Decreto federale sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'assicurazione invalidità mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del 13 giugno 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20051, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 196 n. 14, rubrica, cpv. 2 (nuovo) e 3 (nuovo) 14. Disposizioni transitorie ad art. 130 (Imposta sul valore aggiunto) Per garantire il finanziamento dell'assicurazione invalidità, il Consiglio federale aumenta le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2016, come segue:

2

a.

di 0,4 punti percentuali l'aliquota normale secondo l'articolo 36 capoverso 3 della legge federale del 2 settembre 19993 sull'IVA;

b.

di 0,1 punti percentuali l'aliquota ridotta secondo l'articolo 36 capoverso 1 della legge sull'IVA;

c.

di 0,2 punti percentuali l'aliquota speciale applicabile alle prestazioni nel settore alberghiero secondo l'articolo 36 capoverso 2 della legge sull'IVA.

Il provento dell'aumento secondo il capoverso 2 è devoluto integralmente al fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità.

3

1 2 3

FF 2005 4151 RS 101 RS 641.20

2005-1235

4573

Finanziamento aggiuntivo dell'AI mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. DF

II 1

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

2

Entra in vigore il 1° gennaio 2010, accettato che sia dal Popolo e dai Cantoni.

Consiglio nazionale, 13 giugno 2008

Consiglio degli Stati, 13 giugno 2008

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Philippe Schwab

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