Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Rimessa in vigore e modifica del 22 settembre 2008 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 4 maggio 2004, del 3 marzo 2005, del 9 marzo 2005, del 12 gennaio 2006 e del 13 agosto 20071 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio sono rimessi in vigore2.

II I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 22 agosto 2003 e del 4 maggio 2004 menzionati alla cifra I sono inoltre modificati come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 2, 4 e 5 Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi ai fondi di coordinamento e di formazione (art. 8 cpv. 2 e 3 CNM) i cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese. Sono anche escluse le imprese addette all'estrazione di sabbia e ghiaia.

2

(...)

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano ai lavoratori delle imprese di cui al numero 3 (indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione) operanti nei cantieri e in ditte ausiliarie di imprese edili. Per gli apprendisti, indipendentemente della loro età, è applicabile l'appendice 1 del CNM.

4

Sono eccettuati:

1 2

a.

i capomastri e capi fabbrica,

b.

il personale con funzioni direttive;

c.

il personale tecnico e amministrativo,

d.

il personale addetto alle mense e alle pulizie.

FF 1998 4469­4471, 1999 2934­2935, 2003 5285­5287, 2004 2265­2266, 2005 1975­1976 2023­2024, 2006 773­774, 2007 5551­5552 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2008-2336

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Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera3 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza4 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni paritetiche del CCL.

5

III Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Convenzione addizionale al Contratto nazionale mantello 2006 (CNM 2008) del 14 aprile 2008 Art. 8 cpv. 2, 3 e 3bis

(Fondo di applicazione, Fondo per la formazione e pensionamento anticipato)

Art. 24 cpv. 3 e 3bis

(Orario di lavoro annuale [totale delle ore annuali])

Art. 25 cpv. 1, 3, 3bis e 3ter

(Orario di lavoro settimanale e lavoro a sciolte)

Art. 41 cpv. 2 e 3

(Salari base)

Art. 42 cpv. 1

(Classi salariali)

Art. 43 cpv. 1

(Assegnazione alle classi salariali)

Appendici al CNM Appendice 2

Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2008 del 14 aprile 2008

Art. 1

In generale

Art. 2

Adeguamento salariale (...)

Appendice 5

(Convenzione addizionale «Partecipazione nell'edilizia principale»)

Art. 6 cpv. 2 lett. a

3 4

RS 823.20 ODist, RS 823.201

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(Diritti e obblighi del datore di lavoro)

Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF

Appendice 6

(Convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l'igiene e l'ordine sui cantieri)

Art. 12 cpv. 1 lett. e

(Locali di soggiorno sui cantieri)

Appendice 9

Salari base

Appendice 12

(Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo)

Art. 20

Salari base

Appendice 13

(Convenzione addizionale «Genio civile speciale»)

Art. 6 cpv. 2

(Classi salariali e zone)

Appendice 17

(Convenzione addizionale per il settore della perforazione e del taglio del calcestruzzo)

Art. 5 cpv. 2

(Classi salariali e zone salariali)

IV I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 2 dell'appendice 2 del contratto nazionale mantello.

V Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011. L'articolo 8 capoverso 3bis del CNM entra in vigore al 1° aprile 2010.

22 settembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF

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