Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 22 ottobre 2009

Iniziativa popolare federale «Per giochi in denaro al servizio del bene comune» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per giochi in denaro al servizio del bene comune», presentata il 13 marzo 2008; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

1 2 3

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per giochi in denaro al servizio del bene comune», presentata il 13 marzo 2008, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2008-0832

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Iniziativa popolare federale

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Bessard José, Gurtenstrasse 4A, 3122 Kehrsatz 2. Beuret Jean-Pierre, Chemin du Chasseral 23, 2350 Saignelégier 3. Ehrler Melchior, Grundstrasse 124, 6430 Svitto 4. Gonseth Frédéric, Chemin Jordillon 1, 1090 La Croix (Lutry) 5. Guinand Jean, Faubourg du Lac 19, 2000 Neuchâtel 6. Hegi Roger, Sportstrasse 2, 5620 Bremgarten 7. Longet René, Chemin des Verjus 90B, 1213 Onex 8. Lüthi Ruth, Route de Schiffenen 14, 1700 Friburgo 9. Müller Thomas, Promenadenstrasse 93, 9400 Rorschach 10. Orelli Vassere Chiara, Via Antonio Olgiati 1, 6900 Lugano 11. Parmelin Guy, Route de Mély 20, 1183 Bursins 12. Ryffel Markus, Eichlihubelweg 34, 3112 Allmendingen 13. Schenk Michelle, Mafroi 6, 1260 Nyon 14. Schenk Simon, Brüggmätteliweg 9, 3555 Trubschachen 15. Schild Jörg, Marschalkenstrasse 74, 4054 Basilea 16. Zermatten Jean, Gravelone 54, 1950 Sion

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per giochi in denaro al servizio del bene comune» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: «Per giochi in denaro al servizio del bene comune», Casella postale 5735, 1002 Losanna, e pubblicata nel Foglio federale del 22 aprile 2008.

8 aprile 2008

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Per giochi in denaro al servizio del bene comune» L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 106

Giochi in denaro

I giochi in denaro autorizzati dalla Confederazione e dai Cantoni devono essere al servizio dell'utilità pubblica.

1

La Confederazione e i Cantoni, nonché i Cantoni fra di loro, coordinano le loro politiche in materia.

2

3

Provvedono a prevenire la dipendenza dal gioco.

Art. 106a (nuovo) 1

Case da gioco

La Confederazione emana prescrizioni sulle case da gioco.

Rilascia le concessioni per l'apertura e la gestione delle case da gioco tenendo conto delle condizioni regionali. Ne assicura la vigilanza.

2

Riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti; l'aliquota è fissata dalla legge e deve adempiere i requisiti di utilità pubblica. Questa tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

3

Art. 106b (nuovo)

Lotterie e scommesse

La Confederazione stabilisce i principi applicabili alle lotterie e alle scommesse professionalmente organizzate. Per il resto, sono competenti i Cantoni.

1

I Cantoni autorizzano lo svolgimento di lotterie e scommesse professionalmente organizzate, nonché dei giochi organizzati dai gestori. Ne assicurano la vigilanza.

2

Gli utili delle lotterie e delle scommesse professionalmente organizzate sono destinati integralmente a scopi di utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.

3

4

RS 101

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Iniziativa popolare federale

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