverso 1 LM, l'inizio e la durata dell'assoggettamento alla tassa dovranno essere sanciti nella LTEO (nuovo art. 3). Di conseguenza, la lettera d del capoverso 1 dell'articolo 4, che stabiliva la fine della durata dell'assoggettamento, può essere abrogata.

Per i militari di truppa e i sottufficiali, eccettuati i sottufficiali superiori, che non hanno adempiuto completamente il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione entro il compimento del trentesimo anno d'età, l'obbligo di prestare servizio militare dura al massimo sino alla fine dell'anno in cui compiono 34 anni.

Da questa regolamentazione si evince, da un lato, che tra il 31° e il 34° anno d'età sussiste un assoggettamento alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare per i servizi obbligatori differiti e, dall'altro, che sussiste il diritto a un rimborso per i servizi di ricupero prestati nel medesimo periodo. Conformemente all'articolo 8 capoverso 3 LTEO, i servizi di ricupero differiti tra il 31° e il 34° anno d'età non generano invece alcun assoggettamento alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare se la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio ha già pagato la relativa tassa per l'anno in cui avrebbe normalmente dovuto prestare servizio.

2.2

Legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM)

Conformemente a numerosi mandati del Consiglio federale al DDPS per la rielaborazione delle norme relative al trattamento dei dati personali nel settore dell'esercito e dell'amministrazione militare, l'attuale capitolo 7 LM è stato trasformato in una nuova legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM). In occasione della formulazione concreta delle norme è emerso che per soddisfare i requisiti della protezione dei dati occorre un'ampia regolamentazione. Di conseguenza, rispetto agli altri contenuti, la LM avrebbe compreso un numero sproporzionato di norme sulla protezione dei dati. Analogamente al disegno di legge federale sui sistemi 2723

d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP; FF 2006 4661), sarà pertanto creata una specifica legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM), la quale disciplinerà le questioni relative alla protezione dei dati. La LSIM contiene le basi legali formali necessarie secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità nell'esercito e nell'amministrazione militare. La LPD è applicabile in maniera complementare in quanto lex generalis (per es. relativamente al diritto d'accesso e di rettifica).

In un primo capitolo sono raggruppate le disposizioni generali applicabili a tutti i tipi di trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità. Si è consapevolmente rinunciato a ripetere i principi per il trattamento già menzionati nella LPD. Essi sono già applicabili sulla base della LPD e non devono più essere ripetuti ulteriormente in un'altra legge. In tal modo, si eviterà anche che, in caso di modifiche della LPD, sorgano involontariamente divergenze con la LSIM.

Dal secondo al sesto capitolo sono disciplinati i singoli sistemi d'informazione con i quali sono trattati dati personali degni di particolare protezione oppure profili della personalità nell'esercito e nell'amministrazione militare. Ogni capitolo contiene una determinata categoria di sistemi d'informazione: il secondo capitolo, i sistemi d'informazione per la gestione del personale; il terzo capitolo, i sistemi d'informazione per la condotta; il quarto capitolo, i sistemi d'informazione per l'istruzione; il quinto capitolo, i sistemi d'informazione di sicurezza; il sesto capitolo, i rimanenti sistemi d'informazione. Di ciascuno di questi sistemi d'informazione sono stabiliti in maniera trasparente l'organo responsabile, lo scopo, i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità ivi contenuti, l'acquisizione dei dati, la comunicazione degli stessi, l'accesso ai dati mediante procedura di richiamo e la durata di conservazione dei dati. Laddove necessario, sono considerate le peculiarità dei singoli sistemi d'informazione.

Il settimo capitolo contiene le basi legali per il trattamento dei dati raccolti in occasione dell'impiego
di mezzi di sorveglianza da parte dell'esercito e dell'amministrazione militare. In tal modo si tiene conto di numerosi interventi parlamentari e delle richieste dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), con i quali da tempo si chiedono, segnatamente per l'impiego di ricognitori telecomandati a favore di autorità civili, adeguate basi legali in una legge formale.

Con la LSIM non sarà trattato un numero di dati superiore a quello trattato oggi sulla base della LM e delle pertinenti ordinanze (segnatamente l'ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare, OOPSM; RS 512.21, l'ordinanza del 10 dicembre 2004 sui controlli militari, OCoM; RS 511.22, l'ordinanza del 24 novembre 2004 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio; OAMIS; RS 511.12 e l'ordinanza del 10 aprile 2002 sul reclutamento; OREC; RS 511.11), ma per il trattamento di tutti questi dati e per i sistemi d'informazione utilizzati a tale scopo sarà creata o completata, per quanto necessario, una base legale formale. La trasmissione di dati senza il consenso degli interessati sarà per contro ridotta a un'entità proporzionata.

I dati concernenti le opinioni o le attività religiose possono essere trattati, sempre che ciò sia necessario, per l'assistenza spirituale dei militari o per l'impiego nell'ambito del promovimento della pace. Essi sono acquisiti presso le persone interessate o 2724

i loro rappresentanti legali nonché, sempre che al riguardo la persona interessata abbia espresso il suo consenso, presso terzi. Tali dati possono essere comunicati e resi accessibili mediante procedura di richiamo soltanto a persone e organi competenti per i precitati compiti.

I dati concernenti la salute possono essere trattati, sempre che ciò sia necessario: ­

per l'apprezzamento medico e psicologico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio, della capacità di prestazione fisica, delle attitudini intellettuali, della personalità e della psiche delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile;

­

per la determinazione dello stato di salute dei militari; per l'assistenza e le cure mediche e psicologiche delle persone soggette all'obbligo di leva e dei militari durante un servizio militare nonché di civili chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito;

­

per l'accertamento dell'idoneità medica al volo nonché per l'assistenza nel campo della medicina aeronautica e della psicologia aeronautica dei candidati all'istruzione aeronautica preparatoria, degli aspiranti membri del personale aeronavigante dell'esercito, dei membri del personale aeronavigante dell'esercito, dei piloti civili che eseguono voli con velivoli militari, di militari e civili per voli con passeggeri su velivoli militari che dispongono di un seggiolino eiettabile;

­

per l'accertamento dell'idoneità di persone che si candidano per diventare membri del personale militare delle Forze aeree o di gruppi di specialisti;

­

per l'esame della salute degli alti ufficiali superiori e dei membri di gruppi di specialisti;

­

per l'accertamento dell'idoneità dei militari all'istruzione di stato maggiore generale;

­

per l'accertamento dell'idoneità di civili a un impiego nell'esercito oppure ad attività nell'aviazione civile;

­

per la ricerca nel campo della psicopedagogia militare;

­

per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 142 LM;

­

per la registrazione della taglia delle persone soggette all'obbligo di leva ai fini del confezionamento corretto dell'equipaggiamento militare che dev'essere loro consegnato;

­

per la gestione di eventi sanitari nel quadro del Servizio sanitario coordinato in Svizzera e all'estero.

Tali dati sono acquisiti presso: ­

le persone interessate o i loro rappresentanti legali;

­

le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni;

­

i medici e gli psicologi curanti nonché i medici e gli psicologi incaricati di una perizia;

­

i superiori militari dei militari interessati; 2725

­

le organizzazioni partner presso le quali sono impiegate le persone interessate;

­

le organizzazioni partner del Servizio sanitario coordinato; e

­

sempre che al riguardo la persona interessata abbia espresso il suo consenso, presso terzi.

I dati possono essere comunicati e resi accessibili mediante procedura di richiamo, nel quadro dei rispettivi compiti legali, agli organi seguenti: ­

al medico in capo dell'esercito;

­

agli organi e ai medici incaricati del reclutamento;

­

agli organi competenti per il servizio medico militare;

­

ai medici competenti per l'apprezzamento dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio nonché per le cure e al loro personale ausiliario;

­

agli specialisti del Servizio psicopedagogico dell'esercito (SPP) competenti per l'assistenza psicologica dei militari;

­

all'assicurazione militare, sempre che ciò sia necessario per il trattamento di casi assicurativi;

­

ai medici civili che hanno in cura le persone interessate o che sono incaricati di una perizia, sempre che al riguardo le persone interessate abbiano espresso il loro consenso per scritto;

­

ai tribunali civili e militari nonché alle autorità giudiziarie nel quadro di procedure giudiziarie e amministrative, sempre che secondo il diritto procedurale sussista per il singolo caso un obbligo d'informazione per i medici;

­

alle autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d'esenzione, sempre che ciò sia necessario per l'esenzione dalla tassa conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO; RS 661);

­

ai medici incaricati dalle autorità del servizio civile, sempre che ciò sia necessario per visite mediche e misure mediche ai sensi dell'articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile (LSC; RS 824.0);

­

alle organizzazioni partner del Servizio sanitario coordinato.

I dati concernenti la sfera intima possono essere trattati, sempre che ciò sia necessario per l'apprezzamento dell'idoneità al servizio militare o al servizio di protezione civile e dell'idoneità a prestare servizio militare o a prestare servizio di protezione civile, per l'esecuzione del controllo di sicurezza relativo alle persone, per la consulenza e l'assistenza spirituale, medica, psicologica o sociale dei militari. Tali dati sono acquisiti presso le persone interessate o i loro rappresentanti legali nonché, sempre che al riguardo la persona interessata abbia espresso il suo consenso, presso terzi. I dati concernenti la sfera intima possono essere comunicati ed essere resi accessibili mediante procedura di richiamo soltanto sotto forma di valori numerici e soltanto a persone e organi competenti per i compiti summenzionati.

Il trattamento di dati concernenti l'appartenenza razziale non è autorizzato.

2726

I dati concernenti misure d'assistenza sociale possono essere trattati, sempre che ciò sia necessario per la consulenza e l'assistenza sociale di militari nonché di pazienti militari e dei loro superstiti. Tali dati sono acquisiti presso: le persone interessate o i loro rappresentanti legali; i comandi militari; le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni e, sempre che al riguardo la persona interessata abbia espresso il suo consenso, presso terzi. Possono essere comunicati ed essere resi accessibili mediante procedura di richiamo soltanto ai collaboratori del servizio sociale dell'esercito.

I dati concernenti perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale possono essere trattati, sempre che ciò sia necessario per la valutazione di una decisione relativa: ­

al non reclutamento, all'esclusione oppure alla degradazione a causa di una condanna ai sensi degli articoli 21­22a LM;

­

all'attitudine alla promozione o alla nomina ai sensi dell'articolo 103 LM;

­

al controllo di sicurezza relativo alle persone ai sensi degli articoli 19­21 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120); oppure

­

a una procedura penale militare o a una procedura disciplinare.

Tali dati sono acquisiti presso: le persone interessate o i loro rappresentanti legali; le autorità istruttorie penali, le autorità di perseguimento penale, le autorità competenti per pronunciare sentenze di condanna e le autorità addette al casellario giudiziale della Confederazione e dei Cantoni; le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni competenti per perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa; nonché, sempre che al riguardo la persona interessata abbia espresso il suo consenso, presso terzi. Tali dati possono essere comunicati ed essere resi accessibili mediante procedura di richiamo alle autorità istruttorie penali civili e alle autorità di perseguimento penale civili sempre che ciò sia necessario per le inchieste e la gravità o la natura del reato giustifichi l'informazione oppure se durante il servizio militare è stato commesso un reato che soggiace alla giurisdizione civile. I dati concernenti perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale possono essere conservati soltanto se, sulla base di tali dati, sono stati disposti una degradazione, un non reclutamento o un'esclusione; è stata negata l'attitudine alla promozione o alla nomina; in occasione del controllo di sicurezza relativo alle persone, la dichiarazione di sicurezza non è stata rilasciata o è stata vincolata a riserve; oppure è stata pronunciata una sentenza di condanna di carattere militare o disciplinare.

Possono essere trattati dati biometrici, sempre che ciò sia necessario per identificare o distinguere persone.

I profili della personalità possono essere trattati, sempre che ciò sia necessario: ­

per l'esecuzione del reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva e del personale previsto per il promovimento della pace;

­

per decisioni concernenti l'idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile, il profilo attitudinale e l'attribuzione;

­

per l'accertamento dell'idoneità a esercitare determinate funzioni, nella misura in cui tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale generale;

2727

­

per l'accertamento del potenziale di base per funzioni di quadro in vista di un impiego come sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale;

­

per i controlli dell'accesso e all'interno di opere ed edifici degni di protezione dell'esercito e della Confederazione;

­

per la gestione del personale destinato al promovimento della pace;

­

per il reclutamento, la pianificazione e il controllo del personale, la pianificazione dell'impiego del personale, nonché per il promovimento dei quadri e del personale civili e militari;

­

per l'esecuzione del controllo di sicurezza relativo alle persone;

­

per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 142 LM;

­

per il controllo e per la gestione dell'istruzione nonché per le qualificazioni di militari e di civili chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito; e

­

per l'assegnazione del personale medico nel quadro del Servizio sanitario coordinato.

I dati per i profili della personalità sono acquisiti presso: ­

le persone interessate o i loro rappresentanti legali;

­

i comandi militari e i superiori militari;

­

le unità amministrative competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

­

le autorità istruttorie penali e le autorità di perseguimento penale civili e militari nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa;

­

le autorità estere e svizzere di sicurezza;

­

le organizzazioni partner presso le quali sono impiegate le persone interessate; nonché

­

sempre che al riguardo la persona interessata abbia espresso il suo consenso, presso terzi.

I profili della personalità possono essere comunicati ed essere resi accessibili mediante procedura di richiamo soltanto a persone e organi competenti per i compiti summenzionati.

Capitolo 1 Art. 1 La LSIM costituisce la base legale necessaria secondo gli articoli 17 capoverso 2 e 19 capoversi 1 e 3 LPD per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità (dati) nel settore dell'esercito e dell'amministrazione militare. Il trattamento di tali dati da parte del Servizio informazioni militare e del Servizio informazioni strategico si fonda sull'articolo 99 LM e pertanto non deve più essere disciplinato nella presente legge.

2728

Art. 2 Capoversi 1 e 3: i sistemi d'informazione militari hanno lo scopo di aiutare ad adempiere i compiti legali dell'esercito e dell'amministrazione militare. Conformemente ai principi di proporzionalità e necessità, le regolamentazioni non devono essere intese come norme in bianco. Evidentemente, in seno alle unità amministrative menzionate sono autorizzate a trattare i dati unicamente le persone nel cui elenco degli obblighi figura il trattamento dei corrispondenti dati per gli scopi menzionati.

In relazione con l'introduzione dei nuovi numeri d'assicurato AVS e della pertinente modifica della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), per l'utilizzazione dei numeri d'assicurato AVS nel quadro del trattamento militare dei dati sarà istituita una base legale formale. Ciò è necessario poiché la modifica della LAVS permetterà l'utilizzazione dei numeri d'assicurato AVS al di fuori dell'assicurazione sociale soltanto nel caso in cui sussista un'esplicita base legale formale.

Capoverso 2: dal punto di vista della protezione dei dati, l'autorizzazione all'acquisizione dei dati da parte di un organo non è sufficiente perché il detentore possa, o addirittura debba, comunicare tali dati. Di conseguenza, i detentori di dati devono essere autorizzati, rispettivamente obbligati, a comunicare i dati da acquisire.

Capoverso 4: oltre ai dati assolutamente necessari per l'adempimento dei compiti, vi sono anche dati che, semplicemente, risultano utili per l'esecuzione dei compiti stessi. Questo genere di dati (per es.: numero telefonico e indirizzo e-mail, che migliorano la raggiungibilità) è acquisito su base volontaria. L'organo addetto al rilevamento è obbligato a richiamare l'attenzione degli interessati sul carattere volontario della comunicazione.

Capoverso 5: l'utilizzazione di immagini è indispensabile per una comunicazione verso l'esterno aperta ed efficace. Per motivi di trasparenza, con il presente capoverso sarà sancita nella legge la prassi attuale in materia di comunicazione di immagini.

Art. 3 L'esercizio dei sistemi d'informazione sarà vincolato a un organo. In tal modo potrà essere garantita la realizzazione di un paesaggio informatico il più possibile unitario ed efficiente.

Art. 4 Nei sistemi d'informazione militari sono
in parte trattati i medesimi dati di base (segnatamente le generalità e l'incorporazione militare). Per motivi di efficienza amministrativa, i dati disponibili elettronicamente non dovranno essere immessi separatamente per ogni sistema d'informazione. Se i dati sono già disponibili in un altro sistema d'informazione, sarà ammesso procedere all'uniformazione oppure allo scambio di tali dati. Non avrebbe senso, né sarebbe comprensibile per le persone interessate, che questi dati siano rilevati separatamente dall'organo competente per ciascuno dei sistemi d'informazione. Una simile procedura sarebbe anche contraria a una gestione pubblica economica ed efficiente. Sarà pertanto creata la base legale per consentire lo scambio di questi dati tra gli organi competenti e i sistemi. Evidentemente, detto scambio si limiterà ai dati il cui trattamento da parte di tali organi è consentito. La regolamentazione proposta non rappresenta un'autorizzazione per comunicare liberamente tutti i dati disponibili ad altri organi. Il sistema integrato 2729

non estende le autorizzazioni di accesso ai singoli dati. Quale sicurezza supplementare, lo scambio dei dati avverrà sotto cifratura (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. c).

Art. 5 L'attuale dispersione del trattamento dei dati su numerosi sistemi d'informazione è il risultato dell'evoluzione storica. A lungo termine, la strategia informatica dell'Aggruppamento Difesa mira a concentrare i dati in pochi sistemi d'informazione.

Di conseguenza, il Consiglio federale otterrà la competenza per ristrutturare il paesaggio informatico nell'ambito del trattamento dei dati prescritto dalla legge.

Art. 6 L'esercito svizzero partecipa sempre più spesso a cooperazioni militari internazionali. Pure il Servizio sanitario coordinato avviene in un contesto transfrontaliero.

Qualora in tale occasione dovessero essere trattati dati personali, è necessaria al riguardo una pertinente base legale. I dati personali saranno comunicati a organi stranieri soltanto se per determinati compiti ciò è previsto da una legge o da un accordo internazionale.

Art. 7 L'autorizzazione a consultare i dati, ossia all'accesso mediante procedura di richiamo, è disciplinata differentemente in funzione del sistema, delle esigenze e dei compiti legali delle autorità interessate. Per contro, nell'articolo 5 è disciplinato in maniera unitaria il diritto all'accesso ai sistemi d'informazione da parte dei servizi di controllo interni e di coloro che sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni sulla protezione dei dati e della manutenzione tecnica. Tale diritto d'accesso consente il corretto adempimento dei compiti. Per evitare di dovere ripetere espressamente questi diritti d'accesso per ogni sistema d'informazione, la presente disposizione è stata inserita nella parte generale.

Art. 8 Capoverso 1: il presente capoverso rinvia a uno dei principi fondamentali della protezione dei dati: è consentito conservare i dati personali soltanto fino a quando lo richiede lo scopo del trattamento. Sono previsti limiti massimi di conservazione; essi varieranno tuttavia in funzione del sistema d'informazione. Saranno disciplinati in allegati o separatamente in un'ordinanza esecutiva.

Capoversi 2 e 3: la conservazione dei dati dev'essere disciplinata secondo una procedura esattamente definita. Per i dati trattati in sistemi d'informazione è applicabile un
termine di conservazione individuale. Dopo la sua scadenza, i pertinenti dati, indipendentemente da un eventuale collegamento con altri dati, saranno cancellati (sistema statico). Se nel sistema è registrata una nuova informazione e vi è un collegamento con un'informazione già registrata, viene generato un blocco di dati. Il termine di conservazione dell'intero blocco di dati viene ricalcolato con ogni nuova informazione. Utilizzando questa procedura, i dati devono essere regolarmente sottoposti a una verifica generale. Nel corso di tale verifica ogni blocco di dati è verificato individualmente. I dati il cui termine di conservazione non è ancora scaduto, ma che da tempo non sono più necessari per lo scopo del trattamento sono cancellati o resi anonimi.

2730

Art. 9 I dati dei sistemi d'informazione potranno essere utilizzati a fini di analisi nonché per test in occasione dello sviluppo e della migrazione di sistemi. Ciò è indispensabile per adempiere i compiti in maniera efficiente e orientata al futuro. In ogni caso, la condizione per una simile utilizzazione rimane la preventiva anonimizzazione dei dati. Nel caso dei test, invece dei dati reali anonimizzati saranno inoltre utilizzati dati fittizi di simulazione, poiché per determinate simulazioni un'anonimizzazione renderebbe impossibile raggiungere gli obiettivi dei test.

Art. 10 All'esercito e all'amministrazione militare non sarà consentito trattare determinati dati personali degni di particolare protezione. Non vi è alcun motivo ragionevole per trattare tali dati. Di conseguenza, il loro trattamento sarà espressamente vietato.

Art. 11 Capoverso 1: i dati concernenti la sfera intima, rilevati in particolare in occasione del reclutamento per poter valutare approfonditamente l'idoneità al servizio, saranno oggetto di particolare protezione. La comunicazione di tali dati sarà ammessa soltanto sotto forma di valori numerici, ma non in testo in chiaro.

Capitoli 2­6 Questi capitoli sostituiscono gli attuali articoli 146­148h LM, li completano con i sistemi d'informazione per i quali finora non vi era una base legale sufficiente e, per quanto necessario sotto il profilo della protezione dei dati, elevano a livello di legge disposizioni precedentemente contenute in ordinanze.

Capitolo 2: Sistemi d'informazione per la gestione del personale Art. 12­17 Questi articoli sostituiscono gli attuali articoli 146 e 147 LM. Il sistema PISA è la banca dati centrale relativa all'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare. Il sistema è volto al rilevamento e alla gestione del curriculum militare di ogni singolo militare, dall'obbligo di leva sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare. Nel contempo, serve alla gestione e al controllo degli effettivi del personale dell'esercito. I dati che servono al controllo delle pratiche sono dati che documentano lo stato di avanzamento e/o il disbrigo di una pratica, per esempio le date del ricevimento di una domanda e della spedizione della relativa risposta, il collaboratore competente o il luogo di archiviazione degli atti.

Saranno ora menzionati esplicitamente l'impedimento dell'abuso dell'arma personale come scopo del sistema PISA (art. 13 lett. j) e la valutazione dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale come motivo per la conservazione dei dati (art. 17 cpv. 1 lett. d). Con cessione si intende tanto l'equipaggiamento durante il servizio militare quanto la cessione in proprietà dopo l'adempimento 2731

dell'obbligo di prestare servizio militare. In tal modo, e con l'articolo 20 capoverso 2 lettera i, saranno poste le basi in materia di diritto della protezione dei dati per procedure e test futuri, attualmente all'esame in seno all'Amministrazione in seguito a recenti avvenimenti. Quale ulteriore base legale in materia di diritto di protezione dei dati per tali procedure e test saranno tra l'altro applicabili gli articoli 14, 31, 32 capoversi 1 e 2 e 44. In questo contesto, si rinvia anche alla modifica dell'articolo 113 LM. L'introduzione e la strutturazione concrete di simili procedure e test non richiedono, secondo la valutazione attuale, alcuna base legale formale supplementare e potranno essere disciplinate a livello di ordinanza.

Per motivi di trasparenza, sarà ancorata a livello di legge la prassi attuale della comunicazione di dati personali ai media e dell'utilizzazione di dati personali per contrassegnare il materiale personale. La comunicazione di promozioni ai media si giustifica con il rafforzamento e la trasparenza dell'esercito di milizia. L'utilizzazione di dati personali per contrassegnare il materiale personale serve a ritrovare facilmente il detentore nel caso di oggetti persi o dimenticati. Inoltre, sarà creata una base legale per la comunicazione di indirizzi a società militari e di tiro per favorire nuove adesioni e la sottoscrizione di abbonamenti, comunicazione sinora fondata sull'ordinanza del 10 dicembre 2004 sui controlli militari (RS 511.22). Benché tale comunicazione di dati non sia conforme allo scopo precipuo del PISA, essa è più che giustificata in considerazione della stretta collaborazione tra l'Aggruppamento Difesa e le società nell'istruzione e nelle attività premilitari e fuori del servizio. Per compensare questa possibilità di comunicazione dei dati, ogni militare avrà espressamente la possibilità di far interrompere la comunicazione di dati concernenti la sua persona se non desidera che ciò avvenga.

La prassi applicata finora di riprendere parzialmente il contenuto del casellario giudiziale immettendo nel PISA dati relativi a sentenze di tribunali penali civili e militari riguardanti i militari sarà limitata al minimo assolutamente indispensabile. In futuro saranno registrati soltanto i dati penali che hanno portato a una decisione formale relativa al non
reclutamento, alla degradazione, all'esclusione dall'esercito, all'ammissione al perfezionamento o alla promozione, a una decisione sui rischi vincolata o a una decisione sui rischi negativa. Ciò avrà tuttavia come conseguenza che in futuro, per esempio in occasione di promozioni e nuove incorporazioni, gli organi competenti dovranno ricorrere maggiormente al casellario giudiziale per poter stabilire se il militare interessato ha precedenti penali. La presente modifica impone anche un adeguamento del Codice penale svizzero (cfr. più oltre). È possibile che pure la procedura di comunicazione proposta con l'attuale disegno non sia ancora pienamente soddisfacente dal punto di vista della protezione dei dati, poiché continueranno a essere comunicate all'esercito le generalità di persone condannate non comprese nei suoi effettivi e che, pertanto, per l'esercito non presentano alcun interesse. A medio termine, si mira a una soluzione tecnica che consenta, mediante i due sistemi PISA e VOSTRA, di chiarire prima del trasferimento dei dati se una persona condannata è o meno anche un militare (cfr. le proposte modifiche dell'art. 367 CP). Qualora si volesse rinunciare all'ulteriore comunicazione dei dati penali sino alla realizzazione di detta soluzione tecnica, vi sarebbe il pericolo che persone indesiderate, in quanto aventi precedenti penali, possano accedere a funzioni superiori in seno all'esercito oppure continuare a espletarle senza problemi. In considerazione delle reazioni indignate dell'opinione pubblica quando eccezionalmente si producono fatti del genere, l'assunzione di un simile rischio potrebbe difficilmente essere accettata dalla popolazione. Gli autori di un reato giudicato 2732

tanto grave da far sì che una loro permanenza nell'esercito sia ritenuta impossibile, non meritano di essere protetti, sotto la copertura della protezione dei dati, dalle reazioni giustificate che tale reato provoca.

Art. 18­23 Questi articoli disciplinano ora a livello di legge, per quanto necessario sotto il profilo della protezione dei dati, il sistema d'informazione per il reclutamento, finora menzionato soltanto sommariamente nell'ordinanza del 10 aprile 2002 sul reclutamento (OREC; RS 511.11).

I dati sullo stato di salute medico e psicologico sono rilevati quale base per la valutazione dello stato di salute delle persone soggette all'obbligo di leva e pertanto della loro idoneità al servizio. In campo medico si tratta di dati anamnestici (dati del colloquio), dati degli esami corporali (status), come pure di esami medico-tecnici quali l'elettrocardiogramma, la funzione polmonare, l'esame dell'udito, l'esame della vista, nonché di dati di esami di laboratorio e radiologici rilevati su base volontaria. Inoltre, sono eseguiti test medico-psicologici quali un test d'intelligenza, un test di comprensione di testi nonché compilato un questionario sia per l'identificazione di malattie psichiche (test di Vetter) che per il rilevamento di fattori di rischio psico-sociali (test di Schneider). I test e i questionari medico-psicologici servono unicamente da indicatore dell'opportunità di un eventuale esame da parte di uno specialista (psicologo o psichiatra). I singoli esami e test saranno disciplinati in ordinanze esecutive.

I dati rilevati concernenti la capacità di prestazione fisica e psichica nonché la personalità saranno per contro necessari in vista dell'attribuzione della persona soggetta all'obbligo di leva a funzioni speciali (per es. funzioni di conducente) e per la valutazione del potenziale per funzioni di quadro. Si tratta dei risultati dei test di fitness, dei risultati dei test psicologici (test giusta l'art. 20 cpv. 2 lett. c­e) e dei questionari (potenziale per funzioni di quadro, idoneità alla funzione di conducente) nonché di indicazioni sugli interessi delle persone soggette all'obbligo di leva.

Il catalogo dei dati è formulato in modo tanto esaustivo per tenere conto delle prescrizioni della LPD. Il principio della conformità alla legge esige che almeno i tratti fondamentali
dei controlli e degli esami da eseguire durante il reclutamento siano disciplinati in una legge in senso formale. Tale requisito è adempiuto riprendendo nella LM il testo dell'attuale articolo 13 dell'ordinanza del 10 aprile 2002 sul reclutamento (OREC; RS 511.11). Il legislatore, fondandosi sulla LPD e in considerazione dell'attuale regolamentazione consapevolmente formulata in maniera aperta allo scopo di poter tener conto dei nuovi sviluppi, ha ristretto il margine di manovra al reclutamento. L'introduzione di nuovi o di ulteriori esami in occasione del reclutamento sarà possibile soltanto mediante una modifica della legge. Per questo motivo, all'articolo 20 capoverso 2 sarà aggiunta la lettera i quale base per eventuali futuri esami, test ecc. relativi al potenziale di pericolo per quanto riguarda l'abuso dell'arma personale (cfr. commento agli art. 12­17).

Nel testo di legge non è menzionato che al reclutamento occorre rispondere anche a domande riguardanti terzi. Al riguardo è necessario constatare che le domande non si riferiscono a una singola persona (per es. padre, madre ecc.), non consentendo quindi conclusioni su un determinato individuo, ma che, segnatamente per identificare eventuali malattie ereditarie, vengono poste domande relative a gruppi di per-

2733

sone (per es. famiglia, parenti). Poiché di conseguenza non si tratta di dati personali nel senso della LPD, non è necessaria una menzione esplicita di tali domande.

La tabella sottostante compendia i test attualmente eseguiti: Questionario

Scopo

Base legale (articoli)

Detentore dei dati e sistema

Fattori di rischio psico-sociali, risorse e stress (test di Schneider)

Idoneità al servizio (indicatore per colloquio esplorativo)

9, 148 LM (RS 510.10) 12 segg. OREC (RS 511.11) 13 OREC-DDPS (RS 511.110) 12 OAMIS e allegato 2 (RS 511.12)

Base logistica dell'esercito Coefficiente nel MEDISA

Questionario medico- Idoneità al servizio psicologico (test di (indicatore per colloVetter) quio esplorativo)

9, 148 LM 12 segg. OREC 10, 13 ORECDDPS 12 OAMIS e allegato 2

Base logistica dell'esercito Coefficiente nel MEDISA

Questionario medico

7, 9, 148 LM 6, 12 segg.

OREC 6, 10, 13 ORECDDPS 12 OAMIS e allegato 2

Base logistica dell'esercito MEDISA (scansione)

Idoneità al servizio

Test di comprensione Idoneità al servizio 9, 148 LM di testi (indicatore per 12 segg. OREC colloquio esplorativo, 12 OREC-DDPS filtro per ulteriori test) 12 OAMIS e allegato 2

Base logistica dell'esercito Coefficiente nel MEDISA

Test d'intelligenza 95 Idoneità al servizio, attribuzione alla funzione

Base logistica dell'esercito Coefficiente nel MEDISA

2734

9, 148 LM 12 segg. OREC 12 OREC-DDPS 12 OAMIS e allegato 2

Questionario

Scopo

Base legale (articoli)

Detentore dei dati e sistema

Inventario degli interessi

Attribuzione alla funzione

9, 146 LM 12 segg. OREC 12 OREC-DDPS 22 OCoM e allegato (RS 511.22)

Stato maggiore di condotta dell'esercito Funzione nel PISA

Questionario sulla personalità

Valutazione per una funzione di quadro

9, 146, 148 LM 12 segg. OREC 12 OREC-DDPS 22 OCoM e allegato

Stato maggiore di condotta dell'esercito Raccomandazione come quadro nel PISA

Leadership

Attribuzione alla funzione, valutazione per una funzione di quadro

9, 146, 148 LM 12 segg. OREC 12, 14­16, 20 segg. ORECDDPS 22 OCoM e allegato

Stato maggiore di condotta dell'esercito Funzione e raccomandazione come quadro nel PISA

Test sulla capacità d'attenzione

Attribuzione alla funzione

9, 146, 148 LM 12 segg. OREC 15 OREC-DDPS 12 OAMIS e allegato 2

Base logistica dell'esercito Coefficiente nel MEDISA

Motivazione alla condotta

Valutazione per una funzione di quadro

9, 146, 148 LM 12 segg. OREC 12, 14­16, 20 segg. ORECDDPS 12 OAMIS e allegato 2

Base logistica dell'esercito Coefficiente nel MEDISA

Test sportivo

Capacità di prestazione fisica

9, 146, 148 LM Stato maggiore di 12 segg. OREC condotta 11 OREC-DDPS dell'esercito Risultato complessivo nel PISA

2735

Questionario

Scopo

Base legale (articoli)

Detentore dei dati e sistema

Selezione degli autisti Attribuzione alla funzione

9, 146, 148 LM 12 segg. OREC Allegato OCoM

Stato maggiore di condotta dell'esercito Menzione «superata/non superata» nel PISA

Esame specifico

9, 146 LM 12 segg. OREC 15, 16 ORECDDPS Allegato OCoM

Stato maggiore di condotta dell'esercito Menzione «superato/non superato» nel PISA

Per esempio per trombettieri, soldati radio, artigiani

Dopo la conclusione del reclutamento, tutti i dati sanitari sono immessi nel sistema d'informazione medica dell'esercito (MEDISA) e le decisioni del reclutamento sono immesse nel sistema di gestione del personale dell'esercito e cancellate dal sistema d'informazione per il reclutamento (ITR). Tuttavia, per quanto riguarda i test psicologici, soltanto i risultati, sotto forma di cifre (coefficienti), vengono ulteriormente trattati. I dati psicologici di dettaglio (domande e risposte) sono inviati, esclusivamente in forma anonimizzata per la scalatura dei differenti test, alle persone scientificamente competenti per il controllo, che provvederanno poi ad analizzarli. Nel MEDISA non vengono per contro trattati dati di dettaglio dei test (domande e risposte) riferiti a persone.

Art. 24­29 Questi articoli sostituiscono gli attuali articoli 148­148b LM e disciplinano ora a livello di legge, per quanto necessario sotto il profilo della protezione dei dati, determinati contenuti che finora erano disciplinati nell'ordinanza del 24 novembre 2004 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio (OAMIS; RS 511.12).

L'idoneità al servizio e l'idoneità a prestare servizio si distinguono come segue: per l'apprezzamento dell'idoneità al servizio da parte della competente commissione sanitaria, per esempio in occasione del reclutamento, sono chiesti determinati dati alla persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare oppure tali dati sono forniti dalla persona stessa. L'apprezzamento dell'idoneità al servizio in occasione del reclutamento è imperativa e in seguito le relative serie di dati di tutte le persone soggette all'obbligo di leva sono trattate nel MEDISA. Per l'apprezzamento dell'idoneità a prestare servizio in vista di un servizio imminente (denominato anche «visita sanitaria d'entrata»), come pure per le cure mediche, sono trattati dati della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare trasmessi al medico militare oppure ottenuti, rispettivamente forniti, dall'interessato. Questo apprezzamento non è imperativo, ma risulta ogni volta da un'indicazione medica del momento.

2736

Conformemente all'articolo 16 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS 520.1) e all'ordinanza del 10 aprile 2002 sul reclutamento (RS 511.11), il reclutamento per la protezione civile e per l'esercito avviene in comune. Di principio, l'idoneità al servizio per il servizio militare o il servizio di protezione civile è determinata dalle commissioni per la visita sanitaria (CVS) nei centri di reclutamento. Conformemente all'ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'apprezzamento medico delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile (RS 520.15) , pure ogni ulteriore verifica dell'idoneità al servizio delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile viene eseguita dalle competenti commissioni per la visita sanitaria e anche i relativi dati sanitari concernenti l'idoneità sono trattati nel MEDISA. Il medico in capo dell'esercito ha disciplinato in un'istruzione i criteri medici relativi all'idoneità al servizio per il servizio di protezione civile. L'apprezzamento medico dell'idoneità a prestare servizio di protezione civile (eccettuati i corsi federali il cui svolgimento è già in corso) compete per contro ai Cantoni, i quali nominano a questo scopo medici di fiducia.

Il rilevamento dei dati medici e psicologici inizia già in occasione della giornata informativa mediante la raccolta del modulo «Questionario medico» (autodichiarazione). Al reclutamento, sulla base di tale questionario hanno luogo il colloquio medico (anamnesi) e la visita medica (status). Per quanto riguarda i test medicopsicologici, occorre rilevare che nel MEDISA è memorizzato soltanto il risultato finale (un numero) e non i dati di dettaglio (domande e risposte). I dati degli esami psicologici per rilevare la capacità di prestazione psichica non sono trattati nel MEDISA.

L'autorizzazione ad accedere online ai dati del MEDISA è concessa con estrema prudenza. L'accesso online ai dati è riservato soltanto a determinati medici militari e agli specialisti del Servizio psico-pedagogico. Per l'adempimento di compiti legali e conformemente all'articolo 95b della legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (RS 833.1), è concesso l'accesso online al MEDISA a personale scelto dell'assicurazione militare. Poiché
l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio, rispettivamente la verifica dell'idoneità al servizio delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile, avviene pure da parte di medici dell'esercito, l'espressione «idoneità al servizio» comprende in questo caso anche quella delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

Poiché le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e quelle soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile sono assicurate presso l'assicurazione militare e per motivi tecnici, ma anche finanziari, l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio è effettuata dai medesimi medici, dopo il reclutamento è opportuno il trattamento dei pertinenti dati nel sistema MEDISA esistente. Ciò ha lo scopo di creare una situazione di uguaglianza giuridica fra le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile e gli altri assicurati presso l'assicurazione militare. In tal modo potranno parimenti documentare in maniera completa le loro eventuali pretese nei confronti dell'assicurazione militare.

Art. 30­35 Come in un moderno ospedale civile, nelle infermerie delle piazze d'armi e negli ospedali militari sono allestite le cartelle cliniche dei pazienti in cura. Hanno accesso a tali dati soltanto le persone incaricate dell'assistenza dei pazienti. Per scopi stati-

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stici e di garanzia della qualità, i dati, in forma anonimizzata, sono trattati anche dopo la dimissione dei pazienti.

Art. 36­41 Come nel caso dei medici per l'assistenza medica, l'organo dell'esercito competente per l'assistenza psicologica dei militari (Servizio psicopedagogico dell'esercito, SPP), deve poter ricorrere a una banca dati con i dati relativi ai casi. Gli articoli 36­ 41 sostituiscono le disposizioni sommarie relative al trattamento di tali dati contenute nell'ordinanza del 29 marzo 1995 concernente il Servizio psicopedagogico dell'esercito (RS 517.41).

Art. 42­47 Questi articoli sostituiscono gli attuali articoli 148­148b LM e disciplinano ora a livello di legge, per quanto necessario sotto il profilo della protezione dei dati, determinati contenuti che finora erano disciplinati soltanto nell'ordinanza del DDPS del 15 novembre 2001 concernente l'Istituto di medicina aeronautica (RS 512.271.5).

Art. 48­53 Nell'autunno 2003, il Consiglio federale ha deciso di istituire il distaccamento d'esplorazione dell'esercito 10 (DEE 10) come elemento costituito di professionisti.

I candidati da reclutare per questa formazione devono soddisfare esigenze specifiche per effettuare il loro servizio nel DEE 10. La valutazione dev'essere eseguita in modo particolarmente accurato per escludere potenziali rischi per i candidati a causa dell'istruzione e degli impieghi estremamente gravosi. Essa comprende, oltre a una valutazione medica, anche una valutazione psicologico-psichiatrica specifica al compito nel quadro di un apprezzamento biostatico del rischio di cedimento nell'impiego o della capacità di resistenza biopsicologica. I pertinenti dati saranno accessibili soltanto agli psicologi incaricati degli esami. I dati non saranno resi noti a nessun altro. Gli psicologi clinici coinvolti nella procedura di valutazione redigono per ogni candidato un rapporto di valutazione della sua idoneità dal punto di vista psicologico. Tale rapporto è un rapporto medico-psicologico e di conseguenza, dopo la valutazione in occasione del reclutamento per il DEE 10, sarà inserito nel dossier sanitario del candidato nel MEDISA. I dati dei candidati accettati saranno conservati, provvisti di uno pseudonimo, fin dopo la conclusione del rapporto di servizio.

Art. 54­59 Il Servizio sociale dell'esercito offre un aiuto
importante ai militari che, a causa del servizio militare, sono in difficoltà e perciò cercano consulenza e assistenza sociali.

Tuttavia, poiché i dati relativi a misure d'assistenza sociale sono, secondo la LPD, dati personali degni di particolare protezione, il loro trattamento dev'essere disciplinato in una legge formale, nel caso specifico con le presenti disposizioni. L'accesso a questi dati rimane limitato ai collaboratori del Servizio sociale dell'esercito.

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Art. 60­65 I presenti articoli sostituiranno in questo ambito l'attuale articolo 148g LM. Il campo d'applicazione sarà ampliato e integrato nella strategia generale del DDPS per i sistemi di gestione del personale. Sarà consentito derogare al sistema BV PLUS soltanto se esso non può fornire le prestazioni necessarie oppure se l'economicità della realizzazione mediante BV PLUS non è garantita. Non vi è alcuna intenzione di fare concorrenza al sistema BV PLUS, ma di completarlo in maniera adeguata. Se è possibile che le prestazioni siano fornite da BV PLUS, le pertinenti funzioni nei sistemi di gestione del personale del DDPS devono essere cancellate. I sistemi sono finalizzati ad assistere l'Aggruppamento Difesa nella gestione efficiente del personale, segnatamente per quanto concerne l'impiego e la pianificazione della carriera del personale, i processi nell'ambito del personale e la corrispondenza di servizio concernente il personale. Per quanto concerne il promovimento del personale e dei quadri, si rileverà soltanto se sono stati assolti corsi di formazione o di perfezionamento oppure assessment, ma non saranno rilevati dati relativi ai contenuti concreti e alle qualificazioni. Il sistema d'informazione Personale Difesa (IPV) riceve dati da BV PLUS. Tali dati possono essere modificati nell'IPV; in occasione della procedura quotidiana di armonizzazione sono tuttavia nuovamente sovrascritti con i dati provenienti da BV PLUS. In tal modo è garantito che i dati dell'IPV e del BV PLUS coincidano. Non vi è alcun riflusso di dati dall'IPV al BV PLUS.

Art. 66­71 Per un'efficiente gestione del personale che già si trova in servizio di promovimento della pace è necessario trattare i dati rilevati mediante un apposito sistema d'informazione. L'attuale sistema (PERMAFRI) è stato introdotto dapprima a livello di ordinanza con l'ordinanza del 26 febbraio 1997 sul servizio di promovimento della pace (RS 172.221.104.41) e l'ordinanza del 2 dicembre 2005 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (RS 172.220.111.9), che disciplinano sommariamente anche il rilevamento di dati personali. Con i presenti articoli 66­71 sarà creata la base legale più completa necessaria per il sistema d'informazione per la gestione del personale per impieghi
all'estero (PERAUS) che lo sostituisce.

L'appartenenza religiosa del personale destinato al promovimento militare della pace dev'essere rilevata affinché possano essere prese le misure necessarie per l'assistenza religiosa durante l'impiego. Inoltre, l'appartenenza religiosa può assumere importanza segnatamente in occasione di impieghi in aree in cui si svolgono conflitti violenti per motivi religiosi. In questi casi, una determinata appartenenza religiosa dei militari può rappresentare un rischio tanto per il contingente quanto per i militari stessi. Per assicurare l'assistenza spirituale e poter individuare possibili rischi, è pertanto necessario chiedere l'appartenenza religiosa ai candidati.

Capitolo 3: Sistemi d'informazione per la condotta Art. 72­77 Questi articoli costituiscono la base legale necessaria per il trattamento dei dati nel quadro del Servizio sanitario coordinato, che finora era disciplinato soltanto nell'or-

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dinanza del 27 aprile 2005 sul Servizio sanitario coordinato (RS 501.31). Essi sostituiscono inoltre gli attuali articoli 148e e 148 f LM.

Art. 78­89 Ancora oggi, i comandi militari non sono sempre allacciati alla rete di dati della Confederazione. Nella maggior parte dei posti di comando sono però disponibili mezzi informatici che consentono un efficiente trattamento dei dati. Il sistema d'informazione per il controllo dei militari descritto agli articoli 78­83 serve allo scambio dei dati ­ nel senso di un'esportazione o di un'importazione di dati ­ tra i sistemi d'informazione centrali dello Stato maggiore di condotta e i comandi militari per garantire i controlli militari. Nei mezzi informatici dei comandi militari, questi dati sono trattati mediante il sistema d'informazione per i comandanti militari descritto agli articoli 84­89.

Art. 90­95 Il sistema d'informazione per il management development (MDET) è una banca dati che assiste la pianificazione e lo sviluppo dei quadri nel DDPS. In tale contesto sono registrati sistematicamente, secondo i medesimi criteri, i profili dei posti e i profili dei collaboratori. Il sistema consente, al personale autorizzato, ricerche mirate secondo i profili dei posti o delle persone, come pure l'accertamento del grado di coincidenza dei due profili. Inoltre, lo strumento consente di eseguire simulazioni con candidati in vista della possibile occupazione di posti. Il sistema MDET non sostituisce il processo centrale di pianificazione da parte della linea, ma offre piuttosto un supporto per una gestione efficiente dei dati e permette analisi flessibili dei dati.

Art. 96­101 Il sistema d'informazione per la pianificazione delle carriere e degli impieghi (KEP) è destinato ad assistere la pianificazione delle carriere e degli impieghi del personale militare del settore Difesa. Grazie al sistema è possibile trasmettere informazioni in tempo reale a tutti i collaboratori. Inoltre, in tal modo sarà garantita la trasparenza riguardo ai posti vacanti nel settore Difesa. Il personale militare può partecipare alla strutturazione della propria carriera ed esercitare un influsso per quanto riguarda gli impieghi in Svizzera e all'estero. La linea è assistita con indicazioni, aggiornate e rilevanti per le decisioni, che fungono da base per i colloqui sulla carriera e per
la pianificazione dell'impiego. Grazie a valutazioni aggiornate sarà assicurato un impiego ottimale del personale militare nell'intero settore Difesa.

Art. 102­119 La moderna condotta delle operazioni militari avviene sempre più con l'ausilio di mezzi elettronici che consentono di elaborare rapidamente informazioni aggiornate.

Al riguardo, l'esercito svizzero utilizza i sistemi d'informazione e di condotta delle Forze terrestri e delle Forze aeree nonché il sistema d'informazione per la condotta dei militari ­ in parte ancora in fase di realizzazione e che raggiungeranno solo più tardi la loro completa funzionalità ­ descritti negli articoli 102­119. L'acquisto di tali sistemi è stato autorizzato con lo stanziamento dei corrispondenti crediti

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d'armamento oppure deve ancora essere autorizzato. Occorre ora creare la base legale sufficiente per il loro esercizio.

Capitolo 4: Sistemi d'informazione per l'istruzione Art. 120­125 Per differenti motivi, nell'istruzione è impiegato un numero sempre maggiore di simulatori. Essi consentono di regola un'analisi informatizzata dei risultati. Affinché il successo dell'istruzione possa essere misurato, è opportuno sfruttare queste possibilità. Il trattamento di dati personali nel sistema d'informazione dei simulatori è stato dapprima introdotto a livello di ordinanza con l'articolo 33 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004 sui controlli militari (RS 511.22). Con gli articoli 120­125 tale regolamentazione transitoria sarà ora ancorata in una legge formale.

Art. 126­131 Un moderno controllo dell'istruzione richiede un trattamento informatizzato dei corrispondenti dati. Poiché la sintesi di tali dati consente in certo qual modo di allestire profili della personalità delle persone interessate, il loro trattamento dev'essere disciplinato in una legge formale, nella fattispecie con i presenti articoli.

L'accesso a tali dati rimane limitato alle persone competenti per l'istruzione e la condotta.

Art. 132­137 Giusta l'articolo 7 della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RS 812.21), nella fabbricazione di medicamenti la Farmacia dell'esercito è tenuta a seguire le regole riconosciute della buona prassi di fabbricazione. In ragione di tali regole, essa deve pianificare, eseguire e documentare l'istruzione e il perfezionamento del proprio personale. Il sistema d'informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione serve a tali scopi.

Art. 138­143 L'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito (UCNEs) assume differenti compiti nel settore delle autorizzazioni a condurre e delle ammissioni dei veicoli. In tale ambito, ha accesso anche ai sistemi d'informazione gestiti dagli uffici cantonali della circolazione e della navigazione (FABER, ADMAS). Per i compiti che non possono essere elaborati con questi sistemi e per lo scambio di dati con tali sistemi, l'UCNEs gestisce il sistema d'informazione per le autorizzazioni a condurre militari.

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Capitolo 5: Sistemi d'informazione di sicurezza Art. 144­149 Per un'esecuzione efficiente dei controlli di sicurezza relativi alla persone è indispensabile il trattamento dei dati rilevati mediante un sistema d'informazione. Con l'articolo 18 dell'ordinanza del 19 dicembre 2001 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (RS 120.4), il sistema d'informazione per i controlli relativi alle persone è stato dapprima introdotto a livello di ordinanza e il rilevamento di dati personali è stato disciplinato sommariamente. Con i presenti articoli 144­149 sarà ora istituita la base legale più completa necessaria al riguardo.

Art. 150­155 Nel sistema d'informazione per il controllo della sicurezza industriale sono registrate le ditte e i loro collaboratori che lavorano a mandati con informazioni classificate dal punto di vista militare (cfr. al riguardo l'ordinanza del 29 agosto 1990 sulla procedura di tutela del segreto in occasione di mandati con contenuto classificato dal punto di vista militare; RS 510.413). Da un lato, in questo sistema sono gestite le ditte coinvolte nella procedura di tutela del segreto; dall'altro, con il sistema sono registrate anche persone nonché mutati i relativi dati e precisamente in relazione con il sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone. Mentre il sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone verifica nel sistema d'informazione per il controllo della sicurezza industriale i dati del datore di lavoro di una persona annunciata per un controllo di sicurezza relativo alle persone («terzi» ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. d LMSI), nel sistema d'informazione per il controllo della sicurezza industriale vengono riprese dal sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone le valutazioni in materia di rischi delle persone sottoposte al controllo e la persona viene attribuita alla ditta corrispondente.

In tal modo è garantito che ai mandati classificati lavorino soltanto le persone che nel sistema d'informazione per il controllo della sicurezza industriale figurano con una decisione positiva. Questo obbligo risulta da differenti basi legali (per es. art. 19 cpv. 1 lett. d LMSI nonché convenzioni internazionali in materia di protezione delle informazioni).

Art. 156­161 Allo scopo di eseguire
in maniera efficiente e standardizzata la procedura di visita usuale a livello internazionale, è stato creato il sistema d'informazione per le richieste di visita. In occasione di visite all'estero ufficiali oppure necessarie nel quadro di un mandato, durante le quali è concesso l'accesso a informazioni classificate e/o a zone militari protette o vietate, dev'essere preliminarmente presentata una cosiddetta richiesta di visita. Nella richiesta figurano la ditta o l'ufficio da visitare nonché le persone che partecipano alla visita (visitatori). In tale occasione, i dati personali dichiarati dai visitatori stessi (generalità e statuto di sicurezza) sono automaticamente confrontati dal sistema con i corrispondenti dati nel sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone (art. 146). In caso di coincidenza dei dati viene rilasciato un certificato di conformità alle esigenze in materia di sicurezza, vale a dire una garanzia rilasciata dalle autorità di sicurezza nazionali che le persone menzionate nella richiesta hanno superato con successo il controllo per il pertinente livello di sicurezza (SEGRETO oppure CONFIDENZIALE). I moduli delle richieste 2742

di visita sono spediti alle autorità di sicurezza del Paese da visitare allo scopo di ottenere l'autorizzazione di visita. Con i presenti articoli 156­161 sarà creato un disciplinamento legale formale per lo scambio di dati, usuale a livello internazionale, in relazione con mandati o visite con accesso a informazioni classificate e zone militari protette o vietate.

Art. 162­167 Per il controllo dell'accesso a impianti ed edifici degni di protezione dell'esercito e della Confederazione sono tra l'altro impiegate apparecchiature che rilevano o verificano dati biometrici. Nella corrispondente banca dati sono pure raccolti i risultati del controllo di sicurezza relativo alle persone. Questi due gruppi di dati devono essere qualificati come dati degni di particolare protezione il cui trattamento esige una base legale formale. L'accesso ai dati è limitato ai gestori della banca dati.

Altrimenti, i dati possono essere comunicati soltanto sulla base di una decisione scritta di un giudice istruttore e soltanto alla Giustizia militare.

Capitolo 6: Altri sistemi d'informazione Art. 168­173 Nel quadro del progetto di riforma Esercito XXI è stata riorganizzata la liquidazione dei danni in ambito militare. In seno alla Segreteria generale del DDPS è stata creata la nuova unità organizzativa «Centro danni DDPS». La base legale per il trattamento dei casi di danno da parte del Centro è costituita principalmente dagli articoli 134­ 139 LM, che disciplinano i danni in relazione con l'esercito. Per l'adempimento del compito legale sono necessari accertamenti che comprendono anche il rilevamento di dati personali degni di particolare protezione oppure di profili della personalità. In primo luogo si tratta del rilevamento e del trattamento dei dati nel quadro di incidenti con danni alle persone. Il Centro danni DDPS dispone di un sistema elettronico che assiste i processi aziendali con l'obiettivo di liquidare definitivamente e analizzare i danni nella sua sfera di competenza. Negli articoli 168a­168d dell'ordinanza del 29 novembre 1995 concernente l'amministrazione dell'esercito (RS 510.301), il sistema d'informazione per il Centro danni DDPS è stato dapprima introdotto a livello di ordinanza ed è stato disciplinato il rilevamento dei dati personali. Con i presenti articoli 168­173 tale disciplinamento transitorio sarà ora ancorato in una legge in senso formale.

Art. 174­179 Con i presenti articoli 174­179 sarà creata la base legale per la gestione di un sistema d'informazione strategico della logistica SISLOG destinato ad appoggiare i compiti logistici. Il SISLOG presenta informazioni specifiche ai processi logistici attualizzate quotidianamente, consente confronti con indicatori del passato e del presente e genera previsioni per il futuro. I dati necessari, provenienti dai mandanti SAP della Base logistica dell'esercito e della Sicurezza militare, sono ripresi, per il tramite di interfacce standardizzate, nel datawarehouse, l'elemento centrale della piattaforma TI SISLOG. Inoltre, il SISLOG fornisce informazioni con valore aggiunto a favore della «condotta operativa» e della «gestione del materiale». I settori specialistici dispongono di cockpit che ad esempio forniscono informazioni 2743

sull'utilizzazione e la distribuzione geografica a livello svizzero di impianti delle munizioni e dei carburanti. Il bilanciamento delle quantità in relazione con la realizzazione della concezione «Prontezza di base logistica» non soltanto sgrava i sistemi SAP operativi per quanto riguarda la preparazione dei dati (circa 6 ore per articolo), ma consente anche un efficace trattamento delle domande (60 000 articoli in ca.

10 secondi). Il concetto in materia di sicurezza approvato permette la conservazione dei dati e l'analisi fino al livello di classificazione SEGRETO. L'impiego di smart cards con certificato di sicurezza offre una protezione supplementare contro gli abusi.

Capitolo 7: Mezzi di sorveglianza Art. 180­185 L'espressione «apparecchi e impianti di sorveglianza» (mezzi di sorveglianza, art. 180) non comprende soltanto gli apparecchi di sorveglianza in senso stretto (come ad es. le camere e i microfoni), ma anche altre parti dei sistemi (come ad es.

le centrali) alle quali i dati vengono trasmessi. Le presenti disposizioni costituiscono anche la base per l'impiego, ad esempio, di sistemi di sorveglianza per la protezione di opere su piazze di tiro e piazze d'armi nonché per la protezione di altri impianti militari.

In passato le Forze aeree sono state confrontate con richieste di differenti enti (Corpo delle guardie di confine, polizie cantonali, FFS ecc.) di mettere a disposizione, per scopi di sorveglianza, ricognitori telecomandati o elicotteri militari equipaggiati di FLIR (Forward-Looking-Infrared). Soprattutto in relazione con un impiego a favore del Corpo delle guardie di confine per la sorveglianza dei confini nazionali si è posta la questione della rilevanza, dal punto di vista del diritto in materia di protezione dei dati, del materiale registrato. Sotto il profilo della protezione dei dati manca una pertinente base legale formale per il trattamento dei dati personali raccolti in occasione dell'impiego di mezzi di sorveglianza a favore di autorità civili. Tale base legale formale è istituita con i presenti articoli. Per ragioni di completezza, la regolamentazione comprenderà anche l'impiego di mezzi di sorveglianza specifico all'esercito. La regolamentazione sarà pertanto applicabile all'impiego di mezzi di sorveglianza per garantire la sicurezza in seno all'esercito, per l'adempimento ­ nel quadro delle decisioni delle autorità competenti ­ del mandato in occasione di impieghi in servizio di promovimento della pace, in servizio d'appoggio e in servizio attivo nonché per la relativa istruzione (art. 181 cpv. 1) e per fornire supporto alle autorità civili con mezzi di sorveglianza aerotrasportati anche al di fuori dei precitati generi d'impiego dell'esercito (art. 181 cpv. 2). I dati potranno essere comunicati agli enti beneficiari dell'appoggio dell'esercito in questo ambito, poiché tale dovrebbe essere in simili casi proprio lo scopo dell'impiego.

Gli impieghi di mezzi di sorveglianza aerotrasportati a favore di autorità civili dipendono dalla
situazione. Essi hanno luogo ­ per quanto siano pianificabili ­ nel quadro di servizi d'appoggio oppure, in caso di urgenza, sotto forma di misure immediate. A causa del loro carattere urgente, quest'ultime devono poter essere autorizzate autonomamente dall'esercito. Deve tuttavia essere richiesta l'approvazione del DDPS se l'impiego è di particolare portata politica. Nell'ambito del Corpo delle guardie di confine, tali impieghi servono ad esempio per combattere i trasporti 2744

illegali di merci (stupefacenti, armi, contrabbando agrario, materiale bellico ecc.), le entrate illegali e la criminalità transfrontaliera e, in generale, per contrastare minacce ai confini e nei settori di frontiera. Sono ipotizzabili impieghi a favore della polizia in relazione a catastrofi naturali o a gravi atti di violenza (per es. attacchi terroristici, prese d'ostaggi, gravi attacchi a banche) nonché nel quadro delle azioni di ricerca e di salvataggio. Per motivi operativi e tattici, gli impieghi urgenti sono limitati a poche ore e, geograficamente, ad aree operative chiaramente definite. Mediante l'impiego di mezzi ausiliari, da un lato possono essere appoggiati efficacemente sotto il profilo tecnico le autorità di polizia e il Corpo delle guardie di confine e, dall'altro, il personale militare può applicare nell'impiego pratico le capacità acquisite durante l'addestramento. Le prove di sorveglianza aerea temporanea del traffico (per es. ingorghi pasquali) si sono rivelate in passato opportune e i relativi impieghi continueranno; poiché sono pianificabili, devono essere menzionate specificamente.

Le medesime considerazioni si applicano alle dimostrazioni potenzialmente violente.

Il trattamento di dati raccolti casualmente (reati rilevati casualmente durante una missione di sorveglianza) sarà disciplinato analogamente all'articolo 99 capoverso 2bis LM (dati casuali raccolti dal servizio informazioni, cfr. anche il commento all'art. 99 LM, FF 2002 768). I dati importanti per il perseguimento penale potranno quindi essere trasmessi all'Ufficio federale di polizia, che, in funzione della loro importanza, li renderà accessibili alle competenti autorità di perseguimento penale (art. 184 cpv. 3).

Poiché i mezzi di sorveglianza a disposizione non possono essere menzionati singolarmente nella legge (ciò avverrà in un atto legislativo del Consiglio federale, art. 186 cpv. 2) e poiché la competenza per la messa a disposizione dei mezzi di sorveglianza di principio rimarrà all'esercito, come correttivo, nel senso di un controlling a posteriori, è proposto un resoconto periodico su detti impieghi all'attenzione delle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere (art. 181 cpv. 4).

Occorre inoltre evidenziare che tutti i mezzi di sorveglianza, di qualunque genere essi siano, possono essere
impiegati dalle autorità civili beneficiarie soltanto nel quadro delle basi legali per loro determinanti (art. 183 cpv. 2). Le autorità richiedenti devono pertanto dimostrare che per il rispettivo mezzo di sorveglianza concreto del quale si chiede l'impiego vi sia una sufficiente base legale. Nel caso in cui essa dovesse mancare, non sarà fornito alcun appoggio.

Capitolo 8: Disposizioni finali Art. 186 Giusta l'articolo 186 capoverso 1, per ciascun sistema d'informazione militare il Consiglio federale è autorizzato e tenuto a emanare disposizioni di dettaglio riguardo a ambiti tematici chiaramente definiti. Tali disposizioni rivestiranno la forma di ordinanze esecutive. La LSIM è la base legale per il principio e l'esistenza dei sistemi d'informazione militari e disciplina lo scopo del trattamento dei dati e gli utenti. Appare per contro adeguato, ed è compatibile con la LPD, delegare al Consiglio federale la regolamentazione di altri aspetti in disposizioni di atti legislativi subordinati. Tali altri aspetti sono segnatamente caratterizzati da un elevato grado di dettaglio e possono subire spesso modifiche (per es. istituzione di una nuova autori2745

tà, nuove forme di partecipazione finanziaria dei Cantoni, innovazioni tecniche).

Questa delega consentirà al Consiglio federale di reagire alle nuove situazioni con la necessaria flessibilità e nel pieno rispetto delle condizioni quadro stabilite dalla legge.

Art. 187 e allegato L'allegato disciplina le modifiche del diritto vigente in altri atti legislativi. Tali modifiche sono in relazione con il contenuto della LSIM.

Modifica del diritto vigente (allegato)

1. Codice penale svizzero (CP) Art. 365 e 367 In seguito al venir meno della ripresa nel PISA di differenti dati penali del casellario giudiziale (cfr. commento all'art. 13 LSIM), devono ora essere descritti con maggiore precisione i compiti che consentono un accesso al casellario giudiziale da parte degli organi competenti dell'esercito e della protezione civile. Giusta l'articolo 367 capoverso 2 lettera d CP, già oggi lo Stato maggiore di condotta dell'esercito dispone di un accesso al casellario giudiziale. Tuttavia, mancava finora un disciplinamento esplicito dello scopo dell'accesso a livello di CP (cfr. il nuovo art. 365 cpv. 2 lett. l­n CP). Tale accesso è necessario per garantire che i militari con precedenti penali, a causa dei quali non sono idonei per svolgere determinate funzioni o a prestare servizio nell'esercito, possano essere allontanati dall'esercito oppure possa essere loro impedito di accedere a determinate funzioni, come pure per assicurare l'adozione di misure volte a impedire abusi dell'arma personale.

L'articolo 21 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 510.1) prevede la possibilità di escludere dal servizio di protezione civile i militi condannati a una pena privativa della libertà.

Conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sulla protezione civile (OPCi; RS 520.11) è inoltre escluso dal servizio di protezione civile chi è stato condannato da un tribunale penale per un delitto o un crimine che rende la sua presenza inaccettabile nella protezione civile (cpv. 2). Affinché gli uffici cantonali competenti per la protezione civile possano adempiere questo compito, devono avere la possibilità di consultare, mediante procedura di richiamo, i dati personali relativi alle condanne delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile. Si è consapevolmente rinunciato all'introduzione di un obbligo generale di notificazione a favore dei Cantoni, poiché tale obbligo non avrebbe praticamente rispettato il principio della proporzionalità in quanto, a differenza dell'esercito, nel presente caso i lavori non sono eseguiti soltanto da un organo centrale. Conformemente al messaggio sulla LPPC, per la decisione di esclusione è competente il Cantone (dopo aver consultato i
Comuni). In considerazione del fatto che in futuro nel PISA saranno registrati meno dati penali rispetto al passato (cfr. commento all'art. 17 LM), ora anche agli organi dei Cantoni competenti per l'esclusione dal servizio di protezione civile deve essere concesso l'accesso al casellario giudiziale, poiché altrimenti non potrebbero assolvere tale compito (cfr. nuovo art. 365 cpv. 2 lett. n in combinato disposto con l'art. 367 cpv. 2 lett. k CP).

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Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 10 dicembre 2004, l'obbligo di notificazione menzionato finora nell'ordinanza del 10 dicembre 2004 sui controlli militari sarà fondato, giusta la LPD, su una base legale formale, sempre che al riguardo sussista una chiara necessità che non possa essere soddisfatta mediante l'accesso al casellario giudiziale garantito dall'articolo 365 segg. CP. Tale necessità è chiaramente data. Ogni anno, sulla base dell'articolo 21 LM, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito esclude dall'esercito 120­150 militari che si sono resi punibili.

Senza l'obbligo di notificazione, tali esclusioni sarebbero impossibili o per lo meno rese considerevolmente più difficili. Senza l'obbligo di notificazione, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito verrebbe a conoscenza soltanto per caso del fatto che taluni militari hanno avuto un comportamento fortemente delinquenziale. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi non avrebbe luogo alcun'esclusione, anche se opportuna. Nel caso di altri 150 militari circa per i quali è prevista una promozione, è necessario svolgere un accertamento approfondito dell'idoneità a causa di precedenti penali. Affinché tali candidati possano essere se necessario allontanati tempestivamente dalla procedura delle promozioni, non è sufficiente verificare i precedenti penali nel sistema VOSTRA poco prima della promozione (del resto, già soltanto per quanto riguarda gli ufficiali, si tratterebbe di verificare 1400 casi l'anno). Deve essere parimenti possibile interrompere d'ufficio un'istruzione in corso per una funzione superiore se durante il periodo dell'istruzione vengono registrate condanne.

Inoltre, per quanto riguarda l'esclusione dall'esercito e l'impedimento della promozione giusta gli articoli 21 segg. e 103 LM, si tratta di proteggere anche gli altri militari tenuti a prestare servizio. Non ci si può aspettare da quest'ultimi che, in una comunità imposta, continuino a prestare servizio con dei delinquenti. Questa misura di protezione è un motivo sufficiente per mantenere l'obbligo di notificazione.

Analoghe considerazioni si applicano all'esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale. Con l'articolo 367 capoversi 2bis­2quater CP, per tale obbligo di notificazione sarà ora creata una base legale atta ad
assicurare che allo Stato maggiore di condotta dell'esercito non saranno notificati più dati di quelli ad esso effettivamente necessari. Per tale scopo, tra VOSTRA e PISA ha luogo un aggiornamento preliminare del set di dati relativo alle generalità. Il meccanismo che trasmette automaticamente le nuove iscrizioni dal casellario giudiziale a un altro organo, è certamente inusuale dal punto di vista del diritto in materia di casellario giudiziale, ma si giustifica a causa del gran numero di persone per le quali altrimenti la verifica dovrebbe essere fatta mediante interrogazione individuale. Il motivo per cui oltre all'obbligo di notificazione dei dati relativi a nuove condanne penali è necessario anche un diritto d'accesso online risiede nel fatto che altrimenti non sarebbe possibile allestire un quadro complessivo sul passato di una persona.

Le medesime considerazioni sono applicabili, nonostante la presunzione d'innocenza, anche per l'accesso a dati concernenti procedure penali in corso. Qualora un militare dovesse essere sospettato o accusato di un grave reato, oppure si presuma l'esistenza di un motivo d'impedimento per la cessione dell'arma personale, per proteggere l'esercito, i militari e terze persone, devono poter essere adottate adeguate misure di prevenzione giusta gli articoli 103 e 113 LM e gli articoli 25 e 66 dell'ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare. Se l'innocenza, presunta per principio, dovesse in seguito trovare conferma, il militare interessato potrà essere senz'altro reintegrato nei ranghi dell'esercito oppure potrà essere annullata la misura adottata.

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2. Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM) Art. 146­148h Conformemente a numerosi mandati del Consiglio federale al DDPS per la rielaborazione del trattamento dei dati personali nel settore dell'esercito e dell'amministrazione militare e in considerazione dell'entità delle regolamentazioni necessarie, l'attuale capitolo 7 della LM viene trasferito nella nuova legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM). Tale fatto dev'essere precisato nell'articolo 146 LM, mentre gli articoli 147­148h LM possono di conseguenza essere abrogati.

3. Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Art. 72 L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) gestisce il sistema informatico centralizzato della protezione civile (ZEZIS), che contiene i dati del reclutamento delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile. Tali dati potranno essere inviati per via diretta dall'UFPP agli uffici cantonali competenti per la protezione civile. Al riguardo, si tratta esclusivamente di dati che già oggi sono rilevati e trattati nel quadro del reclutamento. La trasmissione avviene per via elettronica mediante ZEZIS; la consegna interna ai Cantoni e tra i Cantoni dei dati (mutazioni; annuncio dei giorni di servizio prestati) è parimenti assicurata da ZEZIS, poiché è stato constatato che, per i cambiamenti di domicilio dei militi della protezione civile e il rilevamento dei giorni di servizio prestati destinato alle autorità (cantonali) della tassa d'esenzione, i Cantoni lavorano senza mezzi EED oppure con mezzi differenti. È emerso che in questo caso il ricorso a ZEZIS può migliorare la situazione.

Anche i Cantoni potranno trattare i dati personali dei militi della protezione civile nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti secondo la LPPC. Giusta l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'apprezzamento medico delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile (OAMP; RS 520.15), i Cantoni sono segnatamente competenti per l'apprezzamento medico dell'idoneità a prestare servizio dei militi della protezione civile. Il presente articolo crea la base legale formale per il trattamento da parte dei Cantoni dei dati sanitari connessi con tale apprezzamento.

4. Legge federale sull'assicurazione militare (LAM) Art. 1a cpv. 1 lett. d n. 3 In seguito alla soppressione delle ispezioni dell'equipaggiamento nei Comuni (art. 113 LM), anche questa disposizione è divenuta obsoleta e va pertanto abrogata.

2748

Art. 95b Le formulazioni del presente articolo vanno adeguate alle disposizioni della LSIM.

Eccettuati i costi risultanti dall'acquisto e dalla gestione dell'infrastruttura informatica necessaria, per l'assicurazione militare la procedura di richiamo sarà gratuita.

La regolamentazione esatta sarà definita a livello di ordinanza e sarà orientata all'attuale ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni dei costi per il PISA.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni sulla Confederazione

La pianificazione di impieghi d'istruzione supplementari (istruzione di reparto) all'estero (art. 41 LM) non è ancora in una fase tanto avanzata da consentire un calcolo delle conseguenze finanziarie di simili impieghi. I singoli parametri di costo, dipendenti dal rispettivo impiego d'istruzione all'estero, non sono ancora definiti in misura sufficiente. Una presentazione dei costi globali, inoltre, non è per il momento ancora possibile anche perché, da un lato, il paesaggio informatico del settore Difesa è in piena fase di riorganizzazione (raggruppamento di diversi sistemi SAP sotto un unico mandante «Difesa») e, dall'altro, perché a livello di Confederazione l'implementazione della contabilità analitica si trova appena ai suoi inizi. Eventuali maggiori spese saranno compensate nel quadro del preventivo ordinario del DDPS.

Le spese complessive del DDPS per la preservazione di beni culturali dell'esercito considerati degni di essere conservati (art. 109a LM) ammontano attualmente a circa 11,5 milioni di franchi l'anno, di cui 8 milioni di franchi con incidenza sul finanziamento (comprese le spese per il personale). Attualmente, sotto la direzione di un esperto esterno è in elaborazione un nuovo Concetto per la collezione di materiale storico del DDPS e la relativa realizzazione. Le direttive impartite all'esperto comprendono tra l'altro una riduzione delle spese annuali per il materiale storico. Dopo l'introduzione di questo nuovo modello, sono previste spese globali per un ammontare massimo di 10 milioni di franchi l'anno (di cui 7,5 mio di fr. al massimo con incidenza sul finanziamento, comprese le spese per il personale). Queste spese non devono essere considerate come comportanti un aumento dell'importo del limite di spesa. Durante un periodo transitorio limitato, vi potrà essere un leggero incremento se l'introduzione del nuovo Concetto per la collezione di materiale storico del DDPS e la relativa realizzazione determinerà maggiori spese. Tali maggiori spese sarebbero tuttavia compensate nel quadro del preventivo del DDPS.

Per il progetto ASIMC (cfr. commento all'art. 48b LM), rispetto alla fine di dicembre 2005 (data di riferimento) non vi saranno nuovi costi, né dal punto di vista finanziario, né da quello del personale o dell'informatica. I costi risultanti già oggi dal progetto,
dell'ammontare annuo di circa 1,3 milioni di franchi, sono pagati con crediti già concessi e sono iscritti nel preventivo ordinario.

I rimanenti oggetti della revisione sono di principio neutrali sotto il profilo dei costi, poiché vengono semplicemente aggiornate le basi legali per compiti già assunti. Non sono da prevedere nemmeno ripercussioni sull'effettivo del personale.

2749

3.2

Ripercussioni sui Cantoni

I compiti dei Cantoni sono modificati soltanto in scarsa misura dagli oggetti della revisione. La Confederazione (Base logistica dell'esercito) è responsabile della consegna del materiale in occasione del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare; in futuro i Cantoni provvederanno soltanto al disbrigo amministrativo (cfr. commento all'art. 122 LM).

3.3

Ripercussioni economiche

Nel caso dei servizi d'istruzione all'estero, anche le spese di consumo inerenti al servizio saranno effettuate sul posto invece che in Svizzera. Poiché l'istruzione all'estero di una formazione militare sarà generalmente limitata a un corso di ripetizione e non tutte le truppe saranno interessate, tali ripercussioni dovrebbero essere irrilevanti.

3.4

Altre ripercussioni

Non sono previste altre ripercussioni.

4

Relazione con il programma di legislatura

Nel messaggio del 23 giugno 2008 sul programma di legislatura 2007­2011 (FF 2008 597) il disegno di legge figura esplicitamente tra gli oggetti annunciati nelle linee direttive. I punti oggetto della riforma si situano nell'ambito degli obiettivi del Consiglio federale in materia di politica di sicurezza e della sua strategia di concretizzazione.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità e conformità alla legge

La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione (art. 60 cpv. 1 Cost.). Di conseguenza, in questo settore la Confederazione può emanare le disposizioni necessarie. Le modifiche proposte della legge militare e la legge sui sistemi d'informazione militari sono conformi alla Costituzione federale.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali e la neutralità della Svizzera

Le modifiche proposte con il presente messaggio sono compatibili con gli impegni di diritto internazionale della Svizzera. Non istituiscono nemmeno nuovi impegni della Svizzera nei confronti di altri Stati o di organizzazioni internazionali.

2750

La possibilità di svolgere corsi d'istruzione all'estero e l'autorizzazione esplicita conferita al Consiglio federale di mettere a disposizione impianti e materiale dell'esercito per scopi d'istruzione in ambito internazionale sono pure compatibili con la neutralità svizzera. Essi non fondano impegni per un'assistenza militare unilaterale o reciproca in caso di guerra né concedono a forze armate straniere basi in Svizzera.

Non sono nemmeno istituiti obblighi che limiterebbero l'autonomia della Svizzera in caso di guerra.

Una situazione particolare può presentarsi qualora uno Stato con il quale vi è stata puntualmente o regolarmente una cooperazione in materia d'istruzione, che s'intende di principio continuare anche in futuro, dovesse venire a trovarsi formalmente o de facto in guerra contro uno o più Stati. In un simile caso, non è consentito che la cooperazione in materia d'istruzione ­ sotto forma dell'utilizzazione di impianti e materiale dell'esercito in Svizzera oppure mediante servizi d'istruzione dell'esercito svizzero all'estero ­ si trasformi in un appoggio a tale Stato nel conflitto bellico in corso. Già in passato, il nostro Consiglio si è pronunciato in tal senso e, per motivi di politica estera e di politica di neutralità, manterrà la sua posizione in futuro applicando il riserbo che tali casi esigono.

5.3

Forma dell'atto legislativo

Nel presente caso si tratta di disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 164 Cost. e che devono figurare in una legge in senso formale (in questo caso la LM e la LSIM).

5.4

Assoggettamento al freno alle spese

Il presente oggetto non contiene disposizioni in materia di sussidi né crediti d'impegno e dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi; non sottostà pertanto alle disposizioni sul freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

5.5

Compatibilità con la legge sui sussidi

Il progetto non prevede aiuti finanziari o indennità ai sensi della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (RS 616.1).

2751

5.6

Delega di competenze legislative

Legge militare: l'articolo 54a capoverso 2bis autorizza il Consiglio federale a prevedere motivi per abrogare l'obbligo dei militari in ferma continuata di effettuare servizi all'estero. L'articolo 55 capoverso 4 LM consentirà al Consiglio federale di delegare al DDPS, in settori specifici, il disciplinamento dei dettagli relativi ai servizi d'istruzione. L'articolo 24 capoverso 3 LPers contempla l'autorizzazione per il Consiglio federale di obbligare il personale civile del DDPS a prestare impieghi all'estero.

Legge federale sui sistemi d'informazione militari: l'articolo 186 autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni esecutive relative alla LSIM.

2752