Legge federale sulle finanze della Confederazione

Disegno

(LFC) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 20081, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue: Art. 16 cpv. 1 Dopo l'approvazione del consuntivo, l'importo massimo fissato per le uscite totali dell'anno precedente è rettificato sulla base delle entrate ordinarie effettivamente conseguite.

1

Art. 17a (nuovo)

Conto di ammortamento

Le entrate o le uscite straordinarie iscritte nel consuntivo sono accreditate o addebitate a un conto di ammortamento distinto dal consuntivo.

1

2

Nel conto di ammortamento non vengono tuttavia allibrate: a.

le entrate straordinarie a destinazione vincolata;

b.

le uscite straordinarie coperte da entrate secondo la lettera a.

Art. 17b (nuovo)

Disavanzi del conto di ammortamento

I disavanzi del conto di ammortamento dell'esercizio annuale precedente devono essere compensati sull'arco dei sei esercizi annuali successivi per il tramite della riduzione dell'importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.

1

Se il disavanzo del conto di ammortamento supera di oltre lo 0,5 per cento l'importo massimo di cui all'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il termine previsto dal capoverso 1 decorre nuovamente.

2

L'obbligo di equilibrare il conto di ammortamento è differito fintantoché non sarà eliminato il disavanzo del conto di compensazione di cui all'articolo 17.

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1 2

FF 2008 7415 RS 611.0

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Legge federale sulle finanze della Confederazione

4 L'Assemblea federale determina ogni anno l'ammontare delle riduzioni in occasione dell'adozione del preventivo.

Art. 17c (nuovo)

Risparmi a titolo precauzionale

Al fine di compensare disavanzi prevedibili del conto di ammortamento, l'Assemblea federale può, al momento dell'adozione del preventivo, ridurre l'importo massimo di cui agli articoli 13 o 15.

1

La riduzione presuppone che il conto di compensazione di cui all'articolo 16 sia almeno in pareggio.

2

Art. 17d (nuovo)

Accrediti al conto di ammortamento

Le riduzioni di cui agli articoli 17b capoverso 1 o 17c sono accreditate al conto di ammortamento, purché l'accredito non gravi il conto di compensazione.

Art. 18 cpv. 1 frase introduttiva Il Consiglio federale realizza le riduzioni di cui all'articolo 17, 17b capoverso 1 oppure 17c come segue: 1

Art. 66

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, il saldo del conto di compensazione di cui all'articolo 16 capoverso 2 si riduce di ... miliardi di franchi.

1

L'articolo 17a si applica a tutte le entrate e uscite straordinarie dell'esercizio annuale in corso al momento dell'entrata in vigore.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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