Legge federale sulla radiotelevisione
Disegno
(LRTV) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 26 novembre 20081, decreta: I La legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione è modificata come segue: Art. 10 cpv. 1 lett. b e c 1
È vietata la pubblicità per: b.
le bevande alcoliche che soggiacciono alla legge del 21 giugno 19323 sull'alcool; il Consiglio federale dispone altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani;
c.
abrogata
Art. 14 cpv. 2 Abrogato II 1
La presente modifica sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2008 7853 RS 784.40 RS 680
2008-2269
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