Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 20082, decreta: Art. 1 È approvato lo scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 20063, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

1

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento da parte della Svizzera dei propri requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1.

2

Art. 2 Con il presente decreto, la legge federale sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen (legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, LSIS) è approvata nella versione qui annessa.

1 2 3 4

RS 101 FF 2008 7809 GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89 RS 0.360.268.1

2008-1307

7837

Recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. DF

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.

2

7838

Recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. DF

Legge federale sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen

Allegato

(Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, LSIS) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale5; in applicazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 20066, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (decisione quadro); visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 20087, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1

2

5 6 7

Oggetto

Per la trasposizione della decisione quadro la presente legge disciplina: a.

le modalità per lo scambio di informazioni, su richiesta, tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli Stati collegati alla Svizzera mediante uno degli accordi di associazione a Schengen (Stati Schengen), per scopi di prevenzione e di perseguimento di reati, a condizione che una legge speciale o un accordo preveda che i dati possano essere scambiati tra le autorità succitate e per gli scopi summenzionati;

b.

le condizioni e le modalità applicabili allo scambio spontaneo di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen, ai fini della prevenzione e del perseguimento di reati.

Gli accordi di associazione a Schengen sono elencati nell'allegato 2.

RS 101 GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89 FF 2008 7809

7839

Recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. DF

3

Sono fatte salve le disposizioni: a.

della legge federale del 20 marzo 19818 sull'assistenza internazionale in materia penale;

b.

delle convenzioni internazionali sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale.

La presente legge non pregiudica gli obblighi più rigorosi nell'ambito dell'assistenza amministrativa e le disposizioni più favorevoli sanciti negli accordi bilaterali o multilaterali già esistenti tra la Svizzera e uno o più Stati Schengen in materia di cooperazione.

4

Art. 2

Informazioni e protezione dei dati

Per informazioni ai sensi della presente legge s'intendono tutti i tipi di dati in possesso delle autorità di perseguimento penale.

1

Sono escluse le richieste di informazioni che implicano l'applicazione della coercizione processuale o che concernono informazioni protette dal diritto nazionale.

2

3 Il trattamento dei dati ai sensi della presente legge è retto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 3

Autorità di perseguimento penale della Confederazione

Sono autorità di perseguimento penale della Confederazione ai sensi della presente legge le autorità che il diritto federale autorizza ad esercitare poteri pubblici e ad adottare misure coercitive per perseguire e prevenire reati.

1

Le autorità incaricate dell'esecuzione di procedimenti penali amministrativi sono escluse dal campo d'applicazione della presente legge.

2

Art. 4

Autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen

Sono autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen ai sensi della presente legge le autorità definite all'articolo 2 lettera a della decisione quadro.

Art. 5

Canali di comunicazione e punti di contatto

Lo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen avviene per mezzo dei canali disponibili per la cooperazione internazionale in materia di perseguimento penale.

1

L'Ufficio federale di polizia può fungere da punto centrale di contatto per le altre autorità di perseguimento penale.

2

8

RS 351.1

7840

Recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. DF

Art. 6

Parità di trattamento

La comunicazione di informazioni alle competenti autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen non può essere soggetta a regole più severe di quelle applicabili alla comunicazione alle autorità di perseguimento penale svizzere.

1

Le leggi speciali che prevedono condizioni più severe per la comunicazione di informazioni alle autorità di perseguimento penale estere non si applicano alla comunicazione alle autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen.

2

Sezione 2: Scambio di informazioni Art. 7

Scambio spontaneo di informazioni

Le autorità di perseguimento penale della Confederazione mettono spontaneamente a disposizione delle competenti autorità di perseguimento penale degli Stati Schengen le informazioni definite all'articolo 2 che potrebbero essere rilevanti per la prevenzione e il perseguimento dei reati elencati nell'allegato 1.

1

2

Queste informazioni sono trasmesse mediante il formulario di cui all'articolo 9.

Art. 8

Contenuto e forma delle richieste

Le richieste di informazioni devono contenere in particolare le seguenti indicazioni:

1

2

a.

il servizio richiedente;

b.

le informazioni richieste;

c.

lo scopo per cui sono richieste le informazioni;

d.

una breve descrizione dei fatti principali;

e.

le eventuali restrizioni di utilizzazione delle informazioni richieste;

f.

l'eventuale indicazione dell'urgenza della richiesta.

Per le richieste di informazioni occorre utilizzare il formulario apposito.

Art. 9

Risposta

Per rispondere alle richieste di informazioni occorre utilizzare il formulario apposito.

1

Quando un'autorità riceve una richiesta e non è competente per darvi seguito, la inoltra d'ufficio all'autorità competente.

2

L'inoltro di richieste, il rifiuto di fornire informazioni e il ritardo nella risposta devono essere motivati mediante il formulario di cui al capoverso 1.

3

Se occorre l'approvazione di un'autorità giudiziaria, l'autorità di perseguimento penale la richiede d'ufficio.

4

7841

Recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. DF

L'autorità che comunica informazioni deve menzionare le restrizioni di utilizzazione, a condizione che tale possibilità sia prevista da una legge speciale.

5

Art. 10

Formulari

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce quale formulario utilizzare per: a.

la richiesta di informazioni;

b.

la risposta alla richiesta di informazioni, compresi i motivi concernenti l'inoltro di una richiesta, il rifiuto di fornire informazioni e il ritardo nella risposta.

Art. 11

Termini

Se le informazioni richieste riguardano un reato ai sensi dell'allegato 1 e sono disponibili immediatamente tramite l'accesso a una banca dati, occorre rispondere alla richiesta entro i termini seguenti:

1

a.

otto ore per le richieste urgenti;

b.

sette giorni per le richieste non urgenti.

Il termine di cui al capoverso 1 lettera a può essere prorogato fino a tre giorni; la proroga deve essere motivata.

2

3

In tutti gli altri casi la risposta alle richieste deve essere fornita entro 14 giorni.

Art. 12 1

2

Motivi di rifiuto

Lo scambio di informazioni può essere rifiutato se: a.

rischia di pregiudicare interessi essenziali di sicurezza nazionale;

b.

rischia di compromettere il buon esito delle indagini in corso o la sicurezza delle persone; o

c.

le informazioni richieste non sembrano utili o necessarie per la prevenzione o il perseguimento di un reato.

Lo scambio di informazioni deve essere rifiutato se: a.

le informazioni saranno utilizzate come prove dinanzi a un'autorità giudiziaria;

b.

la richiesta si riferisce a un reato passibile di una pena privativa della libertà di al massimo un anno; o

c.

l'accesso alle informazioni e il loro scambio devono essere autorizzati da un'autorità giudiziaria competente ed essa ha rifiutato l'autorizzazione.

7842

Recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. DF

Sezione 3: Disposizioni finali Art. 13

Sviluppi dell'acquis di Schengen

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere autonomamente trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen che implicano una modifica dei reati indicati all'allegato 1.

1

È autorizzato ad apportare, nell'ambito di un'ordinanza, modifiche di lieve entità all'allegato 1. Al contempo sottopone al Parlamento un messaggio concernente la modifica della legge.

2

Art. 14

Esecuzione da parte dei Cantoni

Nella misura in cui non esistono disposizioni cantonali in materia di scambio di informazioni con gli Stati Schengen, per l'attuazione del diritto federale i Cantoni applicano la presente legge.

7843

Recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. DF

Allegato 1 (art. 7 cpv. 1 e 11 cpv. 1)

Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti dalla decisione quadro 2002/584/GAI9 Reati considerati dal diritto svizzero

Decisione quadro 2002/584/GAI

Omicidio volontario, lesioni personali Omicidio (omicidio intenzionale, gravi assassinio, omicidio passionale, omicidio su richiesta della vittima, infanticidio), lesioni gravi (art. 111­114, 116 e 122 CP10) Furto e rapina (art. 139 n. 3, 140 CP)

Furti organizzati o con l'uso di armi

Criminalità informatica Acquisizione illecita di dati, accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati, danneggiamento di dati, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, conseguimento fraudolento di una prestazione (art. 143, 143bis, 144bis, 147 cpv. 1 e 2, 150 CP) Danneggiamento, incendio intenzionale, Sabotaggio esplosione, uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi, inondazione o franamento, danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 e 228 CP) Truffa (art. 146 cpv. 1 e 2 CP)

9 10

Truffa

Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

Codice penale, RS 311.0

7844

Recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. DF

Reati considerati dal diritto svizzero

Decisione quadro 2002/584/GAI

Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, abuso di carte- chèques o di credito, frode dello scotto, conseguimento fraudolento di una prestazione, danno patrimoniale procurato con astuzia, false indicazioni su attività commerciali, false comunicazioni alle autorità del registro di commercio, contraffazione di merci, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale (art. 147­150, 151­155, 163 e 170 CP) Truffa in materia di prestazioni e di tasse secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo (art. 14 cpv. 1 DPA11)

Frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 199512 elaborata in base all'articolo K3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Contraffazione di merci (art. 155 CP) Violazione del diritto al marchio, uso fraudolento del marchio, uso di indicazioni di provenienza non pertinenti (art. 61 cpv. 3, 62 cpv. 1 e 2, 64 cpv. 2 LPM13) Violazione del diritto di design (art. 41 cpv. 2 LDes14) Violazione del diritto d'autore, lesione di diritti di protezione affini (art. 67 cpv. 2, 69 cpv. 2 LDA15)

Contraffazione e pirateria in materia di prodotti

Estorsione (art. 156 CP)

Racket ed estorsioni

Estorsione, coazione, sequestro di persona e rapimento, presa d'ostaggio (art. 156, 181 e 183­185 CP)

Dirottamento di aereo/nave

Ricettazione (art. 160 CP)

Traffico di veicoli rubati

Tratta di esseri umani (art. 182 CP)

Tratta di esseri umani

11 12 13 14 15

Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo, RS 313.0 GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49 Legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi, RS 232.11 Legge del 5 ottobre 2001 sul design, RS 232.12 Legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore, RS 231.1

7845

Recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. DF

Reati considerati dal diritto svizzero

Decisione quadro 2002/584/GAI

Rapimento, sequestro e presa di ostaggi Sequestro di persona e rapimento, circostanze aggravanti, presa d'ostaggio (art. 183­185 CP) Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero (art. 271 n. 2 CP) Esposizione a pericolo dello sviluppo di Sfruttamento sessuale dei bambini e minorenni: atti sessuali con fanciulli, pedopornografia pornografia (art. 187 e 197 n. 3 CP) Violenza carnale (art. 190 CP)

Stupro

Incendio intenzionale (art. 221 CP)

Incendio volontario

Pericolo dovuto all'energia nucleare, Traffico illecito di materie nucleari e alla radioattività e a raggi ionizzanti, atti radioattive preparatori punibili (art. 226bis e 226ter CP) Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna della legge sull'energia nucleare (art. 88 LENu16) Contraffazione di monete, alterazione di Falsificazione di monete, compresa la monete (art. 240 e 241 CP) contraffazione dell'euro Contraffazione di monete, alterazione di Falsificazione di mezzi di pagamento monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 240­244 CP) Falsità in documenti, falsità in Falsificazione di atti amministrativi e certificati, conseguimento fraudolento traffico di documenti falsi di una falsa attestazione, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 251­253 e 317 n. 1 CP) Organizzazione criminale, associazioni illecite (art. 260ter e 275ter CP)

Partecipazione a un'organizzazione criminale

Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater CP) Delitti secondo la legge sulle armi (art. 33 cpv. 1 e 3 LArm17)

Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

16 17

Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare, RS 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare, RS 514.54

7846

Recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. DF

Reati considerati dal diritto svizzero

Decisione quadro 2002/584/GAI

Finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies CP)

Terrorismo

Discriminazione razziale (art. 261bis CP) Razzismo e xenofobia Genocidio (art. 264 CP)

Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale

Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP)

Riciclaggio di proventi di reato

Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri Corruzione (corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi), corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322ter­322septies CP) Corruzione attiva e passiva e concorrenza sleale secondo la legge federale contro la concorrenza sleale (art. 4a in combinato disposto con l'art. 23 LCSI18) Incitazione all'entrata, alla partenza o al Favoreggiamento dell'ingresso e soggiorno illegali (art. 116 cpv. 1 lett. a, del soggiorno illegali 3 LStr19) Disposizione penale della legge federale Traffico illecito di sostanze ormonali che promuove la ginnastica e lo sport20 ed altri fattori di crescita (art. 11f) Delitti secondo la legge sulle derrate alimentari (art. 47 cpv. 1 e 2 LDerr21) Delitti secondo la legge sugli agenti terapeutici (art. 86 cpv. 1 e 2 LATer22) Disposizioni penali secondo la legge sul trasferimento dei beni culturali (art. 24­29 LTBC23)

18 19 20 21 22 23

Traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte

Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale, RS 241 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri, RS 142.20 Legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport, RS 415.0 Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari, RS 817.0 Legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici, RS 812.21 Legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali, RS 444.1

7847

Recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. DF

Reati considerati dal diritto svizzero

Decisione quadro 2002/584/GAI

Delitti secondo la legge sulle cellule Traffico illecito di organi e tessuti umani staminali (art. 24 cpv. 1­3 LCel24) Abuso di patrimonio germinale e applicazione senza consenso o autorizzazione secondo la legge sulla medicina della procreazione (art. 32 e 34 LPAM25) Delitti secondo la legge sui trapianti26 (art. 69 cpv. 1 e 2) Disposizioni penali secondo la legge sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup27)

Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

Delitti secondo la legge sulla protezione dell'ambiente (art. 60 cpv. 1 LPAmb28) Delitti secondo la legge sulla protezione delle acque (art. 70 cpv. 1 LPAc29) Disposizioni penali della legge sulla radioprotezione (art. 43 e 43a cpv. 1 LRaP30) Disposizioni penali della legge sull'ingegneria genetica (art. 35 cpv. 1 e 2 LIG 31)

Criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

24 25 26 27 28 29 30 31

Legge del 19 dicembre 2003 sulle cellule staminali, RS 810.31 Legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione, RS 810.11 Legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti, RS 810.21 Legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti, RS 812.121 Legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente, RS 814.01 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque, RS 814.20 Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione, RS 814.50 Legge del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica, RS 814.91

7848

Recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. DF

Allegato 2 (art. 1 cpv. 2)

Accordi di associazione a Schengen Gli Accordi di associazione a Schengen comprendono:

32 33 34 35 36

a.

l'Accordo del 26 ottobre 200432 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);

b.

l'Accordo del 26 ottobre 200433 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;

c.

l'Accordo del 17 dicembre 200434 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

d.

l'Accordo del 28 aprile 200535 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;

e.

il Protocollo del 28 febbraio 200836 tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

RS 0.360.268.1 RS 0.360.268.10 RS 0.360.598.1 RS 0.360.314.1 RS 0.360.514.1; non ancora in vigore

7849

Recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. DF

7850