Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare

Disegno

(Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 18 settembre 20081; visto il parere del Consiglio federale del 26 settembre 20082, decreta: I L'ordinanza del 3 ottobre 20033 sull'amministrazione parlamentare è modificata come segue: Art. 6 cpv. 4 frase introduttiva I verbali concernenti i seguenti oggetti in deliberazione sono distribuiti su richiesta ai membri delle due Camere:

4

Art. 6a cpv. 2 lett. d 2

L'accesso ai verbali delle commissioni in Extranet è dato: d.

Art. 6b

abrogata Accesso delle segreterie dei gruppi parlamentari a Extranet

Alle segreterie dei gruppi parlamentari sono resi accessibili elettronicamente (Extranet) i verbali delle commissioni:

1

a.

concernenti oggetti in deliberazione di cui all'articolo 6 capoverso 4;

b.

concernenti gli affari interni delle commissioni di cui all'articolo 10 numeri 3­12 del Regolamento del Consiglio nazionale e all'articolo 7 numeri 3­11 del Regolamento del Consiglio degli Stati;

c.

concernenti gli affari interni dell'Ufficio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati.

I verbali delle commissioni sono distribuiti ai segretari dei gruppi parlamentari nella misura in cui non siano disponibili in Extranet.

2

1 2 3

FF 2008 7181 FF 2008 7189 RS 171.115

2008-2383

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Ordinanza sull'amministrazione parlamentare

Il presidente della commissione può rinunciare alla messa a disposizione elettronica in Extranet o all'abrogazione della deroga qualora interessi preponderanti privati o pubblici lo giustifichino.

3

II La Conferenza di coordinamento decide l'entrata in vigore.

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