Istruzioni concernenti il coordinamento e la collaborazione tra le biblioteche dell'Amministrazione federale del 25 giugno 2008

Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni:

1 1.1

Scopo e campo d'applicazione Scopo

Le presenti istruzioni mirano a promuovere il coordinamento e la collaborazione tra le biblioteche dell'Amministrazione federale nell'interesse degli utenti.

1

2

A tale scopo occorre in particolare: a.

coordinare l'impiego dei mezzi tecnici, in particolare dei sistemi informatici;

b.

favorire l'applicazione di norme nazionali e internazionali e di sviluppi tecnici nell'ambito dell'informazione e della documentazione;

c.

evitare i doppioni, garantendo il coordinamento dei settori d'attività;

d.

garantire lo scambio di informazioni nell'ambito dell'informazione e della documentazione dell'Amministrazione federale;

e.

garantire la formazione e il perfezionamento del personale;

f.

stabilire una stretta collaborazione con la Biblioteca nazionale svizzera, le biblioteche universitarie svizzere e le altre biblioteche soprattutto a Berna.

1.2

Campo d'applicazione

Le presenti istruzioni si applicano alle biblioteche delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 25 novembre 19981 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

1

2 Per biblioteche si intendono i servizi che raccolgono e mettono a disposizione del pubblico o di una determinata cerchia di destinatari documentazione illustrativa non individualizzata.

1

RS 172.010.1

2008-1568

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Istruzioni concernenti il coordinamento e la collaborazione tra le biblioteche dell'Amministrazione federale

3

Sono esclusi dal campo d'applicazione: a.

il settore dei Politecnici federali;

b.

la Biblioteca nazionale svizzera.

2

Gestione e compiti della Biblioteca am Guisanplatz

La Biblioteca Am Guisanplatz (BiG) gestisce e coordina le biblioteche dell'Amministrazione federale e provvede alla collaborazione nell'ambito dell'informazione e della comunicazione.

1

2

La BiG ha segnatamente i compiti seguenti: a.

gestisce l'impiego dell'informatica nel suo settore d'attività consultando il fornitore di prestazioni informatiche;

b.

si occupa della tenuta dei cataloghi in seno all'Amministrazione garantendo l'accessibilità ai medesimi;

c.

provvede affinché altri servizi amministrativi e terzi abbiano un accesso per quanto possibile libero e agevole alle raccolte di dati delle biblioteche della Confederazione;

d.

segue l'evoluzione nel suo settore d'attività, partecipa ai lavori di organi specializzati nazionali e internazionali e assicura la diffusione delle nuove conoscenze nelle biblioteche;

e.

in collaborazione con l'Ufficio federale del personale e con la Biblioteca nazionale svizzera, provvede alla formazione e al perfezionamento specialistici del personale delle biblioteche;

f.

promuove un allestimento funzionale delle biblioteche dell'Amministrazione federale, una chiara descrizione dei compiti e un impiego efficace del personale e dei mezzi tecnici e finanziari;

g.

favorisce il coordinamento e la collaborazione con le biblioteche esterne all'Amministrazione federale.

La BiG emana le istruzioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti secondo il capoverso 2.

3

La BiG elabora, in collaborazione con la Conferenza di documentazione della Confederazione (CDC), le necessarie istruzioni o direttive tecniche, in particolare per quanto concerne l'utilizzazione di sistemi informatici, le regole di catalogazione, il rispetto di determinate norme e l'impiego di thesauri.

4

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Istruzioni concernenti il coordinamento e la collaborazione tra le biblioteche dell'Amministrazione federale

3 3.1

Conferenza di documentazione della Confederazione (CDC) Composizione

La CDC si compone del direttore della BiG, di un rappresentante di ciascun dipartimento e di un rappresentante della Cancelleria federale. È presieduta dal direttore della BiG.

1

2 I dipartimenti e la Cancelleria federale nominano i loro rispettivi rappresentanti e sostituti dei rappresentanti e conferiscono loro la necessaria competenza decisionale.

Un rappresentante della Biblioteca nazionale svizzera, un rappresentante dei Servizi del Parlamento e un rappresentante del fornitore di prestazioni informatiche possono partecipare alle sedute della CDC con voto consultivo.

3

La CDC può avvalersi della consulenza di rappresentanti di altre unità amministrative, dei tribunali della Confederazione o di altre organizzazioni.

4

3.2

Compiti

La CDC offre sostegno e consulenza alla BiG, partecipa al processo decisionale e garantisce lo scambio di informazioni.

1

2

La CDC ha segnatamente i compiti seguenti: a.

esamina gli affari sottoposti dalla BiG;

b.

sottopone alla BiG affari per disbrigo;

c.

approva direttive tecniche a destinazione del segretario generale del DDPS;

d.

rilascia autorizzazioni eccezionali per quanto riguarda l'applicazione delle direttive tecniche;

e.

partecipa all'elaborazione di programmi di formazione;

f.

offre consulenza e sostegno alle unità amministrative interessate.

3.3

Sedute

1 La CDC è convocata dal presidente a seconda dei bisogni, ma almeno due volte all'anno. Può essere convocata anche su proposta di un rappresentante di un dipartimento o della Cancelleria.

I partecipanti alle sedute ricevono, al più tardi dieci giorni prima della seduta, l'invito con l'ordine del giorno.

2

Sulle decisioni della CDC è steso un verbale; il verbale deve essere recapitato ai partecipanti al più tardi due settimane dopo la seduta.

3

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Istruzioni concernenti il coordinamento e la collaborazione tra le biblioteche dell'Amministrazione federale

3.4 1

Decisioni

La CDC può decidere soltanto su affari all'ordine del giorno.

La CDC decide a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. A parità di voti è determinante il voto del presidente.

2

3.5

Istruzioni e direttive tecniche

Se si raggiunge l'unanimità per quanto concerne il contenuto di istruzioni e direttive tecniche, la CDC le sottopone al segretario generale del DDPS per firma.

1

Se non si raggiunge l'unanimità, la CDC sottopone l'affare alla Conferenza dei segretari generali per decisione.

2

3.6

Rilascio di autorizzazioni eccezionali

Le decisioni sul rilascio di autorizzazioni eccezionali secondo il numero 3.2 capoverso 2 lettera d devono essere prese all'unanimità. Se un dipartimento o la Cancelleria federale non è d'accordo con il rifiuto dell'autorizzazione eccezionale, il caso può essere sottoposto alla Conferenza dei segretari generali per decisione.

4 4.1

Disposizioni finali Esecuzione

1 I dipartimenti e la Cancelleria federale provvedono, nel loro settore di competenza, all'attuazione delle istruzioni della BiG e delle decisioni della CDC.

I dipartimenti e la Cancelleria federale prendono provvedimenti organizzativi per garantire il coordinamento e il flusso di informazioni all'interno del loro settore di competenza.

2

4.2

Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

2 3

1.

le istruzioni del Consiglio federale del 30 maggio 19942 concernenti il coordinamento e la cooperazione delle biblioteche e dei servizi di documentazione dell'Amministrazione federale;

2.

l'istruzione tecnica n. 1 della Cancelleria federale del 20 maggio 19963;

FF 1994 III 700 Non pubblicata nel FF.

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3.

l'ordinanza del DMF (DDPS) del 29 dicembre 19894 concernente il sistema militare di documentazione (MIDONAS);

4.

le istruzioni del 15 giugno 19905 sulla collaborazione con MIDONAS.

4.3

Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2009 con effetto sino al 31 dicembre 2014.

25 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 5

Non pubblicata nella RU.

Non pubblicate nel FF.

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