Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare
Disegno
(Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 18 settembre 20081; visto il parere del Consiglio federale del 26 settembre 20082, decreta: I L'ordinanza del 3 ottobre 20033 sull'amministrazione parlamentare è modificata come segue: Art. 6 cpv. 4 frase introduttiva I verbali concernenti i seguenti oggetti in deliberazione sono distribuiti su richiesta ai membri delle due Camere:
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Art. 6a cpv. 2 lett. d 2
L'accesso ai verbali delle commissioni in Extranet è dato: d.
Art. 6b
abrogata Accesso delle segreterie dei gruppi parlamentari a Extranet
Alle segreterie dei gruppi parlamentari sono resi accessibili elettronicamente (Extranet) i verbali delle commissioni:
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a.
concernenti oggetti in deliberazione di cui all'articolo 6 capoverso 4;
b.
concernenti gli affari interni delle commissioni di cui all'articolo 10 numeri 312 del Regolamento del Consiglio nazionale e all'articolo 7 numeri 311 del Regolamento del Consiglio degli Stati;
c.
concernenti gli affari interni dell'Ufficio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati.
I verbali delle commissioni sono distribuiti ai segretari dei gruppi parlamentari nella misura in cui non siano disponibili in Extranet.
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FF 2008 7181 FF 2008 7189 RS 171.115
2008-2383
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Ordinanza sull'amministrazione parlamentare
Il presidente della commissione può rinunciare alla messa a disposizione elettronica in Extranet o all'abrogazione della deroga qualora interessi preponderanti privati o pubblici lo giustifichino.
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II La Conferenza di coordinamento decide l'entrata in vigore.
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