Codice civile

Progetto

(CC) (Impedire la conclusione di matrimoni in caso di soggiorno irregolare) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 31 gennaio 20081; visto il parere del Consiglio federale del 14 marzo 20082, decreta: I Il Codice civile3 è modificato come segue: Art. 98 cpv. 4 (nuovo) I fidanzati che non hanno la cittadinanza svizzera devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preparatoria.

B. Procedura preparatoria I. Domanda

4

II. Esecuzione e chiusura della procedura preparatoria

4

Art. 99 cpv. 4 (nuovo) L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità competente l'identità dei fidanzati che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 20 giugno 20034 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 9 cpv. 1 lett. j (nuova) e 2 lett. i (nuova) L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

1

1 2 3 4

FF 2008 2145 FF 2008 2159 RS 210 RS 142.51

2008-0480

2157

Codice civile

j.

uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile5 e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 20046 sull'unione domestica registrata.

L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

2

i.

uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l'identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica nonché per evitare l'elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata.

2. Legge del 18 giugno 20047 sull'unione domestica registrata Art. 5 cpv. 4 (nuovo) I partner che non hanno la cittadinanza svizzera devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera durante la procedura preliminare.

Domanda

4

Esame

4

Art. 6 cpv. 4 (nuovo) L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità competente l'identità dei partner che non hanno fornito la prova della legalità del loro soggiorno in Svizzera.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Heim, Donzé, Gross Andreas, Hodgers, Leuenberger-Genève, Marra, Tschümperlin, Zisyadis) Non entrare in materia

5 6 7

RS 210 RS 211.231 RS 211.231

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