Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione Proroga e modifica del 7 aprile 2008 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 5 agosto 2004, del 1° marzo 2005 e del 21 maggio 20071 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 10 1. Durata del lavoro (Art. 25) 2. Vacanze (Art. 29) 3. Salari minimi (Art. 39) 4. Adeguamento salariale 5. Rimborso spese per lavoro fuori sede (Art. 44) 6. Indennità per l'utilizzo di un veicolo privato (Art. 45) III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro.

1 2

FF 2004 4149­4150, 2005 2017­2018, 2007 3477­3478 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2008-0944

2439

Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione. DCF

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2008 e ha effetto sino al 30 giugno 2010.

7 aprile 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2440