Valutazione del ruolo della Confederazione nella garanzia della qualità secondo la LAMal Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 13 novembre 2007

Onorevole Presidente della Confederazione, Gentile Cancelliera della Confederazione, con lettera del 22 febbraio 2007 la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) vi aveva annunciato l'avvio di un'indagine sul ruolo della Confederazione nella garanzia della qualità secondo la legge sull'assicurazione malattie. Il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) è stato incaricato di esaminare l'adeguatezza del quadro legale e normativo e i compiti assunti dalla Confederazione in materia di garanzia della qualità.

Nel frattempo la CPA ha concluso la sua valutazione e illustrato i risultati in un rapporto. La CdG-S ha preso atto del rapporto nel corso della seduta odierna. La CdG-S constata che la garanzia della qualità secondo la LAMal può essere ottimizzata e che la Confederazione non utilizza a sufficienza le sue competenze legali. Per preservare e migliorare ulteriormente la l'elevata qualità del sistema sanitario svizzero nel confronto internazionale, la CdG-S invita il Consiglio federale ad assumere un ruolo più attivo per orientare il settore della garanzia della qualità sfruttando appieno le competenze legali in materia conferite alla Confederazione (cfr. mozione 04.3624 CSSS-N «Garanzia della qualità e sicurezza dei pazienti nel settore sanitario»). La CdG-S ritiene prioritari i seguenti interventi: 1.

Il Consiglio federale elabora una strategia chiara e vincolante in cui sono definite le misure, le responsabilità e le scadenze per l'attuazione del mandato della Confederazione in materia di garanzia della qualità.

2.

Il Consiglio federale dispone che ai partner tariffali siano richiesti rapporti dettagliati sull'esecuzione della garanzia della qualità e che il DFI o l'UFSP proceda su questa base a un monitoraggio dello stato di attuazione della garanzia della qualità in tutti i settori di prestazione.

3.

Il Consiglio federale dispone che i dati delle rilevazioni correnti (p. es. statistica sanitaria) siano utilizzati per determinare la qualità delle prestazioni mediche e servano da base per la garanzia della qualità.

4.

Il Consiglio federale definisce e comunica i requisiti minimi per i contenuti delle convenzioni sulla qualità o per le relative disposizioni nelle convenzioni tariffarie. In particolare controlla che, oltre ai requisiti per il sistema di garanzia della qualità, le convenzioni considerino in modo adeguato la qualità dei processi e dei risultati e le conseguenze in caso di inadempimento delle misure convenute.

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5.

Il Consiglio federale esorta i partner tariffali a esaminare, nel quadro dei negoziati tariffali, anche modelli che prevedono la differenziazione delle tariffe in base a criteri qualitativi («payment for performance»).

6.

Il Consiglio federale definisce e comunica un termine vincolante per la conclusione delle convenzioni sulla garanzia della qualità in tutti i settori di prestazione. Sulla base dei relativi rapporti (cfr. punto 2) ne controlla l'attuazione. Se le convenzioni non sono stipulate entro il termine previsto o se non soddisfano i requisiti minimi, il Consiglio federale si avvale immediatamente della sua competenza di emanare disposizioni proprie (art. 77 cpv. 3 OAMal).

7.

Sulla base dei rapporti presentati dai partner tariffali (cfr. punto 2) l'UFSP verifica se sono rispettati gli obblighi convenuti per la garanzia della qualità e se in caso di inadempimento delle disposizioni convenute sono state avviate le misure necessarie.

8.

Se lo strumento delle convenzioni risultasse troppo poco incisivo, il Consiglio federa-le prenderebbe in considerazione una revisione delle disposizioni legislative. Oltre alla revisione delle disposizioni d'ordinanza entrerebbe in linea di conto anche una revisione delle disposizioni di legge. Si potrebbe in particolare valutare l'adozione di incentivi, quale la differenziazione delle tariffe in base a criteri qualitativi.

9.

Il Consiglio federale è invitato a verificare le risorse umane che l'UFSP destina al controllo della garanzia della qualità ed eventualmente ad adeguarle all'importanza strategica di questo compito.

10. Il Consiglio federale dispone che il finanziamento di progetti pilota sia posto su una base affidabile e che i progetti vengano promossi in funzione del loro impatto sul lungo termine e della loro efficacia. Bisognerebbe anche valutare l'opportunità di adottare incentivi supplementari per ricompensare le misure di qualità coronate da successo (p. es. premio della qualità).

11. Il Consiglio federale è invitato a verificare in una prospettiva a lungo termine la possibilità di un disciplinamento generale della garanzia della qualità che si applichi anche alla fornitura di prestazioni in altri ambiti delle assicurazioni sociali (p. es. assicurazione infortuni, assicurazione invalidità).

12. Il Consiglio federale è invitato, pure in una prospettiva a lungo termine, a ripensare a fondo il ruolo della Confederazione nella garanzia della qualità.

In alternativa all'estensione delle competenze sanzionatorie di UFSP e DFI potrebbe entrare in linea di conto anche la delega di questo compito a un istituto nazionale di garanzia della qualità o a un regolatore indipendente dall'Amministrazione federale.

Vi invitiamo a presentarci entro il 18 agosto 2008 un rapporto sulle misure adottate per rafforzare la garanzia della qualità e sui primi risultati ottenuti.

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Vogliate gradire, onorevole Presidente della Confederazione, gentile Cancelliera della Confederazione, l'espressione della nostra alta stima.

13 novembre 2007

Per la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati: Il presidente, Hansruedi Stadler Il segretario, Philippe Schwab

Allegato: Rapporto del CPA del 5 settembre 2007 6823

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