Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, RS 961.01) L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente relativa a contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 18 febbraio 2008

Tariffa sottoposta da Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt

nell'assicurazione collettiva sulla vita nel quadro della previdenza professionale La società ha modificato lievemente le tariffe dei costi per il prodotto Swiss Life Modula. È stato soppresso un aumento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per alcune prestazioni onorarie. Inoltre è stato effettuato unicamente un cambiamento redazionale.

Con lettera dell'11 febbraio 2008, la richiedente ha presentato nel settore dell'assicurazione sulla vita una tariffa per il prodotto vita collettivo.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione, le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e la protezione degli assicurati contro gli abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. L'UFAP ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa, con decisione del 18 febbraio 2008.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti approvati a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi), con effetto dal 1° marzo 2008.

Rimedi giuridici La presente comunicazione vale come notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare la decisione mediante ricorso scritto presso il Tribunale amministrativo federale, Divisione 2, Sorveglianza delle assicurazioni private, Casella Postale, 3000 Berna 14, indicando il domicilio rispettivamente la sede. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo termine, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

18 marzo 2008

1652

Ufficio federale delle assicurazioni private

2008-0666