Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 6 febbraio 2008, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re: Psychiatrische Universitätsklinik di Zurigo concernente la domanda del 16 novembre 2007 per una proroga dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione Il responsabile per la ricerca da autorizzare alla Psychiatrische Universitätsklinik di Zurigo è il prof. dr. med. Daniel Hell, presidente del direttorio medico.

2. Collezioni di dati La Psychiatrische Universitätsklinik di Zurigo usa un sistema di gestione delle informazioni cliniche (KIS), in gran parte costituito dalle cartelle cliniche dei pazienti in forma elttronica, banche dati necessarie dal profilo medico e amministrativo e dossier cartacei (cartelle cliniche e schedari relativi ai pazienti). Le regole d'accesso rimangono invariate.

Per il resto non vi sono cambiamenti rispetto all'autorizzazione e al dispositivo della decisione precedente.

3. Durata dell'autorizzazione e continuità La durata di validità della presente autorizzazione è di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

I cambiamenti elencati qui di seguito che si presentano prima dello scadere dell'autorizzazione devono essere notificati immediatamente alla Commissione peritale: ­

avvicendamento del responsabile per la ricerca (secondo punto 1)

­

cambiamento della struttura amministrativa o organizzativa della clinica

­

modifica della gestione dei dati

­

modifica del regolamento di accesso

La Commissione peritale deciderà in seguito se dovrà essere rilasciata un'autorizzazione completiva.

4. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (casella postale, 3000 Berna 14) in virtù dell'articolo 44 segg.

1300

2008-0645

della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

5. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto alla Psychiatrische Universitätsklinik di Zurigo nonché all'Incaricato federale per la protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. L'avente diritto al ricorso può esaminare, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94), l'intera decisione presso la Segretaria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna.

11 marzo 2008

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il vicepresidente, Rudolf Bruppacher

1301

Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

Il prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale delle leggi federali, è di 295.­ franchi, IVA del 2,4 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un importo forfettario di 135.20 franchi. L'abbonamento può essere però concluso anche senza raccoglitori.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine anno.

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 150.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.

Il prezzo dell'abbonamento alla sola Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta a 145.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 52.­ franchi relativo ai raccoglitori.

Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali, presso presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Fax: 031 325 50 58 o e-mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

11 marzo 2008

1302

Cancelleria federale