Termine di referendum: 22 gennaio 2009

Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) Modifica del 3 ottobre 2008 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20081, decreta: I La legge del 6 ottobre 19952 sul servizio civile è modificata come segue: Art. 1

Principio

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza prestano, su domanda, un servizio civile sostitutivo (servizio civile) di più lunga durata secondo la presente legge.

Art. 4 cpv. 2, 2bis e 2ter 2 Qualora i presupposti di cui all'articolo 3 non siano soddisfatti, gli impieghi nell'agricoltura e nella silvicoltura sono permessi se sono assolti, nell'ambito di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita o di produzione, in aziende agricole che necessitano per tali progetti di prestazioni lavorative poco costose da parte di terzi.

2bis Le persone che devono prestare servizio civile che non hanno sufficientemente collaborato alla pianificazione degli impieghi e alla ricerca di possibilità di impiego possono essere impiegate anche nella produzione agricola e silvicola in aziende di cui al capoverso 2. Il Consiglio federale determina il genere e l'entità di tali lavori.

Le prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni devono essere rispettate.

2ter

Art. 12

Esclusione dal servizio civile

L'organo d'esecuzione esclude dal servizio civile, temporaneamente o permanentemente, le persone che risultano intollerabili nel servizio civile a causa di una condanna per un crimine o un delitto oppure di una misura privativa della libertà.

1

1 2

FF 2008 2255 RS 824.0

2007-2851

7303

Servizio civile. LF

Ai fini della sua decisione l'organo d'esecuzione può consultare, conformemente agli articoli 365 e 367 capoverso 2 del Codice penale3, i dati del casellario giudiziale concernenti le sentenze.

2

Su domanda scritta, l'organo d'esecuzione può inoltre chiedere all'autorità giudicante informazioni complementari e prendere visione della sentenza o degli atti di causa su cui poggia l'iscrizione, sempre che tali informazioni siano necessarie ai fini della decisione relativa all'esclusione dal servizio civile e che non siano lesi i diritti della personalità di terzi.

3

Art. 16a 1

Forma della domanda

Il richiedente presenta la propria domanda scritta all'organo d'esecuzione.

Il Consiglio federale disciplina la forma della domanda e la procedura per la sua presentazione per via elettronica.

2

Art. 16b

Contenuto della domanda

Nella domanda il richiedente deve dichiarare di non poter conciliare il servizio militare con la propria coscienza e di essere disposto a prestare servizio civile secondo la presente legge.

1

2

La dichiarazione non può essere vincolata a riserve o condizioni.

Il Consiglio federale stabilisce quali dati concernenti il richiedente e il suo obbligo di prestare servizio militare sono necessari.

3

Art. 16c

Comunicazione di dati personali

Su domanda dell'organo d'esecuzione, il servizio competente del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gli fornisce le seguenti indicazioni concernenti il richiedente: a.

indicazioni sull'idoneità al servizio militare;

b.

dati necessari per calcolare il numero di giorni di servizio civile da prestare.

Art. 17 cpv. 1, secondo periodo ... Le domande presentate più tardi non prosciolgono dall'obbligo di prestare servizio militare fino alla notificazione della decisione d'ammissione.

1

Art. 18

Decisione

L'organo d'esecuzione decide in merito all'ammissione al servizio civile e al numero di giorni di servizio civile da prestare.

3

RS 311.0; FF 2008 7309

7304

Servizio civile. LF

Art. 18a

Notificazione della decisione

L'organo d'esecuzione notifica la propria decisione al richiedente e al servizio competente del DDPS.

1

2

Una volta notificata la decisione, la domanda non può più essere ritirata.

Art. 18b

Ammissione durante un periodo di servizio militare

Chi riceve la decisione d'ammissione al servizio civile mentre sta prestando servizio militare è licenziato dal servizio se possibile il giorno stesso, al più tardi il giorno seguente.

Art. 18c

Spese procedurali

La procedura d'ammissione è gratuita.

Art. 18d Abrogato Art. 19

Preparazione degli impieghi

L'organo d'esecuzione informa la persona che deve prestare servizio civile circa questo servizio e può convocarla a colloqui personali con rappresentanti degli istituti d'impiego.

1

Esso valuta l'idoneità della persona che deve prestare servizio civile agli impieghi proposti.

2

Al fine di valutare l'idoneità a impieghi che pongono particolari esigenze in termini di reputazione, l'organo d'esecuzione può consultare, conformemente agli articoli 365 e 367 capoverso 2 del Codice penale4, i dati del casellario giudiziale concernenti le sentenze nonché, con il consenso dell'interessato e conformemente agli articoli 365 e 367 capoverso 4bis del Codice penale, i dati del casellario giudiziale concernenti i procedimenti penali pendenti.

3

Su domanda scritta e sempre che sia necessario ai fini della decisione sull'idoneità e che non siano lesi i diritti della personalità di terzi, l'organo d'esecuzione può inoltre:

4

4

a.

chiedere all'autorità giudicante informazioni complementari e prendere visione della sentenza o degli atti di causa su cui poggia l'iscrizione;

b.

con il consenso dell'interessato e purché lo scopo dell'istruzione non ne risulti compromesso, chiedere alle autorità di perseguimento penale informazioni complementari e prendere visione degli atti di causa su cui poggia l'iscrizione.

RS 311.0; FF 2008 7309

7305

Servizio civile. LF

Se l'interessato si oppone alla trasmissione dei dati o se i dati trasmessi fanno sorgere dubbi fondati circa l'idoneità di una persona a un determinato impiego, l'organo d'esecuzione può rifiutarsi di approvare la convenzione d'impiego.

5

Art. 26 cpv. 4 e 5 Abrogati Art. 29 cpv. 4 Qualora l'istituto d'impiego sia divenuto insolvente e non sia quindi in grado di fornire le prestazioni di cui al capoverso 1, la Confederazione versa alla persona che presta servizio civile le corrispondenti prestazioni pecuniarie. Le pretese di quest'ultima nei confronti dell'istituto d'impiego passano alla Confederazione.

4

Titolo prima dell'art. 40a

Sezione 7: Segni distintivi delle persone che prestano servizio civile, degli istituti d'impiego e degli impieghi di gruppo Art. 40a 1

L'organo d'esecuzione può: a.

consegnare alle persone che devono prestare servizio civile oggetti d'equipaggiamento volti a contraddistinguerle quali persone che prestano servizio civile;

b.

mettere targhe segnaletiche a disposizione degli istituti d'impiego;

c.

mettere a disposizione materiale volto a contraddistinguere gli impieghi di gruppo.

2 Il Consiglio federale disciplina i relativi diritti e obblighi delle persone che devono prestare servizio civile e degli istituti d'impiego.

Art. 46 cpv. 1bis 1bis

Le istituzioni della Confederazione non versano alcun tributo.

Titolo prima dell'art. 62

Capitolo 8: Tutela giurisdizionale Art. 63

Ricorso al Tribunale amministrativo federale

Contro le decisioni di prima istanza può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.

1

7306

Servizio civile. LF

Le autorità cantonali localmente competenti responsabili del mercato del lavoro sono legittimate a ricorrere contro le decisioni di riconoscimento di cui all'articolo 42 se fanno valere una violazione dell'articolo 6.

2

L'organo d'esecuzione è legittimato a ricorrere contro le decisioni di terzi incaricati ai sensi dell'articolo 79 capoverso 2.

3

Art. 64 Abrogato Art. 80 cpv. 1bis lett. a, 1ter, 1quater e 3 1bis

Può trattare dati personali degni di particolare protezione concernenti:

a.

Abrogata

Per adempiere i compiti previsti dalla presente legge, l'organo d'esecuzione è autorizzato a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19465 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

1ter

1quater L'organo d'esecuzione può registrare dati concernenti condanne, procedimenti penali pendenti e misure privative della libertà in quanto tali dati siano necessari per motivare una decisione relativa all'esclusione dal servizio civile o per valutare l'idoneità di una persona a determinati impieghi.

3

Abrogato

Art. 80a

Gestione di atti

Per adempiere i compiti previsti dalla presente legge, l'organo d'esecuzione tratta gli atti:

1

a.

delle persone che hanno presentato una domanda d'ammissione al servizio civile;

b.

delle persone che sono state ammesse al servizio civile;

c.

degli istituti che hanno presentato una domanda di riconoscimento quale istituto d'impiego;

d.

degli istituti d'impiego riconosciuti.

Negli atti, l'organo d'esecuzione può trattare dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 80 capoverso 1bis.

2

Art. 80b

Comunicazione di dati personali

L'organo d'esecuzione comunica dati personali agli organi qui appresso in quanto necessario per l'adempimento dei compiti seguenti:

1

5

RS 831.10

7307

Servizio civile. LF

a.

agli istituti d'impiego, per la valutazione dell'idoneità e per la convocazione delle persone che devono prestare servizio civile e delle persone obbligate a prestare un lavoro di pubblico interesse (persone astrette al lavoro);

b.

agli istituti d'istruzione, per lo svolgimento di corsi d'introduzione e di formazione;

c.

ai medici di fiducia e al Servizio medico militare, per l'accertamento della capacità al lavoro e dell'idoneità al servizio militare;

d.

alle competenti autorità militari, per il controllo dell'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare secondo gli articoli 7­27 della legge militare del 3 febbraio 19956 e della prestazione di lavoro per rifiuto del servizio militare secondo l'articolo 81 del Codice penale militare del 13 giugno 19277;

e.

alle autorità della giustizia militare, per la valutazione delle violazioni dell'obbligo di prestare servizio militare;

f.

alle autorità della giustizia penale, per il giudizio delle infrazioni alla presente legge;

g.

all'Ufficio federale di polizia, per l'inserimento nel sistema di ricerca informatizzato di segnalazioni concernenti persone che devono prestare servizio civile e persone astrette al lavoro al fine di individuarne la dimora, nonché per la revoca delle segnalazioni a ricerche avvenute;

h.

al Dipartimento federale delle finanze, alla Posta Svizzera, alle FFS e al Consiglio dei PF, per la trattazione delle domande di risarcimento dei danni;

i.

alle autorità cantonali responsabili del mercato del lavoro, per il parere sulle domande di riconoscimento quale istituto d'impiego e sulle decisioni di riconoscimento;

j.

agli uffici della protezione civile dei Comuni di domicilio, per il coordinamento delle convocazioni delle persone astrette al lavoro;

k.

alle autorità cantonali della tassa d'esenzione dall'obbligo militare, per la determinazione e il rimborso della stessa;

l.

alle autorità cantonali o comunali d'assistenza sociale, per l'assistenza alle persone che devono prestare servizio civile e alle persone astrette al lavoro;

m. agli uffici d'esecuzione e fallimento, per l'accertamento della sospensione degli atti esecutivi e dell'impignorabilità dei beni.

L'organo d'esecuzione comunica ai terzi cui ha delegato singoli compiti esecutivi (art. 79 cpv. 2) i dati personali necessari.

2

Nell'ambito dei loro compiti esecutivi, i terzi incaricati comunicano agli organi di cui al capoverso 1 i dati personali necessari.

3

6 7

RS 510.10 RS 321.0

7308

Servizio civile. LF

Titolo prima dell'art. 83b

Sezione 2a: Disposizione transitoria della modifica del 3 ottobre 2008 Art. 83b Le domande d'ammissione presentate prima dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 3 ottobre 20088 sulle quali non è ancora stata presa una decisione passata in giudicato sono trattate secondo il nuovo diritto.

II Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale9 Art. 365 cpv. 2 lett. l e m Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

2

l.

esclusione dal servizio civile ai sensi della legge del 6 ottobre 199510 sul servizio civile;

m. valutazione dell'idoneità a determinati impieghi ai sensi della legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile.

Art. 367 cpv. 4bis 4bis Per adempiere il compito secondo l'articolo 365 capoverso 2 lettera m, l'autorità di cui al capoverso 2 lettera j può, previa domanda scritta e con il consenso dell'interessato, consultare i dati personali concernenti procedimenti penali pendenti.

8 9 10

FF 2008 7303 RS 311.0 RS 824.0; FF 2008 7303

7309

Servizio civile. LF

2. Legge del 25 settembre 195211 sulle indennità di perdita di guadagno Art. 21 cpv. 1, secondo periodo ... Per la protezione civile l'applicazione avviene con la collaborazione dei contabili degli organi di protezione; per il servizio civile con la collaborazione dell'organo d'esecuzione del servizio civile e degli istituti d'impiego.

1

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 14 ottobre 200812 Termine di referendum: 22 gennaio 2009

11 12

RS 834.1 FF 2008 7303

7310