07.094 Messaggio relativo al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e il Cile del 28 novembre 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale relativo al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e il Cile firmato il 24 novembre 2006.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 novembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2007-0073

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Compendio Il Trattato di assistenza giudiziaria con il Cile sottoposto per approvazione alle Camere federali con il presente messaggio è un ulteriore elemento del tessuto di accordi internazionali istituito dalla Svizzera nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale per combattere la criminalità transnazionale.

Situazione iniziale La cooperazione internazionale riveste un'importanza crescente nella lotta contro una criminalità che, sotto la spinta della crescente globalizzazione e di condizioni di vita maggiormente interdipendenti, tende sempre più a varcare i confini nazionali.

Le conquiste tecniche, ad esempio nell'ambito della comunicazione e della trasmissione dei dati, favoriscono l'insorgere di attività criminali transnazionali. Inoltre sempre più spesso si constata, in determinati reati, l'impronta del crimine organizzato. I singoli Stati non sono più in grado di affrontare tutte le sfide connesse alla repressione efficace della criminalità. Ai rischi che ne derivano si deve opporre lo sviluppo a livello mondiale di una rete di accordi internazionali di assistenza giudiziaria in materia penale. La conclusione del presente Trattato con il Cile costituisce un ulteriore progresso in questo senso.

Da parte svizzera, l'avvio dei negoziati sul Trattato di assistenza giudiziaria era subordinato alla conclusione di un Trattato di riammissione tra la Svizzera e il Cile.

Poiché quest'ultimo è stato parafato nell'agosto 2005, si è così spianata la via alle negoziazioni.

Il presente Trattato, che si fonda sulla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (RS 0.351.1), consente una più efficace cooperazione con un altro Stato extraeuropeo nella lotta contro la criminalità internazionale, in particolare contro il riciclaggio di denaro, il traffico di stupefacenti, la corruzione e il terrorismo.

Tenore del Trattato Il presente Trattato istituisce una base giuridica internazionale in vista della piena collaborazione tra i due Paesi in materia di indagini, di perseguimento e di repressione dei reati. Finora l'assistenza giudiziaria della Svizzera al Cile era disciplinata soltanto dalla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1).

Il Trattato tiene conto dei più recenti sviluppi nell'ambito dell'assistenza giudiziaria
in materia penale a livello internazionale (in particolare il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale; RS 0.351.12). Semplifica e accelera la procedura di assistenza giudiziaria tra i due Stati, e riduce, in particolare, le esigenze formali con l'esenzione da autenticazioni.

Prevede altresì l'audizione mediante videoconferenza e la costituzione di squadre

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investigative comuni e disciplina le consegne sorvegliate. In entrambi i Paesi sarà inoltre istituita un'Autorità centrale responsabile del buon funzionamento della cooperazione nel quadro del Trattato che fungerà da intermediario per la composizione di controversie e problemi di interpretazione. L'applicazione del Trattato non richiede alcuna modifica del diritto svizzero.

Dopo il Perù, l'Ecuador, il Brasile e il Messico, il Cile è ormai il quinto Paese dell'America Latina con il quale la Svizzera ha potuto concludere con successo le negoziazioni.

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Indice Compendio

70

1 Parte generale 1.1 Situazione iniziale 1.2 Svolgimento dei negoziati 1.3 Il contenuto del Trattato in sintesi Il Trattato crea una base legale per la cooperazione tra la Svizzera e il Cile in materia di indagini, perseguimento e repressione dei reati. Gli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi, nella misura convenuta, la massima assistenza giudiziaria nei procedimenti penali. Finora la Svizzera poteva fornire assistenza giudiziaria al Cile soltanto in base alla legislazione nazionale in materia e nella misura da essa prevista.

1.4 Valutazione del Trattato 1.5 Compatibilità con il diritto europeo

73 73 73 74

74 74 75

2 Commento ai singoli articoli del Trattato 2.1 Capitolo I: Disposizioni generali 2.2 Capitolo II: Domanda di assistenza giudiziaria 2.3 Capitolo III: Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie ­ comparizione di testimoni e periti 2.4 Capitolo IV: Casellario giudiziale e scambio di notificazioni di condanna 2.5 Capitolo V: Procedura 2.6 Capitolo VI: Trasmissione spontanea e denuncia ai fini di perseguimenti o di confisca 2.7 Capitolo VII: Disposizioni finali

75 75 78

3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni 3.2 Ripercussioni economiche

90

4 Relazione con il programma di legislatura

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5 Aspetti legali 5.1 Costituzionalità 5.2 Consultazione

91 91 92

Decreto federale che approva il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile (Disegno)

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Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile

95

72

82 86 87 88 90

90 90

Messaggio 1

Parte generale

1.1

Situazione iniziale

In passato la Repubblica del Cile si è più volte dichiarata interessata a negoziare con la Svizzera un Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale. Dal canto suo, già dal 2001 l'attuale Ufficio federale delle migrazioni cercava di avviare con il Cile negoziati su un trattato di riammissione. Nel corso degli ultimi anni è apparso che il Cile non avrebbe trattato la questione della riammissione senza la disponibilità svizzera a negoziare l'assistenza giudiziaria in materia penale.

Nel febbraio 2005, in occasione di un incontro tra il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia e l'ambasciatrice del Cile in Svizzera si è convenuto che il nostro Paese avrebbe negoziato un trattato di assistenza giudiziaria in materia penale se il Cile, a sua volta, avesse consentito ad avviare i negoziati su un Trattato di riammissione. Tali negoziati sono stati conclusi il 26 agosto 2005, spianando così la via a quelli sul presente Trattato di assistenza giudiziaria. Questo Trattato nasce dalla convinzione che un singolo Stato non è in grado, da solo, di affrontare tutte le sfide poste dalla repressione efficace del crimine e che, a livello mondiale, il costante sviluppo della rete di accordi bilaterali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale favorisce una più efficace lotta alla criminalità, accrescendo la sicurezza.

1.2

Svolgimento dei negoziati

A metà settembre 2005 si è tenuto a Santiago un primo round di negoziati sul Trattato di assistenza giudiziaria tra una delegazione svizzera e una delegazione cilena. È apparso chiaramente che la delegazione cilena era vivamente interessata a una rapida conclusione dell'accordo e, di conseguenza, era disposta a compromessi. Questo atteggiamento è deducibile, tra l'altro, dalle recenti aperture del Cile nei confronti dell'Europa in numerosi ambiti ­ e quindi anche in quello della cooperazione giudiziaria internazionale.

Un'altra ragione del buon esito raggiunto già dopo il primo round negoziale è stata la pressione politica interna esercitata sul Governo cileno in seguito a una decisione della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo, in virtù della quale era stata confermata l'ammissione provvisoria in Svizzera di un estremista cileno sospettato dell'omicidio di agenti delle forze dell'ordine. Questa decisione aveva suscitato nell'opinione pubblica cilena l'impressione che le autorità svizzere non considerassero il Cile come uno Stato di diritto. La conclusione di un Trattato di assistenza giudiziaria con la Svizzera avrebbe permesso al governo cileno di apportare le proprie controprove.

Il 5 aprile 2006 il nostro Consiglio ha adottato il Trattato e ne ha approvato la firma.

Il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia ha firmato il Trattato il 24 novembre 2006, in occasione di una visita in Cile.

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1.3

Il contenuto del Trattato in sintesi

Il Trattato crea una base legale per la cooperazione tra la Svizzera e il Cile in materia di indagini, perseguimento e repressione dei reati. Gli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi, nella misura convenuta, la massima assistenza giudiziaria nei procedimenti penali. Finora la Svizzera poteva fornire assistenza giudiziaria al Cile soltanto in base alla legislazione nazionale in materia e nella misura da essa prevista.

Il Trattato riprende i principi essenziali della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 19591 (qui appresso: Convenzione europea di assistenza giudiziaria) e della legge federale del 20 marzo 19812 sull'assistenza internazionale in materia penale. Si sono inoltre integrate nel Trattato alcune disposizioni del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria entrato in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 20053. Dopo Perù, Ecuador, Brasile e Messico, il Cile è il quinto Paese latino-americano con il quale la Svizzera ha potuto concludere con successo i relativi negoziati.

Una delle principali caratteristiche del contratto sta nel fatto che il disbrigo delle procedure, in Svizzera come in Cile, è nettamente abbreviato dai contatti diretti tra il ministero degli esteri cileno e l'Ufficio federale di giustizia in qualità di Autorità centrali (art. 25), dalla definizione dettagliata del contenuto della domanda di assistenza giudiziaria (art. 27) come pure dall'esenzione da varie formalità (art. 29).

Per analogia con l'articolo 74a AIMP, il Trattato prevede la consegna a scopo di confisca di oggetti e beni (art. 11). Inoltre sono state riprese le disposizioni sulle squadre investigative comuni (art. 22) nonché sulle consegne sorvegliate (art. 23).

In determinate circostanze le informazioni possono essere trasmesse anche in assenza di previa domanda (art. 32). Questa disposizione contribuisce a rendere più efficace la repressione della criminalità poiché lo scambio precoce e rapido di informazioni è un'arma importante nella lotta contro il crimine.

Va menzionata anche una disposizione sull'audizione mediante videoconferenza (art. 21) che si ispira a quella del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria e si avvale delle possibilità offerte dalla moderna tecnologia delle
telecomunicazioni. È così possibile l'audizione di persone, senza che queste debbano recarsi nello Stato richiedente. La disposizione si applica allorché una persona si trova in uno Stato e la sua comparizione nell'altro Stato è inopportuna o impossibile.

Per tenere conto di una preoccupazione del Cile, invece dell'abituale clausola sul tribunale arbitrale, il Trattato comprende una disposizione che prevede la composizione di controversie o divergenze d'opinione per via diplomatica (art. 37).

1.4

Valutazione del Trattato

Il presente Trattato di assistenza giudiziaria si iscrive nella politica del nostro Consiglio di estensione della rete di accordi nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e d'intensificazione della cooperazione per la lotta alla 1 2 3

74

RS 0.351.1 AIMP; RS 351.1 RS 0.351.12

criminalità internazionale. L'obiettivo di questo nuovo Trattato è di prevenire l'uso della nostra piazza finanziaria a scopi criminosi e di evitare che la Svizzera diventi una piattaforma dei crimini transnazionali e un luogo di rifugio per i criminali.

È ormai indubbio che un singolo Stato non può combattere efficientemente la criminalità internazionale. Il presente Trattato istituisce un legame contrattuale con un altro importante Stato dell'America Latina. Una siffatta intensificazione della cooperazione giudiziaria internazionale è un elemento fondamentale della sicurezza interna del nostro Paese.

Il Trattato consente di collaborare in maniera più efficiente con il Cile nel settore della criminalità internazionale, in particolare in materia di riciclaggio di denaro, traffico di stupefacenti, corruzione e terrorismo. Si fonda sui principi del diritto di assistenza giudiziaria, riprende la linea dei vigenti trattati della Svizzera e tiene conto dei più recenti sviluppi internazionali in questo ambito. È uno strumento moderno ed efficace che risponde alle esigenze della pratica. La sua attuazione non richiede alcuna modifica della legislazione nazionale.

1.5

Compatibilità con il diritto europeo

La cooperazione tra la Svizzera e gli Stati membri del Consiglio d'Europa in materia di indagini e di perseguimento dei reati è retta dalla Convenzione europea sull'assistenza giudiziaria e dal suo Secondo Protocollo addizionale ed è completata da trattati bilaterali conclusi dalla Svizzera con quattro Paesi limitrofi4. Altri strumenti del Consiglio d'Europa come la Convenzione sul riciclaggio, il controllo, il sequestro e la confisca dei proventi del crimine e sul finanziamento del terrorismo o la Convenzione sulla corruzione disciplinano l'assistenza giudiziaria in settori specifici o nel caso di determinati reati.

Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e il Cile riprende tutti i principi essenziali della Convenzione europea sull'assistenza giudiziaria e tiene conto delle nuove disposizioni introdotte da altri strumenti pertinenti del Consiglio d'Europa. È quindi compatibile con il diritto europeo.

2

Commento ai singoli articoli del Trattato

2.1

Capitolo I: Disposizioni generali

Art. 1

Obbligo di accordare l'assistenza

Il paragrafo 1 obbliga gli Stati contraenti, sulla base del diritto penale internazionale, ad accordarsi la massima assistenza giudiziaria in materia penale. La domanda di assistenza va pertanto accolta se non vi sono motivi di inapplicabilità o rifiuto secondo gli articoli 2 e 3.

Il paragrafo 2 è stato introdotto da parte cilena. In Cile le procure pubbliche non sono autorità giudiziarie. Perchè potessero sottoporre all'Autorità centrale cilena le 4

Esistono accordi che completano la Convenzione europea di assistenza giudiziaria con la Germania (RS 0.351.913.61), l'Austria (RS 0.351.916.32), la Francia (RS 0.351.934.92) e l'Italia (RS 0.351.945.41).

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domande d'assistenza giudiziaria conformemente all'articolo 25 era necessaria una menzione esplicita nel testo del Trattato.

Il paragrafo 3 elenca i provvedimenti abituali presi nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria (lett. a­i). La disposizione contiene una clausola completiva (lett. j) che consente di ordinare qualsiasi altra misura, purché compatibile con gli scopi del Trattato e con il diritto interno degli Stati contraenti. La disposizione dovrebbe permettere di adottare soluzioni pragmatiche nei singoli casi e di tenere conto dell'evoluzione del diritto.

Art. 2

Inapplicabilità

Questa disposizione esclude dal campo di applicazione del Trattato la detenzione in vista dell'estradizione di persone perseguite o condannate penalmente come pure l'esecuzione di sentenze penali. Si tratta di una regolamentazione classica del campo di applicazione dei trattati di assistenza giudiziaria.

Art. 3

Motivi di rifiuto o di differimento dell'assistenza giudiziaria

La disposizione elenca i motivi che possono giustificare il rifiuto dell'assistenza giudiziaria o il suo differimento. Tali motivi sono allestiti a titolo facoltativo per rendere l'assistenza giudiziaria il più ampia possibile nonché flessibile, in vista di futuri sviluppi del diritto. Se, nel caso concreto, esiste un motivo di rifiuto ai sensi del Trattato, lo Stato richiesto determina sulla base del proprio diritto interno se è tenuto a rifiutare l'assistenza. Per la Svizzera sono determinanti in particolare gli articoli 1a, 2, 3 e 5 AIMP, sulla base dei quali si fonda la lista dei motivi di rifiuto.

Queste disposizioni prevedono che in presenza di uno di questi motivi l'assistenza giudiziaria deve essere rifiutata.5 La lista dei motivi di rifiuto di cui al paragrafo 1 è esaustiva. Sono motivi di rifiuto facoltativi di cui può avvalersi lo Stato richiesto.

5 6 7

76

­

Non è vi obbligo di accordare l'assistenza se il procedimento estero verte su reati politici, militari o fiscali (lett. a­c). Il classico motivo di rifiuto del reato fiscale è precisato nel senso che la cooperazione è possibile se l'oggetto della domanda è una frode fiscale6.

­

L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata se lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione della domanda sia di natura tale da compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali di uno degli Stati contraenti (lett. d). Secondo la concezione giuridica svizzera, la nozione di «ordine pubblico» comprende anche il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. Tra questi rientrano il diritto alla vita, il divieto di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumana o degradante così come le garanzie elementari di procedura. Tali garanzie sono definite, tra l'altro, nel Patto internazionale del 16 dicembre 19667 relativo ai diritti civili e politici (qui di seguito: Patto II ONU).

­

L'assistenza può inoltre essere rifiutata se la domanda concerne fatti per i quali la persona perseguita è stata definitivamente assolta o condannata nello Sono fatte salve le domande presentate per casi di frode fiscale (art. 3 cpv. 3 AIMP).

Sulle condizioni della frode fiscale cfr. DTF 125 II 250.

RS 0.103.2

Stato richiesto o se la sanzione penale è in corso di esecuzione o è già stata eseguita (lett. e). Il motivo di rifiuto si basa sul principio secondo il quale non si deve perseguire penalmente due volte una persona per gli stessi fatti («ne bis in idem»)8.

­

Un ulteriore motivo di rifiuto insorge in presenza di fondati motivi di ritenere che la domanda di assistenza possa portare pregiudizio a una persona a causa della sua razza, sesso, religione, etnia o opinioni politiche (lett. f).

­

Il rifiuto della domanda è altresì possibile allorché la sua esecuzione contravviene al rispetto dei diritti dell'uomo, rispetto al quale gli Stati contraenti sono vincolati da accordi internazionali. Tra questi il Patto II ONU, al quale hanno aderito il Cile e la Svizzera (lett. g). La disposizione mira a garantire che l'assistenza giudiziaria non sia accordata a detrimento dei diritti dell'uomo. Prestare assistenza giudiziaria trasgredendo il rispetto dei diritti umani equivarrebbe a una violazione degli impegni internazionali assunti nel merito dagli Stati contraenti.9

­

L'assistenza può anche essere rifiutata se la domanda concerne fatti per i quali è prevista la pena di morte e lo Stato richiedente non dà sufficienti garanzie per assicurare che tale pena non sarà pronunciata né eseguita (lett. h). Questo motivo di rifiuto, importante per la Svizzera, è stato introdotto nel Trattato perchè la legislazione cilena ha abolito la pena di morte in tempo di pace soltanto nel 2001. L'ultima esecuzione in Cile ha avuto luogo nel 1985. In Svizzera la pena di morte è vietata in tempo di pace come di guerra. L'articolo 10 capoverso 1 della Costituzione federale10 vieta esplicitamente la pena di morte. Con il Protocollo n. 13 alla CEDU11 sull'abolizione della pena di morte, entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2003, questa pena è stata definitivamente abrogata. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la pena capitale è motivo di esclusione dalla cooperazione internazionale in materia penale, se la persona perseguita all'estero è esposta al rischio di tale pena.12 La pena di morte può dunque impedire la cooperazione non solo in materia di estradizione ma anche di assistenza giudiziaria.

Il paragrafo 2 accorda a ciascuno degli Stati contraenti la facoltà di differire l'assistenza giudiziaria in favore di un procedimento penale sul proprio territorio. Se, ad esempio, nell'ambito di una procedura di assistenza, lo Stato richiedente domanda la consegna di mezzi di prova di cui lo Stato richiesto ha bisogno per procedimento penale condotto sul proprio territorio, la consegna dei mezzi può essere differita fino alla conclusione del suddetto procedimento.

I paragrafi 3 e 4 disciplinano la procedura da seguire in caso di rifiuto o differimento dell'assistenza. Lo Stato richiesto è soggetto al dovere di informazione e deve proporre una soluzione alternativa. Prima di rifiutare o differire l'assistenza giudizia8 9

10 11

12

DTF 123 II 464 consid. 2b con rinvii; 118 IV 269. consid. 2.

DTF 130 II 217 consid. 8 con rinvii (Assistenza a Taiwan); 129 II 268 consid. 6 con rinvii (Assistenza alla Nigeria); 126 II 324 consid. 4 e 123 II 161 consid. 6 (Assistenza alla Russia).

RS 101 Protocollo n. 13 del 3 maggio 2002 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza (RS 0.101.093).

DTF 130 II 217 consid. 8.8 e 131 II 228 consid. 3.3 (Assistenza a Taiwan).

77

ria, deve informare lo Stato richiedente dei motivi del rifiuto (par. 3 lett. a). Contemporaneamente deve esaminare se l'assistenza giudiziaria può essere accordata e a quali condizioni (par. 3 lett. b). Il rifiuto totale o parziale d'assistenza deve essere motivato (par. 4).

2.2

Capitolo II: Domanda di assistenza giudiziaria

Art. 4

Diritto applicabile

Il paragrafo 1 sancisce il principio secondo il quale le domande sono eseguite conformemente al diritto dello Stato richiesto. In Svizzera sono applicabili la AIMP e il diritto procedurale determinante dei Cantoni e della Confederazione.

Il paragrafo 2 prevede una deroga a tale principio. Lo Stato richiedente può espressamente esigere che la domanda di assistenza sia eseguita conformemente al proprio diritto procedurale. Lo Stato richiesto deve dare seguito alla domanda ed eseguirla nella forma richiesta soltanto se il diritto interno non vi si oppone. Questa clausola derogatoria è utile, in particolare, allorché lo Stato richiedente può utilizzare le informazioni come mezzo di prova soltanto se sono state raccolte nello Stato estero, secondo la procedura prevista dal suo diritto interno. Una disposizione simile è prevista dall'articolo 65 AIMP e dal Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria (art. 8).

Art. 5

Misure coercitive

Il paragrafo 1 permette agli Stati contraenti di rifiutare l'esecuzione di una domanda di assistenza quando questa implica il ricorso a misure coercitive. Per giustificare il rifiuto, i fatti all'origine della domanda non devono essere punibili nei due Stati contraenti. Concretamente ciò significa che, nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria, la Svizzera può ordinare misure coercitive soltanto se i fatti all'origine del perseguimento penale corrispondono agli elementi oggettivi di un reato punibile secondo il diritto svizzero. L'esigenza della doppia punibilità per l'emanazione di misure coercitive è una regola chiave del diritto svizzero in materia di assistenza giudiziaria ed è sancita nell'articolo 64 AIMP e nella dichiarazione della Svizzera circa l'articolo 5 paragrafo 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria.

Il paragrafo 2 è stato introdotto dalla delegazione cilena ai fini della trasparenza circa la definizione delle misure coercitive secondo la concezione giuridica dei due Stati. L'elenco delle possibili misure si ispira all'articolo X paragrafo 2 dell'Accordo del 10 settembre 199813 tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione.

Art. 6

Misure provvisorie

Secondo questa disposizione uno Stato contraente può esigere l'emanazione di misure provvisorie al fine di preservare mezzi di prova, mantenere una situazione 13

78

RS 0.351.945.41

esistente, o proteggere interessi giuridici minacciati. Tali misure sono subordinate a determinate condizioni. La regolamentazione si ispira all'articolo 18 AIMP e figura, anche nel Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria (art. 24).

Il paragrafo 1 permette alle autorità giudiziarie dello Stato richiesto di ordinare misure provvisorie quali il blocco di conti bancari se lo Stato richiedente lo esige esplicitamente. Una misura provvisoria può essere ordinata soltanto se la concessione dell'assistenza è ammissibile nel caso concreto. Non devono, insomma, esserci motivi manifesti di rifiuto dell'assistenza. La misura deve essere conforme al principio della proporzionalità.14 Nell'ipotesi in cui la Svizzera fosse lo Stato richiesto, le autorità svizzere non potrebbero dare seguito a una domanda di misure provvisorie presentata dal Cile in presenza, per esempio, di reato che non sia di diritto comune o che non risponda alle esigenze della doppia punibilità.

Se vi è pericolo nel ritardo, il paragrafo 2 permette allo Stato richiesto di ordinare misure provvisorie prima ancora di aver ricevuto la domanda formale di assistenza.

È sufficiente che la domanda sia stata annunciata. Le informazioni fornite dallo Stato richiedente devono tuttavia essere tali da permettere allo Stato richiesto di verificare se sono soddisfatte tutte le condizioni che permettono di ordinare le misure provvisorie. Lo Stato richiesto è tenuto a limitare nel tempo l'applicazione di una misura provvisoria, rispettando il principio della proporzionalità. A tale effetto, impartisce all'altro Stato un termine adeguato alle circostanze per presentare la domanda formale di assistenza giudiziaria. Trascorso tale termine, le misure devono essere revocate.

Art. 7

Presenza di persone che partecipano al procedimento

Questa disposizione permette alle persone che partecipano alla procedura all'estero (giudice d'istruzione, procuratore, difensore ecc.) di presenziare all'esecuzione della domanda di assistenza nello Stato richiesto. La loro partecipazione presuppone il consenso del medesimo. Una regolamentazione analoga è prevista all'articolo 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria.

In Svizzera l'attuazione di tale disposizione è disciplinata dall'articolo 65a AIMP.

La presenza di persone straniere nel quadro di una procedura di assistenza giudiziaria non deve significare che possono intervenire direttamente nella procedura né venire anticipatamente a conoscenza di fatti inerenti a un ambito segreto. La direzione della procedura spetta al giudice incaricato dell'esecuzione della domanda di assistenza, che deve fare in modo a che nessuna informazione protetta (per es.

documenti bancari) sia trasmessa alle persone straniere presenti prima che ne sia autorizzata la comunicazione mediante decisione passata in giudicato. Altrimenti la partecipazione alla procedura delle persone straniere equivarrebbe, di fatto, a eludere la procedura di assistenza.15 Art. 8

Deposizioni di testimoni nello Stato richiesto

Questa disposizione prescrive la procedura da seguire quando una persona deve essere ascoltata in qualità di testimone nello Stato richiesto. L'audizione si svolge 14 15

Cfr. DTF 130 II 329 consid. 3 segg.

Sentenza del Tribunale federale 1A.259/2005 del 15 novembre 2005 consid. 1.2.

79

secondo il diritto di tale Stato. Il diritto di rifiutare di testimoniare può essere invocato sia sulla base del diritto dello Stato richiedente sia su quella del diritto dello Stato richiesto.

Il paragrafo 1 sancisce il principio secondo il quale i testimoni sono ascoltati conformemente al diritto dello Stato richiesto. Tale principio vale in particolare per il diritto di rifiutare di testimoniare. Tuttavia la persona ascoltata può rifiutare di testimoniare anche se il diritto dello Stato richiedente lo consente.

I paragrafi 2 e 3 riguardano gli effetti giuridici del rifiuto di testimoniare fondato sul diritto dello Stato richiedente. In questo caso, le autorità dello Stato richiedente devono trasmettere a quelle dello Stato richiesto una decisione motivata sulla legittimità del rifiuto. Il fatto di avvalersi del diritto di rifiutare non deve, in alcun caso, comportare sanzioni legali.

Art. 9

Consegna di oggetti, documenti, incarti o mezzi di prova

L'articolo verte su un punto essenziale dell'assistenza giudiziaria: la consegna da parte dello Stato richiesto di documenti, incarti, oggetti o i mezzi di prova di cui l'altro Stato ha chiesto la produzione ai fini di un procedimento penale. Le modalità della consegna si ispirano all'articolo 6 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria e corrispondono per tenore alla regolamentazione di cui all'articolo 74 AIMP.

Art. 10

Incarti di tribunali o di procedura istruttoria

Lo Stato richiesto mette a disposizione anche gli incarti di tribunali o di procedura istruttoria allorché questi documenti sono necessari a un procedimento giudiziario nello Stato richiedente, a condizione che sia già concluso. Gli incarti di una procedura pendente possono essere consegnati soltanto con il consenso dell'Autorità centrale dello Stato richiesto. In Svizzera l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio federale di giustizia.

Art. 11

Restituzione di oggetti e di beni

Nella lotta contro la criminalità internazionale è fondamentale trasmettere non soltanto mezzi di prova in vista del perseguimento degli autori di un reato, ma anche sottrarre il più rapidamente possibile al possesso dei suddetti autori gli oggetti o i beni acquisiti illecitamente ­ il provento di reato - per consegnarli alle autorità giudiziarie dello Stato contraente dove ha luogo il procedimento penale. La consegna del provento di reato è dunque un altro elemento chiave dell'assistenza giudiziaria e completa la trasmissione di elementi di prova ai sensi degli articoli 9 e 10 del presente Trattato. La regolamentazione prevista è in sintonia con l'articolo 74a AIMP).

Il paragrafo 1 istituisce la base legale che permette allo Stato richiesto di restituire alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente gli oggetti e i beni provento di reato, ivi compreso il valore di rimpiazzo. Per quanto concerne l'uso del provento di reato nello Stato richiedente, la disposizione stabilisce che la restituzione avviene in vista della confisca. In primo luogo, tuttavia, devono essere soddisfatte le pretese avanzate in buona fede da terzi sugli oggetti o i beni confiscati.

80

Secondo il paragrafo 2, la restituzione, di regola, avviene solo su decisione definitiva ed esecutoria dello Stato richiedente. In casi eccezionali, lo Stato richiesto può tuttavia derogare a questa norma e restituire i beni provento di reato in una fase anteriore della procedura. La regolamentazione d'eccezione si applica allorché chiari indizi lasciano supporre che gli oggetti e i beni confiscati sono stati acquisiti illecitamente e possono essere attribuiti senza riserve a una persona o a un determinato gruppo di persone. In tal caso, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale16 non è opportuno che la Svizzera privi lo Stato richiedente del provento di reato fino alla conclusione del procedimento penale. La restituzione può ­ come altre misure di assistenza giudiziaria ­ essere subordinata a condizioni (art. 80p AIMP).

Art. 12

Suddivisione dei beni confiscati

L'articolo è stato proposto da parte cilena e nella prassi è importante solo per il Cile, il cui diritto nazionale non comprende una base legale per ripartire bilateralmente con altri Stati beni confiscati. L'introduzione di questo articolo era necessaria per consentire, in futuro, accordi bilaterali di ripartizione con la Svizzera. Il diritto svizzero dispone invece della base legale pertinente grazie alla legge federale del 19 marzo 200417 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC).

Art. 13

Uso limitato

Questa disposizione descrive il principio di specialità al quale la Svizzera attribuisce grande importanza. Precisa la misura nella quale lo Stato richiedente può utilizzare le informazioni e i mezzi di prova ottenuti mediante l'assistenza. Il principio di specialità è stabilito nell'articolo 67 AIMP, al quale la disposizione si ispira, ed è evocato anche nella riserva della Svizzera in merito all'articolo 2 lettera b della Convenzione europea di assistenza giudiziaria.

Nel paragrafo 1 il principio è precisato: le informazioni e i mezzi di prova ottenuti mediante l'assistenza giudiziaria possono, nello Stato richiedente, essere utilizzati soltanto in procedure volte al perseguimento di fattispecie penali per le quali può essere concessa l'assistenza; in altri termini per reati di diritto comune. La disposizione è finalizzata in primo luogo a garantire che le informazioni, i documenti o gli oggetti ricevuti non siano utilizzati, nello Stato richiedente, in procedimenti penali relativi a fattispecie fiscali, tranne che nel caso di frode in materia fiscale ai sensi del diritto svizzero18. La loro utilizzazione nell'ambito di procedimenti di natura fiscale equivarrebbe ad aggiramento dell'assistenza giudiziaria. Il divieto di utilizzazione si estende anche agli atti considerati reati politici o militari.

Il paragrafo 2 fissa le modalità di applicazione del principio di specialità: per utilizzare gli elementi ottenuti per l'assistenza giudiziaria a fini diversi o nell'ambito di un'altra procedura, lo Stato richiedente deve chiedere il consenso dello Stato richiesto. In Svizzera l'autorità competente per l'approvazione è l'Ufficio federale di giustizia. Le lettere a­c enumerano i casi nei quali non è necessaria l'approvazione dello Stato richiesto.

16 17 18

DTF 131 II 169 consid. 6 (Assistenza alla Nigeria): non è nell'interesse della Svizzera tesaurizzare beni di provenienza criminale.

RS 312.4 Cfr. art. 3 cpv. 3 AIMP (RS 351.1).

81

2.3

Capitolo III: Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie ­ comparizione di testimoni e periti

Art. 14­18

Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie; comparizione di testimoni e periti

Le disposizioni sulla notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie e sulla citazione a comparire di testimoni e di periti sono, in gran parte, riprese dalla regolamentazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria (art. 7­10 e 12). Si discostano tuttavia sui punti qui appresso.

Art. 14

Notifica di atti procedurali e decisioni giudiziarie

Il mandato di comparizione per una persona perseguita penalmente nello Stato richiedente che soggiorna nello Stato richiesto deve pervenire all'Autorità centrale di tale Stato al più tardi 45 giorni prima della data stabilita per la comparizione (par. 4). Tra gli Stati parte alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria il termine previsto è di 30 giorni19, ma si è rivelato troppo breve nelle comunicazioni con Stati extraeuropei. Il termine di 45 giorni è previsto, per esempio, anche nei trattati di assistenza giudiziaria conclusi con il Brasile20 e il Messico21.

Art. 18

Salvacondotto

La persona citata a comparire gode nello Stato richiedente di una immunità di 30 giorni contro qualsiasi perseguimento e altra restrizione della libertà per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dallo Stato richiesto. L'immunità, tuttavia, si estingue 30 giorni dopo che la persona interessata, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente, non ne ha usufruito (par. 3). La durata della validità del salvacondotto è più lunga rispetto a quella prevista nelle relazioni con gli Stati europei (15 giorni). Il prolungamento del termine si è imposto nell'ambito della collaborazione con vari Stati extraeuropei22.

Art. 19

Portata della testimonianza nello Stato richiedente

Questa disposizione è la controparte dell'articolo 8 e disciplina il caso di testimoni residenti nello Stato richiesto e citati a comparire nello Stato richiedente.

Il paragrafo 1 definisce esplicitamente che la persona citata a comparire a titolo di testimone nello Stato richiedente è tenuta a testimoniare o a produrre mezzi di prova a meno che non benefici del diritto di rifiutare in virtù della legislazione dello Stato richiedente o dello Stato richiesto. In tal caso l'obbligo di testimoniare o la produzione di mezzi di prova possono essere imposti con la coercizione.

Il paragrafo 2 concerne le modalità applicabili all'audizione di testimoni.

19 20 21 22

82

Cfr. dichiarazione svizzera in merito all'art. 7 par. 3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria (RS 0.351.1).

Art. 14 par. 4 (FF 2007 1869 1874).

Art. 15 par. 4 (FF 2006 8393 8398).

Ad es. art. 19 par. 3 del Trattato di assistenza giudiziaria con le Filippine (RS 0.351.964.5) o art. 18 par. 3 del Trattato di assistenza giudiziaria con il Brasile (FF 2007 1869 1875).

Art. 20

Trasferimento temporaneo di persone detenute

Questa disposizione è ripresa dall'articolo 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria ed è completata dal paragrafo 4 che disciplina il calcolo della privazione di libertà. Nel calcolare la durata della detenzione preventiva e della pena, lo Stato richiesto è tenuto a prendere in considerazione la durata della detenzione subita dalla persona interessata nello Stato richiedente. Questa clausola aggiuntiva tiene conto dell'interesse della persona trasferita e si rifà a una disposizione di altri trattati bilaterali di assistenza giudiziaria23.

Art. 21

Audizione per videoconferenza

L'evoluzione tecnologica nel settore delle telecomunicazioni apre nuove prospettive alle autorità di perseguimento penale, consentendo, in particolare, di sentire per collegamento video diretto le persone nello Stato in cui risiedono, senza che debbano recarsi nell'altro Stato contraente. L'articolo 21 disciplina le condizioni dell'audizione mediante videoconferenza di testimoni, periti e, in alcuni casi, imputati o accusati. Il ricorso alla videoconferenza è limitato ai casi in cui la comparizione delle persone da sentire nello Stato richiedente è inopportuna o impossibile (par. 1). La procedura è subordinata a esigenze precise volte a garantire il rispetto dei diritti dell'uomo: nello Stato richiesto l'audizione mediante videoconferenza non deve contravvenire ai principi fondamentali del diritto interno (par. 2 ). Deve essere inoltre garantito il rispetto dei principi elementari di procedura (par. 5).

I paragrafi 1­7 concernono l'audizione di testimoni e periti mediante videoconferenza e ne definiscono le condizioni e la procedura.

23

­

Uno Stato contraente può chiedere di ascoltare una persona mediante videoconferenza quando è impossibile che questa si rechi in tale Stato o inopportuno che vi compaia per essere ascoltata (par. 1). Si pensi, per esempio, ai casi in cui il rischio di collusione o di fuga, lo stato di salute o l'età della persona o motivi di protezione del testimone si oppongono a una comparizione nello Stato richiedente. La disposizione è applicabile anche se la persona in questione rischia un perseguimento penale nello Stato richiedente. Si deve considerare inoltre il caso in cui il testimone o perito debba partecipare a un altro procedimento nello Stato richiesto. Infine l'audizione per videoconferenza può essere motivata dal fatto che contro un testimone detenuto in uno degli Stati contraenti sia in corso procedura di estradizione verso uno Stato terzo.

­

Lo Stato richiesto è tenuto ad organizzare l'audizione per videoconferenza se il ricorso a tale metodo, nella fattispecie, non è contrario ai principi fondamentali del suo diritto interno e a condizione di disporre dei mezzi tecnici necessari (par. 2). Qualora la Svizzera sia lo Stato richiesto, ciò significa, in pratica, che nell'ambito dell'audizione per videoconferenza il diritto dell'imputato ad un processo equo deve essere rispettato. L'audizione di testimoni e periti per videoconferenza non può essere rifiutata semplicemente perché non è prevista dal diritto dello Stato richiesto o perchè determinate modalità non vi sono disciplinate. Anche la mancanza della tecnologia adeAd es. art. 21 par. 4 del Trattato di assistenza giudiziaria con le Filippine (RS 0.351.964.5) e art. 20 par. 4 del Trattato di assistenza giudiziaria con il Brasile (FF 2007 1869 1875).

83

guata non è un motivo sufficiente di rifiuto a condizione che lo Stato richiedente metta a disposizione dello Stato richiesto i mezzi necessari.

­

La domanda deve esporre i motivi per i quali, nella fattispecie, non è opportuno o possibile che la persona da ascoltare compaia personalmente dinanzi alle autorità dello Stato richiedente (par. 3).

­

Se l'audizione per videoconferenza è accettata, l'autorità competente dello Stato richiesto è tenuta a citare a comparire la persona interessata secondo le forme prescritte dal proprio diritto interno (par. 4). Questo obbligo mira a garantire che siano prese tutte le misure idonee a consentire la comparizione alla videoconferenza.

­

Nell'audizione per videoconferenza si devono osservare le regole fondamentali di procedura (par. 5). L'audizione deve orientarsi ai principi di base del diritto interno dello Stato richiesto (lett. a). L'autorità giudiziaria competente di tale Stato assiste all'audizione ed è tenuta a prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto della legislazione nazionale. In caso di inosservanza delle suddette disposizioni deve intervenire immediatamente e porre fine a qualsiasi tentativo di influenza sleale o scorretta da parte dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente (per es. spegnendo il microfono o interrompendo il collegamento).

Per lo svolgimento dell'audizione sono possibili due opzioni: la persona è interrogata direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente mediante il collegamento video oppure è interrogata dall'autorità giudiziaria dello Stato richiesto sotto la direzione dell'autorità dello Stato richiedente. In entrambi i casi si applica il diritto dello Stato richiedente (lett. c). Parimenti, in entrambi i casi, la persona ascoltata deve godere degli stessi diritti di cui beneficerebbe se si fosse recata nello Stato richiedente per esservi ascoltata.

Come per l'audizione tradizionale, la persona da ascoltare può, se necessario, essere assistita da un interprete (lett. d). Sono possibili anche misure per la sua protezione (lett. b).

Il diritto di rifiutare la testimonianza sottostà alle stesse regole che valgono per l'audizione tradizionale (lett. e). Quando un testimone rifiuta di deporre o depone il falso si applicano le stesse norme che si applicherebbero se l'audizione avesse luogo nell'ambito di un procedimento nazionale (par. 7).

Il paragrafo 8 autorizza l'audizione mediante videoconferenza di imputati o accusati a determinate condizioni: ­

le autorità giudiziarie dello Stato richiedente e dello Stato richiesto hanno concordato il metodo e le modalità dell'esecuzione;

­

l'accordo è conforme al diritto interno degli Stati contraenti e agli strumenti internazionali pertinenti, come per esempio il Patto II ONU;

­

l'imputato o l'accusato è consenziente.

A differenza di quanto vale per le audizioni di testimoni e di periti, lo Stato richiesto non è tenuto ad approvare l'audizione mediante videoconferenza di un imputato o di un accusato, anche se la persona interessata ha dato il suo accordo. Spetta all'Autorità centrale dello Stato richiesto decidere se e in quale forma l'audizione può essere eseguita.

84

Questa regolamentazione si ispira all'articolo 9 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria. Disposizioni analoghe figurano, per esempio, nei trattati di assistenza giudiziaria con le Filippine24, il Brasile25 e il Messico26.

Art. 22

Squadre investigative comuni

Il motivo dell'introduzione di questa disposizione è che, secondo l'esperienza, nel caso in cui le indagini in uno Stato assumono una dimensione transnazionale, la partecipazione delle autorità di perseguimento penale e degli altri servizi competenti di un altro Stato in cui esistono implicazioni con la fattispecie in questione può essere utile ai fini dell'indagine. Si tratta, soprattutto, di indagini penali nel settore della criminalità organizzata.

L'articolo 22 regola la costituzione di una squadra investigativa comune basata su una domanda di assistenza giudiziaria che può essere formulata da ciascuno degli Stati contraenti. Le autorità competenti, fondandosi su tale richiesta, concordano lo scopo e la durata dell'intervento. L'impiego della squadra investigativa comune è limitato a un mandato chiaramente definito, che consiste nello svolgimento di indagini di diritto penale. Per giunta, la validità dell'accordo è limitata a un periodo di tempo determinato, prolungabile di comune accordo. Di regola i componenti della squadra investigativa comune fanno parte dell'autorità di perseguimento penale. In determinati casi si può trattare anche di procuratori e giudici o di altre persone.

La regolamentazione si ispira all'articolo 20 paragrafo 1 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria. A differenza del suddetto articolo sulle squadre investigative comuni, che comprende 12 paragrafi, nel corso dei negoziati le delegazioni, tenuto conto del fatto che il Cile ha ancora poca familiarità con questo strumento, sono giunte alla conclusione che fosse più opportuno stabilire nel Trattato unicamente il principio ed elaborare in seno alle due Autorità centrali una risposta comune alle questioni che potrebbero insorgere in futuro.

Art. 23

Consegne sorvegliate

La disposizione si rifà alla Convenzione del 20 dicembre 198827 delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, che limita la consegna controllata ai reati in questo ambito. Il presente articolo, che si ispira all'articolo 18 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria, ha portata più ampia, in quanto estende la consegna sorvegliata a tutti i reati passibili di estradizione, cioè, nel diritto svizzero, ai reati passibili di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno secondo il diritto di entrambi gli Stati contraenti28. La consegna sorvegliata presuppone una domanda di assistenza giudiziaria. Necessita l'accordo dello Stato richiesto e sottostà alla sue disposizioni di legge. Per la Svizzera sono determinanti il diritto procedurale cantonale e federale.

24 25 26 27 28

Art. 22 (RS 0.351.964.5).

Art. 21 (FF 2007 1869 1877).

Art. 21 (FF 2006 8393 8400).

RS 0.812.121.03 (entrata in vigore per la Svizzera il 13 dicembre 2005).

Art. 35 AIMP (RS 351.1).

85

L'articolo mira a istituire un quadro per la collazione tra gli Stati contraenti in materia di consegne sorvegliate. Le consegne sorvegliate sono un metodo investigativo che si è rivelato molto efficace nella lotta contro il traffico di droga e altre gravi forme di criminalità29.

Il Trattato non fornisce una definizione della nozione di «consegne sorvegliate» che deve essere interpretata in sintonia con le disposizioni del diritto nazionale30 e gli usi locali. La disposizione si applica, per esempio, allorché un invio illecito è stato intercettato con l'accordo dello Stato contraente interessato e ne è autorizzato l'inoltro a un altro Stato, con il contenuto originale intatto, senza il medesimo o con un contenuto interamente o parzialmente sostituito. Ciò consente alle autorità competenti di identificare più rapidamente l'autore di un reato.

Il paragrafo 1 impone agli Stati contraenti di creare i presupposti atti a garantire che, su domanda dell'altro Stato, possano essere autorizzate consegne sorvegliate sul suo territorio nazionale nell'ambito di indagini penali per reati passibili di estradizione.

Dalla disposizione non si può tuttavia dedurre un obbligo di autorizzazione delle consegne sorvegliate. Spetta allo Stato richiesto decidere se accettare o respingere la domanda.

Ai sensi del paragrafo 2, lo Stato richiesto decide se una consegna sorvegliata può o meno avere luogo sul suo territorio nazionale. Le decisioni sono prese caso per caso, conformemente alle prescrizioni legali pertinenti dello Stato richiesto.

Le misure pratiche per le consegne sorvegliate richiedono frequenti consultazioni e una stretta cooperazione tra i servizi e le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti. Il paragrafo 3 stabilisce che tali consegne sono eseguite conformemente alle procedure previste dallo Stato richiesto, alla cui Autorità centrale spetta anche, se del caso, il compito d'intervenire, dirigere e sorvegliare l'operazione.

Per la Svizzera le consegne sorvegliate non rappresentano una novità. Oltre alla già citata regolamentazione del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria, disposizioni analoghe figurano anche nei trattati bilaterali con la Germania31 e con l'Austria e il Principato del Liechtenstein32.

2.4

Capitolo IV: Casellario giudiziale e scambio di notificazioni di condanna

Art. 24

Casellario giudiziale e scambio di notificazioni di condanna

Questa disposizione obbliga gli Stati contraenti a scambiarsi i dati del casellario giudiziale. Per analogia a quanto previsto negli articoli 13 e 22 della Convenzione 29 30 31 32

86

A proposito delle consegne sorvegliate Europol ha elaborato un «Manuale dell'Unione europea sulle consegne sorvegliate» che ne descrive lo svolgimento.

Di regola le consegne sorvegliate sono misure urgenti ai sensi dell'art. 18 AIMP, che servono a salvaguardare interessi giuridici minacciati o ad assicurare prove in pericolo.

Art. 19 dell'Accordo di polizia tra Svizzera e Germania del 27 aprile 1999 (RS 0.360.136.1).

Art. 12 dell'Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana (RS 0.360.163.1).

europea di assistenza giudiziaria devono comunicare, su richiesta dell'altra Parte, dati del casellario giudiziale e informarsi reciprocamente, a intervalli regolari, in merito alle sentenze penali pronunciate nei confronti di loro cittadini.

Il paragrafo 1 concerne le domande di informazioni del casellario giudiziale presentate nel quadro di un procedimento penale. Devono essere comunicate le stesse informazione che lo Stato richiesto sarebbe tenuto a fornire alle proprie autorità nell'ambito di una procedura interna.

Il paragrafo 2 autorizza anche la trasmissione di estratti del casellario giudiziale a fini non penali. Si pensi per esempio a procedimenti civili o a procedimenti amministrativi che rivestano aspetti civili. Sono determinanti le disposizioni rispettive del diritto nazionale. In Svizzera, la comunicazione di estratti del casellario giudiziale alle autorità straniere è disciplinata dall'articolo 23 dell'ordinanza del 29 settembre 200633 sul casellario giudiziale (ordinanza VOSTRA).

Il paragrafo 3 concerne la comunicazione automatica all'altro Stato contraente delle sentenze penali pronunciate contro i cittadini di tale Stato. L'obbligo di informare una volta all'anno si limita alle iscrizioni che figurano nel casellario giudiziale.

Questa disposizione non comporta alcun obbligo di trasmettere le sentenze complete.

2.5

Capitolo V: Procedura

Art. 25­31

Autorità centrale; vie di trasmissione; contenuto ed esecuzione della domanda; esenzione dalla legalizzazione; lingua; spese

Le modalità applicabili alla procedura di assistenza giudiziaria continuano ad essere regolate come previsto in altri strumenti bilaterali in materia.34 Si fondano sulle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria (art. 14­17 e 20) e del suo Secondo Protocollo addizionale (art. 4 e 5). Qui appresso le principali disposizioni che disciplinano la procedura.

Art. 25 e 28

Autorità centrali/Esecuzione della domanda

In ciascuno dei due Stati è istituita un'Autorità centrale competente per la trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria. Ha funzione di antenna nei confronti delle autorità nazionali di assistenza giudiziaria, è responsabile dell'esame preliminare delle domande e ne coordina l'esecuzione. L'Autorità centrale svolge inoltre compiti di mediazione quando tra l'autorità richiedente e quella richiesta insorgono difficoltà o malintesi circa la portata della collaborazione o allorché una domanda deve essere completata. In Svizzera questi compiti spettano all'Ufficio federale di giustizia e sono sanciti nell'AIMP (cfr. in particolare gli art. 17 cpv. 2­4, 29 o 78 segg.). In questo contesto è rilevante anche la competenza decisionale dell'Ufficio federale ai sensi dell'articolo 79a AIMP. Secondo tale disposizione l'Ufficio può, in determinati casi, decidere autonomamente l'esecuzione di una domanda di assisten-

33 34

RS 331 Ad es. art. 23 segg. dei Trattati di assistenza con le Filippine (RS 0.351.964.5), il Brasile (FF 2007 1869 1877) o il Messico (FF 2006 8393 8402).

87

za giudiziaria. L'esecuzione è disciplinata dalle disposizioni pertinenti dell'AIMP e dalle norme di procedura dei Cantoni e della Confederazione.

Le Autorità centrali devono ricorrere alle vie diplomatiche, come d'uso finora, solo se necessario nei singoli casi.

Art. 29

Esenzione dalla legalizzazione, dall'autenticazione e da altre formalità

Soprattutto nelle relazioni con gli Stati dell'America latina, l'esenzione dalla legalizzazione costituisce un notevole progresso, perchè questi Paesi conferiscono grande importanza alle formalità processuali. Secondo la regolamentazione convenuta, i mezzi di prova raccolti in Svizzera e trasmessi tramite l'Ufficio federale di giustizia sono accettati come mezzi di prova in Cile senza ulteriori dichiarazioni o attestati di autenticità. Questa disposizione mira a semplificare e ad accelerare la procedura. È inoltre applicabile agli incarti trasmessi in seguito a una denuncia ai sensi dell'articolo 33.

Art. 30 e 34

Lingua/Traduzione

Le domande di assistenza giudiziaria devono essere presentate nella lingua dello Stato richiesto. Se la Svizzera è lo Stato richiesto, una domanda di assistenza da parte del Cile deve essere tradotta in una delle tre lingue ufficiali, determinata caso per caso dall'Ufficio federale di giustizia in qualità di Autorità centrale. La traduzione, compresi i documenti allestiti nell'ambito dell'esecuzione, incombe allo Stato richiedente.

L'articolo 34 rende inoltre obbligatoria la traduzione delle lettere dell'Autorità centrale nel caso della trasmissione spontanea di informazioni e di mezzi di prova come pure di denunce a fini di perseguimento o di confisca. La traduzione dei relativi allegati non è tuttavia richiesta.

Art. 31

Spese di esecuzione della domanda

La regolamentazione prevista in merito alle spese corrisponde a quella in uso nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale, che, di norma, è fornita gratuitamente. Sono ammesse soltanto le eccezioni menzionate esplicitamente nel Trattato.

2.6

Art. 32

Capitolo VI: Trasmissione spontanea e denuncia ai fini di perseguimenti o di confisca Trasmissione spontanea di informazioni e di mezzi di prova

Nella lotta alla criminalità internazionale, accade che, nel corso di indagini, le autorità di uno Stato contraente raccolgano informazioni e mezzi di prova che possono interessare anche quelle dell'altro Stato. In tal caso, è nell'interesse del perseguimento penale che tali informazioni e mezzi di prova possano, a determinate condizioni, essere trasmesse alle autorità dell'altro Stato senza che sia stata precedentemente presentata una domanda di assistenza giudiziaria. La rapidità e la tempestività 88

dello scambio di informazioni hanno un ruolo decisivo nella lotta contro la criminalità. Questa disposizione del Trattato riprende quella dell'articolo 11 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria e figura anche nei recenti accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera35. Antesignano di questa regolamentazione è stato l'articolo 10 della Convenzione sul riciclaggio di denaro36.

Il paragrafo 1 definisce le condizioni alle quali la trasmissione spontanea di informazioni è ammissibile al di fuori di qualsiasi procedura di assistenza giudiziaria. La trasmissione di informazioni deve permettere all'altro Stato di presentare una domanda di assistenza giudiziaria (lett. a), di aprire un procedimento penale (lett. b) o di facilitare un'istruzione penale in corso (lett. c). Questa disposizione si applica soltanto alle informazioni e ai mezzi di prova raccolti dallo Stato contraente nell'ambito di indagini condotte dalle sue stesse autorità. Le informazioni devono essere scambiate per il tramite delle Autorità centrali e nei limiti fissati dal diritto nazionale. Poiché si tratta di una semplice disposizione potestativa, gli Stati contraenti non hanno alcun obbligo di applicarla.

Il paragrafo 2 conferisce all'Autorità centrale che trasmette le informazioni e i mezzi di prova la facoltà di limitarne l'uso, sottomettendolo alle condizioni previste dal proprio diritto nazionale. Tali condizioni sono vincolanti per le autorità dello Stato destinatario.

L'articolo 67a AIMP sulla trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni regola i particolari nel caso che lo Stato che trasmette le informazioni sia la Svizzera.

Art. 33

Denuncia ai fini di perseguimenti e di confisca

La disposizione disciplina i casi previsti nella Parte quarta AIMP. Costituisce la base affinché i reati per i quali uno Stato contraente non è in grado di perseguire l'autore non rimangano impuniti. In tali circostanze, il paragrafo 1 consente allo Stato interessato di chiedere all'altro Stato di avviare un procedimento penale e di fornire i mezzi di prova necessari. Questo modo di precedere si impone qualora l'autorità competente di uno Stato contraente abbia indizi concreti relativi alla perpetrazione di un reato ma non sia in grado di avviare un procedimento penale. È il caso, ad esempio, di una persona che, essendo perseguita per un reato commesso in uno degli Stati contraenti, si rifugia nell'altro Stato dove non è passibile di estradizione (ad esempio in ragione della sua nazionalità). Parimenti, si può trattare del caso in cui uno degli Stati contraenti dispone di informazioni concrete secondo le quali un reato è stato commesso contro un suo cittadino sul territorio dell'altro Stato, ma non può perseguire l'autore perché l'estradizione non è possibile.

La disposizione si applica anche allorché uno Stato contraente possiede indizi secondo i quali beni o oggetti provento di reato si trovano sul territorio dell'altro Stato contraente. In tal caso può essere richiesta la confisca dei beni provento di reato.

Il paragrafo 2 istituisce l'obbligo di informare per lo Stato contraente che riceve una denuncia ai sensi di questo articolo. La sua Autorità centrale è tenuta a comunicare 35

36

Art. 15 del Trattato di assistenza giudiziaria con le Filippine (RS 0.351.964.5), art. 29 del Trattato di assistenza giudiziaria con il Brasile (FF 2007 1869 1880) o art. 30 del Trattato di assistenza giudiziaria con il Messico (FF 2006 8393 8405).

RS 0.311.53

89

all'altro Stato il seguito dato alla denuncia e a trasmettere, se necessario, copia della decisione presa. Dalla disposizione non si può tuttavia dedurre alcun obbligo di perseguimento penale o di confisca.

Per analogia con l'articolo 29, la denuncia e i mezzi di prova sono esenti da legalizzazione (par. 3).

2.7

Capitolo VII: Disposizioni finali

Art. 35­38

Altri accordi o convenzioni; scambio di opinioni; componimento delle controversie; entrata in vigore e denuncia

Le disposizioni finali contengono le clausole d'uso. L'articolo 35 precisa la relazione esistente tra il Trattato e altre disposizioni di diritto internazionale o nazionale. In caso di questioni o difficoltà circa l'applicazione del trattato, la sua interpretazione o singoli casi concreti, l'articolo 36 prevede uno scambio di opinioni tra le Autorità centrali. Se le eventuali controversie non possono essere risolte, l'articolo 37 prescrive il ricorso alla via diplomatica. Gli Stati contraenti hanno convenuto questa soluzione di compromesso, che si ispira ai Trattati di assistenza giudiziaria negoziati con Hong Kong37 e con le Filippine 38, perché il Cile non poteva accettare, come proposto dalla Svizzera, un tribunale arbitrale quale organo di composizione delle divergenze. Infine, l'articolo 38 descrive la procedura di entrata in vigore e di denuncia del Trattato.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni

Il Trattato fa nascere nuovi obblighi per la Svizzera. Questa osservazione è valida soprattutto per l'Ufficio federale di giustizia, in quanto Autorità incaricata di assicurare il flusso delle domande di assistenza giudiziaria da e per il Cile.

La mole di lavoro supplementare per le autorità svizzere competenti dipende dal numero di domande da trattare e dalla complessità dei casi. Sulla base delle stime attuali, il Trattato non dovrebbe causare costi supplementari per la Confederazione, né aumenti dell'effettivo del personale. Eventuali spese supplementari saranno ripartite su basi dipartimentali interne.

Secondo la portata delle domande e dall'onere di lavoro risultante dal loro disbrigo non si possono escludere, a livello cantonale, eventuali spese supplementari per le singole autorità incaricate dell'esecuzione.

3.2

Ripercussioni economiche

Sotto il profilo economico il Trattato non comporta ripercussioni per la Svizzera.

37 38

90

Art. 37 (RS 0.351.941.6).

Art. 32 (RS 0.351.964.5).

4

Relazione con il programma di legislatura

Il progetto non è menzionato nel «Rapporto sul programma di legislatura 2003­2007»39 ma figura nel rapporto «Gli obiettivi del Consiglio federale 2007»40 tra i più importanti oggetti parlamentari previsti per l'anno in corso nell'ambito della sicurezza. Una migliore cooperazione internazionale tra le autorità giudiziarie contribuisce tra l'altro ad accrescere l'efficacia della lotta alla criminalità e a rafforzare la sicurezza interna. Questa preoccupazione, come già illustrato dal nostro Consiglio nel rapporto «Sicurezza attraverso la cooperazione» del 7 giugno 199941 è da sempre parte integrante della politica svizzera ed è quindi compresa anche negli obiettivi della legislatura 2003­200742. Il Trattato di assistenza giudiziaria con il Cile costituisce una pietra miliare della politica della svizzera per garantire i nostri interessi di sicurezza mediante la cooperazione.

5

Aspetti legali

5.1

Costituzionalità

In virtù dell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), la Confederazione è competente in materia di affari esteri. La conclusione di trattati internazionali è dunque di sua competenza. Il nostro Collegio firma i trattati internazionali e li sottopone all'Assemblea federale per approvazione (art. 184 cpv. 2 Cost.). L'approvazione dei trattati internazionali spetta all'Assemblea federale conformemente all'articolo 166 capoverso 2 Cost.

In virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sono soggetti a referendum se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2), se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto oppure se per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

Nel caso del Trattato di assistenza giudiziaria con il Cile le prime due condizioni non sono soddisfatte. Infatti, l'articolo 38 paragrafo 2 disciplina la denuncia del Trattato. Non è inoltre prevista alcuna adesione a un'organizzazione internazionale.

Resta da esaminare se la terza condizione è soddisfatta, ossia se le disposizioni del Trattato contengono norme di diritto importanti o la cui attuazione richiede l'emanazione di una legge federale. Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 200243 sull'Assemblea federale, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale secondo i criteri di cui all'articolo 164 capoverso 1 Cost.

39 40 41 42 43

FF 2004 969 Rapporto del 29 novembre 2006, pag. 35. Il rapporto è pubblicato in Internet presso il sito della Cancelleria federale svizzera (http://www.admin.ch).

FF 1999 6561 FF 2004 969 segg., Obiettivo 9.

RS 171.10

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Il Trattato di assistenza giudiziaria concluso con il Cile comprende importanti disposizioni che contengono norme di diritto. Istituisce per gli Stati contraenti l'obbligo di accordarsi la maggiore assistenza giudiziaria possibile ­ obbligo che incide anche sui diritti e sugli obblighi degli individui ­ e attribuisce competenze alle autorità incaricate della sua attuazione. Queste disposizioni devono essere considerate importanti nella misura in cui, se fossero emanate a livello nazionale, lo sarebbero sotto forma di legge federale in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. Di conseguenza, il decreto dell'Assemblea federale che approva il Trattato sottostà a referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

5.2

Consultazione

Per quanto concerne il presente Trattato, si è rinunciato ad una procedura di consultazione ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 18 marzo 200544 sulla procedura di consultazione. Sostanzialmente il contenuto del Trattato è in sintonia con quelli già conclusi. Non oltrepassa i limiti delle disposizioni della legge sull'assistenza giudiziaria in materia penale né si discosta in maniera significativa dagli altri trattati bilaterali o multilaterali conclusi dalla Svizzera in passato. Al contrario, il Trattato con il Cile consolida ulteriormente la rete contrattuale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale e prosegue nella dritta linea della politica del nostro Consiglio di assicurare gli interessi svizzeri in materia di sicurezza attraverso una rete internazionale di cooperazione. Non avendo i precedenti trattati suscitato obiezioni a livello di accettazione politica, non c'è ragione di pensare che le cose debbano andare diversamente nel caso del presente Trattato con il Cile.

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RS 172.061