Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale di tecnologo dell'industria lattiera del 15 gennaio 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 La partecipazione al Fondo per la formazione professionale della Société suisse d'industrie laitière (SSIL) secondo il regolamento del 3 luglio 20072 è dichiarata d'obbligatorietà generale.

Art. 2 Il Fondo per la formazione professionale finanzia prestazioni fornite dalla SSIL nell'ambito della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e del perfezionamento professionale.

1

2

1 2

Si tratta concretamente delle prestazioni seguenti: a.

sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base, di formazione professionale superiore e di perfezionamento professionale; il sistema comprende in particolare analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere, garanzia della qualità e controlling;

b.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base e di regolamenti d'esame della formazione professionale superiore;

c.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico per il sostegno della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e del perfezionamento professionale;

d.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative di cui si occupa la SSIL, coordinamento e vigilanza delle procedure, incluse la garanzia della qualità e le cerimonie di consegna dei diplomi;

RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 21 del 31 gennaio 2008.

2007-2621

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Conferimento dell'obbligatorietà generale al regolamento del Fondo per la formazione professionale di tecnologo dell'industria lattiera. DCF

e.

reclutamento e promozione delle giovani leve nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nel perfezionamento professionale;

f.

partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;

g.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione;

h.

copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo relative ai compiti legati alla formazione professionale, alla formazione professionale superiore e al perfezionamento professionale svolti dalla SSIL, dall'associazione professionale degli specialisti in prodotti di latteria (ASL) e dall'organizzazione artigiani svizzeri del formaggio (FROMARTE).

La direzione della SSIL può decidere di erogare ulteriori contributi finanziari per misure che corrispondono allo scopo del Fondo.

3

Art. 3 Il conferimento dell'obbligatorietà generale vale per il settore della trasformazione del latte di tutta la Svizzera.

1

Si applica a tutte le aziende che presentano rapporti di lavoro tipici del ramo con persone che esercitano professioni di cui si occupa la SSIL.

2

Art. 4 Ogni azienda che presenta rapporti di lavoro tipici del ramo conformemente all'articolo 3 capoverso 2 ha l'obbligo di versare un contributo al Fondo per la formazione professionale.

1

I contributi sono calcolati in funzione dell'azienda e della parte d'azienda secondo il campo di applicazione territoriale, aziendale e personale del regolamento del Fondo, nonché in funzione della quantità di latte trasformata.

2

3

Sono applicabili i seguenti importi (in fr.): a.

trasformazione industriale senza conserve di latte:

1.10 per 10 000 kg di latte;

b.

trasformazione industriale in conserve di latte:

1.10 per 30 000 kg di latte;

c.

trasformazione artigianale:

2.00 per 10 000 kg di latte.

Sono considerate aziende e parti d'azienda industriali di trasformazione del latte quelle che trasformano oltre 20 000 000 kg di latte all'anno.

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Sono considerate aziende e parti d'azienda artigianali di trasformazione del latte quelle che trasformano meno di 20 000 000 kg di latte all'anno.

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Art. 5 Dell'incasso e dell'utilizzazione dei contributi occorre rendere conto conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale.

Art. 6 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2008.

2

La dichiarazione di obbligatorietà generale ha durata illimitata.

Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

15 gennaio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3

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