Termine di referendum: 22 gennaio 2009

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario del 3 ottobre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 20062, decreta: Art. 1 La Convenzione dell'Aia del 5 luglio 20063 sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario è approvata.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 La legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato è modificata come segue: Art. 108 cpv. 2 lett. c Abrogata Titolo prima dell'art. 108a

Capitolo 7a: Strumenti finanziari detenuti presso un intermediario Art. 108a I. Definizione

1 2 3 4

Per strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario si intendono quelli ai sensi della Convenzione dell'Aia del 5 luglio

RS 101 FF 2006 8533 RS ...; FF 2006 8655 RS 291

2006-1950

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Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario

20065 sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario.

Art. 108b II. Competenza

Per le azioni derivanti da strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto.

1

Per le azioni derivanti da strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario fondate sull'attività di una stabile organizzazione in Svizzera sono inoltre competenti i tribunali del luogo dell'organizzazione medesima.

2

Art. 108c III. Diritto applicabile

Agli strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario si applica la Convenzione dell'Aia del 5 luglio 20066 sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario.

Art. 108d

IV. Decisioni straniere

5 6

Le decisioni straniere in materia di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario sono riconosciute in Svizzera se pronunciate: a.

nello Stato in cui il convenuto era domiciliato o dimorava abitualmente; o

b.

nello Stato in cui il convenuto aveva la stabile organizzazione, qualora concernano le pretese derivanti dalla gestione di tale organizzazione.

RS ...; FF 2006 8655 RS ...; FF 2006 8655

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Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica legislativa di cui all'articolo 2.

2

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 14 ottobre 20087 Termine di referendum: 22 gennaio 2009

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