Termine di referendum: 22 gennaio 2009
Legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM) del 3 ottobre 2008
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 40 capoverso 2 e 60 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 20082, decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1
Oggetto e campo d'applicazione
La presente legge disciplina il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità (dati) nei sistemi d'informazione e nell'ambito dell'impiego di mezzi di sorveglianza dell'esercito e dell'amministrazione militare da parte di:
1
a.
2
autorità della Confederazione e dei Cantoni;
b.
comandanti e organi di comando dell'esercito (comandi militari);
c.
altri militari;
d.
terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari.
La presente legge non si applica al Servizio informazioni.
Per quanto la presente legge non contenga norme speciali, è applicabile la legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati. .
3
Art. 2
Principi del trattamento dei dati
Per quanto necessario per adempiere i loro compiti legali o contrattuali, gli organi e le persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 possono:
1
a.
1 2 3
trattare dati e in particolare renderli accessibili mediante procedura di richiamo se la presente legge o un'altra legge federale lo prevede espressamente;
RS 101 FF 2008 2685 RS 235.1
2007-1175
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Legge federale sui sistemi d'informazione militari
b.
utilizzare il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (numero d'assicurato AVS) conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19464 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
c.
comunicare in forma elettronica i dati sempreché sia garantita un'adeguata protezione contro trattamenti non autorizzati.
Gli organi e le persone presso i quali i dati possono essere raccolti sono tenuti a comunicarli gratuitamente.
2
Per i medesimi scopi di trattamento, i dati possono essere trattati anche in forma non elettronica.
3
4 L' organo o la persona che chiede dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.
Le immagini che raffigurano persone in servizio militare univocamente identificabili possono essere pubblicate unicamente previo consenso scritto di quest'ultime.
5
Art. 3
Esercizio dei sistemi d'informazione
I sistemi d'informazione sono gestiti come applicazioni autonome o sulla piattaforma burotica da parte della Base d'aiuto alla condotta dell'esercito.
Art. 4
Rete integrata di sistemi d'informazione
L'Aggruppamento Difesa e l'Aggruppamento armasuisse gestiscono una rete integrata dei sistemi d'informazione di cui ai capitoli 26.
1
2 I sistemi sono interconnessi in maniera da consentire agli organi e alle persone competenti di:
a.
verificare con un'unica interrogazione se le persone di cui necessitano i dati per adempiere i loro compiti legali o contrattuali sono registrate nei sistemi d'informazione della rete integrata ai quali hanno accesso;
b.
trasferire da un sistema all'altro i dati che possono essere registrati in più sistemi d'informazione interconnessi.
Art. 5
Modifiche dei sistemi d'informazione
Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o sopprimere sistemi d'informazione a condizione che tali modifiche non comportino un'estensione della portata e dello scopo del trattamento dei dati, in particolare un'estensione dei diritti d'accesso.
Art. 6
Trattamento dei dati nell'ambito della cooperazione internazionale
Le autorità e i comandi militari competenti sono autorizzati a trattare dati nell'ambito della cooperazione con autorità e comandi militari di altri Paesi nonché
1
4
RS 831.10
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Legge federale sui sistemi d'informazione militari
con organizzazioni internazionali, se una legge formale o un trattato internazionale sottoposto a referendum facoltativo lo prevede.
Le autorità e i comandi militari di altri Paesi, nonché le organizzazioni internazionali possono consultare i dati mediante procedura di richiamo unicamente se una legge formale o un trattato internazionale sottoposto a referendum facoltativo lo prevede.
2
Art. 7
Trattamento dei dati per il controllo interno e in relazione con lavori ai sistemi d'informazione
Per quanto necessario per adempiere i loro compiti di controllo, gli organi di controllo interni all'esercito e all'Amministrazione, nonché gli organi o le persone interni all'esercito e all'Amministrazione incaricati di verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati possono trattare dati.
1
2 Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio e programmazione possono trattare dati solo se è assolutamente necessario per adempiere i compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, i dati non possono essere modificati.
Art. 8 1
Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati
I dati sono conservati soltanto finché lo richiede lo scopo del trattamento.
I dati non più necessari sono cancellati; una volta trascorso il periodo di conservazione di tutti i dati interessati, i dati obbligatoriamente collegati fra loro in un sistema d'informazione sono cancellati in blocco.
2
I dati non più necessari e la relativa documentazione sono offerti all'Archivio federale per l'archiviazione. I dati e la documentazione che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti.
3
Art. 9
Anonimizzazione
I dati necessari per scopi di statistica, ricerca, analisi degli impieghi o garanzia della qualità sono anonimizzati.
1
Per i test relativi allo sviluppo o alla migrazione del sistema possono essere utilizzati unicamente dati anonimizzati o fittizi.
2
Art. 10
Divieto di trattamento di dati
Non possono essere trattati dati concernenti: a.
le opinioni o attività religiose, ad eccezione dell'appartenenza religiosa;
b.
le opinioni o attività filosofiche, politiche e sindacali;
c.
l'appartenenza a una razza.
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Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Art. 11
Limitazioni del trattamento di dati
I dati concernenti la sfera intima possono essere comunicati o essere resi accessibili mediante procedura di richiamo soltanto sotto forma di valori numerici. Tali dati sono conservati al massimo per cinque anni.
1
2
I profili della personalità sono conservati al massimo: a.
sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare; o
b.
per cinque anni dal termine dell'impiego presso l'Aggruppamento Difesa.
Capitolo 2: Sistemi d'informazione per la gestione del personale Sezione 1: Sistema di gestione del personale dell'esercito Art. 12
Organo responsabile
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito gestisce il Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA).
Art. 13
Scopo
Il PISA serve all'adempimento dei seguenti compiti: a.
registrazione delle persone soggette all'obbligo di leva prima del reclutamento;
b.
ammissione al servizio militare delle Svizzere e degli Svizzeri all'estero;
c.
attribuzione e assegnazione di persone all'esercito;
d.
controllo dell'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare;
e.
controllo dell'impiego volontario nell'esercito;
f.
pianificazione, gestione e controllo degli effettivi del personale dell'esercito;
g.
pianificazione, esecuzione e controllo di promozioni e nomine;
h.
chiamata in servizio, differimento di servizi d'istruzione, dispensa o congedo dal servizio d'appoggio e dal servizio attivo;
i.
servizio dei morti e dei dispersi dell'esercito;
j.
impedimento dell'abuso dell'arma personale.
Art. 14
Dati
Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, nonché di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito:
1
a.
7230
decisioni concernenti l'idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile, il profilo attitudinale e l'attribuzione;
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
b.
dati concernenti lo statuto militare nonché l'ammissione al servizio civile;
c.
dati di controllo concernenti ricerche in caso di luogo di soggiorno sconosciuto;
d.
dati concernenti l'esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone;
e.
dati concernenti reati nonché decisioni e misure di diritto penale;
f.
dati forniti volontariamente dalla persona interessata;
g.
dati per il servizio dei morti e dei dispersi;
h.
dati concernenti la consegna e il ritiro dell'arma personale.
Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile e all'obbligo di prestare servizio di protezione civile:
2
a.
decisioni concernenti l'idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile, il profilo attitudinale e l'attribuzione;
b.
decisioni concernenti l'ammissione al servizio civile;
c.
dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
Art. 15
Raccolta dei dati
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito e i comandanti di circondario raccolgono i dati per il PISA presso: a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
il controllo degli abitanti;
c.
i comandi militari;
d.
le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
e.
le autorità penali civili e militari, nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa;
f.
i superiori militari e, previo consenso della persona interessata, i superiori civili;
g.
le persone di referenza indicate dalla persona interessata.
Art. 16
Comunicazione dei dati
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA agli organi seguenti:
1
a.
alle autorità militari;
b.
ai comandi militari;
c.
agli organi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d'esenzione;
d.
alla giustizia militare;
e.
all'organo d'esecuzione del servizio civile; 7231
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
f.
alle autorità competenti in materia di protezione civile dei Cantoni e della Confederazione.
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito comunica i dati del PISA agli organi e alle persone seguenti:
2
a.
alle autorità istruttorie penali e autorità di perseguimento penale: 1. se ciò è necessario per l'istruzione e se la gravità o la natura del reato giustificano l'informazione, o 2. se durante il servizio militare è stato commesso un reato sottoposto alla giurisdizione civile;
b.
all'assicurazione militare, se ciò è necessario per il trattamento di casi assicurativi;
c.
all'Amministrazione federale delle dogane, se ciò è necessario per impieghi d'appoggio dei militari;
d.
a terzi, se ciò è necessario per adempiere i loro compiti legali o contrattuali.
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito comunica agli organi e alle persone seguenti i dati del PISA qui appresso:
3
a.
alle associazioni militari e società di tiro: l'indirizzo, il grado e l'incorporazione di persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare, per favorire nuove adesioni e la sottoscrizione di abbonamenti, nonché per le attività fuori del servizio;
b.
ai media: il cognome, il grado e l'incorporazione in occasione di promozioni e nomine;
c.
all'organo della Confederazione competente per il casellario giudiziale federale: le generalità necessarie per l'adempimento dell'obbligo di notifica giusta l'articolo 367 capoverso 2bis del Codice penale5;
d.
all'organo competente per la contrassegnazione delle uniformi e del materiale personale: il cognome e il nome nonché, per il materiale personale, il numero d'assicurato AVS.
I militari possono in ogni momento far bloccare, mediante comunicazione scritta allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, la comunicazione dei dati di cui al capoverso 3 lettere ab.
4
Art. 17
Conservazione dei dati
I dati del PISA concernenti reati, decisioni e misure penali possono essere conservati soltanto se, sulla base di tali dati: a. è stata emanata una decisione di non reclutamento, esclusione o degradazione ai sensi della legge militare del 3 febbraio 19956; b. è stata emanata una decisione concernente l'idoneità alla promozione o alla nomina ai sensi della legge militare;
1
5 6
RS 311.0 RS 510.10
7232
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
c.
d.
in occasione del controllo di sicurezza relativo alle persone, la dichiarazione di sicurezza non è stata rilasciata o è stata vincolata a riserve; o è stata emanata una decisione concernente l'esistenza di motivi d'impedimento alla cessione dell'arma personale.
I dati del tiro obbligatorio fuori del servizio sono conservati per cinque anni dal momento della loro iscrizione.
2
I dati concernenti lo svincolo dalla cittadinanza svizzera e il decesso sono tenuti sino all'anno in cui la persona interessata sarebbe stata prosciolta per motivi d'età dall'obbligo di prestare servizio militare.
3
4
I dati forniti volontariamente sono distrutti su richiesta della persona interessata.
Gli altri dati del PISA sono conservati per cinque anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.
5
Sezione 2: Sistema d'informazione per il reclutamento Art. 18
Organo responsabile
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito gestisce un sistema d'informazione per il reclutamento (ITR).
Art. 19
Scopo
L'ITR serve all'esecuzione del reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva e del personale previsto per il promovimento della pace.
Art. 20
Dati
L'ITR contiene i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di leva e del personale previsto per il promovimento della pace:
1
a.
decisioni concernenti l'idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile, il profilo attitudinale e l'attribuzione;
b.
dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
L'ITR contiene inoltre i dati rilevati in occasione del reclutamento mediante esami, test e colloqui e che fungono da base per le decisioni di cui al capoverso 1 lettera a.
Tali dati concernono: 2
a.
lo stato di salute: anamnesi, elettrocardiogramma, funzione polmonare, udito e vista, test d'intelligenza, test di comprensione di testi, questionario per l'individuazione di malattie psichiche ed esami di laboratorio e radiologici facoltativi;
b.
le attitudini fisiche: la condizione fisica, considerata nelle sue componenti di resistenza, forza, velocità, nonché le capacità di coordinazione;
c.
le attitudini intellettuali e la personalità: attitudini intellettuali generali, capacità di risolvere problemi, capacità di concentrazione e d'attenzione, 7233
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
flessibilità, scrupolosità e autoconsapevolezza, nonché predisposizione all'azione; d.
lo stato psichico: assenza di disturbi ansiosi, resistenza allo stress, stabilità emotiva e capacità di socializzare;
e.
la competenza sociale: comportamento e sensibilità nella società, nella comunità e nel gruppo;
f.
l'idoneità a esercitare determinate funzioni: esami attitudinali specifici per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale secondo le lettere ae;
g.
il potenziale di base per la funzione di quadro: attitudine a servire come sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale;
h.
l'interesse all'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare;
i.
il rischio potenziale di abuso dell'arma personale.
Art. 21
Raccolta dei dati
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito raccoglie i dati per l'ITR presso: a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
il controllo degli abitanti;
c.
i comandi di circondario dei Cantoni;
d.
gli organi e le persone incaricate del reclutamento;
e.
le persone di referenza indicate dalla persona interessata.
Art. 22
Comunicazione dei dati
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'ITR agli organi e ai medici incaricati del reclutamento.
1
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito comunica le decisioni concernenti l'idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile agli organi seguenti:
2
a.
agli organi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d'esenzione;
b.
alle autorità militari e comandi militari competenti per la tenuta dei controlli militari e l'istruzione, per quanto concerne le persone dichiarate abili al servizio militare;
c.
alle autorità della protezione civile del Cantone di domicilio competenti per la tenuta dei controlli e l'istruzione, per quanto concerne le persone dichiarate abili al servizio di protezione civile;
d.
all'organo d'esecuzione del servizio civile, per quanto concerne le persone che hanno presentato una domanda di ammissione al servizio civile.
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito comunica il profilo attitudinale e l'attribuzione agli organi seguenti:
3
7234
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
a.
alle autorità militari e comandi militari competenti per la tenuta dei controlli militari e l'istruzione, per quanto concerne le persone dichiarate abili al servizio militare;
b.
alle autorità della protezione civile del Cantone di domicilio competenti per la tenuta dei controlli e l'istruzione, per quanto concerne le persone dichiarate abili al servizio di protezione civile.
I risultati dei test di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettere de possono essere comunicati soltanto sotto forma di valori numerici. La comunicazione degli altri dati sanitari è retta dall'articolo 28.
4
Art. 23
Conservazione dei dati
I dati dell'ITR sono conservati per una settimana dalla fine del reclutamento.
Sezione 3: Sistema d'informazione medica dell'esercito Art. 24
Organo responsabile
L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito gestisce un sistema d'informazione medica dell'esercito (Sistema d'informazione medica dell'esercito, MEDISA).
Art. 25
Scopo
Il MEDISA serve all'adempimento dei seguenti compiti: a.
trattamento dei dati per l'apprezzamento dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio delle persone soggette all'obbligo di leva, delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile, nonché di civili chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito;
b.
assistenza medica dei militari durante un servizio militare, nonché di civili chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito;
c.
effettuazione di studi scientifici in ambito sanitario;
d.
trattamento dei dati per l'apprezzamento della capacità lavorativa di persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile.
Art. 26 1
Dati
Il MEDISA contiene i dati sanitari necessari per: a.
l'apprezzamento medico e psicologico dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio, nonché per le cure mediche delle persone soggette all'obbligo di leva e all'obbligo di prestare servizio militare;
b.
l'apprezzamento medico e psicologico dell'idoneità al servizio delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile; 7235
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
c.
2
l'apprezzamento medico e psicologico della capacità lavorativa di persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile.
Sono dati sanitari: a.
i dati del questionario medico consegnato durante la manifestazione informativa;
b.
i dati relativi allo stato di salute e alle caratteristiche psichiche;
c.
i certificati e le perizie medici;
d.
i certificati e i pareri di specialisti non medici;
e.
altri dati concernenti la persona e relativi allo stato di salute fisico o mentale delle persone sottoposte all'apprezzamento o in cura.
Il MEDISA contiene inoltre i seguenti dati delle persone soggette all'obbligo di leva, all'obbligo di prestare servizio militare, all'obbligo di prestare servizio di protezione civile, nonché di civili assistiti dalla truppa oppure chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito:
3
a.
decisioni concernenti l'idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile, il profilo attitudinale e l'attribuzione;
b.
dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione e l'istruzione nell'esercito e nella protezione civile;
c.
dati forniti volontariamente dalla persona interessata;
d.
la corrispondenza scambiata con le persone sottoposte all'apprezzamento nonché con gli organi ufficiali e i medici interessati.
Art. 27
Raccolta dei dati
L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito raccoglie i dati per il MEDISA presso: a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
c.
i comandi militari;
d.
i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;
e.
le persone di referenza indicate dalla persona interessata.
Art. 28
Comunicazione dei dati
L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDISA alle persone seguenti:
1
a.
al medico in capo dell'esercito;
b.
ai medici competenti per l'apprezzamento dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio, nonché per le cure e al loro personale ausiliario;
7236
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
c.
agli specialisti del Servizio psicopedagogico (SPP) competenti per l'assistenza psicologica dei militari;
d.
ai medici competenti per gli accertamenti dell'Istituto di medicina aeronautica e al loro personale ausiliario.
L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito comunica i dati sanitari agli organi e alle persone seguenti:
2
a.
ai medici civili che hanno in cura la persona interessata o che in relazione a quest'ultima sono incaricati di fare una perizia, sempre che al riguardo la persona interessata abbia dato il suo consenso per scritto;
b.
ai tribunali civili e militari, nonché alle autorità giudiziarie nell'ambito di procedure giudiziarie e amministrative, in quanto il diritto procedurale preveda per i medici un obbligo di informare;
c.
alle autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d'esenzione, se necessario per l'esenzione dalla tassa conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge federale del 12 giugno 19597 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare;
d.
all'assicurazione militare, a condizione che sia necessario per il trattamento di casi assicurativi;
e.
ai medici incaricati dall'organo d'esecuzione del servizio civile, se necessario per visite mediche e misure mediche ai sensi dell'articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 19958 sul servizio civile.
L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito comunica le decisioni concernenti l'idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile agli organi seguenti:
3
a.
agli organi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d'esenzione;
b.
alle autorità militari e comandi militari competenti per la tenuta dei controlli e l'istruzione;
c.
alle autorità della protezione civile del Cantone di domicilio competenti per la tenuta dei controlli e l'istruzione per quanto concerne le persone dichiarate abili al servizio di protezione civile.
L'organo competente per il servizio sanitario dell'esercito comunica all'organo d'esecuzione del servizio civile:
4
7 8
a.
le decisioni concernenti l'idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile di persone che hanno presentato una domanda di ammissione al servizio civile;
b.
le decisioni concernenti la capacità lavorativa di persone soggette all'obbligo di prestare servizio civile.
RS 661 RS 824.0
7237
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Art. 29
Conservazione dei dati
I dati sanitari sono conservati per dieci anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o dall'obbligo di prestare servizio civile.
1
2 I dati di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito sono conservati per dieci anni a decorrere dalla conclusione del periodo d'assistenza o dell'impiego.
Se a una persona sono applicabili i capoversi 1 e 2, i dati sanitari sono conservati sino alla scadenza dei due termini.
3
Sezione 4: Sistemi d'informazione per la registrazione dei pazienti Art. 30
Organo responsabile
Gli organi delle piazze d'armi competenti per il servizio sanitario e gli ospedali militari gestiscono ognuno in maniera decentralizzata un sistema d'informazione per la registrazione dei pazienti (ISPE).
Art. 31
Scopo
Gli ISPE servono alla valutazione delle cure sanitarie nelle scuole dell'esercito e negli ospedali militari per quanto concerne: a.
i pazienti;
b.
il genere di cure;
c.
la durata e la frequenza delle cure.
Art. 32
Dati
Gli ISPE contengono i seguenti dati: a. genere di visita medica; b.
diagnosi;
c.
decisione concernente il luogo di cura;
d.
date di arrivo e di partenza dei pazienti;
e.
decisioni concernenti dispense;
f.
esami effettuati.
Art. 33
Raccolta dei dati
Gli organi competenti per gli ISPE raccolgono i dati presso: a.
la persona interessata;
b.
i medici curanti e il loro personale ausiliario.
7238
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Art. 34
Comunicazione dei dati
I dati degli ISPE sono accessibili mediante procedura di richiamo ai medici curanti e al loro personale ausiliario.
1
Possono essere comunicati in forma anonimizzata al Servizio medico militare, all'assicurazione militare e al segretariato della Prevenzione d'infortuni militari per scopi statistici e per la garanzia della qualità.
2
Art. 35
Conservazione dei dati
I dati degli ISPE sono conservati per due anni a decorrere dalla conclusione della scuola o dall'uscita dall'ospedale militare.
Sezione 5: Banca dati di documentazione dei casi del Servizio psicopedagogico Art. 36
Organo responsabile
Il Servizio psicopedagogico dell'esercito (SPP) gestisce una banca dati per la documentazione dei casi (Banca dati di documentazione dei casi SPP).
Art. 37
Scopo
La Banca dati di documentazione dei casi SPP serve all'adempimento dei seguenti compiti: a.
gestione dei casi di assistenza psicologica di militari durante il servizio militare;
b.
apprezzamento dell'idoneità dei militari a prestare servizio;
c.
ricerca nel campo della psicopedagogia militare.
Art. 38 1
Dati
La Banca dati di documentazione dei casi SPP contiene i seguenti dati: a.
dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione e l'istruzione nell'esercito;
b.
dati psicologici;
c.
dati sanitari di carattere psicologico o psichiatrico necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 37;
d.
corrispondenza con le persone assistite nonché con gli organi interessati;
e.
dati forniti volontariamente dalle persone assistite.
7239
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
2
I dati psicologici di cui al capoverso 1 lettera c comprendono: a.
dati concernenti lo stato psichico del militare;
b.
dati concernenti le caratteristiche psichiche rilevati a fini anamnesticobiografici;
c.
risultati di test psicologici;
d.
certificati di specialisti civili in psicologia.
Art. 39
Raccolta dei dati
Il SPP raccoglie i dati necessari per la Banca dati di documentazione dei casi SPP presso: a.
i militari interessati;
b.
i superiori militari;
c.
il Servizio medico militare;
d.
terzi, sempre che il militare abbia dato il suo consenso.
Art. 40
Comunicazione dei dati
Il SPP rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati della Banca dati di documentazione dei casi SPP agli organi e alle persone seguenti:
1
a.
agli specialisti del SPP competenti per l'assistenza psicologica dei militari;
b.
agli organi e ai medici incaricati del reclutamento;
c.
agli organi competenti per il Servizio medico militare.
Il SPP comunica il risultato dell'apprezzamento dell'idoneità a prestare servizio alle autorità militari e ai comandi militari competenti per la tenuta dei controlli e l'istruzione.
2
Art. 41
Conservazione dei dati
I dati della Banca dati di documentazione dei casi SPP sono conservati per cinque anni a decorrere dalla conclusione del periodo d'assistenza.
Sezione 6: Sistema d'informazione di medicina aeronautica Art. 42
Organo responsabile
L'Istituto di medicina aeronautica gestisce un sistema d'informazione di medicina aeronautica (FAI-PIS).
7240
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Art. 43
Scopo
Il FAI-PIS serve all'adempimento dei seguenti compiti: a.
accertamento dell'idoneità dei candidati all'istruzione aeronautica preparatoria e degli aspiranti membri del personale aeronavigante dell'esercito;
b.
verifica periodica dell'idoneità medica al volo degli aspiranti membri del personale aeronavigante dell'esercito e del personale aeronavigante dell'esercito;
c.
assistenza del personale aeronavigante dell'esercito nel campo della medicina aeronautica e della psicologia aeronautica;
d.
accertamento e verifica periodica dell'idoneità medica al volo dei piloti civili che effettuano voli con aeromobili militari;
e.
accertamento dell'idoneità medica al volo di militari e civili che effettuano voli con passeggeri con aeromobili militari dotati di seggiolini eiettabili;
f.
accertamento dell'idoneità di persone che si candidano a membro del personale militare delle Forze aeree o dei gruppi di specialisti;
g.
verifica dello stato di salute degli alti ufficiali superiori delle Forze aeree e di membri di gruppi di specialisti;
h.
accertamento dell'idoneità dei militari all'istruzione di stato maggiore generale;
i.
accertamento dell'idoneità di civili a un impiego nell'esercito o ad attività nell'aviazione civile.
Art. 44
Dati
Il FAI-PIS contiene i seguenti dati: a.
dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione e l'istruzione nell'esercito;
b.
dati sanitari necessari per i compiti di cui all'articolo 43, segnatamente: 1. il questionario medico consegnato durante la manifestazione informativa, 2. i dati medici e psicologici sullo stato di salute, 3. i risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici, 4. altri dati relativi allo stato di salute fisico o psichico delle persone sottoposte all'apprezzamento o in cura;
c.
dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
Art. 45
Raccolta dei dati
L'Istituto di medicina aeronautica raccoglie i dati per il FAI-PIS presso: a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni; 7241
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
c.
i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;
d.
le persone di referenza indicate dalla persona interessata.
Art. 46
Comunicazione dei dati
L'Istituto di medicina aeronautica rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del FAI-PIS alle persone seguenti:
1
a.
al medico in capo dell'esercito;
b.
ai medici competenti per l'apprezzamento dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio, nonché per le cure, come pure al loro personale ausiliario.
L'Istituto di medicina aeronautica consente ai medici curanti e ai medici incaricati di una perizia nonché ai medici dell'assicurazione militare di consultare i dati del FAI-PIS in presenza di un medico o di uno psicologo dell'Istituto.
2
Art. 47
Conservazione dei dati
L'Istituto di medicina aeronautica conserva i dati medici e psicologici in un archivio specifico.
1
I dati delle persone in servizio di volo e delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono conservati sino al proscioglimento dal servizio di volo o dall'obbligo di prestare servizio militare. I dati delle altre persone sono conservati per cinque anni.
2
Sezione 7: Sistema d'informazione per le valutazioni relative al distaccamento d'esplorazione dell'esercito Art. 48
Organo responsabile
Le Forze terrestri gestiscono un sistema d'informazione per le valutazioni relative al distaccamento d'esplorazione dell'esercito (EAAD).
Art. 49
Scopo
L'EAAD serve alla valutazione psicologico-psichiatrica e medica degli aspiranti membri del distaccamento d'esplorazione dell'esercito.
Art. 50
Dati
L'EAAD contiene i dati rilevati in occasione della valutazione mediante esami, test e colloqui per la stima biostatistica dei rischi di mancata prestazione nell'impiego o della capacità di resistenza biopsicologica.
7242
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Art. 51
Raccolta dei dati
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito raccoglie i dati per l'EAAD presso: a.
la persona interessata;
b.
terzi, previo consenso della persona interessata.
Art. 52
Comunicazione dei dati
Le Forze terrestri rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'EAAD agli psicologi incaricati della valutazione.
1
Il rapporto di valutazione è immesso nel MEDISA al termine della valutazione psicologico-psichiatrica e medica.
2
Art. 53
Conservazione dei dati
I dati degli aspiranti respinti sono conservati sino al passaggio in giudicato della decisione.
1
I dati degli aspiranti ammessi sono conservati sino al loro proscioglimento dal distaccamento d'esplorazione dell'esercito.
2
Sezione 8: Sistema d'informazione del settore sociale Art. 54
Organo responsabile
Il Servizio sociale dell'esercito (SSEs) gestisce un sistema d'informazione del settore sociale (ISB).
Art. 55
Scopo
L'ISB serve al sostegno amministrativo della consulenza e dell'assistenza sociale di militari nonché di pazienti militari e dei loro superstiti.
Art. 56
Dati
L'ISB contiene indicazioni concernenti il sostegno finanziario fornito.
Art. 57
Raccolta dei dati
Il SSEs raccoglie i dati per l'ISB presso: a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
i comandi militari;
c.
le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
d.
le persone di referenza indicate dalla persona interessata.
7243
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Art. 58
Comunicazione dei dati
Il SSEs rende accessibili i dati dell'ISB ai propri collaboratori mediante procedura di richiamo.
Art. 59
Conservazione dei dati
I dati dell'ISB sono conservati per cinque anni a decorrere dall'ultima misura di consulenza o assistenza sociale.
Sezione 9: Sistema d'informazione Personale Difesa Art. 60
Organo responsabile
L'Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d'informazione concernente il proprio personale civile e militare (Sistema d'informazione Personale Difesa, IPV).
Art. 61
Scopo
L'IPV serve all'adempimento dei seguenti compiti: a.
reclutamento, pianificazione del personale e pianificazione del suo impiego;
b.
sviluppo dei quadri e del personale;
c.
controllo del personale.
Art. 62
Dati
L'IPV contiene: a.
dati concernenti il rapporto di lavoro, il luogo di lavoro, la categoria di personale e la valutazione della funzione;
b.
dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione, l'istruzione, le qualificazioni e l'equipaggiamento nell'esercito e nella protezione civile;
c.
dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile;
d.
dati concernenti lo statuto militare e l'ammissione al servizio civile;
e.
dati concernenti la carriera professionale;
f.
dati concernenti la formazione e il perfezionamento professionali, nonché la valutazione;
g.
dati concernenti le conoscenze linguistiche;
h.
dati concernenti la pianificazione dei servizi con gli impieghi previsti, le istruzioni e le assenze per ferie;
i.
dati per il calcolo degli stipendi;
j.
dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
7244
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Art. 63 1
Raccolta dei dati
L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l'IPV presso: a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
i comandi militari;
c.
le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
d.
i superiori militari e civili della persona interessata;
e.
le persone di referenza indicate dalla persona interessata.
I dati di cui all'articolo 62 contenuti nel sistema di gestione del personale BV PLUS sono resi accessibili all'IPV mediante procedura di richiamo.
2
Art. 64
Comunicazione dei dati
L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'IPV agli organi e alle persone seguenti:
1
a.
agli organi del personale dell'Aggruppamento Difesa;
b.
alle persone competenti per la gestione degli impieghi e delle carriere del personale militare;
c.
ai superiori civili della persona interessata incaricati dei compiti di cui all'articolo 61.
L'Aggruppamento Difesa comunica i dati dell'IPV agli organi e alle persone dell'Aggruppamento Difesa autorizzati a prendere decisioni nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 61.
2
Art. 65
Conservazione dei dati
I dati dell'IPV sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla conclusione dell'impiego presso l'Aggruppamento Difesa.
1
2 I dati dei candidati che non sono stati assunti sono cancellati al più tardi dopo sei mesi.
Sezione 10: Sistema d'informazione per la gestione del personale per impieghi all'estero Art. 66
Organo responsabile
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito gestisce un sistema d'informazione per la gestione del personale per il servizio di promovimento della pace (PERAUS).
Art. 67
Scopo
Il PERAUS serve al reclutamento, all'impiego e all'amministrazione del personale per il servizio di promovimento della pace.
7245
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Art. 68
Dati
Il PERAUS contiene i seguenti dati: a.
risultati del reclutamento per il servizio di promovimento della pace;
b.
dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione, l'istruzione e le qualificazioni nell'esercito e nella protezione civile;
c.
dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile;
d.
dati sanitari: 1. dati medici e psicologici concernenti lo stato di salute, 2. risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici, 3. altri dati concernenti lo stato di salute fisico o mentale delle persone sottoposte all'apprezzamento o in cura;
e.
numero di passaporto;
f.
dati concernenti la carriera professionale e militare;
g.
indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro, la descrizione del posto o decisioni fondate su una valutazione del personale;
h.
qualificazioni della persona interessata rilasciate dalle organizzazioni partner;
i.
dati concernenti l'esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone;
j.
dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 20009 sul personale federale;
k.
dati forniti volontariamente dalla persona interessata;
l.
dati per il servizio dei morti e dei dispersi;
m. l'appartenenza religiosa.
Art. 69
Raccolta dei dati
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito raccoglie i dati per il PERAUS presso:
9
a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
i comandi militari;
c.
le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
d.
i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;
e.
i superiori militari e, previo consenso della persona interessata, i superiori civili;
f.
le persone di referenza indicate dalla persona interessata;
RS 172.220.1
7246
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
g.
Art. 70
le organizzazioni partner presso le quali la persona interessata è stata impiegata.
Comunicazione dei dati
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PERAUS agli organi e alle persone competenti in seno all'Aggruppamento Difesa per il reclutamento, l'istruzione e l'impiego del personale per il servizio di promovimento della pace.
1
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito comunica i dati del PERAUS agli organi seguenti:
2
a.
alle autorità istruttorie penali e alle autorità di perseguimento penale: 1. per quanto sia necessario per l'istruzione e nella misura in cui la gravità o la natura del reato giustifichi l'informazione, o 2. se durante il servizio militare è stato commesso un reato sottoposto alla giurisdizione civile;
b.
all'assicurazione militare, se necessario per il trattamento di casi assicurativi;
c.
a terzi, se necessario per l'adempimento dei loro compiti legali o contrattuali.
Art. 71
Conservazione dei dati
I dati del PERAUS sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dall'ultimo impiego o, se non vi è stato impiego, a partire dal reclutamento per il servizio di promovimento della pace.
Capitolo 3: Sistemi d'informazione per la condotta Sezione 1: Sistema d'informazione e d'impiego del Servizio sanitario coordinato Art. 72
Organo responsabile
L'organo competente dell'esercito per il Servizio sanitario coordinato (SSC) gestisce un sistema d'informazione e d'impiego del Servizio sanitario coordinato (SII-SSC).
Art. 73
Scopo
Il SII-SSC serve all'incaricato del Consiglio federale per il SSC e agli organi civili e militari incaricati della pianificazione, della preparazione e dell'esecuzione di misure sanitarie (partner SSC) per la gestione di eventi di rilevanza sanitaria, nell'ambito dei seguenti compiti: a.
migliore assistenza possibile dei pazienti in tutte le situazioni;
b.
appoggio alle forze d'intervento e agli organi di condotta civili e militari; 7247
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
c.
panoramica delle risorse disponibili nella sanità pubblica;
d.
valutazione della situazione;
e.
miglioramento della comunicazione e allarme tempestivo;
f.
sistema d'accompagnamento dei pazienti e gestione delle persone;
g.
assegnazione del personale medico;
h.
garanzia del flusso delle informazioni tra i partner SSC.
Art. 74
Dati
Il SII-SSC contiene i dati necessari per la pianificazione, la preparazione o gli impieghi del SSC.
1
2
3
4
Il SII-SSC contiene i seguenti dati delle persone che partecipano al SSC: a.
dati concernenti le capacità, i compiti e la disponibilità per il SSC;
b.
dati concernenti gli impieghi.
Il SII-SSC contiene i seguenti dati del personale medico: a.
dati concernenti la funzione e l'istruzione civile o militare;
b.
dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile;
c.
dati concernenti lo statuto militare e l'ammissione al servizio civile;
d.
dati ai sensi dell'articolo 51 della legge del 23 giugno 200610 sulle professioni mediche, indispensabili per la gestione medica e tecnica di attrezzature del servizio sanitario e veterinario, nonché dei servizi di salvataggio e di trasfusione del sangue della sanità pubblica;
e.
dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
Il SII-SSC contiene i seguenti dati dei pazienti: a.
statuto della persona (disperso, incolume, ferito, deceduto);
b.
dati sanitari;
c.
dati della carta elettronica del paziente e del sistema d'accompagnamento dei pazienti;
d.
verbale di trasporto;
e.
connotati;
f.
registro delle modifiche.
Art. 75
Raccolta dei dati
L'incaricato del Consiglio federale per il SSC e i partner SSC raccolgono i dati per il SII-SSC presso:
10
RS 811.11
7248
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
a.
i pazienti interessati e le persone che li accompagnano;
b.
le organizzazioni curanti e il loro personale;
c.
le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
d.
lo Stato maggiore di condotta dell'esercito e i comandi militari;
e.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
f.
il registro delle professioni mediche universitarie;
g.
le associazioni e le federazioni del rimanente personale medico.
Art. 76
Comunicazione dei dati
I dati del SII-SSC sono accessibili mediante procedura di richiamo agli organi e alle persone seguenti in seno al SSC: a.
ai responsabili della condotta e alle forze di intervento a tutti i livelli;
b.
alle unità competenti amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
c.
agli organi di condotta;
d.
alle centrali di pronto soccorso autoambulanze;
e.
ai servizi di salvataggio;
f.
agli ospedali;
g.
alle stazioni di ricovero d'urgenza;
h.
alla polizia;
i.
all'esercito;
j.
a organizzazioni di terzi.
Art. 77
Conservazione dei dati
I dati rilevati nell'ambito di un evento di rilevanza sanitaria sono conservati nel SII-SSC sino alla conclusione dell'evento.
1
Gli altri dati sono conservati sino al momento in cui la persona interessata lascia il SSC.
2
Sezione 2: Sistema d'informazione per il controllo dei militari Art. 78
Organo responsabile
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito gestisce un sistema d'informazione per il controllo dei militari (Sistema controllo militari, Sist contr mil).
7249
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Art. 79
Scopo
Il Sist contr mil serve alla trasmissione uniforme dei dati tra lo Stato maggiore di condotta dell'esercito e i comandi militari delle scuole e dei corsi di formazione ai fini della tenuta dei controlli militari.
Art. 80
Dati
Il Sist contr mil contiene i seguenti dati: a.
decisioni concernenti l'idoneità al servizio militare, il profilo attitudinale e l'attribuzione;
b.
dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione, l'istruzione, le qualificazioni e l'equipaggiamento;
c.
dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
Art. 81
Raccolta dei dati
I dati per il Sist contr mil sono raccolti presso il sistema PISA.
Art. 82
Comunicazione dei dati
I dati del Sist contr mil sono comunicati: a.
ai comandi militari delle scuole e dei corsi di formazione;
b.
agli organi dello Stato maggiore di condotta dell'esercito competenti per la tenuta dei controlli militari.
Art. 83
Conservazione dei dati
I dati del Sist contr mil sono conservati sino alla trasmissione al sistema PISA.
Sezione 3: Sistema d'informazione per i comandanti militari Art. 84
Organo responsabile
Le Forze terrestri gestiscono un sistema d'informazione per i comandanti militari (Mil Office) e lo mettono a disposizione dei comandi militari.
Art. 85
Scopo
Il Mil Office serve all'amministrazione e all'esercizio delle scuole e dei corsi, in particolare per: a.
aggiornare e ampliare i dati ottenuti presso il sistema PISA;
b.
amministrare i giorni di servizio;
c.
tenere la contabilità della truppa;
7250
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
d.
registrare le qualificazioni;
e.
compilare automaticamente i formulari.
Art. 86
Dati
Il Mil Office contiene i seguenti dati: a.
dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione e l'istruzione;
b.
dati concernenti la qualificazione;
c.
dati concernenti i conteggi del soldo e delle spese;
d.
referti sanitari concernenti le limitazioni dell'idoneità a prestare servizio;
e.
dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
Art. 87
Raccolta dei dati
I comandi militari raccolgono i dati per il Mil Office presso: a.
la persona interessata;
b.
i superiori militari della persona interessata;
c.
il sistema PISA.
Art. 88
Comunicazione dei dati
I comandi militari comunicano i dati del Mil Office agli organi e alle persone seguenti: a.
agli organi e alle persone competenti per la pianificazione delle carriere;
b.
agli organi e alle persone competenti per gli impieghi;
c.
agli organi e alle persone competenti per la tenuta dei controlli militari.
Art. 89
Conservazione dei dati
I dati del Mil Office sono conservati per tre anni.
Sezione 4: Sistema d'informazione per lo sviluppo dei quadri Art. 90
Organo responsabile
La Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport gestisce un sistema d'informazione per lo sviluppo dei quadri (ISKE) e lo mette a disposizione dei responsabili del personale.
7251
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Art. 91
Scopo
Il ISKE serve all'adempimento dei seguenti compiti: a.
sostegno alla pianificazione e allo sviluppo dei quadri in seno al DDPS;
b.
gestione dei posti chiave;
c.
ricerca e gestione dei candidati per i posti chiave.
Art. 92
Dati
Il ISKE contiene i seguenti dati: a.
sesso, appartenenza religiosa e stato civile;
b.
dati concernenti la formazione scolastica e accademica;
c.
dati concernenti funzioni professionali attuali e precedenti e attività extraprofessionali;
d.
dati concernenti le conoscenze linguistiche;
e.
dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione, l'istruzione e la carriera nell'esercito;
f.
profili dei collaboratori;
g.
dati concernenti l'idoneità alla successione e la pianificazione delle successioni.
Art. 93
Raccolta dei dati
La Segreteria generale del DDPS e i responsabili del personale del DDPS raccolgono i dati per il ISKE presso: a.
la persona interessata;
b.
i superiori civili e militari della persona interessata.
Art. 94
Comunicazione dei dati
La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del ISKE alle persone competenti in seno al DDPS per la pianificazione e lo sviluppo dei quadri.
Art. 95
Conservazione dei dati
I dati del ISKE sono conservati sino al termine del rapporto di lavoro della persona interessata.
7252
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Sezione 5: Sistema d'informazione per la pianificazione delle carriere e degli impieghi Art. 96
Organo responsabile
L'Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d'informazione per la pianificazione delle carriere e degli impieghi (KEP).
Art. 97
Scopo
Il KEP serve alla pianificazione delle carriere e degli impieghi del personale militare dell'Aggruppamento Difesa.
Art. 98
Dati
Il KEP contiene i seguenti dati: a.
dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione e l'istruzione nell'esercito;
b.
dati concernenti le aspirazioni della persona interessata riguardo a impieghi, formazioni e futuri perfezionamenti professionali;
c.
dati necessari per la pianificazione delle carriere e degli impieghi del personale militare.
Art. 99
Raccolta dei dati
L'Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il KEP presso: a.
la persona interessata;
b.
il sistema di gestione del personale BV PLUS e il sistema IPV.
Art. 100
Comunicazione dei dati
L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del KEP: a.
alla persona interessata, ai dati che la concernono;
b.
agli organi e alle persone competenti per la gestione degli impieghi e delle carriere.
Art. 101
Conservazione dei dati
I dati del KEP sono conservati sino al termine del rapporto di lavoro in qualità di membro del personale militare.
7253
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Sezione 6: Sistema d'informazione e di condotta delle Forze terrestri Art. 102
Organo responsabile
Le Forze terrestri gestiscono un sistema d'informazione e di condotta delle Forze terrestri (FIS FT).
Art. 103
Scopo
Il FIS FT serve alle Forze terrestri e ai loro comandi militari per adempiere i seguenti compiti: a.
pianificazione e condotta delle azioni degli stati maggiori e delle formazioni delle Forze terrestri;
b.
condotta integrata delle operazioni;
c.
interconnessione dei mezzi di esplorazione, condotta e impiego delle Forze terrestri.
Art. 104
Dati
Il FIS FT contiene i seguenti dati dei militari: a.
sesso e appartenenza religiosa;
b.
dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione e l'istruzione;
c.
dati sanitari rilevanti per l'impiego;
d.
dati del sistema IMESS (art. 114);
e.
dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
Art. 105
Raccolta dei dati
Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati necessari per il FIS FT presso: a.
i militari interessati;
b.
i superiori militari dei militari interessati;
c.
gli altri sistemi d'informazione militari.
Art. 106
Comunicazione dei dati
Le Forze terrestri rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del FIS FT agli organi e alle persone seguenti: a.
ai superiori militari dei militari interessati;
b.
ai comandi militari.
Art. 107
Conservazione dei dati
I dati del FIS FT sono conservati per cinque anni.
7254
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Sezione 7: Sistema d'informazione e di condotta delle Forze aeree Art. 108
Organo responsabile
Le Forze aeree gestiscono un sistema d'informazione e di condotta delle Forze aeree (FIS FA).
Art. 109
Scopo
Il FIS FA serve alle Forze aeree e ai loro comandi militari per adempiere i seguenti compiti: a.
pianificazione e condotta delle azioni degli stati maggiori e delle formazioni delle Forze aeree;
b.
condotta integrata delle operazioni;
c.
interconnessione dei mezzi di esplorazione, condotta e impiego delle Forze aeree.
Art. 110
Dati
Il FIS FA contiene i seguenti dati dei militari: a.
sesso e appartenenza religiosa;
b.
dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione e l'istruzione;
c.
dati sanitari rilevanti per l'impiego;
d.
numero di passaporto;
e.
dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
Art. 111
Raccolta dei dati
Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati necessari per il FIS FA presso i militari interessati.
Art. 112
Comunicazione dei dati
Le Forze aeree rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del FIS FA agli organi e alle persone competenti per la condotta delle Forze aeree.
Art. 113
Conservazione dei dati
I dati del FIS FA sono conservati per cinque anni.
7255
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Sezione 8: Sistema d'informazione per la condotta dei militari Art. 114
Organo responsabile
Le Forze terrestri gestiscono un sistema d'informazione per la condotta dei militari (IMESS).
Art. 115
Scopo
L'IMESS serve ai comandi militari per incrementare negli ambiti seguenti le capacità di prestazione dei militari impiegati: a.
capacità di condotta;
b.
capacità d'imporsi;
c.
mobilità;
d.
capacità di sopravvivenza;
e.
capacità di resistenza.
Art. 116
Dati
L'IMESS contiene i seguenti dati dei militari: a.
dati concernenti le condizioni fisiche;
b.
profilo attitudinale;
c.
dati tattici concernenti l'impiego.
Art. 117
Raccolta dei dati
Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati necessari per l'IMESS presso: a.
i militari interessati, mediante sensori;
b.
il sistema PISA e il sistema FIS FT, mediante consultazione dei dati.
Art. 118
Comunicazione dei dati
Le Forze terrestri rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'IMESS agli organi e alle persone seguenti:
1
2
a.
ai superiori militari dei militari interessati;
b.
ai comandi militari.
I dati sono inoltre trasmessi al sistema FIS FT.
Art. 119
Conservazione dei dati
I dati dell'IMESS sono cancellati al termine dell'impiego.
7256
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Capitolo 4: Sistemi d'informazione per l'istruzione Sezione 1: Sistemi d'informazione per i simulatori Art. 120
Organo responsabile
L'Aggruppamento Difesa gestisce sistemi d'informazione per i simulatori e li mette a disposizione dei comandi militari.
Art. 121
Scopo
I sistemi d'informazione per i simulatori servono a sostenere l'istruzione e la qualificazione dei militari, nonché di civili chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell'esercito.
Art. 122
Dati
I sistemi d'informazione per i simulatori contengono dati concernenti: a.
l'incorporazione, il grado, la funzione, l'istruzione, le qualificazioni e l'equipaggiamento nell'esercito;
b.
le istruzioni assolte ai simulatori.
Art. 123
Raccolta dei dati
Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati per i sistemi d'informazione per i simulatori presso: a.
la persona interessata;
b.
i comandi militari;
c.
i superiori militari della persona interessata.
Art. 124
Comunicazione dei dati
Gli organi e le persone competenti rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati dei sistemi d'informazione per i simulatori agli organi e alle persone seguenti:
1
a.
agli organi e alle persone competenti per l'esercizio dei simulatori;
b.
agli organi e alle persone competenti per l'istruzione e le qualificazioni.
Gli organi e le persone competenti comunicano i dati dei sistemi d'informazione per i simulatori:
2
a.
alla truppa, sotto forma di graduatorie, per quanto i dati siano essenziali per l'allestimento di graduatorie;
b.
agli organi e alle persone competenti per l'acquisto e la consegna di distinzioni.
7257
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Art. 125
Conservazione dei dati
I dati dei sistemi d'informazione per i simulatori sono conservati sino al termine del servizio d'istruzione.
1
Nel caso di militari che si allenano regolarmente sui medesimi simulatori, i dati relativi agli allenamenti possono essere conservati per cinque anni al massimo a decorrere dal termine del corrispondente allenamento.
2
Sezione 2: Sistema d'informazione per il controllo dell'istruzione Art. 126
Organo responsabile
L'Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d'informazione per il controllo dell'istruzione (OpenControl) e lo mette a disposizione delle Forze terrestri e delle Forze aeree.
Art. 127
Scopo
L'OpenControl serve all'adempimento dei compiti seguenti: a.
registrazione delle direttive in materia di istruzione;
b.
pianificazione e svolgimento dell'istruzione;
c.
gestione dei processi di istruzione;
d.
controllo dell'istruzione;
e.
analisi dei risultati dell'istruzione.
Art. 128
Dati
L'OpenControl contiene i seguenti dati: a.
dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione e i servizi prestati nell'esercito;
b.
dati concernenti le conoscenze linguistiche;
c.
i risultati dell'istruzione;
d.
un elenco delle prestazioni.
Art. 129
Raccolta dei dati
Le Forze terrestri e le Forze aeree raccolgono i dati per l'OpenControl presso: a.
la persona interessata;
b.
le competenti unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa;
c.
i comandi militari;
d.
i superiori militari della persona interessata.
7258
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Art. 130
Comunicazione dei dati
Le Forze terrestri e le Forze aeree rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'OpenControl agli organi e alle persone seguenti:
1
2
a.
ai superiori della persona interessata incaricati dei compiti di istruzione;
b.
agli organi competenti per il controllo dell'istruzione.
Le Forze terrestri e le Forze aeree comunicano i dati: a.
alla truppa, sotto forma di graduatorie, per quanto i dati siano indispensabili per l'allestimento di graduatorie;
b.
agli organi e alle persone competenti per l'acquisto e la consegna di distinzioni.
Art. 131
Conservazione dei dati
I dati dell'OpenControl sono conservati sino al proscioglimento della persona interessata dall'obbligo di prestare servizio militare.
Sezione 3: Sistema d'informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione Art. 132
Organo responsabile
La Base logistica dell'esercito gestisce un sistema d'informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione (ISGMP) e lo mette a disposizione della Farmacia dell'esercito.
Art. 133
Scopo
L'ISGMP serve alla pianificazione, allo svolgimento e alla documentazione dell'istruzione e del perfezionamento dei collaboratori della Farmacia dell'esercito.
Art. 134
Dati
L'ISGMP contiene i seguenti dati: a.
numero d'assicurato AVS;
b.
dati concernenti la professione, la funzione e il settore d'impiego;
c.
dati concernenti l'assolvimento dell'istruzione e del perfezionamento.
7259
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Art. 135
Raccolta dei dati
La Base logistica dell'esercito raccoglie i dati per l'ISGMP presso: a.
la persona interessata;
b.
le competenti unità amministrative dell'Aggruppamento Difesa;
c.
il sistema PISA.
Art. 136
Comunicazione dei dati
La Base logistica dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell'ISGMP agli organi e alle persone competenti per i compiti di cui all'articolo 133.
1
Le persone registrate nell'ISGMP ricevono un estratto stampato dei propri dati quale certificato personale di istruzione.
2
Art. 137
Conservazione dei dati
I dati dell'ISGMP sono conservati per dieci anni a decorrere dal termine del rapporto di collaborazione.
Sezione 4: Sistema d'informazione per le autorizzazioni a condurre militari Art. 138
Organo responsabile
La Base logistica dell'esercito gestisce un sistema d'informazione per le autorizzazioni a condurre militari (MIFA).
Art. 139
Scopo
Il MIFA serve: a.
all'allestimento e all'amministrazione delle autorizzazioni a condurre militari;
b.
all'integrazione delle autorizzazioni a condurre militari nella licenza di condurre civile;
c.
all'esecuzione di misure amministrative nell'ambito della circolazione stradale;
d.
alla convocazione a visite di controllo da parte di medici di fiducia;
e.
al controllo dell'istruzione di futuri conducenti, nonché dei maestri conducenti dell'esercito e dei periti della circolazione militare;
7260
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
f.
alla gestione dei certificati ai sensi dell'Accordo europeo del 30 settembre 195711 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose;
g.
all'allestimento di valutazioni e statistiche.
Art. 140
Dati
Il MIFA contiene i seguenti dati concernenti i futuri conducenti, le persone autorizzate a condurre, nonché i maestri conducenti dell'esercito e i periti della circolazione militare: a.
numero d'assicurato AVS;
b.
dati concernenti l'istruzione e le autorizzazioni a condurre militari;
c.
dati concernenti misure amministrative e i risultati delle visite di controllo.
Art. 141
Raccolta dei dati
La Base logistica dell'esercito raccoglie i dati per il MIFA presso: a.
il sistema PISA;
b.
il registro delle autorizzazioni a condurre (FABER) e il registro delle misure amministrative (ADMAS) dell'Ufficio federale delle strade;
c.
gli organi e le persone incaricati dei compiti di cui all'articolo 139.
Art. 142 1
2
Comunicazione dei dati
La Base logistica dell'esercito comunica i dati del MIFA a: a.
agli organi e alle persone incaricati dei compiti di cui all'articolo 139;
b.
ai sistemi PISA, FABER e ADMAS.
I dati possono essere trasmessi o richiamati elettronicamente.
Art. 143
Conservazione dei dati
I dati del MIFA sono conservati sino al proscioglimento della persona interessata dall'obbligo di prestare servizio militare.
Capitolo 5: Sistemi d'informazione di sicurezza Sezione 1: Sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone Art. 144
Organo responsabile
L'organo dell'Aggruppamento Difesa competente per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone (servizio specializzato PSP) gestisce un sistema 11
RS 0.741.621
7261
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone (Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone, SIBAD).
Art. 145
Scopo
Il SIBAD serve all'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone.
Art. 146
Dati
Il SIBAD contiene i seguenti dati: a.
dati rilevati per i controlli di sicurezza relativi alle persone;
b.
analisi dei rischi;
c.
decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone.
Art. 147 1
Raccolta dei dati
Il servizio specializzato PSP raccoglie i dati per il SIBAD presso: a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
i comandi militari;
c.
le competenti unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
d.
le autorità penali civili e militari, nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa;
e.
le autorità di sicurezza estere;
f.
i superiori militari e, previo consenso della persona interessata, i superiori civili;
g.
le persone di referenza indicate dalla persona interessata.
Nella misura prevista dalle pertinenti basi legali, il servizio specializzato ha accesso, mediante procedura di richiamo, ai registri e alle banche dati seguenti:
2
a.
registro nazionale di polizia;
b.
casellario giudiziale;
c.
sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato, fatto salvo l'articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 199712 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.
Il servizio specializzato può chiedere dati agli organi di sicurezza della Confederazione o alle corrispondenti autorità cantonali. Quest'ultimi possono autorizzare il servizio specializzato ad accedere direttamente mediante procedura di richiamo ai loro registri e alle loro banche dati.
3
12
RS 120
7262
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Art. 148
Comunicazione dei dati
Il servizio specializzato rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SIBAD agli organi seguenti:
1
a.
al servizio specializzato della Confederazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone;
b.
all'organo competente per la sicurezza industriale del DDPS;
c.
agli organi incaricati dell'avvio dei controlli di sicurezza relativi alle persone presso: 1. la Confederazione e i Cantoni, 2. i gestori delle centrali nucleari, 3. terzi;
d.
agli organi della Confederazione incaricati di compiti di sicurezza.
Il servizio specializzato comunica i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone agli organi e alle persone seguenti:
2
a.
alla persona interessata;
b.
all'organo che ha disposto il controllo di sicurezza relativo alle persone;
c.
ai datori di lavoro della persona interessata;
d.
nei casi di ricorso, a terzi legittimati a ricorrere.
Il servizio specializzato può comunicare elettronicamente a organi della Confederazione i seguenti dati dei controlli di sicurezza relativi alle persone a fini di ulteriore utilizzazione in sistemi di sicurezza, se per la loro attività detti organi devono fondarsi sui dati dei controlli di sicurezza relativi alle persone e se i dati non sono pregiudizievoli per la persona interessata:
3
a.
generalità;
b.
livello di controllo;
c.
risultato del controllo di sicurezza relativo alle persone, con l'indicazione della data.
Art. 149 1
Conservazione dei dati
Il servizio specializzato distrugge senza indugio i dati: a.
che si fondano su presunzioni o semplici sospetti;
b.
che non corrispondono allo scopo del trattamento;
c.
il cui trattamento non è ammesso per altri motivi; oppure
d.
che sono errati.
Il servizio specializzato conserva i dati finché la persona interessata occupa il posto, esercita la funzione oppure esegue il mandato, ma al massimo per dieci anni.
2
7263
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Sezione 2: Sistema d'informazione per il controllo della sicurezza industriale Art. 150
Organo responsabile
L'organo dell'Aggruppamento Difesa competente per l'esecuzione della procedura di tutela del segreto (servizio specializzato GSV) gestisce un sistema d'informazione per il controllo della sicurezza industriale (ISK).
Art. 151
Scopo
L'ISK serve all'esecuzione della procedura di tutela del segreto e dei corrispondenti controlli di sicurezza relativi alle persone.
Art. 152
Dati
L'ISK contiene i seguenti dati: a.
analisi dei rischi;
b.
decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone.
Art. 153
Raccolta dei dati
Il servizio specializzato GSV raccoglie i dati presso il sistema SIBAD tramite un'interfaccia.
Art. 154
Comunicazione dei dati
Il livello di sicurezza e la decisione concernente il controllo possono essere comunicati all'incaricato della tutela del segreto del datore di lavoro della persona interessata.
Art. 155
Conservazione dei dati
I dati dell'ISK sono conservati per dieci anni.
Sezione 3: Sistema d'informazione per le richieste di visita Art. 156
Organo responsabile
L'organo dell'Aggruppamento Difesa competente per il trattamento di richieste di visita (servizio specializzato SIBE) gestisce un sistema d'informazione per le richieste di visita (SIBE).
Art. 157
Scopo
Il SIBE serve al trattamento di richieste di visita all'estero comportanti l'accesso a informazioni classificate.
7264
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Art. 158
Dati
Il SIBE contiene i seguenti dati: a.
analisi dei rischi;
b.
decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone.
Art. 159
Raccolta dei dati
Il servizio specializzato raccoglie i dati presso: a.
la persona interessata;
b.
le aziende interessate;
c.
le competenti unità amministrative della Confederazione.
Art. 160
Comunicazione dei dati
Il livello di sicurezza e la decisione concernente il controllo possono essere comunicati alle autorità di sicurezza del Paese oggetto della richiesta di visita competenti per il trattamento delle richieste di visita.
Art. 161
Conservazione dei dati
I dati del SIBE sono conservati per dieci anni.
Sezione 4: Sistema d'informazione per i controlli dell'accesso Art. 162
Organo responsabile
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito gestisce un sistema d'informazione per i controlli dell'accesso (ZUKO).
Art. 163
Scopo
Il sistema ZUKO serve all'adempimento dei compiti seguenti in prossimità e all'interno degli impianti e degli edifici degni di protezione della Confederazione, in particolare di quelli dell'esercito: a.
identificazione e individuazione biometriche delle persone;
b.
concessione o rifiuto dell'accesso;
c.
garanzia di un flusso controllato di materiale;
d.
verbalizzazione documentabile di qualsiasi movimento;
e.
amministrazione dei dati di persone e di impianti necessari per il controllo dell'accesso.
7265
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Art. 164
Dati
Il sistema ZUKO contiene i seguenti dati: a.
dati concernenti le autorizzazioni d'accesso e i controlli dell'accesso;
b.
dati biometrici.
Art. 165
Raccolta dei dati
Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito raccoglie i dati per il sistema ZUKO presso: a.
la persona interessata;
b.
i comandi militari;
c.
le competenti unità amministrative della Confederazione.
Art. 166
Comunicazione dei dati
I dati del sistema ZUKO possono essere comunicati unicamente alla giustizia militare sulla base di una decisione scritta di un giudice istruttore.
Art. 167
Conservazione dei dati
I dati del sistema ZUKO sono conservati per dieci anni a decorrere dall'ultima utilizzazione.
Capitolo 6: Altri sistemi d'informazione Sezione 1: Sistema d'informazione per il Centro danni DDPS Art. 168
Organo responsabile
La Segreteria generale del DDPS gestisce un sistema d'informazione per il Centro danni DDPS (SCHAWE).
Art. 169
Scopo
Il sistema SCHAWE serve:
13
a.
alla liquidazione delle pretese di risarcimento di danni secondo gli articoli 134139 della legge militare del 3 febbraio 199513;
b.
alla liquidazione dei sinistri in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione;
c.
alle decisioni in merito alle azioni di rivalsa nei confronti di impiegati della Confederazione e alla loro partecipazione alle spese per i sinistri in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione.
RS 510.10
7266
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Art. 170
Dati
Il sistema SCHAWE contiene: a.
dati sanitari concernenti le parti lese e gli autori dei danni;
b.
indicazioni concernenti i danni;
c.
indicazioni concernenti l'ammontare dei danni;
d.
accertamenti di periti.
Art. 171
Raccolta dei dati
La Segreteria generale del DDPS raccoglie i dati per il sistema SCHAWE presso: a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
i comandi militari;
c.
le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
d.
i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;
e.
le autorità penali civili e militari, nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa;
f.
i superiori militari e, previo consenso della persona interessata, i superiori civili;
g.
i periti;
h.
le persone di referenza indicate dalla persona interessata.
Art. 172
Comunicazione dei dati
La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema SCHAWE ai collaboratori incaricati dei compiti di cui all'articolo 169.
1
La Segreteria generale del DDPS comunica a terzi, che su suo mandato partecipano alla liquidazione di sinistri e di pretese in materia di responsabilità civile, i dati necessari a tal fine.
2
Art. 173
Conservazione dei dati
I dati del sistema SCHAWE sono conservati per dieci anni a decorrere dalla chiusura definitiva della procedura.
Sezione 2: Sistema d'informazione strategico della logistica Art. 174
Organo responsabile
La Base logistica dell'esercito gestisce un sistema d'informazione strategico della logistica (SISLOG).
7267
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Art. 175
Scopo
Il SISLOG serve all'adempimento dei seguenti compiti: a.
approntamento di dati logistici per tutti i compiti della logistica dell'esercito;
b.
approntamento di una base di dati per il fabbisogno di informazioni logistiche di altri organi autorizzati;
c.
scambio di dati tra i sistemi d'informazione militari.
Art. 176
Dati
Il SISLOG contiene i seguenti dati: a.
dati concernenti l'incorporazione, il grado, la funzione, l'istruzione, le qualificazioni e l'equipaggiamento nell'esercito e nella protezione civile;
b.
dati concernenti l'impiego nell'esercito e nella protezione civile;
c.
altri dati per quanto sia necessario per lo scambio di dati di cui all'articolo 175 lettera c.
Art. 177
Raccolta dei dati
La Base logistica dell'esercito raccoglie i dati per il SISLOG presso: a.
i comandi militari;
b.
le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
c.
gli altri sistemi d'informazione militari.
Art. 178
Comunicazione dei dati
La Base logistica dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SISLOG agli organi e alle persone seguenti: a.
ai comandi militari;
b.
alle competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
c.
agli organi e alle persone competenti per lo scambio di dati di cui all'articolo 175 lettera c.
Art. 179
Conservazione dei dati
I dati del SISLOG sono conservati per cinque anni al massimo.
7268
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Capitolo 7: Mezzi di sorveglianza Art. 180
Organo responsabile
L'esercito e l'amministrazione militare gestiscono apparecchi e impianti di sorveglianza mobili e fissi, al suolo e aerotrasportati, con e senza equipaggio (mezzi di sorveglianza).
Art. 181 1
Scopo
I mezzi di sorveglianza servono all'adempimento dei seguenti compiti: a.
garanzia della sicurezza dei militari, delle installazioni e del materiale dell'esercito nei settori della truppa o degli oggetti militari;
b.
adempimento del mandato in occasione di impieghi nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo, nell'ambito delle decisioni delle competenti autorità;
c.
istruzione in vista dei compiti di cui alle lettere ab.
L'esercito può mettere a disposizione delle autorità civili, a loro richiesta, mezzi di sorveglianza aerotrasportati, unitamente al personale necessario:
2
a.
per compiti di polizia e per la sorveglianza delle frontiere in occasione di impieghi urgenti e di durata limitata: 1. per la prevenzione e la lotta contro gravi atti di violenza, 2. per la difesa da minacce alle frontiere, segnatamente per la prevenzione e la lotta contro trasferimenti di merci e passaggi della frontiera non autorizzati, nonché contro la criminalità transfrontaliera;
b.
in caso di catastrofi naturali e per impieghi di ricerca e di salvataggio;
c.
per impieghi di durata limitata di sorveglianza del traffico e per la sorveglianza di manifestazioni e dimostrazioni potenzialmente violente.
Gli impieghi ai sensi del capoverso 2 di particolare portata politica devono essere previamente approvati dal DDPS.
3
Il DDPS informa annualmente le Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere in merito agli impieghi ai sensi del capoverso 2.
4
Art. 182
Dati
Con i mezzi di sorveglianza possono essere raccolti tutti i dati necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 181.
Art. 183
Raccolta dei dati
I mezzi di sorveglianza devono essere impiegati in modo trasparente, sempre che la trasparenza non pregiudichi l'adempimento dei compiti.
1
L'impiego di mezzi di sorveglianza a favore di autorità civili può aver luogo unicamente nell'ambito delle basi legali applicabili alle autorità civili appoggiate.
2
7269
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Art. 184
Comunicazione dei dati
I dati raccolti con i mezzi di sorveglianza possono essere resi accessibili mediante procedura di richiamo unicamente alle persone direttamente incaricate di adempiere il mandato per il quale i mezzi di sorveglianza sono stati impiegati.
1
I dati trattati possono essere comunicati unicamente agli organi e alle persone autorizzati a riceverli conformemente al mandato. I destinatari possono trasmettere i dati soltanto in conformità con il mandato.
2
I dati che non sono necessari per adempiere il mandato non possono essere comunicati. Se possono essere rilevanti ai fini del perseguimento penale, tali dati possono essere comunicati all'Ufficio federale di polizia; quest'ultimo li inoltra alle competenti autorità di perseguimento penale.
3
Art. 185
Distruzione dei dati
I dati trattati devono essere distrutti: a.
non appena non sono più necessari per adempiere il compito;
b.
dopo la consegna all'Archivio federale, se sussiste un obbligo di archiviazione fondato sul diritto federale.
Capitolo 8: Disposizioni finali Art. 186
Disposizioni esecutive
Per ogni sistema d'informazione il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie riguardo:
1
2
a.
ai dettagli relativi alle responsabilità per il trattamento dei dati;
b.
ai dati personali trattati che non sono degni di particolare protezione;
c.
ai dettagli concernenti la raccolta, la conservazione, la comunicazione, segnatamente nell'ambito della procedura di richiamo, l'archiviazione e la distruzione dei dati;
d.
alla collaborazione con i Cantoni;
e.
alle misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli: a.
della Rete integrata di sistemi d'informazione;
b.
dell'impiego di mezzi di sorveglianza, stabilendo in particolare quali mezzi di sorveglianza sono autorizzati e in quali casi è ammessa la raccolta segreta di dati.
Art. 187
Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
7270
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Art. 188
Entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008
Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008
Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Philippe Schwab
Data della pubblicazione: 14 ottobre 200814 Termine di referendum: 22 gennaio 2009
14
FF 2008 7227
7271
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Allegato (art. 187)
Modifica del diritto vigente Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:
1. Codice penale15 Art. 365 cpv. 2 lett. lo16 Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:
2
l.
esame di una decisione di non reclutamento o di un'ammissione al reclutamento, di un'esclusione dall'esercito o di una riammissione nell'esercito oppure di una degradazione ai sensi della legge militare del 3 febbraio 199517 (LM);
m. esame dell'idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM; n.
esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale ai sensi della LM;
o.
esame di un'esclusione dal servizio di protezione civile ai sensi della legge federale del 4 ottobre 200218 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.
Art. 367 cpv. 2 lett. k, 2bis2quater Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 366 cpv. 2): 2
k.
organi cantonali competenti per le decisioni concernenti l'esclusione dal servizio di protezione civile.
2bis L'organo della Confederazione competente per il casellario comunica senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, ai fini menzionati all'articolo 365 capoverso 2 lettere ln19:
15 16
17 18 19
a.
le sentenze di condanna per un crimine o un delitto;
b.
le misure privative della libertà;
RS 311.0 Con l'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008 (FF 2008 7303) della legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile (RS 824.0), le lettere l, m, n e o della presente legge diventeranno le lettere n, o, p e q.
RS 510.10 RS 520.1 Con l'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008 (FF 2008 7303) della legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile (RS 824.0), le lettere l, m e n diventeranno le lettere n, o e p.
7272
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
c.
le decisioni concernenti l'insuccesso del periodo di prova di persone soggette all'obbligo di leva e di militari.
Sono comunicate le generalità degli Svizzeri registrati secondo il capoverso 2bis che hanno compiuto i diciassette anni di età. Se lo Stato maggiore di condotta dell'esercito constata che una persona di cui sono state comunicate le generalità è soggetta all'obbligo di leva o è un militare, l'organo competente per il casellario comunica anche i dati penali.
2ter
2quater La comunicazione e la constatazione di cui al capoverso 2ter possono essere effettuate mediante un'interfaccia elettronica tra il PISA e il casellario.
2. Legge militare del 3 febbraio 199520 Titolo prima dell'art. 146
Capitolo 7: Trattamento di dati personali Art. 146 Il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità in sistemi d'informazione e nell'ambito dell'impiego di mezzi di sorveglianza dell'esercito e dell'amministrazione militare è disciplinato nella legge federale del 3 ottobre 200821 sui sistemi d'informazione militari.
Art. 147 Abrogato Sezione 2: (Art. 148148b) Abrogata Sezione 3: (Art. 148c e 148d) Abrogata Sezione 4: (Art. 148e e 148f) Abrogata Sezione 5: (Art. 148g) Abrogata
20 21
RS 510.10 RS ...; FF 2008 7227
7273
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Sezione 6: (Art. 148h) Abrogata
3. Legge federale del 4 ottobre 2002 22 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile 7F
Art. 72
Trattamento di dati
Per svolgere i compiti ad esso assegnati dalla presente legge, l'organo federale responsabile della protezione civile può trattare nel sistema informatico centralizzato della protezione civile (ZEZIS) dati personali riguardanti i militi della protezione civile. Al riguardo può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità:
1
a.
dati concernenti la salute;
b.
profili della personalità: 1. per decisioni concernenti l'attribuzione della funzione di base, 2. per l'accertamento del potenziale per funzioni di quadro.
I Cantoni possono trattare i dati riguardanti i militi della protezione civile se ciò è necessario per l'adempimento dei loro compiti secondo la presente legge. In particolare essi possono trattare i dati sanitari riguardanti i militi della protezione civile necessari per l'apprezzamento dell'idoneità a prestare servizio.
2
I dati devono essere cancellati al più tardi dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile.
3
L'organo federale responsabile della protezione civile ha accesso mediante procedura di richiamo ai dati del Sistema di gestione del personale dell'esercito riguardanti i militi della protezione civile.
4
Art. 73 cpv. 3 L'organo federale responsabile della protezione civile può comunicare o rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati del ZEZIS agli organi federali competenti nonché agli organi e alle persone responsabili della protezione civile in seno ai Cantoni.
3
4. Legge federale del 19 giugno 1992 23 sull'assicurazione militare 8F
Art. 1a cpv. 1 lett. d n. 3 Abrogato
22 23
RS 520.1 RS 833.1
7274
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
Art. 95b
Accesso mediante procedura di richiamo
L'assicurazione militare ha accesso mediante procedura di richiamo se ciò è necessario per l'adempimento dei compiti legali, ai dati personali: a.
del Sistema di gestione del personale dell'esercito;
b.
del Sistema d'informazione medica dell'esercito.
7275
Legge federale sui sistemi d'informazione militari
7276