A Legge federale sull'Assemblea federale

Progetto

(Legge sul Parlamento, LParl) (Diritto parlamentare. Diverse modifiche) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 21 febbraio 20081; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue: Capitolo 4 (nuovo): Responsabilità per danni Art. 21a (nuovo) La responsabilità patrimoniale dei parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni è disciplinata dalla legge del 14 marzo 19584 sulla responsabilità.

1

In merito alla responsabilità dei parlamentari secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità decide la Delegazione amministrativa.

2

3 Il parlamentare può impugnare con ricorso al Tribunale federale la decisione della Delegazione amministrativa.

Art. 49 cpv. 5 Abrogato Art. 50 cpv. 2 In merito ai disegni di atti legislativi che rivestono importanza sotto il profilo della politica finanziaria possono presentare rapporti alle commissioni incaricate dell'esame preliminare. Tali disegni possono essere loro sottoposti per corapporto o attribuiti per esame preliminare.

2

1 2 3 4

FF 2008 1593 FF 2008 ...

RS 171.10 RS 170.32

2008-0638

1629

Legge sul Parlamento

Art. 95 lett. g Se le decisioni divergenti delle due Camere si riferiscono a un oggetto nel suo complesso, la seconda decisione di reiezione da parte di una Camera è definitiva. Ciò vale in particolare per: g.

la decisione di dar seguito o meno a un'iniziativa cantonale;

Art. 109 cpv. 3, quarto periodo (nuovo), e cpv. 5 (nuovo) ... Se la seconda Camera non dà il proprio consenso, l'iniziativa è considerata definitivamente respinta.

3

Se l'autore dell'iniziativa non fa più parte della Camera e nessun altro parlamentare la riprende nella prima settimana della sessione successiva, l'iniziativa è tolta dal ruolo senza decisione della Camera, salvo che la commissione non le abbia già dato seguito.

5

Art. 119 cpv. 3 e 4 Il testo di un intervento depositato non può più essere modificato; è fatto salvo l'articolo 121 capoverso 3 lettera b.

3

4

Abrogato

Art. 121

Trattazione nelle Camere

Il Consiglio federale si pronuncia pro o contro una mozione entro tre mesi dalla sua presentazione.

1

2 La mozione rifiutata da una Camera è considerata liquidata. Se è accolta dalla Camera in cui è stata presentata, la mozione passa all'altra Camera.

3

Se la Camera prioritaria ha accolto una mozione, la seconda Camera può: a.

accoglierla o respingerla definitivamente;

b.

modificarla, su proposta della maggioranza della commissione incaricata dell'esame preliminare o su proposta del Consiglio federale.

Se la seconda Camera procede a una modifica, la Camera prioritaria può acconsentire alla modifica in seconda lettura oppure respingere definitivamente la mozione.

4

5 Una mozione accolta dalla Camera prioritaria è accolta definitivamente senza essere trasmessa alla seconda Camera:

a.

se si riferisce a questioni organizzative e procedurali della Camera in cui è stata presentata;

b.

se si tratta di una mozione di commissione e una mozione di commissione di ugual tenore è accolta dalla seconda Camera.

1630

Legge sul Parlamento

Art. 124 cpv. 1 Il Consiglio federale si pronuncia pro o contro un postulato entro tre mesi dalla sua presentazione.

1

Art. 126

Trattazione delle petizioni; disposizioni generali

La commissione competente di ogni Camera decide se dare seguito a una petizione o se proporre alla propria Camera di non darle seguito.

1

2 Se un petizione può essere formulata come proposta relativa a un oggetto in deliberazione già pendente dinanzi all'Assemblea federale, la commissione riferisce alla Camera sulla petizione nell'ambito della trattazione di tale oggetto. La commissione decide se presentare una proposta relativa all'oggetto in deliberazione. La petizione è tolta dal ruolo senza decisione della Camera quando l'oggetto è liquidato.

3 Al termine della trattazione della petizione, i Servizi del Parlamento informano i petenti del modo in cui è stato tenuto conto della loro richiesta.

I presidenti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare possono rispondere direttamente alle petizioni

4

a.

il cui obiettivo non può essere realizzato con un'iniziativa parlamentare, un intervento o una proposta;

b.

dal contenuto manifestamente fuorviante, querulomane o offensivo.

Art. 127

Decisione della commissione di dare seguito alla petizione

Se dà seguito alla petizione, la commissione recepisce in un'iniziativa parlamentare o un intervento quanto chiesto nella petizione.

Art. 128 1

Proposta della commissione di non dare seguito alla petizione

La commissione propone alla Camera di non dare seguito alla petizione se: a.

respinge la petizione;

b.

constata che un'altra autorità competente già si adopera a favore di quanto chiesto nella petizione;

c.

ritiene adempiuto quanto chiesto nella petizione.

Se, contrariamente alla proposta della commissione, dà seguito alla petizione, la Camera rinvia la petizione alla commissione incaricandola di recepire in un'iniziativa parlamentare o un intervento quanto chiesto nella petizione.

2

1631

Legge sul Parlamento

Titolo prima dell'art. 130

Titolo sesto: Elezioni, conferma di elezioni e accertamento dell'incapacità Capitolo 1: Disposizioni generali relative alle elezioni Art. 133 cpv. 1 I seggi vacanti sono di norma assegnati nella sessione successiva alla ricezione della lettera di dimissioni, alla data in cui il seggio è divenuto imprevedibilmente vacante o all'accertamento dell'incapacità di un membro del Consiglio federale di esercitare la carica.

1

Capitolo 6 (nuovo): Accertamento dell'incapacità di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica Art. 140a (nuovo) L'Assemblea federale decide in merito alle proposte di accertamento dell'incapacità di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione di esercitare la carica.

1

La proposta di accertamento può essere presentata solo dall'Ufficio dell'Assemblea federale plenaria e dal Consiglio federale.

2

3

L'incapacità è presunta se sono adempiute le tre condizioni seguenti: a.

la persona interessata non è manifestamente più in grado di esercitare lacarica per gravi problemi di salute o perché impossibilitata a tornare al posto di lavoro;

b.

questo stato è destinato verosimilmente a durare a lungo;

c.

la persona interessata non ha rassegnato validamente le dimissioni entro un congruo termine.

L'Assemblea federale plenaria decide al più tardi nella sessione successiva alla presentazione della proposta.

4

5

L'accertamento dell'incapacità produce la vacanza del seggio.

Art. 141 cpv. 2 lett. g Nel messaggio il Consiglio federale motiva il disegno di atto legislativo e, per quanto necessario, commenta le singole disposizioni. Inoltre, per quanto siano possibili indicazioni sostanziate, illustra in particolare:

2

g.

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le ripercussioni sull'economia, sulla società, sull'ambiente e sulle future generazioni;

Legge sul Parlamento

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

1633

Legge sul Parlamento

1634