Legge federale sulla sicurezza dei prodotti
Disegno
(LSPro) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1, 97 capoverso 1, 110 capoverso 1 lettera a e 118 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 20082, decreta:
Sezione 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni Art. 1
Scopo e campo d'applicazione
La presente legge mira a garantire la sicurezza dei prodotti e ad agevolare il libero scambio internazionale delle merci.
1
Essa si applica all'immissione in commercio di prodotti, a titolo commerciale o professionale, da parte di produttori, importatori, distributori e prestatori di servizi.
2
Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto altri atti normativi del diritto federale non perseguano il medesimo obiettivo.
3
4 La presente legge non si applica all'immissione in commercio di prodotti usati se questi:
a.
sono ceduti quali pezzi d'antiquariato; oppure se
b.
prima del loro impiego devono essere riparati o ricondizionati, a condizione che chi li immette in commercio ne informi sufficientemente la persona a cui li consegna.
Art. 2
Definizioni
È considerato prodotto ai sensi della presente legge una cosa mobile pronta per l'uso, anche se è incorporata in un'altra cosa mobile o immobile.
1
Un prodotto è considerato pronto per l'uso anche se consegnato al destinatario sotto forma di componenti staccate da montare o assemblare.
2
È considerata immissione in commercio ai sensi della presente legge la consegna a titolo gratuito o oneroso di un prodotto, indipendentemente se quest'ultimo è nuovo,
3
1 2
RS 101 FF 2008 6513
2008-1129
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usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato. Sono equiparati all'immissione in commercio:
4
a.
l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale;
b.
l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio;
c.
la messa a disposizione di un prodotto per l'uso da parte di terzi;
d.
l'offerta di un prodotto.
È considerato produttore ai sensi della presente legge anche chi: a.
si presenta come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto;
b.
si presenta come rappresentante del produttore se quest'ultimo non ha sede in Svizzera;
c.
ricondiziona il prodotto o esercita un'attività che influenza in altro modo le caratteristiche di sicurezza di un prodotto.
Sezione 2: Condizioni per l'immissione in commercio Art. 3
Principi
I prodotti possono essere immessi in commercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi.
1
I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4 oppure, non essendo stati definiti tali requisiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica.
2
3
A garanzia della sicurezza e della salute degli utenti e di terzi occorre considerare: a.
la durata indicata o prevedibile di utilizzazione del prodotto;
b.
l'effetto del prodotto su altri prodotti, sempre che il suo impiego con questi altri prodotti sia ragionevolmente prevedibile;
c.
il fatto che il prodotto sia destinato ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possa essere utilizzato anche dai consumatori;
d.
il verosimile impiego del prodotto da parte di categorie di persone esposte a maggior pericolo di altre (p. es. bambini, persone disabili o anziane).
Il concreto potenziale di pericolo di un prodotto deve inoltre essere adeguatamente segnalato mediante:
4
a.
l'etichettatura e la presentazione;
b.
l'imballaggio e le istruzioni per l'assemblaggio, l'installazione e la manutenzione;
c.
avvertenze e consigli di prudenza;
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d.
istruzioni d'uso e indicazioni relative allo smaltimento;
e.
tutte le altre indicazioni e informazioni relative al prodotto.
Un prodotto non va considerato pericoloso soltanto perché è stato immesso in commercio un prodotto più sicuro.
5
Art. 4
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
Il Consiglio federale stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
1
2
A tal fine tiene conto del diritto internazionale in materia.
Art. 5
Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
Chiunque immette in commercio un prodotto deve poterne dimostrare la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. La prova della conformità è retta dagli articoli 17 e 18 della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC).
1
2 Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 6 soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
Chiunque immette in commercio un prodotto che non corrisponde alle norme tecniche di cui all'articolo 6 deve poter dimostrare che il prodotto soddisfa in altro modo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
3
Se non è stato stabilito alcun requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute, si deve poter dimostrare che il prodotto è stato fabbricato conformemente allo stato della scienza e della tecnica.
4
Art. 6
Norme tecniche
1
D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'Ufficio federale competente definisce le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4.
2
Per quanto possibile, designa norme armonizzate sul piano internazionale.
L'Ufficio federale pubblica nel Foglio federale le norme tecniche con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute.
3
Può incaricare organizzazioni svizzere indipendenti di normazione di elaborare le norme tecniche.
4
3
RS 946.51 (FF 2008 6499)
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Art. 7 1
Valutazione della conformità
Il Consiglio federale disciplina: a.
la procedura di controllo della conformità dei prodotti con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;
b.
l'uso di marchi di conformità.
Per i prodotti che presentano un rischio elevato può prescrivere che la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute debba essere certificata da un organo di valutazione.
2
Sezione 3: Obblighi consecutivi all'immissione in commercio Art. 8 Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti destinati ai consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati anche dai consumatori.
1
Il produttore o l'importatore che immette un prodotto in commercio deve, per la durata indicata o prevedibile di utilizzazione di un prodotto, adottare misure idonee per:
2
a.
individuare i pericoli che possono derivare dall'utilizzazione normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto;
b.
poter prevenire eventuali pericoli;
c.
poter tracciare il prodotto.
Il produttore o l'importatore deve esaminare con la debita cura i reclami concernenti la sicurezza del prodotto e, se necessario, eseguire campionature.
3
4 Il distributore deve contribuire al rispetto dei requisiti di sicurezza e collaborare alla sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio. Deve adottare misure che rendano possibile un'efficace collaborazione con il produttore o l'importatore e con gli organi di esecuzione competenti.
Il produttore o un altro responsabile dell'immissione in commercio che constata o abbia ragione di presumere che il suo prodotto mette in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi comunica senza indugio all'organo di esecuzione competente:
5
a.
tutte le informazioni che consentono un'identificazione precisa del prodotto;
b.
una descrizione completa del pericolo che può derivare da tale prodotto;
c.
tutte le informazioni disponibili su coloro da cui ha ricevuto il prodotto e, salvo consegna diretta agli utenti, su coloro a cui lo ha consegnato;
d.
le misure adottate per prevenire il pericolo, come avvertimenti, blocco delle vendite, ritiro dal mercato o richiamo del prodotto.
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Sezione 4: Esecuzione, finanziamento e rimedi giuridici Art. 9
Sorveglianza del mercato e vigilanza sull'esecuzione
Il Consiglio federale disciplina la sorveglianza dei prodotti sul mercato e vigila sull'esecuzione.
Art. 10
Controllo e misure amministrative
Gli organi di esecuzione possono controllare i prodotti immessi in commercio e se necessario prelevarne campioni.
1
Se dal controllo risulta che un prodotto non corrisponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o non corrisponde allo stato della scienza e della tecnica, l'organo di esecuzione dispone misure adeguate.
2
Se necessario per la protezione della sicurezza o della salute degli utenti o di terzi, l'organo di esecuzione può in particolare:
3
a.
proibire l'ulteriore immissione in commercio di un prodotto;
b.
ordinare avvertimenti sui pericoli derivanti da un prodotto, il suo ritiro o il suo richiamo;
c.
vietare l'esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;
d.
confiscare e distruggere o rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.
Gli organi di esecuzione avvertono la popolazione del prodotto pericoloso se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.
4
Per quanto necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui al capoverso 3 lettere ad sono adottate avvalendosi della forma della decisione generale. Sono pubblicate dopo il passaggio in giudicato della decisione.
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6
Si applica la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.
Art. 11
Obbligo di collaborazione
Se necessario, chi immette un prodotto in commercio e le eventuali altre persone interessate sono tenuti a collaborare nell'esecuzione. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi di esecuzione tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e la documentazione necessarie.
4
RS 172.021
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Art. 12
Obbligo del segreto
Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.
Art. 13
Protezione dei dati e assistenza amministrativa
Gli organi di esecuzione sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi o penali. A tal fine si applicano le disposizioni concernenti la raccolta di dati personali di cui all'articolo 18 della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati.
1
Gli organi di esecuzione possono conservare tali dati in forma elettronica e, per quanto necessario per un'esecuzione uniforme della legge, scambiarseli.
2
3
L'assistenza amministrativa è retta dagli articoli 21 e 22 LOTC6.
Art. 14 1
Emolumenti e finanziamento dell'esecuzione
Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dell'esecuzione.
Gli organi di esecuzione possono riscuotere emolumenti per il controllo di prodotti e l'esecuzione di misure.
2
Art. 15
Rimedi giuridici
La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
1
Le decisioni degli organi di esecuzione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2
Sezione 5: Disposizioni penali Art. 16
Delitti
Chiunque immette intenzionalmente in commercio un prodotto che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 2 e mette perciò in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.
1
Se l'autore ha agito per mestiere o a scopo di lucro, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.
2
Se l'autore ha messo in pericolo per negligenza la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
3
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RS 235.1 RS 946.51 (FF 2008 6499)
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Per falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di false attestazioni, uso di attestazioni false o non veritiere, rilascio non autorizzato di dichiarazioni di conformità, applicazione e uso non autorizzato di marchi di conformità ai sensi degli articoli 2328 LOTC7 si applicano le pene comminate secondo tali articoli.
4
Art. 17 1
2
Contravvenzioni
È punito con la multa fino a 40 000 franchi, chiunque intenzionalmente: a.
immette in commercio un prodotto che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3 capoverso 4;
b.
viola l'obbligo di collaborazione di cui all'articolo 11 o l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 8 capoverso 5;
c.
viola una disposizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile, o viola una decisione a lui intimata sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.
Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.
Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo.
3
Art. 18
Arricchimento indebito
I vantaggi patrimoniali derivanti da reati punibili secondo gli articoli 16 e 17 possono essere confiscati conformemente agli articoli 6972 del Codice penale9.
Art. 19
Azione penale
L'azione penale spetta ai Cantoni.
Sezione 6. Disposizioni finali Art. 20
Abrogazione e modifica del diritto previgente
La legge federale del 19 marzo 197610 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT) è abrogata.
1
7 8 9 10
RS 946.51 (FF 2008 6499) RS 313.0 RS 311.0 RU 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197
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2
Le leggi qui appresso sono modificate come segue:
1.Legge federale del 18 giugno 199311 sulla responsabilità per danno da prodotti Art. 3 cpv. 2 Abrogato 2. Legge federale del 19 dicembre 195812 sulla circolazione stradale Art. 1 cpv. 3 Salvo disposizione contraria della presente legge, alla messa in commercio di veicoli a motore e velocipedi e di loro componenti si applica la legge federale del ...13 sulla sicurezza dei prodotti.
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3. Legge federale dell'8 ottobre 199914 concernente i prodotti da costruzione Art. 1 cpv. 2 Non si applica se altri atti legislativi federali disciplinano esaustivamente la messa in commercio o l'impiego di determinati prodotti da costruzione.
2
Art. 21
Disposizioni transitorie
I prodotti che soddisfano i requisiti del diritto previgente ma non quelli del nuovo diritto possono essere immessi in commercio fino al 31 dicembre 2011.
1
Entro il 31 dicembre 2011 ogni produttore, importatore o distributore deve predisporre le condizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 8.
2
Art. 22
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
11 12 13 14
RS 221.112.944 RS 741.01 RS ... (FF 2008 6557) RS 933.0
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