Legge federale sulla radiotelevisione

Disegno

(LRTV) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 26 novembre 20081, decreta: I La legge federale del 24 marzo 20062 sulla radiotelevisione è modificata come segue: Art. 10 cpv. 1 lett. b e c 1

È vietata la pubblicità per: b.

le bevande alcoliche che soggiacciono alla legge del 21 giugno 19323 sull'alcool; il Consiglio federale dispone altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani;

c.

abrogata

Art. 14 cpv. 2 Abrogato II 1

La presente modifica sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2008 7853 RS 784.40 RS 680

2008-2269

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