Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo Modifica del 28 febbraio 2008 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l'artigianato del metallo, allegato ai decreti del Consiglio federale del 18 agosto 2006 e del 24 maggio 20071, sono dichiarate di obbligatorietà generale2: Art. 50 50.1
Assicurazione d'indennità giornaliera per malattia nel ramo professionale L'assicurazione collettiva deve rispettare le disposizioni assicurative ai sensi della LAMal.
Appendice 10 Adeguamento salariale Salari minimi II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.
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FF 2006 62016204, 2007 3899 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
2008-0544
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Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo. DCF
III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2009.
28 febbraio 2008
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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