Legge federale sulla sicurezza dei prodotti

Disegno

(LSPro) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1, 97 capoverso 1, 110 capoverso 1 lettera a e 118 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 20082, decreta:

Sezione 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni Art. 1

Scopo e campo d'applicazione

La presente legge mira a garantire la sicurezza dei prodotti e ad agevolare il libero scambio internazionale delle merci.

1

Essa si applica all'immissione in commercio di prodotti, a titolo commerciale o professionale, da parte di produttori, importatori, distributori e prestatori di servizi.

2

Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto altri atti normativi del diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo.

3

4 La presente legge non si applica all'immissione in commercio di prodotti usati se questi:

a.

sono ceduti quali pezzi d'antiquariato; oppure se

b.

prima del loro impiego devono essere riparati o ricondizionati, a condizione che chi li immette in commercio ne informi sufficientemente la persona a cui li consegna.

Art. 2

Definizioni

È considerato prodotto ai sensi della presente legge una cosa mobile pronta per l'uso, anche se è incorporata in un'altra cosa mobile o immobile.

1

Un prodotto è considerato pronto per l'uso anche se consegnato al destinatario sotto forma di componenti staccate da montare o assemblare.

2

È considerata immissione in commercio ai sensi della presente legge la consegna a titolo gratuito o oneroso di un prodotto, indipendentemente se quest'ultimo è nuovo,

3

1 2

RS 101 FF 2008 6513

2008-1129

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usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato. Sono equiparati all'immissione in commercio:

4

a.

l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale;

b.

l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio;

c.

la messa a disposizione di un prodotto per l'uso da parte di terzi;

d.

l'offerta di un prodotto.

È considerato produttore ai sensi della presente legge anche chi: a.

si presenta come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto;

b.

si presenta come rappresentante del produttore se quest'ultimo non ha sede in Svizzera;

c.

ricondiziona il prodotto o esercita un'attività che influenza in altro modo le caratteristiche di sicurezza di un prodotto.

Sezione 2: Condizioni per l'immissione in commercio Art. 3

Principi

I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi.

1

I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4 oppure, non essendo stati definiti tali requisiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica.

2

3

A garanzia della sicurezza e della salute degli utenti e di terzi occorre considerare: a.

la durata indicata o prevedibile di utilizzazione del prodotto;

b.

l'effetto del prodotto su altri prodotti, sempre che il suo impiego con questi altri prodotti sia ragionevolmente prevedibile;

c.

il fatto che il prodotto sia destinato ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possa essere utilizzato anche dai consumatori;

d.

il verosimile impiego del prodotto da parte di categorie di persone esposte a maggior pericolo di altre (p. es. bambini, persone disabili o anziane).

Il concreto potenziale di pericolo di un prodotto deve inoltre essere adeguatamente segnalato mediante:

4

a.

l'etichettatura e la presentazione;

b.

l'imballaggio e le istruzioni per l'assemblaggio, l'installazione e la manutenzione;

c.

avvertenze e consigli di prudenza;

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d.

istruzioni d'uso e indicazioni relative allo smaltimento;

e.

tutte le altre indicazioni e informazioni relative al prodotto.

Un prodotto non va considerato pericoloso soltanto perché è stato immesso in commercio un prodotto più sicuro.

5

Art. 4

Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

1

2

A tal fine tiene conto del diritto internazionale in materia.

Art. 5

Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

Chiunque immette in commercio un prodotto deve poterne dimostrare la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC).

1

2 Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

3

Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica.

4

Art. 6

Norme tecniche

1

D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4.

2

Per quanto possibile, designa norme armonizzate sul piano internazionale.

L'Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute.

3

Può incaricare organizzazioni svizzere indipendenti di normazione di elaborare le norme tecniche.

4

3

RS 946.51 (FF 2008 6499)

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Art. 7 1

Valutazione della conformità

Il Consiglio federale disciplina: a.

la procedura di controllo della conformità dei prodotti con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;

b.

l'uso di marchi di conformità.

Per i prodotti che presentano un rischio elevato può prescrivere che la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute debba essere certificata da un organo di valutazione.

2

Sezione 3: Obblighi consecutivi all'immissione in commercio Art. 8 Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti destinati ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati anche dai consumatori.

1

Il produttore o l'importatore che immette un prodotto in commercio deve, per la durata indicata o prevedibile di utilizzazione di un prodotto, adottare misure idonee per:

2

a.

individuare i pericoli che possono derivare dall'utilizzazione normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto;

b.

poter prevenire eventuali pericoli;

c.

poter tracciare il prodotto.

Il produttore o l'importatore deve esaminare con la debita cura i reclami concernenti la sicurezza del prodotto e, se necessario, eseguire campionature.

3

4 Il distributore deve contribuire al rispetto dei requisiti di sicurezza e collaborare alla sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio. Deve adottare misure che rendano possibile un'efficace collaborazione con il produttore o l'importatore e con gli organi di esecuzione competenti.

Il produttore o un altro responsabile dell'immissione in commercio che constata o abbia ragione di presumere che il suo prodotto mette in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi comunica senza indugio all'organo di esecuzione competente:

5

a.

tutte le informazioni che consentono un'identificazione precisa del prodotto;

b.

una descrizione completa del pericolo che può derivare da tale prodotto;

c.

tutte le informazioni disponibili su coloro da cui ha ricevuto il prodotto e, salvo consegna diretta agli utenti, su coloro a cui lo ha consegnato;

d.

le misure adottate per prevenire il pericolo, come avvertimenti, blocco delle vendite, ritiro dal mercato o richiamo del prodotto.

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Sezione 4: Esecuzione, finanziamento e rimedi giuridici Art. 9

Sorveglianza del mercato e vigilanza sull'esecuzione

Il Consiglio federale disciplina la sorveglianza dei prodotti sul mercato e vigila sull'esecuzione.

Art. 10

Controllo e misure amministrative

Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.

1

Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.

2

Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:

3

a.

proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;

b.

ordinare avvertimenti sui pericoli derivanti da un prodotto, il suo ritiro o il suo richiamo;

c.

vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;

d.

confiscare e distruggere o rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.

Gli organi di esecuzione avvertono la popolazione del prodotto pericoloso se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.

4

Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 lettere a­d sono adottate avvalendosi della forma della decisione generale. Sono pubblicate dopo il passaggio in giudicato della decisione.

5

6

Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.

Art. 11

Obbligo di collaborazione

Se necessario, chi immette un prodotto in commercio e le eventuali altre persone interessate sono tenuti a collaborare nell'esecuzione. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi di esecuzione tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e la documentazione necessarie.

4

RS 172.021

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Art. 12

Obbligo del segreto

Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.

Art. 13

Protezione dei dati e assistenza amministrativa

Gli organi di esecuzione sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali. A tal fine si applicano le disposizioni concernenti la raccolta di dati personali di cui all'articolo 18 della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati.

1

Gli organi di esecuzione possono conservare tali dati in forma elettronica e, per quanto necessario per un'esecuzione uniforme della legge, scambiarseli.

2

3

L'assistenza amministrativa è retta dagli articoli 21 e 22 LOTC6.

Art. 14 1

Emolumenti e finanziamento dell'esecuzione

Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dell'esecuzione.

Gli organi di esecuzione possono riscuotere emolumenti per il controllo di prodotti e l'esecuzione di misure.

2

Art. 15

Rimedi giuridici

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

1

Le decisioni degli organi di esecuzione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

2

Sezione 5: Disposizioni penali Art. 16

Delitti

Chiunque immette intenzionalmente in commercio un prodotto che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 2 e mette perciò in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

1

Se l'autore ha agito per mestiere o a scopo di lucro, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

2

Se l'autore ha messo in pericolo per negligenza la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

3

5 6

RS 235.1 RS 946.51 (FF 2008 6499)

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Per falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di false attestazioni, uso di attestazioni false o non veritiere, rilascio non autorizzato di dichiarazioni di conformità, applicazione e uso non autorizzato di marchi di conformità ai sensi degli articoli 23­28 LOTC7 si applicano le pene comminate secondo tali articoli.

4

Art. 17 1

2

Contravvenzioni

È punito con la multa fino a 40 000 franchi, chiunque intenzionalmente: a.

immette in commercio un prodotto che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3 capoverso 4;

b.

viola l'obbligo di collaborazione di cui all'articolo 11 o l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 8 capoverso 5;

c.

viola una disposizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile, o viola una decisione a lui intimata sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo.

3

Art. 18

Arricchimento indebito

I vantaggi patrimoniali derivanti da reati punibili secondo gli articoli 16 e 17 possono essere confiscati conformemente agli articoli 69­72 del Codice penale9.

Art. 19

Azione penale

L'azione penale spetta ai Cantoni.

Sezione 6. Disposizioni finali Art. 20

Abrogazione e modifica del diritto previgente

La legge federale del 19 marzo 197610 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT) è abrogata.

1

7 8 9 10

RS 946.51 (FF 2008 6499) RS 313.0 RS 311.0 RU 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197

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Legge federale sulla sicurezza dei prodotti

2

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1.Legge federale del 18 giugno 199311 sulla responsabilità per danno da prodotti Art. 3 cpv. 2 Abrogato 2. Legge federale del 19 dicembre 195812 sulla circolazione stradale Art. 1 cpv. 3 Salvo disposizione contraria della presente legge, alla messa in commercio di veicoli a motore e velocipedi e di loro componenti si applica la legge federale del ...13 sulla sicurezza dei prodotti.

3

3. Legge federale dell'8 ottobre 199914 concernente i prodotti da costruzione Art. 1 cpv. 2 Non si applica se altri atti legislativi federali disciplinano esaustivamente la messa in commercio o l'impiego di determinati prodotti da costruzione.

2

Art. 21

Disposizioni transitorie

I prodotti che soddisfano i requisiti del diritto previgente ma non quelli del nuovo diritto possono essere immessi in commercio fino al 31 dicembre 2011.

1

Entro il 31 dicembre 2011 ogni produttore, importatore o distributore deve predisporre le condizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 8.

2

Art. 22

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

11 12 13 14

RS 221.112.944 RS 741.01 RS ... (FF 2008 6557) RS 933.0

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