Decreto del Consiglio federale che indice la votazione popolare del 30 novembre 2008 del 29 agosto 2008

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici, decreta: Art. 1 La votazione popolare su: ­

l'iniziativa popolare del 1° marzo 20062 «Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile»;

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l'iniziativa popolare del 28 marzo 20063 «Per un'età di pensionamento flessibile»;

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l'iniziativa popolare dell'11 maggio 20064 «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista ­ Più crescita per la Svizzera!»;

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l'iniziativa popolare del 13 gennaio 20065 «Per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani» e

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la modifica del 20 marzo 20086 della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (legge sugli stupefacenti, LStup)

avrà luogo il 30 novembre 2008 e i giorni precedenti, in conformità alle disposizioni legali.

Art. 2 La Cancelleria federale è incaricata di adottare, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

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RS 161.1 FF 2007 4931, 2008 4577 FF 2007 381, 2008 4575 FF 2007 3969, 2008 1951 FF 2007 239, 2008 1949 FF 2008 1955

2008-2148

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Votazione popolare del 30 novembre 2008. DCF

Art. 3 Il presente decreto è comunicato ai Cantoni e pubblicato nel Foglio federale.

29 agosto 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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