08.059 Messaggio concernente un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord del 27 agosto 2008

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva il Protocollo, firmato il 26 giugno 2007, che modifica una Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 agosto 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2006-2727

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Compendio La modifica della Convenzione prevede, da un lato, lo sgravio totale e reciproco dell'imposta alla fonte sui dividendi da partecipazioni determinanti a società di capitali e, dall'altro, l'ampliamento dello scambio di informazioni. Conformemente all'attuale politica in materia di convenzioni, lo scambio di informazioni di cui all'articolo 25 è ora possibile anche per i casi di frode fiscale o violazioni analoghe nonché per ciò che concerne le società holding. Le altre modifiche riguardano in particolare le misure contro l'uso abusivo della Convenzione di doppia imposizione, l'imposizione delle pensioni, i casi di doppia residenza delle persone giuridiche e alcuni aspetti tecnici.

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Messaggio 1

Caratteristiche del Protocollo

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultati dei negoziati

La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è stata conclusa l'8 dicembre 1977 (RS 0.672.936.712) ed è stata modificata due volte con i Protocolli del 5 marzo 1981 e del 17 dicembre 1993.

La presente modifica concretizza gli obblighi in materia di scambio di informazioni nei casi di frode fiscale o di violazioni analoghe di cui al Memorandum d'intesa del 26 ottobre 2004 concernente l'Accordo sulla fiscalità del risparmio (RS 0.641.926.81); essa integra pure nella Convenzione, in forma leggermente modificata, la soppressione dell'imposizione alla fonte dei pagamenti transfrontalieri di dividendi tra imprese consociate di cui all'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio. La Svizzera ha inoltre ribadito la volontà, già espressa nel quadro dei lavori in seno all'OCSE sulle pratiche fiscali dannose, di sancire in una Convenzione lo scambio di informazioni riguardanti le società holding. È inoltre stato firmato uno scambio di note sulle disposizioni concernenti la frode fiscale e violazioni analoghe.

I Cantoni e le cerchie interessate hanno accolto favorevolmente la revisione della Convenzione.

1.2

Valutazione

Il Protocollo di revisione si prefigge di aggiornare la Convenzione del 1977. Le disposizioni sull'assistenza amministrativa tengono conto degli impegni assunti dalla Svizzera in seno all'OCSE e nei confronti dell'Unione Europea. La revisione permette di integrare nella Convenzione elementi essenziali contenuti nell'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e la Comunità europea (esenzione dell'imposta alla fonte su pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra società consociate). La nuova disposizione contro i sistemi di fruizione abusiva dei benefici della Convenzione fissa un limite ­ che sembra adeguato ­ contro i casi manifesti di «treaty shopping». La Convenzione riveduta contribuirà quindi allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

Il Protocollo di revisione è conforme alla politica svizzera in materia di doppia imposizione ed è nel suo insieme equilibrato.

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2

Commento ai singoli articoli del Protocollo

Articolo I del Protocollo di revisione, relativo all'articolo 3 paragrafo 1 lettera l della Convenzione (Definizioni generali) L'espressione «sistema di fruizione abusiva dei benefici» definita nella nuova lettera l è correlata alle disposizioni introdotte nella Convenzione in materia di dividendi (art. 10 par. 6), interessi (art. 11 par. 7), canoni (art. 12 par. 5) e altri redditi (art. 21 par. 4). Queste disposizioni mirano a impedire che, impiegando quale vettore una persona (la maggior parte delle volte una società) residente di uno Stato contraente, un residente di uno Stato terzo possa beneficiare, senza averne il diritto, dei vantaggi riconosciuti dai summenzionati articoli della Convenzione di doppia imposizione.

Secondo la proposta originale del Regno Unito, la norma antiabuso si sarebbe applicata ogniqualvolta la scelta di impiegare una persona o una società interposta avesse perseguito anche lo scopo di godere dei vantaggi della Convenzione. Secondo la Svizzera questa proposta andava troppo lontano. Essa ha dunque ottenuto che la disposizione si applichi solo ai casi in cui l'interposizione di una persona o di una società abbia principalmente lo scopo di beneficiare dei vantaggi della Convenzione.

Articolo II del Protocollo di revisione, relativo all'articolo 4 paragrafo 3 della Convenzione (Residenza) e all'articolo 4 paragrafo 1 dello scambio di note Quando una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene come finora che sia residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La nuova disposizione puntualizza che le autorità competenti possono, in caso di dubbio, determinare lo Stato di residenza in via amichevole e che, se non raggiungono un accordo, la persona interessata non beneficerà dei vantaggi della Convenzione (eccezion fatta per gli art. 22 par. 1, 23 e 24). Questa nuova regola intende soprattutto disciplinare in modo più efficace il caso delle strutture deliberatamente stabilite nei due Stati contraenti (doppia residenza).

Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 4, lo scambio di note precisa che le organizzazioni che perseguono esclusivamente uno scopo religioso, di utilità pubblica, scientifico, culturale o pedagogico (o una pluralità di questi scopi), e gli istituti di previdenza
di uno Stato contraente sono considerati come «un residente di questo Stato contraente» ai sensi della Convenzione, anche se i loro utili sono parzialmente o totalmente esonerati a livello fiscale. Questa disposizione corrisponde alla dottrina e alla prassi svizzera.

Articolo III del Protocollo di revisione, relativo all'articolo 10 della Convenzione (Dividendi) e all'articolo 10 paragrafo 2 lettera a capoverso ii dello scambio di note Le convenzioni attuali prevedono che l'imposta alla fonte residua non può eccedere il 5 per cento dei dividendi pagati a una società che detiene (direttamente o indirettamente) almeno il 25 per cento dei voti nella società distributrice dei dividendi.

D'ora in poi i dividendi pagati a una società che detiene (direttamente o indirettamente) almeno il 10 per cento del capitale della società distributrice dei dividendi saranno esentati dall'imposta alla fonte. La delegazione del Regno Unito ha richiesto il mantenimento di tale norma anche per le partecipazioni indirette. Anche i pagamenti di dividendi agli istituti di previdenza sono ora esentati dall'imposta. Per tutti 6710

gli altri pagamenti di dividendi viene mantenuta l'aliquota residua del 15 per cento (par. 1 e 2 della disposizione modificata). Le disposizioni rivedute integrano nella Convenzione bilaterale contro la doppia imposizione l'esenzione fiscale dei dividendi (a partire tuttavia da un'aliquota più bassa, ovvero dal 10 %) prevista nell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con la Comunità europea.

Secondo il paragrafo 3 dell'articolo 10 della Convenzione, un residente della Svizzera può richiedere di beneficiare del credito dell'imposta britannica sui dividendi.

Tuttavia, dopo la riduzione nel 1999 del credito d'imposta a 1/9 a seguito di una modifica del diritto interno del Regno Unito, il beneficio del credito d'imposta è stato praticamente eliminato o ridotto a un importo minimo. Di conseguenza entrambe le parti hanno convenuto di stralciare la disposizione attuale sui crediti d'imposta, la cui portata è divenuta insignificante a seguito della modifica del diritto interno britannico.

I dividendi pagati nel quadro di un sistema di fruizione abusiva dei benefici non beneficiano dei vantaggi riconosciuti dall'articolo 10 (par. 6 della disposizione modificata; cfr. inoltre il commento all'art. I del Protocollo di revisione).

Allo scopo di semplificare l'applicazione dell'articolo 10 paragrafo 2 lettera a capoverso ii, lo scambio di note contiene una definizione (influenzata dalla definizione anglosassone) di «istituto di previdenza» che ingloba gli istituiti svizzeri di assicurazioni sociali.

Nell'intento di semplificare l'applicazione della disposizione summenzionata, il 12 febbraio 2008 le autorità competenti hanno stabilito in un «Memorandum of Understanding» la lista dettagliata degli istituti svizzeri che rientrano nella nozione di «istituto di previdenza». Si tratta specificatamente dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti secondo la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10; LAVS), dell'assicurazione per l'invalidità secondo la legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20; LAI), delle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità (RS 831.30; LPC), della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40; LPP) e delle altre forme previdenziali riconosciute che servono alla previdenza professionale secondo l'articolo 82 LPP (pilastro 3a).

Articolo IV del Protocollo di revisione, relativo all'articolo 11 paragrafo 7 della Convenzione (Interessi) Gli interessi pagati nel quadro di un sistema di fruizione abusiva dei benefici sono esclusi dai vantaggi dell'articolo 11 (cfr. inoltre il commento all'art. I del Protocollo di revisione).

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Articolo V del Protocollo di revisione, relativo all'articolo 12 paragrafi 2 e 5 della Convenzione (Canoni) Conformemente al nuovo standard OCSE, i canoni a titolo di leasing non rientrano nella definizione di canoni (par. 2). Poiché entrambi gli Stati contraenti non prelevano l'imposta alla fonte sui canoni a titolo di leasing, la soppressione non comporta modifiche sul piano materiale.

I canoni pagati in un sistema di fruizione abusiva dei benefici sono esclusi dai vantaggi dell'articolo 12 (par. 5 della nuova Convenzione; cfr. inoltre il commento all'art. I del Protocollo di revisione).

Articolo VI del Protocollo di revisione, relativo all'articolo 13 paragrafo 6 della Convenzione (Guadagni da capitali) Il nuovo paragrafo 6, introdotto su richiesta del Regno Unito, mira a impedire che i suoi residenti possano sottrarsi all'imposta sui guadagni da capitali di questo Stato trasferendo temporaneamente la propria residenza all'estero per vendervi i propri valori patrimoniali (il cui guadagno non viene tassato) e successivamente riprendere la residenza nel Regno Unito. Secondo questa disposizione, i guadagni da capitali realizzati all'estero da persone che riprendono la residenza nel Regno Unito nell'anno fiscale della partenza o nei sei anni seguenti vengono tassati come se queste persone non fossero mai partite. Secondo le informazioni ottenute, il Regno Unito tassa questi guadagni anche senza una base convenzionale. Questa disposizione non comporta quindi per la Svizzera alcuna diminuzione delle entrate fiscali.

Articolo VII del Protocollo di revisione, relativo all'articolo 15 paragrafo 2 della Convenzione (Professioni dipendenti) e alle opzioni su azioni nello scambio di note La revisione precisa che il calcolo del periodo di soggiorno massimo di 183 giorni durante il quale stipendi, salari e altre rimunerazioni analoghe sono esentati dallo Stato in cui l'attività è svolta, si fonda sull'anno fiscale di questo Stato. Tale precisione è importante, poiché l'inizio dell'anno fiscale non coincide nei due Stati: per la Svizzera ha inizio il 1° gennaio e per il Regno Unito il 6 aprile.

Lo scambio di note puntualizza inoltre che l'articolo 15 si applica anche ai redditi conseguiti per mezzo di opzioni su azioni in relazione con il rapporto di lavoro, indipendentemente dal momento in cui tali redditi
sono tassati. Tale precisazione ribadisce che gli Stati contraenti hanno il diritto di determinare, conformemente alla loro legislazione interna, il momento dell'imposizione del reddito dei salariati proveniente da programmi di opzioni su azioni di collaboratori.

Articolo VIII del Protocollo di revisione, relativo all'articolo 18 della Convenzione (Pensioni e rendite) Questa disposizione è stata completamente riformulata. Le pensioni e le rimunerazioni analoghe corrisposte sotto forma di rendita possono essere tassate come sinora solo nello Stato di residenza (par. 1). Costituisce invece una novità il fatto che lo Stato della fonte ha il diritto esclusivo di tassare i versamenti di capitale degli istituti di previdenza. In Svizzera, il nuovo paragrafo 2 concerne sia i capitali di vecchiaia versati al momento del pensionamento sia il versamento di prestazioni di libero passaggio. L'attribuzione del diritto d'imposizione allo Stato della fonte permette di 6712

garantire che le liquidazioni in capitale della previdenza professionale possano essere tassate nello Stato contraente nel quale le prestazioni versate alla previdenza professionale hanno potuto essere dedotte. Il principio dell'imposizione alla fonte garantisce inoltre che i versamenti di capitale della previdenza professionale svizzera corrisposti a persone residenti nel Regno Unito possano essere in tutti i casi effettivamente tassati, in particolare se il diritto interno del Regno Unito non lo prevede.

I nuovi paragrafi 3 e 4 tengono esplicitamente conto delle disposizioni applicabili ai lavoratori distaccati (temporaneamente) secondo l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («Accordo sulla libera circolazione»). È la prima volta che ciò accade in una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con uno Stato membro dell'Unione europea. Se sono date le condizioni previste dall'Accordo sulla libera circolazione per il distaccamento temporaneo in un altro Stato, il lavoratore distaccato è sottoposto all'assicurazione sociale dello Stato nel quale è stato distaccato. La durata di distaccamento massima di 12 mesi può essere prolungata su domanda; secondo la prassi svizzera tale durata non può superare i 5­6 anni in totale. Per i casi di distaccamento di lavoratori, il paragrafo 3 prevede che lo Stato ospitante applichi ai contributi che gli impiegati, i datori di lavoro e gli indipendenti versano a istituti di previdenza dello Stato di origine (vale a dire lo Stato da dove proviene il lavoratore distaccato) le stesse condizioni e restrizioni fiscali previste per i contributi versati a istituti di previdenza situati nel suo territorio. Le condizioni affinché lo Stato ospitante tratti i contributi versati a istituti di previdenza dello Stato d'origine come i contributi versati ai propri istituti di previdenza sono, da un lato, che lo Stato d'origine preveda la deduzione dei contributi che i lavoratori versano agli istituti di previdenza sul suo territorio e, dall'altro, che i contributi dei datori di lavoro non siano sommati al reddito imponibile del lavoratore (cfr. par. 5 lett. b).

Questa nuova regolamentazione diminuisce l'onere amministrativo dei lavoratori
distaccati e dei loro datori di lavoro, in quanto non sono più obbligati a cambiare istituto di previdenza e a livello fiscale sono trattati come se fossero affiliati a un istituto di previdenza dello Stato in cui esercitano la loro attività.

Articolo IX del Protocollo di revisione ad articolo 21 paragrafi 3 e 4 della Convenzione (Altri redditi) Secondo il nuovo paragrafo 3, le autorità che applicano il diritto accettano gli adeguamenti di reddito se i redditi di cui all'articolo 21 provengono da particolari relazioni tra le parti e se l'ammontare di questi redditi non supera l'eventuale ammontare che le parti avrebbero convenuto in assenza di tali relazioni. Quando tali adeguamenti vengono operati, la parte eccedente dei redditi resta imponibile secondo la legislazione di ogni Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni applicabili della Convenzione. Questa disposizione, introdotta su richiesta del Regno Unito e menzionata dal commentario del modello di convenzione dell'OCSE, mira in particolare a sostenere le autorità fiscali in caso di difficoltà per quanto concerne i redditi provenienti da strumenti finanziari non tradizionali.

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Gli altri redditi pagati nel quadro di un sistema di fruizione abusiva dei benefici sono esclusi dai vantaggi dell'articolo 21 (par. 4 della Convenzione modificata; cfr.

inoltre il commento all'art. I del Protocollo di revisione).

Articolo X del Protocollo di revisione, relativo all'articolo 22 paragrafi 1 lettera b e 3 della Convenzione (Eliminazione della doppia imposizione) Nel caso di pagamenti di dividendi in un rapporto di partecipazione determinante, la disposizione concernente il computo del Regno Unito prevede il computo dell'imposta svizzera, compresa l'imposta svizzera pagata dalla società sull'utile che serve al pagamento dei dividendi. Poiché secondo il nuovo articolo 10 paragrafo 2 lettera a capoverso i la partecipazione al capitale è determinante ai fini del calcolo della quota di partecipazione (cfr. inoltre il commento all'art. III del Protocollo di revisione), l'articolo 22 paragrafo 1 lettera b prescrive che l'imposta svizzera sui guadagni è computabile dal momento in cui la società del Regno Unito detiene una partecipazione al capitale del 10 per cento o detiene il 10 per cento dei diritti di voto di una società svizzera.

La nuova formulazione del paragrafo 3 (concernente il computo da parte delle autorità fiscali svizzere delle imposte alla fonte del Regno Unito sui dividendi) adegua i rimandi alle disposizioni modificate della Convenzione e introduce la formulazione usuale nella lettera b. La disposizione non esplica per ora alcun effetto, dato che il Regno Unito, conformemente al suo diritto interno, non tassa i pagamenti di dividendi.

Articolo XI del Protocollo di revisione, relativo all'articolo 23 paragrafo 4 della Convenzione (Parità di trattamento) Il nuovo tenore del paragrafo 4 si limita ad adeguare i rimandi alle nuove disposizioni della Convenzione.

Articolo XII del Protocollo di revisione, relativo all'articolo 25 della Convenzione (Scambio di informazioni) La disposizione sullo scambio di informazioni è stata interamente riformulata. Come menzionato al numero 1.1 del presente messaggio, la Svizzera ha assunto vari impegni in questo senso nel quadro dell'OCSE e nei confronti della Comunità europea.

Su richiesta del Regno Unito tali impegni sono stati ora concretizzati.

a) Scambio di informazioni per applicare le disposizioni della Convenzione Come già previsto
dalla precedente disposizione, le informazioni sono fornite, in casi specifici e su richiesta dell'altro Stato contraente, per garantire l'applicazione regolare della Convenzione. Si tratta in particolare di informazioni necessarie per determinare se una persona è un residente di uno Stato contraente ai sensi della Convenzione (par. 1 lett. a della disposizione modificata).

b) Estensione dello scambio di informazioni alle società holding Conformemente agli impegni presi in occasione dei lavori dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose, anche la Svizzera, in casi specifici e su richiesta dell'altro Stato contraente, scambia informazioni concernenti società holding qualora le informazioni siano verosimilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione del diritto 6714

interno dello Stato interessato (par. 1 lett. b della disposizione modificata). La nuova disposizione ha la stessa portata di analoghe disposizioni integrate in questi ultimi anni nelle convenzioni di doppia imposizione concluse con Austria e Spagna. Il numero 1 dello scambio di note concernente l'articolo 25 della Convenzione precisa che in materia di società holding possono essere scambiate solo le informazioni già in possesso delle autorità fiscali. Nessuna misura particolare di investigazione sarà presa in favore dell'altro Stato. Il numero 2 dello scambio di note concernente l'articolo 25 della Convenzione specifica che, trattandosi della Svizzera, le società holding interessate sono quelle contemplate nell'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). Le società holding del Regno Unito non sono invece definite.

c) Estensione dello scambio di informazioni nei casi di frode fiscale e violazioni analoghe Il paragrafo 1 lettera c della disposizione modificata estende lo scambio di informazioni, per casi specifici e su richiesta dell'altro Stato contraente, qualora le informazioni siano verosimilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione del diritto interno in caso di frode fiscale o violazioni analoghe. La nuova disposizione ha lo stesso significato e la stessa portata delle disposizioni simili integrate in questi ultimi anni nelle convenzioni di doppia imposizione concluse con Austria e Spagna.

Una violazione analoga equivale alla frode fiscale se presenta lo stesso grado di gravità della frode fiscale nel diritto svizzero. La disposizione d'assistenza amministrativa non implica alcuna estensione degli obblighi di cooperazione internazionali della Svizzera, con particolare riferimento a quelli previsti nella legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1; AIMP), segnatamente riguardo al principio della doppia punibilità. D'ora in poi i due Stati contraenti potranno, in caso di frode fiscale, scambiarsi informazioni anche tramite assistenza amministrativa. Questa soluzione presenta il vantaggio di permettere alle autorità fiscali di utilizzare ai fini della tassazione le informazioni che esse ricevono dalle autorità degli altri Stati, il che non è
possibile se le informazioni sono trasmesse tramite assistenza giudiziaria. In effetti, conformemente al principio di specialità stabilito nella AIMP, le informazioni ottenute in tal modo possono essere utilizzate solo dal giudice penale, ma non dalle autorità fiscali.

Secondo il numero 3 dello scambio di note relativo all'articolo 25 della Convenzione, sono considerati frode fiscale i comportamenti fraudolenti che costituiscono un delitto fiscale secondo il diritto dei due Stati contraenti e per i quali è prevista una pena detentiva, come l'utilizzo o la presentazione di documenti contabili falsi o di documenti contabili falsificati (compresi conti economici o bilanci inveritieri) nell'intento di ingannare le autorità.

Il numero 4 dello scambio di note relativo all'articolo 25 della Convenzione puntualizza che l'espressione «o violazioni analoghe» comprende in particolare: ­

l'utilizzazione o la presentazione di una dichiarazione incompleta del patrimonio e/o di un'attestazione d'esaustività inveritiera al termine di un'indagine effettuata dalle autorità fiscali del Regno Unito, e

­

la distruzione di registrazioni o documenti per i quali il diritto impone l'obbligo di allestimento o conservazione, nell'intento di ingannare le autorità fiscali del Regno Unito.

6715

Per poter essere ritenuti «violazioni analoghe», l'utilizzo o la presentazione di una dichiarazione incompleta del patrimonio o di un'attestazione d'esaustività inveritiera al termine di un'inchiesta effettuata dalle autorità fiscali del Regno Unito devono essere valutati nel quadro particolare del procedimento penale in materia fiscale avviata nel Regno Unito. In effetti, se un'inchiesta penale condotta da queste autorità fiscali dimostra che ha commesso un delitto in materia fiscale, il contribuente è di principio condannato a una pena detentiva e a una multa molto elevata. In simili casi, il diritto britannico prevede però la rinuncia alla pena detentiva e la sostanziale riduzione della multa (di regola in ragione del 70­80 %) se il contribuente interessato s'impegna a dichiarare spontaneamente le eventuali frodi fiscali non ancora scoperte (attestazione d'esaustività) e a fornire informazioni corrette sulla sua situazione patrimoniale (dichiarazione del patrimonio).

Se il contribuente si avvale di tale diritto ma fornisce un'attestazione incompleta d'esaustività o una dichiarazione incompleta del patrimonio commette un delitto della stessa gravità di quella di un contribuente svizzero che abbia ingannato un'autorità fiscale svizzera fornendole documenti falsi.

Questo è probabilmente il caso più tipico di violazione che presenta la stessa gravità della frode fiscale secondo il diritto fiscale svizzero, malgrado sia stato discusso più volte nel quadro dei negoziati sulla fiscalità del risparmio con l'Unione europea.

Queste discussioni hanno in particolare permesso di trovare una soluzione concernente l'assistenza amministrativa nell'articolo 10 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio e nel relativo memorandum d'intesa.

Questo esempio è stato impiegato per spiegare la nozione di «violazioni analoghe» anche durante i dibattiti parlamentari concernenti l'Accordo sulla fiscalità del risparmio e la relativa legge federale.

Nel sistema di autotassazione previsto nel Regno Unito in materia di imposte sul reddito e sugli utili, la distruzione di documenti (falsi) il cui allestimento o la cui conservazione sono obbligatori costituisce una violazione analoga all'impiego di documenti falsi nella procedura di tassazione mista del sistema svizzero. In questo tipo di procedura i documenti devono in
genere essere allegati alla dichiarazione d'imposta, mentre nel sistema di autotassazione servono da base per la tassazione e devono dunque essere disponibili per qualsiasi ulteriore controllo. Le persone che allestiscono documenti falsi e li distruggono anziché conservarli non devono essere avvantaggiate rispetto alle persone che forniscono documenti falsi in occasione di un controllo.

Conformemente al numero 5, resta inteso che in caso di frode fiscale o violazioni analoghe il segreto bancario non ostacola l'acquisizione di mezzi di prova documentali presso le banche. Inoltre deve sussistere un nesso diretto tra il comportamento fraudolento e la misura di assistenza amministrativa richiesta. Non sono ammesse le domande d'assistenza finalizzate unicamente alla mera ricerca di prove (la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni, detta anche «fishing expedition»).

Conformemente al numero 6 dello scambio di note relativo all'articolo 25, l'applicazione di questa disposizione della Convenzione è subordinata alla reciprocità, da un lato, e al principio in virtù del quale l'assistenza amministrativa è accordata solo se la domanda è motivata, dall'altro.

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d) Altre condizioni per la concessione dell'assistenza amministrativa La nuova disposizione della Convenzione prevede che le informazioni scambiate nel quadro dell'assistenza amministrativa sono tenute segrete e ne limita l'impiego (par. 2). Conformemente alla prassi attuale, lo scambio di informazioni non è obbligatorio se l'amministrazione è costretta a prendere misure contrarie alla legge o alla sua prassi, se le informazioni possono essere ottenute solo violando la legge o la prassi amministrativa oppure se l'informazione fornita divulgherebbe un segreto protetto o costituirebbe una violazione dell'ordine pubblico (par. 3). Il paragrafo 4 precisa che lo Stato contraente richiesto secondo l'articolo 25 deve fornire le informazioni anche se non sono utili ai propri fini fiscali. Il paragrafo 5, che riguarda le domande di informazione nei casi di frode fiscale o violazioni analoghe, stabilisce il principio secondo cui il segreto bancario e gli altri segreti professionali non ostano allo scambio di informazioni.

La procedura svizzera di raccolta e scambio di informazioni in caso di frode fiscale o violazioni analoghe è stata stabilita in un Protocollo di negoziazione. Essa corrisponde alla procedura già convenuta con altri Stati come la Germania o la Norvegia. È previsto di introdurre questa procedura nell'ordinanza del 23 aprile 1975 sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Gran Bretagna (RS 672.936.712): le disposizioni dell'ordinanza che necessitano di essere modificate entreranno in vigore contestualmente al Protocollo.

Articolo XIII del Protocollo di revisione, relativo all'articolo 27 paragrafi 8 e 9 della Convenzione (Disposizioni diverse) A seguito della soppressione del diritto al credito d'imposta (cfr. le spiegazioni all'art. III del Protocollo di revisione), il rimando al paragrafo 8 dell'articolo 27 viene stralciato.

Il vigente paragrafo 9, che fissa le condizioni alle quali la direzione di un fondo di investimento può beneficiare dei vantaggi della Convenzione in luogo dei titolari dei certificati, è abrogato. Il tenore di questa disposizione non era più al passo coi tempi.

Come in altri casi simili (ad es. Convenzione con la Danimarca), si è convenuto di disciplinare in un accordo amichevole la questione del diritto di questi fondi ai vantaggi della
Convenzione. Secondo tale accordo, gli investimenti collettivi di capitale previsti nella legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (RS 951.31), che sono tassati in modo trasparente (fondo contrattuale di investimento, SICAV e società in accomandita per investimenti collettivi di capitale), possono ottenere il rimborso dell'imposta alla fonte riscossa dal Regno Unito in proporzione ai beneficiari effettivi residenti in Svizzera. Se i beneficiari sono costituiti da residenti in ragione almeno del 95 per cento, l'imposta alla fonte è rimborsata nella sua totalità. Per analogia, la stessa regola vale per i fondi di investimento britannici che rivestono la forma di «Authorised Unit Trusts», «Unauthorised Unit Trusts» o «Open Ended Investment Companies» e operano investimenti in Svizzera.

Articolo XIV del Protocollo di revisione (Entrata in vigore) Il Protocollo di revisione entra in vigore il giorno della ricezione dell'ultima delle notifiche diplomatiche che comunicano la conclusione della procedura di approvazione (par. 2).

6717

Ai sensi del paragrafo 2 lettera a per quanto concerne la Svizzera, e del paragrafo 2 lettera b per quanto concerne il Regno Unito, le disposizioni del Protocollo di revisione saranno applicabili: in Svizzera, ­

alle imposte sui dividendi trattenute alla fonte scadute il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui entra in vigore il Protocollo (par. 2 lett. a cpv. i);

­

alle rimanenti imposte, a partire dall'anno fiscale che inizia il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui entra in vigore il Protocollo (par. 2 lett. a cpv. ii);

­

allo scambio di informazioni per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione, a partire dal giorno in cui entra in vigore il Protocollo (par. 2 lett. a cpv. iii);

­

allo scambio di informazioni sulle società holding concernenti i periodi fiscali che iniziano il, o dopo il, giorno in cui entra in vigore il Protocollo (par.

2 lett. a cpv. iv);

­

allo scambio di informazioni su frodi fiscali o violazioni analoghe concernenti i periodi fiscali che iniziano il, o dopo il, giorno in cui entra in vigore il Protocollo (par. 2 lett. a cpv. v);

nel Regno Unito, ­

all'imposta sul reddito e all'imposta sugli utili da capitale relative agli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui entra in vigore il Protocollo (par. 2 lett. b cpv. i);

­

all'imposta sulle società relativa agli anni contabili che iniziano il, o dopo il, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui entra in vigore il Protocollo;

­

per quanto concerne la soppressione del diritto al credito d'imposta sui dividendi versati da società residenti nel Regno Unito, ai dividendi versati il, o dopo il, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui entra in vigore il Protocollo;

­

allo scambio di informazioni secondo la lettera a del paragrafo 1 dell'articolo 25, a partire dal giorno in cui entra in vigore il Protocollo;

­

per quanto concerne lo scambio di informazioni secondo la lettera b del paragrafo 1 dell'articolo 25, alle informazioni concernenti gli anni contabili che iniziano il, o dopo il, giorno in cui entra in vigore il Protocollo;

­

per quanto concerne lo scambio di informazioni sulla base della lettera c del paragrafo 1 dell'articolo 25, alle informazioni concernenti delitti commessi il, o dopo il, giorno in cui entra in vigore del Protocollo.

3

Ripercussioni finanziarie

La prevista revisione della Convenzione comporta per la Svizzera perdite fiscali in materia di imposta preventiva riscossa sui pagamenti di dividendi tra imprese consociate. Dato però che in molti casi la riduzione dell'imposta alla fonte può già essere 6718

richiesta in base all'Accordo sulla fiscalità del risparmio con la Comunità europea, lo sgravio supplementare risulterà relativamente modesto. L'accordo concernente il diritto esclusivo d'imposizione dei dividendi nello Stato di residenza della società beneficiaria dei dividendi nel rapporto di partecipazione dovrebbe però migliorare l'attrattiva della piazza economica svizzera e generare di conseguenza entrate supplementari in materia di imposte dirette.

Le altre modifiche della Convenzione non hanno ripercussioni finanziarie dirette.

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Costituzionalità

Il Protocollo di revisione si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.), che accorda alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvarlo.

Il Protocollo non rientra nella categoria degli atti normativi sottoposti a referendum obbligatorio. Esso non sottostà neppure al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1 e 2 della Costituzione federale. La Convenzione riveduta è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile mediante notificazione scritta presentata almeno sei mesi prima. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale.

Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. anche le Convenzioni che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento, una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze.

Allo scopo di garantire l'applicazione uniforme dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. ed evitare che Convenzioni analoghe siano ripetutamente sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele, abbiamo deciso che anche in futuro avremmo proposto al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera. Sebbene contenga norme di diritto, il Protocollo di revisione non crea ulteriori obblighi fiscali. Le nuove disposizioni limitano il diritto svizzero d'imposizione solo in misura contenuta. Dato che già ora l'imposta rimanente sui dividendi applicata nello Stato della fonte può in molti casi essere ridotta dal 5 allo 0 per cento in base all'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, il riveduto articolo 10 della Convenzione provocherà solo una lieve ulteriore riduzione dell'imposta rimanente in
Svizzera (cfr. il commento all'art. 3 del Protocollo di revisione, al n. 2). Le informazioni ottenibili sulla base delle nuove disposizioni concernenti lo scambio di informazioni per i casi di frode fiscale possono già oggi essere ottenute mediante assistenza giudiziaria (cfr. il commento all'art. 7 del Protocollo di revisione, al n. 2). Questa clausola inerente allo scambio di informazioni è già stata definita come nuovo standard svizzero nei confronti degli Stati membri dell'OCSE. Inoltre, nel quadro del memorandum d'intesa del 26 ottobre 2004 concernente l'Accordo sulla fiscalità del risparmio, la Svizzera si è impegnata 6719

nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, nei casi di frode fiscale, a disciplinare la concessione dell'assistenza amministrativa in un rapporto bilaterale e a includere la relativa clausola nella rispettiva Convenzione contro le doppie imposizioni. Una tale disposizione è già stata introdotta in molteplici Convenzioni contro le doppie imposizioni concluse con Stati membri dell'Unione europea (ad es. Germania, Austria e Spagna) e con Stati che non ne fanno parte (ad es. USA e Norvegia).

Le norme di diritto del Protocollo di revisione non sono pertanto di importanza tale da giustificarne l'assoggettamento al referendum facoltativo. Il decreto federale concernente il Protocollo di revisione non sottostà dunque a referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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