Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella riunione plenaria del 3 aprile 2008, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Istituto di pedagogia curativa dell'Università di Friburgo, prof. dr. Winfried Kronig e lic.phil. Sabina Sennhauser, progetto «Leidet nicht an gewöhnlichem Alkoholismus sondern an angeborenem moralischem Schwachsinn» ­ Eine Diskursanalyse der Eugenik in den Anfängen der schweizerischen Psychiatrie 1879­1927 (Dokumentenanalyse von Patientengeschichten bei «Idiotien», «moralischen Idiotien» und «Alkoholikern» im Burghölzli), concernente la domanda del 29 novembre 2007 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione Al prof. dr. Winfried Kronig e a Sabina Sennhauser, lic. phil., entrambi attivi presso l'Istituto di pedagogia curativa dell'Università di Friburgo, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP e dell'articolo 2 OATSP, per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione. I titolari dell'autorizzazione devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP e consegnarla alla Commissione peritale.

2. Portata dell'autorizzazione particolare a)

Ai medici e al loro personale ausiliario attivi nella Psychiatrische Unversitätsklinik Zürich (già Burghölzli) e nel Psychiatriezentrum Rheinau (già Kantonale Psychiatrische Klinik Rheinau) è rilasciata l'autorizzazione di consentire ai titolari dell'autorizzazione menzionati al punto 1 di consultare le cartelle mediche di pazienti cui sono state emesse diagnosi di «invalidità mentale», «idiozia morale» e «alcolismo» e che, nel periodo tra il 1879 e il 1927 (in caso di più ricoveri fino al 1940), sono stati curati nelle suddette cliniche. L'autorizzazione include inoltre la possibilità di consultare i registri d'archivio, le perizie e i relativi registri, nonché i registri delle ammissioni durante il medesimo periodo.

b)

Ai medici e al loro personale ausiliario attivi presso il Psychiatrische Poliklinik des Univesitätspital di Zurigo (policlinico) è rilasciata l'autorizzazione di consentire ai titolari dell'autorizzazione menzionati al punto 1 di consultare le cartelle mediche (come sopra) di pazienti che, dai dati raccolti dai titolari dell'autorizzazione nell'ambito delle ricerche consentite confor-

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memente alla lettera a), risultano essere stati oggetto di un trattamento nel policlinico fra il 1879 e il 1940.

c)

Il rilascio dell'autorizzazione non obbliga nessuno a comunicare dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati I dati personali comunicati in base alla presente autorizzazione che soggiacciono al segreto professionale in materia di ricerca medica secondo l'articolo 321 CP possono essere utilizzati solo per la dissertazione che porta il titolo «Leidet nicht an gewöhnlichem Alkoholismus sondern an angeborenem moralischem Schwachsinn» ­ Eine Diskursanalyse der Eugenik in den Anfängen der schweizerischen Psychiatrie 1879­1927 (Dokumentenanalyse von Patientengeschichten bei «Idiotien», «moralischen Idiotien» und «Alkoholikern» im Burghölzli).

4. Protezione dei dati comunicati I titolari dell'autorizzazione sono tenuti ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie alla protezione dei dati dall'accesso non autorizzato, secondo le disposizioni del diritto sulla protezione dei dati.

5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Il prof. dr. Winfried Kronig, in qualità di docente cui è affidata la cura del progetto, è responsabile della protezione dei dati comunicati.

6. Oneri

a)

Non deve essere concesso a persone non autorizzate il diritto di consultare la documentazione relativa ai malati.

b)

I dati personali vanno rilevati in forma di tabelle su un ordinatore portatile e in seguito trasferiti su un PC al posto di lavoro della signora Sennhauser presso l'Istituto di pedagogia curativa dell'Università di Friburgo. I dati personali devono essere anonimizzati il più presto possibile e conservati separatamente da quelli non anonimizzati. Non deve essere concesso a persone non autorizzate il diritto di accesso ai dati non anonimizzati.

c)

I dati non anonimizzati devono essere distrutti non appena non siano più necessari. La loro distruzione deve avvenire conformemente alle prescrizioni del delegato cantonale alla protezione dei dati.

d)

I risultati dello studio di ricerca possono essere pubblicati solo in forma completamente anonimizzata, ossia non deve essere possibile risalire alle persone direttamente interessate.

e)

I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a informare per scritto i medici della Psychiatrische Universitätsklinik di Zurigo (già Burghölzli), del Psychiatriezentrum Rheinau (già Kantonale Psychiatrische Klinik Rheinau) e del Policlinico dell'Ospedale universitario di Zurigo in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. Prima dell'invio, la comunicazione scritta deve essere fatta pervenire per conoscenza alla Segreteria della Commissione peritale a destinazione del presidente.

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7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione, in virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Previo annuncio telefonico (031 322 94 94), chi è legittimato a ricorrere può esaminare, entro il termine di ricorso, l'intera decisione presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna.

1° luglio 2008

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, Franz Werro

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