Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale di tecnologo dell'industria lattiera del 15 gennaio 2008
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 La partecipazione al Fondo per la formazione professionale della Société suisse d'industrie laitière (SSIL) secondo il regolamento del 3 luglio 20072 è dichiarata d'obbligatorietà generale.
Art. 2 Il Fondo per la formazione professionale finanzia prestazioni fornite dalla SSIL nell'ambito della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e del perfezionamento professionale.
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Si tratta concretamente delle prestazioni seguenti: a.
sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base, di formazione professionale superiore e di perfezionamento professionale; il sistema comprende in particolare analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere, garanzia della qualità e controlling;
b.
sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base e di regolamenti d'esame della formazione professionale superiore;
c.
sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico per il sostegno della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e del perfezionamento professionale;
d.
sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative di cui si occupa la SSIL, coordinamento e vigilanza delle procedure, incluse la garanzia della qualità e le cerimonie di consegna dei diplomi;
RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 21 del 31 gennaio 2008.
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Conferimento dell'obbligatorietà generale al regolamento del Fondo per la formazione professionale di tecnologo dell'industria lattiera. DCF
e.
reclutamento e promozione delle giovani leve nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nel perfezionamento professionale;
f.
partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;
g.
sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione;
h.
copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo relative ai compiti legati alla formazione professionale, alla formazione professionale superiore e al perfezionamento professionale svolti dalla SSIL, dall'associazione professionale degli specialisti in prodotti di latteria (ASL) e dall'organizzazione artigiani svizzeri del formaggio (FROMARTE).
La direzione della SSIL può decidere di erogare ulteriori contributi finanziari per misure che corrispondono allo scopo del Fondo.
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Art. 3 Il conferimento dell'obbligatorietà generale vale per il settore della trasformazione del latte di tutta la Svizzera.
1
Si applica a tutte le aziende che presentano rapporti di lavoro tipici del ramo con persone che esercitano professioni di cui si occupa la SSIL.
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Art. 4 Ogni azienda che presenta rapporti di lavoro tipici del ramo conformemente all'articolo 3 capoverso 2 ha l'obbligo di versare un contributo al Fondo per la formazione professionale.
1
I contributi sono calcolati in funzione dell'azienda e della parte d'azienda secondo il campo di applicazione territoriale, aziendale e personale del regolamento del Fondo, nonché in funzione della quantità di latte trasformata.
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Sono applicabili i seguenti importi (in fr.): a.
trasformazione industriale senza conserve di latte:
1.10 per 10 000 kg di latte;
b.
trasformazione industriale in conserve di latte:
1.10 per 30 000 kg di latte;
c.
trasformazione artigianale:
2.00 per 10 000 kg di latte.
Sono considerate aziende e parti d'azienda industriali di trasformazione del latte quelle che trasformano oltre 20 000 000 kg di latte all'anno.
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Sono considerate aziende e parti d'azienda artigianali di trasformazione del latte quelle che trasformano meno di 20 000 000 kg di latte all'anno.
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Art. 5 Dell'incasso e dell'utilizzazione dei contributi occorre rendere conto conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale.
Art. 6 1
Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2008.
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La dichiarazione di obbligatorietà generale ha durata illimitata.
Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.
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15 gennaio 2008
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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