Allegato 1

Valutazione dei singoli sussidi

Suddivisa in: Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Dipartimento federale dell'interno (DFI) Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Dipartimento federale delle finanze (DFF) Dipartimento federale dell'economia (DFE) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) 2007-1970

5507

Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Organizzazione degli Svizzeri all'estero (OSE) 201.3600.001 NMC: A2310.0394

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Rafforzamento dei legami con gli Svizzeri all'estero.

Prestazioni sussidiate:

Molte prestazioni agli Svizzeri all'estero per conto della Confederazione (in particolare informazioni e consulenza giuridica), rappresentanza degli Svizzeri all'estero nei confronti delle autorità e del Parlamento.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 40 capoversi 1 e 2.

Ordinanza del 26 febbraio 2003 concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all'estero (RS 195.11).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Organizzazione degli Svizzeri all'estero (OSE).

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1924

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

215 000 193 500 220 000 734 000 694 200

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

Il contributo della Confederazione è calcolato dal DFAE al momento della preventivazione in base al sussidio dell'anno in corso al quale è aggiunto il rincaro previsto. L'OSE approva il suo preventivo annuale solo nel primo trimestre assieme ai conti.

Al momento della presentazione dei conti al DFAE, quest'ultimo controlla che il sussidio accordato sia stato effettivamente utilizzato per gli scopi stabiliti.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'importanza del contributo della Confederazione è lasciata alla valutazione dell'Amministrazione.

Governo d'impresa:

L'OSE sottopone il suo rapporto e i conti annuali al DFAE per controllo. L'OSE è posto, secondo i suoi statuti, sotto la vigilanza della Confederazione.

5508

2002 2003 2004 2005 200

900 000 891 000 886 500 910 000 920 000

Importanza e prospettive del sussidio:

Il numero di Svizzeri che vivono all'estero aumenta continuamente.

Il loro ruolo nella vita pubblica è in particolare disciplinato dalla legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5). L'OSE svolge un ruolo importante di concertazione e di rappresentanza dei loro interessi e di informazione sull'attualità nazionale, in particolare riguardo alle elezioni e votazioni in Svizzera.

A partire dal Preventivo 2007, il Consiglio federale sottopone al Parlamento un solo credito che raggruppa tutte le prestazioni finanziarie inerenti agli Svizzeri all'estero, aumentando così la trasparenza di queste prestazioni, finora disseminate in diverse voci del preventivo.

Valutazione globale:

L'OSE dispone di una lunga tradizione nelle attività a favore degli Svizzeri all'estero, delle conoscenze necessarie e di strutture adeguate. Un'assunzione dei compiti dell'OSE da parte dell'Amministrazione federale non sarebbe opportuna.

Il Consiglio federale ha incaricato il DFAE di sottoporgli, entro fine 2009, un messaggio sull'elaborazione di una base legale formale.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: i criteri e le basi di calcolo per la determinazione del contributo federale saranno precisati nell'istituenda base legale formale sul sostegno finanziario delle istituzioni di Svizzeri all'estero.

5509

Società svizzere di soccorso all'estero 201.3600.002 NMC: A2310.0394

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Rafforzamento dei legami con gli Svizzeri all'estero.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno alle associazioni svizzere di soccorso all'estero per gli Svizzeri all'estero indigenti in caso di malattia, anzianità ecc. che non possono beneficiare delle prestazioni della legge federale del 21 marzo 1973 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero (RS 852.1).

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 40 capoversi 1 e 2.

Ordinanza del 26 febbraio 2003 concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all'estero (RS 195.11).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Svizzeri all'estero indigenti.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

< 1900

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

60 000 50 000 70 000 73 500 69 200

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

Le associazioni svizzere di soccorso all'estero presentano al DFAE le loro domande ogni anno. L'entità dell'assistenza è basata sul grado di indigenza dei beneficiari e sulle condizioni di vita locali, sotto il controllo e in collaborazione con le rappresentanze svizzere.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'importanza del contributo della Confederazione è lasciata alla valutazione dell'Amministrazione, che fa capo in particolare al parere delle rappresentanze svizzere.

Governo d'impresa:

Le rappresentanze svizzere effettuano controlli sommari dell'attività delle associazioni di soccorso.

Importanza e prospettive del sussidio:

Con questo sussidio, i cittadini Svizzeri all'estero indigenti sono aiutati nel loro luogo di residenza e non devono di conseguenza essere rimpatriati a spese della Confederazione e presi a carico dall'assistenza pubblica in Svizzera. Le associazioni svizzere di soccorso all'estero lavorano a stretto contatto con le rappresentanze svizzere che garantiscono un adeguato impiego dei mezzi messi a disposizione.

A partire dal Preventivo 2007, il Consiglio federale sottopone al Parlamento un solo credito che raggruppa tutte le prestazioni finanziarie inerenti agli Svizzeri all'estero, aumentando così la trasparenza di queste prestazioni, finora disseminate in diverse voci del preventivo.

5510

2002 2003 2004 2005 2006

69 200 68 508 68 162 70 000 70 000

Valutazione globale:

Il sostegno alle associazioni di soccorso all'estero a favore degli Svizzeri all'estero indigenti costituisce uno strumento adatto ai casi che si presentano, con la flessibilità necessaria e senza un onere amministrativo eccessivo.

Il Consiglio federale ha incaricato il DFAE di sottoporgli, entro fine 2009, un messaggio sull'elaborazione di una base legale formale.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: i criteri e le basi di calcolo per la determinazione del contributo federale saranno precisati nell'istituenda base legale formale sul sostegno finanziario delle istituzioni di Svizzeri all'estero.

5511

Aiuto agli Svizzeri all'estero vittime della guerra 201.3600.003 NMC: A2310.0243

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Prestazioni di assistenza agli Svizzeri all'estero.

Prestazioni sussidiate:

Aiuto finanziario mensile (rendita) agli Svizzeri all'estero vittime della guerra 1939­1945, per garantire una parte dei loro mezzi di esistenza.

Basi giuridiche: Decreto federale del 13 giugno 1957 concernente un aiuto straordinario agli Svizzeri all'estero e rimpatriati vittime della guerra dal 1939 al 1945 (RS 983.1), articolo 1.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Svizzeri all'estero o rimpatriati privati totalmente o in parte della loro base esistenziale a seguito della guerra 1939­1945.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1957

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 402 986 900 000 411 727 263 577 17 186

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

Il contributo è concesso su domanda.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Di principio, l'ordinanza d'esecuzione dell'8 dicembre 1958 del decreto federale concernente un aiuto straordinario agli Svizzeri all'estero e rimpatriati vittime della guerra dal 1939 al 1945 conferisce all'Ufficio federale di giustizia (sezione dell'aiuto sociale degli Svizzeri all'estero) la competenza di determinare, secondo i casi, quale forma di aiuto è più appropriata (versamento unico, mutuo, cauzione, rendita limitata o a vita). Anche gli importi massimi dei versamenti unici, dei mutui e delle rendite sono fissati in questo ordinanza.

Importanza e prospettive del sussidio:

Nel 2005, una sola persona era ancora al beneficio di una rendita a titolo di aiuto agli Svizzeri all'estero vittime della guerra. Dato il decesso di quest'ultima sopraggiunto nel novembre del 2006, il sussidio verrà soppresso a partire dal Preventivo 2008.

Valutazione globale:

Questo sussidio ha consentito di assistere in modo adeguato le persone che hanno beneficiato dell'aiuto straordinario concesso dal Parlamento nel 1957. In seguito al decesso dell'ultima persona beneficiaria, il sussidio sarà soppresso.

Misure necessarie:

Nessuna.

5512

2002 2003 2004 2005 2006

9 307 7 047 6 115 6 006 6 071

Misure a favore dei giovani Svizzeri all'estero (formazione scolastica e professionale, campi di vacanze) 201.3600.004 NMC: A2310.0394

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Rafforzamento dei legami con gli Svizzeri all'estero.

Prestazioni sussidiate:

Contributi a organismi che operano a favore dei giovani svizzeri all'estero in ambito scolastico (Comitato per le scuole svizzere all'estero), per l'organizzazione di vacanze in Svizzera a favore dei giovani svizzeri all'estero (Fondazione per i giovani svizzeri all'estero) e per i programmi dell'Organizzazione degli Svizzeri all'estero a favore dei giovani. Contributi all'azione «Swiss Ping Pong» (organizzazione di vacanze in Svizzera di famiglie di Svizzeri all'estero).

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 40 capoversi 1 e 2.

Ordinanza del 26 febbraio 2003 concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all'estero (RS 195.11).

Beneficiario finale:

Organizzazioni che operano a favore dei giovani Svizzeri all'estero.

Aiuto finanziario.

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

1917

2002 2003 2004 2005 2006

384 300 380 413 377 870 380 000 390 000

Contributo a fondo perso.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

286 000 263 700 344 000 402 600 384 200

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

Il contributo federale è versato su presentazione di una domanda completa del preventivo delle organizzazioni interessate.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Sia l'importanza sia la durata del sostegno federale sono lasciate alla valutazione dell'Amministrazione.

Governo d'impresa:

Il Servizio degli Svizzeri all'estero del DFAE è rappresentato nei comitati di queste organizzazioni. I conti annuali e i rapporti di attività sono sottoposti al DFAE.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il contributo concesso a queste organizzazioni consente di adempiere con soddisfazione e senza burocrazia, con un investimento limitato, l'obiettivo di avvicinare alla patria i giovani svizzeri all'estero.

Nel 2005, la parte del contributo federale oscillava tra il 18 (Fondazione per i giovani svizzeri all'estero) e il 35 per cento (Comitato per le scuole svizzere all'estero, programmi per i giovani) del preventivo delle organizzazioni interessate, mentre il rimanente era assicurato da prestazioni proprie (servizi, raccolta di fondi, quote di partecipazione).

5513

A partire dal Preventivo 2007, il Consiglio federale sottopone al Parlamento un solo credito che raggruppa tutte le prestazioni finanziarie inerenti agli Svizzeri all'estero, aumentando così la trasparenza di queste prestazioni, finora disseminate in diverse voci del preventivo.

Valutazione globale:

Il ricorso a organizzazioni istituite dagli Svizzeri all'estero consente di approfittare delle reti e delle sinergie in questo settore e di beneficiare del lavoro di volontariato fornito da queste organizzazioni.

Il Consiglio federale ha incaricato il DFAE di sottoporgli, entro fine 2009, un messaggio sull'elaborazione di una base legale formale.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: i criteri e le basi di calcolo per la determinazione del contributo federale saranno precisati nell'istituenda base legale formale sul sostegno finanziario delle istituzioni di Svizzeri all'estero.

5514

Versamenti per scopi speciali che interessano gli Svizzeri all'estero 201.3600.005 NMC: A2310.0394

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Rafforzamento dei legami con gli Svizzeri all'estero.

Prestazioni sussidiate:

Schweizer Verein im Fürstentum Liechtenstein (SVL): indennità per attività quasi consolari.

Reclute: spese di viaggio estero-Svizzera-estero per il reclutamento e la partecipazione alla scuola reclute.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 40 capoversi 1 e 2.

Ordinanza del 26 febbraio 2003 concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all'estero (RS 195.11).

Beneficiario finale: Natura del sussidio:

SVL, reclute.

Aiuto finanziario (reclute): 65 %; indennità (SVL): 35 %.

Contributo a fondo perso.

Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

1970

2002 2003 2004 2005 2006

647 000 83 000 25 682 10 991 25 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

700 000 647 000 83 000 25 682 10 991

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

SVL: il contributo è versato annualmente in base al conteggio delle prestazioni di servizi quasi consolari.

Reclute: pagamento delle spese di viaggio domicilio estero-Svizzera e ritorno in base alle offerte del servizio di viaggi del DFAE. Il DDPS deve autorizzare il reclutamento.

Gestione materiale finanziaria; Parere:

SVL: sia l'importanza che la durata del contributo della Confederazione sono lasciati alla valutazione dell'amministrazione.

Reclute (fino al 31.12.2006): assunzione delle spese di viaggio commisurata alle offerte del Servizio viaggi del DFAE.

Importanza e prospettive del sussidio:

SVL: gli stretti legami tra la Svizzera e il Liechtenstein rendono indispensabile la presenza di una rappresentanza svizzera nel Principato. L'assunzione dei compiti di ordine consolare da parte del SVL consente alla Confederazione di risparmiare una struttura consolare costosa.

Reclute: l'ordinanza del 24 settembre 2004 sull'obbligo di prestare servizio militare degli Svizzeri all'estero e delle persone con doppia cittadinanza (RS 511.13) definisce su quali basi e secondo quali criteri queste persone possono essere reclutate. Dal 1° gennaio 2007, le spese di viaggio sono assunte dal DDPS ai sensi dell'ordinanza concernente l'amministrazione dell'esercito (RS 510.301; art. 116­118).

5515

A partire dal Preventivo 2007, il Consiglio federale sottopone al Parlamento un solo credito che raggruppa tutte le prestazioni finanziarie inerenti agli Svizzeri all'estero, aumentando così la trasparenza di queste prestazioni, finora disseminate in diverse voci del preventivo.

Valutazione globale:

SVL: l'indennizzo di questa organizzazione privata, rispetto ai compiti effettuati, è nettamente più economico per la Confederazione che l'istituzione di un consolato.

Il Consiglio federale ha incaricato il DFAE di sottoporgli, entro fine 2009, un messaggio sull'elaborazione di una base legale formale.

Reclute: l'assunzione delle spese di viaggio degli Svizzeri all'estero idonei al servizio si basa sul principio che la Confederazione assume le spese di trasporto pubblico al momento dell'entrata in servizio e del licenziamento delle truppe.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: i criteri e le basi di calcolo per la determinazione del contributo federale saranno precisati nell'istituenda base legale formale sul sostegno finanziario delle istituzioni di Svizzeri all'estero.

5516

Azioni volontarie a favore del rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale 201.3600.104 NMC: A2310.0247

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Rafforzamento dell'immagine della Svizzera come Stato che si impegna a favore del diritto internazionale pubblico.

Prestazioni sussidiate:

Sostegni finanziari a progetti e programmi d'azione destinati a favorire la promozione del diritto internazionale pubblico.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 184 capoverso 3.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal: 2002 2003 2004 2005 2006

Istituzioni, organizzazioni non governative, università, fondi.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1990

1980 1985 1990 1995 2000

1 677 519 1 761 542 1 476 333 986 687 90 642

696 525 894 614 1 766 743

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Il contributo forfettario è accordato caso per caso, in base all'esame approfondito da parte del DFAE di un fascicolo, tenendo conto dell'interesse particolare del progetto, del suo preventivo e delle altre fonti di finanziamento previste. In generale, il beneficiario del sussidio deve inoltre impegnarsi ad assumersi una parte dei costi del progetto. Una volta terminato il progetto, viene allestito un rapporto di esecuzione.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il Consiglio federale stabilisce mediante decreto l'importo annuale dei contributi e le competenze finanziarie in materia di concessione degli aiuti.

Importanza e prospettive del sussidio:

Grazie al sostegno di progetti di terzi in questo settore, la Svizzera può promuovere azioni concrete che non deve necessariamente avviare in prima persona.

Valutazione globale:

Si tratta di uno strumento flessibile e idoneo che consente di fornire un sostegno rapido, economico ed efficace a progetti specifici in materia di diritto internazionale pubblico.

Misure necessarie:

Nessuna.

5517

Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario 201.3600.106 NMC: A2310.0280

Relazioni con l'estero

Obiettivi principali:

Rafforzamento del diritto umanitario.

Prestazioni sussidiate:

Contributo al preventivo d'esercizio del Centro Henry Dunant.

Basi giuridiche: Legge federale del 15 dicembre 2000 concernente la partecipazione e la concessione di aiuti finanziari al Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario (RS 193.9), articolo 2. Abrogato con effetto al 1° maggio 2004.

A partire dal 1° gennaio 2005: legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9), articolo 3 capoverso 1.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Centro Henry Dunant per il Dialogo umanitario.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

Sussidio esistente dal:

1999

2002 2003 2004 2005 2006

950 000 940 500 935 750 950 000 950 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

950 000

Gestione finanziaria:

Limite di spesa e credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

Il contributo federale copre circa un quinto del preventivo d'esercizio totale del Centro, pari a circa 4,8 milioni di franchi. Il rimanente fabbisogno finanziario è coperto da altri donatori, in particolare Paesi (Canada, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti), dalla Città di Ginevra, dal Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, dall'ONU e dall'UE. Ciascun donatore fissa liberamente l'importo del suo contributo.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Fino al 2003 la gestione finanziaria veniva effettuata mediante limite di spesa per un periodo di tre anni. Dal 1° gennaio 2004 viene stanziato un credito quadro.

Governo d'impresa:

Una fiduciaria indipendente effettua un controllo finanziario. Viene allestito un rapporto di gestione annuale. La Confederazione è rappresentata nel Consiglio di fondazione.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il Centro Henry Dunant si è dato il compito di promuovere la pace mediante interventi attivi (mediazioni) in negoziati di pace e il dialogo informale per trovare soluzioni sostenibili ai problemi riscontrati dall'azione umanitaria sul terreno. Il Centro intende aumentare l'accettazione dei principi umanitari da parte di tutti gli attori statali e non statali (militari, politici, economici ecc.) presenti in una situazione conflittuale. Questa istituzione non ha il ruolo di istituire nuove norme giuridiche, ma tende invece a migliorare l'attuazione del diritto esistente.

5518

Valutazione globale:

Il sostegno della Confederazione al Centro completa l'impegno del nostro Paese per sviluppare, promuovere e far rispettare il diritto umanitario sul piano internazionale. Questa partecipazione fornisce inoltre alla Svizzera il mezzo per rafforzare le sue capacità di analisi, di valutazione e di partecipazione ai dibattiti umanitari.

L'azione di questa istituzione arricchisce le azioni realizzate dalle agenzie e organizzazioni umanitarie quali il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e dalle agenzie del sistema delle Nazioni Unite e organizzazioni non governative. Il Centro Henry Dunant opera in un settore analogo senza tuttavia entrare in aperta concorrenza con queste organizzazioni umanitarie.

La soppressione della partecipazione finanziaria della Confederazione, il cui importo rappresenta il 20 per cento del preventivo del Centro, comprometterebbe seriamente la sopravvivenza di questa fondazione.

Misure necessarie:

Nessuna.

5519

Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo 201.3600.149 NMC: A2310.0280

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Promovimento della pace e della sicurezza.

Prestazioni sussidiate:

Partecipazione volontaria ad azioni multilaterali dell'ONU e dell'OSCE nel settore della gestione civile dei conflitti e aiuti finanziari ad azioni di promovimento dei diritti dell'uomo.

Basi giuridiche: Legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9), articolo 3.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Essenzialmente l'ONU, diverse organizzazioni internazionali come l'OSCE.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1960

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

2 450 343 2 724 759 23 839 147 22 414 304 37 900 025

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto / Decisione.

Procedura:

Una volta fissati gli obiettivi e gli orientamenti della sua attività di gestione civile dei conflitti, il DFAE procede in diverse tappe, vale a dire l'analisi, la preparazione delle strategie di intervento e la realizzazione delle attività.

L'attribuzione dei mezzi finanziari per la gestione dei conflitti si basa sui valori empirici degli anni precedenti.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria è garantita da un credito quadro pluriennale di almeno quattro anni.

Gli impieghi operativi dei mezzi sono regolati mediante un decreto del Consiglio federale. Qualsiasi partecipazione finanziaria ad azioni che superano l'importo di cinque milioni di franchi è di competenza del Consiglio federale mentre al di sotto di questo importo le decisioni spettano al DFAE.

Importanza e prospettive del sussidio:

A partire dalla metà degli anni Novanta, le attività svizzere di consolidamento della pace e di gestione civile dei conflitti hanno subito una flessione. Infatti gli importi destinati ai progetti e all'invio di personale sono costantemente aumentati a scapito degli aiuti finanziari e del sostegno logistico alle azioni multilaterali di mantenimento della pace.

Questa nuova destinazione delle risorse si spiega in parte con la messa in discussione delle missioni di pace militari tradizionali dell'ONU nel corso della prima metà degli anni Novanta. Nel frattempo gli strumenti civili di promozione della pace sono aumentati.

5520

2002 2003 2004 2005 2006

42 000 099 42 501 807 45 855 191 47 875 091 49 970 000

In questi ultimi anni le domande sono fortemente aumentate nel settore della gestione civile dei conflitti e della promozione dei diritti dell'uomo. Il numero dei conflitti armati e delle violazioni dei diritti dell'uomo rimane elevato. Questo settore rappresenta uno degli obiettivi prioritari della politica estera della Svizzera.

Valutazione globale:

Le azioni di gestione civile dei conflitti e di promozione dei diritti dell'uomo sono completate da altre misure svolte in altri settori politici. A titolo d'esempio si possono citare la cooperazione allo sviluppo e con i Paesi dell'Est, le questioni di economia esterna e di migrazione, l'aiuto umanitario, la politica umanitaria o la politica in materia di sicurezza, compresa la politica di controllo degli armamenti e di disarmo.

Gli obiettivi di questi diversi strumenti non sono uguali, ma le loro attività sono in genere complementari. Il coordinamento è garantito.

L'esecuzione di queste azioni si svolge in modo soddisfacente.

Misure necessarie:

Nessuna.

5521

Office de Baccalauréat International, Ginevra 201.3600.151 NMC: A2310.0276

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Promozione della Ginevra internazionale.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno finanziario simbolico versato dalla Confederazione a titolo di riconoscenza per la presenza dell'Organisation du Baccalauréat International (IBO) a Ginevra e per gli obiettivi che persegue, vale a dire quelli di promuovere e organizzare un esame che apre l'accesso all'educazione superiore nel mondo e di intraprendere attività di ricerca legate a questo obiettivo o ad altri scopi educativi collegati.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 184 capoverso 3. Dal 1° gennaio 2008: legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO; RS 192.12), articolo 2 capoverso 1.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Organisation du Baccalauréat International (IBO).

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1977

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

25 500 50 000 50 000 50 000 48 500

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

L'importo del contributo all'IBO ha un carattere simbolico. Nel 2004 questa organizzazione ha ricevuto contributi per un importo totale di circa 100 000 franchi provenienti da quattro Paesi (Canada, Giappone, Norvegia e Svizzera). Le principali risorse dell'IBO provengono dalle tasse di iscrizione annue e degli esami versate dalle scuole autorizzate (1420 istituti alla fine del 2004).

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La Svizzera versa un contributo finanziario annuo dal 1977. Fino al 2004 l'importo annuo era fissato dal Consiglio federale con due o tre anni di anticipo. Dal 1° gennaio 2005, i mezzi necessari al finanziamento di questo aiuto finanziario sono a carico del conto 201.3600.361 Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di organizzazioni internazionali.

Governo d'impresa:

L'IBO è una fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero. Ha un Consiglio di fondazione di 16 membri, un direttore generale e due revisori dei conti. È inoltre sostenuta da un Comitato governativo di consulenza e da una Conferenza permanente dei direttori degli istituti. La Confederazione non è rappresentata nel Consiglio di fondazione ma lo è nel Comitato governativo di consulenza.

5522

2002 2003 2004 2005 2006

48 500 48 015 47 772 48 500 48 500

Importanza e prospettive del sussidio:

L'IBO collabora con istituti scolastici, governi e organizzazioni internazionali per realizzare programmi di educazione internazionali e metodi di valutazione in modo da consentire agli studenti i cui genitori esercitano professioni che li obbligano a viaggiare a livello internazionale e a proseguire in seguito i loro studi su una base riconosciuta dal loro Paese d'origine.

Valutazione globale:

In quanto sede europea delle Nazioni Unite, la Svizzera e in particolare la Ginevra internazionale, ospitano molte organizzazioni internazionali, collettività internazionali e organizzazioni non governative. Con il suo aspetto simbolico, il sostegno finanziario all'IBO intende quindi aumentare l'attrattiva della Ginevra internazionale.

Misure necessarie:

Nessuna.

5523

Promovimento degli interessi e della presenza della Svizzera in organizzazioni e conferenze internazionali 201.3600.154 NMC: A2310.0252

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Promozione del dialogo internazionale.

Prestazioni sussidiate:

Partecipazione alle spese derivanti da conferenze internazionali che si svolgono in Svizzera o all'estero, contributi alle spese dei lavori preparatori nazionali e internazionali in vista delle grandi conferenze e finanziamento del progetto «Junior Professional Program» destinato a preparare giovani svizzeri qualificati in previsione del loro impiego in organizzazioni internazionali.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 184 capoverso 3.

Beneficiario finale:

Organizzazioni internazionali, segretariati di conferenze, organizzazioni non governative.

Aiuto finanziario.

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

1978

2002 2003 2004 2005 2006

128 221 179 660 680 140 899 024 742 000

Contributi a fondo perso.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

40 505 295 755 56 346 198 506 137 733

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Le spese delle conferenze internazionali a carico della Svizzera sono in generale oggetto di negoziati. Anche la presa a carico di posti di lavoro per esperti, in particolare per l'ONU, può essere finanziata mediante questo credito a preventivo. In generale, il contributo della Svizzera è commisurato alle prestazioni fornite dagli altri Stati (burdensharing).

Per promuovere l'impegno di giovani svizzeri nelle organizzazioni internazionali, il 3 settembre 2003 il Consiglio federale ha deciso di condurre l'azione «Junior Professional Program» facendosi carico ogni anno dei costi di tre giovani universitari.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il finanziamento dei contributi federali ha luogo nell'ambito dei crediti a preventivo assegnati ogni anno dal Parlamento. A partire dal 2004 sono stati chiesti fondi supplementari per mezzo milione di franchi per finanziare il «Junior Professional Program».

5524

Importanza e prospettive del sussidio:

Questi mezzi rappresentano un contributo per favorire il dialogo internazionale su temi di attualità e per garantire che la Svizzera possa sostituire con cittadini svizzeri il proprio personale presso le organizzazioni internazionali.

In qualità di membro dell'ONU, la Svizzera deve aumentare il suo ruolo e la sua presenza all'interno degli organi direttivi di questa istituzione.

Valutazione globale:

Questo contributo consente di rafforzare la presenza della Svizzera e di intensificare la collaborazione internazionale nel settore multilaterale per raggiungere gli obiettivi prioritari definiti nell'ambito della politica estera. Con questo sostegno la Svizzera contribuisce alla ricerca di soluzioni a problemi o conflitti di portata internazionale.

Misure necessarie:

Nessuna.

5525

Sezione svizzera del Consiglio Comuni e Regioni d'Europa 201.3600.160 NMC: A2310.0256

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Sensibilizzazione delle collettività locali sulle questioni di politica estera e di integrazione europea.

Prestazioni sussidiate:

Contributo al funzionamento dell'Associazione svizzera dei comuni e regioni d'Europa (ASCCRE) a Losanna.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 184.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

ASCCRE.

1985

2002 2003 2004 2005 2006

33 900 33 561 65 660 65 700 65 700

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

10 800 20 000 36 000 33 900

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Il 25 giugno 2003 il Consiglio federale ha deciso di accordare un sussidio annuale di 67 000 franchi all'ASCCRE per il periodo 2004­2007.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'importo e la durata del sussidio federale sono fissati nella decisione del 25 giugno 2003 del Consiglio federale. Il contributo della Confederazione copre circa il 25 per cento del preventivo annuo dell'Associazione. Il saldo è coperto dai contributi dei membri (Comuni).

Governo d'impresa:

L'ASCCRE presenta al DFAE un breve rapporto annuale sulle sue attività.

Importanza e prospettive del sussidio:

Questo sussidio, di importo relativamente esiguo, mantiene in vita un'Associazione deficitaria già da diversi anni. L'aumento dei contributi del 33 per cento nel 2003 non ha in sostanza cambiato la situazione. Dal profilo della politica estera, occorre segnalare che l'ASCCRE invia due delegati alla Camera dei poteri locali del Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa del Consiglio d'Europa a Strasburgo.

Valutazione globale:

Il contributo della Confederazione a questa Associazione per la sensibilizzazione delle collettività locali costituisce un doppione di istanze come l'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE. Le altre forme di sostegno saranno soppresse a partire dal 2008.

Misure necessarie:

Nessuna ulteriore misura.

5526

Messa a disposizione gratuita del Centro internazionale di Conferenze di Ginevra 201.3600.163 NMC: A2310.0391

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Promozione della Ginevra internazionale.

Prestazioni sussidiate:

Assunzione del disavanzo d'esercizio del Centro internazionale di Conferenze di Ginevra (CICG).

Basi giuridiche: Decreto federale del 18 marzo 1980 che approva la gratuità dell'utilizzazione del Centro internazionale delle Conferenze di Ginevra (CICG; FF 1980 I 1004), articolo 1.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali (FIPOI).

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1980

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 057 665 1 889 361 2 500 000 4 050 000 5 044 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Assunzione del disavanzo d'esercizio del CICG risultante dal fatto che il Centro può essere utilizzato dalla Confederazione secondo le sue necessità o messo gratuitamente a disposizione di organizzazioni internazionali (OI). In caso di risultati d'esercizio eccedentari, la parte del sussidio versata e non utilizzata è rimborsata alla Confederazione.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'importo del sussidio è negoziato tra la direzione della FIPOI e la Confederazione in base al preventivo d'esercizio del CICG.

Importanza e prospettive del sussidio:

Nell'ambito della FIPOI, gli interessi della Confederazione sono garantiti dalla presenza dei suoi rappresentanti nel Consiglio. Il Controllo federale delle finanze e il Controllo delle finanze del Cantone di Ginevra effettuano la verifica annuale dei conti della Fondazione. Il Consiglio di fondazione e l'autorità di sorveglianza redigono un rapporto.

Valutazione globale:

Questo sussidio è uno dei mezzi a disposizione della Confederazione per promuovere il ruolo di Ginevra. In mancanza dello stesso, la FIPOI sarebbe costretta a riscuotere locazioni presso le OI che intendono tenere conferenze al CICG.

Trattandosi di una misura che non può di principio essere assunta dal beneficiario o da terzi, l'assunzione totale del disavanzo da parte della Confederazione risulta una delle misure adatte per garantire lo svolgimento di conferenze internazionali a Ginevra e contribuire a salvaguardare la vocazione internazionale di Ginevra.

Misure necessarie:

Nessuna.

2002 2003 2004 2005 2006

5 141 000 5 191 560 5 657 840 6 335 000 6 000 000

5527

Fondazioni e istituzioni delle Nazioni Unite nei settori economico-sociale e del disarmo 201.3600.165 NMC: A2310.0255

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Promozione dell'immagine della Svizzera e della Ginevra internazionale.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno finanziario a progetti di ricerca nei settori economico, sociale e del disarmo.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 184 capoverso 3.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

UNITAR, UNRISD, UNIDIR, UNICRI.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1970

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

265 000 292 500 370 000 320 000 276 600

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Partecipazione finanziaria al preventivo ordinario di quattro istituti di ricerca delle Nazioni Unite, vale a dire su formazione e ricerca (UNITAR), sviluppo sociale (UNRISD), disarmo (UNIDIR) e criminalità (UNICRI).

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'importo annuo dei contributi volontari è deciso dal Consiglio federale per un periodo di quattro anni, su riserva dell'approvazione del preventivo da parte del Parlamento. L'importo degli aiuti finanziari è fissato di caso in caso secondo criteri politici e in base alla qualità dei rapporti e studi realizzati da questi istituti. Questi sostegni rappresentano tra l'uno e il nove per cento dei preventivi dei diversi istituti.

Importanza e prospettive del sussidio:

Sostegno finanziario per promuovere la Ginevra internazionale come sede europea delle Nazioni Unite.

Valutazione globale:

Visto il loro importo, questi contributi hanno un carattere simbolico volto a testimoniare l'interesse del nostro Paese per il lavoro svolto da questi istituti.

Misure necessarie:

Nessuna.

5528

2002 2003 2004 2005 2006

276 600 273 834 295 500 300 000 300 000

Fondo, programma delle Nazioni Unite per l'ambiente 201.3600.166 NMC: A2310.0260

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Promozione della protezione dell'ambiente su scala mondiale.

Prestazioni sussidiate:

Partecipazione volontaria al Fondo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 184 capoverso 3.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Fondo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP).

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1975

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 120 000 1 265 546 2 000 000 4 616 200 3 681 142

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Contributi volontari al preventivo ordinario dell'UNEP.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il Consiglio federale fissa l'importo annuo dei contributi mediante decreto, in genere per un periodo pluriennale.

Importanza e prospettive del sussidio:

In materia ambientale, le sfide della globalizzazione sottolineano la necessità di rafforzare gli impegni coordinati a livello internazionale per consentire una gestione politica efficiente.

L'UNEP, istituito nel 1972 mediante risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è un organo di coordinamento per le questioni ambientali all'interno del sistema dell'ONU. Si tratta quindi del pilastro su cui poggia l'attuazione dello sviluppo sostenibile. L'UNEP svolge un ruolo importante nella presa di coscienza dei problemi ambientali a livello mondiale.

La Svizzera dà importanza all'UNEP e, grazie all'impegno profuso a favore della preservazione delle risorse naturali, negli ambienti internazionali è considerata un pioniere in questo settore. Mediante contributi finanziari regolari all'UNEP, la Svizzera si assicura la possibilità di svolgere un ruolo trainante in questo settore sulla scena mondiale.

2002 2003 2004 2005 2006

3 681 100 3 495 789 3 504 617 3 545 500 3 601 700

5529

Valutazione globale:

Oltre al contributo al preventivo dell'UNEP, la DSC e l'UFAM partecipano finanziariamente ad attività e programmi specifici di questa organizzazione. Per questioni di trasparenza e di sinergia, sarebbe opportuno un trasferimento del sostegno svizzero all'UFAM, peraltro già responsabile del versamento del contributo al Fondo globale per l'ambiente (GEF). In tal modo è possibile risparmiare un posto nel DFAE.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: a partire dal 1° gennaio 2009, il finanziamento del sostegno svizzero al Fondo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente è assicurato unicamente dall'UFAM.

5530

Fondazione svizzera per la pace 201.3600.171 NMC: A2310.0280

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Promovimento della pace e della sicurezza.

Prestazioni sussidiate:

Lavori di ricerca e programmi di formazione nei settori del promovimento civile della pace e della sicurezza umana.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 184 capoverso 3.

A partire dal 1° dicembre 2005: legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9), articolo 3 capoverso 1.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Swisspeace.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1992

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

125 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Sostegno finanziario alle spese d'esercizio di Swisspeace con sede a Berna.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Fino al 2003 il contributo annuo della Confederazione a favore della Fondazione svizzera per la pace era fissato in un decreto del Consiglio federale per un periodo limitato in generale a tre anni. Il sussidio era accordato sotto forma di forfait finanziato per il 50 per cento dal DFAE e per il 50 per cento dal SER. A partire dal 2004 il contributo di base è sovvenzionato esclusivamente dal SER (2004: fr. 250 000.­; 2005: fr. 400 000.­). Da parte sua, ora il DFAE finanzia solo progetti specifici mediante il credito 201.3600.149 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo per un importo di poco inferiore a 1,3 milioni di franchi. A titolo eccezionale, nel 2005 sono tuttavia ancora stati versati 125 000 franchi per il finanziamento di un progetto specifico mediante il credito a preventivo 201.3600.172.

I contributi del DFAE sono posti a carico del credito quadro per misure di gestione civile dei conflitti e di promozione dei diritti dell'uomo.

Il contributo federale è accordato a condizione che la Fondazione generi introiti sostanziali mediante la vendita di pubblicazioni, seminari e altre prestazioni.

Governo d'impresa:

Swisspeace è stata istituita nel 1988 come «Fondazione svizzera per la pace». Un rappresentante della Confederazione siede nel Consiglio di fondazione. Il rapporto annuale, riveduto da una società fiduciaria privata, è sottoposto per approvazione al Consiglio di fondazione.

2002 2003 2004 2005 2006

125 000 123 750 125 000

5531

Importanza e prospettive del sussidio:

I lavori svolti da Swisspeace forniscono un prezioso contributo alla formazione di opinioni su questioni di attualità nel settore delle politiche di pace e di sicurezza sia a livello svizzero che a livello internazionale. Dal momento che per la Svizzera si tratta di una delle priorità di politica estera, una collaborazione con questo istituto si rivela vantaggiosa per aumentare l'impegno della Svizzera a favore della pace.

Valutazione globale:

Fino al 2003 il contributo federale versato attraverso questa voce di bilancio serviva a coprire le spese d'esercizio di questa istituzione.

La Confederazione non poteva quindi esercitare alcuna influenza diretta sulla destinazione dei mezzi.

Dal 2004 il sostegno finanziario del DFAE è versato solo per progetti specifici che incontrano l'interesse della Confederazione.

Misure necessarie:

Nessuna.

5532

FIPOI: Centro William Rappard (CWR) 201.3600.173 NMC: A2310.0391

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Promozione della Ginevra internazionale.

Prestazioni sussidiate:

Assunzione da parte della Confederazione delle spese di manutenzione periodica dell'edificio del Centro William Rappard (CWR), sede dell'OMC, e delle spese di manutenzione e d'esercizio della sua sala delle conferenze.

Basi giuridiche: Legge federale del 23 giugno 2000 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra (RS 617.0), articolo 2. Dal 1° gennaio 2008: legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO; RS 192.12), articolo 2 capoverso 1.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI), Ginevra.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1995

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

280 000 1 411 400

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

L'importo del sussidio è fissato a livello di preventivo sulla base di una pianificazione a lungo termine stabilita dalla FIPOI d'intesa con l'OMC. Il sussidio versato alla FIPOI corrisponde alle spese sostenute durante l'anno dalla Fondazione per la manutenzione periodica del CWR e della sua sala delle conferenze, come pure alle spese d'esercizio di quest'ultima. Il preventivo della FIPOI è esaminato dalla commissione finanziaria e approvato dal Consiglio di fondazione nel quale siedono tre rappresentanti dell'Amministrazione federale. È in seguito trasmesso al DFAE che lo integra nel proprio preventivo.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il DFAE verifica i conti presentati e versa le risorse necessarie.

Procede a una verifica la legalità delle uscite anche il Controllo federale delle finanze, nel quadro della revisione contabile annuale presso la FIPOI.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il sussidio è uno degli elementi del contratto concernente l'infrastruttura concluso il 3 maggio 1995 tra la Confederazione e l'OMC per offrire all'organizzazione condizioni di sede favorevoli in modo da farla rimanere a Ginevra.

Valutazione globale:

La gestione di questo sussidio è semplice, i controlli di utilizzazione necessari garantiti e lo scopo raggiunto senza oneri amministrativi eccessivi.

Misure necessarie:

Nessuna.

2002 2003 2004 2005 2006

1 440 900 1 632 411 1 642 980 1 720 000 1 746 000

5533

Partecipazione alle attività del Partenariato per la pace 201.3600.176 NMC: A2310.0266

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Aumento della sicurezza internazionale, cooperazione internazionale in materia di sicurezza.

Prestazioni sussidiate:

Partecipazione e organizzazione di progetti, conferenze e seminari organizzati dal DFAE nell'ambito della partecipazione della Svizzera al Partenariato per la pace. Finanziamento di manifestazioni multilaterali su questioni di politica di sicurezza internazionale che corrispondono alle priorità di politica estera della Svizzera.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 40 capoversi 1 e 2.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Organizzatori e partecipanti a progetti, conferenze e seminari.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1997

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

204 768

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Nessuna.

Procedura:

Il DFAE organizza direttamente le diverse attività e azioni nell'ambito del programma di partenariato.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il credito è approvato ogni anno dal Consiglio federale mediante il Programma di partenariato individuale (IPP) con la NATO.

Importanza e prospettive del sussidio:

I progetti intrapresi dal DFAE sono sottoposti ogni anno a una valutazione critica (obbligo di presentare ogni anno al Consiglio federale il Programma individuale di partenariato). Con questo credito, ogni anno il DFAE organizza 8­10 conferenze e seminari internazionali, garantendo una certa visibilità alla Svizzera. Il Consiglio federale sottopone ogni anno al Parlamento un rapporto dettagliato sulla partecipazione della Svizzera al Partenariato per la pace.

Valutazione globale:

Nell'ambito della partecipazione svizzera al Partenariato per la pace, le conferenze e i seminari finanziati dal DFAE riguardano in particolare la diffusione del diritto internazionale umanitario, la lotta contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro, la riforma del settore della sicurezza e il controllo democratico delle forze armate. Si tratta di aspetti prioritari della politica estera svizzera.

Misure necessarie:

Nessuna.

5534

2002 2003 2004 2005 2006

355 516 348 090 450 294 448 705 424 862

Aiuto al disarmo: distruzione di armi chimiche 201.3600.177 NMC: A2310.0267

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Promuovere l'eliminazione delle armi chimiche; protezione dell'ambiente.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno all'eliminazione e alla non proliferazione delle armi chimiche mediante il finanziamento di progetti di disarmo.

Basi giuridiche: Legge federale del 21 marzo 2003 sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche (RS 515.08), articolo 2.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal: 2002 2003 2004 2005 2006

Diversi, principalmente imprese russe o svizzere.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

2003

160 017 2 605 129 2 310 069 2 344 142

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

L'obiettivo principale è fornire un contributo alla distruzione delle armi chimiche nella Federazione di Russia rispettando l'ambiente.

Questo contributo è fornito con mezzi finanziari ma anche con perizie. Le donazioni del nostro Paese si concentrano su progetti modulabili di infrastrutture annesse ai siti di smaltimento veri e propri, finanziati da grandi Paesi (USA, Germania ecc.).

Ogni contratto prevede una disponibilità creditizia.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante un credito quadro di almeno cinque anni.

La parte delle spese destinata a compiti amministrativi (costi di personale, spese di viaggio ecc.) ammonta al 6 per cento dell'importo totale del credito quadro.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il sostegno svizzero si inserisce nell'ambito degli sforzi internazionali per eliminare le armi chimiche russe. Secondo le stime ufficiali russe, il costo totale del piano di distruzione ammonta a circa 4,5 miliardi su dieci anni. E tuttavia difficile stimare il rapporto tra il contributo svizzero e l'impegno internazionale prima di conoscere quale parte del costo globale per il disarmo verrà sostenuta dagli altri Paesi.

5535

Valutazione globale:

La Svizzera attribuisce molta importanza all'attuazione degli accordi di disarmo. Sostenere l'impegno internazionale in vista del disarmo chimico universale serve, da un lato, alla prevenzione attiva dei conflitti e al partenariato di sicurezza e, d'altro lato, contribuisce alla prevenzione delle catastrofi ecologiche promuovendo le risorse naturali.

La Svizzera tiene tuttavia al principio secondo cui la responsabilità del disarmo spetta agli Stati che hanno fabbricato le armi chimiche.

Ciononostante, per non compromettere la riuscita di questa impresa, appare opportuno aiutare i Paesi nei quali ha luogo il processo di smantellamento.

La complessità e i costi dell'eliminazione di queste armi necessitano, per ottenere un buon risultato, degli sforzi comuni di diversi Stati. È inoltre indispensabile che la Russia manifesti la sua volontà politica di collaborare eliminando gli ostacoli amministrativi. In questo senso un contratto bilaterale tra la Svizzera e la Russia è stato firmato nel 2003.

I mezzi versati mediante credito d'impegno saranno probabilmente esauriti alla fine del 2008.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: il contributo svizzero terminerà definitivamente una volta che tutti gli impegni assunti saranno stati onorati.

5536

Fondazione Jean Monnet 201.3600.178 NMC: A2310.0268

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Conservazione di un importante fondo di archivi dedicato alla costruzione europea.

Prestazioni sussidiate:

Partecipazione ai costi d'esercizio della Fondazione, la quale mette a disposizione di ricercatori e studiosi archivi importanti sulle origini e lo sviluppo delle Comunità europee.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 184 capoverso 1.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal: 2002 2003 2004 2005 2006

Fondazione Jean Monnet.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

2003

74 250 147 750 150 000 150 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

Il 20 agosto 2003 il Consiglio federale ha deciso di accordare alla Fondazione Jean Monnet, a complemento del contributo versato dal Segretariato di Stato per l'educazione e la ricerca (2004­2005: fr. 75 000.­ l'anno; 2006: fr. 73 000.­), un sussidio per il tramite del DFAE di 74 250 franchi nel 2003 e successivamente di 150 000 franchi l'anno tra il 2004 e il 2007.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'importo e la durata del sussidio federale versato dal DFAE a complemento di quello del DFI sono fissati nella decisione del Consiglio federale del 20 agosto 2003.

Importanza e prospettive del sussidio:

La Fondazione è in particolare sostenuta dal Cantone di Vaud, dalla Città di Losanna, dall'Università di Losanna (che assicura il segretariato), dalla Confederazione e dalla Commissione europea. Considerate le agevolazioni offerte a livello di ricerca universitaria, il contributo a questa Fondazione, in particolare come servizio scientifico ausiliario nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica, appare giustificato.

Valutazione globale:

La Fondazione Jean Monnet è attualmente associata all'Università di Losanna, che svolge i compiti di segretariato. Il DFI sostiene le attività della Fondazione in qualità di servizi scientifici ausiliari in base all'articolo 16 capoverso 3 della legge sulla ricerca (RS 420.1).

Con il contributo del DFAE si intende garantire che questa Fondazione di importanza europea mantenga la propria sede in Svizzera.

Misure necessarie:

Nessuna.

5537

Conservazione dei beni culturali mondiali 201.3600.353 NMC: A2310.0273

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Conservazione o restauro di siti del patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno finanziario mirato accordato a organizzazioni e istituzioni attivi in progetti di conservazione e di restauro di beni culturali d'importanza mondiale secondo l'elenco allestito dall'UNESCO.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 184.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

300 000 93 600

2002 2003 2004 2005 2006

Diverse istituzioni pubbliche e private in diversi Paesi.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1989 97 000 96 100 100 000 200 000 100 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Su proposta del DFAE, che consulta dapprima gli Uffici federali della cultura e di giustizia, il Consiglio federale determina quali progetti intende sostenere. I dettagli, in particolare finanziari, del contributo della Confederazione sono oggetto di spiegazioni nella proposta al Consiglio federale. La rappresentanza svizzera nel Paese interessato segue l'avanzamento dei lavori.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il principio stesso del versamento del sussidio e l'importo stanziato sono decisi dal Consiglio federale su progetti specifici limitati nel tempo. Il sussidio è facoltativo.

Importanza e prospettive del sussidio:

Con mezzi limitati, la Confederazione può contribuire a sostenere, in base a progetti dettagliati, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale mondiale, affermando il suo interesse per la diversità culturale.

Valutazione globale:

La concessione di questo sussidio consente alla Confederazione di sostenere progetti specifici in modo efficace e senza oneri amministrativi eccessivi.

Misure necessarie:

Nessuna.

5538

Compiti della Svizzera in qualità di Stato ospite di organizzazioni internazionali 201.3600.361 NMC: A2310.0276

Relazione con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Promozione della Svizzera e della Ginevra internazionale.

Prestazioni sussidiate:

Aiuti all'avvio e all'accoglienza di organizzazioni internazionali che si insediano in Svizzera, azioni speciali nel settore della promozione della Ginevra internazionale, finanziamento di manifestazioni e conferenze internazionali, allestimento di locali, corsi di formazione, candidature per sede in Svizzera di organizzazioni internazionali.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 184 capoverso 3. Dal 1° gennaio 2008: legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO; RS 192.12), articolo 2 capoverso 1.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Organizzazioni internazionali, autorità locali svizzere, imprese private.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1947

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

3 145 317 1 510 388

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Assunzione diretta delle spese per il personale dell'infrastruttura sia sulla base di un forfait che delle spese effettive. La decisione è presa di caso in caso. Il decreto del Consiglio federale determina le competenze finanziarie in materia di concessione degli aiuti.

Le attività sono finanziate di principio sotto forma di contributi unici, sovente attribuiti nell'ambito di un cofinanziamento con altri partner, in generale il Cantone di accoglienza.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'importo annuale chiesto mediante preventivo è fissato dal Consiglio federale per quattro anni su riserva di approvazione da parte del Parlamento. Dal 1° gennaio 2005 i crediti necessari al versamento del contributo all'Organisation du Baccalauréat International sono attribuiti mediante il presente credito.

Importanza e prospettive del sussidio:

Questo credito non è uno strumento finanziario che ha una durata nel tempo, ma è destinato ad azioni puntuali e imprevedibili. Costituisce a questo titolo uno strumento particolarmente utile in caso di situazioni urgenti alle quali deve essere trovata una soluzione flessibile (ad es. organizzazione a breve scadenza di una conferenza internazionale).

163 201 921 142

2002 2003 2004 2005 2006

1 142 724 2 723 833 2 835 972 1 313 250 2 326 070

5539

Valutazione globale:

Questo strumento consente al nostro Paese di attuare la sua politica di accoglienza e di promuovere il ruolo internazionale della Svizzera.

L'impiego di questo credito dipende da parametri esterni che non possono sempre essere pianificati in anticipo. Gli incontri internazionali in preparazione possono essere improvvisamente annullati o altri possono essere organizzati a breve scadenza, senza essere stati annunciati in precedenza. Di conseguenza, il credito stanziato dal Parlamento non viene esaurito ogni anno.

Nel passato recente, questo credito è anche stato utilizzato per finanziare spese ricorrenti legate al pagamento delle spese di pigioni a favore di organizzazioni internazionali. L'obiettivo stesso del credito si è quindi scostato dal suo scopo iniziale, ciò che può ostacolare il margine di manovra del DFAE a favore di azioni non pianificate e uniche.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso le seguenti misure: ­ a partire dal Preventivo 2009 i nuovi progetti finanziati per la promozione della Svizzera e della Ginevra internazionale sono destinati unicamente a sostegni mirati e puntuali come previsto in origine; ­ a partire dal 2010 il credito sarà limitato al livello del Consuntivo 2006.

5540

Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, Ginevra 201.3600.362 NMC: A2310.0277

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Rafforzamento del diritto umanitario e dei diritti dell'uomo e della visibilità della Svizzera e della Ginevra internazionale.

Prestazioni sussidiate:

Partecipazione alle spese d'esercizio del Museo.

Basi giuridiche: Legge federale del 4 ottobre 2001 concernente la partecipazione e l'aiuto finanziario alla Fondazione del Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (RS 432.41), articolo 2. Dal 1° gennaio 2008: legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO; RS 192.12), articolo 2 capoverso 1.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Fondazione del Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, Ginevra (MICR).

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1991

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 100 000 838 400

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

L'ammontare del contributo federale, che rappresenta la metà circa del totale dei sussidi e delle donazioni ricevute dal Museo, comprende le necessità del MICR in base a una pianificazione del preventivo fondata su due assi. Da un lato, il preventivo ordinario si limita alle spese indispensabili al proseguimento dell'attività del MICR (spese di personale, funzionamento dell'esposizione permanente, conservazione, manutenzione degli apparecchi audiovisivi ecc.); per le attività che possono essere realizzate solo a condizione che il finanziamento ne sia interamente garantito, in particolare mediante sponsorizzazioni, viene invece allestito un preventivo speciale. Il preventivo straordinario copre quindi le esposizioni temporanee, le conferenze, le inaugurazioni e i concerti estivi.

Fino al 2005, il contributo era chiesto al Parlamento mediante messaggio separato in base a un decreto federale di finanziamento per una durata di quattro anni. Questo messaggio presentava la situazione finanziaria del MICR, lo sviluppo delle sue attività e il loro finanziamento. Nel 2006, il limite di spesa quadriennale viene chiesto mediante il messaggio concernente il preventivo della Confederazione.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il limite delle spese vincolato a quattro anni consente di valutare regolarmente il fondamento e l'importo del contributo da versare al MICR. I principali donatori del MICR sono la Confederazione (50 % delle donazioni ricevute), il Cantone di Ginevra (25 %) e il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) (10 %).

2002 2003 2004 2005 2006

964 000 954 360 940 084 954 400 954 400

5541

Governo d'impresa:

Il MICR è una fondazione di diritto privato posta sotto la vigilanza della Confederazione. Dal 1991, la Confederazione dispone di due seggi su 12 al Consiglio di fondazione del Museo, a fianco del Cantone di Ginevra, del CICR e di sei rappresentanti a titolo personale. Conformemente alle disposizioni legali, i conti annuali sono verificati da un organo di revisione, che fa rapporto al Consiglio di fondazione.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il MICR partecipa, nel suo settore d'azione, agli sforzi congiunti del CICR, della Confederazione e di altre istituzioni nel mondo a favore di un'applicazione a livello planetario del diritto internazionale umanitario e della promozione dell'aiuto e dell'impegno umanitario.

Il MICR è parte della Ginevra internazionale, un settore centrale della tradizionale politica estera svizzera.

Valutazione globale:

La Confederazione ha un interesse non solo all'esistenza del MICR, ma soprattutto al fatto che trasmetta il suo messaggio umanitario a un massimo di visitatori.

Dal 2000, il CICR si è impegnato in una nuova tappa di sviluppo delle sue attività che consiste essenzialmente in un programma di azioni prioritarie. La Confederazione e il Cantone di Ginevra partecipano all'attuazione di queste azioni mettendo a disposizione mezzi finanziari supplementari pari a 125 000 franchi ciascuno.

Una messa in discussione dell'aiuto federale porrebbe il MICR in una situazione precaria. Un ulteriore aumento di questo sostegno non è tuttavia considerato. La partecipazione dovrebbe di conseguenza limitarsi all'attività di base del MICR, vale a dire alle spese di esercizio dell'esposizione permanente. Il finanziamento delle esposizioni temporanee dovrebbe poter aver luogo esclusivamente grazie a fondi di terzi.

Misure necessarie:

Nessuna.

5542

Swiss Taiwan Trading Group 201.3600.364 NMC: A2310.0278

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Rappresentanza e tutela degli interessi economici, commerciali e turistici svizzeri a Taiwan.

Prestazioni sussidiate:

Garantire, a nome della Confederazione, l'esecuzione di determinati compiti consolari di promozione della Svizzera nei settori economici, commerciali e turistici.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 184 capoverso 3.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Swiss Taiwan Trading Group (STTG).

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1993

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

540 000 832 346

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Assunzione del 90 per cento delle spese dell'ufficio dello STTG a Taipeh. Gli emolumenti provenienti dagli atti consolari sono interamente assunti dalla Confederazione.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il sostegno finanziario versato corrisponde alle spese effettive cagionate dallo svolgimento dei compiti stabiliti nel contratto.

Importanza e prospettive del sussidio:

In assenza di relazioni ufficiali fra la Confederazione e Taiwan, il STTG si è visto affidare il compito di garantire, a nome della Confederazione, l'esecuzione di determinati compiti di rappresentanza ufficiale. Le mansioni che ne derivano sono svolte dal Trade Office of Swiss Industries, l'ufficio dello STTG a Taipei, presso il quale è distaccato un collaboratore svizzero del consolato.

Valutazione globale:

Data l'importanza di Taiwan per la Svizzera, la soluzione attuale di ricorrere al STTG deve essere mantenuta.

Misure necessarie:

Nessuna.

2002 2003 2004 2005 2006

736 626 748 170 625 455 639 780 667 644

5543

Esposizioni universali 201.3600.373 NMC: A2310.0281

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Promozione dell'immagine della Svizzera all'estero nei settori politico, economico e turistico.

Prestazioni sussidiate:

Allestimento del Padiglione Svizzera (infrastruttura ed esposizione), gestione dell'esposizione e svolgimento di programmi quadro.

Basi giuridiche: Legge federale del 24 marzo 2000 concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero (RS 194.1), articolo 2 capoverso 5.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Imprese svizzere ed estere incaricate della costruzione del padiglione svizzero.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1851

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

19 307 580

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno e credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Presenza Svizzera è incaricata del coordinamento di un progetto al quale sono associate le grandi organizzazioni che rappresentano la Svizzera all'estero (in generale Pro Helvetia, OSEC, Svizzera Turismo, Location Switzerland). Il credito chiesto alle Camere federali si intende lordo, nella misura in cui il finanziamento del progetto è assunto interamente dalla Confederazione e non dipende quindi necessariamente da contributi di patrocinato, peraltro non esclusi.

Prima che il messaggio sia sottoposto al Parlamento, vengono effettuati studi preliminari e di fattibilità che espongono in maniera dettagliata il costo finanziario e le ripercussioni del progetto sul personale.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria è garantita mediante un credito d'impegno al quale sono imputati i crediti a preventivo annui decisi dall'Assemblea federale.

La procedura seguita tiene conto delle direttive del 1° aprile 2003 del Dipartimento federale delle finanze concernenti le manifestazioni di grande portata sostenute od organizzate dalla Confederazione.

In seguito alle esperienze fatte con i progetti precedenti, un resoconto regolare informa d'ora in poi una direzione operativa sullo stato di avanzamento del progetto. Un'attenzione particolare è data al controllo dei costi.

5544

7 488 907 2 694 004

2002 2003 2004 2005 2006

988 254 991 997 3 749 487 9 096 340 1 014 481

Governo d'impresa:

Al termine di ogni esposizione i commissari generali nominati per ciascuna esposizione dal Consiglio federale allestiscono un rapporto finale nel quale è presentata, descritta e analizzata la partecipazione della Svizzera.

Importanza e prospettive del sussidio:

Le esposizioni costituiscono una piattaforma interessante che consentono alla Svizzera di proiettare la sua immagine e di mostrarsi all'estero. A questo scopo, il 29 marzo 2006 il Consiglio federale ha approvato la partecipazione della Svizzera alle esposizioni di Saragozza nel 2008 e di Shanghai nel 2010.

Valutazione globale:

Le esposizioni universali rappresentano uno strumento adeguato per rafforzare l'immagine internazionale della Svizzera all'estero.

Ciò nonostante, a causa delle risorse finanziarie limitate della Confederazione: ­ in futuro una partecipazione del nostro Paese alle esposizioni universali dovrebbe essere presa in considerazione solo in presenza di un concreto potenziale di miglioramento dell'immagine del nostro Paese o se fondata su un interesse particolare che la giustifichi; ­ dovrebbe esserci un potenziamento sistematico del patrocinato da parte di terzi, dal momento che la partecipazione svizzera dipende perlopiù dagli interessi economici.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: In futuro la Svizzera non parteciperà più a esposizioni universali di seconda categoria. La partecipazione del nostro Paese alle esposizioni universali di prima categoria sarà presa in considerazione solo in presenza di un interesse specifico.

5545

Presenza svizzera all'estero 201.3600.375 NMC: A2310.0283

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Promozione dell'immagine della Svizzera all'estero.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno di progetti volti ad affermare la presenza della Svizzera all'estero e produzione di informazioni generali sulla Svizzera diffuse in seguito all'estero in particolare per il tramite delle rappresentanze svizzere.

Basi giuridiche: Legge federale del 24 marzo 2000 concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero (RS 194.1), articolo 2 capoversi 5 seg.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Organizzazioni e istituzioni private di diritto pubblico.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1976

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

699 026 800 020 6 969 401 2 443 242 7 469 377

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Presenza Svizzera (PRS) si compone di una commissione e di un ufficio. La commissione definisce le direttive strategiche, la concezione globale e la pianificazione annuale. Sottopone al Consiglio federale le proposte sulla partecipazione della Svizzera a esposizioni universali e decide sulle spese uniche superiori a 250 000 franchi o sulle spese ricorrenti il cui importo cumulato supera 250 000 franchi. Le spese il cui importo è inferiore o uguale alle cifre di cui sopra sono di competenza dell'ufficio, l'organo esecutivo di PRS.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Le risorse necessarie sono chieste al Parlamento nel quadro del preventivo della Confederazione.

Governo d'impresa:

La commissione è composta di rappresentanti dell'Amministrazione federale e dei campi di attività che costituiscono la politica estera, compresi politica degli Svizzeri all'estero, banche, giovani, cultura, media e informazione, sport, turismo, economia, scienza e ricerca.

Le persone proposte in qualità di membri devono esercitare una funzione direttiva o essere membri della direzione delle unità amministrative della Confederazione o delle organizzazioni che rappresentano. Gli interessi della Confederazione sono tutelati dai suoi rappresentanti membri della commissione.

5546

2002 2003 2004 2005 2006

12 500 049 12 011 635 11 914 687 10 278 583 8 920 899

Importanza e prospettive del sussidio:

Le attività nel settore della comunicazione nazionale all'estero devono costituire anche in futuro un compito importante. Tuttavia, dato l'elevato numero di operatori in questo ambito, appare opportuna una puntualizzazione delle attività di Presenza Svizzera. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di rinunciare a raggruppare in un'unica entità Presenza Svizzera e Svizzera Turismo, ma di integrare Presenza Svizzera nell'amministrazione centrale e sciogliere la sua commissione.

Valutazione globale:

In considerazione della molteplicità degli attori nel settore della promozione e comunicazione dell'immagine della Svizzera, si pone la questione se in futuro il ruolo di Presenza Svizzera debba essere maggiormente concentrato sulle attività di back-office per le rappresentanze svizzere all'estero e sulla gestione dei progetti di partecipazione del nostro Paese a esposizioni universali.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: il DFAE è incaricato di esaminare entro fine 2008 la possibilità di un'ulteriore concentrazione delle attività della Presenza Svizzera.

5547

Formazione di gente di mare 201.3600.501 NMC: A2310.0285

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Approvvigionamento del Paese in caso di crisi o di conflitto.

Prestazioni sussidiate:

Contributo ai corsi di formazione di marinai svizzeri che hanno acquisito una formazione professionale e intendono diventare ufficiali nautici, ufficiali radiotelegrafisti, ufficiali tecnici o capitani e che hanno superato un esame di ufficiale riconosciuto dall'Ufficio svizzero della navigazione marittima.

Basi giuridiche: Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (RS 747.30), articolo 61 capoverso 2.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forme del sussidio: Sussidio esistente dal:

Marinai svizzeri.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1954

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

40 000 54 354 9 759 28 851 1 200

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo iscritto su base annua.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Il sussidio è versato sotto forma di contributo ai costi che sorgono durante il periodo di formazione per il vitto, l'alloggio, le tasse scolastiche, il materiale scolastico, i premi per l'assicurazione malattie e infortuni. Il contributo è versato non appena superato l'esame. Possono essere concessi anticipi. Il beneficiario del sussidio si impegna a servire per almeno tre anni su navi svizzere nei cinque anni successivi alla conclusione dell'esame.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'ordinanza del 7 aprile 1976 concernente il promovimento della formazione professionale di capitani e gente di mare svizzeri (RS 747.341.2) stabilisce che il sussidio ammonta a un terzo circa delle spese occorse durante la formazione per l'alloggio, il vitto, la scuola, il materiale scolastico e i premi dell'assicurazione malattie e contro gli infortuni. In casi particolari, il sussidio può essere portato a due terzi di queste spese.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il sussidio ha essenzialmente lo scopo di contribuire al mantenimento di personale navigante di cittadinanza svizzera in numero sufficiente per garantire la navigazione delle navi interessate in caso di crisi o di conflitto, allo scopo di consentire l'approvvigionamento del Paese. Nel 2002, tra i 415 marinai della flotta svizzera d'alto mare, vi erano solo 12 cittadini svizzeri.

5548

2002 2003 2004 2005 2006

4 266 2 024 11 941 2 493

Valutazione globale:

Questo sussidio è di natura essenzialmente simbolica. Non ha consentito di aumentare la percentuale dei marinai svizzeri nell'ambito del personale navigante (meno del 3 % nel 2002).

A livello mondiale si constata attualmente una mancanza di ufficiali della marina. Molti Stati hanno adottato misure volte a promuovere la formazione dei marinai. Anche se la flotta svizzera rappresenta solo una percentuale minima rispetto all'intera flotta mondiale, non si può escludere un aumento di attrattiva di questa professione nei prossimi anni. L'incremento del numero di domande per alcuni corsi tende a confermare questa ipotesi.

Di conseguenza, il mantenimento provvisorio di questo sussidio simbolico può giustificarsi. Tuttavia, se le previsioni non dovessero avverarsi, la sua soppressione sarà presa in considerazione.

Misure necessarie:

Nessuna.

5549

Mutui per l'acquisto di automobili e per l'arredamento 201.4200.001 NMC: A4200.0116

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Garantire la rete di rappresentanze svizzere all'estero.

Prestazioni sussidiate:

In caso di trasferimento all'estero, a un impiegato può essere concesso un mutuo per l'acquisto di oggetti di arredamento o di equipaggiamento o per altre spese.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 40 capoversi 1 e 2.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Impiegati trasferiti all'estero.

Aiuto finanziario.

2002 2003 2004 2005 2006

1 891 500 1 797 272 1 597 009 1 363 933 1 204 200

Mutuo.

1956

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 413 499 1 553 234 2 092 930 1 775 102 1 881 794

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Su domanda motivata può essere concesso un mutuo a tasso preferenziale in occasione di un trasferimento verso o dall'estero per l'arredamento o l'equipaggiamento, il deposito di garanzia della pigione, lavori di ristrutturazione o l'acquisto di un'autovettura.

I mutui devono essere rimborsati in quattro anni al massimo mediante deduzione automatica dal salario. In caso di decesso del beneficiario, è possibile rinunciare al rimborso del mutuo e degli interessi.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Le direttive interne del DFAE prevedono diversi limiti riguardo agli importi che possono essere prestati per numerosi beni. Devono essere presentate offerte precise per ogni oggetto da acquistare o per ogni prestazione da finanziare. È richiesta una partecipazione dei beneficiari dei mutui all'acquisto dei beni in questione.

Importanza e prospettive del sussidio:

La sistemazione per una durata di tre o quattro anni in un Paese straniero non deve portare gli agenti delle rappresentanze svizzere a contrarre debiti sul posto. È auspicabile che la Confederazione mantenga il sistema istituito.

Valutazione globale:

Le possibilità per gli agenti trasferiti all'estero di ottenere un mutuo per la loro sistemazione evita loro spese importanti in una sola volta.

Nella misura in cui i mutui sono rimborsati mediante deduzione automatica dal salario, il rischio per la Confederazione è minimo.

Misure necessarie:

Nessuna.

5550

Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali, Ginevra 201.4200.002 NMC: A4200.0117

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Promozione del ruolo internazionale della Svizzera e della Ginevra internazionale.

Prestazioni sussidiate:

Concessione di mutui rimborsabili senza interessi per la costruzione di immobili amministrativi per organizzazioni internazionali.

Basi giuridiche: Legge federale del 23 giugno 2000 concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra (RS 617.0), articolo 1. Dal 1° gennaio 2008: legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO; RS 192.12), articolo 2 capoverso 1.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Organizzazioni internazionali (OI) basate in Svizzera.

Aiuto finanziario.

Mutuo.

1964

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

2 000 000 9 925 000 29 745 761 33 160 700 11 403 944

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

In vista della costruzione di un edificio, le Camere federali approvano un primo credito d'impegno destinato a finanziare il progetto preliminare, lo studio del progetto e l'allestimento di un preventivo.

Il credito d'impegno corrisponde al 10 per cento circa dell'importo preventivato del progetto. Una volta scelto il progetto di costruzione (di principio in seguito a un concorso di architettura), un credito d'impegno definitivo è oggetto di una domanda al Parlamento mediante messaggio speciale nel quale sono presentati anche una descrizione del progetto di costruzione e i costi.

La FIPOI funge da intermediario tra gli enti pubblici che la costituiscono (Confederazione e Cantone di Ginevra) e le organizzazioni internazionali. Incaricandosi del seguito e del controllo della realizzazione delle opere per le quali sono concessi i mutui, assume un onere amministrativo importante i cui costi sono coperti dai propri redditi.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Le gestione finanziaria è garantita mediante un credito d'impegno al quale sono imputati i crediti a preventivo annui approvati dal Parlamento.

2002 2003 2004 2005 2006

6 500 000 5 955 000 12 805 000 20 720 000 27 800 000

5551

Governo d'impresa:

La FIPOI è una fondazione di diritto privato istituita nel 1964 dalla Confederazione e dal Cantone di Ginevra. In qualità di membri fondatori, la Confederazione e il Cantone di Ginevra delegano tre rappresentanti ciascuno presso il Consiglio di fondazione, di cui assumono la presidenza a turno. Rappresentanti della Confederazione siedono inoltre nella Commissione finanziaria e nella Commissione tecnica, due istanze composte ognuna di due persone nominate tra i membri e i supplenti del Consiglio di fondazione. Nel quadro della loro funzione nelle commissioni di cui sopra, i rappresentanti della Confederazione garantiscono la tutela dei suoi interessi. Il Controllo federale delle finanze e il Controllo delle finanze del Canton Ginevra garantiscono il controllo annuale dei conti della fondazione. Ogni anno viene allestito un rapporto all'attenzione del Consiglio di fondazione e dell'autorità di vigilanza.

Importanza e prospettive del sussidio:

La concessione di un mutuo senza interessi destinato alla costruzione di un edificio è un'alternativa molto interessante per un'organizzazione che ha bisogno di locali. Questa opzione serve anche gli interessi della Svizzera in qualità di Stato ospite. Un'organizzazione che, consigliata e assistita dalla FIPOI, inizia lavori di costruzione di una certa portata diventando in seguito proprietaria dell'edificio rafforza il suo insediamento in Svizzera. La possibilità di concedere un mutuo FIPOI rappresenta pertanto un elemento centrale della politica di accoglienza della Svizzera.

Valutazione globale:

La concessione di mutui a condizioni preferenziali per il tramite di una fondazione privata si è rivelata uno strumento utile ed efficace.

Occorre esaminare un'ulteriore eventuale riforma del sistema di finanziamento nel quadro della verifica dei compiti, sebbene questo comprometterebbe l'esame dei sussidi.

Misure necessarie:

Nessuna.

5552

Contributi generali a organizzazioni internazionali 202.3600.001 NMC: A2310.0288

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni sfavorite nei Paesi in sviluppo.

Prestazioni sussidiate:

Contributi a fondo perso a favore degli organi sussidiari dell'ONU (UNEP, UNICEF, UNFPA, OMS ecc.) e ad altre organizzazioni internazionali/fondi di sviluppo (AfDF, ADF).

Basi giuridiche: Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), articoli 1 e 6.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Popolazioni di Paesi in sviluppo.

Aiuto finanziario.

2002 2003 2004 2005 2006

179 922 393 186 356 123 195 367 517 196 688 901 204 649 968

Contributo a fondo perso.

1961

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

119 868 576 150 383 582 178 955 725 171 301 778 168 063 016

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Nell'agosto del 2005, il Consiglio federale ha definito le priorità per l'aiuto multilaterale svizzero per il periodo 2005­2010. Su questa base, la DSC svolge le sue attività multilaterali secondo i seguenti criteri: rafforzamento del sistema multilaterale, partecipazione svizzera mirata, ottimizzazione delle sinergie con l'aiuto bilaterale allo sviluppo, sostegno attivo dei Paesi partner, forti implicazioni della società civile, del settore privato e della ricerca, accesso delle imprese svizzere alle offerte lanciate da organizzazioni multilaterali.

I contributi sono fissati nell'ambito di una ripartizione degli oneri (burdensharing) negoziata tra i Paesi donatori. Il burdensharing è più formale nel caso dei fondi di sviluppo e assume carattere di impegno pluriennale fisso. Essi assumono allora il carattere di impegni obbligatori. I negoziati riguardano in generale l'importo totale degli impegni e la percentuale assunta da ogni donatore.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria è garantita di norma mediante un credito quadro accordato per almeno quattro anni.

Ogni contributo superiore a cinque milioni di franchi è oggetto di un esame da parte dell'Amministrazione federale delle finanze, mentre per gli impegni superiori ai 20 milioni la proposta è sottoposta al Consiglio federale.

5553

Governo d'impresa:

In qualità di membro di molte istituzioni multilaterali, la Svizzera è comproprietaria e corresponsabile a seguito dei suoi apporti di capitale. La sua qualità di membro a pieno titolo le vale il diritto di voto, la partecipazione a organi di direzione e di vigilanza, con l'influenza e il potere di codecisione che ne derivano. La Svizzera ha quindi il diritto e la possibilità di intervenire sugli obiettivi, sulla politica e sui metodi di lavoro di queste istituzioni. Si impegna ad assumere e ad applicare le decisioni prese in comune e a versare i suoi contributi.

Importanza e prospettive del sussidio:

Nei Paesi in sviluppo le istituzioni multilaterali contribuiscono a risolvere problemi complessi o politicamente delicati che vanno oltre le possibilità della cooperazione bilaterale perché rivestono un carattere globale o necessitano di fondi considerevoli. La loro entità, la loro reputazione e le loro competenze consentono a queste istituzioni di soccorrere in tutti gli aspetti le popolazioni in miseria e di applicare soluzioni regionali che superano le frontiere politiche. Le istituzioni multilaterali esercitano oggi una funzione direttrice nella cooperazione allo sviluppo: identificano molti problemi cercando una soluzione, garantiscono il coordinamento politico e instaurano norme e principi applicabili in tutto il mondo.

Valutazione globale:

Rispetto a un Paese piccolo come la Svizzera, le organizzazioni multilaterali dispongono di mezzi considerevoli ed esercitano un importante effetto leva. Mettendo fondi a disposizione delle istituzioni multilaterali, la Svizzera può quindi partecipare a progetti ambiziosi.

L'aiuto multilaterale presenta peraltro un altro vantaggio: dal momento che non dipendono da un Paese particolare, i suoi progetti sono meno legati ai diversi interessi nazionali. I Paesi partner beneficiano inoltre di un aiuto qualificato non vincolato, possono cioè acquisire i beni e i servizi di cui necessitano nell'ambito dei diversi progetti mediante offerte internazionali alle condizioni più favorevoli. Inoltre, la cooperazione multilaterale consente alla Svizzera di fornire il suo sostegno a Paesi che non può prendere in considerazione nel quadro della sua cooperazione bilaterale (diretta).

Le organizzazioni multilaterali sono presenti in quasi tutti i Paesi bisognosi di aiuto, in modo che le idee innovatrici (comprese quelle provenienti dall'aiuto bilaterale svizzero) e le conoscenze acquisite a livello internazionale possono effettivamente andare a vantaggio di tutti i Paesi in sviluppo. La collaborazione nell'ambito delle organizzazioni multilaterali è peraltro favorevole all'economia elvetica dal momento che la Svizzera può partecipare a offerte internazionali lanciate dai diversi istituti di finanziamento e ricevere in tal modo appalti.

Misure necessarie:

Nessuna.

5554

Azioni specifiche della cooperazione allo sviluppo 202.3600.002 NMC: A2310.0287

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni sfavorite nei Paesi in sviluppo.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno a Paesi in sviluppo per il tramite di istituzioni internazionali, di istituzioni svizzere di soccorso e mediante azioni dirette.

Basi giuridiche: Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), articoli 1 e 6.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Popolazioni dei Paesi in sviluppo.

Aiuto finanziario.

1961

2002 2003 2004 2005 2006

493 371 377 507 616 115 506 372 057 507 411 506 533 147 812

Contributo a fondo perso.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

167 080 000 406 872 041 431 532 951 464 343 068 467 329 410

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Le azioni della cooperazione bilaterale allo sviluppo vengono pianificate e realizzate nell'ambito dei programmi per Paesi svolti con i partner locali sull'arco di diversi anni. I partner sono istanze governative, ma anche attori della società civile (associazioni, ONG, economia privata, gruppi di base ecc.). Secondo le competenze disponibili, la realizzazione è assunta dalla DSC stessa o affidata a istituzioni di soccorso svizzere, internazionali o locali, a società o consulenti, sulla base di mandati, o a organizzazioni internazionali.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria è garantita mediante un credito quadro per la cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario accordato per almeno quattro anni. I contributi bilaterali della cooperazione svizzera allo sviluppo non sono rimborsabili. Capita tuttavia che in loco questi fondi prendano la forma di mutui, in base allo scopo previsto (ad es.

per piccoli crediti o garanzie di credito applicabili a programmi di promozione del settore finanziario).

Negli anni Novanta, il Consiglio federale ha introdotto il principio della condizionalità della sua cooperazione internazionale. Questo gli consente di interrompere o riorientare le sue attività di cooperazione, in particolare in caso di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani.

5555

Importanza e prospettive del sussidio:

Si distinguono due categorie di programmi: programmi di cooperazione nei Paesi prioritari e programmi speciali. I programmi di cooperazione sono in generale di una certa entità (almeno 8­10 mio.

l'anno) e si svolgono sull'arco di diversi anni. I programmi speciali hanno invece una portata più limitata e rispondono spesso a necessità puntuali a seguito di una situazione transitoria o presentano un carattere esplorativo. Attualmente, la cooperazione allo sviluppo della DSC si concentra su 17 Paesi prioritari e su sei programmi speciali.

Il messaggio 2003 sulla cooperazione allo sviluppo prevede esplicitamente la focalizzazione su due a quattro temi per Paese. Tuttavia, di fatto la DSC orienta la sua azione soprattutto in base a criteri geografici. All'interno dei Paesi interessati, copre nondimeno uno spettro di temi piuttosto ampio.

Valutazione globale:

La qualità della cooperazione internazionale della Svizzera beneficia di un vasto riconoscimento. Conformemente al mandato che le è stato attribuito, la DSC è impegnata in molti settori e in regioni molto importanti. Se, come sottolinea il rapporto dell'8 dicembre 2006 della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati, le strategie di cooperazione e i progetti sul terreno sono dal profilo materiale sono di massima coerenti con il messaggio del Consiglio federale, si osservano lacune date dalla mancanza di focalizzazione tematica e geografica.

La forte dispersione geografica e tematica dell'aiuto provoca costi di transazione elevati. Questo rischia di minare la coerenza e l'efficacia della cooperazione internazionale. Si raccomanda quindi di concentrare gli interventi della DSC in settori e regioni nei quali la Svizzera dispone di vantaggi comparativi. Nel quadro del messaggio approvato nel mese di marzo del 2008 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario, al Parlamento è quindi stata sottoposta una concentrazione basata su criteri geografici e tematici.

Misure necessarie:

Nessuna ulteriore misura.

5556

Sostegno finanziario ad azioni umanitarie 202.3600.201 NMC: A2310.0289

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Assistenza e protezione alle vittime di catastrofi e di conflitti.

Prestazioni sussidiate:

Contributi e azioni di aiuto umanitario a favore di organizzazioni internazionali, della Croce Rossa e di ONG svizzere per portare i primi soccorsi e attenuare la miseria dovuta a povertà, catastrofi, conflitti e guerre.

Finanziamento di azioni dirette del Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA).

Basi giuridiche: Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), articoli 1 e 8.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Organizzazioni internazionali di aiuto umanitario (ACR, PAM, CICR, Croce Rossa) e ONG svizzere.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1944

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

47 989 578 58 945 999 77 142 840 141 466 938 164 085 739

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Contributi sotto forma di aiuti a programmi o progetti accordati a relativamente breve o medio termine.

Circa due terzi del budget dell'aiuto umanitario della Confederazione servono a finanziare l'azione multilaterale umanitaria internazionale, in particolare l'azione del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e l'operato del sistema dell'ONU. Il terzo di risorse rimanente è riservato all'azione bilaterale. Le istituzioni di soccorso che si occupano dell'aiuto umanitario ricevono la metà circa di questo terzo sotto forma di finanziamento di progetti. Il contributo all'aiuto umanitario della Confederazione a questi progetti non può di norma superare il 50 per cento dei loro costi.

L'aiuto umanitario federale interviene anche mediante azioni dirette svolte dal Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) e opera pure come partner nella realizzazione di altre azioni e mette a disposizione di organizzazioni internazionali esperti del CSA.

2002 2003 2004 2005 2006

210 182 223 166 072 279 173 110 383 195 620 757 192 991 262

5557

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

I mezzi necessari al finanziamento dell'aiuto umanitario sono versati sotto forma di credito quadro per almeno quattro anni.

L'aiuto umanitario è oggetto di un controllo completo di qualità, basato sulla gestione del ciclo di progetto. Questa concezione raggruppa tre funzioni: gestione del progetto (svolgimento concertato di progetti e programmi tra i diversi partner), valutazione esterna (controllo indipendente ed esterno delle prestazioni) e controlling (sostegno alla direzione per prendere decisioni adeguate partendo da obiettivi chiaramente definiti e da informazioni sistematicamente aggiornate). La natura dell'aiuto umanitario richiede spesso grande flessibilità ed estrema rapidità. Queste ultime sono garantite da competenze e processi di pianificazione e di gestione coordinati a livello locale, regionale e internazionale.

Importanza e prospettive del sussidio:

L'aiuto umanitario della Confederazione è destinato essenzialmente alle persone e alle comunità direttamente colpite da conflitti, crisi, catastrofi naturali o tecnologiche e azioni terroristiche. La Confederazione si conforma sistematicamente al diritto internazionale umanitario e ai principi umanitari riconosciuti a livello mondiale.

Essa esige lo stesso rispetto di questo diritto e di questi principi da parte dei suoi partner.

La sfida principale dell'aiuto umanitario consiste nel fornire, partendo da risorse determinate e limitate, assistenza e protezione alle vittime di catastrofi e conflitti, applicando gli stessi principi, sempre e ovunque e a prescindere dagli avvenimenti. Per portare a termine il suo mandato di assistenza e di protezione, l'aiuto umanitario deve affrontare sfide multiple, complesse e spesso senza soluzione immediata. Ogni regione deve inoltre affrontare difficoltà umanitarie particolari dovute alle sue specificità geografiche, storiche, culturali e sociali. Un elemento comune di tutte le situazioni umanitarie è tuttavia la crescente vulnerabilità dell'uomo nel suo ambiente.

Valutazione globale:

La formula del sostegno puntuale risulta soddisfacente. La proporzionalità tra l'aiuto bilaterale e l'aiuto multilaterale costituisce un equilibrio rivelatosi opportuno nel corso degli anni. Le esperienze acquisite nell'azione bilaterale possono essere utilizzate con profitto anche nell'azione multilaterale e viceversa.

Misure necessarie:

Nessuna.

5558

Aiuto alimentare in latticini 202.3600.202 NMC: A2310.0290

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Assistenza e protezione alle vittime di catastrofi e di conflitti.

Prestazioni sussidiate:

Contributi sotto forma di latticini di origine svizzera alle persone colpite dall'incertezza alimentare o cronica.

Basi giuridiche: Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), articoli 1 e 8.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Scuole, centri sanitari, campi di rifugiati, popolazione in miseria.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1961

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

25 999 992 36 819 000 27 966 059 22 999 451 16 999 695

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Le donazioni sono fatte sotto forma di aiuto diretto, spontaneo, immediato. Ogni azione è oggetto di una valutazione da parte della DSC.

Un terzo del credito è messo a disposizione di organizzazioni internazionali a titolo di contributi a programmi. Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) è il principale partner operativo dell'aiuto umanitario della Confederazione in questo settore. I due terzi rimanenti sono destinati ad azioni bilaterali effettuate dalla DSC o dalle ONG svizzere.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria è garantita mediante un credito quadro di almeno quattro anni.

Importanza e prospettive del sussidio:

Vista la natura, la diversità e l'ampiezza delle crisi, delle catastrofi e dei conflitti che si producono nel mondo, l'aiuto alimentare internazionale rimane una componente necessaria dell'azione umanitaria.

Valutazione globale:

Gli obiettivi perseguiti mediante il presente sussidio sono raggiunti.

Misure necessarie:

Nessuna.

2002 2003 2004 2005 2006

17 999 222 18 809 990 19 353 745 18 999 994 19 499 570

5559

Aiuto alimentare in cereali 202.3600.203 NMC: A2310.0291

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obietti principali:

Assistenza e protezione alle vittime di catastrofi e conflitti.

Prestazioni sussidiate:

Contributi sotto forma di prodotti cerealicoli alle persone colpite da penuria alimentare o da incertezza alimentare o cronica.

Basi giuridiche: Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), articoli 1 e 8.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Popolazione in miseria.

Aiuto finanziario.

2002 2003 2004 2005 2006

14 000 000 13 855 215 13 895 000 14 000 000 14 000 000

Contributo a fondo perso.

1967

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

11 799 726 18 743 000 20 020 980 19 677 609 13 997 513

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Le donazioni sono fatte sotto forma di aiuto diretto, spontaneo e immediato. Ogni azione è oggetto di una valutazione.

Circa la metà del credito è messo a disposizione di organizzazioni internazionali a titolo di contributi ai programmi, mentre l'altra metà viene versata per il tramite dell'aiuto bilaterale fornito dalla DSC o dalle ONG svizzere.

Gestione finanziaria e materiale; Parere:

La gestione finanziaria è garantita mediante un credito quadro di almeno quattro anni.

Importanza e prospettive del sussidio:

Vista la natura, la diversità e l'ampiezza delle crisi, delle catastrofi e dei conflitti che si producono nel mondo, l'aiuto alimentare internazionale rimane una componente necessaria dell'azione umanitaria.

Valutazione globale:

Gli obiettivi perseguiti mediante il presente sussidio sono raggiunti.

Misure necessarie:

Nessuna.

5560

Comitato internazionale della Croce Rossa, Ginevra 202.3600.204 NMC: A2310.0292

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Protezione della vita e della dignità delle vittime di guerra e di violenza interna.

Prestazioni sussidiate:

Contributo annuale a fondo perso per il preventivo di sede del CICR.

Basi giuridiche: Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), articoli 1 e 8.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1931

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

7 500 000 18 000 000 50 000 000 60 000 000 67 221 000

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

I contributi federali iscritti a preventivo per la sede del CICR sono pianificati per un periodo di quattro anni. Rappresentano circa il 60 per cento delle spese di sede del CICR. Oltre a questi aiuti, vengono versati importi supplementari a diverse operazioni effettuate sul campo. Questi aiuti sono stati finanziati mediante il credito a preventivo 202.3600.201 e nel 2006 hanno raggiunto 28 milioni di franchi, pari a un contributo della Svizzera alle spese totali del CICR di circa il 10 per cento.

Non appena il CICR ha interamente coperto il suo preventivo di sede con i diversi contributi dei suoi donatori, un accordo tra lo stesso e la DSC gli consente di utilizzare una parte del sostegno federale per il preventivo sul campo. Di conseguenza, nel 2006, 5 milioni sui 70 complessivi versati al CICR sono stati destinati al finanziamento di operazioni sul campo.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Fino al 2001, i contributi stanziati per il preventivo di sede venivano attribuiti a un ritmo quadriennale mediante decreto federale specifico, mentre gli importi destinati al preventivo sul campo provenivano dal credito quadro concernente l'aiuto umanitario della Confederazione. Nel 2002, il finanziamento da parte della Confederazione delle spese del CICR alla sede è incluso per la prima volta nel credito quadro sull'aiuto umanitario.

2002 2003 2004 2005 2006

68 800 000 68 904 000 69 475 000 70 000 000 70 000 000

5561

Importanza e prospettive del sussidio:

Il CICR, istituzione privata e indipendente, è il principale partner della Confederazione nel settore dell'aiuto umanitario internazionale. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i loro Protocolli aggiuntivi del 1977 ­ di cui la Svizzera è depositaria ­ gli attribuiscono la responsabilità di garante del mantenimento e del rispetto del diritto internazionale umanitario. La Svizzera ha un legame privilegiato con il CICR, dal momento che la sua sede è a Ginevra ­ quartier generale del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ­ e che tutti i membri del Comitato sono di nazionalità svizzera, come la maggioranza dei suoi delegati. È quindi giustificato che la Svizzera accordi un sostegno sostanziale a questa organizzazione.

Valutazione globale:

L'impegno finanziario della Svizzera riflette il suo interesse costante per il buon funzionamento dell'organizzazione e sottolinea la corresponsabilità assunta dal nostro Paese in relazione alle possibilità del CICR di svolgere i suoi compiti restando indipendente.

Il raggruppamento dei due tipi di contributi nell'ambito dello stesso credito quadro ha rafforzato la visibilità del sostegno federale e sottolinea la posizione privilegiata conferita al CICR grazie all'aiuto umanitario della Confederazione.

Misure necessarie:

Nessuna.

5562

Programma in materia ambientale 202.3600.401 NMC: A2310.0287

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni sfavorite nei Paesi in sviluppo.

Prestazioni sussidiate:

Operazioni di sostegno di progetti a vocazione regionale o mondiale nel settore dell'ambiente per migliorare la qualità dell'ambiente o evitarne il degrado.

Basi giuridiche: Legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), articoli 1 e 6.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Governi di Paesi in sviluppo.

Aiuto finanziario.

2002 2003 2004 2005 2006

20 999 715 22 274 924 22 331 250 22 331 300

Contributo a fondo perso.

1931

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

20 316 810 19 212 031

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Contributi sotto forma di programmi o di progetti oggetto di un accordo che stabilisce determinate condizioni, tra cui in particolare quella dell'assunzione di parte dei costi da parte dei beneficiari.

La DSC si concentra su tre assi ben precisi: applicare il criterio dell'impatto ambientale al momento dello studio e della valutazione dei progetti bilaterali, promuovere il principio di un'utilizzazione sostenibile delle risorse e infine sostenere i Paesi in sviluppo nella ricerca di soluzioni ai problemi ecologici locali e globali con l'aiuto del Programma ambientale globale.

Qualsiasi contributo superiore a cinque milioni è oggetto di un esame da parte dell'Amministrazione federale delle finanze. Per impegni superiori a 20 milioni, la proposta è sottoposta al Consiglio federale.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria è garantita mediante un credito quadro di almeno quattro anni. Nel 2006 i fondi sono stati integrati nel credito 202.3600.002 Azioni specifiche della cooperazione allo sviluppo.

Importanza e prospettive del sussidio:

Le attività economiche non possono essere dissociate dall'ambiente naturale, in particolare dallo sfruttamento delle risorse naturali. Già oggi, la comunità internazionale è confrontata con la necessità di separare lo sviluppo economico e il consumo delle risorse per rimediare al persistente disequilibrio ­ ulteriormente accentuatosi negli anni Novanta ­ tra sfruttamento e capacità di rigenerazione delle risorse naturali. Anche se la crescita demografica dei Paesi del Sud è ulteriormente rallentata rispetto ai decenni precedenti, questo scompenso continuerà ad aggravarsi.

5563

Oggi questi Paesi devono impegnarsi in particolare a impedire il degrado che già colpisce o minaccia le loro risorse naturali. Nel frattempo, è assolutamente necessario aumentare la loro produzione (agricola e industriale) sia per soddisfare i loro bisogni che per immettere i prodotti sul mercato internazionale.

Valutazione globale:

In materia di politica ambientale internazionale, la DSC collabora con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). La DSC è incaricata di svolgere azioni bilaterali e multilaterali, contribuire a programmi coordinati a livello internazionale ma limitati a determinate regioni e applicare misure volte ad aiutare i Paesi in sviluppo a partecipare alle conferenze e ai negoziati internazionali. Da parte sua, l'UFAM è tenuto a concludere accordi multilaterali relativi all'ambiente, rappresentare la Svizzera nelle organizzazioni ambientali, contribuire ai fondi multilaterali (nell'ambito delle convenzioni delle Nazioni Unite sull'ambiente) e delle questioni inerenti al Fondo globale per l'ambiente della Banca mondiale.

Questa collaborazione è regolamentata e sembra funzionare in modo soddisfacente.

Misure necessarie:

Nessuna.

5564

Aiuto ai Paesi dell'Est 202.3600.501 NMC: A2310.0285

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Promozione della stabilità, della sicurezza e del benessere sul continente europeo.

Prestazioni sussidiate:

Azioni di promozione e di rafforzamento dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, di costruzione o consolidamento del sistema democratico, di sviluppo di istituzioni politiche stabili.

Basi giuridiche: Legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1), articoli 1 e 8.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Popolazione dei Paesi dell'Est e della Comunità degli Stati indipendenti (CSI).

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1990

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

6 175 694 49 998 396 79 264 980

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

I contributi versati mediante questo credito a preventivo sono destinati alla cooperazione tecnica. La scelta dei Paesi partner ha luogo sulla base di criteri precisi (necessità, indice di povertà, gestione governativa, dinamismo della riforma, potenziali locali e interessi politici ed economici della Svizzera).

Per beneficiare dei fondi svizzeri per l'aiuto allo sviluppo, lo Stato partner deve adempiere condizioni stabilite nella forma di accordo quadro bilaterale (volontà manifesta di realizzare riforme, impegno affinché il processo benefici del sostegno della popolazione ecc.).

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria è garantita mediante il credito quadro per la continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI, di norma accordato per quattro anni.

Qualsiasi proposta individuale di credito superiore a cinque milioni di franchi è oggetto di un esame da parte dell'Amministrazione federale delle finanze, mentre per gli impegni superiori a 20 milioni, la proposta è sottoposta al Consiglio federale.

2002 2003 2004 2005 2006

98 519 078 102 181 740 107 195 320 104 230 863 108 617 603

5565

Importanza e prospettive del sussidio:

Con il sostegno delle riforme democratiche ed economiche nell'Europa dell'Est e nei Paesi dell'ex Unione Sovietica, la Svizzera ha fornito un contributo alla stabilità e alla prosperità in Europa. Le Repubbliche baltiche e i cinque Paesi dell'Europa centrale hanno concluso il processo di transizione politica, economica e sociale e hanno potuto aderire all'UE nel maggio del 2004, mentre i Paesi dei Balcani e della CSI non hanno ancora concluso le riforme necessarie. Nei prossimi anni la cooperazione tecnica della Svizzera andrà a loro favore. Dopo la conclusione dei programmi attuati in Bulgaria, Romania e Russia, le uscite residue di questo credito saranno imputate al 100 per cento alla cooperazione pubblica allo sviluppo e come tali figureranno nelle statistiche dell'OCSE.

I mezzi finanziari previsti per la transizione sono stati oggetto di un nuovo orientamento a seguito dell'ampliamento dell'UE verso Est.

Il 14 giugno 2007 il Parlamento ha deciso di sostenere l'UE nel suo impegno contro le disparità economiche e sociali, con un contributo di solidarietà di 1 miliardo ripartito su dieci anni. Il 40 per cento circa del finanziamento è assunto in parti uguali da DFAE/DSC e DFE/Seco. La parte del finanziamento a carico del DFAE incide su questo credito.

Valutazione globale:

L'obiettivo principale della cooperazione consiste attualmente ancora nel favorire la transizione, vale a dire il passaggio verso sistemi democratici fondati sull'economia di mercato. Tuttavia nel corso degli anni la cooperazione è in parte cambiata. Concretamente, questo cambiamento si traduce soprattutto nell'aumento dei partenariati, che oltre a un coordinamento con gli altri donatori, la partecipazione di autorità, aziende e gruppi della società civile dei Paesi beneficiari implica anche la cooperazione con organizzazioni non governative e aziende.

Il sostegno alla transizione dell'Europa dell'Est rientra anche negli interessi del nostro Paese: da un lato la cooperazione svizzera persegue lo sviluppo delle strutture economiche e sociali per migliorare le condizioni di vita sul posto. In questo modo si contribuisce a ridurre la pressione migratoria sul nostro Paese. D'altro canto, anche gli interessi economici di questo mercato in potenziale crescita giustificano l'impegno svizzero. Questo sostegno consente infine alla Svizzera di preservare il peso dei suoi gruppi di voto nell'ambito delle istituzioni di Bretton Woods e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

La definizione degli obiettivi in ambito di assistenza ai Paesi dell'Est è adeguata ai bisogni e le attività realizzate rappresentano un contributo riconosciuto al processo di transizione politica democratica.

Misure necessarie:

Nessuna.

5566

Dipartimento federale dell'interno (DFI) Prevenzione del razzismo 301.3600.001 NMC: A2310.0139

Premesse istituzionali e finanziarie

Obiettivi principali:

Sensibilizzazione per i diritti umani e prevenzione di antisemitismo, razzismo e xenofobia.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno finanziario a progetti, in particolare nel settore scolastico e educativo e in quello della consulenza alle vittime e in caso di conflitto.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articoli 8 e 35.

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), articolo 386.

Ordinanza del 27 giugno 2001 sul sostegno a progetti di sensibilizzazione e prevenzione per i diritti umani e contro l'antisemitismo, il razzismo e la xenofobia (Ordinanza su progetti per i diritti umani e l'antirazzismo; RS 151.21).

Decreto del Consiglio federale del 23 febbraio 2005.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Istituzioni pubbliche (ad es. scuole, Comuni) e organizzazioni private (ad es. Croce Rossa Svizzera, Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo).

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

2001

2002 2003 2004 2005 2006

3 424 990 3 390 742 2 736 125 3 933 563 750 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Le domande di contributi (corredate di descrizione del progetto, preventivo, piano finanziario e piano di valutazione) inoltrate dalle organizzazioni che operano in particolare nel campo dell'integrazione, della salute, del lavoro giovanile o dell'aiuto sociale sono esaminate dal Servizio per la lotta al razzismo (SLR) della SG-DFI.

Il SLR è sottoposto all'alta vigilanza di un gruppo di lavoro interdipartimentale. I progetti in ambito scolastico sono esaminati dalla Fondazione educazione e sviluppo (FES), finanziata dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e dalla Confederazione, nonché dalla commissione pedagogica istituita dalla FES. La decisione su tutte le domande spetta al DFI.

Per ogni progetto sostenuto il SLR riceve un rapporto finale. Di norma la rata finale pari al 20 per cento circa del sussidio è versata dopo l'approvazione di questo rapporto.

5567

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene tramite un credito a preventivo. I cinque noni del credito a preventivo sono destinati a progetti in ambito scolastico (compreso il lavoro di accompagnamento della FES) e i restanti quattro noni a progetti al di fuori dell'ambito scolastico. Di norma è accordato un contributo massimo di 50 000 franchi per progetto. I sussidi dovrebbero essere compresi fra il 10 e il 50 per cento del preventivo globale. La quota delle prestazioni proprie dovrebbe ammontare almeno al 25 per cento del preventivo.

Se possibile devono essere presentate altre fonti di finanziamento. Il pagamento delle singole rate è vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi parziali precedentemente fissati.

I singoli progetti devono inoltre soddisfare i criteri formulati nell'ordinanza su progetti per i diritti umani e l'antirazzismo (RS 151.21), ossia ottenere il più ampio impatto possibile e un effetto moltiplicativo, garantire la partecipazione dei diretti interessati, proporsi a lungo termine e nel rispetto del principio di sostenibilità. L'intero programma è valutato da esperti esterni.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il contributo consente di finanziare numerosi progetti (conflitti interculturali, tematizzazione di pregiudizi reciproci, offerta di corsi di perfezionamento per le amministrazioni pubbliche ecc.). Lo scopo perseguito con l'approfondimento delle conoscenze specialistiche è favorire il dibattito a lungo termine sul razzismo e sui diritti umani in tutti i settori della società.

Valutazione globale:

Il sussidio ha permesso di promuovere nelle scuole e presso l'opinione pubblica una maggiore sensibilità per i diritti umani e per i problemi legati al razzismo, all'antisemitismo e alla xenofobia.

Dalle valutazioni effettuate emerge che l'aiuto finanziario è efficace e produce un effetto sul lungo termine. Tenuto conto delle esperienze fatte negli anni 2001­2005 con il Fondo progetti per i diritti umani e l'antirazzismo, il 23.11.2005 il Consiglio federale ha deciso di continuare a destinare 1,1 milioni (di cui 0,9 mio. di sussidi) alle attività e agli aiuti finanziari del Servizio per la lotta al razzismo.

Misure:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: il DFI è incaricato di esaminare nuovamente l'opportunità di mantenere il sussidio fino al 2010.

5568

Misure a favore della parità dei sessi 303.3600.001 NMC: A2310.0138

Premesse istituzionali e finanziarie

Obiettivi principali:

Promovimento dell'uguaglianza tra donna e uomo nella vita professionale.

Prestazioni sussidiate:

Programmi per il promovimento dell'uguaglianza fra donna e uomo nella vita professionale e consultori che si occupano di questioni concernenti la discriminazione e la carriera professionale. Altri campi di sostegno sono la scelta professionale, la formazione, il perfezionamento e la conciliabilità tra famiglia e lavoro.

Basi giuridiche: Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1), articoli 14­16.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Istituzioni e organizzazioni pubbliche e private.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1996

2002 2003 2004 2005 2006

4 073 999 4 110 327 3 431 157 4 348 100 4 357 598

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

3 589 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

I richiedenti ­ organismi privati e pubblici senza scopo di lucro (compresi i consultori che si occupano di questioni riguardanti la vita professionale) ­ inoltrano all'Ufficio federale per l'uguaglianza tra donna e uomo (UFU) una descrizione precisa e un preventivo dettagliato del progetto previsto. I promotori di progetti che beneficiano di un sussidio federale devono presentare i risultati della valutazione interna del progetto nel rapporto finale sottoposto all'UFU. I contenuti e le caratteristiche dei singoli progetti sono determinanti per la scelta tra valutazione interna ed esterna e per stabilire la metodologia, i contenuti e l'estensione della valutazione.

L'esame interno di un progetto deve in primo luogo servire a documentare le prestazioni fornite. Inoltre, nell'ottica dello sviluppo dell'offerta e della realizzazione di progetti analoghi, deve fornire indicazioni su aspetti qualitativi. I consultori che beneficiano di un aiuto finanziario devono presentare una valutazione quantitativa e qualitativa della loro attività di consulenza.

5569

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

I beneficiari dei sussidi devono fornire prestazioni proprie e cercare fondi di terzi. L'UFU valuta le prestazioni proprie in base al preventivo presentato tenendo conto della capacità finanziaria dell'organizzazione promotrice (potenziale finanziario, dimensioni), dei costi globali del progetto e delle indicazioni contenute nel preventivo (aliquote degli onorari, tempo impiegato, efficienza, riserve). Sul piano concreto l'UFU chiede ad esempio ai sindacati e alle amministrazioni pubbliche che promuovono un progetto prestazioni proprie più elevate rispetto alle associazioni che operano a titolo onorifico.

I promotori di progetti che possono usufruire di mezzi di terzi (ad es.

di autorità cantonali, fondi della lotteria, sponsor) sono tenuti ad acquisire mezzi di terzi se non è già previsto nella domanda. I consultori forniscono annualmente dati statistici dettagliati sulle prestazioni fornite adottando criteri di misura unitari definiti dall'UFU. In questo modo è possibile controllare e paragonare le prestazioni. Per garantire la qualità ogni anno due consultori vengono sottoposti a una verifica approfondita mediante una valutazione esterna.

Importanza e prospettive del sussidio:

La Confederazione sostiene progetti che contribuiscono a rafforzare in modo efficace e durevole la parità dei sessi, che possono servire da modello ed essere attuati in altri campi professionali. La banca dati dei progetti in favore delle pari opportunità (Topbox) conta oltre 180 progetti realizzati con successo in tutta la Svizzera. La graduale realizzazione della parità dei sessi è un compito cui è attribuita una grande priorità politica.

Valutazione globale:

Dall'introduzione degli aiuti finanziari, l'UFU ha sostenuto circa 380 progetti e offerte di consulenza per incentivare la parità dei sessi. Da allora sono state condotte tre valutazioni esterne del programma promozionale. Lo studio pubblicato nell'autunno 2005 traccia un bilancio positivo del periodo di sussidio 1996­2005. Sulla base di questo risultato l'UFU si impegnerà ancora di più per informare e sensibilizzare in modo mirato sulla legge sulla parità dei sessi e consolidare così le pari opportunità a livello professionale.

Misure necessarie:

Nessuna.

5570

Fondazione Pro Helvetia 306.3600.001 NMC: A2310.0297

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Promozione della produzione culturale in Svizzera, salvaguardia della cultura svizzera e promozione della presenza culturale svizzera all'estero.

Prestazioni sussidiate:

Pro Helvetia (PH) sostiene progetti culturali e concede sussidi di lavoro. Inoltre fornisce sostegno sotto forma di servizi di consulenza e mediazione nonché di aiuti logistici.

Basi giuridiche: Legge federale del 17 dicembre 1965 concernente la Fondazione «Pro Helvetia» (RS 447.1), articolo 3 capoverso 1.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Fondazione Pro Helvetia (PH).

Aiuto finanziario.

Sussidio esistente dal:

1949

2002 2003 2004 2005 2006

33 500 000 35 308 350 34 737 500 33 000 000 33 100 000

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

5 500 000 12 450 000 22 000 000 26 000 000 30 570 000

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Le domande di sussidio devono essere inoltrate per scritto alla Segreteria della Fondazione e soddisfare alcuni requisiti minimi. La Confederazione versa alla PH un contributo forfettario annuo sulla base di programmi di misure quadriennali e di relativi piani dei compiti e piani finanziari. Il contributo copre circa il 95 per cento dei costi globali della Fondazione. Diverse commissioni di specialisti decidono sull'assegnazione a progetti e beneficiari di contributi annuali superiori a 20 000 franchi. In caso di scarsità dei mezzi la PH sostiene primariamente progetti che soddisfano contemporaneamente diversi criteri (progetti innovativi di cittadini svizzeri d'importanza nazionale e internazionale convincenti dal punto di vista qualitativo e presentino un adeguato rapporto costi-benefici).

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene tramite un limite di spesa quadriennale. Su domanda la PH concede a persone fisiche e giuridiche contributi a fondo perso per la realizzazione di progetti e garanzie di deficit se si prevede che i mezzi propri saranno sufficienti. Inoltre accorda sussidi di lavoro per la creazione di nuove opere artistiche o nell'ambito della mediazione culturale. L'attività è esaminata regolarmente dal servizio addetto alla valutazione della PH.

Governo d'impresa:

Il Consiglio federale nomina il Consiglio di fondazione.

Quest'ultimo deve osservare determinate prescrizioni nell'allestimento del conto e del rapporto annuali. L'organo di revisione è il CDF.

5571

Importanza e prospettive del sussidio:

La PH adempie un mandato legale e, in rappresentanza dell'UFC, svolge compiti d'intermediazione e di coordinamento nell'interesse generale della Confederazione. La PH è uno strumento centrale per la promozione della cultura svizzera in patria e all'estero.

Valutazione globale:

La PH dispone di approfondite competenze specifiche e di un'ampia rete di contatti sul piano nazionale e internazionale. Come constatato anche dal Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) in un esame di valutazione, il rapporto efficacia-prestazioni è positivo (professionalizzazione della gestione finanziaria, semplificazione delle strutture della Segreteria ecc.). I criteri e i meccanismi di promozione vengono costantemente verificati. Nelle nuove leggi concernenti rispettivamente la Fondazione «Pro Helvetia» e la promozione della cultura è prevista una migliore demarcazione tra le competenze politico-culturali della PH e quelle degli altri servizi di promozione della cultura, secondo i due messaggi del Consiglio federale dell'8 giugno 2007 (FF 2007 4459 segg. e FF 2007 4421 segg.). In futuro la fondazione Pro Helvetia dovrà concentrare la propria attività sulla mediazione artistica e sugli scambi culturali in Svizzera e all'estero.

Misure necessarie:

Nessuna ulteriore misura.

5572

Sostegno a organizzazioni culturali 306.3600.002 NMC: A2310.0298

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Promozione della diversità e dello scambio culturale tra le regioni linguistiche.

Prestazioni sussidiate:

Contributi ad associazioni mantello nazionali e a organizzazioni culturali attive in tutta la Svizzera.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 69.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Organizzazioni culturali.

Aiuto finanziario.

Sussidio esistente dal:

1985

2002 2003 2004 2005 2006

3 586 700 3 960 000 3 930 300 3 842 350 3 269 009

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

540 000 4 840 000 3 812 000 3 586 700

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Il sostegno a una quarantina di organizzazioni culturali attive in tutta la Svizzera nonché ad associazioni mantello operanti nei settori musica, teatro, cinema, letteratura, danza e arti figurative avviene sotto forma di aiuti finanziari annuali. Le domande di sussidio devono essere inoltrate all'UFC entro la fine di marzo del rispettivo anno di contribuzione unitamente alla documentazione dell'esercizio precedente (rapporto annuale, bilancio e conto economico) e al preventivo per il nuovo anno di contribuzione.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

I contributi vengono stabiliti sulla base di determinati criteri quali la natura e l'importanza dell'attività, la struttura e le dimensioni dell'organizzazione, le prestazioni proprie ragionevolmente attendibili e gli apporti di terzi. Altre disposizioni esigono inoltre che il beneficiario del sussidio sia attivo a livello nazionale e svolga la propria attività in almeno due regioni linguistiche. L'assegnazione avviene conformemente alle Direttive concernenti l'impiego del credito a sostegno delle organizzazioni culturali del 16 novembre 1998 (FF 2002 4954 segg.). L'attestato delle prestazioni del beneficiario del sussidio è oggetto di una verifica annuale. In ogni singolo caso, l'entità degli aiuti finanziari non può superare il doppio delle prestazioni proprie e di terzi.

5573

Importanza e prospettive del sussidio:

Per le numerose organizzazioni beneficiarie (Associazione bandistica svizzera, Associazione svizzera della musica popolare, Associazione svizzera di jodel, Federazione centrale filodrammatica svizzera, Società federale delle orchestre, Associazione svizzera dei musicisti, Federazione svizzera dei costumi ecc.) gli aiuti finanziari della Confederazione rivestono un'importanza fondamentale. In qualità di punti di contatto, agenzie e piattaforme di informazione per operatori culturali e artistici, tali organizzazioni assolvono un compito di consulenza e formazione continua a livello nazionale.

Valutazione globale:

I contributi della Confederazione sono indispensabili per dare continuità all'operato delle organizzazioni beneficiarie, siano esse amatoriali o professionali, impegnate a promuovere interessi di politica culturale specifici di un settore o intersettoriali. In quest'ottica, la nuova legge sulla promozione della cultura presentata dal Consiglio federale (messaggio del Consiglio federale dell'8.6.2007; FF 2007 4421 segg.) non soltanto istituirà la base legale formale necessaria per lo svolgimento di tale compito, ma garantirà anche una delimitazione più chiara delle competenze delle singole istituzioni attive nel promovimento della cultura nonché un'attribuzione per quanto possibile mirata dei fondi.

Misure necessarie:

Nessuna.

5574

Contributo per la cultura alla Città di Berna 306.3600.004 NMC: A2310.0300

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Predisposizione di una vasta offerta culturale nella capitale federale.

Prestazioni sussidiate:

Finanziamento di diversi enti culturali di spicco della Città di Berna (Stadttheater, Symphonie Orchester, Kunstmuseum e Historisches Museum).

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 69.

Regolamentazione del 14 febbraio 1997 tra la Città di Berna e la delegazione tripartita del Consiglio federale.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Istituzioni culturali della Città di Berna.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1992

2002 2003 2004 2005 2006

970 000 960 300 952 000 960 000 960 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

886 500 970 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Nessuna.

Procedura:

Ogni anno, la Città di Berna redige e sottopone all'attenzione dell'UFC un rapporto sulle attività e sulle uscite totali degli operatori culturali che beneficiano del contributo della Confederazione come pure sulla prevista chiave di ripartizione.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Sulla base del rapporto di attività annuale, la Confederazione accorda alla Città un contributo forfettario che quest'ultima ripartisce tra diverse istituzioni culturali. La Confederazione non esercita quindi alcun influsso diretto sull'assegnazione finale del sussidio né detiene alcun potere di controllo.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il contributo in oggetto riveste un certo interesse per la Confederazione, ma se raffrontato al totale delle risorse stanziate dalla Città di Berna a favore della cultura il suo ruolo è assolutamente marginale.

Valutazione globale:

Attraverso questo contributo la Confederazione sostiene l'offerta culturale della capitale federale. La base legale formale verrà istituita nell'ambito della legge sulla promozione della cultura (messaggio del Consiglio federale dell'8.6.2007; FF 2007 4421 segg.).

Misure necessarie:

Nessuna.

5575

Sostegno alla formazione culturale degli adulti 306.3600.005 NMC: A2310.0301

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Facilitare l'accesso degli adulti alla cultura.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno alle attività delle organizzazioni impegnate nella formazione per adulti (in particolare corsi e seminari di perfezionamento, informazioni).

Basi giuridiche: Beneficiario Cost. (RS 101), articolo 67; dal 2006 Cost., articolo finale: 64a numero 2.

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Diverse istituzioni (tra cui la Federazione svizzera per la formazione continua).

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1992

2002 2003 2004 2005 2006

1 470 100 1 528 758 1 388 750 1 500 000 1 320 470

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 356 300 1 276 100

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Il sostegno a sette organizzazioni mantello attive nel settore della formazione culturale degli adulti (ossia, Federazione svizzera per la formazione continua, Associazione delle Università Popolari Svizzere, Associazione Leggere e Scrivere, Movendo, Conferenza Cantonale dei Genitori, Federazione per l'Educazione Cattolica degli Adulti della Svizzera e del Liechtenstein, ARC) viene stabilito sulla base del consuntivo dell'esercizio precedente e del preventivo presentati dal richiedente e fornito sotto forma di aiuti finanziari annui. Al momento dell'esame di ogni domanda viene analizzato anche l'attestato delle prestazioni.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

In ogni singolo caso, l'entità degli aiuti finanziari non può superare il doppio delle prestazioni proprie e di quelle di terzi. Il contributo della Confederazione viene di volta in volta determinato secondo una chiave di ripartizione, tenendo conto dell'importanza e della struttura dell'organizzazione nonché della qualità delle prestazioni offerte dai beneficiari (Direttive concernenti l'impiego del credito a sostegno dell'educazione culturale degli adulti del 20 gennaio 1992 emanate dal DFI; FF 1992 I 1035).

Importanza e prospettive del sussidio:

Le organizzazioni sostenute dalla Confederazione svolgono attività di pubblica utilità per facilitare l'accesso degli adulti alla vita culturale. L'interesse della Confederazione è tuttavia alquanto ridotto e l'ufficio specializzato può influire direttamente sulle attività dei singoli beneficiari di sussidi soltanto in misura limitata.

5576

Valutazione globale:

Per le organizzazioni beneficiarie, gli aiuti finanziari rivestono un'importanza fondamentale. Alcune di esse offrono un ventaglio di corsi particolarmente ricco, che spazia dal perfezionamento professionale alle proposte per il tempo libero, passando per i corsi di lingua. Per l'UFC l'interesse prioritario risiede soprattutto nella lotta all'illetteratismo. Nel quadro della legge federale sulla promozione della cultura proposta dal Consiglio federale (messaggio del Consiglio federale dell'8.6.2007; FF 2007 4421 segg.) verrà istituita una base legale formale per lo svolgimento di tale compito. Ciò garantirà anche una chiara delimitazione delle competenze delle singole istituzioni attive in questo campo e un'attribuzione il più possibile mirata dei fondi.

Misure necessarie:

Nessuna.

5577

Bibliomedia Svizzera 306.3600.008 NMC: A2310.0302

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Promozione delle biblioteche pubbliche in Svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Attività svolte dalla Fondazione Bibliomedia Svizzera, in particolare aggiornamento dell'offerta, aiuti iniziali per l'allestimento di biblioteche pubbliche locali e regionali, consulenza e promozione della lettura via Internet.

Basi giuridiche: Legge federale del 19 dicembre 2003 sull'erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia (RS 432.28).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Fondazione Bibliomedia Svizzera.

Aiuto finanziario.

Sussidio esistente dal:

1921

2002 2003 2004 2005 2006

1 830 400 2 049 696 1 970 000 2 000 000 1 500 000

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 800 000 2 268 800

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Dal 2000, la Fondazione Bibliomedia Svizzera (già Biblioteca per tutti) è legata alla Confederazione da un contratto di prestazioni.

Attiva in modo decentralizzato in tre bibliocentri (Soletta, Losanna e Biasca) dotati ciascuno di un'ampia autonomia operativa, dal 2002 la Fondazione dispone di nuovi statuti e di nuove strutture più efficienti. Le prestazioni di sostegno vengono stabilite sulla base di criteri elaborati congiuntamente con il DFI e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

L'obiettivo di tali criteri e di garantire un'equa ripartizione dei costi tra Confederazione, Cantoni e Comuni in funzione delle prestazioni fornite dalla Fondazione Bibliomedia Svizzera.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene sulla base di un limite di spesa quadriennale. Circa il 40 per cento dei fondi a disposizione di Bibliomedia proviene dalla Confederazione.

Governo d'impresa:

Ogni anno la Fondazione sottopone per approvazione al DFI il preventivo, il rapporto annuale e il conto annuo.

Importanza e prospettive del sussidio:

In qualità di strutture pronte ad accogliere esposizioni e manifestazioni, i tre bibliocentri esercitano un irradiamento culturale nelle rispettive regioni linguistiche. La Fondazione è peraltro attiva in numerosi ambiti (ad es. aiuti iniziali per l'allestimento di nuove biblioteche, prestito di libri e di altri media, promozione della lettura e dell'accesso a Internet). Il contributo versato dalla Confederazione alla Fondazione Bibliomedia Svizzera rappresenta soltanto l'1­2 per cento delle spese globali a favore delle biblioteche pubbliche in Svizzera.

5578

Valutazione globale:

La Fondazione Bibliomedia è efficiente e ben gestita. Da molti anni svolge una funzione di aiuto e coordinamento a favore delle biblioteche svizzere. Grazie al suo impegno, quasi tutti i Comuni dispongono attualmente di una biblioteca pubblica. L'aggiornamento del catalogo dei libri e del materiale di animazione destinato a biblioteche e scuole è, e deve rimanere, un compito cantonale e comunale.

Bibliomedia, per contro, deve continuare a operare come «centro di competenza».

Misure necessarie:

Nessuna.

5579

Sostegno a progetti culturali di interesse nazionale 306.3600.009 NMC: A2310.0303

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Mantenimento della diversità culturale in Svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Progetti in vari ambiti culturali di importanza nazionale.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 69.

Ordinanza del 16 marzo 2001 sull'impiego dell'utile della vendita di prodotti numismatici di «swissmint» (Ordinanza sull'utile di coniatura; RS 941.102).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Enti responsabili dei progetti.

Aiuto finanziario.

Sussidio esistente dal:

1975

2002 2003 2004 2005 2006

4 946 937 2 722 000 2 758 000 2 798 800 2 742 500

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

9 080 880 3 060 000 3 500 000 3 990 990 5 200 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

La domanda per l'ottenimento di un contributo deve essere inoltrata all'Ufficio federale della cultura (UFC) unitamente alla descrizione del progetto e al preventivo. La direzione dell'Ufficio decide in merito all'entità e alla tempistica di un eventuale sostegno in ragione delle risorse annualmente disponibili e accordando la priorità a progetti unici e innovativi di tutti i settori della cultura in grado di fornire nuovi impulsi. Per contributi fino a 200 000 franchi la decisione spetta all'UFC, per importi superiori al DFI.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Questo compito viene finanziato di norma attraverso il ricavo netto generato dalla vendita di prodotti numismatici emessi da Swissmint.

Dal 2003, tuttavia, i fondi necessari provengono in massima parte dalle risorse generali della Confederazione. Di norma, hanno diritto a questo sostegno unicamente i progetti finanziati almeno per la metà da terzi. Al più tardi sei mesi dopo la conclusione dei lavori bisogna trasmettere un rapporto all'UFC.

Importanza e prospettive del sussidio:

L'aiuto finanziario è inteso quale sostegno una tantum o finanziamento iniziale per progetti culturali di interesse nazionale e di lunga durata, la cui esistenza a lungo termine non sarebbe garantita senza un contributo della Confederazione (ad es. restauro di edifici sacri e altri monumenti o beni culturali, istituzioni e fondazioni culturali, esposizioni ecc.). La nuova legge sulla promozione della cultura (messaggio del Consiglio federale dell'8.6.2007; FF 2007 4421 segg.) istituirà la base legale formale necessaria a tale scopo, indurrà una concentrazione dei canali di incentivazione per il mantenimento e la promozione della diversità culturale e abrogherà la vigente ordinanza sull'utile di coniatura.

5580

Valutazione globale:

Grazie a questo aiuto forfettario diretto e destinato a progetti specifici, la Confederazione può contribuire alla promozione di una cultura eterogenea sull'intero territorio nazionale, tenendo equamente in considerazione le diverse regioni geografiche e linguistiche.

Misure necessarie:

Nessuna.

5581

Promovimento di cultura e lingua nel Cantone del Ticino 306.3600.051 NMC: A2310.0304

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Promozione e salvaguardia della lingua e della cultura italiana.

Prestazioni sussidiate:

Progetti di ricerca linguistici e culturali, pubblicazioni e manifestazioni dedicate a lingua e cultura.

Basi giuridiche: Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana (RS 441.3), articoli 2­4.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Editori, organizzatori di manifestazioni culturali, Osservatorio linguistico della Svizzera italiana ecc.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1930

2002 2003 2004 2005 2006

2 234 700 2 256 606 2 245 800 2 280 000 2 280 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

225 000 1 800 000 2 000 000 2 375 000 2 234 700

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Il Cantone del Ticino inoltra ogni anno all'Ufficio federale della cultura (UFC) un programma delle misure per le quali intende chiedere un contributo federale, unitamente a un piano di finanziamento. Alla domanda deve pure essere allegato un rapporto sull'attuazione e sugli effetti delle misure che hanno beneficiato del sostegno l'anno precedente.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il contributo della Confederazione è gestito tramite credito a preventivo annuo. Esso ammonta al massimo al 75 per cento dei costi scoperti del Cantone per le misure generali di promozione della lingua e cultura italiana e per la promozione dell'attività editoriale oppure al 90 per cento al massimo dei costi scoperti per il sostegno di organizzazioni e istituzioni. Il sostegno finanziario della Confederazione per una determinata misura viene in particolare calcolato in funzione della sua urgenza politico-linguistica, del suo effetto per la salvaguardia o la promozione della lingua e della cultura, della sua portata e del suo carattere innovativo.

5582

Importanza e prospettive del sussidio:

La salvaguardia della terza lingua nazionale costituisce un'alta priorità politica. Il contributo in oggetto mantiene pertanto la sua ragione d'essere. Il 5 ottobre 2007 le Camere federali hanno approvato la legge federale sulle lingue. Restano tuttavia ancora in sospeso dei chiarimenti approfonditi in particolare riguardo al fabbisogno finanziario e le necessarie decisioni di carattere politico-finanziario che ne conseguono.

Le condizioni e gli oneri per il sostegno finanziario di misure da parte della Confederazione devono essere disciplinati in un'ordinanza d'esecuzione. Questo dovrebbe garantire un impiego mirato delle risorse.

Valutazione globale:

Alla luce delle esigenze accertate, l'aiuto finanziario concesso è da considerarsi adeguato e conforme allo scopo.

Misure necessarie:

Nessuna.

5583

Promovimento di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni 306.3600.052 NMC: A2310.0305

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Promozione e salvaguardia delle lingue e delle culture romancia e italiana.

Prestazioni sussidiate:

Progetti di ricerca linguistici e culturali, pubblicazioni e manifestazioni dedicate a lingua e cultura.

Basi giuridiche: Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana (RS 441.3), articoli 2­4.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Lia Rumantscha, Pro Grigioni Italiano, editori.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1930

2002 2003 2004 2005 2006

4 469 300 4 513 113 4 490 620 4 559 000 4 559 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

640 000 3 000 000 3 000 000 3 750 000 4 469 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Il Cantone dei Grigioni inoltra ogni anno all'Ufficio federale della cultura (UFC) un programma delle misure per le quali intende chiedere un contributo federale, unitamente a un piano di finanziamento. Alla domanda deve essere allegato un rapporto sull'attuazione e sugli effetti delle misure che hanno beneficiato del sostegno l'anno precedente.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il contributo della Confederazione è gestito tramite credito a preventivo annuo. Esso ammonta al massimo al 75 per cento dei costi scoperti del Cantone per le misure generali di promozione della lingua e cultura italiana e per la promozione dell'attività editoriale oppure al 90 per cento al massimo dei costi scoperti per il sostegno di organizzazioni e istituzioni. Il sostegno finanziario della Confederazione per una determinata misura viene in particolare calcolato in funzione della sua urgenza politico-linguistica, del suo effetto per la salvaguardia o la promozione della lingua e della cultura, della sua portata e del suo carattere innovativo.

5584

Importanza e prospettive del sussidio:

La salvaguardia della quarta lingua nazionale costituisce un'alta priorità politica. Il contributo in oggetto mantiene pertanto la sua ragione d'essere. Il 5 ottobre 2007 le Camere federali hanno approvato la legge federale sulle lingue. Restano tuttavia ancora in sospeso dei chiarimenti approfonditi in particolare riguardo al fabbisogno finanziario e le necessarie decisioni di carattere politico-finanziario che ne conseguono.

Le condizioni e gli oneri per il sostegno finanziario di misure da parte della Confederazione devono essere disciplinati in un'ordinanza d'esecuzione. Questo dovrebbe garantire un impiego mirato delle risorse.

Valutazione globale:

Alla luce delle esigenze accertate, l'aiuto finanziario concesso è da considerarsi conforme allo scopo.

Misure necessarie:

Nessuna.

5585

Misure di comprensione 306.3600.056 NMC: A2310.0306

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Rafforzamento della coesione tra i diversi gruppi linguistici.

Prestazioni sussidiate:

Diversi progetti per il rafforzamento della comprensione, in particolare scambio di studenti e apprendisti, mostre e consulenza.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 70.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Sette organizzazioni della politica di comprensione.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1946

2002 2003 2004 2005 2006

1 327 300 677 685 724 401 619 070 800 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

205 000 184 500 280 000 261 000 408 700

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Le organizzazioni inoltrano ogni anno all'Ufficio federale della cultura (UFC) una domanda di concessione di contributi, che deve contenere una descrizione delle misure e un preventivo.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il contributo della Confederazione è gestito tramite il credito a preventivo accordato ogni anno. Le previste misure devono contenere temi di politica di promozione delle lingue e della comprensione.

Dopo l'esame delle misure presentate, del preventivo e del rapporto di attività relativo al risultato dell'anno precedente viene versato a ogni organizzazione un importo forfettario.

Importanza e prospettive del sussidio:

Diverse organizzazioni civiche sono impegnate da anni in diverse attività a favore della comprensione tra le comunità linguistiche. Le loro attività sono svolte nell'interesse della Confederazione. Il 5 ottobre 2007 le Camere federali hanno approvato la legge federale sulle lingue. Restano tuttavia ancora in sospeso dei chiarimenti approfonditi in particolare riguardo al fabbisogno finanziario e le necessarie decisioni di carattere politico-finanziario che ne conseguono.

Le condizioni e gli oneri per il sostegno finanziario di misure da parte della Confederazione devono essere disciplinati in un'ordinanza d'esecuzione. Questo dovrebbe garantire un impiego mirato delle risorse.

Fino al 2003 questa voce di contributi si chiamava «Centri nazionali di informazione e di discussione».

5586

Valutazione globale:

La comprensione e lo scambio tra le comunità linguistiche costituiscono un importante postulato della politica statale della Confederazione.

Misure necessarie:

Nessuna.

5587

Promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero 306.3600.101 NMC: A2310.0307

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Rafforzamento del legame dei giovani Svizzeri all'estero con la Patria e incremento della presenza culturale svizzera all'estero.

Prestazioni sussidiate:

Esercizio delle scuole svizzere all'estero e istruzione di giovani Svizzeri al di fuori delle scuole svizzere all'estero.

Basi giuridiche: Legge federale del 9 ottobre 1987 concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE; RS 418.0), articoli 5 e 10.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Scuole svizzere all'estero e associazioni di Svizzeri all'estero (cooperazioni con scuole di Stati terzi).

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1922

2002 2003 2004 2005 2006

18 499 932 18 314 965 18 857 563 17 999 946 17 499 999

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

14 299 960 13 100 042 16 000 015 17 999 993 15 054 386

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Le scuole svizzere all'estero riconosciute dal Consiglio federale inoltrano all'Ufficio federale della cultura (UFC) una domanda di sussidio corredata del preventivo per il nuovo anno scolastico, del consuntivo e del rapporto d'attività dell'anno precedente. All'UFC pervengono anche singole domande di sussidio per l'istruzione di giovani Svizzeri al di fuori delle scuole svizzere ufficiali ai sensi dell'articolo 10 LISE. Il versamento dei contributi federali avviene conformemente alle basi legali vigenti e alle direttive interne del DFI.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

I singoli sussidi sono fissati secondo determinati criteri (quali numero di allievi e docenti con passaporto svizzero, direzione scolastica svizzera, tipo di scuola, programma d'insegnamento e adeguatezza delle prestazioni finanziarie proprie). Il versamento del contributo federale avviene di norma in due rate. Nel limite dei crediti stanziati la Confederazione sostiene inoltre l'istruzione al di fuori delle scuole svizzere con un importo pari al massimo al 50 per cento dei costi computabili (ad es. scuole gestite in comune con Stati terzi).

5588

Importanza e prospettive del sussidio:

Il sussidio federale destinato all'esercizio delle 17 scuole svizzere (incluse 3 filiali) presenti in quattro continenti e, in particolare, alla salvaguardia di un'istruzione di buona qualità è molto importante.

Le scuole assicurano a 6 500 ragazzi (di cui 1 700 scolari svizzeri) un insegnamento secondo standard svizzeri. La Confederazione assegna inoltre un aiuto finanziario ad altre 23 sedi scolastiche: in 13 scuole internazionali lavorano in totale 19 insegnanti svizzeri e in altri dieci istituti la Confederazione sostiene attualmente una comunità svizzera con sussidi destinati a lezioni e corsi specifici. Dal 2000 la Commissione per il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero presenta annualmente al DFI un resoconto finanziario stilato sulla base di un'analisi finanziaria condotta da un perito esterno. Le prestazioni delle scuole svizzere sono sottoposte periodicamente a una valutazione in base a detto rapporto e al rendiconto d'esercizio.

Valutazione globale:

Le scuole svizzere all'estero sono istituzioni private gestite dalle diverse comunità di Svizzeri e operano sul lungo periodo (durata dell'istruzione, contratti di lavoro a lungo termine, impegno del Cantone patrocinatore). La rilevanza di queste scuole per la presenza svizzera all'estero non va trascurata. Se una scuola svizzera all'estero non soddisfa più le condizioni legali le vengono revocati il riconoscimento e il diritto al relativo sussidio. La legge in vigore prevede inoltre forme di sostegno flessibili e a breve termine (sotto forma di aiuti soggettivi) in genere facilmente accessibili, qualora venga fornita un'adeguata prestazione propria. Queste forme di assistenza, soprattutto per cooperazioni con scuole internazionali e in particolare con istituti all'estero degli Stati confinanti, sono molto utili e spesso meno onerose rispetto alla fondazione di scuole proprie. Il sistema in vigore per l'assegnazione dei sussidi garantisce la certezza del diritto, è semplice e trasparente. Una verifica fondamentale volta a determinare la necessità e l'opportunità per le scuole svizzere della «peculiarità svizzera» richiesta finora esulerebbe dal quadro del riesame dei sussidi.

Misure necessarie:

Nessuna.

5589

Promovimento della letteratura per bambini e ragazzi 306.3600.103 NMC: A2310.0309

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Promovimento della cultura, della lettura e della lingua nei bambini e nei ragazzi.

Prestazioni sussidiate:

Pubblicazione e divulgazione della letteratura per bambini e ragazzi.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 69.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Diverse Organizzazioni mantello (ad es. ESG, SBO e Libri senza frontiere).

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1970

2002 2003 2004 2005 2006

284 100 792 000 962 720 970 000 970 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

200 000 180 000 250 000 288 600 284 100

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Le domande, corredate di una motivazione dettagliata e del preventivo, sono inoltrate all'Ufficio federale della cultura (UFC) entro la fine di marzo dell'anno in cui è chiesto il contributo. L'entità del sostegno è determinata in base al programma annuale dell'istituzione e proporzionalmente ai mezzi disponibili. Le richieste giudicate positivamente dall'UFC sono presentate al Capo del DFI per approvazione. I sussidi vengono versati ai beneficiari a partire dal mese di giugno.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Sono sostenute le attività delle organizzazioni mantello come la consulenza, la mediazione e l'animazione, l'insegnamento, la ricerca nonché il promovimento di autori e illustratori. Il sussidio viene calcolato sulla base delle direttive del 22 maggio 1990 del DFI (RU 1990 344), secondo cui l'entità dei contributi annui è stabilita in particolare in base all'importanza delle attività svolte dai beneficiari del sussidio, alla struttura e alle dimensioni dell'organizzazione nonché in funzione delle prestazioni proprie del richiedente.

Una volta l'anno ha luogo uno scambio di informazioni tra l'UFC e le organizzazioni beneficiarie.

Importanza e prospettive del sussidio:

Questo contributo federale è destinato alle organizzazioni mantello che contribuiscono a stimolare e migliorare le competenze di lettura e linguistiche nell'interesse di tutta la Svizzera. A causa dell'aumento del fenomeno dell'illetteratismo (difficoltà nella lettura e nella scrittura) il promovimento della lettura è tuttora molto importante.

5590

Valutazione globale:

Gli aiuti finanziari della Confederazione sono importanti poiché consentono alle organizzazioni beneficiarie di portare avanti le loro attività. La base giuridica formale è data dalla legge sul promovimento della cultura (messaggio del Consiglio federale dell'8.6.2007; FF 2007 4421 segg.).

Misure necessarie:

Nessuna.

5591

Esposizioni di libri all'estero 306.3600.105 NMC: A2310.0310

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Rafforzamento della presenza culturale della Svizzera all'estero e dello scambio culturale a livello internazionale.

Prestazioni sussidiate:

Contributo per la partecipazione di editori svizzeri a esposizioni internazionali di libri.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 69.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Associazioni svizzere degli editori (SBVV, ASDEL, SESI).

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1990

2002 2003 2004 2005 2006

649 200 655 578 645 130 650 000 650 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

700 000 703 300 649 200

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Entro la fine di aprile di ogni anno la Buchhändler- und Verlegerverband (SBVV), l'Association suisse des diffuseurs, éditeurs et libraires (ASDEL) e la Società Editori della Svizzera italiana (SESI) inoltrano all'Ufficio federale della cultura (UFC) le loro domande di contributi con l'indicazione delle esposizioni di libri visitate o programmate e con il preventivo. Sulla base dei programmi di attività e in proporzione alle risorse disponibili è stabilita l'entità del sostegno concesso a ogni organizzazione. Su domanda dell'UFC, il Capo del DFI approva le singole assegnazioni di credito; i contributi vengono versati alle singole associazioni di editori a partire da giugno.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il contributo forfettario annuo è commisurato alle spese dimostrate e proporzionalmente alle dimensioni delle rispettive associazioni di editori. Inoltre vengono considerati criteri basati sulla qualità.

Generalmente il credito a preventivo è concesso e ripartito come segue: SBVV 63 per cento, ASDEL 28,75 per cento, SESI 8,25 per cento. Due volte l'anno si tengono incontri finalizzati allo scambio di informazioni tra l'UFC, Pro Helvetia e le organizzazioni beneficiarie.

Importanza e prospettive del sussidio:

Le case editrici contribuiscono alla vita culturale della Svizzera e diffondono un'immagine della vitalità della creazione letteraria e scientifica svizzera. Esse concorrono a rafforzare le presenza svizzera nel conteso mercato librario.

5592

Valutazione globale:

I contributi federali sono adeguati all'attività mirata dei principali editori svizzeri. Nell'ambito della politica del libro si pone tuttavia la questione se le esposizioni di libri all'estero debbano essere ancora sussidiate dall'UFC. La Confederazione si impegna inoltre direttamente (Pro Helvetia) e indirettamente (imposta sul valore aggiunto ridotta) adottando altre misure per la promozione del libro, della lettura e della letteratura.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso le seguenti misure: nell'ambito della riflessione lanciata sulla politica svizzera del libro, il DFI (UFC), d'intesa con Pro Helvetia, Cantoni e Comuni, esamina l'adozione di una serie di differenti misure per la promozione del libro e dell'editoria.

5593

Sostegno ai nomadi 306.3600.109 NMC: A2310.0311

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Garanzia e miglioramento delle condizioni di vita della popolazione nomade.

Prestazioni sussidiate:

Contributo forfettario per garantire un'offerta variata in materia di autosufficienza.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 69.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Radgenossenschaft der Landstrasse.

Aiuto finanziario.

Sussidio esistente dal:

1989

2002 2003 2004 2005 2006

225 800 297 000 295 500 300 000 250 000

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

165 000 228 500 225 800

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

La Radgenossenschaft der Landstrasse, fondata nel 1975, inoltra ogni anno all'Ufficio federale della cultura una domanda di concessione di contributi con il rapporto annuale e la contabilità dell'anno precedente nonché con il preventivo e il programma d'attività.

Gestione materiale e finanziaria:

La Confederazione concede un contributo forfettario annuo per il cofinanziamento dell'esercizio della sede e copre in questo modo circa l'85 per cento delle spese complessive dell'organizzazione mantello e dell'organizzazione di mutua assistenza dei nomadi svizzeri. La concessione annua avviene dopo aver esaminato i bisogni esposti nel programma di lavoro e nel preventivo.

Importanza e prospettive del sussidio:

Con questo aiuto finanziario si conseguono in modo adeguato obiettivo ed efficacia. Il contributo federale corrisponde a un'esigenza politica.

Valutazione globale:

Il beneficiario esercita un'attività a livello nazionale e svolge funzioni che altrimenti dovrebbero essere assunte dalla Confederazione.

La Svizzera ha espressamente riconosciuto ai nomadi lo statuto di minoranza nazionale (Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali). La base giuridica formale è data dalla legge sulla promozione della cultura (messaggio del Consiglio federale dell'8.6.2007; FF 2007 4421 segg.).

Misure necessarie:

Nessuna.

5594

Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» 306.3600.115 NMC: A2310.0313

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Garanzia e miglioramento del le condizioni di vita della popolazione nomade.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno delle attività della Fondazione (ad es. consulenza, dialogo, tutela degli interessi, informazione).

Basi giuridiche: Legge federale del 7 ottobre 1994 concernente la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» (RS 449.1).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri».

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1997

2002 2003 2004 2005 2006

145 500 147 015 147 750 152 000 154 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

145 500

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

La Fondazione dispone di un ufficio dotato di un'infrastruttura minima. Sulla base del credito d'impegno autorizzato e conformemente ai documenti inoltrati in merito al sussidiamento (fattura e rapporto dell'anno precedente nonché programma d'attività e preventivo), nel preventivo dell'Ufficio federale della cultura viene chiesto un credito.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Questo aiuto finanziario è gestito tramite un credito quadro quinquennale. La Confederazione concede alla Fondazione un contributo forfettario che viene utilizzato secondo il regolamento interno della Fondazione. La valutazione del sostegno della Confederazione avviene nel quadro del messaggio per il relativo credito d'impegno.

Corporate Governance: La Confederazione è membro del consiglio di fondazione. La vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal DFI, mentre il Controllo federale delle finanze si occupa della revisione.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il contributo federale copre le spese d'esercizio della Fondazione.

Questa istituzione di diritto privato costituisce un forum nel quale collaborano i rappresentanti delle organizzazioni dei nomadi e delle autorità di Confederazione, Cantoni e Comuni. Essa è un prezioso completamento della «Radgenossenschaft» e negli anni passati ha contribuito a migliorare la posizione giuridica dei nomadi.

5595

Valutazione globale:

Questo aiuto finanziario è adeguato e corrisponde a un'esigenza politica. La Svizzera ha riconosciuto espressamente i nomadi come una minoranza nazionale (Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali). Nella legge sulla promozione della cultura (messaggio del Consiglio federale dell'8.6.2007; FF 2007 4421 segg.) verrà creata una nuova base giuridica formale che abrogherà la legge del 1994 attualmente in vigore. In futuro si rinuncerà alla gestione di questo contributo d'esercizio attraverso un credito quadro.

Misure necessarie:

Nessuna.

5596

Promozione cinematografica 306.3600.151 NMC: A2310.0313

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Consolidamento della cultura cinematografica svizzera indipendente nonché della qualità e della varietà dell'offerta cinematografica.

Prestazioni sussidiate:

Realizzazione di film svizzeri, partecipazione a coproduzioni con regia svizzera e straniera, sostegno alla distribuzione di pellicole cinematografiche, alla diffusione della cultura cinematografica (festival cinematografici, archiviazione e collaborazione internazionale) nonché alla formazione professionale e alla formazione permanente.

Basi giuridiche: Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin; RS 443.1), articoli 4 e 5.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Cineasti, aziende di distribuzione cinematografica e sale cinematografiche.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1962

2002 2003 2004 2005 2006

18 385 776 23 206 308 22 352 582 22 749 859 18 066 988

Contributi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

2 850 000 7 500 000 10 000 000 10 906 575 13 269 599

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Le domande di contributi devono essere presentate all'Ufficio federale della cultura prima dell'inizio del progetto da sostenere e sono esaminate da una commissione di esperti. Il contributo concesso è versato a rate corrispondenti ai progressi del progetto sostenuto.

Le condizioni di pagamento sono stabilite nella decisione.

5597

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il promovimento del cinema è gestito con un limite di spesa quadriennale. La Confederazione finanzia il 50 per cento al massimo dei singoli progetti cinematografici. I regimi di promozione cinematografica determinano la politica da perseguire in questo ambito. Nella scelta dei progetti potenzialmente finanziabili vengono applicati criteri legati alla qualità e al successo. Il singolo contributo è calcolato in base alle entrate pagate all'impresa di proiezione per un film.

Per ogni film sono calcolati al massimo fra i 100 000 e i 70 000 spettatori paganti di riferimento per ciascuna regione linguistica.

Ogni anno viene effettuata una valutazione della varietà dell'offerta cinematografica nelle singole regioni. Tre mesi dopo la fine del progetto sostenuto deve essere presentato un calcolo completo.

Inoltre, dal 2004 la Confederazione finanzia pure coproduzioni di registi svizzeri e stranieri. L'entità dell'aiuto finanziario è determinata in base al valore artistico e culturale del progetto, all'esperienza della regia, alla partecipazione della Svizzera e alla strategia di coproduzione (reciprocità).

Importanza e prospettive del sussidio:

Con l'introduzione dei regimi di promozione cinematografica e il graduale aumento del sostegno federale, il panorama cinematografico svizzero è evoluto positivamente. Le misure corrispondono alle esigenze del settore e della Confederazione di promuovere la produzione e il successo del cinema svizzero. In futuro sarebbe opportuno valorizzare ulteriormente la promozione della produzione elvetica.

Valutazione globale:

Il successo commerciale, l'aumento della varietà dell'offerta e i prezzi ottenuti sono una prova del fatto che in generale il sussidio è distribuito in modo efficace ed efficiente e che consegue i propri obiettivi.

Misure necessarie:

Nessuna.

5598

Cooperazione europea in ambito cinematografico 306.3600.152 NMC: A2310.0316

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Rafforzamento della concorrenzialità e della presenza del film svizzero a livello internazionale.

Prestazioni sussidiate:

Realizzazione e distribuzione di coproduzioni; contributo a Eurimages (istituzione multilaterale del Consiglio d'Europa).

Basi giuridiche: Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin; RS 443.1), articolo 5 lettera f.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Produttori di film, Eurimages.

Aiuto finanziario.

Sussidio esistente dal:

1990

2002 2003 2004 2005 2006

3 777 000 3 228 441 1 447 446 1 000 000 998 960

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 500 000 2 902 598 2 724 101

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Fino al 2003 i produttori di coproduzioni europee presentavano le loro domande di contributi con la definizione del progetto e il preventivo all'Ufficio federale della cultura (UFC). Dal 2004 questo settore è stato integrato nella promozione cinematografica selettiva (cfr. credito 306.3600.151). Il credito a preventivo qui considerato comprende unicamente il contributo per Eurimages, determinato in base a una chiave di ripartizione fissata dal Consiglio d'Europa.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'UFC ha versato importi forfettari per la produzione di coproduzioni con Paesi con i quali la Svizzera ha concluso un Accordo fino alla fine del 2003. Dal 2004 ogni anno l'UFC versa un importo all'istituzione multilaterale del Consiglio d'Europa (Eurimages). La somma complessiva dei contributi di tutti i membri forma il credito (ca.

20 mio. l'anno), con cui vengono aiutate le coproduzioni.

Solitamente, i produttori ricevono dal fondo europeo Eurimages un contributo pari al massimo al 15 per cento del budget di produzione, ovvero 750 000 euro. Sono determinanti soprattutto criteri come qualità artistica, esperienza di produttore e regista e opportunità di commercializzazione in Europa.

Importanza e prospettive del sussidio:

Con questo sostegno la Confederazione intendeva rafforzare la concorrenzialità del film svizzero e della presenza in tutto lo Spazio europeo. Un film patrocinato da Eurimages è distribuito in tutti i Paesi interessati.

5599

Valutazione globale:

L'aiuto finanziario era una misura di promovimento della Confederazione adeguata a meglio posizionare il film svizzero in ambito europeo. Con l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali II si pone tuttavia la questione, se sia necessario continuare a sostenere Eurimages.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale decide la seguente misura: il DFI (UFC) valuta se, alla luce delle maggiori partecipazioni finanziarie al programma MEDIA dell'UE, è possibile rinunciare al contributo a Eurimages.

5600

Promozione della formazione e del perfezionamento delle professioni cinematografiche 306.3600.153 NMC: A2310.0317

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Promozione di giovani produttori cinematografici svizzeri.

Prestazioni sussidiate:

Corsi di perfezionamento e realizzazione di film di diploma.

Basi giuridiche: Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin; RS 443.1), articolo 6.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Scuole e istituzioni della formazione continua nonché borsisti.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1992

2002 2003 2004 2005 2006

2 424 808 2 490 089 2 481 241 2 299 878 2 299 079

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

2 082 073 2 038 300

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Il richiedente inoltra all'Ufficio federale della cultura la domanda di concessione del sussidio unitamente al programma di formazione e al preventivo. Viene stipulata una convenzione sulle prestazioni.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il contributo federale è determinato in base all'offerta di formazione orientata alla pratica, al numero di studenti e ai film di diploma prodotti dalla scuola. Inoltre, le istituzioni della formazione devono offrire assistenza tecnica. Nel sostegno ai praticanti si fa in modo di aiutare persone che hanno un chiaro obiettivo professionale. Alla fine dell'anno in cui è stato concesso il contributo le istituzioni beneficiarie redigono un rapporto annuale rispettivamente finale.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il perfezionamento sussidiato dalla Confederazione realizza il proprio obiettivo poiché contribuisce in modo determinante alla formazione di giovani capaci.

Valutazione globale:

L'aiuto federale per la promozione della formazione permanente sembra utilizzato in modo mirato ed efficace. Resta da determinare la complementarietà con le misure della nuova legge sulla formazione professionale e della legge sulle scuole universitarie professionali.

Misure necessarie:

Nessuna.

5601

Partecipazione della Svizzera a programmi MEDIA dell'UE 306.3600.155 NMC: A2310.0318

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Rafforzamento della competitività e della presenza internazionale delle creazioni audiovisive svizzere.

Prestazioni sussidiate:

Partecipazione a programmi comunitari UE MEDIA.

Basi giuridiche: Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema; LCin, RS 443.1), articolo 5 lettera f.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Cineasti, società di distribuzione, istituzioni della formazione e della specializzazione.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1992

2002 2003 2004 2005 2006

1 841 762 2 776 562 2 799 889 2 799 106 7 900 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

3 500 099 1 881 353

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Fino al 1° aprile 2006, anno d'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale con l'UE, la Svizzera quale Stato non membro poteva partecipare solo in misura marginale ai programmi comunitari di promozione.

Le domande di concessione di contributi presentate all'Ufficio federale della cultura (UFC) sono state esaminate da esperti svizzeri e/o stranieri. Da allora, sulla base di proprie valutazioni, l'UFC promette agevolazioni per singole misure (ad es. MEDIA DESK) .

Dall'entrata in vigore dell'accordo MEDIA la Confederazione fornisce anche un contributo obbligatorio per la partecipazione ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La Confederazione sostiene le attività dell'Ufficio di coordinamento MEDIA DESK (consulenza e valutazione dei progetti all'attenzione della Commissione dell'UE). Il calcolo del contributo obbligatorio, che costituisce più dell'80 per cento del sussidio e che la Svizzera deve fornire in quanto membro effettivo del Programma MEDIA, si basa su una chiave di ripartizione dell'UE.

5602

Importanza e prospettive del sussidio:

Con l'aiuto finanziario finora prestato dalla Confederazione l'industria cinematografica svizzera ha potuto mantenersi al passo con l'evoluzione europea in questo settore. Con l'adesione all'Accordo UE MEDIA la Svizzera ottiene uno statuto ufficiale e quindi anche la possibilità di partecipare attivamente a programmi volti al rafforzamento del mercato audiovisivo e cinematografico e rivendicare inoltre la possibilità di adottare le stesse misure di promozione (specializzazione, sviluppo, distribuzione e diffusione di progetti cinematografici) e gli stessi aiuti all'esportazione e alla distribuzione (verso mercati non europei) forniti al settore cinematografico dei Paesi membri dell'UE.

Valutazione globale:

La partecipazione ai programmi comunitari europei è importante per i cineasti svizzeri. Essa dà impulsi considerevoli e contribuisce al rafforzamento della competitività del settore audiovisivo svizzero.

Misure necessarie:

Nessuna.

5603

Cineteca svizzera 306.3600.156 NMC: A2310.0319

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Salvaguardia del patrimonio cinematografico svizzero.

Prestazioni sussidiate:

Raccolta, restauro e archiviazione di film.

Basi giuridiche: Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin; RS 443.1), articolo 5 lettera c.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Cineteca svizzera.

Sussidio esistente dal:

1963

2002 2003 2004 2005 2006

1 600 500 1 998 315 1 970 000 2 300 000 2 300 000

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 200 000 1 241 000 1 552 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

L'Ufficio federale della cultura stipula con la Cineteca svizzera una convenzione sulle prestazioni valida un anno.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La Confederazione versa un sussidio d'esercizio forfettario ­ fino al 2003 finanziato mediante il conto 306.3600.302 ­ in base al preventivo e al rapporto sulle attività di archiviazione dell'anno precedente.

Questo contributo ammonta a circa un quinto degli oneri globali. Il Cantone di Vaud e la Città di Losanna forniscono prestazioni materiali. Nel quadro della valutazione della strategia di promozione del cinema saranno esaminate anche le prestazioni della Cineteca.

Importanza e prospettive del sussidio:

L'aiuto finanziario permette alla Cinémathèque di Losanna di recuperare il ritardo accumulato nella catalogazione e nel restauro dei vecchi film in suo possesso e di procedere in tempi più rapidi all'archiviazione delle nuove opere cinematografiche.

Valutazione globale:

La conservazione del patrimonio cinematografico riveste un'importanza nazionale e la Cineteca la può assicurare nel modo più efficiente.

Misure necessarie:

Nessuna.

5604

Arti figurative 306.3600.201 NMC: A2310.0320

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Promozione di artisti, architetti e mediatori d'arte svizzeri.

Prestazioni sussidiate:

Premi e riconoscimenti, esposizioni d'arte nazionali e internazionali, soggiorni in atelier all'estero, contributi a opere e progetti.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 69.

Risoluzione federale del 22 dicembre 1887 per il promovimento e l'incoraggiamento delle arti nella Svizzera (RS 442.1) Ordinanza del 29 settembre 1924 sulla tutela delle belle arti da parte della Confederazione (RS 442.11).

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Artisti, architetti, mediatori d'arte nonché istituti d'arte in tutte le regioni della Svizzera.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1888

2002 2003 2004 2005 2006

3 118 133 3 087 703 4 267 722 4 149 999 3 894 781

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 000 000 1 200 044 2 058 511 2 176 730 2 000 183

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione

Procedura:

L'Ufficio federale della cultura indice concorsi a premi, verifica contenuti e obiettivi delle domande di sussidi da parte di istituzioni espositive alternative, acquista opere per la Collezione d'arte della Confederazione, si adopera per promuovere la nuova arte mediale attraverso mandati di prestazioni nonché contributi a opere e progetti a carattere pilota ed emana disposizioni in parte anche sotto forma di contratti di prestazioni o convenzioni sulle prestazioni di servizio.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La Confederazione accorda essenzialmente contributi unici conformemente ai compiti menzionati nell'ordinanza. La Commissione federale d'arte (CFA) esamina la qualità artistica dei progetti, dei lavori o delle prestazioni e formula le debite raccomandazioni. Le persone o gli istituti insigniti di un premio o riconoscimento riferiscono in merito alla loro futura attività artistica nonché sull'impiego dei fondi ricevuti.

Importanza e prospettive del sussidio:

I sussidi della Confederazione contribuiscono in misura significativa all'innalzamento di livello della produzione artistica nazionale e aumentano le chance degli artisti svizzeri di raccogliere con le loro opere apprezzamenti in patria e all'estero. In questo modo, la Confederazione integra gli sforzi di Cantoni, Comuni e Città a favore di una piattaforma locale o sovraregionale dedicata agli artisti.

5605

Valutazione globale:

La Commissione federale d'arte si impegna per una promozione dei progetti mirata e per un utilizzo efficace delle risorse disponibili.

Attualmente le arti figurative beneficiano anche del sostegno di Pro Helvetia. Nell'ambito della revisione della legge su Pro Helvetia (messaggio del Consiglio federale dell'8.6.2007; FF 2007 4459 segg.) e della nuova legge sulla promozione della cultura (messaggio del Consiglio federale dell'8.6.2007; FF 2007 4421 segg.), verrà introdotta una delimitazione funzionale delle competenze in materia di politica culturale. In futuro la fondazione Pro Helvetia dovrà concentrare la propria attività sulla mediazione artistica e sugli scambi culturali in Svizzera e all'estero.

Misure necessarie:

Nessuna.

5606

Arte applicata 306.3600.202 NMC: A2310.0321

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Promozione di designer svizzeri.

Prestazioni sussidiate:

Premi e riconoscimenti, esposizioni di design e soggiorni in atelier in Svizzera e all'estero, contributi a opere e progetti, sussidi a istituti di design e di fotografia nonché alla Fondazione Svizzera per la Fotografia.

Basi giuridiche: Beneficiario finale: Cost. (RS 101), articolo 69.

Decreto federale del 18 dicembre 1917 sull'incoraggiamento e l'incremento dell'arte applicata (arte decorativa e industriale) (RS 442.2).

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Designer, istituti di design e di fotografia nonché Fondazione Svizzera per la Fotografia.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1918

2002 2003 2004 2005 2006

1 996 000 2 768 040 3 175 992 3 498 466 3 499 999

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

370 000 500 000 899 916 1 211 566 1 292 123

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

L'Ufficio federale della cultura (UFC) indice concorsi a premi, verifica contenuti e obiettivi delle domande di contributi per opere e progetti, acquista oggetti di design per la Collezione d'arte della Confederazione ed emana disposizioni in parte anche sotto forma di contratti di prestazioni o di convenzioni sulle prestazioni.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La Confederazione accorda da un lato aiuti finanziari sotto forma di contributi a opere e premi e, dall'altro, eroga contributi a istituti di design. La Commissione federale del design esamina la qualità formale dei progetti, dei lavori e delle prestazioni. A progetto concluso, i beneficiari del contributo riferiscono in merito agli obiettivi raggiunti e all'impiego dei fondi ricevuti.

Importanza e prospettive del sussidio:

I sussidi della Confederazione contribuiscono in misura significativa all'innalzamento del livello della produzione di design elvetico in Svizzera. In questo senso, la Confederazione svolge un'importante compito di promozione che i Cantoni e i Comuni completano attraverso il sostegno a esposizioni regionali o la concessione di borse di studio.

5607

Valutazione globale:

I designer attivi a livello nazionale e internazionale vengono sostenuti in modo mirato e la Commissione federale del design assicura un impiego efficiente delle risorse disponibili. Nell'ambito della revisione della legge su Pro Helvetia (messaggio del Consiglio federale dell'8.6.2007; FF 2007 4459 segg.) e della nuova legge sulla promozione della cultura (messaggio del Consiglio federale dell'8.6.2007; FF 2007 4421 segg.), si procederà a un'oculata delimitazione delle competenze in materia di politica culturale. In futuro la fondazione Pro Helvetia dovrà concentrare la propria attività sulla mediazione artistica e sugli scambi culturali in Svizzera e all'estero.

Misure necessarie:

Nessuna.

5608

Protezione del paesaggio 306.3600.252 NMC: A2310.0325

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Conservazione di abitati caratteristici, luoghi storici e monumenti culturali.

Prestazioni sussidiate:

Restauro di oggetti meritevoli di protezione, formazione e perfezionamento di specialisti, relazioni pubbliche ed elaborazione di inventari federali.

Basi giuridiche: Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), articoli 13­15.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Cantoni, Comuni, proprietari privati, istituzioni, associazioni e fondazioni.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1966

2002 2003 2004 2005 2006

35 076 414 36 464 472 35 754 217 32 781 500 26 501 500

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

22 054 000 24 776 000 49 929 895 43 571 500 37 116 500

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno annuo e credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

I Cantoni e gli altri richiedenti presentano all'Ufficio federale della cultura la loro domanda di sussidio con una descrizione del progetto e un preventivo. Sulla base dei progetti esaminati e valutati e tenuto conto dell'ordine di priorità vigente, la Confederazione e i Cantoni stabiliscono insieme un piano di finanziamento secondo le priorità nazionali e regionali.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La Confederazione si impegna a promuovere la conservazione dei monumenti storici attraverso un credito d'impegno annuo e concede sussidi in funzione dei progetti. Le aliquote dei sussidi vanno dal 10 al 35 per cento al massimo; in casi speciali fino al 45 per cento dei costi determinanti. I sussidi della Confederazione sono autorizzati solamente se i Cantoni contribuiscono adeguatamente alle misure. La Confederazione assegna inoltre sussidi alle associazioni aventi un'importanza nazionale, per la formazione e il perfezionamento di specialisti, le relazioni pubbliche e le basi scientifiche specifiche. Il credito per la conservazione dei monumenti storici è finanziato con i proventi dell'imposta sugli oli minerali e le risorse generali della Confederazione.

5609

Importanza e prospettive del sussidio:

Il promovimento della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici è percepito come un compito in comune per il quale la Confederazione versa aiuti finanziari sotto forma di sussidi per proteggere oggetti di importanza nazionale, regionale e locale. Con l'entrata in vigore della legge sulla nuova perequazione finanziaria (NPC) i supplementi in virtù della capacità finanziaria versati fino ad ora saranno soppressi. La Confederazione continuerà a versare aiuti finanziari d'intesa con i Cantoni, mentre sulla base di accordi di programma verranno accordati sussidi complessivi per effettuare le prestazioni convenute. La Confederazione sostiene inoltre l'attività degli Uffici cantonali che offrono una consulenza specialistica e coordina i compiti internazionali nel quadro dell'UNESCO. Dal 2008 promovimento della conservazione dei monumenti storici è garantito da un credito d'impegno pluriennale.

Valutazione globale:

L'aiuto finanziario della Confederazione è efficace, ha un effetto moltiplicatore e contribuisce essenzialmente alla conservazione di un paesaggio culturale svizzero variegato comprensivo di numerosi oggetti culturali. Esistono ancora pendenze degli anni scorsi. Di conseguenza da alcuni anni le priorità degli affari sono ridefinite annualmente d'intesa con i Cantoni e armonizzate sulla base dei mezzi disponibili. Con l'introduzione dell'accordo programmatico, dal 2008 gli impegni pendenti contratti in base al diritto anteriore saranno adempiuti in una fase transitoria.

Misure necessarie:

Nessuna.

5610

Fonoteca nazionale svizzera 306.3600.301 NMC: A2310.0322

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Salvaguardia del patrimonio sonoro svizzero.

Prestazioni sussidiate:

Misure della fondazione per salvaguardare, archiviare e valorizzare il patrimonio sonoro nazionale.

Basi giuridiche: Legge federale del 18 dicembre 1992 sulla Biblioteca nazionale svizzera (Legge sulla Biblioteca nazionale, LBNS; RS 432.21), articolo 12.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Fondazione Fonoteca nazionale svizzera.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1986

2002 2003 2004 2005 2006

945 500 936 045 985 000 1 200 000 1 300 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

400 000 816 800 817 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

La fondazione presenta ogni anno alla Biblioteca nazionale svizzera un rapporto e una domanda di sussidio.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La Confederazione assicura la quota principale del sostegno alla fondazione (circa l'80 %). La Fonoteca nazionale svizzera riceve inoltre specifici contributi di solidarietà dal Cantone Ticino, dalla Città di Lugano e da singoli membri della fondazione. Il Consiglio di fondazione controlla le attività della fondazione e redige ogni anno un rapporto sulla situazione.

Importanza e prospettive del sussidio:

Grazie all'aiuto finanziario della Confederazione la fondazione può raccogliere e salvaguardare i supporti sonori d'importanza nazionale. L'interesse della Confederazione è pertanto dato.

Valutazione globale:

La Fonoteca nazionale svizzera svolge un compito che altrimenti dovrebbe essere assunto dalla Confederazione. I mezzi federali sono impiegati in modo efficiente.

Misure necessarie:

Nessuna.

5611

Cooperazione con istituzioni esterne 306.3600.303 305.3600.001 808.3600.005 NMC: A2310.0323

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Salvaguardia della memoria audiovisiva della Svizzera e miglioramento dell'accesso ai fondi audiovisivi.

Prestazioni sussidiate:

Attività svolte dall'Associazione Memoriav per salvaguardare, custodire e valorizzare i documenti audiovisivi.

Basi giuridiche: Legge federale del 18 dicembre 1992 sulla Biblioteca nazionale svizzera (Legge sulla biblioteca nazionale, LBNS; RS 432.21), articolo 12.

Legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (Legge sull'archiviazione, LAr; RS 152.1), articoli 2­5 e 17.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Associazione Memoriav e altri beneficiari.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1998

2002 2003 2004 2005 2006

3 346 919 3 336 375 3 241 949 3 185 547 2 925 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

2 092 009

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto con l'Associazione Memoriav (senza decisione formale per gli altri beneficiari del sussidio).

Procedura:

La maggior parte dei fondi federali è destinata all'Associazione Memoriav con la quale è stipulata una convenzione quadriennale sulle prestazioni da fornire. A diverse organizzazioni culturali minori (ad es. repertorio della riproduzione su microfilm della stampa svizzera, The European Library), che collaborano con l'Ufficio federale della cultura (UFC), sono stati erogati fino alla fine del 2005 complessivamente 0,3 milioni di franchi provenienti dal credito a preventivo. Il contributo federale è fissato in base al preventivo di Memoriav ed erogato in modo forfettario. L'UFC sostiene inoltre l'Associazione Memoriav con prestazioni gratuite.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Memoriav si assume la metà dei costi dei progetti di terzi. L'altra metà deve essere sostenuta dai partner (denaro, prestazioni di lavoro o messa a disposizione di infrastrutture). Il contributo federale può essere impiegato per tutte le attività dell'Associazione.

Governo d'impresa:

Memoriav allestisce un conto annuale, un bilancio e un rapporto di gestione. Un organo di revisione nominato dall'assemblea dei membri verifica la contabilità e presenta annualmente un rapporto all'assemblea dell'Associazione.

5612

Importanza e prospettive del sussidio:

L'Associazione Memoriav è stata istituita con l'obiettivo di sfruttare meglio le competenze e le infrastrutture esistenti per la salvaguardia dei documenti audiovisivi (fotografie, film, registrazioni audiovisive). La Confederazione ­ rappresentata dall'Archivio federale svizzero, dall'UFC/Biblioteca nazionale svizzera e dall'Ufficio federale della comunicazione ­ è un membro attivo dell'Associazione e fornisce un importante contributo ai costi di esercizio di una rete di servizi interni ed esterni all'Amministrazione federale che collaborano per la salvaguardia del patrimonio audiovisivo della Svizzera. Con la sua rete di contatti Memoriav svolge compiti che rientrano negli interessi della Confederazione.

Valutazione globale:

Grazie alla stretta collaborazione tra Memoriav e i servizi specializzati interni ed esterni all'Amministrazione federale, negli anni passati è stato possibile salvaguardare e rendere accessibili al pubblico fondi preziosi della memoria audiovisiva svizzera. Dal 2006 l'aiuto finanziario destinato all'Associazione Memoriav è erogato a livello centrale dall'UFC (credito a preventivo «Associazione Memoriav»). La legge federale speciale del 16 dicembre 2005 sull'erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav (RS 432.61) è entrata in vigore con effetto al 1° maggio 2006. La creazione di una nuova base giuridica formale è prevista nella legge concernente la promozione della cultura approvata dal Consiglio federale (messaggio del Consiglio federale dell'8.6.2007; FF 2007 4421 segg.).

Misure necessarie:

Nessuna.

5613

Museo svizzero dei trasporti 306.3600.322 NMC: A2310.0326

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale svizzero nel settore della mobilità.

Prestazioni sussidiate:

Esercizio dell'attività prettamente museale della fondazione Museo svizzero dei trasporti (MST).

Basi giuridiche: Beneficiario Legge federale del 19 dicembre 2003 sull'erogazio- finale: ne di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti (RS 432.51).

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Fondazione Museo svizzero dei trasporti (MST).

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1959/1999

2002 2003 2004 2005 2006

1 552 000 1 536 480 1 576 000 1 600 000 1 600 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 552 000

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Il MST inoltra una domanda di sussidio corredata di bilancio e preventivo. I compiti che deve svolgere il MST e le condizioni postegli per l'erogazione dell'aiuto federale (standard operativi) sono definiti in una convenzione sulle prestazioni stipulata tra la Confederazione/l'Ufficio federale della cultura (UFC) e la fondazione MST.

Quest'ultima deve aggiornare regolarmente il sussidiante sullo stato dei lavori concettuali e operativi.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La Confederazione sostiene il MST, inaugurato nel 1959, soltanto dal 1999 con aiuti finanziari regolari (in precedenza la Confederazione versava regolarmente una quota sociale, oltre a un sussidio unico per gli investimenti e a diversi sussidi eccezionali). La gestione del sussidio avviene tramite un limite di spesa quadriennale basato su una convenzione sulle prestazioni. Il sussidio federale è destinato all'attività prettamente museale e vincolato a un adeguato finanziamento dell'esercizio da parte del Cantone e della Città di Lucerna e dai Cantoni della Svizzera centrale.

Governo d'impresa:

Il MST deve sottoporre all'UFC il rapporto di gestione, il conto annuale e il rapporto dell'organo di revisione della fondazione e dell'associazione.

5614

Importanza e prospettive del sussidio:

Dato l'interesse che suscita e grazie all'immagine di cui gode, il MST occupa una posizione di rilievo fra i musei e i parchi tematici elvetici. Oltre a disporre di collezioni preziose, svolge una funzione importante quale centro di documentazione e di discussione su aspetti inerenti alla mobilità. Il MST è un'istituzione politicoculturale e un fattore economico importante per la Città e il Cantone di Lucerna. In vista dei festeggiamenti per i 50 anni sarà costruito un nuovo edificio e saranno effettuati lavori di trasformazione per i quali la Confederazione verserà 10 milioni di franchi quale contributo unico per investimenti.

Valutazione globale:

Nel 2001 il MST è stato sottoposto a un'approfondita verifica strategica sulla base della quale è stato deciso di scinderlo in una società di gestione (attività commerciali) e in una fondazione (attività museali); è stato elaborato un piano d'esercizio e di controllo, è stata rafforzata l'autonomia economica del museo mediante ulteriori misure di ottimizzazione ed è stata migliorata l'infrastruttura per garantire uno sviluppo duraturo. Il nuovo edificio dovrebbe permettere di aumentare l'attrattiva e il risultato economico e incrementare l'autonomia gestionale e finanziaria del MST. Nel 2005 il Consiglio federale ha pertanto deciso di esaminare l'eventualità di non più versare in futuro i sussidi d'esercizio.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: il DFI (UFC) prende in esame l'opportunità e l'ammontare di questo sussidio nel quadro dell'elaborazione del messaggio sulla promozione della cultura, in linea con la politica nazionale dei musei.

5615

Tubercolosi e altre pneumopatie 316.3600.001 NMC: A2310.0109

Sanità

Obiettivi principali:

Lotta contro la tubercolosi (TB) e le resistenze ai farmaci antitubercolari.

Prestazioni sussidiate:

Misure attuate dal Centro competenza tubercolosi volte a diagnosticare, prevenire e limitare la diffusione di questa malattia.

Basi giuridiche: Legge federale del 13 giugno 1928 per la lotta contro la tubercolosi (RS 818.102), articolo 14.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Lega polmonare.

Sussidio esistente dal:

1929

2002 2003 2004 2005 2006

640 000 594 000 594 000 600 000 599 900

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Contributi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 694 374 1 307 496 908 122 634 081 316 538

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Le domande di contributo devono essere inoltrate all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Questo stipula con la Lega polmonare (incluso il Centro competenza tubercolosi a essa subordinato, responsabile per la creazione, la formazione, il controllo della qualità e il coordinamento di una rete di personale specializzato nella cura di questa malattia) un contratto di prestazioni pluriennale in cui vengono stabiliti compiti, obiettivi (pietre miliari) e indicatori di efficacia. Il contratto in corso è entrato in vigore il 1° dicembre 2005 e scadrà il 30 novembre 2008.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'entità del contributo della Confederazione dipende dalla natura e dall'importanza delle misure e ammonta al massimo al 25 per cento delle spese comprovate e riconosciute (spese di gestione, stipendi e materiale). L'UFSP valuta le risorse necessarie per l'adempimento del contratto in funzione delle spese (formazione, fabbisogno di consulenza, informazioni e coordinamento, controllo della qualità, sorveglianza epidemiologica, raccomandazioni per il trattamento) e fissa un importo forfettario.

L'UFSP misura la prestazione sussidiata verificando che gli obiettivi pattuiti nel contratto di prestazioni nonché gli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi siano raggiunti nei tempi previsti. Il contributo viene versato in rate annuali al conseguimento dei singoli obiettivi. L'11 per cento circa dell'importo complessivo viene erogato una volta approvato il conteggio finale.

5616

Importanza e prospettive del sussidio:

La Lega polmonare è l'organizzazione mantello di tutte le leghe cantonali riconosciuta a livello nazionale. In qualità di piattaforma informativa e di coordinamento, il Centro competenza tubercolosi a essa subordinato assolve diversi compiti. L'aiuto finanziario concesso dalla Confederazione è destinato in particolare alla realizzazione, alla formazione, al controllo della qualità e al coordinamento di una rete svizzera di personale specializzato nel campo della tubercolosi nonché all'approntamento di misure terapeutiche. La procedura amministrativa appare appropriata ed efficiente.

Valutazione globale:

Le prestazioni della Lega polmonare rivestono una grande importanza per la salute della popolazione, in quanto non vengono fornite da nessun altro operatore attivo sul mercato della sanità. I compiti del Centro competenza tubercolosi sono specificatamente tecnici e riguardano misure concrete per combattere questa malattia.

Misure necessarie:

Nessuna.

5617

Malattie reumatiche 316.3600.003 NMC: A2310.0109

Sanità

Obiettivi principali:

Prevenzione di malattie reumatiche e miglioramento delle conoscenze nel campo della reumatologia.

Prestazioni sussidiate:

Assistenza nel campo dei reumatismi: informazione della popolazione, consulenza e cure a persone affette da malattie reumatiche.

Basi giuridiche: Legge federale del 22 giugno 1962 concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche (RS 818.21), articoli 2 e 4.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Lega svizzera contro il reumatismo, università, scuole universitarie professionali.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1970

2002 2003 2004 2005 2006

1 182 700 891 000 858 552 900 000 649 800

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

5 918 128 6 336 906 1 300 056 1 299 773 862 700

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Il richiedente presenta all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) una domanda di sussidio completa di tutte le informazioni necessarie su organizzazione, focalizzazione del problema e programma di lavoro, nonché sui costi previsti per il personale, il materiale e la pubblicazione.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La Lega contro il reumatismo ottiene sussidi per misure volte a combattere le malattie reumatiche. Questi ammontano al massimo al 25 per cento della spesa totale. Il versamento del sussidio avviene dopo l'attuazione del progetto nonché su presentazione di una contabilità dettagliata e di un rapporto finale. Fino al 2005 sono stati concessi sussidi per la ricerca secondo i criteri della qualità scientifica e dell'importanza del progetto nonché secondo i relativi preventivi dei costi dei richiedenti. Tali sussidi ammontavano al massimo al 25­50 per cento dei relativi costi totali. È stato redatto un rapporto scritto sulla ricerca sussidiata.

Importanza e prospettive del sussidio:

In qualità di organizzazione mantello nazionale privata, la Lega contro il reumatismo fornisce un contributo per la prevenzione e la lotta contro le malattie reumatiche, nonché per l'assistenza e la cura di persone affette da malattie reumatiche. Il sussidio ha dunque un effetto indiretto di contenimento dei costi sanitari. A causa del Programma di sgravio 2003, dal 2006 la ricerca reumatologica non è più sussidiata. La legge vigente continua tuttavia a prevedere una disposizione secondo cui la Confederazione può sussidiare i lavori scientifici (art. 2 cpv. 1).

5618

Valutazione globale:

Le prestazioni della Lega contro il reumatismo rivestono una grande importanza per la salute della popolazione, in quanto non vengono fornite da nessun altro operatore attivo sul mercato della sanità.

Tuttavia nel settore della prevenzione e promozione della salute sarebbero necessari miglioramenti a livello di gestione nonché una focalizzazione organizzativa. Ciò non interesserebbe in prima linea le leghe della salute, ma le attività di prevenzione di altri attori.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: nel quadro del progetto «Prevenzione e promozione della salute in Svizzera», il DFI (UFSP) valuta quali misure organizzative consentono di ottenere una gestione appropriata dei mezzi in questo settore.

Al riguardo verranno tra l'altro esaminati una concentrazione dell'impiego dei mezzi e un aumento del finanziamento delle attività di prevenzione mediante i supplementi ai premi delle casse malati.

5619

Croce Rossa Svizzera 316.3600.004 NMC: A2310.0109

Sanità

Obiettivi principali:

Miglioramento delle competenze transculturali per specialisti del settore sanitario e dell'assistenza sanitaria ai Sans Papier.

Prestazioni sussidiate:

Programmi di perfezionamento del «Centro migrazione e salute» della Croce Rossa Svizzera.

Basi giuridiche: Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie; RS 818.101).

Decreto federale del 13 giugno 1951 concernente la Croce Rossa svizzera (RS 513.51).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Croce Rossa Svizzera (CRS).

Aiuto finanziario.

Sussidio esistente dal:

1952

2002 2003 2004 2005 2006

775 000 763 092 339 435 342 000 342 000

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

800 000 720 000 800 000 2 500 000 776 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha concesso alla Croce Rossa Svizzera (CRS) un sussidio forfettario annuale fino alla fine del 2003. Dal 1° gennaio 2004, la Confederazione (UFSP) e la CRS (Centro migrazione e salute) collaborano strettamente. I diversi mandati, gli indennizzi e i termini di pagamento sono fissati in un contratto.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Dal 2004, le prestazioni che la CRS deve fornire sono fissate in un contratto biennale. Per il biennio 2008­2009 è stato concluso un contratto di prestazioni secondo cui l'importo del sussidio della Confederazione si basa sulla prestazione della CRS (indicatori quantitativi e qualitativi). L'UFSP versa i sussidi a rate dopo il raggiungimento delle tappe fondamentali. L'ultimo pagamento avviene una volta consegnato il prodotto finale nonché su presentazione del rapporto finale e della contabilità definitiva.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il centro di competenza istituito dalla CRS ha reso possibile lo sviluppo di nuove offerte di formazione nel settore della collaborazione transculturale e in tal modo ha contribuito a migliorare le competenze transculturali e specifiche in fatto di migrazione nel settore della sanità pubblica. L'offerta di perfezionamento della CRS consiste in attività pure disciplinate nella vigente legge sulla formazione professionale, per cui la richiesta della CRS di assumere le cure dei malati mediante risorse dell'UFSP non è più opportuna.

5620

Valutazione globale:

Negli anni scorsi l'UFSP ha potuto usufruire delle conoscenze centrali e di determinate prestazioni della CRS. Mediante il sussidio federale sono state onorate in particolare prestazioni importanti anche per la realizzazione della Strategia migrazione e salute dell'UFSP. Tuttavia in fin dei conti ad approfittare maggiormente del personale di cura debitamente formato erano soprattutto gli ospedali e altri istituti del settore sanitario. Ci si può pertanto chiedere se il finanziamento di questo perfezionamento non debba essere garantito dai beneficiari delle prestazioni, ciò che a medio termine potrebbe comportare un adeguamento del decreto federale concernente la Croce Rossa Svizzera.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: il DFI (UFSP) sta esaminando se a partire dal 2010 (scadenza dell'accordo di prestazioni 2008­2009) sarà possibile rinunciare al sovvenzionamento di questa prestazione. In futuro i costi delle prestazioni della CRS (tasse d'iscrizione ai corsi) dovrebbero essere assunti dagli ospedali e dai partecipanti ai corsi.

5621

Programma svizzero sul radon 316.3600.006 NMC: A2310.0109

Sanità

Obiettivi principali:

Protezione individuale e collettiva della salute della popolazione dalle concentrazioni eccessive di radon.

Prestazioni sussidiate:

Campagne di misura condotte dai Cantoni, risanamenti pilota di immobili e formazione.

Basi giuridiche: Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50), articolo 24.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Cantoni, studi di ingegneria, fabbricanti e imprese di costruzione.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1987

2002 2003 2004 2005 2006

499 972 483 605 476 988 490 689 507 917

Contributi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

221 339 515 986 506 144

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Le domande di contributo devono essere inoltrate correlate da un preventivo al Servizio tecnico e d'informazione sul radon presso l'Ufficio federale della sanità pubblica. Il compito di indicare il numero di apparecchi di misurazione necessari spetta ai Cantoni.

Nel contratto o, in caso di mandati unici, nell'incarico che definisce le prestazioni dei servizi di misura esterni, sono indicati chiaramente anche gli obiettivi (pietre miliari) e gli effetti (outcome) da raggiungere nell'ambito dello sviluppo di una strategia di attuazione per il Programma svizzero sul radon.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'entità del contributo della Confederazione viene calcolato in base ai costi per le campagne di misura, i risanamenti pilota e le misure di prevenzione. Le aliquote dei contributi sono state fissate d'intesa con i Cantoni e ammontano al massimo al 50 per cento dei costi complessivi comprovati per i risanamenti pilota e al 25­30 per cento per le campagne di misura dei Cantoni. Nel caso di mandati unici, i versamenti avvengono su base rateale al raggiungimento dei singoli obiettivi.

5622

Importanza e prospettive del sussidio:

Il Programma svizzero sul radon è stato approvato dal Consiglio federale nel 1986 e negli anni successivi il Parlamento ha stanziato i fondi necessari al suo finanziamento. Grazie a questo contributo è stato in particolare possibile allestire la Carta radon della Svizzera e procedere a un risanamento graduale degli edifici che presentavano elevate concentrazioni di radon. L'aiuto finanziario della Confederazione rappresenta inoltre una sorta di sussidio iniziale con il quale ottenere risultati concreti entro un determinato lasso di tempo.

Valutazione globale:

Conformemente alle vigenti disposizioni di legge, i programmi di risanamento dovrebbero essere conclusi entro il 2014 (art. 116, ordinanza sulla radioprotezione). Durante la prima fase è stato approntato il catasto del radon e sono stati effettuati risanamenti pilota. Per evitare l'interruzione del programma pianificato con i Cantoni, è opportuno che questo sussidio iniziale venga provvisoriamente mantenuto. È tuttavia auspicata una riduzione dei fondi a partire dal 2011.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: dal 2011 il finanziamento della formazione e delle misure di risanamento degli edifici verrà progressivamente decurtato e, dal 2014, sarà esclusivamente a carico dei Cantoni e dei proprietari di immobili.

5623

Centri nazionali 316.3600.013 NMC: A2310.0109

Sanità

Obiettivi principali:

Lotta alle malattie trasmissibili.

Prestazioni sussidiate:

Sorveglianza epidemiologica di malattie infettive, misure di controllo o di prevenzione delle malattie infettive e analisi diagnostiche in laboratorio.

Basi giuridiche: Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101), articoli 5 e 32.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Diversi laboratori microbiologici, per lo più universitari.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1988

2002 2003 2004 2005 2006

2 880 872 2 874 396 2 768 424 2 623 117 2 206 984

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 862 152 2 608 770 2 773 818

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) stipula con i singoli centri di riferimento e laboratori specializzati un contratto di prestazioni che stabilisce la quantità di analisi (output), le tappe fondamentali e la procedura relativa ai rapporti.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

I sussidi sono fissati secondo la natura e l'importanza dell'attività svolta nonché in base ai costi. Di regola la Confederazione assume i costi d'esercizio dei centri, a volte anche quelli d'investimento. Il Cantone beneficiario contribuisce pure al finanziamento dei centri mettendo a disposizione l'infrastruttura (locali, strumenti, amministrazione). Per il calcolo dei sussidi l'UFSP si fonda sul numero di analisi valutate annualmente in base ai rapporti annuali e alle tappe fondamentali stabilite in precedenza.

Importanza e prospettive del sussidio:

I laboratori di riferimento forniscono un contributo tecnico importante ai fini della sorveglianza a livello nazionale e della prevenzione di malattie trasmissibili (sicurezza nella diagnosi di malattie infettive, sicurezza e qualità dei prodotti, quali prodotti sanguigni, vaccini e diagnosi in vitro).

Valutazione globale:

Il sussidio federale serve principalmente a finanziare le prestazioni dei centri nazionali di riferimento. Il sistema di analisi e di notifica decentralizzato scelto è appropriato e più economico di un laboratorio nazionale che sarebbe interamente a carico della Confederazione.

La procedura per il versamento del sussidio federale appare efficace.

Misure necessarie:

Nessuna.

5624

Società Svizzera di Nutrizione 316.3600.014 NMC: A2310.0109

Sanità

Obiettivi principali:

Migliorare il comportamento alimentare della popolazione svizzera e contenere il rialzo dei costi della salute.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno alla Società Svizzera di Nutrizione (SSN, ex ASA), impegnata a fornire al pubblico importanti informazioni e consigli basati su conoscenze scientifiche in ambito nutrizionale, utili per la prevenzione delle malattie e la protezione della salute.

Basi giuridiche: Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, Lderr; RS 817.0), articolo 12.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Società Svizzera di Nutrizione.

Aiuto finanziario.

Sussidio esistente dal:

1991

2002 2003 2004 2005 2006

291 000 288 100 291 658 296 100 296 000

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Contributi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

400 000 291 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) stipula con la Società Svizzera di Nutrizione (SSN) un contratto di prestazioni in cui vengono definiti, da un lato, le prestazioni dell'associazione (ad es. progetti di prevenzione, informazioni e conoscenze scientifiche in ambito nutrizionale) e, dall'altro, il contributo annuo della Confederazione stabilito in base a un preventivo.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'entità dell'aiuto finanziario è proporzionata alle misure concordate (pietre miliari) nel contratto di prestazioni. L'UFSP valuta le risorse necessarie per l'adempimento del contratto in base ai costi (informazione, attività di ricerca) e fissa un importo forfettario.

Importanza e prospettive del sussidio:

La SSN è nata nel 2004 dalla fusione dell'Associazione svizzera per l'alimentazione (ASA) con la Società svizzera di ricerca nutrizionale. L'UFSP accorda alla SSN senza tante complicazioni un aiuto finanziario che serve a finanziare determinate misure volte a migliorare il comportamento alimentare della popolazione svizzera conformemente agli obiettivi scaturiti dal 4° e 5° Rapporto sull'alimentazione in Svizzera.

Valutazione globale:

Le prestazioni della SSN rivestono una grande importanza per la salute della popolazione, in quanto non vengono fornite da nessun altro operatore attivo sul mercato della sanità. Tuttavia nel settore della prevenzione e promozione della salute sarebbero necessari miglioramenti a livello di gestione nonché una focalizzazione organizzativa. Ciò non interesserebbe in prima linea le leghe della salute, ma le attività di prevenzione di altri attori.

5625

Misure necessarie:

5626

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: nel quadro del progetto «Prevenzione e promozione della salute in svizzera», il DFI (UFAS) valuta quali misure organizzative consentono di ottenere una gestione appropriata dei mezzi in questo settore.

Al riguardo verranno tra l'altro esaminati una concentrazione dell'impiego dei mezzi e un aumento del finanziamento delle attività di prevenzione mediante i supplementi ai premi delle casse malati.

Indennità per prestazioni d'interesse generale di Swissmedic 316.3600.017 NMC: A2310.0408

Sanità

Obiettivi principali:

Garantire un elevato livello di protezione della salute nel trattamento di agenti terapeutici.

Prestazioni sussidiate:

Finanziamento dei compiti di interesse generale che la Confederazione ha conferito a Swissmedic secondo la legge (conformemente al mandato di prestazione del Consiglio federale).

Basi giuridiche: Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer; RS 812.21), articoli 68 segg. e 77 segg.

Contributi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Swissmedic.

Sussidio esistente dal:

2002

2002 2003 2004 2005 2006

26 500 000 19 404 000 18 321 000 18 100 000 17 500 000

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

La collaborazione tra la Confederazione e l'istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic è disciplinata da un mandato di prestazione. Ogni anno, nell'ambito di tale mandato, il DFI stipula con l'istituto in questione una convenzione sulle prestazione che disciplina in dettaglio l'utilizzo dei fondi erogati e gli obiettivi auspicati.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'entità delle indennità annuali è commisurata alle prestazioni sovrane di Swissmedic (ad es. sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza) che l'istituto fornisce nell'ambito dell'esecuzione della legge. Analogamente al primo mandato di prestazione (2002­2006), anche il secondo (2007­2011), prevede una partecipazione ai costi degressiva. La legge sugli agenti terapeutici (LATer) riconosce al Consiglio federale un margine di apprezzamento riguardo alla struttura del mandato di prestazione.

Governo d'impresa:

Conformemente all'articolo 68 LATer, Swissmedic è responsabile dei compiti operativi in materia di controllo degli agenti terapeutici che incombono alla Confederazione. L'istituto possiede una personalità giuridica propria, è libero di organizzarsi e gestirsi in piena autonomia, si autofinanzia e tiene una propria contabilità. I suoi organi consistono nel Consiglio d'Istituto, nella Direzione e nell'ufficio di revisione esterno. I membri sono eletti dal Consiglio federale, fatta eccezione per la Direzione. In qualità di comproprietaria, la Confederazione gestisce l'istituto secondo obiettivi di ordine superiore fissati per il medio termine.

5627

Importanza e prospettive del sussidio:

Swissmedic assolve un importante compito della Confederazione, che dovrà essere garantito anche in futuro. Dall'inizio del 2007 la vigilanza sull'adempimento del mandato di prestazione garantita dalla Segreteria generale del DFI.

Valutazione globale:

Il primo mandato di prestazione conferito a Swissmedic non è riuscito a imporsi completamente quale base per la fornitura di prestazioni. Gli strumenti di gestione e di controllo dell'istituto sono stati pertanto rielaborati tenendo conto delle raccomandazioni formulate dalla CdG il 25 agosto 2004. Nel secondo mandato di prestazione valido per il periodo 2007­2011 gli indicatori sono stati ridefiniti, le prestazioni sovrane separate da quelle soggette a emolumenti e il soddisfacimento degli interessi del proprietario ridisciplinato.

Il Consiglio federale ha inoltre deciso di procedere a una revisione della legge sugli agenti terapeutici. In questo contesto, intende vagliare la possibilità di accrescere il grado di copertura dei costi mediante la riscossione di emolumenti.

Misure necessarie:

Nessuna.

5628

Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso di droghe 316.3600.074 NMC: A2310.0109

Sanità

Obiettivi principali:

Solidarietà con la Comunità internazionale degli Stati nella lotta contro l'abuso di droghe.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno di progetti di terapia e prevenzione in altri Stati.

Basi giuridiche: Decreto del Consiglio federale del 28 giugno 1989 concernente la partecipazione della Svizzera al Fondo delle Nazioni Unite per la lotta contro l'abuso delle droghe (FNULAD); Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945 ­ entrato in vigore per la Svizzera il 10 settembre 2002 (RS 0.120).

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso di droghe.

Contributo volontario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1979

2002 2003 2004 2005 2006

846 080 198 000 197 000 220 000 220 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

100 000 180 000 1 000 000 900 000 846 810

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

La Confederazione versa un contributo forfettario al bilancio del Programma e può influire sensibilmente sulle modalità d'uso poiché decide quali progetti e programmi debbano essere sostenuti nel quadro della prevenzione all'abuso di droghe.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La prestazione è stabilita in funzione dei crediti disponibili. Il controllo del sussidio è garantito dalla Commissione degli stupefacenti delle Nazioni Unite.

Importanza e prospettive del sussidio:

La partecipazione della Svizzera a un organismo internazionale di lotta contro l'abuso di droghe è l'espressione della solidarietà del nostro Paese. Questa partecipazione ha soprattutto un significato simbolico e rientra quindi pienamente negli obiettivi di politica estera.

Valutazione globale:

A seguito dell'adesione della Svizzera all'ONU, è possibile rinunciare al mantenimento di questo sussidio.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: il sussidio sarà soppresso nel quadro della revisione del Preventivo 2009 e del Piano finanziario 2010­2012.

5629

Assegni familiari nell'agricoltura 318.3600.101 NMC: A2310.0332

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie con figli attive nell'agricoltura.

Prestazioni sussidiate:

Assegni per i figli e per l'economia domestica delle casse di compensazione cantonali per gli assegni familiari.

Basi giuridiche: Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.1), articoli 18 capoverso 4 e 19.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Piccoli contadini, lavoratori agricoli.

Indennità.

Sussidio esistente dal:

1953

2002 2003 2004 2005 2006

80 400 000 81 167 130 77 800 000 76 800 000 76 100 000

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

66 852 688 56 803 726 64 000 000 88 294 182 91 229 854

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

Il diritto ad assegni familiari deve essere fatto valere presso la competente cassa di compensazione cantonale per gli assegni familiari compilando l'apposito questionario. Detta cassa esamina la richiesta in base a quanto disposto dalla legge. Se le condizioni per la riscossione degli assegni familiari sono adempiute, essa li versa sulla base di un'attestazione del datore di lavoro relativa alla durata dell'attività svolta.

Per quanto riguarda la procedura di finanziamento, in virtù della LAF le spese non coperte dai contributi dei datori di lavoro sono assunte per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. A questo proposito, le casse di compensazione devono tenere una contabilità distinta dei contributi dei datori di lavoro e degli assegni familiari versati e regolare i conti con l'Ufficio centrale di compensazione (UCC). Il DFI (Ufficio federale delle assicurazioni sociali) è competente per l'esecuzione della legge e la vigilanza in questo settore.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il sussidio federale annuo corrisponde ai due terzi delle spese non coperte dai contributi dei datori di lavoro per gli assegni per i figli e per l'economia domestica versati dalle casse di compensazione per gli assegni familiari. Poiché i criteri per la riscossione delle prestazioni e gli importi dei singoli assegni sono fissati nella legge, riguardo all'importo del sussidio federale non vi è alcun margine di apprezzamento né alcuna possibilità di gestione strategica a breve o a medio termine.

5630

Importanza e prospettive del sussidio:

Il sussidio corrisponde a circa il 2 per cento delle spese complessive della Confederazione nel settore dell'agricoltura e dell'alimentazione e a circa il 2,5 per cento del reddito settoriale dell'agricoltura. A seguito del progressivo mutamento strutturale, le uscite per questo sussidio diminuiscono costantemente.

Nel quadro della Politica agricola 2011 il Parlamento ha approvato un aumento annuo di 20 milioni del contributo della Confederazione agli assegni familiari nell'agricoltura per il periodo 2008­2011.

La legge federale sugli assegni familiari entrerà in vigore verosimilmente con effetto al 1° gennaio 2009. Gli importi più elevati ivi contenuti si applicano anche alla LAF. I costi supplementari che ne conseguono dovrebbero poter essere finanziati mediante l'aumento del contributo federale deciso dal Parlamento.

Valutazione globale:

Gli assegni familiari sono stati creati, in quanto misura di ridistribuzione giustificata dal punto di vista della politica familiare, al fine di mantenere le strutture familiari esistenti nell'agricoltura e salvaguardare il ceto rurale. A seguito delle trasformazioni strutturali nel settore, i costi di questo strumento diminuiscono costantemente.

L'importanza del ramo assicurativo va considerata in particolare nel contesto più ampio della politica familiare. Qualora non fossero versati assegni per i figli e per l'economia domestica ai lavoratori del settore agricolo, vi sarebbe una disparità di trattamento rispetto al resto della popolazione con conseguenti ripercussioni per i redditi nell'agricoltura.

Nel complesso la procedura è efficiente e comporta un onere relativamente contenuto.

Misure necessarie:

Nessuna.

5631

Associazioni mantello delle organizzazioni familiari 318.3600.102 NMC: A2310.0333

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Protezione e promozione della famiglia.

Prestazioni sussidiate:

Attività di coordinamento e d'informazione di associazioni familiari e sviluppo degli standard di qualità.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 116 capoverso 1.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Associazioni mantello delle organizzazioni familiari.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1949

2002 2003 2004 2005 2006

1 200 000 1 188 000 1 477 500 1 500 000 1 500 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

90 000 81 000 335 000 704 000 946 965

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

Con le associazioni mantello sono conclusi contratti di prestazioni triennali (condizione per la concessione del sussidio). In ogni contratto figura un catalogo di prestazioni, che può comprendere anche attività d'informazione, la formazione continua, la partecipazione a procedure di consultazione della Confederazione e ad attività in caso di richieste provenienti dall'estero.

Ogni contratto di prestazioni prevede un determinato obiettivo di sviluppo (con tappe intermedie), quali l'ampliamento dell'associazione nella Svizzera romanda, l'istituzione di un controllo moderno o l'elaborazione di basi specifiche.

Ogni anno le associazioni mantello devono presentare un rapporto dettagliato sulle loro attività in generale e sugli obiettivi/le tappe intermedie menzionati nel contratto di prestazioni.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Riguardo al versamento del sussidio, in virtù della disposizione potestativa prevista dalla Costituzione vi è un margine di apprezzamento. Il contratto di prestazioni contiene inoltre una disponibilità creditizia.

I contratti di prestazioni stabiliscono concretamente gli obiettivi, gli indicatori e gli standard, ovvero gli elementi che determinano l'ammontare della prestazione, calcolata annualmente dall'Ufficio federale competente.

5632

Importanza e prospettive del sussidio:

Nonostante la partecipazione marginale della Confederazione rispetto alle spese dell'intero campo di attività, il suo contributo finanziario è fondamentale per le associazioni mantello.

Le associazioni mantello svolgono un importante ruolo di coordinamento nelle attività di competenza cantonale.

Con un sussidio relativamente esiguo è inoltre possibile promuovere il volontariato, laddove altrimenti dovrebbe intervenire direttamente l'ente pubblico.

Valutazione globale:

L'impiego di fondi per sostenere e promuovere la famiglia appare tuttora giustificato.

Se il sussidio fosse soppresso e non vi fossero altri finanziatori (Cantoni, terzi) disposti a contribuire al mantenimento di associazioni mantello nazionali, rimarrebbero soltanto poche associazioni cantonali mal coordinate tra di loro. Nell'ambito delle questioni familiari, per la Confederazione è però importante una buona collaborazione con le associazioni mantello.

L'esecuzione risulta efficiente. Dopo l'ultimo esame dei sussidi, per l'assegnazione di questi ultimi è stato gradualmente introdotto il sistema dei contratti di prestazioni, che ha permesso di aumentare in modo considerevole il tasso di raggiungimento degli obiettivi. Per ridurre le spese amministrative sarebbe tuttavia sensato diminuire il numero di associazioni mantello.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: nel quadro dell'elaborazione dei nuovi contratti di prestazioni con le organizzazioni mantello, il DFI (UFAS) è incaricato di ottimizzare anche la cooperazione tra queste ultime affinché alcune di esse possano essere raggruppate.

5633

Promozione delle attività giovanili extrascolastiche 318.3600.107 NMC: A2310.0307

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Promozione dello sviluppo della personalità dei giovani.

Prestazioni sussidiate:

Attività giovanili extrascolastiche d'interesse nazionale.

Basi giuridiche: Legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (Legge sulle attività giovanili, LAG; RS 446.1).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Istituzioni attive nell'ambito delle attività giovanili extrascolastiche.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1972

2002 2003 2004 2005 2006

6 585 554 6 650 820 6 550 500 6 573 745 6 600 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

430 010 1 230 030 3 000 056 6 947 084 6 586 300

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Alle istituzioni attive nell'ambito delle attività giovanili extrascolastiche la Confederazione può versare aiuti finanziari pari al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

I criteri di calcolo sono la struttura e la grandezza dell'istituzione, il genere e l'importanza dell'attività o del progetto nonché le prestazioni dell'istituzione stessa e i contributi di terzi (art. 6 cpv. 2 LAG).

Per le attività abituali dell'istituzione sono versati sussidi d'esercizio (pari di regola al 90 % dei mezzi concessi). Per singoli progetti possono inoltre essere versati sussidi specifici (10 % dei mezzi concessi).

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Esiste un margine di apprezzamento per quanto riguarda l'entità del sussidio.

L'Ufficio competente valuta ogni anno le prestazioni sussidiate.

L'importo degli aiuti finanziari è determinato in base alle prestazioni fornite l'anno precedente, secondo un sistema di punteggi. Sono versati aiuti finanziari per singoli progetti se corrispondono a una delle forme di promozione menzionate nella legge (art. 5 cpv. 1 LAG).

I fondi disponibili sono ripartiti ogni anno in funzione del numero di domande inoltrate. In caso di aumento l'importo versato alle singole istituzioni diminuisce.

5634

Importanza e prospettive del sussidio:

Promuovendo le attività giovanili extrascolastiche la Confederazione contribuisce allo sviluppo della personalità di bambini e giovani.

Assumere responsabilità sul piano politico e sociale lavorando attivamente, su base di volontariato, in organizzazioni giovanili nazionali con funzioni dirigenziali, assistenziali o consultive contribuisce allo sviluppo della personalità. In questo modo si riesce inoltre a garantire un elevato grado d'impegno volontario dei giovani.

Valutazione globale:

L'attuale ripartizione dei mezzi avviene secondo un sistema oneroso. Tutta la legge sulle attività giovanili deve comunque essere esaminata e, se necessario, adeguata alle nuove esigenze del settore delle attività giovanili. I lavori in questo senso sono in corso. Per una gestione più economica sul piano amministrativo occorre procedere a una revisione della legge sulle attività giovanili, oppure ­ qualora il Consiglio federale non intendesse imboccare questa via ­ adeguare l'ordinanza in vigore.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: il DFI (UFAS) è incaricato di presentare al Consiglio federale entro fine 2008 un rapporto sulla necessità di apportare modifiche alla legge sulle attività giovanili. Nel primo trimestre del 2009 il Dipartimento presenta al Consiglio federale un messaggio concernente la revisione della legge sulle attività giovanili oppure un adeguamento dell'ordinanza relativa alla legge sulle attività giovanili attualmente in vigore, che consenta una ripartizione dei mezzi più efficace ed economica sul piano amministrativo.

5635

Sessione federale dei giovani 318.3600.108 NMC: A2310.0386

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Promovimento della partecipazione dei giovani alla politica svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Partecipazione ai costi per l'organizzazione della sessione federale dei giovani.

Basi giuridiche: Cost. (RS 101), articolo 41 capoverso 1 lettera g.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Federazione svizzera delle associazioni giovanili (FSAG).

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1993

2002 2003 2004 2005 2006

145 900 147 312 148 880 150 000 150 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

155 000 145 900

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

La Confederazione partecipa ai costi per l'organizzazione della sessione federale dei giovani. Il contributo federale copre circa il 50 per cento dei costi complessivi.

La Confederazione contribuisce ai costi a condizione che terzi partecipino in modo adeguato al finanziamento della sessione.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il contributo federale (che fino al 2004 l'Ufficio federale della cultura chiedeva nel conto 306.3600.112) è deciso ogni anno con il preventivo. Riguardo all'ammontare del sussidio esiste quindi un margine di apprezzamento.

Il versamento dell'ultimo terzo dell'aiuto finanziario è subordinato alla presentazione del rapporto concernente la sessione dei giovani svolta. Si presta particolare attenzione al rispetto del preventivo e alla partecipazione di un numero adeguato di giovani.

Importanza e prospettive del sussidio:

La sessione federale dei giovani dà a molti di loro un'opportunità di conoscere il funzionamento di un Parlamento.

Fintanto che il Palazzo federale e una parte della sua infrastruttura saranno messi a disposizione dei giovani gratuitamente durante una giornata, si giustifica il sussidio della Confederazione al fine di proseguire lo svolgimento della manifestazione.

5636

Valutazione globale:

La sessione federale dei giovani, che si svolge regolarmente dal 1993, costituisce un elemento essenziale della partecipazione dei giovani alla politica svizzera. Visto che si tratta di una manifestazione organizzata una volta all'anno, il versamento del sussidio è molto semplice. Quanto minore è la partecipazione ai costi della Confederazione, tanto maggiori sono i contributi che la Federazione svizzera delle associazioni giovanili, incaricata dell'organizzazione della manifestazione, deve apportare tramite gli sponsor. L'importo di contributi di terzi dipende notevolmente dal tema politico centrale trattato durante la sessione.

Misure necessarie:

Nessuna.

5637

Aiuto alle università, sussidi di base 325.3600.001 NMC: A2310.0184

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Promuovere un insegnamento e una ricerca qualitativamente elevati per rafforzare la piazza del sapere svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Spese di gestione dei Cantoni universitari e degli istituti universitari che hanno diritto a un sussidio.

Basi giuridiche: Legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull'aiuto alle università, LAU; RS 414.20), articoli 14 segg.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Università, istituti universitari riconosciuti.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1969

2002 2003 2004 2005 2006

415 890 000 444 272 400 476 327 089 494 500 068 504 330 000

Contributi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

192 000 000 237 360 000 303 000 000 379 398 000 380 200 001

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo (importo annuo).

Forma della concessione:

Decisione (ev. contratto nel caso degli istituti aventi diritto a un sussidio).

Procedura:

Dall'importo o dal credito a preventivo annuo vengono dapprima dedotti i contributi versati agli istituti universitari aventi diritto a un sussidio secondo un tasso fisso e i contributi di coesione.

Il contributo fisso erogato agli istituti universitari non può superare il 45 per cento delle spese d'esercizio.

I contributi di coesione possono ammontare al massimo al sei per cento dei fondi federali destinati ai sussidi di base per l'intero periodo di sussidio. L'aliquota percentuale evolve nel seguente modo: 2,8 per cento nel 2002; 2,2 per cento nel 2003, 1,67 per cento nel 2004; 1,79 per cento nel 2005 e 1,99 per cento nel 2006. Il tasso annuo viene stabilito dal Dipartimento previa consultazione della Conferenza universitaria svizzera (CUS). Scopo dei contributi di coesione è quello di mantenere e rafforzare la competitività delle piccole e medie università che, con il passaggio al sistema di finanziamento orientato alle prestazioni, hanno accusato una perdita rispetto al valore di riferimento (media degli anni 1997­98). La loro entità non deve tuttavia oltrepassare le perdite subite. Nel 2005 e nel 2006 l'unica università ad aver percepito questi contributi è stata quella di Friburgo.

5638

I fondi restanti vengono ripartiti tra l'insegnamento (70 %) e la ricerca (30 %). La parte più consistente dell'importo spettante all'insegnamento viene attribuita alle università proporzionalmente al numero di studenti e il dieci per cento in funzione del numero di studenti stranieri. Per quanto riguarda l'importo spettante alla ricerca, ai fini della sua attribuzione sono determinanti i fondi per la ricerca (Programmi di ricerca UE/FNS/CTI) che ogni università o istituto universitario è riuscito ad aggiudicarsi.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria viene attuata nell'ambito di un limite di spesa quadriennale chiesto in un messaggio ERI. Tale limite viene suddiviso in importi annui. L'80 per cento dell'importo annuo viene versato come pagamento parziale all'inizio dell'anno d'esercizio in funzione della chiave di ripartizione dell'anno precedente.

Per quanto riguarda la gestione materiale, in primo luogo la Confederazione si avvale indirettamente della chiave di ripartizione dei sussidi di base. Sulla scorta delle indicazioni fornite dalle istituzioni di promovimento della ricerca nonché dei dati statistici degli ultimi due anni, la Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca stabilisce i sussidi di base per ciascun avente diritto.

Ogni quattro anni il DFI verifica se i beneficiari dei sussidi soddisfano le condizioni previste dalla legge e in particolare se forniscono prestazioni qualitativamente elevate. In caso contrario, il Dipartimento ammonisce gli interessati e ordina un secondo controllo entro 12 mesi. Qualora risulti che le lacune non sono ancora state colmate, l'università o l'istituto interessato può incorrere in una decurtazione dei contributi federali o nella perdita dello statuto di avente diritto.

Importanza e prospettive del sussidio:

I sussidi in oggetto sono un importante contributo della Confederazione al finanziamento di base delle università cantonali e degli istituti universitari.

È quindi opportuno che i sussidi di base vengano mantenuti anche nell'ambito della riforma del panorama universitario. Tra i punti in discussione vi è una modifica del sistema per il calcolo e la ripartizione dei sussidi di base (introduzione di costi di riferimento).

Fino al 2004 questi sussidi figuravano nel conto 327.3600.001.

Valutazione globale:

L'insegnamento nelle università e negli istituti universitari può essere finanziato soltanto in minima parte attraverso entrate come le tasse d'iscrizione. Dal canto suo la Confederazione sostiene i Cantoni universitari e gli istituti aventi diritto ai sussidi nei loro sforzi tesi a predisporre un'offerta formativa di elevato livello qualitativo.

A questo proposito, i sussidi di base da essa erogati coprono in media circa il 13 per cento delle spese di gestione dei beneficiari.

La nuova legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario (LASU) si propone di aumentare l'effettività e l'efficienza dei fondi stanziati (ottimizzazione del portafoglio delle università) procedendo soprattutto secondo le seguenti linee guida: ­ semplificazione delle strutture degli organi; ­ attribuzione dei sussidi commisurata alle prestazioni; ­ potenziamento del controllo della qualità; ­ promozione della competitività; ­ rafforzamento dell'autonomia delle università.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: nel quadro del progetto di legge sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario verranno sottoposte al Parlamento alcune proposte relative all'impostazione e alla gestione del panorama universitario.

5639

Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU 325.3600.002 NMC: A2310.0185

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Promuovere un insegnamento e una ricerca qualitativamente elevati per rafforzare la piazza del sapere svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno a progetti di cooperazione e a innovazioni di importanza nazionale.

Nel periodo 2004-2007 sono sostenuti quali progetti di cooperazione ad esempio l'introduzione della contabilità analitica, la Swiss School of Public Health, la cooperazione BeNeFri e il sistema X. I progetti d'innovazione nello stesso periodo sono il «Campus virtuale svizzero» e il programma per il promovimento delle pari opportunità tra donna e uomo.

Basi giuridiche: Legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull'aiuto alle università, LAU; RS 414.20), articoli 19­20.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Università, istituti riconosciuti.

Aiuto finanziario.

Sussidio esistente dal:

2000

2002 2003 2004 2005 2006

54 063 266 45 288 909 44 443 478 43 154 975 43 326 955

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

16 935 252

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

I sussidi sono versati per le spese di pianificazione, attuazione ed esecuzione di un progetto per un periodo determinato (limitazione temporale). Di norma i Cantoni universitari, le università cantonali o gli istituti che partecipano ai progetti devono fornire un contributo proprio adeguato (generalmente il 50 %). In casi motivati la Confederazione può assumere fino al 100 per cento dei costi dei progetti.

La decisione in merito alla concessione dei sussidi compete alla Conferenza universitaria svizzera (CUS). La Confederazione può sollecitare progetti.

5640

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'impegno finanziario è gestito tramite un credito d'impegno chiesto nel quadro del messaggio ERI.

La Confederazione può intervenire materialmente sollecitando progetti propri e influire sulla scelta degli stessi tramite i suoi rappresentanti presso la CUS. La Confederazione è rappresentata dal segretario di Stato per l'educazione e la ricerca e dal presidente del Consiglio dei PF; la vicedirettrice e responsabile del settore Educazione della SER e la direttrice dell'UFFT hanno voto consultivo.

Le decisioni sono prese dalla CUS; la SER emana le decisioni di pagamento sotto riserva delle decisioni della CUS, la quale dispone di un considerevole margine di apprezzamento nella concessione dei sussidi.

Ogni anno le università redigono un rapporto sullo stato dei lavori e sulle finanze dei progetti approvati. Dopo la conclusione di un progetto o di un periodo di sussidio viene effettuata una valutazione finale circa l'efficacia dei sussidi federali sulla base dei rapporti inoltrati dai beneficiari. I rapporti di valutazione vengono pubblicati.

Fino al 2004 questo sussidio figurava nel conto 327.3600.016.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il sussidio riveste una grande importanza nella definizione delle priorità delle scuole universitarie. I sussidi subordinati a progetti sono gli unici per i quali la CUS è autorizzata a decidere in modo autonomo circa l'assegnazione in base alle disposizioni legali.

Valutazione globale:

I sussidi subordinati a progetti sono uno strumento per rafforzare la cooperazione e l'innovazione a livello nazionale e rivestono un'importanza particolare per le scuole universitarie cantonali, dato che sono accordati dalla CUS nella quale i Cantoni sono rappresentati.

In futuro i sussidi subordinati a progetti dovrebbero essere impiegati in misura ancora maggiore per rafforzare le cooperazioni e le innovazioni nonché per l'ottimizzazione delle strutture dello spazio universitario e di ricerca svizzero.

Misure necessarie:

Cfr. 325.3600.001

5641

Conferenza dei rettori delle università svizzere 325.3600.003 NMC: A2310.0186

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Promuovere un insegnamento e una ricerca qualitativamente elevati per rafforzare la piazza del sapere svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Assunzione di compiti della Conferenza universitaria svizzera (CUS) su mandato; elaborazione della pianificazione strategica pluriennale per le scuole universitarie; attuazione dei decreti della CUS che rientrano nella propria sfera di competenza.

Basi giuridiche: Legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull'aiuto alle università, LAU; RS 414.20), articolo 13 capoverso 2.

Convenzione del 14 dicembre 2000 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario (RS 414.205), articoli 11­17 Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Segreteria generale della Conferenza dei rettori.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

2002

2002 2003 2004 2005 2006

755 000 743 000 740 900 740 000 786 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale / contratto (borse di studio e programmi di scambio).

Procedura:

Il preventivo della Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS) per lo svolgimento dei compiti affidatigli dalla CUS è sottoposto all'approvazione della CUS. In quanto membro della CUS, la Confederazione partecipa alle decisioni.

La quota del contributo destinata a borse di studio e programmi di scambio è versata in base a un contratto di prestazioni tra la CRUS e la Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER). Nella convenzione è specificato che il sussidio è subordinato alle decisioni inerenti al preventivo delle Camere federali.

Prima del 2002 la CRUS era sussidiata mediante lo stesso credito della CUS.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Le spese derivanti dalle attività della CRUS sono assunte come previsto dalla Convenzione sulla cooperazione per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni universitari.

In qualità di membro della CUS, la Confederazione partecipa alle decisioni inerenti al preventivo e ai compiti della CRUS.

Fino al 2004 questo sussidio figurava nel conto 327.3600.020.

5642

Importanza e prospettive del sussidio:

La CRUS riveste un ruolo molto importante per le scuole universitarie, poiché si tratta dell'organo comune delle direzioni delle scuole universitarie svizzere (inclusi il PFZ e il PFL). Dal 1904 si occupa di tutte le questioni che richiedono una concertazione o una presa di posizione comune in ambito universitario. La CRUS rappresenta tutte le università svizzere presso autorità politiche, cerchie economiche, istituzioni sociali e culturali e opinione pubblica. Si adopera per un coordinamento e una cooperazione migliori nell'insegnamento, nella ricerca e nella fornitura di servizi.

La Confederazione le ha affidato in particolare il compito di coordinare l'attuazione della Dichiarazione di Bologna nelle scuole universitarie svizzere.

Valutazione globale:

La CRUS è un importante strumento delle scuole universitarie.

L'avamprogetto della nuova legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario (LASU) conferisce alla CRUS in primo luogo compiti di coordinamento a livello delle scuole universitarie. Tra questi rientra tra l'altro la preparazione della pianificazione strategica nazionale secondo i parametri definiti dalla Conferenza universitaria svizzera.

Misure necessarie:

Cfr. 325.3600.001

5643

Organo di accreditamento e garanzia della qualità 325.3600.004 NMC: A2310.0187

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Promuovere un insegnamento e una ricerca qualitativamente elevati per rafforzare la piazza del sapere svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Contributo di esercizio all'Organo di accreditamento e garanzia della qualità (OAQ), un organo comune di Confederazione e Cantoni.

L'OAQ si occupa in particolare di preparare le decisioni della CUS relative all'accreditamento di istituti universitari e di cicli di studio.

Le spese d'esercizio generate dai mandati della CUS sono finanziate al massimo in ragione del 50 per cento dalla Confederazione e per l'altra metà dai Cantoni universitari.

Basi giuridiche: Legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull'aiuto alle università, LAU; RS 414.20), articolo 7.

Convenzione del 14 dicembre 2000 tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario (RS 414.205), articoli 18­23.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

OAQ.

Sussidio esistente dal:

2001

2002 2003 2004 2005 2006

874 000 874 500 874 500 874 500 874 500

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione (per istituzioni aventi diritto ai sussidi è possibile anche il contratto).

Procedura:

L'OAQ è un organo indipendente istituito in comune da Confederazione e Cantoni universitari. La Conferenza universitaria svizzera (CUS) ha emanato un regolamento interno per l'organo, che si organizza e si gestisce in modo autonomo nei limiti fissati da tale regolamento. L'OAQ dispone di una propria contabilità.

L'OAQ adempie i compiti seguenti all'attenzione della CUS: ­ definisce le esigenze legate alla garanzia della qualità e verifica regolarmente se sono adempiute; ­ formula proposte in vista di attuare una procedura di accreditamento su scala nazionale per gli istituti che auspicano un simile accreditamento sia per sé, sia per singoli loro cicli di studio; ­ secondo le direttive emanate dalla CUS, conduce procedure di accreditamento per gli istituti che auspicano ottenere per sé un simile accreditamento; ­ nelle sue attività, si conforma alle pratiche internazionali e partecipa alla cooperazione internazionale in materia di accreditamento e garanzia della qualità; ­ elabora raccomandazioni per le valutazioni realizzate dalle università sotto la propria responsabilità; ­ può realizzare valutazioni per discipline specifiche, nell'ambito del programma di lavoro annuo e d'intesa con la Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS).

5644

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La CUS approva il preventivo annuo dell'OAQ.

L'OAQ si compone di un Consiglio scientifico e di un segretariato.

Il Consiglio scientifico comprende cinque esperti in materia di accreditamento universitario, di cui due stranieri. I membri del Consiglio scientifico sono nominati per un periodo di quattro anni dalla CUS su proposta della CRUS.

Il Consiglio scientifico istituisce le commissioni; è responsabile della qualità scientifica del lavoro dell'organo e garantisce che le procedure applicate corrispondano agli standard internazionali.

Fino al 2004 questo sussidio figurava nel conto 327.3600.017.

Governo d'impresa:

L'OAQ è un organo indipendente istituito in comune da Confederazione e Cantoni universitari che si organizza e si gestisce in modo autonomo nei limiti fissati dal regolamento interno emanato dalla CUS.

Nella direzione non sono rappresentati né la Confederazione né i Cantoni universitari.

L'organo occupa dieci collaboratori scientifici guidati da un direttore. L'impiego del personale è retto dal diritto privato; il diritto pubblico degli impiegati della Confederazione è applicabile come diritto privato complementare. Il personale è affiliato alla cassa pensioni della Confederazione.

Il Controllo federale delle finanze (CFF) verifica i conti dell'OAQ.

Importanza e prospettive del sussidio:

L'OAQ svolge un ruolo essenziale per l'accreditamento e la garanzia della qualità nel settore universitario. Nella nuova legge sulle scuole universitarie (LASU), l'accreditamento e la garanzia della qualità di tutte le scuole universitarie saranno regolate in modo unitario.

Valutazione globale:

Per la competitività internazionale la garanzia della qualità assume un'importanza sempre più rilevante. Pertanto l'OAQ è destinato a svolgere anche in futuro un ruolo di primo piano.

Misure necessarie:

Cfr. 325.3600.001

5645

Sussidio al Cantone di Berna per la Scuola cantonale di lingua francese a Berna 325.3600.006 NMC: A2310.0189

Educazione e ricerca

Obiettivi principali:

Garantire un'ampia offerta culturale e formativa nella Città di Berna.

Prestazioni sussidiate:

Istruzione scolastica nella lingua madre per figli di funzionari e diplomatici francofoni. La Confederazione assegna un sussidio annuo pari al 25 per cento dei costi d'esercizio della scuola.

La scuola conta al massimo 20 classi che coprono tutto il periodo obbligatorio (scuola dell'infanzia, scuola elementare e scuola media). Come previsto dalla legge, l'insegnamento è gratuito (sono applicabili le leggi bernesi sulla scuola elementare e sulla scuola media).

Basi giuridiche: Legge federale del 19 giugno 1981 concernente il sussidio alla Scuola cantonale di lingua francese in Berna (RS 411.3), articolo 2.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Cantone di Berna quale ente responsabile della Scuola cantonale di lingua francese a Berna.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1960

2002 2003 2004 2005 2006

911 723 935 748 888 860 890 179 915 813

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

320 077 565 073 3 628 760 913 355 888 336

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione annua (la legge fissa tuttavia in modo vincolante il parametro per il calcolo dell'aiuto finanziario).

Procedura:

Quale ente responsabile della scuola, il Cantone di Berna inoltra ogni anno una domanda di sussidio allegando il conto dettagliato dell'esercizio precedente e il preventivo dettagliato per l'anno in corso. Il Cantone di Berna indica i costi effettivi dell'ultimo esercizio in base al proprio consuntivo e i versamenti già effettuati dalla Confederazione per il periodo in esame. Ne risulta un saldo a favore o a carico della Confederazione. In seguito indica i versamenti richiesti in base al preventivo per l'anno in corso ed effettua il computo in base al saldo dell'ultimo esercizio.

Fondandosi su questi dati la Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) emana la decisione annuale e versa l'importo fissato in tre rate.

5646

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La quota di partecipazione federale del 25 per cento è stata fissata nel 1981 in base al beneficio che ne traeva la Confederazione (insegnamento a bambini di funzionari federali). Si tratta di un tasso fisso senza margini di apprezzamento.

Il fabbisogno di risorse finanziarie (credito a preventivo annuo) può essere controllato solo indirettamente. Sul piano giuridico la scuola dipende dal Cantone di Berna e per le questioni pedagogiche fa capo a una commissione scolastica di cui fanno parte anche due rappresentanti della Confederazione.

Fino al 2004 questo sussidio figurava nel conto 327.3600.006.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il sussidio è di fondamentale importanza per l'esistenza della scuola.

Valutazione globale:

Nonostante si tratti di un sussidio calcolato in base ai costi, non è dato alcun margine di manovra. La procedura amministrativa è semplice. Il rapporto tra costi e benefici appare equilibrato.

Misure necessarie:

Nessuna.

5647

Sostegno a istituzioni di ricerca e servizi scientifici ausiliari 325.3600.022 NMC: A2310.0195

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Promovimento di una ricerca qualitativamente elevata per rafforzare la piazza del sapere svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Attività di ricerca extrauniversitarie e prestazioni dei servizi scientifici ausiliari d'interesse nazionale (archivi, biblioteche, banche dati, perizie). Esempi: Istituto tropicale svizzero, Fondazione Jean Monnet per l'Europa, Collezione Svizzera del Teatro, Istituto grigione per la ricerca sulla cultura, Archivio sociale svizzero, Swisspeace, Istituto svizzero di bioinformatica (ISB), Istituto di ricerca in biomedicina (IRB), Istituto Dalle Molle di studi sull'intelligenza artificiale percettiva (IDIAP).

Basi giuridiche: Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR; RS 420.1), articolo 16 capoverso 3 lettere b e c.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Centri di ricerca e servizi scientifici ausiliari riconosciuti.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1984

2002 2003 2004 2005 2006

12 371 000 12 371 000 15 036 000 17 829 000 18 810 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

54 000 1 680 000 8 352 000 10 199 000

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Come previsto dalla LR, nel quadro dei crediti stanziati il Consiglio federale può assegnare contributi a centri di ricerca esistenti o per l'istituzione e il promovimento di servizi scientifici ausiliari. Le domande per contributi unici o periodici devono essere presentate al dipartimento competente (generalmente il DFI) secondo la natura dei compiti svolti dall'istituzione. Prima dell'attribuzione dei mezzi da parte del capodipartimento, il dipartimento o, nel caso del DFI, la Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) accerta in particolare se l'istituzione svolge un compito d'interesse nazionale che è opportuno affidare in piena responsabilità a ricercatori e che non è già svolto in altro modo o potrebbe essere svolto da un'altra organizzazione già sostenuta dalla Confederazione. L'importo dei contributi deve essere proporzionale all'interesse della Confederazione, alle prestazioni proprie dell'istituzione (ricavi dalle prestazioni di servizi, mezzi destinati alla ricerca acquisiti su base competitiva) e alla partecipazione finanziaria di altre collettività, istituzioni o imprese interessate. Per l'esame della domanda è tra l'altro chiesto il parere del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia. Il dipartimento verifica l'impiego dei sussidi sulla base dei resoconti inoltrati annualmente e del rapporto dell'organo di revisione.

5648

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene tramite un credito d'impegno quadriennale (dal 2008 limite di spesa) chiesto nel quadro del messaggio ERI. L'importo del credito richiesto è stabilito in funzione dell'evoluzione delle domande e sulla base del relativo esame scientifico preliminare delle domande. I contributi federali sono accordati secondo un ordine delle priorità e soggiacciono a una disponibilità creditizia. Non possono essere superiori al 50 per cento dei costi d'esercizio globali dell'istituzione. Diversamente occorre verificare se l'istituzione deve essere ripresa interamente o parzialmente dalla Confederazione. I contributi sono calcolati in base agli oneri e previa analisi del periodo precedente e di una valutazione delle uscite previste nella domanda. Il dipartimento competente può limitare i contributi nel tempo, fissare un importo massimo e vincolarli a condizioni concernenti l'organizzazione o la politica in materia di ricerca. I beneficiari sono tenuti a elaborare un programma pluriennale. Se i contributi versati a un'istituzione durante un periodo di sussidio superano i cinque milioni di franchi viene stipulato una convenzione sulle prestazioni. Mediante un processo di monitoraggio annuale è verificato il diritto ai contributi delle poche istituzioni gestite mediante convenzione sulle prestazioni. Per le altre istituzioni la verifica è effettuata nel quadro dell'esame della domanda per il periodo successivo. Le prestazioni e l'efficacia sono monitorate periodicamente da un organo di esperti e in modo puntuale tramite valutazioni commissionate a gruppi di esperti internazionali sulla base delle prestazioni e del profilo scientifico dell'istituzione nel contesto internazionale.

Fino al 2004 questo sussidio figurava nel conto 327.3600.109.

Importanza e prospettive del sussidio:

La partecipazione al finanziamento di base dei centri di ricerca e dei servizi scientifici ausiliari permette di promuovere una ricerca di qualità per la quale le scuole universitarie svizzere non offrono un quadro adeguato. Il finanziamento di base è un complemento ai mezzi assegnati su base competitiva dal FNS e dalla CTI per promuovere singoli progetti di cui beneficiano soprattutto le scuole universitarie.

Valutazione globale:

La limitazione temporale dei contributi e il margine di manovra di cui dispone l'Amministrazione federale nel calcolo degli importi consentono una gestione strategica flessibile dei contributi e non vincolano le uscite sul lungo periodo. Sono sostenute soprattutto istituzioni attive nel campo della documentazione che rivestono un'importanza per la Confederazione anche in altri campi di attività.

Assume una grande rilevanza, soprattutto nel contesto della nuova legislazione sulle finanze della Confederazione (divieto del doppio sovvenzionamento), la netta delimitazione del promovimento della ricerca e del promovimento della cultura (ad es. Istituto svizzera Media e Ragazzi) come pure dei settori promossi dal DFAE (ad es.

Swisspeace).

Misure necessarie:

Nessuna.

5649

Ricerca sperimentale e applicata sul cancro 325.3600.023 NMC: A2310.0196

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Promovimento della ricerca sperimentale e applicata sul cancro in Svizzera.

Prestazioni sussidiate:

La ricerca fondamentale nel campo della biologia tumorale molecolare dell'Istituto svizzero per la ricerca sperimentale sul cancro (ISREC); la ricerca clinica e epidemiologica sul cancro condotta dalle organizzazioni che fanno capo all'Istituto svizzero per la ricerca applicata sul cancro (SIAK).

Basi giuridiche: Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR; RS 420.1), articolo 16 capoverso 3 lettere b e c.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

ISREC e SIAK.

Sussidio esistente dal:

1975

2002 2003 2004 2005 2006

13 000 000 13 000 000 13 388 825 13 810 000 13 810 000

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

4 730 000 5 928 300 8 148 000 9 818 000 10 000 000

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Il sussidio è concesso su domanda motivata (compiti, attività previste, pianificazione finanziaria) per un periodo di promozione di quattro anni e sulla base di una convenzione sulle prestazioni. Il calcolo del sussidio si fonda sui costi previsti in base all'analisi del periodo precedente e su una valutazione delle uscite esposte nella domanda. Conformemente alle direttive per i sussidi secondo l'articolo 16 capoverso 3 lettere b e c della legge sulla ricerca, il dipartimento competente verifica in particolare se i compiti svolti dall'istituto non possono essere forniti da un'altra istituzione già sostenuta. Per l'esame della domanda è inoltre richiesto il parere del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria (dal 2005 le uscite sono finanziate con i mezzi riportati al conto 325.3600.023) avviene tramite un limite di spesa chiesto nel quadro del messaggio ERI. Le cifre previste nella convenzione sulle prestazioni quadriennale con l'ISREC e il SIAK sono subordinate alla disponibilità creditizia.

5650

Nelle convenzioni sulle prestazioni vengono inoltre specificati i risultati scientifici (output di ricerca), l'orientamento strategico e quindi il profilo scientifico dell'istituto, gli obiettivi e le misure nonché le prescrizioni concernenti la struttura organizzativa e il controllo. Annualmente l'istituto verifica se sono stati raggiunti gli obiettivi e fa rapporto alla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER). Il rapporto annuale, le valutazioni ad hoc commissionate a gruppi di esperti internazionali e gli esami dell'efficacia sono determinanti per l'approvazione delle domande future.

Il dipartimento competente (DFI) può limitare nel tempo e a un importo massimo i sussidi e vincolarli a determinate condizioni (ad es. riorganizzazione o raggruppamento di unità). I sussidi federali devono essere adeguati agli interessi della Confederazione, alle prestazioni proprie dell'istituto (ad es. fondi di ricerca acquisiti su base competitiva, entrate da fornitura di servizi) nonché alla partecipazione ai costi di altre cerchie interessate e non possono essere superiori al 50 per cento dei costi d'esercizio dell'istituto.

Fino al 2004 questo sussidio figurava nel conto 327.3600.123.

Governo d'impresa:

Obbligo di revisione esterna, prescrizioni organizzative nella convenzione sulle prestazioni, monitoraggio annuale.

Importanza e prospettive del sussidio:

La ricerca sul cancro riveste un interesse nazionale ed è finanziata tramite diversi canali pubblici e privati. In futuro il sostegno della Confederazione deve essere limitato a un numero minore di canali di promozione. L'integrazione dell'ISREC nel PFL è stata realizzata nel 2008 e la cooperazione del SIAK con il Fondo nazionale svizzero nel campo della pianificazione di progetti è in preparazione.

Valutazione globale:

L'ISREC e il SIAK forniscono un contributo importante nel campo della ricerca sul cancro in Svizzera. Le misure previste (riduzione dei canali di sussidio, cooperazione più stretta con altre istituzioni) e quelle eseguite nel caso dell'ISREC si ripercuoteranno positivamente sull'impiego efficiente ed effettivo dei mezzi federali.

Misure necessarie:

Nessuna.

5651

Fondazione Science et Cité 325.3600.025 NMC: A2310.0197

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Promovimento del dibattito pubblico sul ruolo e sulle finalità della scienza e della tecnologia e rafforzamento del dialogo tra la scienza e la società per una migliore comprensione reciproca.

Prestazioni sussidiate:

I sussidi federali servono a cofinanziare i costi d'esercizio della Fondazione.

Basi giuridiche: Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR; RS 420.1), articolo 6 capoverso 3.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Fondazione.

Sussidio esistente dal:

2000

2002 2003 2004 2005 2006

1 000 000 990 000 3 180 120 1 641 223 1 328 205

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 000 000

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Unitamente alla domanda di sussidio, la Fondazione inoltra alla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) la sua pianificazione pluriennale. Gli obiettivi che la Fondazione deve raggiungere con i mezzi messi a disposizione dalla Confederazione in base alle disposizioni della legge sulla ricerca sono definiti in una convenzione sulle prestazioni. Questa viene completata annualmente con protocolli aggiuntivi.

Nella convenzione sulle prestazioni è altresì definita la ripartizione annuale del limite di spesa (con disponibilità creditizia).

La Fondazione riferisce ogni anno sull'impiego dei mezzi conforme agli scopi e sul grado di raggiungimento degli obiettivi nei diversi ambiti. Al tal scopo inoltra alla SER un rapporto di monitoraggio, il conto annuale, il bilancio e il rapporto dell'ufficio di revisione.

La SER prende atto del rapporto e approva il protocollo aggiuntivo aggiornato per l'anno successivo e il piano di ripartizione. In caso di necessità è tenuto un colloquio di controllo. Dal 2008 la Fondazione è un centro di competenze aggregato all'Associazione delle Accademie e in quanto tale oggetto della convenzione quadro della Confederazione con l'Associazione.

5652

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il limite di spesa per il sussidio destinato alla Fondazione è richiesto nel quadro del messaggio ERI.

La Confederazione controlla le attività che finanzia mediante la convenzione sulle prestazioni.

Alla Fondazione è versato annualmente un finanziamento di base di 1 milione di franchi per coprire le spese d'esercizio. Essa riceve inoltre mezzi per finanziare il festival Science et Cité.

La gestione materiale e finanziaria è assicurata mediante gli strumenti di credito e la convenzione sulle prestazioni. Il margine di manovra nella stipulazione dell'accordo sulle prestazioni è ampio; la convenzione vincola però la Confederazione per un periodo di sussidio di quattro anni (con subordinazione al volume di crediti approvati).

Fino al 2004 questo sussidio figurava nel conto 327.3600.122.

Governo d'impresa:

Science et cité è una fondazione indipendente ai sensi dell'articolo 80 e seguenti del CC. Il segretario di Stato per l'educazione e la ricerca è vicepresidente del Consiglio di fondazione. Oltre a quelle sull'impiego dei sussidi specificate nel mandato di prestazione, la Confederazione non pone altre condizioni.

Importanza e prospettive del sussidio:

I compiti principali della Fondazione sono la promozione del dialogo tra scienza e società, le iniziative di «Public Understanding of Science and Humanities» e di «Public Questioning of Science and Humanities», il lavoro di networking e la cooperazione con altre istituzioni. Queste attività rientrano anche nei compiti fondamentali delle accademie. Dal periodo ERI 2008­2011 la Fondazione è stata pertanto integrata, sotto il profilo delle diritto dei sussidi, nell'associazione delle Accademie svizzere delle scienze. Entro la fine del 2008 le attività di Science et Cité saranno integrate nel settore trasversale «Dialogo, scienza e società».

Valutazione globale:

I compiti della Fondazione possono essere svolti dalle accademie cofondatrici di Science et Cité.

Misure necessarie:

Nessuna.

5653

Cooperazione internazionale in materia di educazione 325.3600.301 NMC: A2310.0192

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Integrazione della Svizzera nello spazio formativo europeo.

Prestazioni sussidiate:

Partecipazione di istituzioni, organizzazioni, imprese, PMI, singole persone della Svizzera a progetti bilaterali e multilaterali, programmi di scambio, iniziative dei programmi ecc. nell'ambito dei programmi di educazione, formazione professionale e per la gioventù dell'Unione europea.

Basi giuridiche: Legge federale dell'8 ottobre 1999 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (RS 414.51), articolo 1.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Istituzioni, organizzazioni, imprese, PMI e singole persone.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1995

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

7 178 523 11 322 747

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

La partecipazione di istituzioni, organizzazioni e imprese della Svizzera può essere ora sostenuta se: a) vi è un contratto legalmente valido tra la Commissione europea o l'agenzia nazionale con il coordinatore del progetto; e b) il coordinatore del progetto ha approvato per scritto la partecipazione.

Nei progetti multilaterali la quota di mezzi propri rispetto al preventivo globale di ogni istituzione svizzera implicata è almeno pari a quella dei mezzi propri dei partner europei menzionata nel contratto di progetto della Commissione europea. Nei programmi di scambio le borse di mobilità individuali non sono concepite per coprire interamente le spese di studio, bensì per compensare i costi supplementari derivanti dal soggiorno all'estero.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La Confederazione può sostenere la partecipazione a determinati progetti o programmi. Gli importi massimi dei sussidi federali sono fissati in un'ordinanza (RS 414.513).

L'assegnazione dei sussidi per borse ERASMUS a università, politecnici federali e scuole universitarie professionali avviene secondo il principio delle «past performances» (numero di studenti ERASMUS accolti e inviati) e il numero di studenti immatricolati.

Fino al 2004 questo sussidio figurava nel conto 327.3600.318; dal 2005 viene integrato nel conto 327.3600.320.

5654

2002 2003 2004 2005 2006

12 835 543 13 212 764 13 385 879 14 226 102 16 426 619

Importanza e prospettive del sussidio:

Attualmente la Svizzera non può partecipare integralmente ai programmi in questione per ragioni giuridiche. I rispettivi negoziati in proposito dovrebbero essere condotti prossimamente. È previsto che un messaggio concernente la partecipazione della Svizzera a questi programmi sia sottoposto al Parlamento al termine dei negoziati.

Dal 2008 la continuazione provvisoria della partecipazione indiretta a questi programmi è finanziata mediante un credito d'impegno.

Una riserva di 60 milioni può essere presa in considerazione per la partecipazione integrale. L'esatto importo totale sarà richiesto con messaggio separato dopo i negoziati con l'UE. Nel caso in cui si rivelassero necessari ulteriori mezzi, questi ultimi saranno compensati nel settore ERI del DFI. La base legale per l'assegnazione dei sussidi è stata prolungata illimitatamente dal Parlamento.

Valutazione globale:

La partecipazione, integrale o indiretta, a questi programmi consentirebbe alla Svizzera di dare il proprio apporto e di beneficiare degli sviluppi dell'Europa nel settore della formazione e dell'insegnamento.

Misure necessarie:

Nessuna.

5655

Borse di studio per studenti stranieri 325.3600.302 NMC: A2310.0190

Relazioni con l'estero ­ cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Promuovere un insegnamento e una ricerca qualitativamente elevati per rafforzare la piazza del sapere svizzera; consolidare i contatti scientifici e culturali.

Prestazioni sussidiate:

Costo della vita dei borsisti e, se del caso, delle loro famiglie nel luogo di formazione.

Basi giuridiche: Legge federale del 19 giugno 1987 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera (RS 416.2), articolo 2.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

3 709 618 4 066 000 5 323 000 6 328 815 6 291 899

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Borsisti.

Sussidio esistente dal:

1961

2002 2003 2004 2005 2006

6 999 667 6 929 981 7 275 088 7 808 328 8 599 585

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Gestione finanziaria:

Credito d'assegnazione annuo nonché credito a preventivo annuo (dal 2004 credito d'impegno quadriennale).

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

La Commissione federale delle borse indica ogni anno al DFI il numero massimo delle borse assegnabili e quello delle borse rinnovabili, considerando l'ammontare dei crediti disponibili.

Il DFI, d'intesa con la Commissione, stabilisce l'offerta annuale di borse da sottoporre ai Paesi proposti dal DFAE. L'elenco dei Paesi implica una distinzione tra Paesi industrializzati e Paesi in sviluppo.

Il contingente di borse destinate agli artisti è indicato separatamente.

Le nuove borse destinate a studenti di livello universitario sono ripartite in parti approssimativamente uguali tra Paesi industrializzati e Paesi in sviluppo. Le borse universitarie assegnate a candidati provenienti da Paesi in sviluppo sono di principio rinnovabili, mentre quelle assegnate a candidati provenienti da Paesi industrializzati possono essere rinnovate solo in casi particolarmente motivati e per un anno al massimo.

Il DFI assegna le borse; quelle universitarie le assegna su proposta della Commissione federale delle borse.

La Commissione esamina le domande d'assegnazione o di rinnovo; l'assegnazione di una borsa di studio dipende soprattutto dalle qualifiche scientifiche e dalla maturità artistica.

5656

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Fino al 2003 la gestione finanziaria del sussidio federale è avvenuta tramite un credito d'assegnazione annuo, dal 2004 tramite un credito d'impegno quadriennale richiesto nel quadro del messaggio ERI.

L'ammontare delle borse è fissato nell'articolo 6 dell'ordinanza. Le borse devono consentire al borsista un tenore di vita adeguato in Svizzera (per i postlaureati ammontano al momento a fr. 1920.­ al mese). La Commissione può concedere assegni per spese straordinarie (spese di stampa, spese di viaggio ecc.).

Fino al 2004 questo sussidio figurava nel conto 327.3600.004.

Importanza e prospettive del sussidio:

Nei Paesi in sviluppo vi è una grande domanda di formazione per quadri locali. Il sussidio promuove inoltre il dialogo auspicato tra gli Stati partecipanti, la presenza svizzera all'estero e lo scambio scientifico e culturale.

Valutazione globale:

Il sussidio è un'utile forma di aiuto allo sviluppo; grazie alla reciprocità con i Paesi industrializzati è utile anche alla Svizzera. Nel confronto internazionale gli importi delle borse di studio svizzere si situano piuttosto nella parte bassa della scala.

Misure necessarie:

Nessuna.

5657

Casa svizzera, Cité universitaire, Parigi 325.3600.303 NMC: A2310.0191

Educazione e ricerca

Obiettivi principali:

Favorire i soggiorni di studio delle nuove leve svizzere nelle scuole universitarie di Parigi.

Prestazioni sussidiate:

Contributo all'esercizio e ai costi di manutenzione dell'edificio della Casa svizzera per garantire un alloggio a pigione moderata agli studenti (provenienti soprattutto dalla Svizzera).

Basi giuridiche: Ordinanza del 5 dicembre 2003 sui contributi per le partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù e per la Casa svizzera a Parigi (RS 414.513), articoli 13a - 13d.

Atto di donazione del 10 luglio 1931 tra il Consiglio federale e il rettore dell'Accademia di Parigi; statuti del Consiglio di gestione del 3 giugno 1988 (revisione approvata dal Consiglio federale il 27 febbraio 1989).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Fondazione della Casa svizzera a Parigi.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1933

2002 2003 2004 2005 2006

1 010 000 504 000 511 116 469 257 527 800

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

235 139 98 000 495 000 329 000 505 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

La Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) versa il sussidio federale in due rate al Consiglio di gestione della Casa svizzera. L'Ispettorato delle finanze della SER verifica periodicamente la conformità giuridica e la regolarità dell'impiego dei mezzi (ultima verifica 2006).

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il sussidio si basa sull'atto di donazione del 1931 e sugli statuti del Consiglio di gestione riveduti per l'ultima volta nel 1988. I crediti autorizzati sono utilizzati per il mantenimento dell'edificio, i provvedimenti di costruzione e l'amministrazione della Casa svizzera, inclusi gli stipendi del direttore nonché per le relazioni pubbliche e le spese della commissione di selezione.

I provvedimenti di costruzione sono sostenuti solo se si rifanno alle raccomandazioni dell'Ufficio federale della logistica e delle costruzioni (UFCL).

Il reddito del capitale della Fondazione è modesto. Le pigioni degli alloggi degli studenti non coprono le spese. Il livello delle pigioni vigente nella Cité universitaire de Paris (CIUP) non può essere oltrepassato poiché l'amministrazione della CIUP vi si opporrebbe.

Fino al 2004 questo sussidio figurava nel credito 327.3600.008.

5658

Importanza e prospettive del sussidio:

La CIUP è un campus studentesco internazionale fondato nel 1925.

È suddiviso in 37 case, generalmente in base alla nazione di appartenenza, e ospita circa 5 500 studenti e ricercatori. Considerato il livello delle pigioni vigente nella CIUP, la Casa svizzera non può coprire le spese. Il sussidio della Confederazione è quindi indispensabile per mantenere in funzione la Casa svizzera e rappresenta un importante contributo alla mobilità degli studenti.

Valutazione globale:

Una soppressione dell'aiuto finanziario è esclusa per questioni di politica educativa ed estera. Inoltre l'edificio ideato da Le Corbusier ha un pregiato valore architettonico.

Misure necessarie:

Nessuna.

5659

Agenzia spaziale europea (ESA), Parigi 325.3600.310 NMC: A2310.0198

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Partecipazione della Svizzera alla politica spaziale europea.

Prestazioni sussidiate:

Contributo obbligatorio all'ESA quale Stato membro; partecipazione ai programmi volontari dell'ESA, sostegno a istituti di ricerca implicati nei programmi dell'ESA.

Basi giuridiche: Convenzione del 30 maggio 1975 istitutiva di un'Agenzia spaziale europea (ESA) (con All.)

(RS 0.425.09).

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR; RS 420.1), articolo 16 capoverso 3.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Agenzia spaziale europea (ESA), Parigi; partner e contraenti ESA; altre imprese e organizzazioni pubbliche.

Contributo a un'organizzazione internazionale; aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1976

2002 2003 2004 2005 2006

125 026 999 122 000 000 126 417 300 137 867 200 140 722 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

26 998 000 29 500 000 76 904 000 110 810 000 118 000 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Per i contributi obbligatori e opzionali all'ESA: sulla base di un impegno internazionale.

Per le misure d'accompagnamento: tramite decisione.

In generale, la suddivisione dell'importo totale durante gli anni scorsi è stata la seguente: ­ contributo obbligatorio: circa 33 per cento; ­ contributo opzionale: circa 66 per cento; ­ misure d'accompagnamento: inferiore all'uno per cento.

Procedura:

Contributi opzionali: nell'ambito degli incontri ministeriali, in genere ogni triennio, una serie di programmi volontari è sottoposta agli Stati membri dell'ESA sulla base di un sistema denominato «opting out», che prevede la partecipazione automatica di un Paese salvo un'esplicita rinuncia. Se uno Stato decide di partecipare a un programma opzionale con un determinato importo, i contributi per questo programma diverranno in seguito obbligatori. Date le implicazioni finanziarie pluriennali, dal 2008 è previsto che la partecipazione ai programmi opzionali sia gestita tramite un credito d'impegno nel quadro del messaggio ERI 2008­2011.

5660

Le misure d'accompagnamento, che puntano a valorizzare ricerca e sviluppo e le applicazioni spaziali nazionali, servono a sostenere prevalentemente le spese d'esercizio delle associazioni di ricerca di punta nel settore spaziale (International Space Science Institute dell'Università di Berna, Integral Science Data Center di Ginevra, Centro d'informazione sull'utilizzazione dei dati e immagini di satelliti d'osservazione della Terra dell'Università di Zurigo). I criteri per l'assegnazione di questi aiuti sono fissati nell'ordinanza del DFI del 4 luglio 2001 sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell'ambito della formazione e della scienza (RS 420.123). (Dal 2005 le misure d'accompagnamento non sono più sostenute tramite questo credito a preventivo, si veda la rubrica 327.3600.306. Dal 2008 credito proprio A2310.0441).

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Contributi opzionali: la partecipazione ai programmi opzionali è decisa dal Consiglio federale, che determina quali programmi opzionali vanno sostenuti nell'ambito della pianificazione finanziaria e con quali mezzi.

Misure d'accompagnamento: nel quadro dei crediti stanziati, i sussidi sono assegnati come contributi alle spese d'esercizio delle associazioni o sulla base di progetti presentati dalle stesse.

Fino al 2004 questo sussidio figurava nel conto 326.3600.305, mentre nel 2005 era compreso nel conto 325.3600.305.

Importanza e prospettive del sussidio:

Grazie alla sua partecipazione all'ESA, la Confederazione garantisce il mantenimento in Svizzera di una base scientifica e tecnologica nel settore spaziale. Considerato il sistema di ritorno previsto dall'ESA (coefficiente di ritorno nel 2005: 95 %), anche l'industria nazionale beneficia di questa partecipazione. Le misure d'accompagnamento contribuiscono a mantenere le associazioni interessate all'avanguardia nella ricerca spaziale (ad es. ISSI).

Valutazione globale:

La partecipazione all'ESA permette alla Svizzera di essere presente e attiva nel settore spaziale nel quadro di una cooperazione internazionale (nessun programma spaziale nazionale). La Svizzera partecipa al Settimo programma quadro di ricerca dell'UE che prevede un contributo per il settore spaziale destinato in gran parte alla copertura dell'iniziativa GMES (per l'85 %). I programmi dell'ESA e le attività spaziali del Settimo programma quadro sono integrati e complementari.

Misure necessarie:

Nessuna.

5661

Programma scientifico «Human Frontier» (HFSP) 325.3600.317 NMC: A 2310.0206

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Inserimento della Svizzera a livello internazionale nella ricerca fondamentale in neurobiologia e biologia molecolare valorizzando soprattutto la ricerca interdisciplinare innovativa.

Prestazioni sussidiate:

Contributo di membro. L'organizzazione HFSP assegna contributi e borse di ricerca e organizza annualmente una conferenza.

Basi giuridiche: Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR; RS 420.1), articolo 16 capoverso 3 lettera a.

Beneficiario finale: Natura del sussidio:

Forma del sussidio:

Ricercatori svizzeri.

Aiuto finanziario (contributo volontario a organizzazioni internazionali).

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1992

2002 2003 2004 2005 2006

873 000 864 270 873 400 850 000 850 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

700 000 873 000

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Secondo la LR il Consiglio federale può concludere di moto proprio accordi in materia di collaborazione scientifica internazionale, nel quadro dei crediti stanziati. La Svizzera è membro a pieno titolo dell'HFSP. Questa organizzazione fissa di volta in volta e in funzione del reddito nazionale netto un limite di spesa triennale nonché l'ammontare del contributo dei 13 membri HFSP (D, F, UK, I, Giappone, CAN, USA, CH, Australia, Nuova Zelanda, India, Repubblica di Corea e UE).

Le richieste di sostegno dei ricercatori svizzeri sono valutate secondo le disposizioni dei bandi di concorso pubblici e le regole unitarie dell'HFSP. L'assegnazione dei mezzi ai ricercatori avviene tramite una procedura basata esclusivamente su criteri scientifici. Per la gestione del credito svizzero all'HFSP è responsabile la Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca.

5662

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La Confederazione disciplina la partecipazione all'HFSP tramite una pianificazione pluriennale delle uscite nel quadro del messaggio ERI (limite di spesa per il periodo 2004­2007, crediti d'impegno prima del 2004 e dal 2008).

La Confederazione/SER può influire sull'organizzazione tramite le delegazioni nei diversi organi e comitati.

L'efficacia e le prestazioni vengono valutate ogni anno dagli organi dell'HFSP con il coinvolgimento di esperti esteri e rese pubbliche. Il rapporto annuale fornisce informazioni dettagliate sul programma scientifico e sulla situazione finanziaria dell'organizzazione.

Fino al 2004 questo sussidio figurava nel conto 327.3600.312.

Importanza e prospettive del sussidio:

La ricerca sarà promossa in maniera prioritaria nel corrente periodo di sussidio ERI. Attualmente l'inserimento internazionale dei ricercatori svizzeri avviene prevalentemente tramite canali che consentono di sostenere direttamente i progetti (ad es. programma quadro di ricerca dell'UE) e che sono basati sui contributi d'impegno della Svizzera. L'HFSP offre alla Svizzera buone possibilità di partecipare a livello internazionale a un programma di promovimento e di borse di ricerca orientato alla qualità e con procedure di selezione basate su criteri scientifici che consente ai ricercatori di misurarsi su scala mondiale. Il programma promuove gli approcci più innovativi e d'e qualità; l'orientamento intercontinentale è unico e ha acquisito una reputazione internazionale. Il ritorno finanziario in Svizzera è superiore al contributo della Confederazione.

Valutazione globale:

I ricercatori svizzeri assumono nei settori promossi dall'HFSP una funzione dirigenziale. L'affiliazione della Svizzera all'HFSP consente di rafforzare ulteriormente questo settore di ricerca e di promuovere la ricerca fondamentale più innovativa a livello internazionale.

Misure necessarie:

Nessuna.

5663

Cooperazione internazionale nell'ambito della formazione e della scienza 325.3600.318 NMC: A2310.0207

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Integrazione della Svizzera nel contesto internazionale della formazione e della ricerca.

Prestazioni sussidiate:

Contributi limitati nel tempo e devoluti principalmente a scienziati svizzeri che si stanno preparando o partecipano a progetti e programmi nell'ambito di un'istituzione o di un'organizzazione internazionale. Finanziamento di misure di vario genere (borse di studio, cattedre e programmi di scambio, Institutes of Advanced Studies, misure di accompagnamento all'adesione a organizzazioni internazionali, esperimenti scientifici, impegni all'estero delle scuole universitarie svizzere ecc.).

Basi giuridiche: Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR; RS 420.1), articolo 16 capoverso 3 lettera c.

Ordinanza del 4 luglio 2001 sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell'ambito della formazione e della scienza (RS 420.123)

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Scienziati, istituti di ricerca e organizzazioni.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1990

2002 2003 2004 2005 2006

7 078 898 6 756 864 8 927 088 10 753 881 11 647 690

Contributi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

879 852 2 597 000 1 764 636

Gestione finanziaria:

Credito di impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Conformemente alla LR, il Consiglio federale può, nel quadro dei crediti approvati, concedere contributi per la cooperazione internazionale in materia di formazione e scienza. Le domande in tal senso di organizzazioni internazionali, istituti di ricerca (spesso beneficiari intermedi) o singoli individui possono essere inoltrate in qualsiasi momento alla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER). La SER verifica in particolare se il progetto presenta un interesse per tutta la Svizzera e se, nel momento previsto, non può essere finanziato a sufficienza in altro modo oppure se non è realizzabile senza l'aiuto finanziario della Confederazione. Per i contributi fino a un milione di franchi la decisione in merito all'assegnazione spetta alla Direzione della SER; per quelli che superano questo importo al DFI. A partire da due milioni di franchi occorre il consenso preventivo del DFF. Se non è possibile raggiungere un accordo, la decisione spetta al Consiglio federale su proposta del DFI. La SER amministra i crediti, verifica l'impiego dei contributi federali e stabilisce nella decisione la forma e i tempi di consegna dei rapporti.

5664

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante un credito d'impegno quadriennale richiesto in un messaggio ERI. I contributi si basano su un ordine di priorità messo a punto dalla SER, sono subordinati alla disponibilità creditizia e vengono concessi per un periodo di cinque anni al massimo. Un'eventuale prosecuzione del sostegno presuppone il riesame del diritto ai contributi e in particolare la verifica circa l'applicazione di un'altra base giuridica e il finanziamento attraverso i rispettivi crediti (cfr. ordinanza sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell'ambito della formazione e della scienza).

Una prestazione propria del beneficiario non è esplicitamente prevista. Ciò nonostante, la SER è libera di vincolare la concessione di contributi a determinate condizioni nonché di stabilirne a piacimento entità e durata.

Di norma, le prestazioni e gli effetti dei sussidi vengono misurati sulla scorta dei rapporti che i beneficiari sono tenuti a consegnare periodicamente.

Fino al 2004 questo sussidio figurava nel conto 327.3600.306. A partire dal 2005 e fino al 2007 il conto 325.3600.318 comprende anche i fondi per le misure d'accompagnamento ESA (vedi conto 325.3600.310).

Importanza e prospettive del sussidio:

Il sussidio è stato istituito in seguito a una mozione del 1988 che chiedeva un rafforzamento della collaborazione europea nel campo della formazione e della scienza. Oggi, la cooperazione europea e la presenza a livello scientifico della Svizzera all'estero dispongono di diversi altri strumenti, in parte alimentati con ingenti contributi federali (partecipazione della Svizzera a programmi quadro di ricerca e di educazione dell'UE, accordo bilaterale sulla cooperazione scientifica ecc.). La partecipazione integrale della Svizzera alla ricerca UE ha indotto uno spostamento delle domande su attività estranee ai settori di cooperazione con l'UE.

Dal 2008 i crediti per le misure riguardanti il settore spaziale sono gestiti mediante un credito d'impegno specifico (nuovo credito annuo a preventivo A231.0441).

Valutazione globale:

Originariamente il sussidio era stato concepito come finanziamento transitorio destinato a progetti specifici che presentavano un interesse per tutta la Svizzera. Oggi questo strumento viene utilizzato anche per sviluppare, in collaborazione con determinati Paesi europei, una serie di misure puntuali dal costo relativamente contenuto e la cui importanza scientifica ritenuta elevata sia dalla Svizzera che dai Paesi partner.

La verifica periodica del diritto ai contributi prevista dalla rispettiva ordinanza deve quindi essere rafforzata.

Misure necessarie:

Nessuna

5665

Cooperazione tecnologica in Europa in materia di ricerca e sviluppo 325.3600.319 e 325.3600.320 NMC: A2310.0208 e A2310.0209

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Partecipazione e integrazione della scienza e della ricerca in Svizzera a livello europeo.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno diretto agli scienziati svizzeri nel quadro della partecipazione «progetto per progetto». A partire dal 2004, contributo annuale versato all'UE.

Basi giuridiche: Accordo del 16 gennaio 2004 di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, dall'altra (con allegati) (RS 0.420.513.1).

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR; RS 420.1), articolo 16 capoverso 3 lettera a.

Beneficiario finale: Natura del sussidio:

Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Ricercatori svizzeri ed europei, istituzioni di ricerca; Euresearch.

Aiuto finanziario.

Contributo a un programma internazionale (dal 2004).

Contributo a fondo perso.

1987

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

6 761 910 67 332 624 100 369 285

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Per i partecipanti «progetto per progetto»: contratto.

Per la partecipazione integrale: in base a un accordo internazionale.

Per le misure collaterali: decisione o mandato di prestazione.

Procedura:

I criteri di assegnazione della partecipazione «progetto per progetto» sono stabiliti nell'ordinanza del 19 novembre 2003 (RS 420.132).

Dal 1° gennaio 2004 la Svizzera partecipa integralmente al sesto programma quadro europeo (PQRS) e versa un contributo annuale all'UE, la quale a sua volta finanzia i progetti approvati. Il rinnovo dell'accordo sui sette programmi quadro di ricerca 2007 fino al 2013 è stato firmato il 25 giugno 2007 ed è applicato retroattivamente con effetto al 1° gennaio 2007.

Il finanziamento delle misure collaterali (ad es. rete nazionale di informazioni «Eurosearch», partecipazione a spese della preparazione dei progetti e dei coordinatori svizzeri) è specificato nell'ordinanza del 22 novembre 2006 relativa alle misure collaterali (RS 420.132).

5666

2002 2003 2004 2005 2006

137 734 533 140 609 728 300 630 003 279 083 966 274 407 081

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Secondo la modalità «progetto per progetto», prima di poter beneficiare del sostegno della Confederazione i progetti vengono approvati dalle istanze dell'Unione europea. Le norme di base per il sovvenzionamento di progetti sono quelle contenute nel programma quadro e definite dall'UE.

Per la sua partecipazione integrale la Svizzera versa all'Unione europea un contributo obbligatorio. L'importo è calcolato in base al rapporto tra il PIL svizzero e quello dell'Unione europea.

Dal 2000 i mezzi per la rete nazionale d'informazione sono assegnati in base a un mandato di prestazione stabilito dalla SER. Le altre misure collaterali sono oggetto di una decisione su specifica domanda.

Fino al 2004 questi sussidi figuravano nel conto 327.3600.304.

Governo d'impresa:

Rete nazionale d'informazione: la SER e l'UFFT inviano ognuno un membro in qualità di osservatori al comitato dell'associazione Euresearch. Essi sono pure membri dell'assemblea.

Importanza e prospettive del sussidio:

Grazie alle strette relazioni con l'UE, la Svizzera può avvalersi della migliore cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnologia. Essa può collaborare attivamente all'organizzazione dello Spazio Economico Europeo. Insieme ai membri dell'UE, la Svizzera prende parte con gli stessi diritti a tutti gli eventi previsti dai programmi quadro di ricerca dell'UE. In qualità di coordinatrici, le istituzioni del nostro Paese possono sia presentare che dirigere progetti e hanno accesso ai risultati di altri progetti dei programmi quadro di ricerca.

Un bilancio intermedio sul riflusso finanziario dei mezzi dell'UE in Svizzera mostra risultati soddisfacenti. Istituzioni di ricerca pubbliche e private in Svizzera possono usufruire del mezzo di promozione europeo nella misura in cui la Confederazione ha investito a favore della partecipazione della Svizzera al sesto PQRS.

Rete nazionale d'informazione: entro l'inizio del 2010 verrà effettuata una valutazione in base alla quale dipenderà il proseguimento del mandato.

Valutazione globale:

Grazie a una partecipazione integrale, il ruolo della Svizzera quale luogo di sapere, ricerca e lavoro viene promosso a livello internazionale. Per università, scuole superiori, imprese e altri centri di ricerca in Svizzera, l'accesso alle reti scientifiche europee riveste molta importanza. I progetti europei permettono ai ricercatori svizzeri di acquisire nuovo sapere, sviluppare nuove tecnologie e collaborare all'interno delle migliori reti di cooperazione europee.

Un buon coordinamento dei mezzi di finanziamento per la ricerca nonché una limitazione del loro numero dovranno essere esaminati nel quadro della prevista revisione della legge sulla ricerca e dei futuri messaggi ERI.

Partecipazione integrale: in base all'articolo 1 capoverso 5 del Decreto federale del 14 dicembre 2006, sarà introdotto un sistema di controllo per accertare l'efficacia e le ricadute positive della partecipazione svizzera ai programmi quadro di ricerca al più tardi quattro anni dopo l'inizio del settimo programma quadro di ricerca.

Misure necessarie:

Nessuna.

5667

Cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST) 325.3600.321 NMC: A2310.0210

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Inserimento della Svizzera nei programmi di ricerca europei; apertura a livello internazionale dell'attuale ricerca nazionale.

Prestazioni sussidiate:

Contributi facoltativi a ricercatori svizzeri (stipendi, materiale di ricerca, spese di viaggio, organizzazione delle sedute).

Basi giuridiche: Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR; RS 420.1), articolo 16 capoverso 3 lettera a.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Ricercatori di tutte le scuole universitarie, in parte economia privata.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1971

2002 2003 2004 2005 2006

8 040 321 8 148 027 6 749 283 8 723 266 8 400 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 688 992 2 325 051 6 496 874 9 799 969 7 658 205

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Secondo la LR il Consiglio federale può concludere di moto proprio accordi in materia di collaborazione scientifica internazionale, nel quadro dei crediti stanziati. COST è un'iniziativa europea per coordinare e rafforzare la cooperazione nella ricerca scientifica e tecnica a livello nazionale e internazionale. È previsto soprattutto il sostegno di progetti nel campo delle scienze naturali (ricerca fondamentale e ricerca applicata). La partecipazione di un Paese a un'azione COST avviene su sollecitazione da parte dei ricercatori (bottom up). Le richieste per firmare un'azione COST possono essere inoltrate in qualsiasi momento, mentre le richieste di sostegno per progetti svizzeri condotti nell'ambito di un'azione COST possono essere presentate ogni quattro anni alla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER). I progetti sono esaminati dal comitato di gestione della relativa azione COST e da almeno due esperti esterni su mandato della SER. Superato questo esame la direzione della SER decide (integrata nella SER) se accordare il contributo su raccomandazione di COST Svizzera. Il reporting su progetti COST con partecipazione svizzera viene effettuato mediante un rapporto annuale reso pubblico e presentato alla SER dai partecipanti ai progetti .

5668

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene in base a un credito d'impegno quadriennale. I contributi dovrebbero essere impiegati per la copertura dei costi di cooperazione e di coordinamento scoperti, degli stipendi e del materiale di consumo. I contributi sono di norma versati ratealmente dopo la consegna dei resoconti scientifici e finanziari annuali. Il dieci per cento dell'importo totale è pagato dopo l'approvazione del resoconto finanziario conclusivo.

La presentazione di un rapporto alla SER da parte dei beneficiari dei contributi corrisponde alla prassi in vigore nella ricerca scientifica a livello internazionale. La prestazione sussidiata è ponderata dalla SER nell'ambito di un costante controllo ERI. L'efficacia del sussidio è valutata periodicamente da enti esterni in base a una scheda di controllo elaborata dalla SER. COST è stata valutata per l'ultima volta nel 1997 e nel 2001 da enti esterni.

La SER determina se e in quale misura debbano essere accordati i contributi basandosi soprattutto sulle perizie esterne dei progetti e, per quanto riguarda gli stipendi, attenendosi alla prassi dell'UE e del FNS. Le imprese coprono almeno il 50 per cento dei costi, per gli istituti universitari e i centri di ricerca la partecipazione ai costi varia dallo 0 al 100 per cento. La LR concede un ampio margine di manovra.

Fino al 2004 questo sussidio figurava nel conto 327.3600.120.

Importanza e prospettive del sussidio:

Nel 1971 COST ha gettato le basi per il coordinamento della ricerca e lo sviluppo in Europa. Il promovimento della ricerca UE è integrato in modo da coprire altre esigenze, ambiti tematici o cerchie di clienti. Per il periodo 2008­2011 la Confederazione fornisce un contributo per i costi scoperti di coordinamento e un offre sostegno ai partecipanti svizzeri a COST fino al 2011.

Valutazione globale:

Attualmente l'inserimento dei ricercatori svizzeri a livello internazionale avviene soprattutto attraverso altri canali (progetti di ricerca UE), per i quali la Svizzera versa cospicui crediti d'impegno. I ricercatori possono inoltre attingere già oggi a mezzi di promovimento di altre fonti (tra l'altro FNS e CTI) per partecipare a progetti COST. Per semplificare i canali di promovimento si dovrebbe pertanto esaminare se sarà possibile rinunciare a un canale di promovimento COST autonomo nella SER dotato di organi di controllo propri e mezzi propri.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: il DFI (SER) è incaricato di chiarire nel quadro della rinuncia a determinati compiti, se dal prossimo periodo ERI (2012­2015) si potrà rinunciare un canale di promovimento COST autonomo.

5669

Fondazione Fondo nazionale svizzero: sussidi di base 325.3601.020) NMC: A2310.0193

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Promuovere un insegnamento e una ricerca qualitativamente elevati per rafforzare la piazza del sapere svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Lavori di ricerca scientifica presso le scuole universitarie e gli istituti di ricerca indipendenti.

Basi giuridiche: Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR; RS 420.1), articoli 5 e 8.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Scuole universitarie, istituti di ricerca, ricercatori, ricerca privata.

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1952

2002 2003 2004 2005 2006

323 820 000 344 836 800 358 515 035 342 780 000 369 929 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

139 700 000 169 000 000 246 750 000 300 153 000 305 500 000

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

Gli obietti strategici da raggiungere sono fissati per ogni periodo di sussidio in una convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e il Fondo nazionale svizzero (FNS). Nella convenzione sono stabilite anche le dotazioni finanziarie e definiti gli indicatori delle prestazioni per valutare il raggiungimento degli obiettivi.

L'organo supremo del FNS è il Consiglio di fondazione. Il Consiglio della ricerca, ripartito in quattro divisioni, valuta i progetti e decide in merito ai sussidi da assegnare tramite decisione e/o contratto.

Per i programmi nazionali di ricerca (PNR) il FNS realizza studi di fattibilità, bozze di programma e un piano d'attuazione per ogni PNR accolto. Pubblica un bando di concorso sui piani d'azione approvati dal DFI e realizza programmi.

Su mandato del DFI, il FNS mette a concorso i Poli di ricerca nazionali (PRN) ed è responsabile della valutazione scientifica dei progetti. Il DFI decide sull'attuazione e definisce per ogni PRN la dotazione finanziaria. Il FNS finanzia, accompagna e sorveglia i PRN che il DFI ha deciso di costituire.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria del sussidio federale avviene tramite un limite di spesa quadriennale richiesto nel messaggio ERI.

Nella convenzione sulle prestazioni sono indicati i settori strategici e definiti i relativi obiettivi da raggiungere.

In base al suo controllo interno, il FNS stila ogni anno un rapporto destinato alla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER).

5670

Differenze rispetto agli obiettivi previsti e i relativi correttivi sono discussi con la SER. A metà del periodo di sussidio il FNS stila un rapporto di sintesi all'attenzione della SER che, in vista del successivo periodo di promovimento, traccia un bilancio sullo stato di attuazione delle principali misure di promovimento e sulle prospettive rispetto a quanto previsto nell'accordo sulle prestazioni.

Fino al 2003 questo sussidio figurava nel conto 327.3600.101. A partire dal 2005 questo sussidio e il conto 327.3600.126 sono stati riuniti nel conto 325.3600.020.

Governo d'impresa:

Il FNS non sottostà alla legge sul personale federale, poiché si tratta di una fondazione di diritto privato ai sensi dell'articolo 80 e seguenti CC.

Il Consiglio di fondazione adotta le decisioni strategiche. Vigila sul rispetto dello scopo della fondazione, definisce la posizione del FNS sulle questioni di politica della ricerca e adotta i documenti di pianificazione. Nel Consiglio di fondazione siedono rappresentanti delle principali istituzioni della ricerca del Paese (scuole universitarie, scuole universitarie professionali, Conferenza dei rettori delle università svizzere, accademie ecc.) e alcuni esponenti della politica e dell'economia nominati dal Consiglio federale. Si riunisce almeno una volta all'anno ed è costituito al massimo da 50 membri.

Il Comitato è costituito da almeno 15 membri del Consiglio di fondazione. Tra i suoi compiti figurano la nomina dei membri del Consiglio della ricerca e l'approvazione del preventivo e del piano di riparto, dei regolamenti principali e dell'accordo sulle prestazioni con la Confederazione. Il Comitato del Consiglio di fondazione si riunisce di norma quattro volte all'anno.

La Confederazione orienta l'impiego dei mezzi federali tramite la convenzione sulle prestazioni, ai sensi della quale l'amministrazione del FNS deve soddisfare in larga misura i criteri di efficienza, effettività, economicità e regolarità. Nel periodo di sussidio 2004­2007 le spese amministrative non devono oltrepassare il 4,5 per cento del sussidio federale.

L'organo di revisione è il CDF.

Importanza e prospettive del sussidio:

Questo sussidio è un elemento fondamentale del promovimento della ricerca della Confederazione; il FNS è la più grande istituzione di promovimento della ricerca in Svizzera.

L'aspetto centrale dell'attività di promovimento del FNS è il finanziamento di singoli progetti di ricerca fondamentale libera di elevata qualità. Le borse per studiosi agli inizi della loro carriera o per quelli già affermati e i programmi di scambio con diversi Paesi partner contribuiscono a promuovere le nuove leve accademiche. Inoltre, il FNS gestisce i PNR e i PRN su mandato del Consiglio federale. I mezzi del FNS sono destinati a sussidiare lavori di ricerca scientifici che non possono essere finanziati da altre fonti e che non perseguono finalità commerciali.

La partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca dell'UE ha comportato tuttavia un riposizionamento a livello internazionale di cui si deve tenere conto nel promovimento della ricerca (in particolare per evitare i doppioni).

Valutazione globale:

Il FNS è un'istituzione nazionale di notevole importanza per il promovimento della ricerca che ha dato prova di grande utilità. È tuttavia necessario garantire che i diversi canali del promovimento della ricerca restino armonizzati. Nell'ambito del prossimo messaggio ERI occorre prestare particolare attenzione ad evitare doppioni con i canali di promozione internazionali.

Misure necessarie:

Nessuna.

5671

Poli di ricerca nazionali del FNS 325.3602.020 NMC: A2310.0193

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Promozione di una ricerca qualitativamente elevata e del trasferimento di conoscenze tra settore scientifico e industriale per rafforzare la piazza del sapere svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Progetti di ricerca d'importanza nazionale promossi in ambito istituzionale dalle scuole universitarie e dalle istituzioni di ricerca.

Basi giuridiche: Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR; RS 420.1), articolo 8 capoverso 2.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Scuole universitarie e istituzioni di ricerca.

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

2000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

500 000

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione / convenzione sulle prestazioni.

Procedura:

I Poli di ricerca nazionali (PRN) sono uno strumento di promozione della Confederazione e sono costituiti su mandato di quest'ultima dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS).

L'attribuzione di nuovi PRN avviene su base competitiva e necessita dell'approvazione finale del Dipartimento federale dell'interno (DFI). La procedura di selezione avviene in due fasi.

­ Bando di concorso ed esame scientifico da parte del FNS: il FNS invita le cerchie interessate a inoltrare domande per l'istituzione di un PRN. Nell'ambito di una procedura di selezione e di decisione a due livelli (schizzi e domande) procede alla valutazione scientifica delle domande in collaborazione con gruppi di esperti internazionali. Infine raccomanda alla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) la realizzazione di progetti PRN giudicati di elevato livello scientifico.

­ Esame politico-scientifico e decisione del DFI: la SER esamina dal profilo della politica in materia di ricerca le domande per l'istituzione di nuovi PRN raccomandate dal FNS e le sottopone al DFI. In base all'esame scientifico e politicoscientifico il DFI decide quali PRN vanno istituiti e fissa il quadro finanziario per ognuno di essi.

5672

2002 2003 2004 2005 2006

51 800 000 61 380 000 59 909 001 64 500 000 65 000 000

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il FNS finanzia, segue e controlla i PRN che il DFI ha deciso di istituire.

La gestione finanziaria da parte della Confederazione avviene tramite il limite di spesa per il FNS chiesto nel quadro del messaggio ERI.

La gestione materiale avviene tramite una convenzione sulle prestazioni stipulata dalla SER con il FNS e il relativo allegato. in questi documenti sono definiti gli obiettivi strategici e il quadro finanziario per il relativo periodo di sussidio.

La convenzione sulle prestazioni prevede la ripartizione del limite di spesa del FNS in sussidi ordinari e in sussidi destinati ai PRN. Il contributo massimo, compresa la quota delle spese amministrative per i PRN, ammonta a 2674 milioni di franchi per il quadriennio 2008­2011.

Ogni PRN è sottoposto annualmente a una valutazione da parte di un gruppo di esperti, comprendente anche specialisti internazionali, condotta sotto la responsabilità del FNS (controllo dei risultati).

Inoltre l'Ufficio competente effettua periodicamente verifiche sugli adeguamenti strutturali perseguiti con i PRN nelle scuole universitarie coinvolte.

Fino al 2003 il sussidio figurava nel conto 327.3600.125. Dal 2005 il sussidio e il conto 327.3600.101 sono stati raggruppati nel conto 325.3600.020.

Importanza e prospettive del sussidio:

Promuovendo i PRN la Confederazione intende garantire il consolidamento a lungo termine di centri di competenza e di reti gestite da questi ultimi per rafforzare la posizione della Svizzera in settori di ricerca strategicamente importanti.

Ogni PRN è composto di un centro di competenza (leading house) e di una rete di partner e istituzioni del settore universitario o extrauniversitario, è subordinato a un ambito di ricerca ben definito e tematicamente delimitato e dispone di un adeguato sostegno in termini di risorse umane e materiali da parte dell'istituzione di riferimento del suo centro di competenza. Un PRN è sostenuto dalla Confederazione per dieci anni circa (durata massima 12 anni).

Valutazione globale:

I PNR sono un importante strumento di promovimento della Confederazione nel campo della ricerca orientata. Consentono di costituire centri di competenza e, in tal modo di promuovere la concentrazione delle forze e la ripartizione del lavoro tra le istituzioni di ricerca.

Inoltre favoriscono i partenariati tra settore universitario e extrauniversitario.

Misure necessarie:

Nessuna.

5673

Accademie svizzere 325.3601.021325.3604.021)NMC: A2310.0194

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Promuovere un insegnamento e una ricerca qualitativamente elevati per rafforzare la piazza del sapere svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Contributi alle quattro accademie svizzere delle scienze: l'Accademia svizzera delle scienze umane e sociali (ASSU), l'Accademia svizzera di scienze naturali (ASSN), l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) e l'Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST).

Basi giuridiche: Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR; RS 420.1), articoli 5­7 e 9.

Contributi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

2 980 000 4 347 000 7 535 000 12 242 000 12 617 200

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Ricercatori.

Sussidio esistente dal:

1900

2002 2003 2004 2005 2006

13 028 200 13 553 694 14 389 264 14 762 000 15 588 200

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo (dal 2005 i contributi alle quattro accademie figurano in un unico conto).

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

La Confederazione stipula una convenzione sulle prestazioni con ciascuna accademia basandosi sul rispettivo programma pluriennale e sul messaggio ERI. Conformemente alla legge sulla ricerca, ogni convenzione fissa gli obiettivi che l'accademia è tenuta a raggiungere con i fondi percepiti dalla Confederazione nel periodo di sussidio e indica le misure adottate a tale scopo. Obiettivi e misure sono specificati in un protocollo aggiuntivo rinnovato ogni anno, che è parte integrante della convenzione sulle prestazioni. In aggiunta, dal 2008 la Confederazione conclude una convenzione quadro con l'Associazione delle Accademie, alla quale sono aggregati in veste di centri di competenze il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche (TA-SWISS) e la Fondazione Science et Cité.

I fondi federali vengono liberati in base ai piani di ripartizione presentati dalle accademie e approvati dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER). In base alla convenzione quadro dal 2008 il versamento per l'Associazione delle accademie è effettuato tramite l'ASSMS, che è responsabile della gestione dei mezzi.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante un limite di spesa quadriennale e crediti a preventivo annui.

Le accademie effettuano un proprio controlling in base al quale informano annualmente l'ufficio competente sull'impiego dei fondi conforme allo scopo.

5674

Ogni accademia fa inoltre il punto della situazione sulle prestazioni nel rapporto di monitoraggio presentato alla SER all'inizio dell'anno successivo. Tale rapporto funge da base di discussione per il colloquio di verifica previsto tra l'accademia e la SER nel primo trimestre dell'anno al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi, accertare eventuali discrepanze e definire possibili misure correttive.

I risultati del colloquio vengono messi per scritto nel protocollo aggiuntivo annuale.

A metà del periodo ERI è previsto un bilancio intermedio che serve alla preparazione del successivo quadriennio e, all'occorrenza, ad adeguare l'attribuzione dei fondi per la seconda parte del periodo in corso.

Fino al 2004 questi sussidi figuravano nei conti 327.3600.104327.2600.107. Dal 2005 questi sussidi e quelli registrati come 327.3600.111 e 327.3600.117 sono stati raggruppati in un unico conto (325.3600.021).

Importanza e prospettive del sussidio:

Conformemente alla legge sulla ricerca, in qualità di organi di ricerca e di istituzioni di promovimento della ricerca, le accademie soddisfano un compito stabilito dalla legge.

Esse svolgono la funzione di ponte tra la scienza e la società, avvicinando l'opinione pubblica alle questioni scientifiche, curando la collaborazione con istituzioni estere e organizzazioni internazionali corrispondenti, effettuando studi e indagini nel campo della scienza e della politica scientifica e sostenendo l'attività di ricerca mediante i servizi ausiliari scientifici. Le accademie seguono anche particolari progetti scientifici a medio e lungo termine, tra cui il Dizionario storico della Svizzera, i Dizionari nazionali o la Rete svizzera di osservazione dei ghiacciai.

Valutazione globale:

Il sostegno alle accademie quali istituzioni di promovimento della ricerca vanta una lunga tradizione. Le accademie svolgono tuttavia un lavoro particolarmente prezioso anche per la promozione del dialogo e della comprensione reciproca tra società e scienza. Gran parte delle loro prestazioni viene fornita nel quadro del sistema di milizia.

Conformemente al messaggio ERI 2008­2011, l'amministrazione delle quattro accademie delle scienze è stata semplificata (unificazione in un'organizzazione mantello). Il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche (TA-SWISS) e la Fondazione Science et Cité sono aggregati all'Associazione delle accademie in quanto centri di competenze.

Misure necessarie:

Nessuna.

5675

Dizionario storico della Svizzera 325.3605.021 NMC: A2310.0194

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Approfondimento delle conoscenze storiche sulla Svizzera; rafforzamento dell'identità nazionale.

Prestazioni sussidiate:

Pubblicazione del Dizionario storico della Svizzera (DSS) in forma cartacea e come banca dati liberamente accessibile.

Basi giuridiche: Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR; RS 420.1), articolo 9.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Fondazione DSS.

Sussidio esistente dal:

1988

2002 2003 2004 2005 2006

4 240 000 4 635 180 5 825 975 6 860 000 4 000 000

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

2 450 000 3 272 000 3 419 300

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Secondo l'articolo 9 della legge sulla ricerca, nel quadro dei crediti stanziati le associazioni riconosciute per il promovimento della ricerca ricevono contributi per eseguire o far eseguire progetti scientifici a lungo termine. Gli importi iscritti a preventivo vengono assegnati in base ai piani di ripartizione presentati dalle associazioni.

La fondazione DSS presenta ogni semestre un rapporto alla SER sullo stato d'avanzamento dei lavori, in funzione del quale vengono effettuati un controlling tecnico semestrale e il controlling annuale nonché, in caso di bisogno, ulteriori verifiche.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

I mezzi disponibili ogni anno si basano su un limite di spesa quadriennale che oltre al sussidio al DSS comprende anche i contributi al Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica, alle Accademie svizzere delle scienze e ai dizionari nazionali. Il limite di spesa non fa distinzione tra le varie voci. I singoli contributi sono specificati nei messaggi del Consiglio federale concernenti il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione per i rispettivi anni e sono fissati nell'ambito del processo di preventivazione annuo. L'ufficio specializzato informa la Fondazione DSS con un atto formale scritto sulla decisione del Parlamento in merito al preventivo e sul piano di finanziamento (previa disponibilità creditizia). Il sussidio è limitato nel tempo (sostegno a progetto).

Fino al 2004 questo sussidio figurava nel conto 327.3600.111. Dal 2005 esso è stato raggruppato con le rubriche 327.3600.104-107 e 327.3600.117 nel conto 325.3600.021.

5676

Sulla base di una dettagliata pianificazione sui tempi d'esecuzione del progetto, l'ufficio specializzato concorda con la Fondazione DSS i dati sulla produzione annuale (righe prodotte, articoli finalizzati, numero di pubblicazioni ecc.), esaminati dalla redazione dello stesso e riportati ogni semestre in rapporti di controllo. In occasione del controlling annuale sono concordati nuovi obiettivi annuali e definiti i correttivi in caso di non raggiungimento degli obiettivi dell'anno precedente.

Sebbene la Confederazione finanzi quasi interamente la realizzazione del DSS, l'ammontare dei contributi non è però fissato nella legge. I contributi ad associazioni scientifiche riconosciute sono vincolati alla disponibilità creditizia ai sensi della legge. Modifiche per quanto riguarda le uscite si ripercuotono tuttavia direttamente sulla data di conclusione prevista per il progetto.

Governo d'impresa:

Obbligo di una revisione esterna e rapporti di controllo semestrali.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il DSS è un progetto a lungo termine molto noto e particolarmente importante.

Valutazione globale:

Il progetto rappresenta un compito di ricerca nazionale per il quale, fin dall'inizio dei lavori, non sono stati reperiti finanziatori privati o statali. Dopo i sensibili ritardi accumulati nell'avanzamento del progetto (inizialmente la conclusione dei lavori era prevista nel 2002) e il superamento del limite di spesa, ora, grazie all'elaborazione di una procedura basata su una pianificazione con indicatori e relativo controllo, è possibile garantire il ritmo di una pubblicazione l'anno. La conclusione del progetto è prevista per il 2012. È opportuno continuare a erogare il sussidio fino alla fine del progetto, poiché più del 60 per cento degli articoli del DSS sono già stati pubblicati (in versione elettronica), mentre oltre l'80 per cento è accessibile in formato elettronico agli studiosi.

Misure necessarie:

Nessuna.

5677

Dizionari nazionali 325.3606.021 NMC: A2310.0194

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Salvaguardia della diversità linguistica e culturale in Svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Sussidio forfettario versato all'Accademia svizzera delle scienze morali e sociali (ASSMS) per il progetto a lungo temine di pubblicazione dei dizionari nazionali. I contributi federali sono destinati a finanziare i costi salariali dei collaboratori.

Basi giuridiche: Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR; RS 420.1), articolo 9.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

3 559 900

2002 2003 2004 2005 2006

ASSMS.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

1900

3 737 900 3 885 750 3 954 021 3 840 000 3 950 000

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo (fino al 1996 compreso nel sussidio versato al Fondo nazionale svizzero).

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Nel 1996 la responsabilità del progetto è passata dal Fondo nazionale svizzero all'ASSMS, alla quale è versato il sussidio.

Il progetto è seguito sul piano scientifico da una commissione di esperti dell'Accademia.

Il rapporto e il conto annuale sono sottoposti all'ASSMS che a sua volta presenta la giustificazione e il rendiconto alla Confederazione.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene tramite limite di spesa quadriennale chiesto nel quadro del messaggio ERI. Dal 2005 i mezzi per i dizionari nazionali rientrano nel limite di spesa delle Accademie.

La gestione materiale avviene mediante una convenzione quadriennale sulle prestazioni (più relativi verbali aggiuntivi) stipulata dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) con l'ASSMS. La convenzione sulle prestazioni prevede la suddivisione dei mezzi dell'ASSMS fra sussidi ordinari e vincolati (destinati ai dizionari nazionali).

Fino al 2004 questo sussidio figurava nel conto 327.3600.117. Dal 2005 esso è stato raggruppato con le rubriche 327.3600.104-107 e 327.3600.111 nel conto 325.3600.021.

5678

Importanza e prospettive del sussidio:

I dizionari nazionali sono un progetto scientifico a lungo termine d'importanza nazionale. Il solo Vocabolario dei dialetti della Svizzera tedesca, che dovrebbe essere completato nel 2020, conterà alla fine 17 volumi.

Questo progetto non potrebbe essere realizzato senza i sussidi federali. I Cantoni partecipano nella misura del 25 per cento circa ai costi globali fornendo in particolare l'infrastruttura e altre prestazioni.

Valutazione globale:

La pubblicazione dei dizionari nazionali è un progetto scientifico a lungo termine d'interesse nazionale. In considerazione dello stato avanzato dei lavori, un'interruzione del sostegno federale non entra in linea di conto.

Misure necessarie:

Nessuna.

5679

Aiuto alle università, contributi per investimenti materiali 325.4600.001 NMC: A4300.0114

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Promuovere un insegnamento e una ricerca qualitativamente elevati per rafforzare la piazza del sapere svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Investimenti delle università cantonali e degli istituti universitari riconosciuti destinati all'insegnamento, alla ricerca e ad altre installazioni universitarie.

Sono sussidiati le trasformazioni di edifici che comportano una spesa superiore a 3 milioni di franchi e l'acquisto e l'installazione di apparecchi scientifici, macchine e attrezzature, come pure di mezzi informatici che comportano una spesa superiore a 300 000 franchi.

Basi giuridiche: Legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull'aiuto alle università, LAU; RS 414.20), articolo 4 lettera a nonché articoli 13 e 18 segg.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Università, istituti riconosciuti.

Aiuto finanziario.

Sussidio esistente dal:

1969

2002 2003 2004 2005 2006

87 000 000 83 160 000 77 544 025 73 430 000 66 680 000

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

80 714 999 64 751 841 80 000 037 83 999 724 71 180 000

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno e credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Gli enti responsabili delle università o degli istituti aventi diritto ai sussidi inoltrano una domanda alla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) in cui forniscono indicazioni su scopo del progetto, utenti, bisogni, adempimento delle esigenze in materia di cooperazione universitaria, spese previste e finanziamento. La quota finanziata dalla Confederazione ammonta al massimo al 30­55 per cento delle spese, a seconda della capacità finanziaria del Cantone universitario e al 45 per cento al massimo per gli istituti che hanno diritto a un sussidio. Sono concessi sussidi soltanto per progetti economici e conformi alle esigenze della ripartizione dei compiti e della collaborazione tra le scuole universitarie.

Il DFI decide in merito all'assegnazione di sussidi pari o superiori a 5 milioni di franchi, la SER in merito alla concessione dei sussidi di importo inferiore.

Alla Conferenza universitaria svizzera (CUS) sono sottoposti per parere tutti i progetti di costruzione per un importo totale pari o superiore a dieci milioni di franchi e tutti i progetti per i quali possono sorgere problemi di coordinamento a livello nazionale o regionale.

5680

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene tramite un credito d'impegno quadriennale chiesto nel quadro del messaggio ERI. Fino al 2004 questo sussidio figurava nel conto 327.4600.001.

Con la NPC vengono a cadere le quote dipendenti dalla capacità finanziaria, per cui il tasso dei sussidi ammonta al massimo al 30 per cento.

Le domande vengono approvate in base a un ordine di priorità ai sensi dell'articolo 13 LSu per garantire la parità di trattamento di tutti gli aventi diritto. A ogni avente diritto è assegnata previamente una quota fissa (quota parte, totale ca. 145 mio.). La quota parte è composta di un importo parziale vincolato alle prestazioni (criteri di ripartizione secondo la LAU), di un importo vincolato alla crescita (aumento degli studenti), di un importo di base (dimensione dell'istituto) e di un importo vincolato alla superficie (superficie per studente). Se un Cantone non impiega integralmente la quota parte, i fondi non utilizzati sono accreditati alla massa disponibile.

Il resto (massa disponibile) è utilizzato esclusivamente per sostenere progetti scelti di interesse nazionale (ca. 115 mio.) in base ai seguenti criteri di priorità: Investimenti immobiliari: ­ aumento straordinario del numero di studenti; ­ creazione di un settore di specializzazione coordinato a livello nazionale tra le scuole universitarie; ­ esiguità degli spazi nel confronto nazionale.

Investimenti non immobiliari (apparecchi, macchine ecc.): ­ realizzazione di importanti programmi di ricerca / ottimizzazione dei metodi d'insegnamento; ­ creazione di settori di specializzazione o ricerca di punta; ­ introduzione di nuove discipline o nuovi settori scientifici.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il sussidio dipende dalle uscite e serve a orientare gli investimenti delle università e degli istituti aventi diritto.

Con la nuova legge sulle scuole universitarie (LASU) il numero di contributi di investimento dovrà essere ridotto (limite dei costi più elevato per il diritto al contributo).

Valutazione globale:

L'insegnamento nelle scuole e nelle istituzioni universitarie può essere finanziato soltanto in minima parte con le entrate (tasse d'iscrizione ecc.). La Confederazione sostiene gli sforzi profusi dai Cantoni universitari e dagli istituti aventi diritto ai sussidi per assicurare un'offerta formativa qualitativamente elevata.

L'effettività e l'efficienza dei mezzi impiegati devono essere incrementate nel quadro delle nuova legge sulle scuole universitarie (LASU) (ottimizzazione del portafoglio delle scuole universitarie).

A tal fine vanno prese in esame i seguenti indirizzi: ­ ottimizzazione dei portafogli delle scuole universitarie; ­ semplificazione delle strutture organizzative; ­ sussidi vincolati alle prestazioni; ­ estensione della garanzia della qualità; ­ promovimento della concorrenza; ­ rafforzamento dell'autonomia delle scuole universitarie.

Misure necessarie:

Cfr. 325.3600.001.

5681

Contributo finanziario della Confederazione al settore dei PF 328.3600.001 NMC: A2310.0346; A2310.0416 e A4100.0125

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Promuovere un insegnamento e una ricerca qualitativamente elevati per rafforzare la piazza del sapere svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Gestione dei politecnici federali e degli istituti di ricerca (insegnamento, ricerca, servizi, promovimento di nuove leve, trasferimento di sapere e pubbliche relazioni).

Basi giuridiche: Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF; RS 414.110), articolo 35 (dall'1.1.2004: art. 34 lett. b).

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

478 446 826 617 455 888 884 779 912 1 118 860 364 1 706 806 106

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Istituti del settore dei PF e Consiglio dei PF.

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

(1855) 2000

2002 2003 2004 2005 2006

1 756 184 897 1 755 824 343 1 788 187 250 1 826 275 000 1 880 375 000

Gestione finanziaria:

Limite di spesa (dal 2004), credito d'impegno (investimenti in immobili della Confederazione) e credito a preventivo annuo (dal 2007 suddiviso in contributo all'esercizio e uscita per investimenti).

Forma della concessione:

Contratto (mandato di prestazione).

Procedura:

Dal 2000, ovvero da quando il settore dei PF è diventato autonomo sul piano contabile, il Consiglio federale sottopone per approvazione all'Assemblea federale un mandato di prestazione quadriennale. Il mandato viene armonizzato con i contributi federali previsti per coprire il fabbisogno finanziario del settore dei PF per la gestione e gli investimenti (dal 2004 limite di spesa quadriennale sottoposto per approvazione al Parlamento nel quadro del messaggio ERI).

Dato che gli immobili del settore dei PF sono di proprietà della Confederazione, sono necessari crediti d'impegno per gli investimenti nel portafoglio immobiliare. I crediti d'impegno sono richiesti annualmente con il Preventivo della Confederazione in base al programma edilizio del Consiglio dei PF e le spese risultanti sono computate nel limite di spesa. Il sussidio federale per l'esercizio è versato sotto forma di contributo globale. Il Consiglio dei PF ripartisce i mezzi finanziari all'interno del settore dei PF e stipula accordi sugli obiettivi con i diversi istituti. I sussidi non impiegati possono essere destinati alla costituzione di riserve, tuttavia il consuntivo del settore dei PF deve essere pareggiato a medio termine.

5682

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

In quanto ente gestore dei due PF e degli istituti di ricerca, la Confederazione è fondamentalmente libera di stabilire i contributi finanziari. Il limite di spesa è tuttavia definito principalmente in base ai mezzi impiegati nel periodo precedente (fissazione di un tasso di crescita) e in secondo luogo in base a criteri di output.

Come previsto dall'ordinanza sull'organizzazione del DFI, il mandato di prestazione è elaborato dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) in stretta collaborazione con il Consiglio dei PF. Il mandato di prestazione contiene gli aspetti principali e gli obiettivi circa l'insegnamento, la ricerca e i servizi del settore dei PF, i valori finanziari di riferimento nonché metodi e criteri in base ai quali è valutato il raggiungimento dei diversi obiettivi. Il mandato di prestazione può essere adeguato durante il periodo di vigenza se sussistono motivi importanti.

La SER verifica ogni anno l'adempimento del mandato e se necessario chiede al Consiglio federale l'adozione di misure. La SER informa l'Assemblea federale in un rapporto intermedio sul raggiungimento degli obiettivi. Un rapporto di valutazione redatto in collaborazione con esperti esterni funge da base per l'elaborazione del nuovo mandato di prestazione. Al termine del periodo di sussidio il Consiglio dei PF presenta al Consiglio federale un rapporto sulle prestazioni fornite che deve essere approvato dal Parlamento. Il Consiglio dei PF allestisce inoltre per il Parlamento documenti aggiuntivi sul preventivo e sul consuntivo, di cui il Consiglio federale non prende atto.

Governo d'impresa:

Gli esistenti principi del governo d'impresa sono definiti nella legge sui PF e concernono in particolare la contabilità (standard contabili, pubblica visione della contabilità nel quadro del conto speciale) e la gestione del personale (applicabilità del diritto del personale federale). Dato che il settore dei PF non ha personalità giuridica, il Consiglio dei PF si trova in una posizione difficile nei confronti dei singoli istituti, ciascuno con personalità giuridica propria.

Importanza e prospettive del sussidio:

I PF e gli istituti di ricerca costituiscono un elemento portante della politica federale in materia di ricerca e in particolare di educazione.

Al contrario delle scuole universitarie cantonali, sostenute solo a titolo sussidiario, la Confederazione gestisce in modo autonomo i due politecnici federali. Il contributo della Confederazione e i mezzi pubblici e soprattutto privati destinati alla ricerca acquisiti su base competitiva devono garantire anche in futuro la posizione d'avanguardia del settore dei PF nel campo dell'insegnamento e della ricerca. Assumono una grande importanza in quest'ottica il posizionamento delle scuole universitarie federali nel (nuovo) spazio dell'educazione superiore svizzero e il loro finanziamento prioritario.

Valutazione globale:

Con la revisione parziale della legge sui PF nel 2004 sono state rafforzate le basi giuridiche e organizzative per garantire una maggiore autonomia al settore dei PF (procedure più snelle, chiara regolamentazione delle competenze in seno al settore, introduzione di un limite di spesa, pianificazione continua delle uscite da parte del Consiglio dei PF ecc.); il processo non è ancora concluso (assunzione del ruolo di proprietario, competenze del Consiglio dei PF, realizzazione di interfacce tra il settore e l'amministrazione centrale, gestione dei rischi, trasferimento degli immobili).

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: nel quadro dell'attuazione del rapporto sul governo d'impresa verrà effettuata una verifica volta a determinare le modifiche necessarie nel settore dei PF. In particolare occorre rafforzare la responsabilità degli organi.

5683

Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Sussidi d'esercizio agli istituti d'educazione 402.3600.002 NMC: A2310.0151

Ordine e sicurezza pubblica

Obiettivi principali:

Garantire in tutto il Paese uno standard comune di assistenza per fanciulli, adolescenti e giovani adulti difficili da educare.

Prestazioni sussidiate:

Spese per il personale di case di educazione senza scopo di lucro private e pubbliche, nonché di centri per l'esecuzione di misure per giovani adulti, che accolgono fanciulli e adolescenti difficili da educare o il cui comportamento sociale è particolarmente turbato, ai fini della scolarizzazione, della formazione professionale, dell'accertamento, dell'assistenza e dell'accompagnamento e giovani adulti per l'esecuzione delle misure.

Basi giuridiche: Legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341), articoli 5 segg.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Cantoni o altre organizzazioni pubbliche (responsabili di istituzioni).

Indennità.

Contributo a fondo perso.

1966

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

33 463 000 42 991 100 47 067 400 68 337 300 60 526 300

Gestione finanziaria:

Credito annuo di assegnazione e credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Gli istituti educativi presentano all'Ufficio federale di giustizia (UFG) la domanda per i sussidi d'esercizio. L'UFG verifica se e quale percentuale del personale adempie i criteri per il versamento di contributi.

Il sussidio d'esercizio presuppone che il Cantone di ubicazione riconosca l'istituzione e versi, eventualmente assieme ad altri Cantoni, un contributo appropriato per l'esercizio (Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali, CIIS).

Tutte le istituzioni devono presentare all'Ufficio federale di giustizia il rapporto di revisione relativo al conto annuale e il conteggio delle spese salariali relativo al personale avente diritto al sussidio assieme alla domanda annua di contributi.

5684

2002 2003 2004 2005 2006

66 362 500 69 712 500 72 363 000 69 291 200 72 732 957

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Giusta la LPPM la Confederazione assume il 30 per cento delle spese salariali effettive (salario, altre controprestazioni, prestazioni sociali e contributi del datore di lavoro) versate l'anno precedente ai collaboratori che dispongono di una formazione riconosciuta in campo educativo. L'UFG versa annualmente il contributo alle spese d'esercizio sulla base delle spese salariali riconosciute delle istituzioni (anno precedente).

Oltre al rapporto di revisione relativo al conto annuale ogni anno sono controllate in loco per campionatura più istituzioni, ad esempio in merito al conteggio delle spese salariali, ai diplomi e ai criteri della base del collocamento.

La base legale non prevede un termine. Tuttavia il riconoscimento dell'istituzione è verificato ogni cinque anni mediante procedura differenziata.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il numero delle persone collocate in case di educazione e la complessità dei turbamenti e delle alterazioni sono attualmente in aumento. Un'assistenza appropriata e qualificata continuerà a essere necessaria.

Valutazione globale:

Questa indennità consente di ridurre preventivamente le spese a lungo termine che potrebbero sorgere da collocamenti successivi in una clinica psichiatrica o in un istituto di esecuzione delle pene.

Nell'interesse di garantire in tutto il Paese uno standard comune di assistenza e di ridurre i trattamenti in età adulta, è giustificato, di principio, che la Confederazione apporti un contributo in tale ambito.

Dall'analisi effettuata nel quadro della NPC (vedi secondo messaggio NPC, FF 2005 5418) è risultato che sia la collaborazione tra Confederazione e Cantoni sia il sussidio nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure sono opportuni. Dal 2008 la collaborazione con i Cantoni è regolamentata in base ad accordi sulle prestazioni. Nel contempo saranno i contributi d'esercizio versati a titolo forfettario.

Misure necessarie:

Nessuna.

5685

Progetti sperimentali 402.3600.003 NMC: A2310.0152

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Migliorare l'esecuzione delle pene e delle misure.

Prestazioni sussidiate:

Nuovi metodi e programmi relativi all'esecuzione delle pene e delle misure (comprese forme di esecuzione, che derogano dal Codice penale) o per istituzioni speciali per fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è perturbato.

Basi giuridiche: Legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341), articoli 8­10.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Cantoni od organizzazioni private (ad es.

responsabili di istituzioni).

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1987

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

840 600 2 076 000 2 884 100

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) assieme a una commissione peritale esterna valuta le domande di sussidi in base al carattere sperimentale dei progetti (innovazione, trasferimento e valutazione scientifica) e stabilisce l'aliquota.

Ogni anno i responsabili di progetti sperimentali devono presentare all'UFG un rapporto intermedio nonché un rapporto di valutazione e un rapporto conclusivo.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

I sussidi per progetti sperimentali sono gestiti tramite un credito d'impegno. La Confederazione finanzia al massimo l'80 per cento delle spese relative ai progetti riconosciuti e, in caso di istituzioni già esistenti, le spese supplementari causate dal progetto. Il sovvenzionamento presuppone la copertura del restante finanziamento del progetto sperimentale.

L'UFG esamina annualmente in loco lo stato del progetto. La commissione peritale esterna valuta assieme all'UFG il rapporto di valutazione e quello finale, che vengono in seguito approvati dall'UFG.

Grazie alla disposizione potestativa e alla fissazione di un'aliquota massima relativa a i sussidi, le disposizioni legali concedono un certo margine di manovra per quanto riguarda il principio e l'ammontare dei sussidi.

La base legale non prevede un termine. La durata del periodo sperimentale è tuttavia limitata a cinque anni.

5686

2002 2003 2004 2005 2006

2 968 300 1 387 000 808 300 111 800 391 958

Importanza e prospettive del sussidio:

Le conoscenze e le esperienze ricavate dai progetti sperimentali permettono una gestione dell'esecuzione più efficace e meno costosa. L'utilità dei risultati previsti e la possibilità di trasferire ad altri Cantoni o istituzioni le forme di assistenza e di intervento collaudate giustificano il sostegno.

Valutazione globale:

Le alternative alla forma attuale di sovvenzionamento (ad es. introduzione di una somma forfettaria), sono state respinte, poiché non permettono di raggiungere gli obiettivi fissati, in quanto non tenevano sufficientemente conto della singolarità di ogni progetto (tipo di istituzione, dimensioni, composizione delle spese riconosciute ecc.).

Dall'analisi effettuata nel quadro della NPC è risultato che sia la collaborazione tra Confederazione e Cantoni sia il sussidio nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure sono opportuni.

Per l'ambito dei progetti sperimentali non sono state proposte modifiche.

Misure necessarie:

Nessuna.

5687

Contributi a vittime di crimini 402.3600.005 NMC: A2310.0154

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Garantire una qualità sovracantonale di consulenza per le vittime di crimini.

Prestazioni sussidiate:

Programmi di formazione destinati a tutta la Svizzera o a un'intera regione linguistica, corsi o seminari per le persone incaricate dell'aiuto alle vittime giusta la LAV (corsi di base e di perfezionamento professionale).

Basi giuridiche: Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), articolo 18 capoverso 1.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal: Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

868 500 142 100

2002 2003 2004 2005 2006

Organizzazioni private (scuole universitarie professionali, associazioni).

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1993 107 800 174 200 99 200 91 400 48 984

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Le organizzazioni (scuole universitarie professionali, associazioni) presentano la richiesta di sussidio all'Ufficio federale di giustizia (UFG).

L'UFG versa i contributi per i corsi di formazione sotto forma di somme forfettarie per ogni mezza giornata di corso effettuata. A determinate condizioni (ad es. corsi in francese o italiano) le somme forfettarie sono maggiorate del 10 per cento. Le spese del programma di formazione che non sono coperte dal contributo della Confederazione, sono assunte dal partecipante al corso.

Terminato il corso, gli organizzatori della formazione devono presentare diversi documenti all'UFG (ad es. programma effettivo del corso, numero di partecipanti, conteggio delle spese). Il versamento dei contributi avviene dopo l'esame da parte dell'UFG.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il versamento del contributo da parte della Confederazione è vincolato a diverse condizioni (i corsi devono interessare un'intera regione linguistica o trattare tematiche di rilievo nell'ambito dell'aiuto alle vittime, numero minimo di partecipanti, composizione dei partecipanti ecc.).

La Confederazione paga al massimo due terzi delle spese relative al programma di formazione destinato al personale incaricato dell'aiuto alle vittime. Nella prassi la Confederazione assume tra il 40 e il 50 per cento delle spese di formazione.

5688

Importanza e prospettive del sussidio:

Il sostegno a programmi di formazione destinati al personale incaricato dell'aiuto alle vittime contribuisce a creare un livello di qualità paragonabile della consulenza alle vittime di reati in tutta la Svizzera. L'aiuto alle vittime sarà necessario anche in futuro.

Valutazione globale:

Le basi giuridiche prevedono un contributo massimo di due terzi e lasciano aperto (disposizione potestativa), se i contributi vanno versati a titolo forfettario. In base alle esperienze maturate (rapporto tra costi e utili) l'UFG ha introdotto a partire dal 2000 il rimborso forfettario dei contributi, aumentando in questo modo l'efficacia della procedura e rispettando la legge sui sussidi (art. 7 lett. e).

Misure necessarie:

Nessuna.

5689

Prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero 402.3600.007 NMC: A2310.0156

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Sostegno degli Svizzeri all'estero che necessitano di assistenza.

Prestazioni sussidiate:

Rimborso di prestazioni assistenziali versate dai Cantoni a singole persone (o famiglie) che dopo un soggiorno all'estero superiore a tre anni ritornano in Svizzera e necessitano di assistenza; prestazioni di aiuto sociale agli Svizzeri all'estero che necessitano di assistenza.

Basi giuridiche: Legge federale del 21 marzo 1973 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero (LASE; RS 852.1).

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Cantoni, Svizzeri all'estero che non possono provvedere alla loro sussistenza.

Indennità.

In generale prestazione rimborsabile; di fatto anche contributi a fondo perso.

Sussidio esistente dal:

1973

2002 2003 2004 2005 2006

6 599 200 7 627 600 6 553 000 3 675 800 5 859 866

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 699 700 3 969 000 4 700 000 4 971 800 6 448 700

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Gli Svizzeri all'estero che dopo un soggiorno all'estero superiore a tre anni tornano in Svizzera e necessitano di assistenza, ricevono prestazioni assistenziali dal Cantone di domicilio. I costi dell'aiuto sociale versato durante i primi tre mesi sono rimborsate dalla Confederazione.

Gli Svizzeri all'estero che necessitano di prestazioni assistenziali possono rivolgersi a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero. Da quest'ultima ricevono, in caso di necessità, le prestazioni di aiuto sociale. La persona o famiglia richiedente deve documentare la propria situazione finanziaria e allestire un preventivo. Le prestazioni sono versate sussidiariamente ai mezzi propri, ai contributi di privati e delle assicurazioni sociali nonché alle prestazioni assistenziali dello Stato di residenza.

5690

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Le prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero rientrati in Svizzera sono versate dai Cantoni secondo le rispettive regolamentazioni e direttive.

Nella prassi vi è un certo margine di manovra in merito alla durata della concessione delle prestazioni assistenziali all'estero e alla questione se finanziare l'assistenza in loco o il ritorno.

Le prestazioni assistenziali versate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari svizzere si basano sulla situazione specifica dello Stato di residenza e della persona richiedente. Per determinare l'aiuto materiale esistono direttive interne dell'Ufficio competente.

Importanza e prospettive del sussidio:

L'importanza dell'aiuto agli Svizzeri all'estero che necessitano di assistenza tende ad aumentare in considerazione delle relazioni economiche internazionali del nostro Paese e della mobilità transfrontaliera e transcontinentale connessa a tali relazioni.

La necessità futura del sussidio dipende soprattutto dalla situazione economica dei Paesi ospitanti. Di conseguenza essa è soggetta a fluttuazioni.

Valutazione globale:

La garanzia delle basi esistenziali materiali degli Svizzeri all'estero continua a essere giustificata dal principio della parità di trattamento.

Il versamento attraverso i canali esistenti delle prestazioni di aiuto sociale ai concittadini rientrati in Svizzera, ossia il versamento da parte dei Cantoni, è una soluzione ovvia ed efficiente.

Misure necessarie:

Nessuna.

5691

Sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d'educazione 402.4600.001 NMC: A4300.0108

Ordine e sicurezza pubblica

Obiettivi principali:

Esecuzione delle pene e delle misure in Svizzera più unificata, più rispettosa della dignità umana e conforme agli standard internazionali riconosciuti.

Prestazioni sussidiate:

Costruzione, ampliamento e trasformazione di istituti pubblici o privati per l'esecuzione delle pene e delle misure.

Basi giuridiche: Legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341), articolo 2 segg.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Cantoni o organizzazioni private (responsabili di istituzioni).

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1966

2002 2003 2004 2005 2006

15 715 000 8 266 500 15 267 500 16 200 000 15 500 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

13 740 100 12 375 500 17 000 000 21 630 300 16 982 000

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) esamina se la domanda di sussidio di costruzione adempie le condizioni giusta la LPPM e ne determina l'importo massimo. I progetti a cui è stato assegnato un sussidio superiore a un milione di franchi devono essere sottoposti al Controllo federale delle finanze.

Le domande di sussidi di costruzione devono essere indirizzate all'UFG prima di conferire il mandato di progettazione e mettere a punto con esso la concezione generale e il programma dei locali. Su incarico dell'UFG e in base alla documentazione presentata, l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica allestisce una perizia scritta quale base per i costi di costruzione riconosciuti.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

I sussidi di costruzione sono gestiti tramite un credito annuo di assegnazione. La Confederazione indennizza il 35 per cento dei costi di costruzione riconosciuti d'istituti adibiti all'esecuzione delle pene e delle misure. Di norma l'ammontare dei costi di costruzione riconosciuti è stabilito in base a un metodo di calcolo a titolo forfettario. I valori modello calcolati nel quadro del sussidio forfettario per singolo posto favoriscono soluzioni economiche.

L'Ufficio federale di giustizia effettua le perizie in loco dopo la fase progettuale e durante l'esercizio.

5692

Importanza e prospettive del sussidio:

Tenuto conto delle nuove forme di criminalità e delle mutate strutture criminali, gli istituti sicuri adibiti all'esecuzione delle pene continuano a rivestire un ruolo importante per la garanzia della protezione pubblica.

Valutazione globale:

Per garantire un'esecuzione delle pene e delle misure in Svizzera unificata e adeguata agli standard internazionali i sussidi continuano ad essere giustificati.

Forme di sovvenzionamento alternative, segnatamente l'introduzione di somme forfettarie generali per l'esecuzione (per posto d'esecuzione gestito anziché per progetto di costruzione), sono state esaminate e respinte dal gruppo di progetto «Esecuzione delle pene e delle misure» nel quadro dell'analisi della NPC (la Confederazione non può influire in maniera strutturata sulla costruzione).

In base all'analisi effettuata nel quadro della NPC (vedi secondo messaggio NPC, FF 2005 5415) la forfetizzazione di sussidi di costruzione, nella prassi già diffusa, è stata inserita nella legge a titolo di regola. Sono inoltre stati effettuati adeguamenti della LPPM per aumentare il carattere vincolante della programmazione.

Misure necessarie:

Nessuna.

5693

Indennizzi per la protezione dello Stato ai Cantoni 403.3500.002 NMC: A2310.0158

Ordine e sicurezza pubblica

Obiettivi principali:

Salvaguardia della sicurezza interna della Svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Prestazioni dei Cantoni a favore della Confederazione nell'ambito della protezione preventiva dello Stato (trattamento delle informazioni).

Basi giuridiche: Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), articolo 28.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Cantoni.

Indennità.

Sussidio esistente dal:

Prestazione in denaro non rimborsabile.

(presumibilmente) prima del 1955.

2002 2003 2004 2005 2006

7 235 000 7 235 000 8 358 000 8 358 000 8 400 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

2 051 700 2 396 900 2 574 200 1 320 000 6 460 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

L'indennità è stabilita in base al rilevamento biennale delle spese effettuato presso i Cantoni. In base ai rapporti pervenuti, l'Ufficio federale competente verifica le prestazioni dei Cantoni dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'indennità è calcolata in base al numero di posti messi a disposizione dai Cantoni per il trattamento delle informazioni e in base alla media cantonale delle rispettive spese salariali (fissata a fr. 100 000.­).

Importanza e prospettive del sussidio:

La salvaguardia della sicurezza interna è un compito comune di Confederazione e Cantoni. I Corpi di polizia di Confederazione, Cantoni e Comuni sono responsabili del mantenimento della sicurezza sul loro territorio. Essi collaborano e offrono prestazioni reciproche, anche nell'ambito della protezione dello Stato.

L'importanza, il valore e l'estensione della raccolta e del trattamento delle informazioni nell'ambito della protezione dello Stato va valutata nel contesto della situazione in materia di sicurezza nazionale e internazionale, in particolare riguardo al pericolo di attentati terroristici e alla situazione relativa ai gruppi estremisti violenti.

5694

Valutazione globale:

La salvaguardia della sicurezza interna della Svizzera può essere garantita solo con l'aiuto dei Cantoni. Con l'indennità i Cantoni sono tenuti a impegnarsi nell'ambito della protezione dello Stato a favore della Confederazione e di altri Cantoni. Pur essendo competenti della salvaguardia della sicurezza interna sul proprio territorio, senza l'indennità i Cantoni attribuirebbero una priorità minore alla collaborazione e alla cooperazione nella protezione dello Stato.

La Confederazione coordina le attività nell'ambito della protezione dello Stato e offre pertanto anche prestazioni a favore dei Cantoni. È quindi lecito chiedersi se questa regolamentazione unilaterale delle indennità rispecchi fedelmente gli interessi comuni. In occasione dell'adozione del messaggio concernente la legge sulla protezione dello Stato (LMSI), il Consiglio federale era consapevole che l'indennità versata per le prestazioni dei Cantoni nell'ambito della protezione dello Stato costituiva una deroga al principio secondo cui questi ultimi devono assumere i costi per l'esecuzione del diritto federale. All'epoca il Consiglio federale accettò tuttavia le richieste dei Cantoni e non intende tornare sulla sua decisione. Un aumento dell'indennità è nondimeno fuori discussione.

Data la mancanza di uno strumento di controllo adeguato finora non è stato possibile effettuare un controllo efficace delle prestazioni cantonali. La Commissione delle finanze del Consiglio nazionale ha affidato all'Ufficio federale competente il chiaro compito di introdurre un sistema che consenta di analizzare in modo dettagliato il rilevamento delle prestazioni e delle spese dei Cantoni.

Misure necessarie:

Nessuna.

5695

Istituto e scuola svizzeri di polizia, Neuchâtel 403.3600.001 NMC: A2310.0159

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Potenziamento della lotta contro la criminalità.

Prestazioni sussidiate:

Contributi alle spese dell'Istituto svizzero di polizia, della Scuola degli aspiranti agenti di polizia e del Servizio di coordinamento «Prevenzione nazionale della criminalità».

Basi giuridiche: Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), articolo 28.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Istituto svizzero di polizia, Neuchâtel.

Indennità.

2002 2003 2004 2005 2006

2 000 000 1 881 000 1 182 000 1 200 000 1 200 000

Contributo a fondo perso.

1958

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

173 000 162 000 162 000 314 000 900 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

L'Istituto di polizia presenta ogni anno all'Ufficio federale di polizia una richiesta accompagnata da un preventivo . Il contributo federale, basato sul preventivo, è suddiviso in un contributo generale all'Istituto di polizia, un contributo alle spese d'esercizio destinate alla Scuola degli aspiranti agenti di polizia e un contributo al Servizio di coordinamento «Prevenzione nazionale della criminalità».

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La Confederazione (al 60 %) e i Cantoni (al 40 %) partecipano congiuntamente alle spese dell'Istituto di polizia.

Il conto annuo è controllato annualmente da una società di revisione riconosciuta. Il gruppo di revisione ­ composto di un rappresentante della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni ­ esamina il rapporto della società di revisione.

Governo d'impresa:

La composizione del consiglio di fondazione, il settore delle finanze, nonché le indennità e le tariffe sono disciplinati negli statuti e nei regolamenti.

Importanza e prospettive del sussidio:

Questo sussidio garantisce una formazione altamente qualificata degli agenti di polizia. In questo modo sono create condizioni migliori per la lotta alla criminalità in Svizzera (ad es. nel campo degli stupefacenti, della criminalità organizzata, del diritto in materia di acquisto e del porto di armi ecc.).

5696

Valutazione globale:

La salvaguardia della sicurezza interna compete in primo luogo ai Cantoni (sovranità cantonale in materia di polizia). In questo ambito la Confederazione esegue solamente mandati puntuali ma specifici (protezione del diritto internazionale pubblico, protezione dello Stato, Progetto efficienza ). È quindi opportuna un'offerta di formazione comune.

Misure necessarie:

Nessuna.

5697

Compiti di protezione straordinari di Cantoni e città 403.3600.005 NMC: A2310.0160

Ordine e sicurezza pubblica

Obiettivi principali:

Salvaguardia della sicurezza interna della Svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Garantire la sicurezza di persone e di istallazioni che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico nonché di magistrati della Confederazione mediante Corpi di polizia cantonali e comunali.

Basi giuridiche: Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), articolo 28 capoverso 2.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Cantoni di Ginevra, Zurigo e Berna nonché le città di Berna e Zurigo.

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1978

2002 2003 2004 2005 2006

21 406 700 27 113 900 21 608 600 21 902 100 21 769 525

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

2 800 000 4 400 000 5 000 000 9 000 000 14 063 500

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

I Cantoni sono responsabili della sicurezza sul loro territorio, quindi anche della sicurezza di installazioni straniere, organizzazioni internazionali, persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico nonché di oggetti della Confederazione, della cui presenza anche loro traggono profitto.

La Confederazione ordina le misure di protezione in base a valutazioni di minaccia. Dato che non dispone di mezzi di polizia propri essa deve poter contare sul fatto che i Corpi di polizia prendano le misure di protezione adeguate. La Confederazione indennizza le prestazioni fornite da Cantoni con oneri maggiori in fatto di misure di sicurezza.

Gli interventi di polizia intercantonali di Cantoni effettuati nell'interesse della Confederazione sono indennizzati con una somma forfettaria giornaliera per agente di polizia (a partire dal 2007, fr. 600.­).

5698

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

I Cantoni di Ginevra, Berna e Zurigo e le città di Berna e Zurigo sono indennizzati per provvedimenti di sicurezza adottati nell'interesse della Confederazione (protezione dei magistrati della Confederazione, persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico e impiegati della Confederazione minacciati; gestione di manifestazioni in relazione con la Confederazione).

Queste indennità sono concesse se le misure di protezione ricorrenti superano il 5 per cento delle spese salariali del corpo di polizia in questione o un milione di franchi l'anno. La collaborazione è disciplinata da una convenzione, nella quale la quota della Confederazione per gli oneri assunti nel suo interesse non supera di norma l'80 per cento delle spese complessive.

Il Cantone di Ginevra e la città di Berna ricevono un'indennità forfettaria per i compiti di protezione eseguiti nell'interesse della Confederazione senza doverne dimostrare l'utilizzo. Il Cantone di Ginevra e la città di Berna hanno inoltre integrato nel loro corpo di polizia un servizio per la protezione delle ambasciate le cui spese sono rimborsate dalla Confederazione. Anche questa collaborazione avviene in base a una convenzione.

Importanza e prospettive del sussidio:

Per motivi di diritto internazionale e di politica estera la Confederazione deve provvedere a garantire la sicurezza di ambasciate straniere, organizzazioni internazionali e del loro personale, nonché di ospiti ufficiali di Stati stranieri. Se le autorità cantonali non attuano correttamente le misure di sicurezza, la Confederazione risponde dei danni cagionati a Stati terzi.

La capacità di governare e il funzionamento dello Stato sono garantiti grazie alla protezione del Parlamento, dei magistrati, dell'amministrazione federale e del personale federale.

Finora la Confederazione ha versato indennità soprattutto al Cantone di Ginevra e alla città di Berna. Dal 2002 anche i Cantoni di Zurigo e Berna e la città di Zurigo ricevono indennità per le prestazioni fornite. I restanti Cantoni sono indennizzati solo per le spese cagionate dall'adempimento di compiti di protezione particolari.

La portata delle misure di sicurezza future e il fabbisogno finanziario dipendono, da un lato, dalla situazione in materia di sicurezza internazionale e, dall'altro, dal futuro sostegno da parte dell'esercito nella protezione delle ambasciate. Dal 2008 il DDPS è competente per il sostegno finanziario delle autorità civili cantonali nel quadro della protezione di rappresentanze all'estero. Dalla stessa data anche l'indennità a favore del servizio di protezione delle ambasciate integrato nel corpo di polizie dei Cantoni di Berna e Ginevra è aumentata (dall'80% al 90%).

Valutazione globale:

In caso di carenti forze di polizia proprie per questi interventi, i corpi di polizia di Cantoni o Comuni assumono compiti di protezione che il nostro Paese deve adempiere in virtù degli obblighi di diritto internazionale e saranno indennizzati dalla Confederazione.

Per sostenere i corpi di polizia si ricorre all'esercito a titolo sussidiario. Questa collaborazione si è rivelata efficace e in situazioni straordinarie permette di reagire in modo flessibile. Il compito può pertanto essere eseguito in modo relativamente poco costoso.

Misure necessarie:

Nessuna.

5699

Centri di cooperazione di polizia e doganale 403.3600.006 NMC: A2310.0161

Ordine e sicurezza pubblica

Obiettivi principali:

Salvaguardia della sicurezza interna della Svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Spese del personale per i collaboratori cantonali e per l'esercizio dei Centri di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) a Ginevra e Chiasso.

Basi giuridiche: Accordo dell'11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (RS 0.360.349.1) e Protocollo addizionale del 28 gennaio 2002.

Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali (RS 0.360.454.1) e Protocollo del 17 settembre 2002 relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

2002 2003 2004 2005 2006

CCPD GE + TI; I Cantoni che inviano personale ai Centri di cooperazione.

Indennità.

Contributo a fondo perso.

2002

988 200 2 128 400 1 495 800 2 150 000 1 707 050

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Gli Stati contraenti (CH-I e CH-F) si assumono a metà le spese d'investimento e di esercizio dei Centri di cooperazione di polizia e doganale. La parte Svizzera è assunta per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni.

Un consiglio di direzione composto di rappresentanti degli Stati partner e della Svizzera (rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni) approva i conteggi e trasmette le fatture all'Ufficio federale competente per il pagamento. La quota degli Stati partner è rimborsata all'Ufficio federale. Inoltre una volta l'anno l'Ufficio federale stila un conteggio dei crediti per le spese del personale dei Cantoni coinvolti e versa l'indennità ai Cantoni.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Le misure di cooperazione attuate (ad es. scambio d'informazioni, approvazione e controllo di osservazioni e inseguimenti transfrontalieri, analisi della situazione, riammissione di persone in situazione irregolare) dipendono dalle esigenze di cooperazione fatte valere dagli Stati contraenti.

L'assunzione delle spese è regolamentata per contratto sia tra gli Stati contraenti sia tra la Confederazione e i Cantoni. I membri del consiglio di direzione devono rendere conto allo Stato o al Cantone che rappresentano.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il sussidio è relativamente esiguo. I Centri di cooperazione cofinanziati con questo sussidio consentono un'efficiente cooperazione in materia di polizia con importanti Stati limitrofi.

5700

Valutazione globale:

I Centri di cooperazione di polizia e doganale di Ginevra e Chiasso consentono una cooperazione più efficiente e rapida con gli Stati limitrofi Italia e Francia rispetto a quella prevista dalla normale cooperazione nel quadro di INTERPOL. In questo modo è facilitata anche la lotta contro la criminalità transfrontaliera e migliorata la sicurezza interna. Di conseguenza il versamento del sussidio continua a essere giustificato.

La procedura di finanziamento tra i partner coinvolti è consolidata e appare efficiente.

Misure necessarie:

Nessuna.

5701

Rifugiati: contributi a prestazioni assistenziali 415.3600.003 (2004) NMC: A2310.0167

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Copertura delle esigenze di base e integrazione dei rifugiati riconosciuti.

Prestazioni sussidiate:

Prestazioni di aiuto sociale per i rifugiati riconosciuti (spese di sostegno, spese di collocamento, spese di collocamento speciali, spese sanitarie e rimborso di cure mediche particolari nonché spese d'integrazione).

Dal Preventivo 2005 l'aiuto sociale ai rifugiati e l'assistenza/ consulenza ai rifugiati (415.3600.003 e 004) sono integrati in un credito a preventivo annuo (420.3600.004).

Basi giuridiche: Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31); articoli 88, 89 e 91.

Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), articolo 87.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Cantoni.

Sussidio esistente dal:

1985

2002 2003 2004 2005 2006

65 552 000 58 404 000 48 279 300 54 031 500 51 614 450

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

33 501 000 26 659 900 139 198 700 75 046 200

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

La Confederazione rimborsa le spese di aiuto sociale dei Cantoni con singole somme forfettarie per rifugiato e settore (collocamento, sostegno ecc.). La prova del fabbisogno è effettuata mediante le fatture.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Le spese di aiuto sociale sono rimborsate posteriormente ai Cantoni ogni trimestre. I sussidi dipendono dal numero dei rifugiati, per questo la gestione finanziaria è possibile solo in misura limitata.

Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese probabili risultanti da soluzioni economiche. Alla fine dell'anno l'Ufficio federale della migrazione adegua al rincaro la somma forfettaria per l'anno civile seguente.

Importanza e prospettive del sussidio:

Con il sussidio si garantiscono le esigenze di base dei rifugiati e si promuove la loro integrazione.

La politica in materia d'asilo degli ultimi anni ha portato a un tendenziale aumento delle domande d'asilo motivate. Visto l'attuale aumento del numero di rifugiati riconosciuti, aumentano anche le corrispondenti spese nel settore dell'aiuto sociale.

Nel 2005 questo sussidio è stato unito al sussidio «Rifugiati: contributi alle spese di servizi sociali e amministrative» e rinominato «Rifugiati: spese di aiuto sociale/di servizi sociali» (420.3600.004/ A2310.0167).

5702

Valutazione globale:

Per questo sussidio la legge sull'asilo riveduta ha introdotto diverse semplificazioni. Da una parte si passa da un sistema di finanziamento a posteriori a un sistema periodico. Le spese di aiuto sociale saranno versate in funzione dei rifugiati registrati in AUPER. Inoltre le singole somme forfettarie per settore saranno sostituite da un'unica somma forfettaria globale. Questi provvedimenti contribuiscono a un'esecuzione più efficiente.

Misure necessarie:

Nessuna.

5703

Rifugiati: contributi alle spese di servizi sociali e amministrative 415.3600.004 (2004) NMC: A2310.0167

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Garantire assistenza ai rifugiati ammessi.

Prestazioni sussidiate:

Indennità ai Cantoni per le spese cagionate da assistenza e consulenza per rifugiati in Svizzera Dal Preventivo 2005 l'aiuto sociale ai rifugiati e l'assistenza/consulenza ai rifugiati (415.3600.003 e 004) sono integrati in un credito a preventivo annuo (420.3600.004).

Basi giuridiche: Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31), articoli 88 capoverso 3 e 89.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Cantoni.

Sussidio esistente dal:

1985

2002 2003 2004 2005 200

14 891 600 11 074 400 8 896 600 8 455 460 54 031 500

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

10 626 400 7 359 800 19 089 400 13 629 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

L'Ufficio federale rimborsa ai Cantoni le spese di servizi sociali e amministrative e calcola una somma forfettaria a persona e trimestre in base al numero dei rifugiati residenti nei rispettivi Cantoni rilevati dalla banca dati SIMIC. L'indennità è versata ai Cantoni ogni trimestre, ossia dopo la scadenza del trimestre.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La legge prevede che le somme forfettarie siano fissate in funzione delle probabili spese risultanti da soluzioni poco costose.

Il Consiglio federale fissa la somma forfettaria e le basi di calcolo a livello di ordinanza. Ai Cantoni vengono rifuse le spese amministrative, che non vengono indennizzate secondo disposizioni speciali.

Il numero dei rifugiati nel nostro Paese e le spese correlate all'assistenza dipendono dall'ammissione di contingenti di rifugiati.

Nel quadro del Programma di sgravio 2004 è stato deciso di rinunciare a questa possibilità.

5704

Importanza e prospettive del sussidio:

L'assistenza e la garanzia dell'aiuto sociale per rifugiati riconosciuti compete, fino all'ottenimento di un permesso di domicilio, alla Confederazione. I Cantoni eseguono questo compito dal 1999 (in precedenza assunto dagli istituti di soccorso) e sono indennizzati dalla Confederazione.

L'indennità comprende circa l'uno per cento dei mezzi per l'aiuto ai rifugiati in Svizzera. L'importo dipende dal numero dei rifugiati di competenza federale. Attualmente si registra un aumento dei rifugiati riconosciuti e delle spese correlate.

A partire dal 2005 questo sussidio è stato unito al sussidio «Rifugiati: contributi a prestazioni assistenziali» e rinominato «Rifugiati: spese di aiuto sociale/di servizi sociali» (420.3600.004/ A2310.0167).

Valutazione globale:

Questo sussidio consente di rimborsare ai Cantoni le prestazioni fornite ai rifugiati riconosciuti.

Il versamento dell'indennità a titolo forfettario in base a dati elettronici è efficace.

Dall'istituzione dell'Ufficio federale della migrazione, i contributi alle spese di servizi sociali e amministrative dei Cantoni correlate all'ambito dei rifugiati sono preventivate assieme all'assistenza (nuova rubricazione). Attraverso l'introduzione di una somma forfettaria globale (con l'entrata in vigore con effetto al 1.1.2008 della revisione parziale della legge sull'asilo) la preventivazione di questo rimborso è stata nuovamente modificata.

Misure necessarie:

Nessuna.

5705

Richiedenti l'asilo: somme forfettarie per le spese amministrative 420.3600.001 NMC: A2310.0166

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Garantire l'esecuzione amministrativa in ambito di asilo.

Prestazioni sussidiate:

Spese amministrative dei Cantoni nell'ambito della procedura (in particolare audizioni) e dell'esecuzione dell'allontanamento.

Basi giuridiche: Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31), articolo 91.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Autorità in materia di migrazione.

Indennità.

Sussidio esistente dal:

1990

2002 2003 2004 2005 2006

26 823 100 21 873 800 13 497 300 6 997 000 6 936 018

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

35 268 000 26 171 300 17 867 700

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Per ogni nuovo richiedente l'asilo assegnato, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria per le spese di assistenza e amministrative. Sono considerate amministrative le spese che per i Cantoni risultano dall'esecuzione della legge e non specificamente indennizzate.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La somma forfettaria della Confederazione viene versata all'inizio dell'anno civile successivo in base al numero di richiedenti l'asilo assegnati ai Cantoni. In seguito il Cantone rimborsa le spese ai servizi comunali coinvolti.

Dato che i sussidi dipendono dal numero dei rifugiati, la gestione finanziaria è di conseguenza possibile solo in misura limitata.

Le basi legali concedono al Consiglio federale un margine di manovra per quanto riguarda l'ammontare dei sussidi.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il versamento della somma forfettaria è in contraddizione con il principio secondo cui i Cantoni devono assumersi le spese dovute all'esecuzione del diritto federale; il versamento avviene tuttavia in virtù della base legale vigente.

A partire dal 1° gennaio 2008 l'esecuzione delle audizioni sarà di competenza della Confederazione (art. 29 LAsi riveduta).

5706

Valutazione globale:

Negli ultimi anni la somma forfettaria per le spese amministrative è stata ridotta più volte, l'ultima nel quadro del Programma di sgravio 2004 (in base alla diminuzione del numero delle audizioni).

Dato che nella legge sull'asilo riveduta il compito di eseguire le audizioni è affidato alla Confederazione, il precedente obbligo legale viene quindi meno.

Una corrispondente riduzione della somma forfettaria per le spese d'amministrazione sarebbe pertanto logica (potenziale di risparmio 2,5 mio. l'anno). Tuttavia, secondo i dati forniti dagli stessi Cantoni, si registra al contempo un forte aumento delle spese amministrative cantonali (accertamenti dell'identità, ordini di espulsione ecc.)

nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento. Nelle quadro delle ordinanze d'esecuzione della legge sull'asilo riveduta il Consiglio federale ha pertanto deciso un incremento della somma forfettaria speciale per le spese d'amministrazione.

Misure necessarie:

Nessuna ulteriore misura.

5707

Richiedenti l'asilo: rimborso aiuto sociale 420.3600.002 NMC: A2310.0166

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Copertura delle esigenze di base dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente.

Prestazioni sussidiate:

Indennità ai Cantoni per le spese d'assistenza occasionate durante la procedura d'asilo e dall'ammissione provvisoria dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente.

Basi giuridiche: Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31), articoli 88, 89, 91.

Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), articolo 87.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Cantoni.

Indennità.

Sussidio esistente dal:

Prestazione in denaro non rimborsabile.

1999 (prima: altro credito a preventivo).

2002 2003 2004 2005 2006

685 200 000 673 536 600 674 501 200 616 405 000 588 929 953

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

272 921 000 522 978 200 976 706 300

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese assistenziali al massimo fino all'esecuzione dell'allontanamento o fino al momento in cui le persone ammesse provvisoriamente ricevono un permesso di dimora (o hanno diritto al permesso di dimora).

Ogni trimestre i Cantoni presentano all'Ufficio federale competente un conteggio con le indicazioni concernenti le persone attribuite ai rispettivi Cantoni. Dopo un esame per campionature è effettuato il versamento in base alle somme forfettarie stabilite.

Ai fini della sorveglianza finanziaria, l'Ufficio federale competente verifica regolarmente in loco e per campionature le basi di calcolo cantonali.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie versate in base alle probabili spese risultanti da soluzioni economiche. La forfetizzazione crea incentivi per un impiego economico dei mezzi finanziari. Le somme forfettarie sono adeguate annualmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Le spese sono calcolate in base al numero di persone, al loro grado di dipendenza dall'aiuto sociale e alle singole somme forfettarie (spese di sostegno, collocamento, programmi occupazionali, spese sanitarie e d'assistenza) e non sono in sostanza prevedibili.

5708

L'Ufficio federale può decidere di versare ulteriori contributi, ad esempio per le spese di istituzioni per il trattamento di persone traumatizzate o per programmi occupazionali o di formazione dei Cantoni (esclusivamente sulla base di convenzioni sulle prestazioni tra i Cantoni e l'Ufficio federale).

Importanza e prospettive del sussidio:

I 674 milioni spesi nel 2003, attribuiti alla rubrica in questione, costituiscono il 70 per cento dei mezzi finanziari utilizzati per l'aiuto ai rifugiati in Svizzera. Il sussidio rappresenta un pilastro della collaborazione tra Confederazione e Cantoni nell'esecuzione della legislazione in materia d'asilo e di rifugiati.

L'esclusione dall'aiuto sociale rispettivamente la restrizione dell'aiuto al sostegno d'emergenza di persone con una decisione di non entrata nel merito (nel quadro del Programma di sgravio 2003) ha permesso di conseguire risparmi. Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008 della legge sull'asilo riveduta, questa misura è stata estesa alle persone a cui è stata notificata una decisione d'asilo negativa.

A partire dal 1° gennaio 2008 le differenti somme forfettarie parziali della rubrica in questione sono state integrate in una somma forfettaria globale. In questo modo i sussidi non saranno più versati a posteriori, bensì periodicamente e non si baseranno più su conteggi cantonali, ma su banche dati centrali. Potranno così essere raggiunte semplificazioni amministrative.

Valutazione globale:

Il versamento dell'aiuto sociale ai richiedenti l'asilo e a persone ammesse provvisoriamente da parte dei Cantoni è un compito centrale nel settore dell'asilo e dei rifugiati in Svizzera. Di conseguenza anche l'indennità per la collaborazione tra Confederazione e Cantoni assume un ruolo importante. Le rilevanti modifiche effettuate negli ultimi anni nel sistema d'asilo (sostegno d'emergenza) si ripercuotono su questa rubrica.

La forfetizzazione ha consentito di adeguare i sussidi alle esigenze di un impiego economico dei mezzi. Con l'introduzione della somma forfettaria globale, continua la ristrutturazione del sovvenzionamento nel settore dell'asilo e dei rifugiati.

Misure necessarie:

Nessuna.

5709

Richiedenti l'asilo: contributi forfettari ai costi d'interrogatorio 420.3600.003 NMC: A2310.0165

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Consolidare la legittimità della procedura d'asilo.

Prestazioni sussidiate:

Partecipazione degli istituti di soccorso alle audizioni di richiedenti l'asilo.

Basi giuridiche: Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31), articoli 30 e 94 capoverso 2.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Istituti di soccorso.

2002 2003 2004 2005 2006

4 092 300 3 393 700 3 371 200 1 868 300 1 641 341

Indennità.

Contributo a fondo perso.

1990

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

4 034 600 2 108 900 3 441 100

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

La Confederazione rimborsa gli istituti di soccorso con una somma forfettaria per ogni audizione. La prova del fabbisogno è effettuata mediante fattura.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'Ufficio federale della migrazione è competente per l'ammissione degli istituti di soccorso e prima di eseguire il versamento controlla tutti i conteggi degli istituti di soccorso riguardo al numero delle audizioni.

La gestione finanziaria è possibile solo in modo limitato, poiché i sussidi dipendono dal numero delle domande d'asilo.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il sussidio garantisce la partecipazione dell'istituto di soccorso alle audizioni. Negli ultimi anni il numero delle audizioni è diminuito a seguito del calo delle domande d'asilo. Attualmente si registra una stabilizzazione.

Valutazione globale:

Per consolidare la legittimità della procedura d'asilo ed eventualmente diminuire gravami molto costosi, un sostegno da parte della Confederazione risulta di principio giustificato.

La riveduta legge sull'asilo non prevede modifiche riguardanti questo sussidio.

Misure necessarie:

Nessuna.

5710

Rifugiati: contributi ai costi amministrativi dell'Ufficio centrale Svizzero per l'aiuto ai rifugiati (USAR) 420.3600.005 NMC: A2310.0165 e A2310.0167

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Garantire assistenza ai rifugiati ammessi e una procedura d'asilo equa.

Prestazioni sussidiate:

Sussidio alle spese del personale e del lavoro dell'Organizzazione Svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR) per le prestazioni da loro fornite nel settore dei programmi d'integrazione e dell'organizzazione delle rappresentanze delle istituzioni di soccorso in occasione di audizioni.

Basi giuridiche: Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31), articoli 30 e 94.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Organizzazione Svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR).

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1987

2002 2003 2004 2005 2006

1 692 200 1 600 000 1 532 000 1 620 000 1 567 394

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

615 000 1 608 600 1 642 600

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

La Confederazione versa all'Organizzazione Svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR) una somma forfettaria annuale per coordinare e garantire i compiti trasferiti alle istituzioni di soccorso. Questi compiti si svolgono nel settore dell'organizzazione delle istituzioni di soccorso in occasione delle audizioni di richiedenti l'asilo, chiamati a spiegare i motivi dell'asilo e nell'ambito dell'integrazione dei rifugiati.

Su incarico dell'Ufficio competente, specialisti esterni valutano i progetti d'integrazione in base a prestazione ed effetto. Per i progetti devono essere allestiti rapporti.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La legge sull'asilo permette alla Confederazione di versare sussidi per le spese amministrative a un'organizzazione mantello delle istituzioni di soccorso riconosciute. Il Consiglio federale stabilisce a livello di ordinanza il contributo forfettario annuale alle spese del personale e del posto di lavoro.

L'aiuto finanziario e il suo ammontare sono stabiliti in contratti inerenti a obiettivi di prestazioni convenuti tra l'OSAR e l'Ufficio competente.

5711

Importanza e prospettive del sussidio:

Con il coinvolgimento delle istituzioni di soccorso nell'esecuzione della legislazione in materia di asilo e il rispettivo coordinamento da parte dell'organizzazione mantello OSAR, il settore dell'asilo è retto da una base più ampia; l'accettazione della legittimazione concernente le decisioni d'asilo risulta di conseguenza rafforzata.

L'importo del sussidio non è più versato sotto forma di somma forfettaria per posto di lavoro, bensì sotto forma di contributo forfettario per progetto (incentrato sull'integrazione). Prestazione ed effetto dei progetti sono valutati da specialisti esterni.

Valutazione globale:

Grazie a questo aiuto finanziario le istituzioni di soccorso sono coinvolte nell'attuazione della politica in materia d'asilo e di rifugiati per il tramite dell'organizzazione mantello.

La procedura cagiona poche spese alla Confederazione.

Con la nuova strutturazione del sistema di indennità con effetto al 1° gennaio 2008 in base alla legge sull'asilo riveduta, il contributo forfettario per i progetti d'integrazione è stato incluso nella somma forfettaria per l'integrazione versata ai Cantoni (cessazione del mandato all'OSAR nel settore dell'integrazione).

Misure necessarie:

Nessuna.

5712

Misure d'integrazione 420.3600.006 NMC: A2310.0172

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Promuovere l'integrazione degli stranieri.

Prestazioni sussidiate:

Progetti mirati alla promozione dell'integrazione.

Basi giuridiche: Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), articolo 55.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Responsabili del progetto.

Aiuto finanziario.

2002 2003 2004 2005 2006

11 728 500 11 529 400 13 674 500 13 599 400 13 999 250

Contributo a fondo perso.

2001

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione/Contratto.

Procedura:

La Commissione federale degli stranieri (CFS) esamina i progetti d'integrazione, per i quali è presentata una domanda di aiuto finanziario, e inoltra il suo parere all'Ufficio federale. Se la CFS e l'Ufficio federale ritengono opportuno promuovere il progetto e se i Cantoni, i Comuni o terzi partecipano alla copertura delle spese, il progetto sarà sostenuto nel limite dei mezzi disponibili. L'Ufficio federale decide in merito alla concessione dell'aiuto finanziario fino a un importo massimo di 300 000 franchi, il Dipartimento in merito a importi superiori.

Il mandato di prestazione convenuto con i responsabili del progetto, vincolato a una disponibilità creditizia, comprende obiettivi quantificabili. L'adempimento delle prestazioni è valutato in base ai rapporti intermedi e al rapporto finale, l'impiego dei mezzi deve essere provato mediante il conteggio finale. Se le prestazioni convenute non sono fornite, il sussidio dovrà essere restituito.

Il sussidio è versato sotto forma di importo globale previa prova d'impiego ai responsabili del progetto (spesso sono versati anche pagamenti parziali). Questi devono presentare un conteggio finale e un rapporto finale.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il Consiglio federale ha precisato a livello di ordinanza i settori da promuovere. Vi è un ordine di priorità del DFGP nel caso in cui le domande superino i mezzi disponibili.

I mezzi destinati all'integrazione sono stabiliti nel preventivo.

L'aiuto finanziario è versato per progetti e per l'allestimento di strutture.

Nel Programma di sgravio 2003 il limite massimo del finanziamento da parte della Confederazione a favore di misure d'integrazione è stato stabilito a 14 milioni.

5713

Importanza e prospettive del sussidio:

Questi aiuti finanziari servono a promuovere progetti a favore dell'integrazione di persone straniere che soggiornano legalmente e a lungo termine in Svizzera. Le misure d'integrazione completano prestazioni fornite nel quadro delle politiche settoriali (mercato del lavoro, formazione professionale) a favore dell'integrazione della popolazione straniera.

L'integrazione è intesa come processo reciproco, al quale gli stranieri partecipano attivamente. È quindi in particolare richiesto che rispettino l'ordinamento giuridico, imparino una lingua nazionale e si mostrino motivati a frequentare programmi di formazione e perfezionamento professionali nonché a partecipare alla vita economica.

Nel 2006 l'Ufficio federale della migrazione ha illustrato in un rapporto i problemi d'integrazione degli stranieri. In seguito il Consiglio federale ha incaricato i Dipartimenti di individuare il fabbisogno in materia di politica d'integrazione nei loro ambiti di competenza. In base al rapporto riassuntivo sulle misure d'integrazione del DFGP, il Consiglio federale ha deciso di attuare ulteriori misure (2,6 mio.) a partire dal 2008.

Nella nuova legge sugli stranieri (LStr) l'integrazione è disciplinata in maniera più ampia rispetto all'attuale LDDS.

Valutazione globale:

Con circa 1,5 milioni di stranieri la Svizzera è tra i Paesi con la più alta quota di stranieri. Il rapporto sull'integrazione dell'Ufficio federale della migrazione (2006) giunge alla conclusione che la coabitazione tra cittadini svizzeri e stranieri si svolge in gran parte in maniera pacifica e senza difficoltà e che si può quindi affermare che l'integrazione degli stranieri è riuscita. Tuttavia i problemi d'integrazione continuano a suscitare scalpore e discussioni. Questo evidenzia che l'integrazione di stranieri che soggiornano legalmente e a lungo termine nel nostro Paese rappresenta un compito interdisciplinare permanente e importante.

Benché questo compito competa principalmente a Cantoni, Comuni e terzi, è sensato che anche la Confederazione assuma una responsabilità e cofinanzi progetti ai fini dell'integrazione sociale.

Misure necessarie:

Nessuna.

5714

Formazione del personale di centri 420.3600.007 NMC: A2310.0166

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Garantire una buona assistenza ai richiedenti l'asilo.

Prestazioni sussidiate:

Contributi al perfezionamento professionale del personale d'assistenza cantonale.

Basi giuridiche: Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2; RS 142.312), articolo 29 capoverso 5.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Active Learning Group (ALG), fino al 2006: Swiss Hospitality Engineering Company (SHEC) 2007: SPECTRA, Friburgo.

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1991

2002 2003 2004 2005 2006

796 900 873 500 809 600 737 900 544 951

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

261 600 989 800

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

L'Ufficio federale incarica le ditte di formare il personale di assistenza nei centri d'asilo riguardo a fattispecie quali le prescrizioni legali, la gestione di gruppi difficili e che richiedono un'assistenza intensa, le circostanze generali della migrazione e quelle specifiche dei singoli Paesi, la procedura d'asilo e il suo svolgimento. Sulla base dei mezzi stanziati, l'Ufficio federale stabilisce contrattualmente il tetto massimo delle spese. Il personale d'assistenza cantonale può iscriversi ai corsi.

L'Ufficio federale controlla le fatture delle ditte e paga loro direttamente un compenso forfettario.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'Ufficio federale preventiva l'uno per cento del contributo previsto per l'assistenza dei richiedenti l'asilo e delle persone ammesse provvisoriamente. Il contributo è calcolato in base a una formula stabilita dal Consiglio federale nell'ordinanza 2 sull'asilo e dipende dal numero dei nuovi richiedenti l'asilo e dalle persone ammesse provvisoriamente l'anno precedente.

L'Ufficio federale stabilisce contrattualmente le tariffe forfettarie per le prestazioni fornite dalle ditte private.

5715

Importanza e prospettive del sussidio:

L'importo del sussidio è trascurabile (rappresenta circa lo 0,1 % dei mezzi destinati all'aiuto ai rifugiati in Svizzera nel 2006). Il perfezionamento professionale e i contatti che ne derivano permettono tuttavia una buona assistenza in tutto il Paese e un prezioso scambio di conoscenze tra Confederazione e Cantoni, nonché tra il personale di assistenza.

Una gestione professionale dei centri e un atteggiamento coerente nei confronti dei loro ospiti «difficili» riducono le ripercussioni sul resto della popolazione, soprattutto su coloro che abitano vicino ai centri. In questo modo è promossa l'accettazione della politica d'asilo nel nostro Paese.

Una buona formazione e un buon perfezionamento professionale garantiscono una qualità di assistenza costante nonostante la variabilità delle condizioni quadro nell'ambito dell'asilo e del numero dei collaboratori.

Valutazione globale:

Con questa indennità la Confederazione sostiene il perfezionamento professionale del personale d'assistenza nei centri d'asilo e promuove una gestione professionale di questi centri. In questo modo è inoltre possibile prevenire problemi con gli ospiti dei centri e garantire, all'occorrenza, una reazione adeguata.

Dato che a partire dal 1° gennaio 2008 sono stati integrati in una somma forfettaria globale recentemente introdotta, questi mezzi non vengono più versati dall'Ufficio federale in tale forma.

Misure necessarie:

Nessuna.

5716

Intensificazione della collaborazione internazionale e della ricerca nel settore dell'asilo e dei rifugiati 420.3600.008 NMC: A2310.0168

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Armonizzazione della politica d'asilo e dei rifugiati europea e promozione del dialogo sulla migrazione.

Prestazioni sussidiate:

Contributi a organizzazioni partner: ACNUR (procedura d'asilo all'aeroporto); International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) (collaborazione tra Stati); International Institut of Humanitarian Law (diritto internazionale in materia di rifugiati); Inter-Governmental Consultations (IGC) (procedura di consultazione tra 16 Stati); International Organization for Migration (ritorno, attività dei passatori, istituzione di strutture migratorie statali, campagne informative).

Basi giuridiche: Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31), articolo 113.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Organizzazioni e programmi internazionali.

Indennità/aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1995

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

2 084 000 2 427 900

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Contributi obbligatori: l'Ufficio federale della migrazione (UFM) indennizza l'ACNUR a titolo forfettario per la sua partecipazione nel quadro della procedura all'aeroporto. Inoltre versa un contributo obbligatorio annuo all'IGC e all'ICMPD.

Contributi volontari: l'UFM esamina progetti di organizzazioni internazionali degni di sostegno e stabilisce l'importo del sussidio in base all'adempimento delle esigenze interne.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

I contributi ai progetti sono versati in base allo svolgimento del progetto e in forma scaglionata.

Per quanto riguarda il principio e l'importo dei contributi volontari esiste un margine di manovra.

La durata del progetto determina per quanto tempo è versato il contributo volontario.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il problema della migrazione, causato da guerre e miseria sociale, continuerà ad essere di attualità per la comunità internazionale.

Questo argomento deve essere coordinato a livello internazionale con i rispettivi contributi da parte della Svizzera.

2002 2003 2004 2005 2006

3 126 800 3 251 200 2 790 600 2 117 600 2 399 493

5717

Valutazione globale:

La lotta contro i problemi in materia di rifugiati nei luoghi d'origine e la riduzione dei flussi migratori in Svizzera continuano a giustificare il sostegno da parte della Confederazione delle rispettive attività delle organizzazioni partner.

Misure necessarie:

Nessuna.

5718

Spese d'esecuzione 420.3600.009 NMC: A2310.0169

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Garantire un'esecuzione dell'allontanamento coerente.

Prestazioni sussidiate:

Aiuto all'esecuzione per l'ottenimento dei documenti di viaggio e l'organizzazione della partenza (servizio all'aeroporto) di persone dell'ambito dell'asilo allontanate o espulse, indennità delle spese relative alla carcerazione preliminare o alla carcerazione in vista di rinvio coatto.

Basi giuridiche: Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31), articolo 92.

Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), articoli 71 e 82.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Cantoni, compagnie aeree, Securitas SA.

Indennità.

Contributo a fondo perso.

1991

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

967 900 30 335 800

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto/Decisione.

Procedura:

La Confederazione coordina l'organizzazione della partenza di persone dell'ambito dell'asilo allontanate ed espulse e rimborsa alle compagnie aeree (procedura prima effettuata per il tramite dei Cantoni) le prestazioni da loro fornite (trasporto di persone).

La Confederazione versa inoltre ai Cantoni una somma forfettaria di 130 franchi al giorno e a persona in carcerazione preliminare o in carcerazione in vista di rinvio coatto e 1 000 franchi a persona rinviata con una decisione di non entrata nel merito.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'indennità delle spese di volo e quelle connesse alla carcerazione preliminare e alla carcerazione in vista di rinvio coatto sono versate posteriormente in base alle fatture.

La gestione finanziaria è possibile solo in modo limitato, poiché le uscite totali del presente sussidio dipendono dal numero delle persone allontanate ed espulse nonché dalle persone in carcerazione preliminare e in carcerazione in vista di rinvio coatto.

Riguardo all'ammontare massimo delle somme forfettarie nell'ambito della carcerazione preliminare e della carcerazione in vista di rinvio coatto il Consiglio federale ha un certo margine di manovra.

2002 2003 2004 2005 2006

21 512 700 22 553 300 26 036 600 27 923 000 28 199 490

5719

Importanza e prospettive del sussidio:

Con la riduzione delle domande d'asilo è diminuito anche il numero delle persone nella procedura d'esecuzione. Si prevedono tuttavia spese più elevate in questo settore, dovute, da una parte, ai nuovi motivi della detenzione di cui nella legge sull'asilo riveduta e alla proroga del termine nell'ambito delle misure coercitive (carcerazione preliminare e carcerazione in vista di rinvio coatto) e, dall'altra, alla crescente complessità dei rimpatri e all'aumento dei voli speciali. Nel quadro delle modifiche delle ordinanze esecutive concernenti la legge sull'asilo, il Consiglio federale ha deciso un aumento dei costi forfettari di carcerazione a 140 franchi al giorno e persona.

Valutazione globale:

Questa indennità abbrevia la durata di soggiorno di persone allontanate ed espulse e contribuisce così a ridurre i costi nel settore dell'assistenza. Nell'interesse di una esecuzione dell'allontanamento coerente, il sostegno da parte della Confederazione è giustificato.

L'esecuzione è efficace. Lo sviluppo degli ultimi anni, in base al quale l'Ufficio federale della migrazione stabilisce le spese di volo relative alla partenza direttamente con la compagnia aerea, ha contribuito a semplificare la procedura.

Misure necessarie:

Nessuna.

5720

Aiuto al ritorno: in generale 420.3600.011 NMC: A2310.0170

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Ritorno e reintegrazione nel Paese d'origine di persone dell'ambito dell'asilo che partono volontariamente.

Prestazioni sussidiate:

Aiuto al ritorno a persone dell'ambito dell'asilo che partono volontariamente e aiuto supplementare per progetti di ritorno individuali; indennizzo legato alle prestazioni versato ai consultori cantonali per il ritorno.

Basi giuridiche: Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31), articolo 93.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Persone tenute a partire, Cantoni.

Aiuto finanziario.

2002 2003 2004 2005 2006

7 464 000 7 665 700 7 537 000 7 299 400 5 153 837

Contributo a fondo perso.

1996

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

9 911 800

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto/decisione.

Procedura:

I consultori cantonali per il ritorno ricevono le domande concernenti l'aiuto al ritorno e le trasmettono all'Ufficio federale della migrazione (UFM), che decide in merito. L'aiuto al ritorno è assegnato sotto forma di somma forfettaria e dipende dal numero di persone che compongono la famiglia e dai costi approssimativi di sostentamento e di reinserimento durante un limitato periodo iniziale nel Paese di destinazione. Inoltre in alcuni casi, a singole persone che partono spontaneamente è concesso un importo supplementare nell'ambito di un progetto individuale (ad es. per l'avvio di un'attività lucrativa indipendente).

I consultori cantonali sono indennizzati da una parte con una somma forfettaria fissa e, dall'altra, in base alle prestazioni (per ogni partenza) per i loro sforzi intrapresi.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'aiuto al ritorno è legato a diverse condizioni (il richiedente non dispone di mezzi finanziari sufficienti, non ha commesso reati ecc.).

Al momento della partenza l'UFM versa al massimo una parte della somma forfettaria. Il resto è versato solo quando il ritorno si è svolto in modo regolare e sotto controllo.

L'UFM dispone di un margine di manovra in relazione a principio (criteri per il diritto a un sussidio) e ammontare del sostegno.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il sussidio crea incentivi che favoriscono la partenza volontaria di persone tenute a partire. Soggiorni più brevi contribuiscono a ridurre le spese d'assistenza.

Il numero delle persone tenute a partire è diminuito parallelamente al numero delle domande d'asilo.

5721

Valutazione globale:

La legge sull'asilo contiene la base legale per l'indennità da parte della Confederazione versata ai consultori cantonali per il ritorno.

Inoltre l'aiuto generale al ritorno si concilia con uno degli obiettivi della legge sull'asilo, ossia quello di ridurre la durata del soggiorno di richiedenti l'asilo tenuti a partire.

Misure necessarie:

Nessuna.

5722

Aiuto al ritorno: programmi specifici ai singoli Paesi 420.3600.012 NMC: A2310.0171

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Ritorno e reintegrazione nello Stato d'origine, di provenienza o in uno Stato terzo di determinati gruppi di persone dell'ambito dell'asilo.

Prestazioni sussidiate:

Ritorno o prosecuzione del viaggio e reintegrazione sociale (sotto forma di aiuto al ritorno); prestazioni assistenziali a favore delle autorità o della popolazione locali (sotto forma di aiuto strutturale).

Basi giuridiche: Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31), articolo 93.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Richiedenti l'asilo, organizzazioni internazionali e responsabili di progetti nel Paese d'origine.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1996

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

80 625 800

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

All'aiuto al ritorno si applica la stessa procedura di quella prevista per l'aiuto al ritorno in generale, vale a dire che è rimborsato con una somma forfettaria e la rispettiva domanda è inoltrata ai consultori cantonali, che la trasmettono all'Ufficio federale della migrazione (UFM).

In merito alle misure strutturali da sostenere nel quadro di progetti e all'ammontare del contributo finanziario decide un gruppo interdipartimentale «Aiuto al ritorno» (Gruppo interdipartimentale) composto di rappresentanti dell'UFM e della DSC basandosi sulla situazione migratoria attuale.

2002 2003 2004 2005 2006

27 989 400 17 325 000 13 531 000 10 314 500 8 644 633

5723

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

All'aiuto al ritorno si applicano le stesse condizioni della gestione finanziaria di quelle previste per l'aiuto al ritorno in generale (una parte della somma forfettaria viene versata in anticipo e il resto a partenza avvenuta e di regola in relazione a progetti).

L'aiuto strutturale mira soprattutto a creare possibilità di ritorno per piccoli gruppi il cui rinvio presenta difficoltà maggiori. La strategia dei programmi relativi a determinati Paesi si fonda su vari criteri (ad es. disponibilità dello Stato di provenienza a riammettere le persone e a cooperare alla realizzazione, situazione relativa all'esecuzione dell'allontanamento ecc.). Non appena il piano per un programma relativo a un Paese è stato approvato dal Gruppo interdipartimentale l'UFM trasmette la somma stabilita alla DSC. Quest'ultima è responsabile della realizzazione del progetto in loco.

I singoli programmi sono valutati nel quadro di un esame intermedio e di un rapporto finale. Inoltre l'economicità delle misure per il ritorno è esaminata, come nel caso del programma per il Kosovo, anche dal Controllo federale delle finanze.

Importanza e prospettive del sussidio:

I programmi specifici ai singoli Paesi completano le misure generali per il ritorno. Creano incentivi che agevolano la partenza di determinati gruppi di persone e riducono il pericolo di immigrazioni irregolari in Svizzera. Soggiorni più brevi di persone tenute a partire contribuiscono inoltre a ridurre le spese d'assistenza.

Valutazione globale:

La legge sull'asilo riveduta concretizza il sostegno da parte della Confederazione dei programmi specifici ai singoli Paesi. Inoltre l'aiuto al ritorno in determinati Paesi si concilia con uno degli obiettivi della revisione della legge sull'asilo, ossia quello di ridurre la durata del soggiorno di richiedenti l'asilo tenuti a partire.

Misure necessarie:

Nessuna.

5724

Collocamento 420.3600.013 NMC: A2115.0001

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Favorire la mobilità professionale dei cittadini svizzeri in Francia.

Prestazioni sussidiate:

Collocamento per cittadini svizzeri che desiderano cercare un posto di lavoro o svolgere uno stage in Francia.

Basi giuridiche: Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC; RS 823.11/111), articolo 11.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

78 260 65 660 65 500 52 700

Cercle Commercial Suisse/Service Suisse de Placement Gratuit, Parigi.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1980

2002 2003 2004 2005 2006

58 300 56 800 58 400 60 500 60 500

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Il contributo della Confederazione al Cercle Commercial Suisse/Service Suisse de Placement Gratuit avviene nel quadro di un sussidio di base secondo le spese d'esercizio computabili e sotto forma di somma forfettaria a persona collocata (ca. fr. 600.­) o a persona annunciata per il collocamento (ca. fr. 200.­).

Il sussidio viene concesso a condizione che il Cercle Commercial Suisse/Service Suisse de Placement Gratuit metta a disposizione l'infrastruttura in loco e assuma le rimanenti spese.

Il Cercle Commercial Suisse/Service Suisse de Placement Gratuit informa l'Ufficio federale della migrazione ogni mese, e a fine anno, sul numero di collocamenti e di persone annunciatesi per il collocamento.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il contributo della Confederazione corrisponde di regola al 30 per cento delle spese d'esercizio (spese per il personale e per beni e servizi), ma al massimo a 60 500 franchi annui, di cui due terzi equivalgono al sussidio di base e un terzo dipende dalle prestazioni (collocamenti effettivi).

Esiste un margine di manovra sia per il principio (disposizione legale potestativa) sia per l'ammontare del sussidio (spese d'esercizio computabili).

5725

Importanza e prospettive del sussidio:

Questo aiuto finanziario sostiene la ricerca di un posto di lavoro di cittadini svizzeri in Francia. Nel quadro del NMC il sussidio versato ai collocamenti in Francia è stato trasferito dall'ambito dei sussidi al settore proprio (rimanenti spese d'esercizio).

Grazie all'accordo bilaterale tra Svizzera e UE sulla libera circolazione delle persone sono state create condizioni migliori, affinché la manodopera svizzera possa lavorare nello spazio UE. Tuttavia la ricerca di posti di lavoro in Francia rimane difficile in ragione della disoccupazione più alta che in Svizzera.

Valutazione globale:

I collocamenti in Francia in funzione delle prestazioni costituiscono sempre un'esigenza. Nell'ultimo anno sono state collocate in totale 53 persone. Il rapporto costi/benefici appare dunque positivo. Grazie a questa attività l'assicurazione contro la disoccupazione, che alla Confederazione costa circa 60 000 franchi, ha potuto essere sgravata di un importo presumibilmente più elevato.

Misure necessarie:

Nessuna.

5726

Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo 420.4600.001 NMC: A4300.0110

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Alloggio di richiedenti l'asilo.

Prestazioni sussidiate:

Contributi ad alloggi in cui le autorità cantonali, in base alla loro competenza in materia di assistenza sociale prevista dalle disposizioni sull'asilo, collocano persone a carico della Confederazione. I contributi devono essere restituiti.

Basi giuridiche: Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31), articolo 90.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Cantoni e Comuni.

Indennità.

Mutuo.

1991

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

29 821 900 6 260 000

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Le autorità cantonali presentano una domanda scritta all'Ufficio federale della migrazione (UFM). Quest'ultimo esamina la domanda secondo i criteri previsti dalle istruzioni d'esecuzione relative all'ordinanza 2 sull'asilo e fissa il relativo contributo federale (ad es.

capacità di alloggio, preventivo dettagliato delle spese, pianificazione dei termini ecc.).

Il sovvenzionamento di alloggi per richiedenti l'asilo presuppone che il Cantone o il Comune metta a disposizione un terreno edificabile o un edificio esistente.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo avviene mediante credito d'impegno. Per ogni domanda l'UFM assegna l'indennità indicando il limite temporale dell'assegnazione, la durata della destinazione dell'alloggio nonché le modalità di rimborso (di norma conteggio con le spese di alloggio).

Importanza e prospettive del sussidio:

Con il finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo s'intende garantire che nei periodi con molte domande d'asilo si possa mettere a disposizione tempestivamente un numero sufficiente di alloggi.

Visto l'esiguo numero di domande d'asilo presentate, attualmente i Cantoni non necessitano di un sostegno per l'edificazione o l'allestimento di alloggi per richiedenti l'asilo. In ogni modo non sono disponibili alloggi di riserva.

2002 2003 2004 2005 2006

329 600 500 000 492 500

5727

Valutazione globale:

Attualmente il finanziamento anticipato di ulteriori alloggi per richiedenti l'asilo non appare più necessario. Di conseguenza nel Preventivo 2007 non sono previsti mezzi finanziari a questo titolo.

Tuttavia, dato il leggero aumento delle domande d'asilo e la controversa questione della messa a disposizione di posti di alloggio, è opportuno mantenere per ora lo strumento del finanziamento anticipato, in modo da non essere colti alla sprovvista da un eventuale sensibile aumento delle domande d'asilo. Per il momento il credito d'impegno esistente è mantenuto. In tal modo si potrà reagire tenendo conto della situazione in caso di aumento del numero delle domande.

La legge sull'asilo riveduta non prevede modifiche per questo sussidio.

Misure necessarie:

Nessuna.

5728

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) Partecipazione ad attività di partenariato 500.3609.121 NMC: A2111.0155

Difesa nazionale

Obiettivi principali:

Promozione internazionale della pace e rafforzamento dei diritti dell'uomo.

Prestazioni sussidiate:

Offerte della Svizzera agli Stati partner (corsi di formazione e perfezionamento, workshop), predisposte principalmente da istituzioni svizzere.

Basi giuridiche: Legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9), articoli 2­5.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Istituzioni quali Centri ginevrini e la Società svizzera degli ufficiali.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1997

2002 2003 2004 2005 2006

1 623 315 1 052 059 1 323 927 1 671 571 836 830

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

2 057 784

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto tra la Direzione della politica di sicurezza (DPS) e il mandatario.

Procedura:

D'intesa con le istituzioni mandatarie, la DPS definisce le offerte da proporre nel quadro delle attività di partenariato e stipula i pertinenti contratti con dette istituzioni nell'autunno precedente l'anno di contribuzione.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Tali prestazioni rientrano nel credito quadro per il periodo 2004­ 2007 a beneficio di «misure di promozione civile della pace nell'ambito delle attività del DDPS». Gli indennizzi definiti a livello di contratto valgono quale limite di spesa e sottostanno a una disponibilità creditizia.

L'entità dei mandati da assegnare è orientata alle risorse disponibili.

Il singolo rapporto di sovvenzionamento è limitato al pertinente esercizio finanziario.

5729

Importanza e prospettive del sussidio:

Nel 1999 i capi di Stato e di Governo del Consiglio di Partenariato Euro-Atlantico (EAPC) hanno approvato il Training and Enhanced Education Programme. Una parte di questo programma concerne il PfP Consortium of Defence Academies and Security Studies Institutes, istituito nel 1998 a Zurigo. La Svizzera partecipa alle attività nel quadro del proprio programma di Partenariato per la pace.

Nel quadro del Partenariato per la pace, la Svizzera fornisce il contributo da essa atteso. Nell'immediato futuro è necessario che tale impegno ­ anche se assunto su base volontaria ­ continui a sussistere in considerazione delle attuali attività di partecipazione della Svizzera.

Valutazione globale:

Le offerte presentate testimoniano l'impegno solidale della Svizzera nel quadro degli sforzi internazionali volti al promovimento della pace. Esse consentono di concentrare le forze nei settori indicati come prioritari dalla Confederazione.

In seguito ai due programmi di sgravio, la dotazione di risorse è stata considerevolmente ridotta rispetto alla pianificazione iniziale, con la conseguente concentrazione su un numero minore di progetti, ma di maggiore portata.

Quale offerta aggiuntiva, le prestazioni finanziate con queste risorse sono erogate in parte da organi interni alla Confederazione e in parte dai Centri ginevrini, finanziati in larga misura dalla Confederazione.

Dal momento che nella maggior parte dei casi in questo contesto non si tratta di indennità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge federale sugli aiuti finanziari e sulle indennità (LSu; RS 616.1), bensì perlopiù di prestazioni ordinate, la continuazione sotto forma di sussidio non appare più opportuna.

Conformemente all'articolo 57 capoverso 4 della legge sulle finanze della Confederazione, un progetto è di massima finanziato da una sola unità amministrativa, anche se il Consiglio federale può prevedere eccezioni. Le diverse attività del Partenariato per la pace sono cofinanziate, oltre che dalla DPS in seno alla SG-DDPS, anche dal settore dipartimentale Difesa (conto 525.3170.001 Promovimento della pace: attività operativa sul campo).

Nell'allestimento del Preventivo 2007, su richiesta del legislatore, la situazione è stata appurata internamente al DDPS. Le risorse per il Partenariato per la pace sono state concentrate nel settore dipartimentale Difesa (525/A2111.0155 Promovimento della pace: spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio).

Misure necessarie:

Nessuna.

5730

Centro di politica di sicurezza (CPS) 500.3609.131 NMC: A2310.0406

Difesa nazionale

Obiettivi principali:

Promozione internazionale della pace e rafforzamento dei diritti dell'uomo.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno della formazione in materia di politica di sicurezza di ufficiali, diplomatici e impiegati civili provenienti da circa 50 Paesi (Svizzera compresa).

Basi giuridiche: Legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9), articoli 2­5.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Centro ginevrino di politica di sicurezza (GCSP).

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1996

2002 2003 2004 2005 2006

5 660 000 6 202 350 4 500 000 4 500 000 4 500 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

5 100 000

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Gli orientamenti strategici del mandato sono stabiliti in un contratto quadro quadriennale tra il DDPS e il GCSP. Su tale base le due parti concludono di volta in volta una convenzione annuale sulle prestazioni da fornire nei settori Formazione, Ricerca, Manifestazioni da organizzare e Gestione amministrativa.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Dal 2004, le risorse previste a tal fine rientrano nel credito quadro per il periodo 2004­2007 a beneficio di «misure di promozione civile della pace nell'ambito delle attività del DDPS». L'annuale concessione di risorse è orientata ai crediti previsti e approvati per tale scopo nel quadro del preventivo. Nella corrispondente convenzione è stabilita una disponibilità creditizia.

Finora, la quota maggiore dei costi d'esercizio relativi ai Centri ginevrini è stata assunta dalla Confederazione. Paesi terzi e privati partecipano ai costi prevalentemente in relazione a progetti specifici, e in entità variabile. Nonostante la disposizione potestativa a livello di legge (art. 3 della legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo), una riduzione delle prestazioni ordinate dalla Confederazione è possibile soltanto in misura limitata, se si intende evitare di pregiudicare l'esistenza e le attività principali dei Centri istituiti dalla Confederazione stessa.

5731

Importanza e prospettive del sussidio:

I Centri ginevrini, di istituzione relativamente recente e sostenuti in ampia misura dalla Confederazione, sono percepiti come un contributo tangibile da parte della Svizzera alla promozione internazionale della pace. La necessità di simili offerte sussisterà anche in futuro.

Valutazione globale:

Il presente sussidio è una conseguenza dell'istituzione dei Centri ginevrini. Nei primi anni (1999 - 2001) i costi sono stati sopportati dalla divisione Immobili dello Stato maggiore. La Direzione della politica di sicurezza è stata integrata nella SG DDPS.

Con decisione del 27 settembre 2007, le Camere federali hanno approvato un credito quadro (2008-2011) per il proseguimento del sostegno dei tre centri ginevrini nonché di attività affini in materia di politica della sicurezza. Le spese di collocamento (cfr.

507.3609.171), finora iscritte separatamente, saranno in futuro integrate nei pertinenti contributi. Lo stanziamento della Confederazione per ogni Centro è suddiviso in tre parti: 1) sussidio di base per i costi d'esercizio; 2) sussidi a progetti di primario interesse per la Confederazione; 3) sussidi a ulterio-ri progetti, i quali tuttavia devono essere comprovatamente cofinanziati in misura importante da parte di terzi.

Questi ultimi costituiscono un incentivo per i Centri, affinché ricerchino in misura maggiore mezzi di terzi. Nei decreti di stanziamento sono definite le condizioni quadro d'impiego del credito conformemente all'articolo 25 capoverso 3 della legge federale sul Parlamento.

Dal 2006 la Direzione della politica di sicurezza è integrata nella Segreteria generale del DDPS.

A partire dal 2004, il DFAE assume una parte del finanziamento dei Centri ginevrini (circa 11 mio.). Conformemente all'articolo 57 capoverso 4 della legge sulle finanze della Confederazione, di massima un progetto è finanziato da una sola unità amministrativa, anche se il Consiglio federale può prevedere eccezioni. In questo caso, il Consiglio federale ha fatto uso della sua competenza visto che a partire dal 2004 i Centri sono gestiti congiuntamente ­ per quanto concerne la Confederazione ­ dal DDPS e dal DFAE per il tramite di un «Comité de Pilotage». In tale quadro, entrambi i Dipartimenti possono rappresentare in modo diretto i propri interessi specifici (DDPS: aspetti legati alla politica di sicurezza e alla promozione della pace; DFAE: ulteriori relazioni internazionali e promovimento dei diritti dell'uomo). La trasparenza finanziaria è sempre garantita attraverso i crediti a preventivo iscritti separatamente.

Misure necessarie:

Nessuna.

5732

Centro internazionale per lo sminamento a scopo umanitario (GICHD) 500.3609.141 NMC: A2310.0406

Difesa nazionale

Obiettivi principali:

Promozione internazionale della pace e rafforzamento dei diritti dell'uomo.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno agli sforzi a livello planetario (ricerca, programmi nelle zone interessate e appoggio per quanto concerne la concretizzazione della Convenzione sul divieto delle mine antiuomo) per la risoluzione dei problemi generati dalle mine.

Basi giuridiche: Legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9), articoli 2­5.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Centro internazionale per lo sminamento a scopo umanitario (GICHD).

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1997

2002 2003 2004 2005 2006

7 610 000 7 840 800 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

3 750 000

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Gli orientamenti strategici del mandato sono stabiliti in un contratto quadro quadriennale tra il DDPS e il Centro. Su tale base, le due parti concludono di volta in volta una convenzione annuale sulle prestazioni da fornire, tra l'altro, nei settori Studi, Information management system for mine action, Sostegno e consulenza a livello operativo, Manifestazioni da organizzare e Gestione amministrativa.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Cfr. osservazioni concernenti il Centro di politica di sicurezza.

Importanza e prospettive del sussidio:

Cfr. osservazioni concernenti il Centro di politica di sicurezza.

Valutazione globale:

Cfr. osservazioni concernenti il Centro di politica di sicurezza.

Misure necessarie:

Nessuna.

5733

Centro per il controllo democratico delle forze armate (DCAF) 500.3609.151 NMC: A2310.0406

Difesa nazionale

Obiettivi principali:

Promozione internazionale della pace e rafforzamento dei diritti dell'uomo.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno alla formazione, alla ricerca, a programmi e a progetti nel settore del controllo democratico.

Basi giuridiche: Legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9), articoli 2­5.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Centro ginevrino per il controllo democratico delle forze armate (DCAF).

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

2000

2002 2003 2004 2005 2006

8 000 000 9 900 000 5 000 000 4 800 000 4 380 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 505 000

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Gli orientamenti strategici del mandato sono stabiliti in un contratto quadro quadriennale tra il DDPS e il DCAF. Su tale base, le due parti concludono di volta in volta una convenzione annuale sulle prestazioni da fornire in cui sono stabiliti il mandato (monitoraggio delle conoscenze inerenti alla tematica, definizione di standard, progetti di cooperazione) e gli attuali singoli compiti. Oltre a detto «compito fondamentale», la Confederazione può assegnare al Centro ulteriori mandati in questo ambito, indennizzati separatamente. La pianificazione a livello di personale del Centro deve tenere conto preventivamente di questa possibilità.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Cfr. osservazioni concernenti il Centro di politica di sicurezza.

Importanza e prospettive del sussidio:

Cfr. osservazioni concernenti il Centro di politica di sicurezza.

Valutazione globale:

Cfr. osservazioni concernenti il Centro di politica di sicurezza.

Misure necessarie:

Nessuna.

5734

International Relations and Security network (ISN) 500.3609.161 NMC: A2310.0406

Difesa nazionale

Obiettivi principali:

Promozione internazionale della pace e rafforzamento dei diritti dell'uomo.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno allo sviluppo e all'esercizio di una piattaforma IT internazionale, a beneficio della ricerca e della formazione nel settore della politica di sicurezza.

Basi giuridiche: Legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9), articoli 2­5.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Centro di ricerche in materia di politica di sicurezza, Politecnico federale di Zurigo.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1999

2002 2003 2004 2005 2006

6 000 000 7 137 900 7 500 000 7 500 000 7 000 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

3 125 000

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Il mandato globale e i relativi compiti fondamentali sono stabiliti in un contratto quadro quadriennale, il quale ­ in assenza di richieste di modifica ­ è prorogato automaticamente di anno in anno. Le attività specifiche e gli indennizzi per le prestazioni erogate sono stabilite in modo dettagliato nel quadro di contratti di prestazioni annui.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Dal 2004 le risorse previste rientrano nel «credito quadro per misure di promozione civile della pace nell'ambito delle attività del DDPS» concernente il periodo 2004­2007. L'annuale concessione di risorse è orientata ai crediti previsti e approvati per tale scopo nel quadro del preventivo. Nell'accordo è stabilita una disponibilità creditizia.

Lo sviluppo e l'esercizio della piattaforma in questione sono esclusivamente a carico della Confederazione. L'entità delle prestazioni da fornire è definita sulla base delle prestazioni ordinate e delle risorse disponibili. Nonostante la disposizione potestativa a livello di legge (art. 3 legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo) una riduzione delle prestazioni è possibile soltanto in misura limitata, se si intende continuare a garantire l'offerta introdotta e sfruttata a livello internazionale.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il presente progetto, avviato e sostenuto dalla Confederazione in relazione al Partenariato per la pace, è parte integrante dell'impegno della Svizzera nel quadro della promozione internazionale della pace. L'importanza di tale offerta è tuttora considerata elevata.

5735

Valutazione globale:

Il presente sussidio è in linea con l'intenzione, espressa nel Concetto direttivo Esercito XXI, di un maggiore impegno della Confederazione nell'ambito della promozione civile della pace.

Dal 2006, la Direzione della politica di sicurezza è integrata nella Segreteria generale del DDPS.

Con decisione del 27 settembre 2007, le Camere federali hanno approvato un credito quadro (2008-2011) per il proseguimento del sostegno dei tre centri ginevrini nonché di attività affini in materia di politica della sicurezza. Nei relativi decreti di stanziamento sono definite le condizioni quadro d'impiego del credito conformemente all'articolo 25 capoverso 3 della legge sul Parlamento.

Misure necessarie:

Nessuna.

5736

Maison de la Paix, costi infrastrutturali dei Centri ginevrini 500.3609.171 NMC: A2310.0406

Difesa nazionale

Obiettivi principali:

Promozione internazionale della pace e rafforzamento dei diritti dell'uomo.

Prestazioni sussidiate:

Spese di locazione e costi infrastrutturali (IT, mobilia, elettricità ecc.) per i Centri ginevrini.

Basi giuridiche: Legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9), articolo 3.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Diversi (Régie Grange, OMM, Swisscom).

Altri contributi.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1999

2002 2003 2004 2005 2006

2 669 600 4 480 100 5 039 900 5 543 200 5 836 118

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Contratti di locazione pluriennali.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Dal 2004 le risorse previste rientrano nel «credito quadro per misure di promozione civile della pace nell'ambito delle attività del DDPS» concernente il periodo 2004­2007.

La necessità a livello di risorse è stabilita sulla base dei contratti di locazione pluriennali, a loro volta correlati al fabbisogno di locali.

Importanza e prospettive del sussidio:

In assenza di tale sostegno da parte della Confederazione, i Centri non potrebbero operare. Sono attualmente in corso sforzi congiunti (Confederazione, Cantone di Ginevra, scuole universitarie) per giungere a una soluzione definitiva e centralizzata per quanto concerne la sistemazione logistica (Maison de la Paix). In tal modo potrebbero eventualmente essere create sinergie amministrative e tematiche, anche con ulteriori istituzioni attive in settori analoghi.

Valutazione globale:

Il presente sussidio è una conseguenza dell'istituzione dei Centri ginevrini. Durante i primi anni (1999-2001) i costi sono stati assunti dalla Divisione degli immobili dello Stato maggiore generale. Dal 2006, la Direzione della politica di sicurezza è integrata nella Segreteria generale del DDPS.

Con decisione del 27 settembre 2007, le Camere federali hanno approvato un credito quadro (2008-2011) per il proseguimento del sostegno dei tre centri ginevrini nonché di attività affini in materia di politica della sicurezza. Le spese di sistemazione, finora iscritte separatamente, saranno in futuro integrate nei pertinenti sussidi ai detti Centri.

5737

Misure necessarie:

5738

Nessuna.

Programmi di cooperazione 500.3609.181 NMC: A2310.0406

Difesa nazionale

Obiettivi principali:

Promozione internazionale della pace e rafforzamento dei diritti dell'uomo.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno a Stati terzi e a Forze armate estere nel settore del controllo democratico.

Basi giuridiche: Legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9), articoli 2­5.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal: 2002 2003 2004 2005 200

Stati terzi, organizzazioni internazionali, programmi internazionali.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

2003

447 700 1 642 100 1 902 800 284 612

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Sulla base di richieste da parte di Paesi interessati che intendono avviare un progetto nel settore della politica di sicurezza e sono pertanto alla ricerca di ulteriori partner o sulla base di richieste di istituzioni di ricerca e formazione attive nella politica di sicurezza e interessate a un sostegno per programmi specifici, vengono stipulati pertinenti contratti per i progetti selezionati che rientrano nell'interesse della politica di sicurezza svizzera.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Dal 2004 le risorse previste rientrano nel «credito quadro per misure di promozione civile della pace nell'ambito delle attività del DDPS» concernente il periodo 2004­2007. L'annuale concessione di risorse è orientata ai crediti previsti e approvati per tale scopo nel quadro del preventivo. Negli accordi è stabilita una disponibilità creditizia.

Rientra nell'apprezzamento delle competenti autorità decidere quali progetti e quali istituzioni devono essere sostenuti.

Importanza e prospettive del sussidio:

I programmi di cooperazione costituiscono un contributo parziale della Svizzera nell'interesse della promozione internazionale della pace.

La necessità di offerte di questo tipo sussisterà anche in futuro.

5739

Valutazione globale:

A partire dal 2006, in occasione della reintegrazione della Direzione della politica di sicurezza nella SG-DDPS ­ dal profilo del diritto del personale e del diritto finanziario ­, il DDPS ha proceduto a una nuova assegnazione delle risorse. Circa i 5/8 sono stati assegnati, nel quadro del settore dipartimentale Difesa, alla promozione della pace (segnatamente: Coordinazione, Controlling e Gestione di banche dati; 525/A2111.0155). Le risorse a disposizione in futuro per programmi di cooperazione si situano annualmente attorno a 0,5 milioni.

Il presente sussidio è in linea con l'intenzione, espressa nel Concetto direttivo Esercito XXI, di un maggiore impegno della Confederazione nella promozione civile della pace.

Con decisione del 27 settembre 2007, le Camere federali hanno approvato un credito quadro (2008-2011) per il proseguimento del sostegno dei tre centri ginevrini nonché di attività affini in materia di politica della sicurezza. Nel decreto di stanziamento sono definite le condizioni quadro d'impiego del credito conformemente all'articolo 25 capoverso 3 della legge federale sul Parlamento.

Misure necessarie:

Nessuna.

5740

Programmi di ricerca nell'ambito della promozione della pace 500.3609.191 NMC: A6100.0001

Difesa nazionale

Obiettivi principali:

Incremento dell'efficacia della promozione civile della pace.

Prestazioni sussidiate:

Promozione internazionale della pace e rafforzamento dei diritti dell'uomo.

Basi giuridiche: Legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9), articoli 2­5.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal: Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

2002 2003 2004 2005 2006

Settore proprio della Confederazione, altre aziende/organizzazioni pubbliche non di proprietà della Confederazione.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

2003

1 074 500 295 550 273 200

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Proposta di ricerca alla Direzione della politica di sicurezza, oppure proposta della stessa a potenziali mandatari nei settori interessati dalla ricerca dell'Amministrazione federale.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Dal 2004, le risorse previste erano gestite tramite un credito d'impegno e incluse nel «credito quadro per misure di promozione civile della pace nell'ambito delle attività del DDPS» per il periodo 2004­2007. La concessione di risorse è orientata ai crediti previsti e approvati per tale scopo nel quadro del preventivo. Negli accordi è stabilita una disponibilità creditizia. Nel quadro del Programma di sgravio 2003, gli 1,3 milioni previsti nella pianificazione finanziaria sono stati ridotti a 0,3 milioni.

Rientra nell'apprezzamento delle competenti autorità decidere quali progetti e quali istituzioni devono essere sostenuti.

Importanza e prospettive del sussidio:

Questi progetti di ricerca consentono di coprire importanti necessità del DDPS in materia di politica di sicurezza.

5741

Valutazione globale:

A partire dal 2006, in occasione della reintegrazione della Direzione della politica di sicurezza nella SG-DDPS ­ dal profilo del diritto del personale e del diritto finanziario ­, il DDPS ha destinato le rimanenti risorse ad armasuisse (540.3180.001 Prestazioni da parte di terzi; mandati di ricerca o di sviluppo) a favore di mandati di ricerca nel settore del disarmo (conformemente al NMC, con il passaggio alla GEMAP dal 2007: 542/A6100.0001). L'indicazione come sussidio non è quindi più giustificata.

Misure necessarie:

Nessuna.

5742

Educazione fisica nella scuola 504.3600.201 NMC: A6210.0119

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Promozione della ginnastica e dello sport nell'interesse dei giovani, della salute pubblica e delle attitudini fisiche.

Prestazioni sussidiate:

Corsi e manifestazioni centrali (nazionali) per il perfezionamento degli insegnanti di ginnastica e di sport nonché dei docenti e dei diplomati degli istituti universitari di educazione fisica.

Basi giuridiche: Legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0), articoli 1 lett. a, 5 capoversi 1 e 3 nonché articolo 6 capoverso 2.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Associazione svizzera di educazione fisica nella scuola (ASEF); Netzwerkkonferenz Sportstudien Schweiz (Conferenza della rete svizzera per gli studi in materia di sport).

Aiuto finanziario.

contributo a fondo perso.

1972

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

2 330 000 2 097 000 740 000 740 000 664 661

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

La Confederazione stipula con l'ASEF una convenzione sulle prestazioni quadriennale. L'ASEF presenta annualmente una richiesta dettagliata, la quale è esaminata dall'UFSPO e dalla Commissione federale dello sport (CFS) in ordine ai criteri stabiliti nella convenzione sulle prestazioni. La CFS propone la concessione dei sussidi. Il capo del DDPS statuisce in merito ai sussidi mediante decisione.

Seguendo la medesima procedura possono inoltre essere sostenute, con sussidi, manifestazioni della Netzwerk konferenz Sportstudien Schweiz e pubblicazioni concernenti la ginnastica e lo sport nella scuola finalizzate al perfezionamento degli insegnanti.

2002 2003 2004 2005 2006

668 329 666 817 668 311 674 082 685 416

5743

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La convenzione sulle prestazioni contiene direttive concrete ­ concernenti gli obiettivi, gli indicatori e gli standard ­ sulle quali deve essere basata la richiesta. Il rilevamento delle prestazioni (per quanto concerne l'organizzazione delle manifestazioni e il rispetto delle direttive specifiche) è affidato a organi esterni ogni semestre su incarico del competente Ufficio della Confederazione.

Per quanto riguarda il principio, esiste ­ in base alla disposizione potestativa a livello di legge ­ un margine di apprezzamento che può essere limitato a livello finanziario mediante una disponibilità creditizia. Nel caso concreto di un sostegno, le indennità che devono essere versate sono regolamentate nel quadro di un'ordinanza dipartimentale del DDPS.

La base legale non prevede alcuna limitazione temporale. Il singolo rapporto di sovvenzionamento è limitato al pertinente esercizio finanziario.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il quinto Rapporto sull'alimentazione in Svizzera, allestito dall'Ufficio federale della sanità pubblica, evidenzia il fatto che i bambini e i giovani soffrono in misura crescente di sovrappeso e obesità (cfr. anche Ip Darbellay 05.3844). In considerazione di questa tendenza il sussidio assumerà un'importanza particolare anche in ottica futura, a condizione che il perfezionamento degli insegnanti e dei docenti contempli pure questa problematica.

Valutazione globale:

Grazie a questo aiuto finanziario, la Confederazione può coordinare a livello nazionale la formazione e il perfezionamento degli insegnanti di ginnastica e di sport e mantenere il livello richiesto, in conformità ai più recenti sviluppi risultanti dagli studi in materia di sport.

L'impiego di risorse rimane giustificato nell'interesse dello sviluppo dei giovani, del miglioramento della salute pubblica e del promovimento dell'attitudine fisica.

Una riduzione dell'aiuto finanziario, in assenza di fonti di finanziamento alternative (Cantoni [finora non coinvolti], terzi), comporterebbe un conseguente ridimensionamento dell'offerta. In tal caso, la Confederazione dovrebbe verosimilmente ridurre le proprie esigenze a livello di obiettivi.

Nel mese di settembre 2006 è stato sottoscritto con l'ASEF un nuovo mandato di prestazione della durata di quattro anni (2007­2010). Tale mandato tiene conto delle mutate strutture cantonali di formazione e perfezionamento. Mediante accordi annui sugli obiettivi da concretizzare, sarà garantita la possibilità di rielaborare di anno in anno in maniera flessibile gli attuali temi/ compiti.

Misure necessarie:

Nessuna.

5744

Associazioni ginniche e sportive e altre organizzazioni 504.3600.202 NMC: A6210.0120

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Promozione della ginnastica e dello sport nell'interesse dei giovani, della salute pubblica e delle attitudini fisiche.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno alla formazione tecnica dei monitori capi (corsi per monitori a livello di associazione) per lo sport di competizione, lo sport di massa e lo sport degli adulti nonché a misure mirate in favore dello sport e della lotta al doping.

Basi giuridiche: Legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0), articolo 1 lettere c e h nonché articolo 10 capoversi 1 e 2.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Associazioni di ginnastica e sport, altre organizzazioni.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1907

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

3 700 000 3 295 000 3 800 000 5 200 000 4 773 400

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

La Confederazione stipula con Swiss Olympic una convenzione sulle prestazioni quadriennale (quella in vigore concerne il periodo 2004­2007). In base agli obiettivi, agli indicatori e agli standard ivi stabiliti, le associazioni e organizzazioni interessate presentano annualmente una richiesta dettagliata. Questa viene esaminata dall'UFSPO e dalla Commissione federale dello sport (CFS) secondo i criteri stabiliti nella convenzione sulle prestazioni. La CFS propone la concessione dei sussidi. Il capo del DDPS statuisce mediante decisione.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La convenzione sulle prestazioni contiene direttive concrete. Il rilevamento delle prestazioni (per quanto concerne l'organizzazione delle manifestazioni e il rispetto delle direttive specifiche) è affidato a organi esterni ogni semestre su incarico del competente Ufficio della Confederazione. Su tale base, Swiss Olympic allestisce un rapporto intermedio che è esaminato e approvato dalla CFS.

Per quanto concerne il principio e la gestione finanziaria, esiste un margine di apprezzamento secondo le basi legali («La Confederazione appoggia l'Associazione Olimpica Svizzera e le associazioni affiliate che esercitano un'attività conforme allo scopo perseguito dalla legge», «essa stanzia sussidi», disposizioni potestative). I parametri di ripartizione dei sussidi (ad es. effettivo dei membri, prestazioni fornite) sono elencati in maniera esaustiva all'articolo 25 dell'ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport (RS 415.01).

2002 2003 2004 2005 2006

7 093 500 7 442 106 5 534 056 5 579 166 5 666 051

5745

In presenza di un cumulo di richieste, le associazioni sportive con meno di 2500 membri ricevono un importo forfettario stabilito dalla CFS, definito in funzione delle risorse disponibili.

La base legale non prevede alcuna limitazione temporale. Il singolo rapporto di sovvenzionamento è limitato al pertinente esercizio finanziario.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il sostegno alle associazioni attive in ambito sportivo e alla formazione tecnica dei monitori capi, segnatamente nell'ambito dello sport di massa e dello sport degli adulti, contribuirà a contrastare la crescente mancanza di esercizio fisico presso la popolazione. Per quanto concerne la lotta al doping, occorreranno ulteriori sforzi.

Valutazione globale:

Il presente aiuto finanziario consente di sostenere le organizzazioni sportive attive nell'interesse degli obiettivi principali e di influire in maniera mirata sull'offerta di corsi. Le risorse finanziarie a disposizione devono essere soggette a un massimale perlomeno fino al 2010. Ciò presuppone che l'impiego di risorse sia orientato in misura ancora maggiore alle priorità, e che le associazioni rappresentanti discipline sportive con buone potenzialità a livello di mercato si sforzino di ottenere maggiori contributi da parte di terzi.

Una riduzione dell'aiuto finanziario ­ in assenza di maggiori contributi da parte di terzi (ad es. da parte dei Cantoni che finora non sostenevano le associazioni nazionali) ­ comporterebbe un conseguente ridimensionamento delle prestazioni delle associazioni.

L'esecuzione risulta efficiente. La regolamentazione generale delle relazioni, a partire dal 2004, nel quadro di una convenzione sulle prestazioni ha considerevolmente semplificato la procedura.

Per il 2008, il Consiglio federale prevede di prendere atto dei risultati concernenti la consultazione per una revisione totale della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport e di decidere l'ulteriore modo di procedere. L'elaborazione esplicita e generale delle disposizioni relative al presente aiuto finanziario (attualmente: art. 1 lett. c e h, art. 10 cpv. 1) sotto forma di disposizioni potestative, oppure il completamento della stessa con una disponibilità creditizia, permetterà di tenere conto più adeguatamente delle esigenze stabilite dalla legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità e del carattere sussidiario del presente sussidio.

Misure necessarie:

Nessuna.

5746

Manifestazioni sportive internazionali 504.3600.203 NMC: A6210.0121

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Accrescere il prestigio internazionale della Svizzera nel settore dello sport.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno all'organizzazione di manifestazioni sportive di portata internazionale o paneuropea tramite la concessione di contributi finanziari o di garanzie di deficit.

Basi giuridiche: Legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0), articoli 1 lettera c e 10 capoverso 3.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Organizzatori di manifestazioni sportive internazionali.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1974

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

150 000 200 000 143 000 1 080 000 647 034

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

Gli organizzatori interessati presentano le proprie richieste di contributi federali all'UFSPO, tempestivamente prima della data d'inizio della manifestazione (di norma l'anno precedente). Queste ultime sono sottoposte a un esame preliminare da parte della Commissione federale dello sport (CFS) e dell'UFSPO. Gli organizzatori devono sottoporsi a un'indagine conoscitiva, alla quale partecipa anche Swiss Olympic. Se i requisiti stabiliti sono adempiuti, i contributi vengono di principio assegnati con una disponibilità creditizia. Il DDPS decide definitivamente in merito alla concessione, su proposta della CFS e d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze (AFF). Il capo del DDPS autorizza l'UFSPO, previo esame del conteggio finale, a versare agli organizzatori al massimo gli importi assegnati.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il contributo della Confederazione a sostegno di una manifestazione è versato unicamente se i Cantoni (compresi i Comuni, le cui prestazioni sono sommate a quelle dei Cantoni) hanno già versato o assegnato un contributo di importo almeno doppio. L'adempimento di tale condizione è verificato dall'AFF.

Nell'ambito dell'analisi delle singole richieste, la CFS e l'UFSPO ­ unitamente a Swiss Olympic ­ verificano dapprima se è adempiuto il requisito «manifestazione sportiva di importanza mondiale o paneuropea». Il contributo garantito costituisce un importo massimo.

Se, sulla base del conteggio finale dei costi, l'ammontare degli stessi risulta minore di quello indicato nella richiesta, il versamento del sussidio avviene in proporzione.

2002 2003 2004 2005 2006

118 031 519 917 489 546 302 783 286 568

5747

Per quanto concerne l'entità, sussiste un margine d'apprezzamento in base alla disposizione potestativa a livello di legge (art. 10 cpv. 3). Non sono approvate richieste superiori alle risorse iscritte nel preventivo.

La base giuridica non prevede alcuna limitazione temporale. Il singolo rapporto di sovvenzionamento è limitato al pertinente evento.

Importanza e prospettive del sussidio:

Mediante questo strumento possono essere sostenute, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni interessati, manifestazioni sportive che ­ suscitando scarso interesse dal profilo commerciale ­ riescono a ottenere pochi o soltanto esigui contributi da parte di terzi. La situazione resterà presumibilmente tale anche nell'immediato futuro.

Valutazione globale:

Il presente aiuto finanziario consente di sostenere l'organizzazione di manifestazioni sportive che attirano poco pubblico, giovanili o per disabili.

Una riduzione delle risorse destinate a tal fine comporterebbe una riduzione del numero di manifestazioni. A inizio 2005, l'articolo 31 capoverso 1 dell'ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport è stato completato in maniera tale che non potessero essere concessi soltanto garanzie di deficit, ma anche contributi finanziari. La chiave di ripartizione dei costi ­ un terzo a carico della Confederazione, due terzi a carico dei Cantoni ­ è valida anche in questo caso.

L'esecuzione risulta relativamente onerosa. In particolare, deve essere verificata la necessità di un coinvolgimento dell'AFF nonché del controllo del conteggio finale dettagliato dei costi da parte dell'Ufficio responsabile.

Per il 2008, il Consiglio federale prevede di prendere atto dei risultati concernenti la consultazione per una revisione totale della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport e di decidere l'ulteriore modo di procedere. L'elaborazione esplicita e generale delle disposizioni relative al presente aiuto finanziario (segnatamente l'attuale art. 1 lett. c della legge che promuove la ginnastica e lo sport) sotto forma di disposizioni potestative, oppure il completamento delle stesse con una disponibilità creditizia, permetterà di tenere conto più adeguatamente delle esigenze stabilite dalla legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità nonché del carattere sussidiario del presente contributo.

Mediante l'adeguamento dell'ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport, successiva alla revisione della legge, saranno perseguite semplificazioni a livello d'esecuzione.

Misure necessarie:

Nessuna.

5748

Indennità versate ai Cantoni per i corsi di formazione 504.3600.204 NMC: A6210.0122

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Promozione della ginnastica e dello sport nell'interesse dei giovani, della salute pubblica e delle attitudini fisiche.

Prestazioni sussidiate:

Contributo della Confederazione ai costi dei corsi per monitori e quadri dei Cantoni e delle associazioni sportive; contributo di promozione generale ai Cantoni e alle associazioni per la formazione dei giovani.

Basi giuridiche: Legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (Ordinanza sul promovimento dello sport; RS 415.0), articoli 8 e 9.

Ordinanza del 21 ottobre 1987 sul promovimento della ginnastica e dello sport (RS 415.01): articolo 23h capoverso 1: formazione dei quadri (a); articolo 23a capoverso 1: contributi per i coach G+S (b); articolo 23j: indennità forfettarie per le federazioni (b).

Beneficiario finale: Natura del sussidio:

Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Cantoni, società, club sportivi, monitori G+S.

a) Indennità (formazione dei quadri).

b) Aiuto finanziario (coach G+S, indennità forfettaria per le federazioni).

Contributo a fondo perso.

1972

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

3 887 000 5 865 000 6 663 000 8 312 000 8 325 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione di concessione del contributo previo esame del conteggio.

Procedura:

a) Gli organizzatori che svolgono le altre offerte inerenti alla formazione dei quadri comunicano all'UFSPO la pertinente offerta di corsi.

b) Su domanda possono essere versati contributi (somme forfettarie) per la formazione e il perfezionamento dei coach G+S nonché indennità forfettarie alle federazioni.

Dopo aver esaminato i documenti contabili, l'UFSPO garantisce l'indennità prevista (somma forfettaria, aliquote massime). Le richieste devono essere presentate all'UFSPO al più tardi un mese dopo la conclusione dell'attività G+S.

2002 2003 2004 2005 2006

7 893 000 8 321 000 6 184 000 3 115 000 2 917 285

5749

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

a) Il Consiglio federale stabilisce, nell'ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport, quali offerte di formazione dei quadri non erogate dalla Confederazione stessa danno diritto a un'indennità. Unitamente all'entità delle offerte esterne autorizzate è stabilito, in funzione del numero di partecipanti, l'impegno finanziario della Confederazione.

b) L'UFSPO decide in merito all'offerta esterna da sostenere per quanto concerne la formazione dei coach G+S. Se non fornisce alcuna prestazione volta alla direzione specialistica di una disciplina sportiva G+S, l'UFSPO può versare un'indennità forfettaria alle pertinenti federazioni. Entrambi i contributi dipendono dall'approvazione dei crediti da parte del Parlamento. Per quanto concerne l'entità, esiste un margine d'apprezzamento sulla base della disponibilità creditizia (art. 23a cpv. 1) e della disposizione potestativa (art. 23j cpv. 1) dell'ordinanza.

Importanza e prospettive del sussidio:

Mediante questo sussidio (a), la Confederazione si assicura le prestazioni dei Cantoni e delle federazioni sportive per quanto concerne le offerte di formazione e perfezionamento per i quadri G+S non erogate dalla Confederazione stessa. In assenza di tale collaborazione, la Confederazione ­ a condizione che l'offerta debba essere mantenuta ­ dovrebbe ampliare di conseguenza le proprie offerte specifiche in materia di istruzione dei quadri.

In relazione con il Programma di sgravio 2004, i contributi di promozione (b) sono stati ridotti e progressivamente eliminati. Dal 2005, non sono più versati sussidi in questo ambito.

Valutazione globale:

L'indennità, versata a titolo sussidiario, a beneficio della formazione dei quadri copre sostanzialmente una parte delle spese dei partecipanti (somme forfettarie) e la loro perdita di guadagno. Le altre prestazioni sono assunte dai Cantoni organizzatori e dalle federazioni sportive.

La rinuncia ai contributi di promozione ha consentito di ridurre di oltre la metà il fabbisogno di risorse.

Misure necessarie:

Nessuna.

5750

Sport per adulti e anziani 504.3600.205 NMC: A6210.0123

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Miglioramento dello stato di salute della popolazione.

Prestazioni sussidiate:

Formazione e perfezionamento dei monitori dello sport per gli anziani (formazione dei quadri, allestimento di documenti per la formazione, progetti di ricerca nel settore dello sport per anziani).

Basi giuridiche: Legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0), articoli 1 lettera c e 10 capoverso 2.

Ordinanza del 21 ottobre 1987 sul promovimento della ginnastica e dello sport (Ordinanza sul promovimento dello sport; RS 415.01), articoli 24 capoverso 2 e 25 capoverso 3.

Ordinanza del 15 dicembre 1998 concernente le prestazioni della Confederazione a favore dello sport per gli anziani (RS 415.32).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Federazioni e organizzazioni dello sport per anziani.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

Sussidio esistente dal:

1997

2002 2003 2004 2005 2006

258 722 1 008 671 983 579 733 211 1 045 240

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

280 931

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

La richiesta da parte della direzione del corso di un contributo federale è esaminata dall'UFSPO nell'ottica dell'adempimento di criteri di ammissione e di criteri qualitativi definiti per l'organizzatore e l'offerta di corsi proposta. La decisione sul contributo (indennità forfettaria, aliquote massime) da parte dell'Ufficio incaricato avviene al più tardi un mese prima dello svolgimento del corso.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

I contributi federali per i corsi sono subordinati all'adempimento di esigenze minime (durata della formazione e del perfezionamento, orientamento dei contenuti a criteri qualitativi, età minima dei partecipanti). La disponibilità creditizia, stabilita nell'ordinanza concernente le prestazioni della Confederazione a favore dello sport per gli anziani, figura anche nella decisione.

Importanza e prospettive del sussidio:

Lo sviluppo demografico e l'auspicata promozione della salute degli adulti e degli anziani provocheranno in futuro un tendenziale aumento della richiesta di esperti nella materia. Non è tuttavia certo se in futuro potrà ancora essere reperito un numero sufficiente di monitori volontari per lo svolgimento di corsi nel settore dello sport per adulti e anziani.

5751

Valutazione globale:

Con un contributo forfettario equivalente a un importo massimo di 40 franchi al giorno e per partecipante, possono essere coperte importanti prestazioni dei beneficiari dei contributi (allestimento dell'offerta sportiva, organizzazione di corsi) nonché dei partecipanti ai corsi (onere temporale e costi non indennizzati dalla Confederazione).

L'esecuzione ­ condizionata dal versamento di somme forfettarie ­ risulta adeguata, ma impegna tuttavia le autorità competenti in misura relativamente elevata.

Misure necessarie:

Nessuna.

5752

Indennità per attività G+S 504.3600.206 NMC: A6210.0124

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Sviluppo della salute pubblica e delle attitudini fisiche per i giovani di età compresa fra i 10 e i 20 anni.

Prestazioni sussidiate:

Contributi per l'organizzazione di corsi per la formazione di giovani in determinate discipline sportive.

Basi giuridiche: Legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (Ordinanza sul promovimento dello sport; RS 415.0), articoli 7­9.

Ordinanza del 21 ottobre 1987 sul promovimento della ginnastica e dello sport (Ordinanza sul promovimento dello sport; RS 415.01), articoli 10­ 23n.

Ordinanza del DDPS del 7 novembre 2002 concernente Gioventù e Sport (O G+S; RS 415.31).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Organizzatori di offerte G+S (federazioni sportive, scuole).

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1972

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

42 819 709 44 239 128 52 423 249

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Su richiesta, sono concessi contributi forfettari. Essi sono composti da sussidi di base e sussidi supplementari, i quali dipendono dalla dimensione dei gruppi, dalla durata dell'insegnamento ecc.

Nell'ordinanza sono definite le aliquote massime. Le richieste devono essere presentate all'UFSPO al più tardi un mese dopo la conclusione dell'attività G+S.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il Consiglio federale stabilisce l'entità delle prestazioni della Confederazione (art. 9 cpv. 1 legge federale che promuove la ginnastica e lo sport). L'entità dei contributi federali dipende direttamente dall'adempimento di condizioni predefinite (gruppo d'utenti, dimensioni del gruppo, durata dell'insegnamento, frequenza degli allenamenti ecc.). La disponibilità creditizia, stabilita nell'ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport (art. 23a cpv. 1), è volta a evitare che la Confederazione risulti impegnata in misura superiore rispetto ai crediti approvati. Non si constata un'eccedenza né di richieste, né di impegni.

Importanza e prospettive del sussidio:

L'impegno della Confederazione contribuisce a motivare i giovani a svolgere attività sportive e a trasmettere comportamenti sociali. Da oltre 30 anni G+S è in costante sviluppo e può ­ in qualità di complemento volontario e/o di continuazione della ginnastica scolastica obbligatoria ­ anche assumere maggiore importanza quale strumento per arginare la crescente mancanza di esercizio fisico nella fascia d'età interessata.

2002 2003 2004 2005 2006

52 587 491 48 013 819 54 037 504 56 429 868 55 883 389

5753

Valutazione globale:

G+S è un'istituzione di riconosciuto valore, la cui la ragione d'essere è incontestata anche in ottica futura. La gestione contenutistica e finanziaria centralizzata da parte della Confederazione garantisce un'offerta unitaria e del medesimo livello qualitativo in tutto il Paese.

L'esecuzione risulta adeguata. Il processo per il versamento dei sussidi è stato esaminato e ottimizzato nel quadro di «G+S 2000». Il nuovo sistema degli importi forfettari (introdotto definitivamente dal 1.1.2003, completamente concretizzato e operativo dal 2005) dà buoni risultati e comporta un onere amministrativo minore.

Nella legge federale che promuove la ginnastica e lo sport è stabilito che la Confederazione assume a titolo principale le spese per G+S e i Cantoni partecipano alle spese (art. 9 cpv. 1). Finora non è stato concretizzato il rapporto di finanziamento Confederazione-Cantoni, che costituisce la base indispensabile per un'uniformità di trattamento nei confronti dei Cantoni.

Le lacune esistenti concernenti la gestione finanziaria (2005: sorpasso di credito in misura di fr. 1 mio.) sono state individuate e sono state adottate pertinenti contromisure.

Per il 2008, il Consiglio federale prevede di prendere atto dei risultati concernenti la consultazione per una revisione totale della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport e di decidere l'ulteriore modo di procedere. L'elaborazione esplicita delle disposizioni relative al presente aiuto finanziario sotto forma di disposizioni potestative, oppure il completamento delle stesse con una disponibilità creditizia a livello di legge, permetterà di tenere conto più adeguatamente delle esigenze stabilite dalla legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità nonché del carattere sussidiario del presente contributo. In tale ambito deve essere definita anche la collaborazione tra Confederazione e Cantoni. La revisione della legge prevede di estendere i limiti di età e di prendere in considerazione i giovani di età compresa fra i 5 e i 20 anni.

Misure necessarie:

Nessuna.

5754

Concezione della politica dello sport 504.3600.207 NMC: A6210.0125

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Miglioramento dello stato di salute della popolazione.

Prestazioni sussidiate:

Diversi progetti volti al promovimento dello sport e del movimento.

Basi giuridiche: Legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0), articoli 1 e 10.

Ordinanza del 21 ottobre 1987 sul promovimento della ginnastica e dello sport (Ordinanza sul promovimento dello sport; RS 415.01), articolo 26 («Altre misure di promovimento»).

Decreti del Consiglio federale del 30 novembre 2001 e del 23 novembre 2005 (Concezione del Consiglio federale per una politica dello sport in Svizzera 2003­2006 e 2007­2010).

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

2002 2003 2004 2005 2006

Diversi (Swiss Olympic, Cantoni, Comuni ecc.).

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

2003

2 618 670 2 610 240 2 649 930 2 647 480

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

I promotori di progetti nei settori Sanità, Formazione, Promovimento delle nuove leve, Infrastruttura e Ricerca presentano all'UFSPO una richiesta, poi valutata in funzione degli obiettivi prioritari.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il Consiglio federale sottopone regolarmente a verifica la propria Concezione e se necessario effettua le opportune modifiche, come è avvenuto per quanto concerne la seconda fase 2007­2010. In tale ambito è sostenuto dall'organo esterno «Osservatorio sport e movimento in Svizzera», che esegue pertinenti valutazioni su suo mandato. La valutazione avviene in modo differenziato nei singoli casi, sulla base di misure di concretizzazione chiaramente definite. Un eventuale cumulo di richieste è gestito mediante una ponderazione delle priorità. Le relazioni contrattuali dell'UFSPO sono orientate alla disponibilità creditizia.

Nel preventivo GEMAP dell'UFSPO sono iscritte pertinenti risorse finanziarie, destinate alla consulenza relativa ai progetti sussidiati e all'elaborazione di nuove misure in relazione con la Concezione della politica dello sport.

5755

Importanza e prospettive del sussidio:

Mediante il sussidio saranno sviluppate e concretizzate nuove possibili misure nell'ottica degli obiettivi. Nel periodo 2003­2006 hanno rivestito particolare importanza i seguenti cinque settori principali: Salute (promozione generale del movimento e dello sport), Formazione (sfruttamento delle opportunità formative, armonizzazione della formazione, definizione di standard qualitativi relativi all'insegnamento dello sport nelle scuole), Prestazione (promovimento delle nuove leve sportive e dello sport di punta), Economia (sfruttamento dello sport quale fattore economico), Sviluppo sostenibile (terreno d'apprendimento per lo sviluppo sostenibile della società).

Per quanto concerne la seconda fase (2007­2010), sulla base delle esperienze sono state definite alcune nuove priorità. Nei quattro settori principali Salute, Formazione, Prestazione ed Economia, vengono impiegate soprattutto risorse a favore dell'incremento della quota della popolazione svizzera che pratica movimento (segnatamente nell'infanzia) e del promovimento delle nuove leve nel settore dello sport di competizione, in collaborazione con Swiss Olympic.

L'impiego di risorse nel quadro del sussidio consente di stabilire le necessarie priorità dal punto di vista della salute pubblica. Nella maggior parte dei casi, l'efficacia delle misure introdotte e sostenute non deve essere valutata immediatamente, bensì a medio termine.

Valutazione globale:

Secondo la valutazione preliminare della prima fase, il presente sussidio ­ istituito recentemente ­ ha ampiamente raggiunto gli obiettivi intermedi prefissati. Nel mese di novembre 2005 il Consiglio federale ne ha approvato il mantenimento.

Dopo il 2010 è prevista una rielaborazione della Concezione della politica dello sport. Ciò avverrà in considerazione degli sviluppi manifestatisi, degli effetti risultanti dalla concretizzazione della Concezione e in funzione della nuova legge sulla promozione dello sport, che entro tale data sarà stata sottoposta a revisione.

Misure necessarie:

Nessuna.

5756

Costruzione di centri sportivi 504.4600.004 NMC: A8300.0103

Cultura e tempo libero

Obiettivi principali:

Promozione della ginnastica e dello sport nell'interesse dei giovani, della salute pubblica e delle attitudini fisiche.

Prestazioni sussidiate:

Costruzione di nuove attrezzature destinate alla formazione sportiva e ampliamento di quelle esistenti.

Basi giuridiche: Legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0), articolo 1 lettera e nonché articolo 12 capoverso 2.

Ordinanza del 21 ottobre 1987 sul promovimento della ginnastica e dello sport (Ordinanza sul promovimento dello sport; RS 415.01),articolo 29 («attrezzature ginniche e sportive»).

Decreti federali del 17 dicembre 1998 e del 3 ottobre 2000 concernenti gli aiuti finanziari agli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 1: 60 mio.; CISIN 2: 20 mio.).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Istituzioni private e di diritto pubblico.

Aiuto finanziario.

2002 2003 2004 2005 2006

10 817 000 12 078 000 7 194 000 6 688 000 2 900 000

Contributo a fondo perso.

2000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

10 000 000

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

I promotori di progetti presentano una richiesta di contributi federali, la quale è esaminata sulla base di un elenco di criteri pubblicato.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Gli impianti di maggiori dimensioni (ad es. gli stadi di calcio di Basilea, Berna e Ginevra) sono già stati dettagliatamente considerati nei messaggi e nei decreti federali concernenti i crediti d'impegno, compresi i contributi previsti. I criteri per la valutazione dell'«importanza nazionale» e per l'assegnazione dei contributi sono, tra l'altro il fabbisogno, le eventuali alternative, la disponibilità nell'ottica dello scopo del sussidio, la conformità alle regolamentazioni, il rispetto degli standard edilizi e via di seguito. Inoltre, la costruzione e l'esercizio devono essere garantiti dal punto di vista finanziario e l'esercizio non può essere orientato al profitto. Per garantire l'utilizzazione, deve essere stipulato un contratto a lungo termine (di regola 20 anni) tra i promotori e le associazioni sportive nazionali interessate.

Il contributo federale, orientato all'interesse della Confederazione per gli impianti in questione e alla forza finanziaria del Cantone, può ammontare fino al 45 per cento dei costi computabili. La quota effettivamente versata dalla Confederazione si situa di regola tra il 5 e il 25 per cento. La disponibilità creditizia stabilita a livello di legge ha quale conseguenza una definizione delle priorità in conformità ai criteri CISIN, segnatamente l'importanza di un determinato progetto per tutto il movimento sportivo nazionale.

5757

Importanza e prospettive del sussidio:

I progetti di importanza nazionale approvati nel quadro dei due decreti federali sono già stati realizzati o sono in corso di edificazione oppure in fase di pianificazione. Dei complessivi 80 milioni che ­ a causa della limitazione temporale ­ dovevano essere impegnati entro fine 2004, hanno potuto essere impegnati 65,2 milioni. I restanti 14,8 milioni non sono stati impegnati per diversi motivi (ritardi registrati per quanto concerne lo stadio del Letzigrund: 8 mio.; credito per la Pontaise di Losanna respinto in votazione). La maggior parte di queste risorse finanziarie non impegnate (10,8 mio.) sarà destinata ­ nel quadro dell'approvazione del credito per EURO 2008 ­ alla realizzazione dello scopo originario, a beneficio dello stadio del Letzigrund e dello Stade de Genève.

Nella sessione autunnale 2007 le Camere federali hanno approvato una terza richiesta di credito per aiuti finanziari a favore degli impianti sportivi di importanza nazionale. Mediante un contributo di sostegno pari a ulteriori 14 milioni, l'effettivo degli impianti sportivi di importanza nazionale sarà completato con l'ampliamento di quattro centri sportivi maggiori e con altri oggetti di dimensioni minori. Il centro nazionale di nuoto previsto con CISIN 1 non ha potuto essere realizzato sul previsto sito. I mezzi della Confederazione di 6 milioni di franchi previsti per tale centro, possono essere utilizzati alla costruzione di un altro centro nazionale di nuoto in base alla decisione concernente CISIN 3.

Valutazione globale:

Gli obiettivi perseguiti con i decreti federali concernenti gli aiuti finanziari agli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN 1 e 2) sono stati raggiunti. I progetti previsti e decisi possono essere realizzati entro il 2010. L'impiego di considerevoli risorse della Confederazione a favore dei quattro maggiori stadi di calcio (30 mio.) ha fatto in modo che questi potranno essere pronti in tempo utile per la candidatura e lo svolgimento di EURO 2008.

CISIN 3 permetterà di colmare le lacune ancora esistenti.

Misure necessarie:

Nessuna.

5758

Unione svizzera per la protezione civile 506.3600.002 NMC: A2310.0181

Difesa nazionale

Obiettivi principali:

Informazione della popolazione in merito ai pericoli, alle possibilità e alle misure di protezione in caso di catastrofe e in caso di guerra.

Prestazioni sussidiate:

Pubblicazione di informazioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) nella rivista della Protezione civile.

Basi giuridiche: Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), articolo 71 capoverso 4.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Unione svizzera per la protezione civile (USPC).

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1963

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

85 000 90 000 280 000 200 000 230 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Nel contratto sono definite le prestazioni convenute tra l'UFPP e l'USPC.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Gli aspetti quantitativi e contenutistici dell'oggetto del contratto ­ vale a dire la pubblicazione di contributi dell'UFPP nella rivista della Protezione civile ­ corrispondono alla necessità di comunicazione dell'Ufficio federale. Il contratto può essere disdetto per l'anno seguente.

Importanza e prospettive del sussidio:

Grazie a questo sussidio l'UFPP può disporre, in media, di sei pagine in ognuno dei sette numeri annuali della pubblicazione dell'USPC. In assenza di tale piattaforma, rivolta primariamente a un pubblico di diretti interessati, l'UFPP sarebbe costretto ad adempiere al suo obbligo d'informazione ­ che permarrà anche in futuro ­ attraverso altri canali.

La Commissione delle finanze del Consiglio nazionale intendeva stralciare questo sussidio dal preventivo a beneficio dell'USPC già per l'anno 2006. Se la proposta fosse stata accettata nel mese di dicembre 2005, a seguito del margine di tempo ristretto per la concretizzazione, l'USPC e l'Unione si sarebbero trovati in una situazione difficile. Dalle discussioni in seno alle Camere è scaturito un compromesso (provvisorio), accettato sia dal Consiglio nazionale sia dal Consiglio degli Stati. Il contributo dell'UFPP a beneficio dell'USPC per gli anni 2006 e 2007 non è ancora stato stralciato. Per contro, l'UFPP ha disdetto per fine 2007 il suo contratto con l'USPC, come auspicato dal Parlamento.

2002 2003 2004 2005 2006

235 000 233 000 235 000 235 000 235 000

5759

Valutazione globale:

Il sussidio, d'importo relativamente modesto, contribuisce in larga misura alla pubblicazione dell'organo dell'USPC. In considerazione dell'effettiva utilizzazione delle risorse, è stato verificata la pertinenza del sostegno sotto forma di sussidio ed è stato valutato se vi si potesse rinunciare oppure se l'obiettivo non potesse essere raggiunto altrimenti. A seguito dell'introduzione del NMC e della gestione dell'UFPP come Ufficio GEMAP a partire dal 2007, le pertinenti risorse finanziarie sono state iscritte nel preventivo globale dell'Ufficio alla voce «Spese funzionali». Le risorse in questione sono utilizzate per misure adeguate nell'ambito dell'obbligo, incombente all'Ufficio federale, di informare la popolazione su catastrofi e situazioni d'emergenza.

Misure necessarie:

Nessuna.

5760

Misure edilizie 506.4600.001 NMC: A6210.0130

Difesa nazionale

Obiettivi principali:

Allestimento di rifugi per la popolazione.

Prestazioni sussidiate:

Allestimento, rinnovamento e costi d'equipaggiamento per impianti delle organizzazioni di protezione, centri operatori protetti, rifugi pubblici e per beni culturali.

Basi giuridiche: Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), articoli 4 e 55.

Legge federale del 4 ottobre 1963 sull'edilizia di protezione civile (Legge sui rifugi, LEPCi; RS 520.2), revisione parziale del 17 giugno 1994, articolo 5.

Legge federale del 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (RS 520.3), articolo 5.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Comuni.

2002 2003 2004 2005 2006

4 845 000 7 793 000 900 000 2 000 000 2 000 037

Indennità.

Contributo a fondo perso.

1963

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

105 000 000 93 500 000 123 000 000 62 000 000 9 203 000

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

L'Ufficio federale competente esamina ogni progetto presentato e decide in merito al versamento del sussidio.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La garanzia del sussidio ­ la Confederazione assume fino al 70 per cento dei costi di costruzione computabili ­ avviene nel quadro di un credito d'impegno annuo. Le garanzie decadono se entro due anni non è avviata l'esecuzione. Una disponibilità creditizia è stabilita sia a livello di legge che di singolo sussidio.

Importanza e prospettive del sussidio:

La nuova legislazione in materia di protezione della popolazione (entrata in vigore con effetto al 1° gennaio 2004) assegna principalmente alla Confederazione le competenze operative e finanziarie per quanto concerne gli impianti di protezione (posti di comando, impianti d'apprestamento, centri sanitari protetti e ospedali protetti).

Per contro Cantoni e Comuni sono competenti per quanto concerne i rifugi pubblici.

Conformemente alla regolamentazione sancita dalla legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1), a partire dal 2004 non sono più versati sussidi per le costruzioni di protezione. Vige il sistema basato sul finanziamento da parte degli organi competenti. I versamenti mantenuti presumibilmente fino al 2009 serviranno a finanziare i progetti approvati sulla base del diritto anteriore.

5761

Valutazione globale:

La necessità fortemente diminuita, la dissociazione dei compiti tra Cantoni e Comuni, da un lato, e Confederazione, dall'altro, nell'ottica della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), nonché il correlato sistema basato sul finanziamento da parte degli organi competenti, hanno reso obsoleto questo sussidio.

Misure necessarie:

Nessuna.

5762

Contributi per gli acquisti di materiale 506.4600.003 NMC: A6210.0131

Difesa nazionale

Obiettivi principali:

Protezione di beni culturali.

Prestazioni sussidiate:

Allestimento delle documentazioni di sicurezza per i beni culturali di importanza nazionale e regionale.

Basi giuridiche: Legge federale del 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (RS 520.3), articolo 24 capoverso 3.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Comuni.

2002 2003 2004 2005 2006

1 400 050 1 283 000 1 000 000 949 400 749 430

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1966

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

257 000 492 000 554 000 955 500

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

La richiesta, presentata tramite il Cantone, è sottoposta a verifica dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), segnatamente anche nell'ottica dell'adempimento delle condizioni per la concessione dei contributi federali, definite d'intesa con il DFF.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Tenendo conto della capacità finanziaria, la Confederazione può versare sussidi pari dal 20 al 30 per cento dei costi computabili. La concessione del sussidio sottostà inoltre a una disponibilità creditizia stabilita a livello di legge.

La concessione di un sussidio dipende anche dal fatto che il finanziamento sia garantito nel suo complesso e il Cantone abbia adottato misure volte alla protezione dei beni culturali che figurano nell'inventario federale dei beni culturali.

Se le condizioni e gli obblighi non sono rispettati, l'Ufficio federale competente può ridurre o sopprimere i sussidi.

Importanza e prospettive del sussidio:

Mediante questo sussidio, la Confederazione può gestire l'esecuzione delle prescrizioni di diritto federale a livello cantonale e comunale, conformemente alle proprie priorità. La documentazione di sicurezza inerente ai beni culturali di importanza nazionale e regionale costituisce un compito permanente poiché non sono ancora stati rilevati tutti i pertinenti oggetti e la documentazione allestita in precedenza deve essere adeguata e/o aggiornata alla luce delle nuove conoscenze e dei nuovi standard.

La concretizzazione della NPC comporterà una diminuzione delle risorse impiegate direttamente dalla Confederazione pari all'ammontare dei vecchi supplementi in virtù della capacità finanziaria.

5763

Valutazione globale:

Il compito, sancito dal Protocollo dell'Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, può essere adempiuto dalla Confederazione con un onere relativamente modesto.

Misure necessarie:

Nessuna.

5764

Prestazioni contrattuali 525.3500.001 NMC: A6210.0150

Difesa nazionale

Obiettivi principali:

Utilizzazione comune di infrastrutture nell'interesse della difesa nazionale.

Prestazioni sussidiate:

Investimenti per parti di oggetti (alloggi della truppa, strade d'accesso, impianti di protezione) interessanti per la Confederazione nell'ottica di una (co)utilizzazione. Sussidi in favore di misure di protezione delle acque e dell'ambiente, nell'interesse degli oggetti menzionati.

Basi giuridiche: Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), articoli 43 e 47.

Ordinanza del 14 dicembre 1998 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS 172.010.21), articolo 15.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Cantoni, Comuni o altri partner.

Aiuto finanziario.

2002 2003 2004 2005 2006

17 100 000 21 000 100 12 842 600 10 299 000 10 144 200

Contributo a fondo perso.

Anteriore al 1980 (?)

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

19 500 000 21 600 000 24 300 300 22 000 100 12 802 700

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

I promotori di progetti interessanti ­ nell'ottica di un'utilizzazione parziale ­ per la Confederazione concedono a quest'ultima, in cambio dell'assunzione di parte dei costi d'investimento, una corrispondente parte in coutilizzazione (non garantita a livello giuridico).

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La partecipazione della Confederazione è determinata in base all'entità prevista della concordata utilizzazione. La partecipazione si situa tra il 5 e il 90 per cento dei costi computabili. La realizzazione dipende dalle priorità finanziarie e dalle possibilità dei partner contrattuali esterni, i quali di regola assumono anche la direzione per quanto concerne la fase realizzativa.

Nei contratti è stabilita una disponibilità creditizia.

Rientra nell'apprezzamento del DDPS decidere quali progetti servono all'interesse specifico della Confederazione e debbano essere sovvenzionati.

5765

Importanza e prospettive del sussidio:

Il ridimensionamento dell'esercito (Esercito XXI) coincide con una diminuzione delle spese, dopo un aumento negli anni 2002 e 2003 legato all'allestimento dei centri di reclutamento. Parallelamente all'introduzione del NMC, l'impiego di risorse nella forma del presente sussidio è fortemente ridotto. In materia di coutilizzazione di oggetti cantonali o comunali sono auspicate, per quanto concerne la parte ad uso della Confederazione, in primo luogo soluzioni locative. Seguono, in secondo luogo, la proprietà (per piano) oppure un diritto di utilizzazione in funzione della necessità della Confederazione; tali opzioni devono essere sviluppate, nell'ottica dell'attivazione a bilancio, via conto degli investimenti.

Valutazione globale:

La restante quota trasferibile serve, ad esempio, a versare contributi in favore di programmi per la protezione delle acque, di cui beneficiano oggetti della Confederazione.

Misure necessarie:

Nessuna.

5766

Manutenzione di materiale dell'esercito 525.3500.002 NMC: A2310.0236

Difesa nazionale

Obiettivi principali:

Costituzione delle scorte, ripristino e manutenzione decentralizzati del materiale dell'esercito.

Prestazioni sussidiate:

Indennizzo delle spese, segnatamente dei costi relativi al personale, assunte dai Cantoni in relazione con la manutenzione, ordinata dalla Confederazione, del materiale dell'esercito.

Basi giuridiche: Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM; RS 510.10), articoli 110 e 115.

Ordinanza del 25 ottobre 1995 sull'equipaggiamento dell'esercito (OEE; RS 514.21).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Cantoni.

2002 2003 2004 2005 2006

40 121 400 37 911 720 33 559 100 33 474 200 25 669 460

Indennità.

Contributo a fondo perso.

1951

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

37 500 000 50 700 000 56 000 000 60 000 000 47 964 300

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Il DDPS stabilisce con i Cantoni o con i competenti esercizi militari cantonali il rispettivo volume di prestazioni e conclude pertinenti accordi.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La Confederazione formula direttive quantitative e tecniche all'indirizzo dei Cantoni. Per quanto concerne l'entità, esse sono definite sulla base delle risorse previste. Può anche essere concordato il trasferimento al DDPS di compiti cantonali.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il ridimensionamento dell'esercito (Esercito XXI) e la correlata introduzione di un nuovo concetto logistico centralizzato, limitato a pochi centri logistici, riducono la richiesta di tali prestazioni, finora erogate in maniera fortemente decentralizzata. Di questo sviluppo tiene conto la dissociazione dei compiti nel quadro della NPC. La responsabilità per quanto concerne il settore logistico (equipaggiamento personale, rimanente materiale dell'esercito) incomberà ora unicamente alla Confederazione. In tal modo, l'acquisto, la manutenzione e la sostituzione dell'equipaggiamento personale diventano completamente di competenza della Confederazione (stralcio dei relativi articoli: art. 110 e 115 LM). Tuttavia, la Confederazione potrà ancora ­ contro indennizzo ­ incaricare i Cantoni della gestione e della manutenzione di materiale dell'esercito (nuovo art. 106a LM cpv. 2).

5767

Valutazione globale:

Grazie al nuovo concetto logistico centralizzato, questo compito può essere assunto dalla Confederazione stessa a costi contenuti. Essa può assegnare i pertinenti mandati a terzi oppure anche agli esercizi militari dei Cantoni. Dal momento che nel presente caso non si tratta più dell'adempimento di compiti prescritti a livello di diritto federale o di compiti di diritto pubblico, trasferiti per adempimento dalla Confederazione al destinatario della prestazione, è possibile rinunciare al presente sussidio. Dal 2009 l'esecuzione del compito «Manutenzione di materiale dell'esercito» avverrà dopo il trasferimento delle pertinenti risorse, nel quadro del credito «Esercizio e infrastruttura» dell'esercito.

Misure necessarie:

Nessuna.

5768

Contributi per il tiro fuori servizio 525.3600.006 NMC: A2210.0343

Difesa nazionale

Obiettivi principali:

Mantenimento della destrezza dei militari al tiro.

Prestazioni sussidiate:

Indennizzo alle federazioni e alle società di tiro per l'organizzazione degli esercizi obbligatori di tiro fuori del servizio; fornitura gratuita di munizioni per il tiro obbligatorio, il tiro in campagna e i corsi; fornitura di munizione d'esercizio al prezzo di costo.

Basi giuridiche: Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM; RS 510.10), articoli 62 capoverso 2 e 63 capoversi 2 e 6.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

14 750 000 16 835 000 18 694 000 18 705 000 18 878 800

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal: 2002 2003 2004 2005 2006

Federazioni e società di tiro riconosciute.

Indennità.

Contributo a fondo perso.

1900 15 026 800 13 820 500 11 944 000 11 480 000 9 478 370

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

La Federazione sportiva svizzera di tiro è indennizzata annualmente per l'organizzazione e l'esecuzione di esercizi federali e di corsi di tiro per ritardatari. Le società incaricate dell'organizzazione sono indennizzate sulla base dei rapporti di tiro (conteggi).

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Al fine dell'adempimento del mandato sono versati contributi di base forfettari e indennizzi predefiniti per ciascun partecipante agli esercizi di tiro e ai corsi. L'ammontare della partecipazione federale è stabilito dal DDPS d'intesa con l'AFF.

La necessità a livello di risorse è definita in misura preponderante in base al numero di partecipanti agli esercizi di tiro obbligatori.

Importanza e prospettive del sussidio:

Fintanto che sussisterà il tiro obbligatorio, dovranno essere effettuati pertinenti corsi ed esercizi. A seguito del ridimensionamento dell'esercito diminuisce il fabbisogno di mezzi finanziari.

Valutazione globale:

L'assegnazione di tale compito alle società di tiro riconosciute appare una soluzione vantaggiosa per la Confederazione, dal momento che ­ in questo ambito ­ i destinatari dei sussidi forniscono anche prestazioni a titolo onorifico.

5769

L'attuale forma di sovvenzionamento è stata istituita nel 2003, quale risultato del raggruppamento dei precedenti conti 530.3600.001 Munizione per il tiro, 530.3600.002 Sussidi alle spese per gli esercizi di tiro e 530.3600.003 Tiro fuori del servizio. Tale opportuno raggruppamento deve ancora ripercuotersi a livello di ordinanza (le regolamentazioni figurano attualmente in 5 diverse ordinanze) e, contestualmente, occorre mirare a semplificazioni mediante un incremento delle forfetizzazioni.

Misure necessarie:

5770

Nessuna.

Istruzione fuori del servizio e società militari 525.3600.007 NMC: A2310.0237

Difesa nazionale

Obiettivi principali:

Promovimento della capacità di difesa.

Prestazioni sussidiate:

Attività delle associazioni militari mantello e delle società militari in favore dell'istruzione preparatoria, dell'istruzione e del perfezionamento fuori del servizio, se nell'interesse della Difesa nazionale.

Basi giuridiche: Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM; RS 510.10), articoli 62 capoverso 1 e 150 capoverso 1.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Federazioni, società militari e società di tiro riconosciute.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1947

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 200 000 1 414 000 1 349 000 1 519 000 1 438 900

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

Ogni società o federazione riceve, su richiesta, un sussidio globale, il cui ammontare è stabilito in base al relativo preventivo presentato.

L'entità si situa tra alcune migliaia e alcune decine di migliaia di franchi. Per le attività a beneficio dell'istruzione preparatoria militare di regola sono versati contributi forfettari, mentre per l'organizzazione di manifestazioni militari fuori del servizio sono concessi contributi globali o forfettari nonché sussidi definiti in funzione dei conteggi.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La concessione del presente aiuto finanziario soggiace a una disponibilità creditizia. Le richieste sono classificate in base alla priorità; la concessione delle risorse avviene nel quadro dei crediti disponibili.

Importanza e prospettive del sussidio:

Le conoscenze e gli interessi esistenti e sviluppati al di fuori dell'esercito sono sfruttati a favore dell'istruzione militare preparatoria nonché della formazione e del perfezionamento fuori del servizio.

Il ridimensionamento dell'esercito influisce scarsamente su questo settore d'interessi.

2002 2003 2004 2005 2006

1 728 800 1 586 100 1 395 800 1 662 300 1 770 500

5771

Valutazione globale:

A complemento del sistema di milizia, le attività sostenute mediante il presente sussidio adempiono lo scopo al quale sono destinate.

L'attuale forma di sovvenzionamento è stata istituita nel 2003, quale risultato del raggruppamento dei precedenti conti 530.3600.004 Istruzione fuori del servizio e 530.3600.005 Società militari. Tale raggruppamento deve ancora ripercuotersi a livello di ordinanza (le regolamentazioni figurano attualmente in 5 diverse ordinanze) e, contemporaneamente, occorre mirare a semplificazioni mediante un incremento delle forfetizzazioni.

Dallo sviluppo attuale risulta inoltre che circa l'80 per cento delle risorse è impiegato per le prestazioni proprie a beneficio della truppa, conformemente all'ordinanza sulle attività della truppa fuori del servizio (OATFS; RS 512.28). Il DDPS procederà in questo ambito a una chiarificazione, affinché tali risorse siano trasferite in seno al settore proprio. In questo contesto sarà anche verificata la possibilità di realizzare un raggruppamento dei restanti sussidi con il sussidio «Sussidi per il tiro fuori servizio», del quale beneficiano in buona parte le medesime associazioni e società.

Misure necessarie:

Nessuna.

5772

Contributo di superficie SAU 570.3600.002 NMC: A6210.0110

Ordine e sicurezza pubblica

Obiettivi principali:

Concretizzazione dei pagamenti diretti nel settore dell'agricoltura.

Prestazioni sussidiate:

Nuova misurazione della superficie agricola utile (SAU) e aggiornamento del livello d'informazione «copertura del suolo» nei piani catastali.

Basi giuridiche: Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1) articoli 8, 70 e 72.

Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2000­2003 rispettivamente 2004­2007 (limite di spesa).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Cantoni, uffici privati di geometri.

Indennità.

Contributo a fondo perso.

1999

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

5 000 000

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

L'Ufficio federale dell'agricoltura stipula con l'Ufficio federale di topografia delle convenzioni concernenti le prestazioni da fornire. I crediti necessari a tale scopo sono trasferiti dall'Ufficio federale dell'agricoltura. Swisstopo concorda con i Cantoni le prestazioni da fornire in relazione a tale progetto. I Cantoni partecipano ai costi per la digitalizzazione dei piani catastali e l'aggiornamento del livello d'informazione «copertura del suolo» nella misura del 50 per cento.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Le risorse necessarie sono state previste nel quadro del limite di spesa per i pagamenti diretti a beneficio della nuova misurazione delle superfici agricole utili, inserite nei preventivi di Swisstopo e concesse in funzione del progresso dei lavori. Il progetto dovrebbe durare dal 1999 al 2008 (in base a un modello digitale del terreno MDT-MU). Swisstopo ha fornito nel proprio settore le prestazioni necessarie a questo scopo con risorse proprie e con risorse fornite a tal fine dall'Ufficio federale dell'agricoltura.

Importanza e prospettive del sussidio:

La corretta attribuzione dei pagamenti diretti dipende dalla conoscenza precisa delle superfici agricole utili, le cui modifiche sono documentabili grazie ai dati aggiornati risultanti dalla misurazione ufficiale. La necessità di un aggiornamento deve essere verificata sulla base della dinamica dei cambiamenti (margini forestali, acque).

Valutazione globale:

Il progetto è stato concluso nel 2007.

Misure necessarie:

Nessuna.

2002 2003 2004 2005 2006

4 500 000 1 485 000 7 148 700 2 145 800 2 193 100

5773

Contributo alle spese per la misurazione ufficiale 570.3600.004 NMC: A6120.0109

Ordine e sicurezza pubblica

Obiettivi principali:

Garanzia giuridica della proprietà fondiaria; allestimento delle basi per l'Infrastruttura nazionale di geodati.

Prestazioni sussidiate:

Realizzazione della misurazione ufficiale (primi rilevamenti, rinnovamento delle misurazioni, conservazione dei dati e aggiornamento periodico).

Basi giuridiche: Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), articolo 39 titolo finale.

Decreto federale del 20 marzo 1992 concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale (RS 211.432.27).

Beneficiario finale:

Cantoni.

Natura del sussidio:

Indennità.

Forma del sussidio:

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1912

2002 2003 2004 2005 2006

59 144 000 57 754 000 37 361 000 33 223 600 31 357 200

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

15 786 000 21 275 000 31 669 000 34 200 000 69 144 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

La Confederazione concorda con i Cantoni un piano di realizzazione a medio termine e uno a lungo termine sui progetti relativi alla misurazione. Dal 1998 la misurazione ufficiale è gestita mediante un mandato di prestazione quadriennale e convenzioni sulle prestazioni concluse di anno in anno.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il versamento dell'indennità avviene nel quadro dei crediti approvati, in funzione dello stato dei lavori per le opere concordate. Il fabbisogno finanziario può essere ulteriormente gestito a seconda del genere e della quantità dei nuovi progetti da avviare ogni anno (la durata di elaborazione media si situa attorno ai 6 anni). Il contributo federale si situa, a dipendenza del mandato, tra il dieci e il 90 per cento dei costi computabili. Esso comprende un supplemento in virtù della capacità finanziaria pari, in media, al 45 per cento dell'importo.

Importanza e prospettive del sussidio:

La misurazione, chiesta dalla Confederazione a partire dal 1912, continua a rivestire importanza nell'ottica del promovimento della certezza del diritto e della garanzia della proprietà fondiaria, nonché quale base per l'Infrastruttura nazionale di geodati. In presenza di un sostegno di entità immutata da parte della Confederazione, l'obiettivo della conclusione della prima fase di rilevamento sarà presumibilmente raggiunto nel 2025. In seguito, saranno ancora necessari sforzi a beneficio del rinnovamento, dell'aggiornamento e della conservazione dei dati.

5774

Valutazione globale:

Nel corso degli anni Novanta, si era delineata un'eccedenza per gli obblighi statuiti, che non ha più potuto essere coperta in un lasso di tempo ragionevole con le risorse ordinarie previste. Al fine di porre rimedio a tale situazione, il Parlamento ha approvato ­ per un periodo di tempo limitato ­ lo stanziamento di risorse supplementari gestite mediante credito d'impegno (maggiore impiego di risorse nel periodo 1999­2003).

L'introduzione della NPC comporta la soppressione dei supplementi in virtù della capacità finanziaria. Tali risorse confluiscono a destinazione libera nella perequazione delle risorse e nella compensazione degli oneri. Non vi sono mutamenti per quanto concerne le responsabilità di Confederazione e Cantoni nel quadro di questo compito comune. Il sistema, finora sperimentale, delle convenzioni di programma (convenzioni sulle prestazioni) è introdotto in via definitiva. Il finanziamento, che prevede anche la gestione mediante un credito d'impegno, è ora disciplinato nel quadro dell'ordinanza dell'Assemblea federale sul finanziamento della misurazione ufficiale.

Misure necessarie:

Nessuna.

5775

Dipartimento federale delle finanze (DFF) Contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati 606.3600.001 NMC: A2310.0211

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Promozione e mantenimento della competitività internazionale dell'industria svizzera delle derrate alimentari.

Prestazioni sussidiate:

Contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati.

Basi giuridiche: Legge federale del 13 dicembre 1974 su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72), articoli 3­6.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Fabbricanti di prodotti agricoli.

Aiuto finanziario.

Sussidio esistente dal:

1976

2002 2003 2004 2005 2006

114 899 536 114 899 989 114 900 000 90 000 000 89 999 986

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

23 999 894 30 499 998 74 999 968 117 842 164 111 842 164

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo, contributi limitati dall'accordo OMC.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

In linea di massima, per stabilire le aliquote è determinante la differenza tra i prezzi svizzeri ed esteri dei prodotti agricoli di base.

I contributi si calcolano in base alla quantità di prodotti agricoli utilizzata nella fabbricazione dei prodotti esportati.

La procedura per il versamento dei sussidi è a tre livelli e comprende la predeterminazione (assegnazione approssimativa dei mezzi finanziari disponibili ai fabbricanti), lo sdoganamento all'esportazione (svolgimento di natura doganale e documentazione), nonché la richiesta ufficiale all'Amministrazione federale delle dogane (AFD) per il versamento dei contributi all'esportazione.

Il Dipartimento federale delle finanze, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, stabilisce le aliquote concernenti i contributi all'esportazione. Le aliquote sono stabilite annualmente, sempre che importanti cambiamenti dei prezzi non comportino termini più brevi.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante un credito di pagamento nell'ambito del preventivo annuale. Per tale credito l'accordo OMC vigente definisce un volume annuo massimo delle spese pari a 114,9 milioni di franchi.

Nel quadro dei negoziati bilaterali II, per il traffico delle merci CH-UE è stato introdotto un nuovo modo di calcolo (compensazione del prezzo netto). Mentre sinora per stabilire i contributi all'esportazione ci si riferiva al prezzo praticato sul mercato mondiale, ora è determinante il livello del prezzo.

5776

L'AFD stabilisce, nell'ambito della procedura in materia di predeterminazione, quali sono i contributi all'esportazione che possono essere richiesti dagli esportatori. L'AFD procede alla predeterminazione su richiesta e in virtù dei mezzi finanziari disponibili sulla base del preventivo annuale. Il criterio determinante è l'evoluzione dei prezzi sui vari mercati (CH, UE, terzi). In seno a tali disposizioni, per l'assicurazione del contributo finale l'AFD dispone di un margine di manovra esiguo. L'industria alimentare non ha alcun diritto giuridico ai sussidi all'esportazione. In caso di scarsità di mezzi le aliquote devono essere adeguate in modo corrispondente oppure può essere introdotto il traffico di perfezionamento quale misura sostitutiva.

Importanza e prospettive del sussidio:

I contributi all'esportazione non sono parte integrante dei tre crediti quadro agricoli, tuttavia vanno completamente a beneficio dell'agricoltura svizzera. Una rinuncia a questi mezzi di sostegno avrebbe come conseguenza l'introduzione del traffico di perfezionamento. L'importazione in franchigia di dazio per la trasformazione di materie prime estere sarebbe in concorrenza diretta con i produttori all'interno del Paese, i quali potrebbero subire perdite di fatturato.

Conformemente alle disposizioni dell'OMC, in caso di conclusione positiva del ciclo di negoziati di Doha, dal 2013 verranno soppressi i contributi all'esportazione.

Valutazione globale:

In linea di massima l'obiettivo principale consistente nel mantenimento della competitività internazionale dell'industria alimentare può, grazie al sistema esistente, essere raggiunto.

Tuttavia dal punto di vista politico-istituzionale e politicocommerciale, il sussidio è problematico. Tale considerazione vale, non da ultimo, anche alla luce degli sviluppi internazionali.

Per questo motivo, ma anche a causa di direttive di politica finanziaria e dell'evoluzione dei prezzi delle derrate alimentari, nel piano finanziario di legislatura 2009-2011 i sussidi all'esportazione sono stati ridotti da 70 a 65 milioni di franchi.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: al fine di migliorare lo svolgimento in materia tecnica-finanziaria (per impedire crediti suppletivi annui), il DFF (AFD) vaglierà la procedura e la strutturerà in modo più flessibile al fine di tenere debitamente conto delle disposizioni di carattere politico-finanziario del Parlamento. In particolare occorre adeguare le aliquote sulla scorta dei mezzi finanziari disponibili e delle quantità esportate dall'industria anche per un periodo inferiore a un anno. A tal riguardo occorrerà altresì tenere conto della riduzione dei mezzi finanziari effettuata. A dipendenza dell'evoluzione della situazione (ciclo di Doha dell'OMC, ALSA con l'UE), bisognerà proseguire nella riduzione di tali mezzi.

5777

Associazioni del personale delle dogane 606.3600.005 NMC: A2109.0001

Presupposti istituzionali e finanziari

Obiettivi principali:

Promozione della capacità d'intervento del personale delle dogane

Prestazioni sussidiate:

Le società sportive del personale delle dogane offrono ai collaboratori dell'Amministrazione delle dogane, in particolare del Corpo delle guardie di confine, la possibilità di praticare discipline sportive necessarie per svolgere l'attività professionale nei settori del fitness, dell'autodifesa, del nuoto, del tiro e dell'addestramento cani.

Basi giuridiche: Autorizzazione del DFF del 13 dicembre 1937 (per associazioni sportive del Cgcf).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Associazioni sportive del personale delle dogane.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1939

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

11 376 10 177 17 996 23 997 52 400

Gestione finanziaria:

Credito di pagamento annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) informa per scritto le associazioni sportive sull'importo accordato. Quest'ultimo viene versato una volta all'anno.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

I contributi versati alle varie associazioni sportive del personale delle dogane vengono adeguati a seconda del numero di membri, del capitale, della quota annua e del numero di attività dell'associazione.

Il contributo annuo viene impiegato soprattutto per la messa a disposizione dell'infrastruttura necessaria per l'allenamento.

Nel rapporto annuale le associazioni sportive informano l'AFD sulle loro attività. Questo rapporto comprende anche una relazione finanziaria.

Importanza e prospettive del sussidio:

Con il versamento del sussidio, la Confederazione intende promuovere l'efficienza fisica del personale delle guardie di confine. Anche in futuro è nell'interesse della Confederazione poter contare su personale delle dogane efficiente.

5778

2002 2003 2004 2005 2006

52 400 51 876 51 614 52 400 52 400

Valutazione globale:

In questo modo il bene «efficienza fisica del personale del Corpo delle guardie di confine» viene prodotto in modo efficace sotto il profilo dei costi. L'esecuzione è altresì strutturata in modo efficiente.

Il contributo versato non è in discussione. Nel senso della semplificazione del piano contabile e dell'efficienza, nella ripartizione dei conti nell'ambito del Nuovo modello contabile della Confederazione (NMC), è stato effettuato un passaggio nella rubrica «Rimanenti spese per il personale», dato che non si tratta di un aiuto finanziario vero e proprio ai sensi della legge sui sussidi, bensì di una misura mirata di politica aziendale e del personale.

Misure necessarie:

Nessuna.

5779

Dipartimento federale dell'economia (DFE) Aiuto finanziario alle organizzazioni di consumatori 701.3600.401 NMC: A2310.0183

Economia

Obiettivi principali:

Promovimento dell'informazione oggettiva dei consumatori mediante prescrizioni relative all'informazione dei consumatori, al sistema dei test e alla promozione della dichiarazione di merci e servizi.

Prestazioni sussidiate:

Informazione oggettiva e corretta nella stampa o nei media elettronici, esecuzione di test comparativi, negoziazione di convenzioni mediante dichiarazioni.

Basi giuridiche: Beneficiario Legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione finale: dei consumatori (LIC; RS 944.0), articolo 5.

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Organizzazioni di consumatori.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1970

2002 2003 2004 2005 2006

558 200 651 618 648 327 710 800 701 920

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

135 000 180 000 400 000 468 000 440 401

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

Alle organizzazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale che statutariamente si dedicano esclusivamente alla protezione dei consumatori può essere accordato un aiuto finanziario.

Nell'ordinanza sono menzionate quattro organizzazioni che soddisfano questi criteri. Tutte le altre devono inoltrare domanda all'Ufficio del consumo e dimostrare che soddisfano le esigenze fissate nella LIC.

La Confederazione sostiene le organizzazioni con un contributo corrispondente al massimo al 50 per cento dei costi computabili. Se i mezzi accordati sono insufficienti, le organizzazioni indicate nell'ordinanza ottengono il 90 per cento dell'importo totale e le altre il dieci per cento al massimo.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La legge prevede una disponibilità creditizia. L'aiuto finanziario è gestito mediante credito di pagamento annuo. Se i mezzi accordati sono insufficienti si applica la ripartizione fissata nell'ordinanza.

L'importo dell'aiuto finanziario concesso alle singole organizzazioni è gestito mediante la valutazione delle domande.

5780

Importanza e prospettive del sussidio:

Conformemente alla Costituzione federale (art. 97) la Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori. Non potendo né volendo assumere direttamente questo compito, essa sostiene le organizzazioni di consumatori con aiuti finanziari.

L'informazione dei consumatori sui prodotti attraverso test comparativi è diventata nel tempo uno strumento molto richiesto. Questo tipo di informazione si è affermata anche nei media; inoltre sono in aumento i fornitori privati che offrono questa prestazione sul mercato.

Valutazione globale:

Gli aiuti finanziari sono destinati a sostenere un'informazione oggettiva e corretta ai consumatori. Questi contributi federali servono anche a promuovere test comparativi indipendenti.

Inoltre le organizzazioni di consumatori hanno il compito di concludere con le organizzazioni economiche convenzioni inerenti alla forma e al contenuto della dichiarazione di merci e servizi. Qualora non fosse raggiunto un accordo, il Consiglio federale può regolamentare la dichiarazione tramite ordinanza.

Se questo compito dovesse essere assunto dalla Confederazione ne risulterebbero costi più elevati. Dato che buona parte dei costi è a carico delle organizzazioni di consumatori, per la Confederazione il sostegno a queste organizzazioni è più conveniente. La procedura di versamento e di gestione del sussidio appare efficiente.

Misure necessarie:

Nessuna.

5781

Collocamento 704.3600.001 NMC: A2310.0347

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Creazione e mantenimento di un mercato del lavoro equilibrato.

Prestazioni sussidiate:

Collocamento di musicisti tramite il Servizio svizzero di collocamento per le musiciste e i musicisti (SFM); promozione della formazione dei servizi pubblici di collocamento; promozione dei servizi di collocamento intercantonali e sostegno dell'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL).

Basi giuridiche: Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC; RS 823.11), articoli 11, 31 e 33.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

SFM, AUSL, Associazione mondiale dei servizi pubblici per l'impiego.

Aiuto finanziario e indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1982

2002 2003 2004 2005 2006

349 345 409 855 414 147 344 339 420 828

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

186 902 148 989 309 544 267 068

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

La Confederazione può accordare all'SFM aiuti finanziari limitati di norma al 30 per cento dei costi d'esercizio computabili (spese per il personale e per beni e servizi). Gli aiuti finanziari non possono superare il disavanzo d'esercizio. In via eccezionale può essere coperto l'intero disavanzo.

L'AUSL è il principale partner della Confederazione nell'attuazione e nello sviluppo della politica del mercato del lavoro. Per lo svolgimento di queste attività la Confederazione le accorda delle indennità. Il loro ammontare è stabilito dalla direzione, di cui fa parte anche un rappresentante della SECO.

La Svizzera versa un modico contributo annuo all'Associazione mondiale dei servizi pubblici per l'impiego (World Association of Public Employment Services, WAPES) per poter partecipare alle sue attività.

5782

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Ogni anno l'SFM deve presentare alla SECO il suo conto d'esercizio. Il disavanzo d'esercizio comprovato nel conto è indennizzato nel quadro delle disposizioni legali (importo di norma non superiore al 30 % dei costi d'esercizio computabili).

Per quanto riguarda l'AUSL l'importo dei contributi dei singoli contribuenti (fra cui Confederazione e Cantoni) è stabilito dalla direzione in base ai rispettivi preventivi. L'ammontare delle prestazioni indennizzate dalla Confederazione all'AUSL non è pressoché cambiato nel corso degli anni, di conseguenza anche l'indennità annua è rimasta pressoché invariata.

La SECO stipula con l'AUSL accordi sugli obiettivi a scadenza annua e ne controlla regolarmente l'adempimento.

Importanza e prospettive del sussidio:

Benché le spese della Confederazione siano marginali rispetto a quelle settore di compiti della previdenza sociale, il sostegno finanziario per l'SFM è d'importanza vitale. L'attività di collocamento dei musicisti è molto diversa da quella degli URC e pertanto questi ultimi non potrebbero riprendere i compiti dell'SFM.

Le prestazioni acquistate presso l'AUSL sono trasferite alla Confederazione per legge (definizione delle esigenze professionali per i collocatori). Considerato che il mercato del lavoro è continuamente soggetto a fluttuazioni, è importante che i responsabili del servizio pubblico di collocamento posseggano adeguate qualifiche professionali. L'AUSL provvede a garantire un livello di formazione elevato.

Valutazione globale:

L'SFM dedica circa il 40 per cento della sua attività complessiva all'espletamento di lavori per la Confederazione e i Cantoni. L'SFM registra un grado di copertura dei propri servizi pari all'80 per cento; di conseguenza la Confederazione acquista a un prezzo conveniente le prestazioni a favore del mercato del lavoro che altrimenti dovrebbe fornire per conto proprio.

Le prestazioni dell'AUSL, attiva allo stesso tempo anche a favore dei Cantoni, possono ugualmente essere acquistate a un prezzo conveniente grazie allo sfruttamento di sinergie.

La gestione del sussidio comporta per la Confederazione una spesa minima.

Misure necessarie:

Nessuna.

5783

Promovimento del lavoro a domicilio 704.3600.003 NMC: A2310.0349

Economia

Obiettivi principali:

Promovimento del lavoro a domicilio se questo ha un'importanza sociopolitica e in particolare se consente di migliorare le condizioni di vita della popolazione di montagna.

Prestazioni sussidiate:

Informazione sul lavoro a domicilio; collocamento di lavoratori a domicilio e assegnazione di lavoro a domicilio; sostegno per chi vuole imparare un'attività artigianale tradizionale.

Basi giuridiche: Decreto federale del 12 febbraio 1949 che promuove il lavoro a domicilio (RS 822.32), articoli 3 e 4.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Unione svizzera del lavoro a domicilio, Amt für Heimarbeit Uri, Kurszentrum Ballenberg.

Aiuto finanziario e indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1949

2002 2003 2004 2005 2006

375 400 406 100 378 634 384 300 396 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

309 521 268 000 374 000 398 900 375 400

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Le domande di sussidio sono inoltrate al Cantone da Comuni, organizzazioni private e imprese. Le domande degli Uffici e delle istituzioni cantonali sono presentate direttamente alla SECO.

La SECO decide in merito alle domande di contributi nell'ambito dei crediti disponibili e in funzione dell'utilità economica dell'attività.

Con i singoli beneficiari dei sussidi vengono concluse convenzioni sulle prestazioni nelle quali è stabilito che la contabilità deve essere tenuta secondo i principi vigenti e sottoposta al controllo di un servizio ufficiale ogni anno.

I conteggi finali e i rapporti di revisione devono essere trasmessi alla SECO entro il mese di giugno. Questa valuta i documenti e li tiene in considerazione per la concessione del sussidio l'anno seguente.

I contributi federali non devono, di massima, superare la metà dei fondi d'esercizio necessari o delle spese non coperte delle organizzazioni.

5784

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La legge prevede una disponibilità creditizia. Gli aiuti finanziari sono gestiti mediante credito di pagamento annuo nella misura in cui i contributi sono commisurati ai crediti accordati. Per quanto concerne l'importo della prestazione vi è dunque un ampio margine d'apprezzamento.

Per la determinazione del sussidio si tiene essenzialmente conto dell'utilità dell'attività economica e dell'ammontare delle prestazioni di terzi, che dovrebbero essere almeno equivalenti a quelle della Confederazione.

Ogni anno la SECO verifica se i sussidi sono ancora giustificati, sulla base di indicatori stabiliti nelle convenzioni sulle prestazioni.

Importanza e prospettive del sussidio:

Fin dall'inizio della misura di finanziamento, la valenza economica del lavoro a domicilio è rimasta costante e anche in futuro può contribuire a migliorare la compatibilità fra vita professionale e famiglia. Con l'esiguo ammontare del sussidio è possibile contribuire alla continuità e allo sviluppo del lavoro a domicilio, che riveste una certa importanza anche a livello di politica regionale.

Valutazione globale:

L'esiguo sussidio consente in particolare anche all'Unione svizzera del lavoro a domicilio di assumere compiti che altrimenti dovrebbero essere svolti dagli uffici di collocamento regionali. Dato che il settore del lavoro a domicilio si distingue da altri tipi di rapporto di lavoro, la consulenza e il collocamento richiedono conoscenze specifiche. Per la Confederazione il presente contributo è quindi economicamente conveniente.

Misure necessarie:

Nessuna.

5785

Sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (SIT) 704.3600.020 NMC: A2310.0352

Economia

Obiettivi principali:

Garanzia delle installazioni e degli apparecchi tecnici.

Prestazioni sussidiate:

Controllo successivo delle installazioni e degli apparecchi tecnici messi in circolazione, sempre che non sia coperto da premi supplementari o dalla riscossione di tasse.

Basi giuridiche: Legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT; RS 819.1), articolo 6.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Organo di controllo competente (ad es. Associazione svizzera ispezioni tecniche).

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1996

2002 2003 2004 2005 2006

107 113 191 558 1 033 354 1 484 397 1 487 578

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

102 684

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

Il Consiglio federale ha delegato al Dipartimento responsabile la competenza conferitagli dalla legge di disciplinare il controllo successivo delle installazioni e degli apparecchi tecnici (art. 6 LSIT). Il Dipartimento ha stabilito in un'ordinanza la competenza degli organi di controllo per i singoli settori di controllo. La portata e il finanziamento dell'attività di controllo sono convenuti dal Dipartimento con i singoli organi di controllo in convenzioni sulle prestazioni.

Gli organi di controllo coprono le loro spese in primo luogo mediante la riscossione di tasse e con il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Le tasse sono riscosse solo se le installazioni o gli apparecchi tecnici non adempiono le prescrizioni; di conseguenza coprono solo una minima parte dei costi d'esecuzione. Il resto è a carico della Confederazione.

5786

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione del sussidio avviene mediante crediti di pagamento annui. Nelle convenzioni sulle prestazioni concluse con i singoli organi di controllo è stabilita una disponibilità creditizia.

Le prestazioni degli organi di controllo sono indennizzate in modo forfettario. L'importo dell'indennità è fissato in base al numero di installazioni e apparecchi tecnici controllati.

La prestazione degli organi di controllo è valutata a scadenza annuale dal competente Ufficio tecnico in base alla convenzione sulle prestazioni.

Importanza e prospettive del sussidio:

Nel 1996 si è dato inizio al potenziamento del controllo successivo delle installazioni e degli apparecchi tecnici. Da allora l'onere di controllo è costantemente aumentato.

In seguito alla trasposizione della direttiva UE sulla sicurezza dei prodotti e alla sua applicazione nell'ambito della LSIT, il settore di competenza degli organi di controllo è stato ulteriormente ampliato, con un conseguente aumento dell'onere di controllo.

L'onere supplementare per i controlli è dovuto anche al crescente fabbisogno di mezzi finanziari per i controlli. Siccome il potenziamento dei controlli successivi non è ancora stato completato in tutti i settori, nei prossimi anni il relativo onere aumenterà ancora.

Valutazione globale:

Affinché le installazioni e gli apparecchi tecnici svizzeri siano competitivi sui mercati internazionali occorre garantire che questi prodotti soddisfino perlomeno gli stessi criteri di qualità in vigore nell'UE.

Misure necessarie:

Nessuna.

5787

Svizzera Turismo (ST) 704.3600.100 NMC: A2310.0355

Economia

Obiettivi principali:

Promozione della Svizzera come destinazione turistica.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno finanziario a Svizzera Turismo sotto forma di partecipazione alle spese d'esercizio.

Basi giuridiche: Legge federale del 21 dicembre 1955 concernente l'Ufficio svizzero del turismo (RS 935.21), articolo 6.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Svizzera Turismo (ST).

Aiuto finanziario.

2002 2003 2004 2005 2006

49 000 000 39 600 000 40 385 000 46 000 000 46 000 000

Contributo a fondo perso.

1956

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

15 000 000 18 900 000 27 000 000 33 400 000 35 000 000

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

Il contributo federale, accordato in base a un mandato di prestazione, serve ad assicurare il finanziamento di base di ST, ossia a permetterle di svolgere i compiti che le sono assegnati dalla legge nel settore del marketing di destinazione. All'inizio di ogni periodo pluriennale la direzione di ST presenta una domanda motivata che è esaminata dall'Amministrazione federale prima di essere sottoposta al Consiglio federale. La domanda di ST è valutata dal profilo della politica turistica della Confederazione.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il Parlamento fissa mediante un limite di spesa l'importo dell'aiuto finanziario per un periodo pluriennale, in genere cinque anni. Il contributo annuo è versato sotto forma di importo forfettario. Per il periodo 2008­2011 è stato accordato un limite di spesa di 191 milioni di franchi. Il versamento dell'aiuto finanziario è subordinato alla stipulazione di un mandato di prestazione tra la Confederazione e Svizzera Turismo.

Governo d'impresa:

ST è una corporazione di diritto pubblico della Confederazione. La sua direzione operativa è garantita da un direttore nominato dal Consiglio federale. La direzione, composta di 13 persone provenienti dall'ambiente turistico, economico e politico comprende un rappresentante della Confederazione. I compiti di ST sono fissati dalla legge.

5788

Importanza e prospettive del sussidio:

Il contributo federale costituisce una partecipazione ai costi d'esercizio di ST. La sua applicazione è semplice. In base al mandato ricevuto, l'organismo rivede regolarmente i suoi obiettivi. In futuro, gli ambienti turistici privati potrebbero tuttavia intensificare il loro impegno a livello finanziario.

Il 24 gennaio 2007 il Consiglio federale ha deciso di non riunire le organizzazioni del settore della promozione dell'immagine nazionale, diversamente da quanto auspicato dal Parlamento attraverso due postulati della Commissione dell'economia e dei tributi.

Valutazione globale:

Negli ultimi anni le attività di Svizzera Turismo dovrebbero aver contribuito a migliorare sensibilmente le prospettive del settore turistico svizzero.

Misure necessarie:

Nessuna.

5789

Servizio di consulenza e centro di documentazione della Federazione svizzera del turismo 704.3600.101 NMC: A2310.0356

Economia

Obiettivi principali:

Promozione della Svizzera come destinazione turistica.

Prestazioni sussidiate:

Contributo a titolo di sostegno alla Federazione svizzera del turismo per la sua attività d'informazione e di consulenza svolta nel pubblico interesse.

Basi giuridiche: Decreto del Consiglio federale del 6 ottobre 1967.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Servizio di consulenza e centro di documentazione della Federazione svizzera del turismo (FST).

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1977

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

100 000 108 000 120 000 117 000 111 600

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Quale associazione di diritto privato, la FST è finanziata in buona parte dai contributi dei suoi membri (ca. 620). Essa riunisce associazioni settoriali e altre associazioni nazionali, Cantoni e Comuni, imprese nazionali, regionali e locali del settore del turismo, organizzazioni turistiche e molte importanti imprese del settore dei servizi.

La Confederazione versa un contributo alla FST per la sua attività d'informazione e di consulenza svolta nel pubblico interesse.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'importo del contributo è fissato ogni anno per mezzo del preventivo sottoposto al Parlamento.

Importanza e prospettive del sussidio:

Per la Svizzera il turismo è un settore economico importante. Quale organizzazione mantello nazionale in materia di politica turistica, la FST si impegna a favore di un'economia turistica visibile e dinamica sul piano internazionale. Fra i principali compiti della FST vi sono la difesa degli interessi politici e la partecipazione alla realizzazione di condizioni quadro a livello federale.

5790

2002 2003 2004 2005 2006

113 800 112 860 113 570 117 000 118 800

Valutazione globale:

Grazie al sussidio federale, la FST garantisce un servizio di consulenza mirato. Benché modesto, questo contributo è importante per la FST, che svolge un ruolo di primo piano nell'applicazione della politica turistica della Confederazione. Non è tuttavia possibile quantificarne l'efficacia.

L'esame dei sussidi federali del 14 aprile 1999 ha portato all'introduzione di un contratto di prestazioni.

Misure necessarie:

Nessuna.

5791

Promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo 704.3600.102 NMC: A2310.0357

Economia

Obiettivi principali:

Promozione della Svizzera come destinazione turistica.

Prestazioni sussidiate:

Finanziamento di progetti innovativi nel settore del turismo (Innotour).

Basi giuridiche: Legge federale del 10 ottobre 1997 che promuove l'innovazione e la collaborazione nel turismo (RS 935.22), articolo 4.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Promotori di progetti (imprese, privati).

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1998

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

3 894 256

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Le domande di aiuto finanziario devono essere indirizzate alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Quest'ultima consulta i Cantoni direttamente interessati e gli Uffici federali competenti. Per l'esame delle domande la SECO può rivolgersi a esperti. La promozione interviene dove emergono le principali lacune dell'offerta turistica e dove l'innovazione e la collaborazione possono creare reali vantaggi concorrenziali.

Il sussidio è concesso a condizione che: i progetti sostenuti siano di portata nazionale, i promotori finanzino almeno il 50 per cento del progetto, non siano concessi aiuti a singole aziende, i progetti siano presentati da più imprese o organizzazioni, i progetti siano già in fase di realizzazione o avviati entro sei mesi dall'assegnazione dell'aiuto finanziario.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

È stanziato un credito d'impegno quadriennale al quale sono imputati gli aiuti finanziari messi a disposizione (periodo 2008­20011: 21 mio.).

Importanza e prospettive del sussidio:

Innotour è uno strumento destinato a migliorare la struttura e la qualità dell'offerta nel settore del turismo svizzero. I progetti sostenuti si concentrano su collaborazioni che dovrebbero generare un valore aggiunto dal profilo economico.

Come destinazione turistica, la Svizzera deve costantemente essere in grado di proporre prestazioni e prodotti corrispondenti alle esigenze. L'impegno della Confederazione dovrebbe agevolare la promozione di sforzi, a livello finanziario, di progetti innovativi volti a migliorare la qualità delle prestazioni turistiche.

5792

2002 2003 2004 2005 2006

2 830 056 8 929 729 8 864 399 4 999 962 6 929 057

Valutazione globale:

Per sua natura, la promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo è un'attività federale limitata nel tempo. Il legislatore l'ha peraltro concepita come tale decidendo di limitare la durata di validità della legge a dieci anni a partire dal 1° febbraio 1998. Nella sessione autunnale del 2007 la validità della legge è stata nuovamente prorogata dal Parlamento fino al 31 gennaio 2012.

Un eventuale prolungamento dei programmi deve essere preceduto da un bilancio critico.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: Il DFE (seco) è incaricato di esaminare in modo critico innotour prima di decidere su un prolungamento dopo il 2012.

5793

Ufficio svizzero per l'espansione commerciale 704.3600.200 NMC: A2310.0365

Economia

Obiettivi principali:

Promozione delle esportazioni svizzere.

Prestazioni sussidiate:

Contributo all'OSEC, alle Camere di commercio svizzere all'estero e ai gruppi a scopo non lucrativo indipendenti dall'OSEC per sostenere azioni a favore della promozione delle esportazioni svizzere.

Basi giuridiche: Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla promozione delle esportazioni (RS 946.14), articolo 4.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (OSEC).

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1926

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

7 600 000 9 500 000 12 200 000 14 426 095 12 054 616

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

L'OSEC dispone di un preventivo globale di circa 25 milioni di franchi. Esso riceve un aiuto finanziario di 17 milioni dalla Confederazione e contributi dai suoi membri per un ammontare di 1,5 milioni. Il saldo risulta dalle entrate riscosse per i servizi ordinati dai suoi clienti.

Il preventivo dell'OSEC è approvato dal suo Consiglio di sorveglianza. Su tale base, l'OSEC presenta una domanda di sussidio federale per la sua offerta di prestazioni. Questa domanda è esaminata dall'Amministrazione.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il contributo all'OSEC è accordato mediante decreto federale in base a un limite di spesa pluriennale (in genere 4 anni).

Governo d'impresa:

L'OSEC è un'associazione dotata di un comitato di sorveglianza che esercita le stesse funzioni del Consiglio d'amministrazione di un'impresa privata. Questo comitato, composto da nove membri, comprende anche un rappresentante della Confederazione ed è gestito mediante un mandato di prestazione.

Importanza e prospettive del sussidio:

La promozione delle esportazioni fa parte delle misure della Confederazione a favore delle PMI. Le attività all'estero presentano grandi rischi per le PMI, che spesso non dispongono delle conoscenze o degli effettivi di personale necessari per intervenire sui mercati esteri. La consulenza in materia di esportazione consente loro di far fronte a questi problemi.

5794

2002 2003 2004 2005 2006

15 100 000 14 949 000 16 745 000 17 000 000 17 000 000

Valutazione globale:

Diverse misure mirate hanno permesso di migliorare la promozione delle esportazioni, in particolare per quanto riguarda l'utilità per i clienti, il principio di sussidiarietà, il coordinamento della rete e il controllo dell'efficacia e degli obiettivi.

Gli operatori attivi nella promozione delle esportazioni in Svizzera sono molti. Oltre all'OSEC, si annoverano la Swiss Organisation for Facilitating Investments (SOFI), il Programma svizzero di promozione delle importazioni (SIPPO) e altri strumenti come i sussidi all'esportazione di vini e altri prodotti agricoli.

Al fine di sfruttare maggiormente le potenziali sinergie nell'ambito della promozione delle esportazioni e degli investimenti, il 28 febbraio 2007 il Consiglio federale ha approvato un'integrazione della promozione della piazza economica svizzera all'estero nonché dei programmi SOFI e SIPPO nell'OSEC mediante convenzioni sulle prestazioni.

Misure necessarie:

Nessuna.

5795

Garanzia dei rischi degli investimenti 704.3600.201 NMC: A2310.0366

Economia

Obiettivi principali:

Promovimento degli investimenti svizzeri all'estero.

Prestazioni sussidiate:

Coprire le spese amministrative del Segretariato per la garanzia dei rischi degli investimenti, incaricato di incentivare gli investimenti svizzeri nei Paesi in via di sviluppo.

Basi giuridiche: Legge federale del 20 marzo 1970 concernente la garanzia dei rischi degli investimenti (RS 977.0), articolo 2.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Segretariato per la garanzia dei rischi degli investimenti (GRI).

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1970

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

100 697 103 729 69 393 65 629 45 585

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Contratto tra la Confederazione e la Società svizzera dell'industria delle macchine per la gestione di un Segretariato della GRI. Il contributo versato al Segretariato della GRI copre le sue spese amministrative. Per finanziare queste spese, la Confederazione preleva in cambio dal beneficiario della garanzia una tassa annuale fissata dal Consiglio federale e calcolata in modo da coprire tutte le spese prevedibili legate ai compiti da svolgere. La tassa è inoltre determinata in funzione del tipo di rischi coperti, della somma garantita e della durata della garanzia.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il contributo finanziario e le tasse sono preventivati ogni anno. A fine esercizio, il saldo risultante dai proventi della tassa e le spese è versato a titolo di accantonamenti della GRI per coprire eventuali danni ulteriori.

Importanza e prospettive del sussidio:

I mercati dei Paesi in via di sviluppo sono importanti per l'economia svizzera e soprattutto per il settore delle macchine. La situazione economica precaria di questi Paesi e l'incertezza politica sono fattori che espongono gli investimenti effettuati in questi Paesi a forti rischi. Oltre agli interrogativi posti dalle condizioni politiche ed economiche tipiche di queste zone, gli imprenditori svizzeri sono sempre confrontati con la forte concorrenza di altri Paesi industrializzati.

Valutazione globale:

Il sistema istituito, che si autofinanzia al 100 per cento, realizza in pieno gli obiettivi fissati dalla legge e ha finora dato buoni risultati.

Misure necessarie:

Nessuna.

5796

2002 2003 2004 2005 2006

29 751 26 730 28 565 27 000 56 550

Associazione Svizzera di Normazione (SNV) 704.3600.202 NMC: A2310.367

Economia

Obiettivi principali:

Tutela degli interessi svizzeri nell'elaborazione di norme internazionali a cui si fa riferimento nella legislazione svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Redigere e preparare notifiche svizzere e straniere in applicazione degli accordi OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie; garantire un servizio centrale d'informazione per domande in materia di prescrizioni e norme tecniche; tutelare gli interessi svizzeri presso gli organismi internazionali di normazione nell'elaborazione di norme alle quali occorre fare riferimento nelle prescrizioni tecniche (cosiddette norme su mandato).

Basi giuridiche: Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio(LOTC; RS 946.51).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Associazione Svizzera di Normazione (SNV).

Indennità.

Contributo a fondo perso.

1990

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 355 000 2 308 531 2 000 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Ogni anno la SNV deve rendere conto dell'adempimento dei compiti previsti nel contratto. Se questo resoconto non è presentato o gli obblighi contrattuali non sono sufficientemente adempiuti, l'importo del sussidio per il periodo successivo può essere ridotto di conseguenza.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Conformemente ai pertinenti articoli della LOTC, il Consiglio federale può delegare i compiti per i quali è prevista un'indennità.

La relativa spesa è conteggiata per l'adempimento dei compiti delegati secondo il contratto con la SNV. La base di riferimento è costituita dal rapporto annuale della SNV alla SECO. Ogni anno la SNV deve rendere conto dell'adempimento dei compiti previsti nel contratto mediante un modello predefinito. Per ogni singolo compito figurante nel contratto sono stabiliti degli indicatori (qualitativi e quantitativi).

Governo d'impresa:

Un rappresentante della SECO partecipa in veste di osservatore alle sedute del comitato direttivo della SNV.

2002 2003 2004 2005 2006

1 850 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000

5797

Importanza e prospettive del sussidio:

La delega dei compiti alla SNV permette alla Confederazione di beneficiare delle competenze generali e specialistiche della SNV, poiché alcuni ambiti specifici sono trattati da organismi specializzati come la Società svizzera degli ingegneri e architetti (SIA), electrosuisse o la Swiss Information and Communications Technology Association (SICTA). L'assunzione di queste attività da parte della Confederazione comporterebbe costi molto più elevati.

Valutazione globale:

La delega dei compiti alla SNV costituisce la soluzione più economica in quest'ambito.

Misure necessarie:

Nessuna.

5798

Cooperazione allo sviluppo economico 704.3600.222 NMC: A2310.0370

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni sfavorite nei Paesi in via di sviluppo.

Prestazioni sussidiate:

Operazioni di sostegno finanziario comprendenti numerose misure (ad es. aiuto al bilancio, misure di sdebitamento, finanziamento delle imprese, finanziamenti misti ecc.).

Basi giuridiche: Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), articoli 1 e 6.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Popolazione dei Paesi in via di sviluppo.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1976

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

8 814 217 45 613 418 118 000 029 120 846 949 83 179 793

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Vengono assegnati contributi per programmi o azioni/progetti compresi fra alcune decine di migliaia e circa 20 milioni di franchi.

Ogni contributo è oggetto di un accordo nel quale sono fissate condizioni (ad es. prestazioni che devono essere adottate dagli aventi diritto, ricorso a metodi di gestione e di controllo). Ogni contributo superiore a cinque milioni deve essere approvato dall'Amministrazione federale delle finanze, mentre per gli impegni superiori a 20 milioni la proposta è sottoposta al Consiglio federale.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante un credito quadro a favore delle misure di politica economica o commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Quest'ultimo è generalmente accordato per almeno quattro anni.

Un sistema di gestione della qualità permette di garantire che i mezzi investiti siano impiegati in modo ottimale per fornire un lavoro di qualità. Sono effettuati controlli dei risultati al fine di verificare, in base a determinati criteri, l'adeguatezza e l'efficacia dei progetti in relazione agli obiettivi fissati nonché l'efficacia dell'investimento dei mezzi.

2002 2003 2004 2005 2006

130 349 782 136 855 320 140 658 531 129 967 326 132 673 040

5799

Importanza e prospettive del sussidio:

La comunità internazionale persegue l'obiettivo di ridurre la povertà nel mondo.

La lotta contro la povertà è l'obiettivo principale delle misure di politica economica e commerciale attuate nell'ambito della cooperazione allo sviluppo della Confederazione. Queste misure intendono contribuire a una crescita sostenuta e duratura nei Paesi in via di sviluppo e in transizione e a permettere la loro integrazione nell'economia mondiale.

Le misure di politica economica e commerciale rappresentano una parte importante dell'aiuto pubblico svizzero allo sviluppo (circa il 15 per cento delle spese autorizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo).

Nel corso degli ultimi anni si è posto l'accento sulla mobilitazione delle risorse dell'economia privata. È stata prestata particolare attenzione anche al dialogo politico, alla creazione di partenariati strategici e alla concentrazione geografica dell'aiuto. Questa linea dovrebbe essere mantenuta nel corso dei prossimi anni.

Valutazione globale:

Le misure di aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo si fondano sulla Costituzione, in base alla quale la Confederazione deve contribuire alla riduzione della miseria e della povertà nel mondo. Le misure di sostegno a favore dei Paesi in via di sviluppo attuate dalla SECO nell'ambito della politica economica e commerciale completano e rafforzano gli strumenti tecnici della DSC.

Misure necessarie:

Nessuna.

5800

Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est 704.3600.231 NMC: A2310.0372

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Promozione della stabilità, della sicurezza e del benessere nel continente europeo.

Prestazioni sussidiate:

Contributi principalmente per il finanziamento di infrastrutture di base, di aiuti al bilancio o di aiuti alla bilancia dei pagamenti, di misure di sdebitamento o a favore di misure di promozione del settore privato.

Basi giuridiche: Legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1).

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Popolazioni dei Paesi dell'Est e della Comunità degli Stati indipendenti (CSI).

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

1990

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

6 90 7592 82 198 530 87 525 674

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

I contributi accordati tramite questo credito a preventivo sono destinati alla cooperazione economica e finanziaria, concentrata in quattro settori d'attività: sostegno macro-economico, promozione del commercio, promozione degli investimenti e finanziamento di infrastrutture. La scelta degli Stati partner è effettuata in funzione di criteri specifici (esigenze, indice di povertà, gestione governativa, dinamismo della riforma, potenzialità locali e interessi politici ed economici della Svizzera), mentre la scelta dei progetti si basa su analisi dettagliate di fattibilità.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante il credito quadro per il proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI, fissato in generale per un periodo di quattro anni.

Ogni proposta individuale di credito superiore a cinque milioni di franchi è sottoposta all'esame dell'Amministrazione federale delle finanze, mentre per gli impegni superiori a 20 milioni la proposta è sottoposta al Consiglio federale.

2002 2003 2004 2005 200

87 590 148 89 362 913 87 509 434 75 764 837 70 935 486

5801

Importanza e prospettive del sussidio:

Sostenendo le riforme democratiche ed economiche nell'Europa dell'Est e nei Paesi dell'ex Unione Sovietica, la Svizzera ha fornito un contributo alla stabilità e alla prosperità in Europa. Le repubbliche baltiche e cinque Paesi dell'Europa centrale hanno concluso il processo di transizione politica, economica e sociale, ciò che ha consentito loro di entrare a far parte dell'UE nel maggio del 2004. I Paesi dei Balcani e della CSI non hanno ancora portato a termine le riforme necessarie. La cooperazione tecnica della Svizzera nei prossimi anni sarà volta a loro favore. Inoltre, dopo la conclusione dei programmi condotti in Bulgaria, Romania e Russia, le uscite rimanenti in questo credito saranno interamente computate nella cooperazione pubblica allo sviluppo e figureranno come tali nelle statistiche dell'OCSE.

I mezzi finanziari previsti per la transizione sono stati oggetto di un riorientamento a seguito dell'allargamento dell'UE all'Est. Nel mese di giugno del 2007 il Parlamento ha infatti deciso di coadiuvare l'UE nell'impegno teso ad attenuare le disparità economiche e sociali al suo interno versando un contributo di solidarietà di un miliardo di franchi. Questo sostegno, ripartito sull'arco di dieci anni, è finanziato per il 40 per cento in parti uguali dal DFAE (DSC) e dal DFE (SECO). Una parte del finanziamento a carico della SECO si ripercuote su questo credito.

Valutazione globale:

L'obiettivo prioritario della cooperazione è tuttora di favorire la transizione verso sistemi democratici fondati sull'economia di mercato. Nel corso degli anni la cooperazione si è tuttavia parzialmente riorientata. Concretamente, questo riorientamento si traduce soprattutto in un più frequente ricorso ai partenariati, che implicano non soltanto un coordinamento con altri donatori e la partecipazione di autorità, imprese e gruppi della società civile dei Paesi beneficiari, ma anche una collaborazione con organizzazioni non governative e imprese.

Il sostegno alla transizione nell'Europa dell'Est serve anche agli interessi del nostro Paese. La cooperazione svizzera punta a sviluppare strutture economiche e sociali allo scopo di migliorare le condizioni di vita in loco, contribuendo in tal modo a ridurre la pressione migratoria sul nostro Paese. La prospettiva di scambi commerciali con mercati in piena espansione costituisce un altro buon motivo per mantenere l'impegno della Svizzera. Questo sostegno, infine, permette alla Svizzera di conservare l'autorevolezza dei suoi gruppi di voto presso le Istituzioni di Bretton Woods e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

La definizione degli obiettivi di assistenza svizzera ai Paesi dell'Est avviene in funzione dei bisogni e le attività realizzate rappresentano un contributo riconosciuto al processo di transizione politica e democratica.

Misure necessarie:

Nessuna.

5802

Mutui e partecipazioni all'estero 704.4200.401 NMC: A4200.0109

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni sfavorite nei Paesi in sviluppo.

Prestazioni sussidiate:

La concessione di mutui o di partecipazioni a diversi intermediari finanziari quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e società di leasing.

Basi giuridiche: Legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1), articoli 1 e 8.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

PMI dei Paesi in via di sviluppo.

Aiuto finanziario.

2002 2003 2004 2005 2006

26 615 893 22 848 131 25 675 920 23 928 569 20 999 953

Mutuo.

1982

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

22 899 456

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Dal 2004 il portafoglio dei mutui e delle partecipazioni della SECO è gestito dalla società privata SIFEM (Swiss Investment Fund for Emerging Markets) nel quadro dei mezzi finanziari disponibili.

L'ammontare dei mutui, rispettivamente delle partecipazioni è variabile ma non oltrepassa mai i 20 milioni per operazione. Ogni mutuo, rispettivamente partecipazione che supera i cinque milioni deve essere previamente approvata dall'Amministrazione federale delle finanze.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante il credito quadro a vantaggio delle misure di politica economica e commerciale a titolo di cooperazione allo sviluppo. Il credito quadro è accordato dal Parlamento per almeno quattro anni, a cui sono imputati i crediti a preventivo annui.

Importanza e prospettive del sussidio:

Uno degli ostacoli cui devono far fronte le PMI dei Paesi in sviluppo è l'accesso limitato al capitale a lungo termine. Il finanziamento delle imprese è un elemento importante della politica economica e commerciale a titolo di cooperazione allo sviluppo. Finora sono state realizzate partecipazioni a diversi intermediari finanziari, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e società di leasing, operanti secondo criteri commerciali. Sono sostenuti i progetti privati che offrono il miglior potenziale di successo a lungo termine.

5803

L'orientamento commerciale dei fondi è compatibile con gli obiettivi della politica dello sviluppo e costituisce addirittura una condizione necessaria per la loro realizzazione, poiché i progetti scelti secondo questi criteri sono quelli che verosimilmente si svilupperanno su una base duratura e che potranno quindi contribuire al mantenimento o alla creazione di impieghi.

La concessione di mutui ma sopratutto di partecipazioni dovrebbe essere mantenuta, dato che le PMI sono le maggiori rappresentanti del settore privato nei Paesi dell'aiuto allo sviluppo.

Valutazione globale:

L'insieme del portafoglio dei mutui e delle partecipazioni della Confederazione è gestito da SIFEM. Attualmente la parte dei rimborsi dei mutui e delle partecipazioni gestite da SIFEM è direttamente reinvestita.

Misure necessarie:

Nessuna.

5804

Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est, mutui e partecipazioni 704.4200.450 NMC: A4200.0106

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Promozione della stabilità, della sicurezza e del benessere sul continente europeo.

Prestazioni sussidiate:

Mutui rimborsabili e partecipazioni finanziarie destinati a sostenere azioni a beneficio di processi di riforma in Europa centrale e orientale.

Basi giuridiche: Legge federale del 24 marzo 2006 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1), articoli 1 e 8.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Popolazioni dei Paesi dell'Est e della Comunità degli Stati indipendenti (CSI).

Aiuto finanziario.

Mutuo.

1993

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

2 721 096 29 800 385

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

I contributi versati mediante questo credito a preventivo sono destinati alla cooperazione economica e finanziaria.

Dal 2004 il portafoglio dei mutui e della partecipazione della SECO è gestito dalla società privata Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM) nel quadro dei mezzi finanziari disponibili.

L'importo dei mutui, rispettivamente delle partecipazioni, è variabile e non supera mai i 20 milioni per operazione.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante il credito quadro (in genere quadriennale) per la continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI. I mezzi finanziari sono approvati dal Parlamento tramite il preventivo.

Qualsiasi proposta di mutuo, rispettivamente di partecipazione, superiore a cinque milioni di franchi è oggetto di esame da parte dell'Amministrazione federale delle finanze. Le proposte d'impegno superiori a 20 milioni sono sottoposte al Consiglio federale.

2002 2003 2004 2005 2006

6 999 999 6 930 000 8 853 010 8 700 000 8 500 000

5805

Importanza e prospettive del sussidio:

Con il sostegno delle riforme democratiche ed economiche nell'Europa dell'Est e nei Paesi dell'ex Unione Sovietica, la Svizzera ha fornito un contributo alla stabilità e alla prosperità in Europa. Le Repubbliche baltiche e i cinque Paesi dell'Europa centrale hanno concluso il processo di transizione politica, economica e sociale e hanno potuto aderire all'UE nel maggio del 2004, mentre i Paesi dei Balcani e della CSI non hanno ancora portato a termine le riforme necessarie. Nei prossimi anni la cooperazione tecnica della Svizzera andrà a loro favore.

I mezzi finanziari previsti per la transizione sono stati oggetto di un nuovo orientamento a seguito dell'ampliamento dell'UE verso Est.

Il 14 giugno 2007 il Parlamento ha deciso sostenere, con 1 miliardo di franchi ripartito su 10 anni, l'UE nei suoi sforzi volti ad abbattere le disparità economiche e sociali. Il finanziamento di questo contributo è sostenuto per circa il 40 per cento in parti uguali da DFAE (DSC) e DFE (SECO). Una parte del finanziamento a carico della SECO si ripercuote su questo credito.

Valutazione globale:

L'obiettivo principale della cooperazione consiste tuttora nel favorire la transizione verso sistemi democratici fondati sull'economia di mercato.

Il sostegno alla transizione dell'Europa dell'Est rientra anche negli interessi del nostro Paese: da un lato la cooperazione svizzera persegue lo sviluppo delle strutture economiche e sociali per migliorare le condizioni di vita in loco. In questo modo si contribuisce a ridurre la pressione migratoria sul nostro Paese. D'altro lato, le prospettive di scambi commerciali con mercati in piena crescita costituiscono un motivo per mantenere l'impegno della Svizzera.

Questo aiuto consente infine alla Svizzera di preservare il peso dei suoi gruppi di voto presso le Istituzioni di Bretton Woods e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

La definizione degli obiettivi in ambito di assistenza ai Paesi dell'Est è adeguata ai bisogni e le attività realizzate rappresentano un contributo riconosciuto al processo di transizione politica democratica.

L'insieme del portafoglio degli investimenti in Paesi in via di sviluppo e in transizione è gestito da SIFEM. Attualmente la parte dei rimborsi dei mutui e delle partecipazioni gestite da SIFEM è direttamente reinvestita.

Misure necessarie:

Nessuna.

5806

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), partecipazione 704.4200.501 NMC: A4200.0107

Relazioni con l'estero ­ Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Promozione della stabilità e della sicurezza sul continente europeo.

Prestazioni sussidiate:

Partecipazione all'aumento del capitale della BERS, incaricata principalmente di favorire la transizione delle economie dei Paesi dell'Europa centrale e orientale della Comunità degli Stati indipendenti (CSI) verso l'economia di mercato e ad agevolare la loro integrazione nel sistema economico mondiale.

Basi giuridiche: Decreto federale del 12 dicembre 1990 concernente il finanziamento dell'adesione della Svizzera alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) (FF 1991 III 477).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Popolazioni dei Paesi dell'Est della CSI.

Aiuto finanziario.

Partecipazione.

1991

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

21 074 040 7 797 600

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

La quota della Svizzera all'aumento del capitale ammonta a 228 milioni di ECU (ca. 342 mio. fr.), pari al mantenimento della quota di capitale che deteneva (2,28 %). Il 22,5 per cento dell'importo (un po' più di 50 mio. ECU, 77 mio. fr.), costituisce il capitale versato pagabile in 12 anni. Il 40 per cento è erogato in contanti in otto versamenti annuali uguali, mentre il saldo è corrisposto sotto forma di pagherò cambiari. L'ultimo versamento dovrebbe essere effettuato nel 2009. A partire dal 2005 sussistono solo gli incassi degli ultimi pagherò cambiari con una conseguente diminuzione progressiva degli esborsi annui. Il capitale non versato (ca. 260 mio.) costituisce il capitale di garanzia.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

I fondi necessari per il finanziamento dei contributi, il cui importo annuo è fissato in base alle disposizioni contrattuali di cui sopra, sono iscritti nel preventivo della Confederazione.

Governo d'impresa:

Il Consiglio dei governatori, a cui la Svizzera partecipa, è l'organo supremo della BERS. Esso decide in merito alle questioni politiche importanti di portata politica e nomina i direttori esecutivi del Consiglio di amministrazione, in cui la Svizzera è sempre rappresentata in qualità di membro permanente. Questo le permette di pronunciarsi sulla scelta dei progetti e sulle politiche e strategie della Banca e di vegliare affinché i suoi interessi economici siano rispettati.

Come per la Banca mondiale, il direttore esecutivo svizzero è a capo di un gruppo di voto.

2002 2003 2004 2005 2006

9 939 375 9 618 750 9 298 125 9 939 375 4 770 900

5807

Importanza e prospettive del sussidio:

Questo istituto finanziario internazionale (IFI) è stato creato nel 1990 per far fronte in modo multilaterale agli sconvolgimenti politico-economici che hanno interessato l'Europa centrale e orientale e l'ex Unione sovietica, mettendo a disposizione di queste regioni un aiuto finanziario coordinato.

La BERS fa da intermediaria per raggruppare gli investimenti a favore dei 27 Paesi dell'Europa dell'Est e assume le funzioni di consulente e finanziatrice per sostenere le riforme strutturali nei Paesi che intendono integrarsi nel sistema economico mondiale. La BERS accorda prestiti, acquisisce partecipazioni e fa da garante per i progetti di modernizzazione delle infrastrutture (autostrade, industria, istituti finanziari ecc.) e di privatizzazione dei grandi gruppi statali. Si tratta al contempo di una banca di sviluppo che sostiene gli Stati nelle opere di ristrutturazione, e di una banca d'affari che finanzia il settore privato, in particolare le PMI.

In molti casi, la Svizzera collabora direttamente con la BERS partecipando al finanziamento di progetti o programmi.

Valutazione globale:

Gli aiuti bilaterali e multilaterali della Svizzera ai Paesi dell'Europa centrale, orientale e alla CSI vanno intesi come due elementi complementari di un'azione con un unico obiettivo: promuovere la stabilità e la sicurezza del continente europeo e l'integrazione dei Paesi di questa regione nel sistema economico mondiale. La Svizzera è una nazione tributaria dell'economia estera e, per questo, dipende più di altri Stati da relazioni stabili sul piano politico ed economico. Questo spiega il fatto che il nostro Paese si adoperi per trovare una soluzione ai problemi con un approccio multilaterale. La partecipazione svizzera al capitale sociale della BERS è una prova tangibile di questo impegno.

Misure necessarie:

Nessuna.

5808

Mutui per la Società svizzera di credito alberghiero (SCA) 704.4200.601 NMC: A4200.0108

Economia

Obiettivi principali:

Promozione della Svizzera come Paese di turismo.

Prestazioni sussidiate:

Concessione di mutui senza interesse alla Società svizzera di credito alberghiero.

Basi giuridiche: Legge federale del 20 giugno 2003 sulla promozione del settore alberghiero (RS 935.12), articolo 14.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal: 2002 2003 2004 2005 2006

Società svizzera di credito alberghiero (SCA).

Aiuto finanziario.

Mutuo.

1942 Ripreso nel 2003

19 800 000 9 925 000 6 000 000 3 000 000

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

In caso di bisogno, la SCA ha la possibilità di rifinanziarsi grazie al mutuo di 50 milioni di franchi messo a disposizione dalla Confederazione senza interessi né ammortamenti.

Gestione materiale e finanziaria; Parere

La gestione finanziaria è avvenuta tramite credito d'impegno limitato al periodo 2003­2007. Fino al 2007 i crediti a preventivo annui vengono accordati dal Parlamento nell'ambito del preventivo.

Importanza e prospettive del sussidio:

La SCA è una cooperativa di diritto pubblico a finanziamento misto e una società di finanziamento che concede mutui. Essa esercita un'attività di consulenza per il settore alberghiero, le banche, i Cantoni e altre istituzioni.

La revisione della legge effettuata nel 2003 conferisce alla Confederazione la possibilità di concedere crediti per la promozione del settore alberghiero.

L'autonomia finanziaria è un obiettivo importante della riforma della SCA. D'ora in poi essa deve assumersi tutte le spese d'esercizio e costituire le riserve necessarie per coprire eventuali perdite.

5809

Valutazione globale:

Il Controllo federale delle finanze ha constatato che la SCA disponeva di una volume importante di liquidità. Questa situazione è il risultato delle minori domande di mutui inoltrate alla SCA rispetto alle previsioni, come pure di una revisione del tasso di copertura dei mutui in rialzo per premunirsi meglio contro i rischi.

Alla luce di quanto precede, la Segreteria di Stato dell'economia ha ritenuto che per il momento non fosse necessario prevedere un nuovo mutuo per la SCA a partire dal 2007. Di conseguenza nel Preventivo 2008 e nel Piano finanziario di legislatura 2009­2011 non è stata prevista alcuna misura nel piano finanziario.

Misure necessarie:

Nessuna.

5810

Contributi alle spese di gestione, scuole universitarie professionali 706.3600.201 NMC: A2310.0104

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Promuovere un insegnamento e una ricerca qualitativamente elevati per rafforzare la piazza del sapere svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Gestione delle SUP, insegnamento e ricerca applicata; sostegno agli investimenti immobiliari.

Basi giuridiche: Legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP; RS 414.71), articolo 18.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Scuole universitarie professionali.

Indennità: 95 %; aiuto finanziario: 5 %.

Contributo a fondo perso.

1998

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

200 000 048

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

La Confederazione sopporta, nel limite del credito concesso, un terzo delle spese di gestione e d'investimento considerate come spese imputabili delle SUP di diritto pubblico.

Per i costi di gestione relativi all'insegnamento, calcolati in funzione del costo medio per studente, la Confederazione versa nel corso del mese di maggio un acconto del 60 per cento circa, calcolato in base ai dati dell'anno precedente. Il saldo del contributo federale viene versato alla fine dell'anno o all'inizio dell'anno successivo. La detrazione finale si basa sul numero medio annuo di studenti (giorni di riferimento: 15.5 e 15.11).

Per gli investimenti immobiliari i fondi vengono concessi su richiesta ed esaminati in base ai criteri stabiliti dall'ufficio.

La Confederazione non versa contributi per i servizi forniti dalle SUP.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria si basa su un limite di spesa di quattro anni, richiesto nell'ambito del messaggio ERI.

L'ordinanza sulle scuole universitarie professionali (RS 414.711) stabilisce i criteri di calcolo dei sussidi per i costi di gestione relativi all'insegnamento, per la ricerca applicata e lo sviluppo, per i costi di gestione delle misure di qualificazione volte alla creazione delle competenze in materia di ricerca e perfezionamento, per i costi di gestione delle misure volte alla parità fra uomo e donna, per i costi di gestione relativi al noleggio di oggetti appartenenti a terzi e per gli investimenti.

2002 2003 2004 2005 2006

214 030 052 220 276 493 228 337 089 251 796 894 278 711 894

5811

Importanza e prospettive del sussidio:

Alla fine del 2003 le SUP hanno ottenuto da parte del Consiglio federale l'autorizzazione alla gestione illimitata. Il sussidio della Confederazione rappresenta un contributo importante all'esercizio delle SUP. Dal 2008 i contributi agli investimenti edilizi vengono notificati separatamente (credito a preventivo A4300.0140). Dal 2008 anche i crediti per l'integrazione dei cicli di studio SSA figurano in questo credito. Al momento della revisione della legge sulle scuole universitarie professionali nel 2005 la quota della Confederazione al finanziamento delle SUP non è stata rimessa in discussione.

Occorrerà prestare particolare attenzione allo sviluppo dei cicli di studio Master nelle SUP, in particolare per quanto riguarda la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei portafogli delle scuole universitarie.

Valutazione globale:

Gran parte delle risorse delle SUP provengono dai Cantoni e dalla Confederazione e solo una parte limitata proviene da introiti esterni (tasse di frequenza, mandati ecc.). Con il suo contributo la Confederazione appoggia l'impegno per offrire una formazione di alta qualità di Cantoni e scuole universitarie professionali. Allo stesso modo la Confederazione finanzia oltre il 30 per cento dei costi effettivi d'investimento e di gestione delle SUP.

Le SUP beneficiano inoltre di un sostegno specifico da parte della CTI al fine di sviluppare competenze in materia di ricerca applicata.

Le SUP possono richiedere i fondi concessi nell'ambito dei programmi europei di ricerca (circa 8 mio. ricevuti nell'ambito del 6° programma quadro fino a fine 2005).

L'efficienza e l'efficacia dei mezzi impiegati dovranno essere migliorate nel quadro della nuova legge sulla promozione delle scuole universitarie (LASU) (ottimizzazione del loro portafoglio).

In particolare, dovranno essere esaminati i seguenti orientamenti: ­ semplificazione della struttura degli organi; ­ sovvenzionamento in funzione delle prestazioni; ­ sviluppo della garanzia della qualità; ­ promozione della concorrenza; ­ potenziamento dell'autonomia delle scuole universitarie.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: nel quadro del progetto per il sostegno di una legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario (LAS) saranno presentate proposte di organizzazione e gestione del panorama universitario (cfr. anche 325.3600.001).

5812

Integrazione delle professioni SSA, scuole universitarie professionali 706.3600.203 NMC: A2310.0105

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Integrazione della formazione sanitaria, sociale e artistica (SSA) nel panorama delle scuole universitarie professionali.

Prestazioni sussidiate:

Vengono concessi aiuti finanziari alle scuole universitarie professionali (SUP) nell'ambito del settore SSA per i costi di gestione dei cicli di studio interessati (studi di base, ricerca applicata e sviluppo).

Fino al 2004 la Confederazione accordava aiuti finanziari alle scuole universitarie professionali di competenza dei Cantoni. Dall'entrata in vigore della modifica della LSUP nel 2005, gli ambiti SSA rientrano nella competenza della Confederazione.

Basi giuridiche: Legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP; 414.71), articolo 20. Dal 1° gennaio 20008: articolo 18.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal: 2002 2003 2004 2005 2006

Scuole universitarie professionali.

Aiuto finanziario.

Contributo a fondo perso.

2003

9 900 043 19 849 936 20 000 000 19 999 997

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

La metà del credito annuo concesso dal Parlamento è destinato ai cicli d'insegnamento riguardanti l'ambito sociale e il restante 50 per cento ai cicli riguardanti l'ambito sanitario e artistico.

Nella loro richiesta le SUP devono fornire il numero di studenti che frequentano i cicli di studio accreditati, registrato al 15 novembre.

Tali cifre sono oggetto di una ponderazione ai sensi della lettera D, capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 settembre 2005 dell'ordinanza sulle SUP (RS 414.711). Gli aiuti finanziari accordati per la copertura dei costi di gestione sono ripartiti tra le SUP in base al numero di studenti.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Durante il periodo transitorio fissato per legge fino alla fine del 2007, almeno il 90 per cento degli aiuti finanziari della Confederazione deve essere destinato alla copertura dei costi di gestione relativi all'insegnamento, alla ricerca applicata e allo sviluppo. Al massimo il 10 per cento degli aiuti finanziari federali può essere impiegato per progetti di sviluppo e cooperazione nonché per misure di qualificazione a favore dello sviluppo delle competenze nell'ambito della ricerca.

Durante la fase transitoria, gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 20 per cento dei costi di gestione, per ambito, relativi all'insegnamento, alla ricerca applicata e allo sviluppo, e al massimo il 40 per cento dei costi dei progetti e delle misure di qualificazione.

5813

Fino al 2007 questo aiuto finanziario si basava su un limite di spesa quadriennale chiesto nell'ambito del messaggio ERI (educazione, ricerca e tecnologia). Fino al 2004 questo sussidio figurava nel conto 706.3600.202.

Importanza e prospettive del sussidio:

Dall'inizio del 2008 gli ambiti SSA della SUP saranno trattati, sotto il profilo del diritto in materia dei sussidi, allo stesso modo degli altri ambiti SUP, generando un aumento sostanziale dei contributi della Confederazione. Le considerazioni relative alle SUP (conto 706.3600.201) si applicano al presente conto. Dal 2008 i fondi per le professioni SSA sono integrati nei sussidi d'esercizio delle scuole universitarie superiori (credito a preventivo A2310.0104).

Valutazione globale:

Si veda il conto 706.3600.201.

Misure necessarie:

Si veda il conto 706.3600.201.

5814

Centri svizzeri di ricerca 706.3600.300 NMC: A.2310.0106

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Promuovere una ricerca di elevata qualità e del trasferimento delle conoscenze tra scienza e industria per rafforzare della piazza del sapere svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Promovimento della microtecnica, in particolare della microelettronica e della ricerca in meccatronica da parte del Centro svizzero d'elettronica e di microtecnica SA (CSEM), della Fondazione svizzera per la ricerca in microtecnica (FSRM) e dell'Istituto per sistemi di produzione meccatronici del Politecnico di Zurigo (IMP).

Basi giuridiche: Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR; RS 420.1), articolo 16 capoverso 3 lettera c.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Istituti di ricerca e ricercatori.

Aiuto finanziario.

2002 2003 2004 2005 2006

20 956 000 20 746 440 24 900 000 21 826 800 20 430 000

Contributo a fondo perso.

1980

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 950 000 10 000 000 17 080 000 23 100 000 20 140 000

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

I beneficiari inoltrano una richiesta presso il Dipartimento competente (DFE) sulla base delle direttive del Consiglio federale del 16 marzo 1997 concernenti i sussidi di cui all'articolo 16 capoverso 3 lettere b e c della legge sulla ricerca. L'UFFT controlla l'utilizzo dei fondi concessi in base ai rapporti annuali degli istituti interessati.

Al momento della verifica delle richieste è necessaria l'opinione del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia.

5815

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene tramite un limite di spesa quadriennale richiesto con il messaggio ERI. L'ammontare dei singoli contributi soggiace a una disponibilità creditizia e non può superare la metà di tutti i costi aziendali degli istituti da sostenere. I contributi dipendono dal rendimento individuale degli istituti agevolati (profitti realizzati) e dai contributi di altri uffici interessati. Il Dipartimento competente è autorizzato a limitare i contributi a un determinato periodo o a un determinato importo e a porre condizioni di carattere organizzativo e di politica di ricerca. I contributi sono calcolati in base ai costi standard secondo il piano finanziario e vengono distribuiti in base alla produzione per programmi di ricerca (min. 60 %), collaborazione con le università svizzere (min. 10 %), fondazione di aziende high-tech (min. 10 %) e misure d'informazione (min. 5 %).

I beneficiari dei contributi, tramite i loro rapporti annuali, presentano un conteggio relativo all'utilizzo dei sussidi e un raffronto dei contributi della Confederazione rispetto alle altre entrate. La Confederazione stipula con i centri di ricerca dei mandati quadriennali di prestazione. La misura del rendimento e dell'efficacia dei sussidi viene effettuata annualmente da esperti incaricati dall'UFFT. La verifica avviene mediante i criteri definiti nel mandato di prestazione.

Importanza e prospettive del sussidio:

La Confederazione è membro fondatore della FSRM e sostiene l'IMP nell'ambito dei crediti ERI dal 2004. Dal 2006 il settore dei politecnici federali è azionista minoritario del CSEM (20 %).

Il Consiglio federale auspica un ulteriore potenziamento dell'alleanza strategica tra il settore dei PF e il CSEM, al fine di creare una maggiore sinergia delle attività di ricerca condotte da entrambe le parti. In tal modo il Consiglio federale spera anche di incrementare la base finanziaria dei centri di ricerca. Dal 2008 i fondi per il CESM vengono domandati dalla SER. (Credito a preventivo A2310.0440). Si rinuncia a un ulteriore sostegno da parte della FSRM.

Valutazione globale:

Il sostegno della Confederazione rappresenta dal 14 per cento (FSRM) al 41 per cento (CSEM) delle spese di funzionamento dei centri di ricerca.

Oltre ai sussidi che la Confederazione accorda per il loro funzionamento, i centri di ricerca sono anche attivi nell'acquisizione dei mezzi di promozione della ricerca assegnati tramite concorso (CTI, ricerca europea).

Il potenziamento dell'alleanza strategica tra il settore dei PF e il CSEM voluto dal Consiglio federale è precisato nella nuova convenzione sulle prestazioni.

Misure necessarie:

Nessuna.

5816

Promovimento della tecnologia e dell'innovazione nel contesto nazionale e internazionale 706.3600.306 NMC: A2310.0107

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Promuovere un insegnamento e una ricerca qualitativamente elevati per rafforzare la piazza del sapere svizzera; sviluppo del tessuto economico svizzero; rafforzamento della capacità innovativa dell'economia svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Promovimento della ricerca applicata e dello sviluppo (R&S) presso le scuole universitarie, nonché promovimento della fondazione e dello sviluppo di aziende.

Basi giuridiche: Legge federale del 30 settembre 1954 sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro (SR 823.31), articolo 4 capoverso 1.

Beneficiario finale: Natura del sussidio:

Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Centri di ricerca non a scopo di lucro (scuole universitarie).

Aiuto finanziario (99,75 %) contributi volontari a organizzazioni internazionali (0,25 %).

Contributo a fondo perso.

1943

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

11 710 104 15 089 484 36 809 328 38 199 600 73 818 127

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

I progetti che riuniscono i partner delle scuole universitarie e dell'economia vengono presentati alla CTI, composta da rappresentanti dell'economia, della scienza e dell'amministrazione. La CTI effettua una valutazione tecnico-scientifica ed economica del progetto presentato. I fondi possono essere concessi solo a università, ad altri istituti scientifici o a servizi di ricerca di scuole tecniche non a scopo di lucro. Le sfere economiche coinvolte devono assumersi la metà delle spese complessive del progetto.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

I mezzi per le attività della CTI si basano su un credito d'impegno, chiesto nell'ambito del messaggio ERI. Tale finanziamento ricopre tutte le attività della CTI, in particolare il sostegno alla ricerca applicata e alla creazione di aziende nonché le attività internazionali della CTI (Eureka, IMS).

I criteri di assegnazione sono disciplinati dall'ordinanza del 17 dicembre 1982 del DFE concernente i sussidi per il promovimento della tecnologia e dell'innovazione.

2002 2003 2004 2005 2006

84 009 729 74 748 622 84 122 122 96 467 701 100 956 494

5817

Importanza e prospettive del sussidio:

Negli ultimi anni le attività di promozione della CTI si sono sviluppate sensibilmente. Il sostegno concesso in tal senso gode di un ottimo riconoscimento, soprattutto nell'ambiente economico.

Dal momento che la Costituzione federale accorda oramai all'innovazione un posto accanto alla ricerca, le basi legali che disciplinano le attività della CTI devono essere riesaminate. Inoltre, deve essere ridefinita la posizione della CTI rispetto alle altre istituzioni di ricerca (FNS in particolare).

Valutazione globale:

Il sostegno fornito dalla CTI ha una funzione d'intermediario tra le scuole universitarie e l'economia.

L'attuale base legale della CTI non è più compatibile con la Costituzione federale. Pertanto il Consiglio federale ha posto in consultazione una revisione parziale della legge sulla ricerca che prevede un riposizionamento della CTI e la ripartizione dei compiti con l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

Nel quadro della revisione della legislazione sulle scuole universitarie e sul settore della ricerca in Svizzera dovranno essere esaminate la buona coordinazione dei canali di finanziamento della ricerca e la limitazione del loro numero.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: nel corso del 2008 esso sottoporrà un messaggio sulla revisione parziale della legge sulla ricerca che disciplini il posizionamento della CTI.

5818

Consulenza 708.3600.003 NMC: A2310.0140

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Tutela e promozione delle conoscenze e delle capacità nella pratica agricola.

Prestazioni sussidiate:

Prestazione di servizi nel settore della consulenza in agricoltura e in economia domestica rurale nonché, a livello superiore, sostegno e interconnessione dei rispettivi servizi di consulenza.

Basi giuridiche: Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), articoli 136­138.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Servizi cantonali di consulenza; centrali di consulenza.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1958

2002 2003 2004 2005 2006

18 973 984 18 246 744 18 362 233 18 310 508 18 000 053

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

10 784 518 10 762 457 17 405 457 21 973 792 18 729 735

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisioni (servizi di consulenza) e convenzioni sulle prestazioni (centrali di consulenza).

Procedura:

La competenza in materia di consulenza spetta ai Cantoni. La Confederazione li sostiene concedendo aiuti finanziari a due livelli: da un lato ai servizi cantonali di consulenza in agricoltura e in economia domestica rurale nonché ai servizi di consulenza privati specializzati attivi sul piano interregionale o nazionale, dall'altro ad AGRIDEA che gestisce due centrali di consulenza, una a Losanna, l'altra a Lindau. Queste centrali coadiuvano i servizi di consulenza.

Fungono da anello di congiunzione tra ricerca e pratica e hanno lo scopo di promuovere lo scambio di conoscenze.

La Confederazione concede aiuti finanziari ai servizi cantonali di consulenza pari al 20 per cento circa delle loro spese. Per le centrali di consulenza l'aliquota è del 50 per cento. Con AGRIDEA la Confederazione stipula convenzioni sulle prestazioni. Nel 2006 la Confederazione ha versato 9,2 milioni di franchi ai servizi cantonali di consulenza e 8 milioni di franchi ad AGRIDEA.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante un credito di pagamento che deve essere stanziato dal Parlamento a scadenza annuale.

I contributi della Confederazione ai servizi cantonali di consulenza sono versati in base alle spese effettive. I contributi alle centrali di consulenza sono calcolati in modo forfettario sulla scorta di una convenzione sulle prestazioni quadriennale. L'effetto è rilevato annualmente (numero di corsi, pubblicazioni ecc.).

5819

Importanza e prospettive del sussidio:

In Svizzera la consulenza in agricoltura e in economia domestica rurale è organizzata su due livelli. La consulenza diretta è fornita in primo luogo dai servizi cantonali di consulenza. AGRIDEA, un ente privato i cui membri sono i Cantoni e le organizzazioni agricole, coadiuva i servizi cantonali di consulenza. Nel complesso, mediante il sussidio viene finanziata una parte sostanziale della consulenza in agricoltura.

Nel quadro della NPC è stata operata una completa dissociazione.

La Confederazione ha preso a proprio carico le quote che i Cantoni versano attualmente ad AGRIDEA, mentre la consulenza cantonale è stata assegnata esclusivamente ai Cantoni.

Valutazione globale:

Per l'agricoltura la consulenza riveste un ruolo significativo, specie in considerazione del mutamento strutturale in atto. La NPC ha permesso una chiara ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. In tal modo le prestazioni finanziarie della Confederazione alle centrali di consulenza potranno essere gestite in modo globale e mediante convenzione sulle prestazioni. Decade il sovvenzionamento dei servizi cantonali di consulenza in base al dispendio.

Attualmente con AGRIDEA vengono conclusi accordi di prestazione quadriennali. I mezzi finanziari non sono gestiti mediante un credito d'impegno né attraverso uno dei tre limiti di spesa agricoli.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: onde garantire una migliore gestione finanziaria nel quadro dell'ulteriore sviluppo della politica agricola, questo sussidio è stato integrato nel limite di spesa «Miglioramento delle basi».

5820

Contributi per la ricerca 708.3600.004 NMC: A2310.0141

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Ulteriore sviluppo della multifunzionalità dell'agricoltura svizzera.

Prestazioni sussidiate:

Progetti di ricerca in ambito agricolo con valenza pratica, segnatamente nel settore dell'agricoltura biologica.

Basi giuridiche: Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), articolo 116.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Organizzazioni private senza scopo di lucro, scuole universitarie.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

1977

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

139 499 115 026 1 299 200 1 832 000 3 185 200

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Conformemente all'articolo 15 dell'ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr), su domanda ed entro i limiti del credito stanziato, l'UFAG può accordare aiuti finanziari a organizzazioni pubbliche o private per l'esecuzione di esperimenti o di analisi.

Dopo aver accolto una domanda, l'UFAG stipula un contratto con il rispettivo richiedente.

La prestazione propria del richiedente ammonta almeno al 25 per cento dei costi computabili.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Esiste un catalogo di criteri per la valutazione delle domande di contributo. Nell'ambito di tali criteri e a dipendenza della disponibilità di fondi, l'UFAG dispone di un certo margine discrezionale per quanto concerne l'approvazione delle domande.

Nel contratto vengono fissati in particolare gli obiettivi del progetto, le analisi da eseguire, il tipo di risultati nonché il calendario.

La gestione finanziaria avviene mediante un credito di pagamento che deve essere stanziato dal Parlamento a scadenza annuale. Il credito non rientra in alcun limite di spesa agricolo.

La concessione dei contributi alla ricerca agronomica non è limitata nel tempo.

2002 2003 2004 2005 2006

4 762 578 5 489 000 5 278 700 5 533 550 5 428 250

5821

Importanza e prospettive del sussidio:

Per quanto concerne le organizzazioni private senza scopo di lucro i beneficiari finali sono in particolare l'Istituto di ricerca per l'agricoltura biologica (entità dell'aiuto finanziario: ca. 4,5 mio. fr.

l'anno) e l'Associazione per la promozione della foraggicoltura (ca. fr. 95 000.­ l'anno). I contributi per la ricerca ai PF (compresi gli istituti di ricerca del settore dei PF) e alle università e scuole universitarie professionali ammontano a circa 0,4 milioni. Il preventivo delle tre stazioni di ricerca (Agroscope) ammonta a circa 110 milioni di franchi.

Gli aiuti finanziari concessi nel quadro di questo sussidio rappresentano un cospicuo contributo alle spese per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica.

Nell'ambito della PA 2011 non sono state effettuate modifiche. La NPC non tange il sussidio.

Valutazione globale:

In Svizzera, la competenza in materia di ricerca agronomica spetta in primo luogo alle tre stazioni di ricerca la cui attività è finanziata principalmente dalla Confederazione. Tuttavia con i sussidi all'Istituto di ricerche dell'agricoltura biologica e il finanziamento di mandati di ricerca in ambito agricolo eseguiti da scuole universitarie possono essere finanziati altri studi importanti per l'agricoltura.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: nell'ambito dell'ulteriore sviluppo della politica agricola, il DFE valuterà se trasferire il credito in uno dei limiti di spesa di questo settore.

5822

Provvedimenti di lotta 708.3600.005 NMC: A2310.0142

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Tutela di un patrimonio vegetale sano quale base della produzione agricola.

Prestazioni sussidiate:

Lotta contro le malattie pericolose delle piante, segnatamente contro il fuoco batterico.

Basi giuridiche: Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), articoli 149, 153, 155 e 156.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Agricoltori e titolari di vivai.

Aiuto finanziario e indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1951

2002 2003 2004 2005 2006

8 300 065 3 004 636 1 601 647 2 938 092 1 617 868

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

449 983 552 254 390 076 829 111 5 665 676

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

La Confederazione rimborsa ai Cantoni il 50 per cento, in situazioni straordinarie fino al 75 per cento, delle spese riconosciute sostenute da questi ultimi o dai loro Comuni per la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, comprese le misure preventive.

I Cantoni presentano all'Ufficio federale dell'agricoltura una domanda di contributo. Essa contiene la documentazione relativa al calcolo dell'indennità che può essere corrisposta nonché alla proporzionalità dei provvedimenti. Le indennità sono concesse, da un lato, per i danni economici risultanti dalla distruzione delle piante e, dall'altro, per le perdite finanziarie dovute al blocco delle vendite di piante ospiti di organismi nocivi pericolosi.

Per principio, le indennità sono corrisposte per le spese legate alla rilevazione dei danni e alle misure igieniche, mentre gli aiuti finanziari sono concessi per le perdite economiche riconducibili alla distruzione di vegetali infetti.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante un credito di pagamento che deve essere stanziato dal Parlamento a scadenza annuale. Il credito non rientra in alcun limite di spesa agricolo.

L'ammontare dei singoli sussidi è fissato nell'ordinanza del DFE concernente i contributi federali alle indennità corrisposte in seguito all'applicazione di provvedimenti fitosanitari ufficiali nell'interno del Paese (RS 916.225). In essa sono definiti dettagliatamente anche i possibili beneficiari dei sussidi. Il margine discrezionale dell'UFAG è pertanto esiguo.

La concessione dei contributi ai provvedimenti di lotta non è limitata nel tempo.

5823

Importanza e prospettive del sussidio:

Il sussidio consente alla Confederazione di applicare sul piano nazionale provvedimenti che permettono di lottare in modo uniforme in tutti i Cantoni contro le malattie delle piante ritenute pericolose.

Siccome è improbabile che il fuoco batterico sia debellato, i rispettivi provvedimenti di lotta saranno inevitabili anche a lungo termine.

Valutazione globale:

La lotta contro le malattie pericolose delle piante come il fuoco batterico, quale misura preventiva onde evitare una più ampia diffusione, è inevitabile. Essa rappresenta pure un impegno sul piano internazionale.

Senza una propria partecipazione finanziaria diretta, la Confederazione può solo difficilmente garantire una lotta uniforme e integrale contro le malattie delle piante.

Misure necessarie:

Nessuna.

5824

Promozione dello smercio 708.3600.200 NMC: A2310.0145

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Creazione di valore aggiunto sul mercato mediante il sostegno alla promozione dello smercio dei prodotti agricoli svizzeri.

Prestazioni sussidiate:

Pubbliche relazioni, promozione delle vendite e ricerche di mercato a favore dei prodotti agricoli svizzeri, pubblicità di base per l'agricoltura svizzera.

Basi giuridiche: Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), articolo 12.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Organizzazioni dell'economia alimentare.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1999

2002 2003 2004 2005 2006

58 798 476 59 234 230 63 673 574 56 675 747 31 796 163

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

59 521 026

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Per sostenere progetti incentrati su prodotti agricoli nel settore marketing/comunicazione a livello regionale, sovraregionale, nazionale e all'estero, la Confederazione può concedere aiuti finanziari pari al 50 per cento al massimo delle spese computabili (interventi nei settori marketing/comunicazione e ricerche di mercato). Le misure e gli strumenti di comunicazione finanziabili anche autonomamente non beneficiano di alcun sostegno.

Le domande vanno inoltrate all'UFAG entro il 31 maggio dell'anno precedente quello di realizzazione, corredate di una descrizione del progetto, un preventivo e un piano di finanziamento. Ogni anno l'UFAG si pronuncia in merito alla concessione degli aiuti finanziari entro il 30 novembre, stabilendo le modalità di pagamento per i singoli casi. Il versamento degli aiuti avviene a tappe in funzione dell'avanzamento del progetto, a condizione che vi sia disponibilità di fondi a livello di preventivo. Qualora le domande superino la disponibilità di fondi, la Confederazione fissa le priorità.

5825

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante il limite di spesa quadriennale «Produzione e smercio» nonché attraverso il rispettivo credito di pagamento nell'ambito del preventivo annuo.

L'Ufficio competente appura se i progetti hanno diritto ai contributi giusta la LAgr e l'ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (RS 916.010). Nel quadro di tali imperativi, per il calcolo degli aiuti finanziari l'UFAG dispone di un margine di manovra relativamente ampio, segnatamente per la determinazione delle spese computabili e della prestazione propria che può essere ragionevolmente richiesta.

In virtù della LAgr, questo sussidio non è limitato nel tempo. Tuttavia il limite di spesa, rinnovabile ogni quattro anni, rappresenta di fatto una sorta di limitazione.

Importanza e prospettive del sussidio:

Con una spesa annua di 55­60 milioni di franchi circa, la promozione dello smercio rappresenta una voce significativa nell'ambito delle spese per l'agricoltura e l'alimentazione.

Per l'agricoltura svizzera è importante realizzare un elevato ricavo dalla vendita dei prodotti sui mercati nazionali e, in misura crescente, su quelli esteri. In vista della futura liberalizzazione dei mercati agricoli (OMC, accordo di libero scambio CH-UE) e del contestuale inasprimento della concorrenza, il settore marketing/comunicazione è destinato ad assumere un ruolo viepiù importante.

Nell'ambito della PA 2011 la promozione dello smercio sarà mantenuta al livello attuale di 55 milioni di franchi circa all'anno, senza modificarne i contenuti.

Valutazione globale:

Alla luce dell'obiettivo principale della garanzia dei redditi, l'intervento statale è giustificato, poiché per gli agricoltori il ricavo dalla vendita dei prodotti rappresenta, oltre ai pagamenti diretti, un importante elemento del reddito. In passato sono stati sollevati dubbi in merito all'efficacia e all'economicità delle misure statali di promozione dello smercio. Nel 2003, ad esempio, la Delegazione delle finanze era giunta alla conclusione che era impossibile dimostrare l'economicità delle misure di promozione dello smercio sostenute mediante fondi federali. Inoltre essa dubitava che i fondi disponibili in questo settore fossero impiegati in modo ottimale.

Le diverse misure di marketing vengono attuate da circa 20 associazioni responsabili dei loro prodotti specifici. La riduzione del numero di attori potrebbe accrescere in modo significativo l'economicità dell'impiego dei fondi.

Il 9 giugno 2006 il Consiglio federale ha proceduto a una revisione dell'ordinanza sulla promozione dello smercio volta a intensificare l'impegno comune. In futuro, per ogni settore di prodotti di mercato la Confederazione potrà cofinanziare un unico progetto. Inoltre, a livello di comunicazione saranno definite identità visive comuni.

Mediante questi adeguamenti il Consiglio federale ha concretizzato le raccomandazioni del Controllo federale delle finanze (rapporto di controllo del 3.11.2005).

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: nell'ambito dell'ulteriore sviluppo della politica agricola il DFE (UFAG) è incaricato di valutare gli effetti ottenuti mediante l'adeguamento delle misure di promozione dello smercio ed eventualmente di prevedere ulteriori misure in vista di intensificare l'impegno comune.

5826

Pagamenti diretti generali 708.3600.300 NMC: A2310.0149

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Garantire le prestazioni multifunzionali dell'agricoltura; contribuire alla garanzia dei redditi nell'agricoltura.

Prestazioni sussidiate:

Indennizzo delle prestazioni multifunzionali dell'agricoltura mediante contributi di superficie, contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione e contributi di declività.

Basi giuridiche: Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), articoli 72­75.

Ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13), articoli 27­39.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 758 985 418

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Agricoltori.

Sussidio esistente dal:

1999

2002 2003 2004 2005 2006

1 981 432 284 1 980 000 089 2 023 000 022 1 989 000 041 1 989 000 099

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Gestione finanziaria: Forma della concessione:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Decisione.

Procedura:

I pagamenti diretti sono concessi ad aziende che coltivano il suolo, le quali forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e che generano un onere lavorativo di almeno 0,25 unità standard di manodopera (USM). I contributi sono graduati in funzione della superficie, del numero di animali, del reddito e della sostanza.

Il contributo di superficie, ad esempio, ammontava nel 2007 a 1150 franchi annui l'ettaro. Per gli animali della specie bovina vengono versati 900 franchi all'anno per unità di bestiame grosso.

I pagamenti diretti sono versati su richiesta scritta. Le domande di sussidio sono valutate ed evase dalle istanze cantonali. Il Cantone versa i fondi federali ai richiedenti entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione. A metà anno può versare un acconto pari al massimo al 50 per cento dell'importo totale, richiedendo il rispettivo anticipo all'UFAG. Quest'ultimo controlla le richieste di pagamento dei Cantoni e versa loro i rispettivi importi totali.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante il limite di spesa quadriennale «Pagamenti diretti» nonché attraverso il rispettivo credito di pagamento nell'ambito del preventivo annuo.

Sulla base di questi imperativi finanziari, il Consiglio federale fissa nell'OPD l'importo dei vari contributi previsti nel settore dei pagamenti diretti. L'UFAG non dispone di alcun margine discrezionale.

In virtù della LAgr, questo sussidio non è limitato nel tempo. Tuttavia il limite di spesa, rinnovabile ogni quattro anni, rappresenta di fatto una sorta di limitazione.

5827

Importanza e prospettive del sussidio:

Con una quota pari al 60 per cento circa dei crediti agricoli, i pagamenti diretti generali rappresentano la componente principale delle uscite della Confederazione a favore dell'agricoltura.

Sulla base della richiesta di trasferimento di fondi dal sostegno del mercato ai pagamenti diretti richiesto nell'ambito della politica agricola 2011, questo sussidio acquisirà sempre più importanza e diventerà l'integratore sostanziale del reddito. Alla luce degli sviluppi che si delineano sul piano internazionale (OMC, accordo di libero scambio CH-UE), la pressione sul sostegno del mercato, che ha effetti di distorsione della concorrenza, è destinata ad aumentare.

Proprio per questo motivo i pagamenti diretti, in quanto strumento conforme agli impegni assunti a livello di OMC, acquisiranno un'importanza crescente.

Valutazione globale:

I pagamenti diretti generali rappresentano il principale strumento di promozione in ambito agricolo per l'adempimento degli obiettivi fissati dalla Costituzione. Visto che, di fatto, mediante un sussidio si intende raggiungere quattro obiettivi costituzionali molto diversi tra loro, è difficile esprimere considerazioni in merito all'efficacia del sistema per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi.

Tra gli effetti indesiderati del sistema dei pagamenti diretti rientra la limitata mobilità delle superfici in ambito agricolo, riconducibile principalmente al vincolo esistente tra superficie e pagamenti diretti e può costituire un fattore inibitore del più che auspicato mutamento strutturale. Anche il vincolo tra pagamenti diretti ed effettivi di bestiame può essere problematico. Esso determina tendenzialmente un'intensificazione della produzione agricola e in determinate regioni può creare incentivi opinabili dal profilo ecologico.

Affinché i fondi siano impiegati in modo più mirato in vista del raggiungimento degli obiettivi costituzionali e vi sia maggiore trasparenza in merito all'adempimento degli obiettivi, dal profilo scientifico, per la revisione del sistema dei pagamenti diretti, è richiesta l'applicazione della regola di Tinbergen, secondo la quale la politica può essere efficace soltanto se per ogni obiettivo è disponibile almeno uno strumento. I pagamenti diretti dovrebbero pertanto essere strutturati in modo per quanto possibile neutrale riguardo alla produzione. In ultima analisi l'aspetto determinante dovrebbe essere rappresentato dall'utilità comune della prestazione fornita nell'intereresse generale. A questo proposito si dovrebbe per principio rivedere anche l'onere lavorativo minimo che dà diritto ai pagamenti diretti.

Il Parlamento ha trasmesso una mozione (06.3635) presentata dalla CET-S nell'ambito dei dibattiti sulla politica agricola 2011, la quale incarica il Consiglio federale di redigere entro il 2009 un rapporto sull'ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: il DFE (UFAG) è incaricato di redigere il rapporto richiesto dalla mozione 06.3635 e di esaminare in particolare anche la questione di una forma dei pagamenti diretti neutrale dal profilo della produzione. Nel quadro dell'ulteriore sviluppo della politica agricola il Consiglio federale verificherà l'entità dei fondi che dovranno essere impiegati in futuro.

5828

Pagamenti diretti ecologici 708.3600.301 NMC: A2310.0150

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Promozione di forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente nonché degli animali; contributo alla garanzia dei redditi nell'agricoltura.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno di forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente nonché degli animali mediante contributi ecologici ed etologici. Promozione della gestione di pascoli d'estivazione mediante contributi d'estivazione.

Basi giuridiche: Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), articoli 76 e 77.

Ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13), articoli 40­62.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Agricoltori.

Sussidio esistente dal:

1999

2002 2003 2004 2005 2006

447 240 816 455 000 064 475 347 517 475 000 031 564 000 099

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

355 485 204

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

I pagamenti diretti sono concessi ad aziende che coltivano il suolo, le quali forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e che generano un onere lavorativo di almeno 0,25 unità standard di manodopera (USM). I contributi sono graduati in funzione della superficie, del numero di animali, del reddito e della sostanza.

Nel 2007 per i prati sfruttati in modo estensivo nella zona campicola sono stati versati all'anno 1 500 franchi l'ettaro (zona di montagna IV: fr. 450.­). I contributi per i maggesi fioriti ammontano all'anno, sull'intero territorio nazionale, a 3 000 franchi l'ettaro. Per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali e per l'uscita regolare all'aperto, per gli animali della specie equina vengono versati contributi etologici annui di 90 rispettivamente 180 franchi l'unità di bestiame grosso.

I pagamenti diretti sono versati su richiesta scritta. Le domande di sussidio sono valutate ed evase dalle istanze cantonali. Il Cantone versa i fondi federali ai richiedenti entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione. A metà anno può versare un acconto pari al massimo al 50 per cento dell'importo totale, richiedendo il rispettivo anticipo all'UFAG. Quest'ultimo controlla le richieste di pagamento dei Cantoni e versa loro i rispettivi importi totali.

5829

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante il limite di spesa quadriennale «Pagamenti diretti» nonché attraverso il rispettivo credito di pagamento nell'ambito del preventivo annuo.

Sulla base di questi imperativi finanziari, il Consiglio federale fissa nell'OPD l'importo dei vari contributi previsti nel settore dei pagamenti diretti. L'UFAG non dispone di alcun margine discrezionale.

In virtù della LAgr, questo sussidio non è limitato nel tempo. Tuttavia il limite di spesa, rinnovabile ogni quattro anni, rappresenta di fatto una sorta di limitazione.

Importanza e prospettive del sussidio:

Con una quota di poco meno del 15 per cento dei crediti agricoli, i pagamenti diretti ecologici rappresentano, unitamente ai pagamenti diretti generali, una componente significativa delle spese della Confederazione a favore dell'agricoltura. Alla luce degli sviluppi che si delineano sul piano internazionale (OMC, accordo di libero scambio CH-UE), la pressione sul sostegno del mercato, che ha effetti di distorsione della concorrenza, è destinata ad aumentare.

Proprio per questo motivo i pagamenti diretti, in quanto strumento conforme agli impegni assunti a livello di OMC, acquisiranno un'importanza crescente.

Nell'ambito della politica agricola 2011 è effettuato un potenziamento dei pagamenti diretti ecologici. Una parte del trasferimento di fondi dal sostegno del mercato ai pagamenti diretti confluirà nel settore dei pagamenti diretti ecologici.

Valutazione globale:

I pagamenti diretti ecologici rappresentano il principale strumento di promozione in ambito agricolo in vista del raggiungimento dell'obiettivo della promozione di forme di produzione sostenibili.

Negli scorsi anni l'agricoltura è diventata sempre più ecologica grazie anche alla crescente partecipazione ai programmi ecologici ed etologici facoltativi.

In passato il carattere facoltativo dei programmi ecologici è stato all'origine di alcuni problemi a livello di allestimento del preventivo, in quanto le spese venivano tendenzialmente sottovalutate rendendo necessaria la richiesta di crediti suppletivi.

Analogamente a quanto è il caso per i pagamenti diretti generali, anche nell'ambito di quelli ecologici si tratta di valutare l'onere lavorativo minimo per avere diritto ai pagamenti diretti affinché sia possibile far fronte al più che auspicato mutamento strutturale. Verrà valutata anche la possibilità di allineare le aliquote di contribuzione nella regione di pianura e in quella di montagna, onde uniformare le strutture d'incentivazione.

Per quanto riguarda l'aspetto della concezione del sistema neutrale dal profilo della produzione si rinvia alle osservazioni espresse in relazione ai pagamenti diretti generali (708.3600.300).

Il Parlamento ha trasmesso una mozione (06.3635) presentata dalla CET-S nell'ambito dei dibattiti sulla politica agricola 2011, la quale incarica il Consiglio federale di redigere entro il 2009 un rapporto sull'ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: il DFE (UFAG) è incaricato di redigere il rapporto richiesto dalla mozione 06.3635 e di esaminare in particolare anche la questione di una forma dei pagamenti diretti neutrale dal profilo della produzione. Nel quadro dell'ulteriore sviluppo della politica agricola il Consiglio federale verificherà l'entità dei fondi che dovranno essere impiegati in futuro.

5830

Allevamento di animali 708.3601.100 NMC: A2310.0144

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Promozione dell'allevamento di animali da reddito agricoli.

Prestazioni sussidiate:

Tenuta di registri e libri genealogici; esecuzione di esami funzionali, stima dei valori genetici e misure per la conservazione delle razze svizzere.

Basi giuridiche: Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), articoli 141­143.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Federazioni e allevatori.

Aiuto finanziario.

Sussidio esistente dal:

1894

2002 2003 2004 2005 2006

19 734 557 21 837 808 19 430 414 19 445 880 19 133 030

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

37 005 000 35 000 000 22 514 000 23 093 000 19 632 149

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

La Confederazione versa i suoi contributi alle organizzazioni di allevamento. In tal modo viene ridotto il costo delle prestazioni fornite dalle federazioni di allevamento agli allevatori (tenuta del libro genealogico, esami funzionali, stima dei valori genetici e conservazione delle razze svizzere). La Confederazione partecipa ai costi computabili nella misura del 40 per cento circa. La concessione del sussidio è vincolata a una partecipazione finanziaria degli allevatori alle prestazioni di servizio zootecniche fornite dalle federazioni di allevamento riconosciute. Inoltre, i contributi federali sono erogati soltanto se la partecipazione finanziaria dei Cantoni è almeno pari a quella della Confederazione.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante il limite di spesa quadriennale «Miglioramento delle basi e misure sociali» nonché attraverso il credito di pagamento nell'ambito del preventivo annuo.

Esiste un certo margine discrezionale per quanto riguarda il principio e l'importo del sussidio. I contributi sono concessi in virtù dell'ordinanza concernente l'allevamento di animali. Vengono corrisposti contributi forfettari. A scadenza regolare ne vengono rilevate efficienza ed efficacia.

In virtù della LAgr, questo sussidio non è limitato nel tempo.

Tuttavia il limite di spesa, rinnovabile ogni quattro anni, rappresenta di fatto una sorta di limitazione.

5831

Importanza e prospettive del sussidio:

La promozione dell'allevamento di animali è una misura volta a migliorare le basi di produzione. I programmi per la conservazione della molteplicità delle razze rivestono assoluta importanza.

Con l'introduzione della NPC la Confederazione ha preso interamente a proprio carico il finanziamento delle misure di promozione dell'allevamento.

Valutazione globale:

Per quanto concerne il bestiame bovino può essere rivendicato un interesse pubblico alla conservazione di un allevamento conforme alle peculiarità geografiche e climatiche svizzere. Inoltre, per questa categoria di animali vi sono scambi commerciali con l'estero importanti dal profilo economico. Ciononostante l'importo dei fondi stanziati finora è difficilmente giustificabile.

Per quanto riguarda l'allevamento di altre specie animali si pone inoltre la questione se l'interesse pubblico giustifichi ancora il volume del sostegno erogato dalla Confederazione.

La gestione finanziaria mediante il limite di spesa quadriennale ha dato buoni risultati. La gestione materiale attraverso contributi forfettari e la rilevazione di efficienza ed efficacia è opportuna.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso le seguenti misure: nell'ambito dell'ulteriore sviluppo della politica agricola, il DFE (UFAG) è incaricato di ridurre i fondi per il sostegno dell'allevamento di animali (art. 141­143) e di valutare se non sia il caso di rinunciare a determinate forme di sostegno in relazione all'allevamento di animali.

5832

Aiuti all'esportazione per il bestiame da allevamento e da reddito 708.3601.234 NMC: A2310.0147

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Tutela della produzione animale, contributo alla garanzia dei redditi nell'agricoltura.

Prestazioni sussidiate:

Esportazione di animali da allevamento e da reddito.

Basi giuridiche: Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), articolo 26.

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'allevamento di animali (RS 916.310), articoli 29 e 30.

Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente la concessione di contributi nell'allevamento di animali (RS 916.310.31), articolo 5.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Esportatori di animali, agricoltori.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1951

2002 2003 2004 2005 2006

2 200 000 9 232 000 6 624 450 5 658 200 5 138 600

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

26 000 000 27 334 500 32 573 180 29 424 847 2 789 003

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

In virtù dell'ordinanza concernente l'allevamento di animali, nell'ambito dei crediti autorizzati possono essere versati contributi all'esportazione di animali da allevamento di tutte le specie e di animali da reddito della specie bovina. L'UFAG fissa i contributi d'esportazione in modo forfettario per singolo animale o in funzione della specie, della razza, del sesso, della categoria, della qualità, dell'età, della gestazione, del Paese di destinazione e della durata di tenuta nella regione di montagna. Esso definisce pure le esigenze qualitative per le singole specie animali. I limiti massimi dei contributi all'esportazione sono fissati periodicamente dal Dipartimento (DFE) in base alla situazione del mercato interno e al livello dei prezzi all'estero.

I contributi all'esportazione sono versati dalle organizzazioni d'allevamento, le quali appurano il diritto ai contributi e li fissano in funzione dei criteri stabiliti dall'UFAG. I contributi sono versati agli esportatori ad esportazione avvenuta. L'UFAG vigila sull'attività delle organizzazioni d'allevamento ed esegue ispezioni a campione alla frontiera.

Per l'esportazione di vacche e giovenche gravide nei Paesi confinanti vengono ad esempio versati 1 050 franchi per animale. In caso di esportazione verso altri Paesi, i contributi sono aumentati di 200 franchi.

5833

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante il limite di spesa quadriennale «Produzione e smercio» nonché attraverso il rispettivo credito di pagamento nell'ambito del preventivo annuo.

Sulla scorta della formulazione potestativa nella LAgr (art. 26), esiste un certo margine discrezionale per quanto riguarda il principio della concessione di contributi. L'ordinanza concernente l'allevamento di animali assicura all'UFAG un margine discrezionale per ciò che riguarda la definizione delle esigenze qualitative e la determinazione dell'ammontare dei contributi federali, nonostante i contributi massimi vengano fissati dal DFE.

In virtù della LAgr, questo sussidio non è limitato nel tempo. Tuttavia il limite di spesa, rinnovabile ogni quattro anni, rappresenta di fatto una sorta di limitazione.

Importanza e prospettive del sussidio:

La protezione alla frontiera sotto forma di dazi e contingenti doganali rappresenta lo strumento principale di sostegno della produzione animale indigena. Oltre a ciò vengono versati aiuti all'esportazione per il bestiame da allevamento e da reddito i quali, unitamente agli aiuti all'interno del Paese per la carne e le uova indigene e ai contributi per la lana di pecora, costituiscono un buon terzo dei mezzi finanziari di sostegno del mercato nell'ambito della produzione animale. A fronte delle uscite totali della Confederazione a favore dell'agricoltura, questi aiuti svolgono un ruolo secondario.

Nell'ambito della PA 2011, tutti i contributi all'esportazione previsti in virtù della legge sull'agricoltura saranno soppressi entro il 2009 (abrogazione dell'art. 26 LAgr). Ne saranno toccati anche quelli per il bestiame da allevamento e da reddito.

Valutazione globale:

Gli aiuti all'esportazione sono strumenti di sostegno i cui effetti di distorsione del mercato sono estremi. Di conseguenza, nel quadro di una risoluzione parziale del ciclo di negoziati dell'OMC (Doha Round) del dicembre 2005 ad Hong Kong è stato deciso che, in linea di principio, a partire dal 2013 non verranno più versati sussidi all'esportazione. In Svizzera l'abolizione degli aiuti all'esportazione avverrà già per fine 2009.

Grazie al miglioramento della qualità degli animali da allevamento indigeni, al rafforzamento della presenza sui mercati esteri di bestiame e ai contingenti esenti da dazio per l'esportazione di animali da allevamento e da reddito fissati nell'allegato 11 dell'accordo agricolo concluso con l'UE, l'esportazione di animali dovrebbe rimanere una colonna portante della produzione animale svizzera nonostante la soppressione del sostegno diretto da parte della Confederazione.

Misure necessarie:

Nessuna.

5834

Trasformazione di barbabietole da zucchero 708.3601.243 NMC: A2310.0148

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Garantire un approvvigionamento adeguato in zucchero indigeno; contribuire alla garanzia dei redditi nell'agricoltura.

Prestazioni sussidiate:

Indennizzo della trasformazione di barbabietole da zucchero indigene. Finanziamento congiunto del prezzo pagato dagli addetti alla trasformazione di barbabietole da zucchero ai produttori.

Basi giuridiche: Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), articolo 54.

Ordinanza del 7 dicembre 1998 sullo zucchero (Ordinanza sullo zucchero; RS 916.114.11), articoli 1­4.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Agricoltori.

Sussidio esistente dal:

1913

2002 2003 2004 2005 2006

45 000 000 45 000 000 45 338 107 45 982 000 29 641 000

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

25 000 000 22 879 215 20 500 000 16 500 000 46 829 775

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Nell'ambito di un mandato di trasformazione agli «Zuccherifici di Aarberg e Frauenfeld SA» (ZAF), la Confederazione stabilisce il volume annuo minimo della produzione di zucchero. Attualmente esso ammonta a 150 000 tonnellate di zucchero all'anno. Per lo svolgimento del mandato gli ZAF ricevono dalla Confederazione un'indennità forfettaria. Essa è fissata anticipatamente dal Consiglio federale per un periodo di quattro anni al massimo.

Gli zuccherifici si accordano con l'organizzazione dei coltivatori sul quantitativo necessario di barbabietole da zucchero, definiscono i criteri per la sua ripartizione tra i coltivatori e fissano prezzi e condizioni di ritiro. Il contributo federale al prezzo delle barbabietole da zucchero a favore dei coltivatori di barbabietole da zucchero ammonta al 20­35 per cento.

Gli ZAF vendono lo zucchero prodotto a prezzi di mercato. Essi non possono ridurre il prezzo dello zucchero destinato all'esportazione utilizzando fondi federali.

Gli ZAF presentano annualmente il loro conteggio alla Confederazione, la quale può visionare il conto annuale.

5835

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante il limite di spesa quadriennale «Produzione e smercio» nonché attraverso il rispettivo credito di pagamento nell'ambito del preventivo annuo.

Sulla base di questi imperativi finanziari, nell'ordinanza sullo zucchero il Consiglio federale fissa gli importi forfettari annui da corrispondere agli ZAF. Nell'ambito di questi imperativi l'UFAG non dispone di alcun margine discrezionale.

In virtù della LAgr, questo sussidio non è limitato nel tempo. Tuttavia il limite di spesa, rinnovabile ogni quattro anni, rappresenta di fatto una sorta di limitazione.

Importanza e prospettive del sussidio:

Con una spesa annua, per la Confederazione, di 45 milioni di franchi circa, fino al 2005 i contributi di valorizzazione hanno rappresentato un'importante misura di sostegno del mercato nel settore della produzione vegetale. Nel quadro della PA 2007 e alla luce della parziale liberalizzazione dei mercati agricoli, si è proceduto all'abrogazione del limite massimo di produzione e alla progressiva riduzione del livello di sostegno annuo (C 2007: 22,5 mio).

Nella PA 2011 è stato deciso un cambiamento di sistema che prevede un sostegno mediante contributi di coltivazione ai produttori di barbabietole da zucchero anziché alle aziende di trasformazione. Le probabili riduzioni di prezzo delle barbabietole da zucchero riconducibili alla riforma del mercato comunitario dello zucchero dovrebbero venir parzialmente compensate mediante il versamento di contributi di coltivazione. Dal 2009 la coltivazione di barbabietole da zucchero dovrebbe venir promossa mediante il versamento di un contributo supplementare di 1 900 franchi l'ettaro. Complessivamente il probabile calo dei prezzi verrebbe compensato nella misura del 60 per cento circa.

Valutazione globale:

Grazie al sostegno diretto della trasformazione di barbabietole da zucchero e alla protezione alla frontiera, in Svizzera il grado di autoapprovvigionamento in zucchero è pari all'80 per cento circa.

Considerati i bassi prezzi praticati sul mercato mondiale, senza un intervento da parte dello Stato in Svizzera sarebbe impensabile garantire una coltivazione di barbabietole da zucchero che copra le spese.

Con il cambiamento di sistema deciso nella PA 2011 i sussidi saranno corrisposti direttamente ai produttori.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: nel quadro dell'ulteriore sviluppo della politica agricola il DFE (UFAG) è incaricato di effettuare un'analisi comparata tra la situazione dell'industria zuccheriera elvetica con il nuovo sistema di sostegno e il disciplinamento del mercato dello zucchero nell'UE ed eventualmente di valutare una riduzione del livello di sostegno svizzero.

5836

Aiuti all'interno del Paese per il bestiame da macello e la carne 708.3602.234 NMC: A2310.0147

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Tutela della produzione animale, contributo alla garanzia dei redditi nell'agricoltura.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno di provvedimenti di durata limitata volti a sgravare il mercato in caso di eccedenze stagionali o eccedenze temporanee di altro tipo.

Basi giuridiche: Beneficiario Legge federale del 29 aprile sull'agricoltura (Legge finale: sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), articolo 50.

Ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da Natura macello (RS 916.341), articoli 10 e 13.

del sussidio: Forma del sussidio:

Valorizzatori della carne, allevatori di bestiame, agricoltori.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1953

2002 2003 2004 2005 2006

6 153 222 4 602 707 4 865 797 3 954 867 3 023 288

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

23 300 100 57 504 412 52 975 550 4 872 410 5 689 870

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

In virtù dell'ordinanza sul bestiame da macello, in caso di offerta stagionale eccedentaria o di eccedenze di altro tipo, le organizzazioni incaricate dalla Confederazione possono adottare provvedimenti volti a sgravare il mercato.

L'organizzazione incaricata (attualmente Proviande) stabilisce il momento, il tipo e la portata dei provvedimenti volti a sgravare il mercato e, nel quadro dei crediti stanziati, l'importo dei contributi. I provvedimenti stagionali volti a sgravare il mercato possono essere adottati, per ciascuna categoria di animali, per una durata massima di sei mesi all'anno.

In caso di azioni di immagazzinamento, il congelamento volontario di carne di animali delle specie bovina e suina è finanziato mediante contributi. Essi sono determinati sulla base della perdita di qualità e di peso nonché dei costi d'immagazzinamento. In caso di azioni di vendita a prezzo ridotto, le cosce di bestiame grosso da macello per la produzione di carne secca, le cosce di maiale per la produzione di prosciutto crudo e la carne da banco per la lavorazione possono essere vendute a prezzo ridotto mediante contributi. In entrambi i casi i contributi non devono superare un terzo del valore di mercato dei prodotti.

L'organizzazione incaricata allestisce i documenti contabili e li trasmette all'UFAG. I contributi sono versati dall'UFAG.

5837

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante il limite di spesa quadriennale «Produzione e smercio» nonché attraverso il rispettivo credito di pagamento nell'ambito del preventivo annuo.

Sulla scorta della formulazione potestativa nella LAgr (art. 50), esiste un margine discrezionale per quanto riguarda il principio della concessione di contributi. L'ordinanza sul bestiame da macello assicura all'UFAG un certo margine discrezionale per ciò che riguarda la determinazione dell'importo massimo dei contributi alle azioni d'immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto.

In virtù della LAgr, questo sussidio non è limitato nel tempo. Tuttavia il limite di spesa, rinnovabile ogni quattro anni, rappresenta di fatto una sorta di limitazione.

Importanza e prospettive del sussidio:

La protezione alla frontiera sotto forma di dazi e contingenti doganali rappresenta lo strumento principale di sostegno della produzione animale indigena. Oltre a ciò vengono versati aiuti all'interno del Paese per il bestiame da macello e la carne i quali, unitamente agli aiuti all'esportazione per il bestiame da allevamento e da reddito, agli aiuti per le uova indigene e ai contributi per la lana di pecora, costituiscono quasi un terzo dei mezzi finanziari di sostegno del mercato nell'ambito della produzione animale. A fronte delle uscite totali della Confederazione a favore dell'agricoltura, questi aiuti svolgono un ruolo secondario.

Con la PA 2011 gli strumenti di sostegno all'interno del Paese previsti per la carne onde attutire gli effetti delle fluttuazioni stagionali del mercato e di fluttuazioni temporanee del mercato di altro tipo saranno mantenuti. In futuro l'importo massimo disponibile ammonterà a sei milioni di franchi all'anno.

Valutazione globale:

Gli aiuti all'interno del Paese per il bestiame da macello e la carne (azioni d'immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto) sono strumenti di sostegno che possono avere effetti di distorsione del mercato. Gli aiuti rappresentano uno strumento idoneo per contenere le eccedenze d'offerta di carne di vitello che si registrano in primavera.

Per quanto riguarda il settore dell'importazione di carne, la vendita all'asta dei contingenti d'importazione di carne introdotta con la PA 2007 costituisce un elemento che favorisce la concorrenza.

Rispetto ai pagamenti diretti per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, i quali ammontano a poco meno di 600 milioni di franchi all'anno, gli aiuti all'interno del Paese in questione svolgono un ruolo molto marginale.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: nel quadro dell'ulteriore sviluppo della PA 2015 il DFE (UFAG) è incaricato, di valutare se non sia il caso di rinunciare ai provvedimenti di cui all'articolo 50 capoverso 1 LAgr volti a sgravare il mercato, segnatamente nel settore della carne bovina e suina.

5838

Trasformazione di semi oleosi 708.3602.241 NMC: A2310.0148

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Tutela di un approvvigionamento adeguato in proteine e oli vegetali indigeni; contributo alla garanzia dei redditi nell'agricoltura.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno della trasformazione di semi oleosi (colza, soia e girasole).

Basi giuridiche: Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), articolo 56.

Ordinanza del 7 dicembre 1998 sui contributi nella campicoltura (Ordinanza sui contributi nella campicoltura, OCCamp; RS 910.17), articoli 9­13.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Produttori di semi oleosi, agricoltori.

Aiuto finanziario.

Sussidio esistente dal:

1951

2002 2003 2004 2005 2006

8 509 000 8 500 000 8 436 250 2 577 500 4 054 200

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

33 000 038 25 795 262 42 599 997 30 061 591 1 481 824

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

In virtù dell'ordinanza sui contributi nella campicoltura, la Confederazione versa contributi alla trasformazione di semi oleosi. Per il periodo 2004­2007 sono stati concessi a questo settore, conformemente all'ordinanza, al massimo 8,5 milioni di franchi all'anno.

L'organizzazione incaricata dall'UFAG nell'ambito di un mandato di prestazione (swiss granum) versa agli addetti alla trasformazione di semi oleosi i contributi stanziati dalla Confederazione. Per i singoli semi oleosi vigono aliquote diverse a dipendenza dello scopo di utilizzazione e del quantitativo trasformato. L'importo massimo che può essere corrisposto ammonta a 35 franchi il quintale.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante il limite di spesa quadriennale «Produzione e smercio» nonché attraverso il rispettivo credito di pagamento nell'ambito del preventivo annuo.

Sulla scorta della formulazione potestativa nella LAgr (art. 56), esiste un margine discrezionale per quanto riguarda il principio della concessione di contributi. L'ordinanza sui contributi nella campicoltura assicura all'UFAG un certo margine discrezionale per quanto riguarda la determinazione dell'importo dei contributi federali, in quanto l'ordinanza fissa unicamente l'importo massimo del contributo federale.

In virtù della LAgr, questo sussidio non è limitato nel tempo. Tuttavia il limite di spesa, rinnovabile ogni quattro anni, rappresenta di fatto una sorta di limitazione.

5839

Importanza e prospettive del sussidio:

Le spese per la trasformazione di semi oleosi rappresentano poco meno del 6 per cento delle misure di sostegno del mercato nell'ambito della produzione vegetale e a fronte delle uscite totali della Confederazione a favore dell'agricoltura svolgono un ruolo secondario. Anche rispetto all'importo dei pagamenti diretti (contributi di superficie) questi contributi di promozione specifici sono poco rilevanti.

Con la PA 2011, gli attuali contributi alla trasformazione di semi oleosi saranno soppressi entro la metà del 2009 (adeguamento dell'art. 56 LAgr). In futuro i fondi per il sostegno del mercato saranno corrisposti direttamente ai produttori sotto forma di contributi di coltivazione anziché essere versati ai livelli a valle dediti alla trasformazione e al commercio.

Valutazione globale:

Il sostegno della trasformazione di semi oleosi è un sussidio con un rapporto costo/profitto negativo e il cui importo, rapportato ai pagamenti diretti, non fornisce incentivi efficaci.

L'attuale procedura di sovvenzionamento è relativamente complessa e poco trasparente. Alla luce di ciò, la semplificazione e lo snellimento del sistema di sovvenzionamento decisi nel quadro della PA 2011 sono opportuni.

Misure necessarie:

Nessuna.

5840

Indennità per l'attuazione del piano nazionale d'azione concernente le risorse genetiche 708.3603.100 NMC: A2310.0144

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Garanzia, a lungo termine, della produzione agricola.

Prestazioni sussidiate:

Progetti per la conservazione di risorse fitogenetiche da parte di organizzazioni specializzate e aziende selezionatrici.

Basi giuridiche: Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), articolo 140; Decisione del Consiglio federale del 29 ottobre 1997 concernente l'attuazione del piano nazionale d'azione per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica (RS 0.451.43), articoli 8, 9 e 11; Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (RS 0.910.6), entrato in vigore per la Svizzera il 20 febbraio 2005.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Organizzazioni specializzate, aziende selezionatrici, agricoltori.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

1999

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 367 859

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Nell'ambito dell'attuazione del piano nazionale d'azione, l'UFAG stabilisce periodicamente i capisaldi dei progetti che intende sostenere. Le organizzazioni interessate inoltrano le domande relative ai singoli progetti all'UFAG. Esso li sostiene in virtù della decisione del Consiglio federale del 29 ottobre 1997. L'UFAG è preposto all'intero fascicolo, in particolare all'approvazione del progetto, alla conclusione dei contratti con i responsabili di progetto e al coordinamento tra tutti gli enti partecipanti. La Stazione federale di ricerca per la produzione vegetale di Changins è responsabile degli aspetti scientifici del fascicolo. La Commissione svizzera per la conservazione delle piante coltivate (CPC), finanziata dall'UFAG, dispone di una segreteria specializzata che funge da servizio di coordinamento e d'informazione nonché segue i progetti in corso. Per la valutazione dei contenuti delle bozze di progetto, l'UFAG può avvalersi di esperti.

Oltre ai singoli progetti viene sviluppata una banca dati per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Essa è gestita dalla CPC.

2002 2003 2004 2005 2006

1 352 530 2 474 916 2 812 644 3 374 631 3 239 192

5841

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante il limite di spesa quadriennale «Miglioramento delle basi e misure sociali» nonché attraverso il rispettivo credito di pagamento nell'ambito del preventivo annuo.

L'UFAG ha elaborato i criteri di valutazione delle bozze di progetto.

Spetta all'UFAG stabilire, sulla base di tali criteri, quali progetti sostenere. Dal 2003 (inizio della fase di attuazione II) sono stati inoltrati decisamente più progetti rispetto ai mezzi finanziari disponibili. Le prestazioni sono disciplinate in contratti validi al massimo quattro anni. La gestione avviene mediante conteggi intermedi, conteggi annuali e un conteggio finale nonché attraverso rapporti annuali e un rapporto finale.

In virtù della LAgr, questo sussidio non è limitato nel tempo. Tuttavia il limite di spesa, rinnovabile ogni quattro anni, rappresenta di fatto una sorta di limitazione.

Importanza e prospettive del sussidio:

I lavori nell'ambito del piano nazionale d'azione concernente le risorse genetiche sono fondamentali per l'adempimento dei suddetti impegni internazionali, segnatamente per l'applicazione del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Siccome nel settore delle risorse genetiche non esiste un mercato operativo, visto l'interesse pubblico, l'impegno della Confederazione è giustificato.

La politica agricola 2011 ha deciso il mantenimento dell'attuale sostegno. In futuro l'interesse pubblico alla conservazione delle risorse genetiche dovrebbe tendenzialmente crescere.

Valutazione globale:

Grazie all'interazione sul piano nazionale e internazionale, è possibile perfezionare la conservazione di risorse genetiche pregiate per la Svizzera. Il piano nazionale d'azione fornisce un importante contributo in tal senso.

Misure necessarie:

Nessuna.

5842

Aiuti per le uova indigene 708.3603.234 NMC: A2310.0147

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Tutela della produzione di uova indigene nelle aziende contadine nonché contributo alla garanzia dei redditi nell'agricoltura.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno alla produzione di uova indigene e alle misure di valorizzazione, promozione della detenzione di ovaiole rispettosa delle loro esigenze (limitata a fine settembre 2006).

Basi giuridiche: Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), articolo 52.

Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU; RS 916.371), articoli 7 e 8.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Commercianti di uova, produttori di uova, agricoltori.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1942

2002 2003 2004 2005 2006

3 587 698 2 974 661 2 936 713 3 016 038 3 124 346

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

8 970 167 11 902 481 16 499 154 16 499 154 9 340 806

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

In virtù dell'ordinanza sulle uova, in caso di eccedenze stagionali la Confederazione può versare contributi, entro i limiti dei crediti stanziati, per azioni di spezzatura, di valorizzazione e di riduzione dei prezzi di uova svizzere destinate al consumo. Sentite le cerchie interessate, l'UFAG decide sull'importo del contributo, sulla durata dell'azione, sul quantitativo minimo e sulla procedura di assegnazione. I contributi non possono superare un terzo del valore di mercato delle uova.

Nel 2007 il contributo versato per le azioni di spezzatura è stato di 9 centesimi per uovo, quello concesso agli offerenti nel quadro delle azioni di riduzione dei prezzi di 5 centesimi per uovo.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante il limite di spesa quadriennale «Produzione e smercio» e il rispettivo credito di pagamento nell'ambito del preventivo annuo.

Sulla scorta della formulazione potestativa nella LAgr (art. 52), esiste un margine discrezionale per quanto riguarda il principio della concessione di contributi. L'ordinanza sulle uova garantisce all'UFAG un certo margine discrezionale per quanto riguarda la determinazione dell'importo dei contributi di valorizzazione e la durata delle misure di valorizzazione.

In virtù della LAgr, questo sussidio non è limitato nel tempo. Tuttavia il limite di spesa, rinnovabile ogni quattro anni, rappresenta di fatto una sorta di limitazione.

5843

Nell'ordinanza sulle uova (art. 8) il Consiglio federale ha limitato la durata del versamento dei contributi d'investimento per la promozione della detenzione di ovaiole rispettosa delle loro esigenze a fine settembre 2006.

Importanza e prospettive del sussidio:

Gli aiuti per le uova indigene, unitamente agli aiuti all'esportazione per gli animali da allevamento e da reddito, agli aiuti per il bestiame da macello e la carne nonché ai contributi per la lana di pecora, costituiscono un quarto circa dei mezzi finanziari di sostegno del mercato nell'ambito della produzione animale. Rispetto alle uscite totali della Confederazione a favore dell'agricoltura, gli aiuti per le uova indigene rivestono un'importanza secondaria.

Con la PA 2011, gli strumenti di sostegno previsti all'interno del Paese per le uova sono mantenuti onde attenuare le fluttuazioni stagionali del mercato e temporanee di altro genere. A tal fine, in futuro l'importo annuo disponibile ammonterà al massimo a 3 milioni di franchi.

Valutazione globale:

Gli aiuti per le uova indigene (azioni di spezzatura e di riduzione dei prezzi) sono strumenti di sostegno che presentano tendenzialmente effetti di distorsione del mercato. Alla luce dell'evidente orientamento dell'agricoltura verso il mercato e per motivi di natura istituzionale, andrebbero create condizioni quadro neutre per il mercato svizzero delle uova. Con gli aiuti è tuttavia possibile evitare un crollo dei prezzi dei produttori dopo il periodo pasquale, ragion per cui la misura di sostegno è limitata al periodo citato.

Rispetto ai pagamenti diretti ecologici versati ai detentori di pollame per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi delle esigenze degli animali (SSRA) e per l'uscita regolare all'aperto (URA), questi aiuti rivestono un significato soltanto marginale come fonte di reddito per i produttori di uova. Mediante i contributi ecologici vengono indennizzate le prestazioni che vanno oltre le esigenze legislative sulla protezione degli animali.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: il DFE (UFAG) è incaricato di valutare un'eventuale limitazione delle misure di valorizzazione nel settore della produzione di uova indigene giusta l'articolo 52 LAgr dopo il periodo pasquale nonché di esaminare una corrispondente riduzione degli aiuti.

5844

Trasformazione di patate 708.3603.243 NMC: A2310.0148

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Tutela di un approvvigionamento adeguato in patate indigene; contributo alla garanzia dei redditi nell'agricoltura.

Prestazioni sussidiate:

Versamento di aiuti finanziari per la valorizzazione e la costituzione di scorte di patate indigene nonché per la promozione delle esportazioni di prodotti di patate.

Basi giuridiche: Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), articolo 57.

Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle patate (RS 916.113.11), articoli 4, 7­12 e 15­17.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio

Produttori di prodotti di patate, produttori di patate, agricoltori.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1932

2002 2003 2004 2005 2006

18 972 117 18 851 412 18 329 417 16 260 746 15 957 254

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

10 903 000 17 838 000 42 648 000 15 623 000 18 909 564

Gestione finanziaria:

Limite di spesa e credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

In virtù dell'ordinanza sulle patate possono essere concessi contributi federali sotto forma di importi forfettari annuali per la valorizzazione di patate indigene nonché per l'esportazione di prodotti di patate.

Vengono sostenute le seguenti misure di valorizzazione: impiego di patate declassate come foraggio fresco, costituzione di scorte di patate da tavola, trasformazione (essiccazione) in alimenti per animali di patate da tavola e patate destinate alla valorizzazione. I contributi per l'impiego di patate declassate come foraggio fresco ammontano al massimo a 15 franchi il quintale. Per la costituzione di scorte di patate da tavola vengono versati al massimo 55 franchi il quintale. I contributi sono assegnati mediante decisione dall'organizzazione di categoria incaricata (swisspatat).

Per l'esportazione di prodotti di patate la Confederazione può versare contributi pari a 1,5 milioni di franchi al massimo all'anno.

Il contributo può indennizzare al massimo la differenza tra i prezzi indigeni e quelli esteri delle patate destinate alla valorizzazione.

L'UFAG assegna i contributi secondo l'ordine d'entrata delle domanda.

Gran parte dei fondi versati mediante questo credito è destinata alle misure di valorizzazione. Per la promozione delle esportazioni negli ultimi anni sono stati versati 0,4 milioni di franchi.

5845

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante il limite di spesa quadriennale «Produzione e smercio» nonché attraverso il rispettivo credito di pagamento nell'ambito del preventivo annuo.

Sulla scorta della formulazione potestativa nella LAgr (art. 57), esiste un margine discrezionale per quanto riguarda il principio della concessione di contributi. L'ordinanza sulle patate assicura all'UFAG un certo margine discrezionale per quanto riguarda la determinazione dell'importo dei contributi federali.

In virtù della LAgr, questo sussidio non è limitato nel tempo. Tuttavia il limite di spesa, rinnovabile ogni quattro anni, rappresenta di fatto una sorta di limitazione.

Importanza e prospettive del sussidio:

Le spese per la trasformazione di patate rappresentano poco meno del 14 per cento delle misure di sostegno del mercato nell'ambito della produzione vegetale e a fronte delle uscite totali della Confederazione a favore dell'agricoltura svolgono un ruolo secondario.

Anche rispetto all'importo dei pagamenti diretti (contributi di superficie) questi contributi di promozione specifici sono poco rilevanti.

Con la PA 2011, le attuali misure di sostegno del mercato previste per le patate saranno soppresse a metà del 2009 in quanto non sono economiche e forniscono incentivi sbagliati (abrogazione dell'art. 57 LAgr). Inoltre entro la fine del 2009 saranno soppressi anche tutti i contributi di promozione delle esportazioni previsti dalla LAgr.

Valutazione globale:

Negli scorsi anni un terzo circa della produzione di patate è stato impiegato a fini foraggeri. Un quinto della produzione di patate è stato valorizzato mediante contributi. La Confederazione versa annualmente contributi forfettari all'organizzazione swisspatat.

Dal confronto sul piano internazionale emerge che la quota della produzione di patate impiegata a fini foraggeri è elevata. Ciò indica che in questo settore vengono forniti incentivi sbagliati e che la concessione di fondi federali nonché i fattori di produzione non sono ottimali. Alla luce di ciò il cambiamento di sistema deciso, il quale prevede la soppressione delle misure di valorizzazione, può essere considerato opportuno e lungimirante.

Misure necessarie:

Nessuna.

5846

Valorizzazione della lana di pecora 708.3604.234 NMC: A2310.0147

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Tutela e valorizzazione della produzione di lana indigena.

Prestazioni sussidiate:

Ritiro, cernita e tassazione della lana di pecora indigena; sostegno di progetti innovativi per la valorizzazione della lana.

Basi giuridiche: Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), articolo 51bis.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Produttori, allevatori di pecore.

Aiuto finanziario.

Sussidio esistente dal:

1962

2002 2003 2004 2005 2006

800 000 594 000 627 327 800 061 803 088

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 798 439 1 572 532 1 800 000 1 620 000 1 000 000

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Fino a fine 2003, la Confederazione finanziava parte dei costi di gestione della Centrale della lana indigena (60 %, fr. 200 000.­ all'anno al massimo). Inoltre ai produttori di lana venivano versati contributi per la lana fornita (2003: da 1,10 a 2,20 fr./kg).

Dal 2004, nell'ambito dei crediti stanziati, la Confederazione versa contributi per la raccolta, la cernita, la pressatura, l'immagazzinamento e la commercializzazione della lana ottenuta in Svizzera.

I contributi sono versati a organizzazioni concepite quali organizzazioni di mutua assistenza, costituite da detentori di pecore e valorizzatori, con personalità giuridica propria e sede in Svizzera, dedite, in Svizzera, alla lavorazione a regola d'arte della lana ritirata. Determinante per il calcolo del contributo è la quantità di lana valorizzata.

Inoltre vengono versati contributi di durata limitata per progetti innovativi che prevedono una valorizzazione ecologica della lana in Svizzera.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante il limite di spesa quadriennale «Miglioramento delle basi e misure sociali» nonché attraverso il rispettivo credito di pagamento nell'ambito del preventivo annuo.

Dal 2004 i mezzi finanziari per la valorizzazione della lana di pecora rientrano nella voce «Aiuti alla produzione animale» (708.3600.234).

Il margine discrezionale esiste, da una parte, nella limitazione della durata dei progetti da sussidiare e, d'altra parte, nella determinazione dell'ammontare dei contributi per chilogrammo di lana (fino al 2003) rispettivamente dell'importo totale versato alla relativa organizzazione (dal 2004).

5847

In virtù della LAgr, questo sussidio non è limitato nel tempo. Tuttavia il limite di spesa, rinnovabile ogni quattro anni, rappresenta di fatto una sorta di limitazione.

Importanza e prospettive del sussidio:

Con la PA 2002, il Parlamento aveva deciso di ridurre progressivamente il sostegno alla valorizzazione della lana di pecora da 1,8 milioni a 600 000 franchi nel 2003 e di sopprimerlo nel 2004.

Nell'ambito della PA 2007 e della PA 2011 tale piano di riduzione graduale è stato revocato. Di conseguenza, la Confederazione può continuare ad adottare misure per la valorizzazione della lana di pecora e concedere contributi per la sua valorizzazione.

Il sussidio mira a garantire a lungo termine che la lana di pecora, prodotto naturale pregiato, venga valorizzata in modo adeguato e sostenibile dal profilo economico, ecologico ed etico.

Valutazione globale:

Il sussidio in questione non contribuisce in modo determinante alla tutela e alla valorizzazione della produzione di lana indigena.

Rispetto all'importo dei pagamenti diretti versati ai detentori di ovini esso è insignificante. Mediante il versamento di pagamenti diretti, ai detentori di ovini viene indennizzata parte delle spese sostenute in ragione della fornitura di prestazioni nell'interesse della collettività. In questo ambito rientra anche la valorizzazione adeguata della lana di pecora.

Per motivi di natura economico-amministrativa e di politica agricola non è opportuno creare un canale di finanziamento speciale per il sostegno della valorizzazione della lana di pecora. Nell'ambito della PA 2011 il Consiglio federale propone di abolire il sostegno della Confederazione alla valorizzazione della lana di pecora con effetto al 1° gennaio 2010 (stralcio dell'art. 51bis). Il Parlamento ha deciso di non dar seguito a questa richiesta. Un sostegno della valorizzazione della lana di pecora rimane possibile.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: nel quadro dell'ulteriore sviluppo della politica agricola, il Consiglio federale riesaminerà la questione della soppressione di questo sussidio.

5848

Produzione di sementi 708.3604.243 NMC: A2310.0148

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Tutela di un approvvigionamento adeguato in tuberi-seme di patate indigeni nonché in sementi indigene di mais e piante foraggere; contributo alla garanzia dei redditi nell'agricoltura.

Prestazioni sussidiate:

Versamento di aiuti finanziari per la valorizzazione di tuberi-seme di patate indigeni nonché sostegno della produzione indigena di sementi di mais e piante foraggere.

Basi giuridiche: Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), articolo 57.

Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle sementi (Ordinanza sulle sementi; RS 916.151), articoli 18 e 18a; ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle patate (Ordinanza sulle patate; RS 916.113.11), articoli 4, 13 e 14.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Produttori di sementi, agricoltori.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1999

2002 2003 2004 2005 2006

3 867 584 3 889 344 3 730 742 3 421 720 3 126 104

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

3 465 960

Gestione finanziaria:

Limite di spesa e credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Per consentire una produzione svizzera di sementi, la Confederazione sostiene, in virtù dell'ordinanza sulle sementi, la produzione di sementi di mais e piante foraggere assegnando mandati di produzione a diverse organizzazioni. Con esse l'UFAG stipula contratti nei quali figurano le prestazioni da fornire nonché le condizioni e gli oneri. Gli importi versati annualmente ammontano al massimo a 1 milione di franchi per il mais e a 300 000 franchi per le piante foraggere.

In virtù dell'ordinanza sulle patate possono essere concessi contributi federali forfettari annuali per la valorizzazione di patate da semina che non possono essere smerciate per la coltivazione in Svizzera.

Vengono sostenute le seguenti misure di valorizzazione: impiego come foraggio fresco, trasformazione in alimenti per animali ed esportazione. Il volume d'esportazione di patate da semina indigene (3 000 t) e il contributo per l'esportazione massimo (fr. 0,8 mio.)

sono fissati nell'ordinanza. L'applicazione delle misure di valorizzazione avviene mediante convenzioni sulle prestazioni tra l'UFAG e l'organizzazione swisssem.

5849

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante il limite di spesa quadriennale «Produzione e smercio» nonché attraverso il rispettivo credito di pagamento nell'ambito del preventivo annuo.

Sulla scorta della formulazione potestativa nella LAgr (art. 57), esiste un margine discrezionale per quanto riguarda il principio della concessione di contributi. L'ordinanza sulle sementi e l'ordinanza sulle patate assicurano all'UFAG un certo margine discrezionale per quanto riguarda la determinazione dell'importo dei contributi federali.

In virtù della LAgr, questo sussidio non è limitato nel tempo. Tuttavia il limite di spesa, rinnovabile ogni quattro anni, rappresenta di fatto una sorta di limitazione.

Importanza e prospettive del sussidio:

Le spese per la promozione della produzione di sementi rappresentano poco meno del 3 per cento delle misure di sostegno del mercato nell'ambito della produzione vegetale e a fronte delle uscite totali della Confederazione a favore dell'agricoltura svolgono un ruolo secondario. Anche rispetto ai pagamenti diretti (contributi di superficie) questi contributi di promozione specifici sono poco rilevanti.

Con la PA 2011, le attuali misure di sostegno del mercato concernenti le sementi di mais e piante foraggere nonché i tuberi-seme di patate saranno ridotte entro la fine del 2008 in quanto non sono economiche e forniscono incentivi sbagliati (abrogazione dell'art. 57 LAgr). Inoltre saranno soppressi anche tutti i contributi di promozione delle esportazioni previsti dalla LAgr.

A tutela della produzione è stato deciso di versare un contributo di coltivazione uniforme di 600 franchi l'ettaro.

Valutazione globale:

Il sostegno tradizionale della produzione di sementi è un sussidio con un rapporto costo/profitto negativo e il cui importo, rapportato ai pagamenti diretti, non fornisce incentivi efficaci.

Il cambiamento di sistema proposto, il quale prevede la soppressione delle misure di valorizzazione e l'introduzione di un contributo di coltivazione uniforme, può essere considerato opportuno e lungimirante.

Misure necessarie:

Nessuna.

5850

Trasformazione di materie prime rinnovabili 708.3605.243 NMC: A2310.0148

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Promuovere la produzione di piante quali materie prime che esula dalla produzione di derrate alimentari e di alimenti per animali; contribuire alla garanzia dei redditi nell'agricoltura.

Prestazioni sussidiate:

Contributi per la trasformazione di materie prime rinnovabili destinabili a scopi industriali.

Basi giuridiche: Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), articolo 59.

Ordinanza del 7 dicembre 1998 sui contributi nella campicoltura (OCCamp; RS 910.17), articolo 10.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Imprese e organizzazioni private.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1999

2002 2003 2004 2005 2006

15 850

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

717 326

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

In virtù dell'ordinanza sui contributi nella campicoltura, la Confederazione versa contributi per la trasformazione di materie prime rinnovabili a condizione che possano essere destinate a scopi industriali.

Questi contributi sono concessi soltanto a impianti pilota e di dimostrazione del settore agricolo riconosciuti dall'UFAG.

I contributi per la riduzione del prezzo delle materie prime sono concessi nei seguenti settori: semi oleosi (colza, soia, girasole): al massimo 35 franchi il quintale; biomassa agricola (senza semi oleosi): 200 franchi al massimo per ettolitro di etanolo puro risultante oppure 4 centesimi per kWh di energia così prodotta.

Dal 2002 tutti gli impianti pilota e di dimostrazione riconosciuti trasformano semi oleosi. Da allora il versamento dei contributi di trasformazione avviene tramite l'organizzazione incaricata nell'ambito dell'accordo di prestazione sui semi oleosi.

456 367 463 650 468 214

5851

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante il limite di spesa quadriennale «Produzione e smercio» nonché attraverso il rispettivo credito di pagamento nell'ambito del preventivo annuo.

Sulla scorta della formulazione potestativa nella LAgr (art. 59), esiste un margine discrezionale per quanto riguarda il principio della concessione di contributi. Nell'ordinanza sui contributi nella campicoltura e nelle pertinenti direttive sono contenuti i principi per la concretizzazione del margine discrezionale (importo e durata del rapporto di sussidiamento).

In virtù della LAgr, questo sussidio non è limitato nel tempo.

Tuttavia il limite di spesa, rinnovabile ogni quattro anni, rappresenta di fatto una sorta di limitazione.

Importanza e prospettive del sussidio:

I contributi per le materie prime rinnovabili rappresentano un sussidio di esigua entità nell'ambito della produzione vegetale e a fronte delle uscite totali della Confederazione a favore dell'agricoltura svolgono un ruolo marginale.

Nel quadro della PA 2011 i contributi per la trasformazione di materie prime rinnovabili saranno mantenuti (nessuna abrogazione dell'art. 59). Con la PA 2011, a partire dal 2009 anche per le materie prime rinnovabili (semi oleosi, piante da fibra) sarà un contributo di coltivazione uniforme di circa 1000 franchi l'ettaro. L'importo per la biomassa agricola (senza semi oleosi) ammonterà al massimo a 100 franchi per ettolitro di etanolo puro risultante.

Valutazione globale:

Alla luce della penuria delle risorse energetiche non rinnovabili, vi è un interesse pubblico alla promozione e alla ricerca di potenziali energetici rinnovabili. I contributi di promozione non sono versati globalmente, bensì a impianti pilota e di dimostrazione riconosciuti.

Considerate le future aperture dei mercati in ambito agricolo e la penuria delle risorse di combustibili fossili, per gli agricoltori svizzeri la trasformazione di materie prime rinnovabili a scopo energetico può rappresentare un'alternativa interessante alle forme di produzione tradizionali.

Rimane da stabilire se il sussidio contribuisca effettivamente al processo in vista della commercializzazione dei procedimenti. Il rapporto costo/profitto è difficilmente giustificabile. Per la promozione della produzione di energia a partire da materie prime rinnovabili esistono anche altri canali di sovvenzionamento (Agroscope, Energie Schweiz).

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: nel quadro dell'ulteriore sviluppo della politica agricola il DFE (UFAG) è incaricato di valutare la necessità di mantenere il sussidio alla luce del rapporto critico costo/profitto nonché dello sviluppo degli altri canali di sovvenzionamento nel settore energetico.

5852

Valorizzazione della frutta 708.3606.243 NMC: A2310.0148

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Tutela di un approvvigionamento adeguato in frutta indigena; contributo alla garanzia dei redditi nell'agricoltura.

Prestazioni sussidiate:

Misure di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e contributi alla valorizzazione delle eccedenze di frutta a granelli.

Basi giuridiche: Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), articolo 58.

Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla frutta e la verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura; RS 916.131.11), articoli 2­9.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Aziende di trasformazione della frutta; aziende dedite al commercio di frutta, Cantoni, agricoltori.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1933

2002 2003 2004 2005 2006

25 173 955 23 048 839 18 463 637 9 716 763 10 368 385

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

13 706 608 26 065 321 30 093 015 22 648 357 19 283 193

Gestione finanziaria:

Limite di spesa e credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

In virtù della LAgr e dell'ordinanza sulla frutta e la verdura, la Confederazione versa contributi per le misure di sgravio del mercato delle ciliegie, per la valorizzazione di mele e pere nonché per le misure di adeguamento al mercato (contributi di riconversione). In particolare concede contributi all'esportazione di ciliegie da conserva trasformate e di diversi prodotti di frutta a granelli.

Eccezion fatta per i contributi di riconversione definiti nell'articolo 9d dell'ordinanza, i contributi sono fissati annualmente dall'UFAG in base alla situazione del mercato svizzero e di quello estero.

Tutti i contributi sono concessi dall'UFAG mediante decisione, seguendo una procedura ben definita.

Negli scorsi anni gran parte delle spese per la valorizzazione della frutta ha riguardato le esportazioni di concentrati di succo di mela e di pera.

5853

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante il limite di spesa quadriennale «Produzione e smercio» nonché attraverso il rispettivo credito di pagamento nell'ambito del preventivo annuo.

Sulla base di questi imperativi finanziari, nell'ordinanza il Consiglio federale fissa l'importo dei contributi di riconversione. Per la determinazione degli altri contributi (promozione delle esportazioni, sgravio del mercato svizzero), nell'ambito degli imperativi del preventivo l'UFAG dispone di un certo margine discrezionale per quanto concerne l'importo; i criteri applicabili al fine del calcolo, invece, sono definiti dal Consiglio federale nell'ordinanza.

Eccezion fatta per i contributi di riconversione limitati in virtù dell'articolo 58 capoverso 2 LAgr alla fine del 2011, le altre misure di valorizzazione della frutta non sono limitate nel tempo. Tuttavia il limite di spesa, rinnovabile ogni quattro anni, rappresenta di fatto una sorta di limitazione.

Importanza e prospettive del sussidio:

Le spese per la valorizzazione della frutta rappresentano il 13 per cento circa delle misure di sostegno del mercato nell'ambito della produzione vegetale e a fronte delle uscite totali della Confederazione a favore dell'agricoltura svolgono un ruolo secondario.

Alla luce delle future aperture dei mercati, questi sussidi perderanno parte della loro importanza. Con la PA 2011, tutti i contributi all'esportazione previsti dalla LAgr saranno soppressi entro la fine del 2009. Onde attutire gli effetti della soppressione dei sussidi all'esportazione nel settore della frutta, una parte dei fondi impiegati attualmente verrà trasferita ai pagamenti diretti (contributi per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi) nonché alle misure per i miglioramenti strutturali (estensione degli aiuti agli investimenti per le colture speciali).

Valutazione globale:

Il 90 per cento circa dei fondi nel settore della valorizzazione della frutta è destinato alla promozione delle esportazioni di concentrati di succo di mela e di pera. Visto che i sussidi all'esportazione hanno effetti estremi di distorsione del mercato, nell'ambito del ciclo di negoziati dell'OMC in corso (Doha Round) si è deciso, per principio, di rinunciare ai sussidi all'esportazione.

Con la PA 2011 entro la fine del 2009 saranno abrogati tutti i sussidi all'esportazione previsti in virtù della LAgr (soppressione dell'art.

26 LAgr). Una parte dei fondi così liberati saranno impiegata in settori compatibili con gli imperativi dell'OMC (pagamenti diretti).

I contributi di riconversione introdotti con la PA 2007 sono limitati alla fine del 2011.

Misure necessarie:

Nessuna.

5854

Crediti d'investimento 708.4200.100 NMC: 4200.0111

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Miglioramento delle basi di produzione agricole onde rafforzare la competitività.

Prestazioni sussidiate:

Aiuto iniziale per giovani agricoltori, sostegno alla costruzione di edifici di economia rurale e d'abitazione, acquisto in comune dell'inventario, edifici collettivi per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti agricoli, acquisto dell'azienda da parte dell'affittuario.

Basi giuridiche: Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), articoli 87­92 e 105­112.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Agricoltori, enti e istituti di diritto pubblico e privato.

Aiuto finanziario.

Mutuo a condizioni preferenziali.

1963

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

13 000 000 33 000 000 20 000 000 5 000 000 100 000 000

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Nell'ambito del preventivo annuo, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mutui esenti da interessi per la concessione di crediti d'investimento. I servizi cantonali concedono ai singoli richiedenti crediti d'investimento sotto forma di mutui esenti da interessi secondo le indicazioni della LAgr. Il beneficiario finale riceve un importo forfettario calcolato applicando criteri ben definiti, che deve essere rimborsato. I costi residui sono a suo carico.

L'esame delle domande spetta in primo luogo ai Cantoni. Se le domande prevedono un importo superiore al valore limite di 250 000 franchi i progetti devono essere approvati dall'UFAG.

I mutui che devono essere rimborsati dai responsabili dei progetti confluiscono in un Fonds de roulement amministrato dai Cantoni. I rispettivi fondi possono essere impiegati per nuovi progetti e sono considerati alla stessa stregua di un debito dei Cantoni nei confronti della Confederazione.

I mutui vanno rimborsati entro 20 anni. Eventuali perdite risultanti dalla concessione di crediti d'investimento sono a carico dei Cantoni.

2002 2003 2004 2005 2006

70 000 050 79 417 800 76 462 500 68 000 000 68 500 000

5855

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante il limite di spesa quadriennale «Miglioramento delle basi e misure sociali» nonché attraverso il rispettivo credito di pagamento nell'ambito del preventivo annuo.

Gli oggetti sussidiabili nonché l'importo dei mutui sono definiti nell'ordinanza sui miglioramenti strutturali. Gli importi forfettari sono fissati applicando criteri ben definiti. Esiste un margine discrezionale per quanto riguarda la determinazione degli edifici aventi diritto ai sussidi e le scadenze di rimborso.

In virtù della LAgr, questo sussidio non è limitato nel tempo. Tuttavia il limite di spesa, rinnovabile ogni quattro anni, rappresenta di fatto una sorta di limitazione.

Importanza e prospettive del sussidio:

Nella graduatoria delle voci significative dell'ambito di spesa «Agricoltura e alimentazione» i crediti d'investimento seguono i pagamenti diretti agricoli e le spese per il sostegno del mercato. Tra il 1963 e la fine del 2006 la Confederazione ha messo a disposizione dei Cantoni un importo totale di 2,2 miliardi di franchi circa.

Il mutamento strutturale determinerà un ulteriore calo del numero di aziende agricole. Quelle che rimarranno cresceranno e produrranno in modo più efficiente e a costi inferiori. Visto che il mutamento strutturale e la dotazione fattoriale delle aziende di grandi dimensioni richiedono una maggiore iniezione di capitali, i crediti d'investimento continueranno a rivestire un ruolo significativo.

Nel quadro della PA 2011 questo sussidio verrà mantenuto e il sostegno esteso all'orticoltura esercitata a titolo professionale nonché agli impianti collettivi per la produzione di energia a partire dalla biomassa. In vista di un eventuale accordo di libero scambio con l'UE e considerati gli impegni a livello di OMC, lo strumento dei crediti d'investimento è destinato ad assumere maggior peso, anche perché l'UE dispone di una vasta gamma di strumenti per il finanziamento di misure infrastrutturali.

Valutazione globale:

L'obiettivo del miglioramento della competitività può essere raggiunto soltanto parzialmente, poiché nonostante le misure già applicate le aziende agricole nella regione collinare e in quella di montagna sono tuttora poco competitive e necessiteranno anche in futuro di un notevole sostegno da parte dello Stato. L'obiettivo può essere considerato raggiunto nel settore della promozione di sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali. Infatti, oltre il 90 per cento delle poste sovvenzionate è conforme alle disposizioni SSRA.

Nell'ambito dei pacchetti di riforme PA 2002/2007 è stato seguito il principio della concessione di mutui sotto forma di importi forfettari. In tal modo è stato possibile semplificare i processi amministrativi a livello federale e cantonale.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso le seguenti misure: ­ nel quadro dell'elaborazione del preventivo annuo, il DFE (UFAG) è incaricato di verificare i depositi annuali nel Fonds de roulement alla luce dello sviluppo delle strutture agricole e dei decreti del Parlamento concernenti la PA 2011; ­ all'atto dell'ulteriore sviluppo della politica agricola il DFE (UFA) è incaricato di verificare in quale misura è necessaria un'ulteriore alimentazione del Fonds de roulement visto che esso comprende attualmente 2,2 miliardi di franchi circa.

5856

Aiuto per la conduzione aziendale 708.4200.101 NMC: A4200.112

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Superamento di situazioni di necessità nell'agricoltura non imputabili ai gestori.

Prestazioni sussidiate:

Fronteggiamento di oneri finanziari straordinari; conversione di debiti esistenti al fine di attenuare l'onere degli interessi.

Basi giuridiche: Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), articoli 78­86 (86a in vigore dall'1.1.2004).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Agricoltori.

2002 2003 2004 2005 2006

9 000 000 11 719 935 8 814 326 1 588 022 2 250 000

Aiuto finanziario.

Mutuo a condizioni preferenziali.

1962

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

984 760 1 080 000 1 000 000 144 979 7 752 659

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mutui esenti da interessi per la concessione di aiuti per la conduzione aziendale. I Cantoni sono tenuti ad integrare i rispettivi fondi. I servizi cantonali concedono crediti ai singoli richiedenti secondo le indicazioni della LAgr. Se il mutuo supera l'importo limite di 250 000 franchi, il Cantone sottopone la domanda all'UFAG per approvazione.

I mutui rimborsati dai responsabili dei progetti confluiscono in un Fonds de roulement amministrato dai Cantoni. I rispettivi fondi possono essere impiegati per nuovi progetti, senza che vengano incassati dalla Confederazione. I mutui sono concessi dai Cantoni mediante decisione per una durata massima di 20 anni. Eventuali perdite risultanti dalla concessione di mutui sono a carico dei Cantoni. In caso di mutui superiori all'importo limite, la Confederazione prende a proprio carico le perdite in funzione della sua partecipazione.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante il limite di spesa quadriennale «Miglioramento delle basi e misure sociali» nonché attraverso il rispettivo credito di pagamento nell'ambito del preventivo annuo.

Gli oggetti sussidiabili nonché l'importo dei mutui nel quadro dell'aiuto per la conduzione aziendale sono definiti nell'ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC).

Esiste un certo margine discrezionale per quanto riguarda la determinazione dell'importo del mutuo e le scadenze di rimborso. Importo e scadenze vanno fissati in modo che l'onere per il mutuatario sia sostenibile.

5857

Importanza e prospettive del sussidio:

L'aiuto per la conduzione aziendale è concesso sotto forma di mutuo esente da interessi ed è finalizzato ad evitare o a superare difficoltà finanziarie temporanee non imputabili ai gestori. L'aiuto per la conduzione aziendale è un classico strumento di disponibilità per cui è molto difficile prevederne la domanda. Visto che attualmente i tassi d'interesse sono bassi, la domanda di mutui è relativamente contenuta.

Alla luce del mutamento strutturale in corso, lo strumento dell'aiuto per la conduzione aziendale è tuttora giustificato. A dipendenza degli sviluppi delle condizioni quadro sul piano internazionale (OMC, accordo di libero scambio CH-UE), la domanda di mutui nel quadro dell'auto per la conduzione aziendale potrebbe crescere.

Nell'ambito della NPC questo sussidio è stato riconfermato come compito in comune e sarà mantenuto anche nella PA 2011. Inoltre sarà abrogata la limitazione della durata della conversione del debito.

Valutazione globale:

In linea di massima questo sussidio ha permesso di raggiungere l'obiettivo del superamento di situazioni di bisogno nell'agricoltura non imputabili ai gestori. Lo strumento dell'aiuto per la conduzione aziendale è idoneo per superare in modo poco burocratico e rapido situazioni di bisogno individuali non imputabili ai gestori.

In quest'ambito l'esecuzione spetta in primo luogo ai Cantoni. Ciò è ritenuto conforme e opportuno.

Negli scorsi anni, i fondi iscritti nei preventivi annui sotto questa voce sono stati in parte utilizzati per compensare le richieste supplementari in altri ambiti agricoli e ridotti. L'obiettivo sarebbe stato raggiunto anche con meno fondi a preventivo.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: il DFE (UFAG) è incaricato di applicare una prassi di allestimento del preventivo conforme alla probabile necessità di fondi e di tenerne conto nel quadro dell'ulteriore sviluppo della politica agricola.

5858

Miglioramenti strutturali nell'agricoltura 708.4600.100 NMC: A4300.0107

Agricoltura e alimentazione

Obiettivi principali:

Miglioramento delle basi di produzione agricole per rafforzare la competitività delle aziende agricole.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno di diverse misure volte a migliorare le strutture come ricomposizioni particellari e misure infrastrutturali nel quadro di progetti di miglioria, costruzione di strade e di edifici, acquedotti, eccetera.

Basi giuridiche: Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), articoli 87­104.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

97 084 028 126 434 694 126 434 694 84 650 032 87 000 097

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Agricoltori, cooperative, Comuni, corporazioni.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1900

2002 2003 2004 2005 2006

90 000 050 102 000 080 94 508 205 85 025 929 107 474 239

Gestione finanziaria:

Limite di spesa, crediti annui di assegnazione nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Nell'ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi per le bonifiche fondiarie (fino al 40 %; nella regione di montagna fino al 50 % al massimo dei costi) e per gli edifici agricoli (contributi forfettari).

Il Cantone approva il progetto e lo inoltra alla Confederazione, dopo aver chiesto un suo parere provvisorio in merito. Se necessario, l'Ufficio competente (UFAG) sente altri uffici (UFAM, USTRA, AFF) coinvolti nel progetto e comunica al Cantone quali condizioni e oneri il progetto deve adempiere per poter beneficiare di un contributo. La Confederazione assegna i fondi ai Cantoni mediante una decisione (di principio). Il versamento dei fondi avviene a condizione che a livello di preventivo siano disponibili fondi sufficienti. Qualora le domande superino la disponibilità di fondi, la Confederazione fissa delle priorità.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene mediante il limite di spesa quadriennale «Miglioramento delle basi e misure sociali», il rispettivo credito annuo di assegnazione e il credito di pagamento nell'ambito del preventivo annuo.

L'Ufficio competente appura se i progetti dei Cantoni hanno diritto ai contributi giusta la LAgr.

5859

Le aliquote massime per i contributi da concedere ai Cantoni sono definite nell'ordinanza sui miglioramenti strutturali. Nel quadro di tali imperativi, l'Amministrazione dispone di un margine di manovra relativamente ampio per quanto riguarda il calcolo dei sussidi, segnatamente nei settori della valutazione dell'interesse agricolo o pubblico, dell'onere per il committente e della realizzazione degli interessi ecologici. Il versamento dei fondi assegnati ai Cantoni avviene a tappe in funzione dell'avanzamento del progetto.

In virtù della LAgr, questo sussidio non è limitato nel tempo. Tuttavia il limite di spesa, rinnovabile ogni quattro anni, rappresenta di fatto una sorta di limitazione.

Importanza e prospettive del sussidio:

Nella graduatoria delle voci più significative dell'ambito di spesa «Agricoltura e alimentazione» i fondi per i miglioramenti strutturali seguono i pagamenti diretti agricoli e le spese per il sostegno del mercato. L'80 per cento circa dei fondi per i miglioramenti strutturali va a beneficio della regione collinare e di quella di montagna. Il mutamento strutturale determinerà un ulteriore calo del numero di aziende e una crescita delle forme di aziende comunitarie di grandi dimensioni. Quelle che rimarranno cresceranno e produrranno in modo più efficiente e a costi inferiori. Visto che il mutamento strutturale e la dotazione fattoriale delle aziende di grandi dimensioni richiedono una maggiore iniezione di capitali, i contributi per i miglioramenti strutturali continueranno a rivestire un ruolo significativo.

Nell'ambito della PA 2011 i miglioramenti strutturali nell'agricoltura saranno mantenuti. In vista di un eventuale accordo di libero scambio con l'UE e considerati gli impegni a livello di OMC, questo strumento è destinato ad assumere maggior peso, anche perché l'UE dispone di una vasta gamma di strumenti per il finanziamento di misure infrastrutturali e per la promozione dello sviluppo delle aree rurali.

Nel quadro della NPC i miglioramenti strutturali sono stati riconfermati come compito che deve essere svolto in comune da Confederazione e Cantoni. La soppressione dei supplementi per la capacità finanziaria comporterà, a partire dal 2008, una riduzione di 10 milioni di franchi l'anno del volume di credito.

Valutazione globale:

La Confederazione si prefigge di migliorare le basi di produzione agricole e di garantire una gestione sostenibile delle superfici.

L'intervento statale è motivato dal fatto che in un contesto sempre più globalizzato è impossibile garantire una gestione delle superfici utili che copra i costi né tantomeno una completa retribuzione mediante il ricavo risultante dalla vendita delle merci prodotte. Alla luce delle aperture dei mercati, il miglioramento delle basi di produzione rimane uno dei capisaldi della politica agricola svizzera.

Alla luce degli sviluppi che si stanno delineando, i fondi devono essere destinati in primo luogo ad aree che presentano un potenziale per la creazione di valore aggiunto e di sinergie con altri settori economici. Anche in futuro sarà necessaria una significativa partecipazione finanziaria da parte di Cantoni e Comuni interessati onde garantire un impiego dei fondi efficiente e mirato.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: nel quadro dell'ulteriore sviluppo della politica agricola il DFE (UFAG) è incaricato di verificare l'impiego dei fondi, alfine di migliorare ulteriormente l'efficienza e l'effettività del sussidio in questione.

5860

Contributi per la ricerca 720.3600.001 NMC: A 2310.0119

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Evitare esperimenti sugli animali e ottenere un bestiame sano e allevato correttamente.

Prestazioni sussidiate:

Progetti di ricerca nell'ambito della protezione degli animali e delle malattie del bestiame da reddito.

Basi giuridiche: Legge federale del 1°luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), articolo 42.

Legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali (LPDA; RS 455), articolo 23.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Organizzazioni private.

Aiuto finanziario.

Sussidio esistente dal:

1975

2002 2003 2004 2005 2006

523 000 528 161 523 762 533 800 504 115

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

359 001 656 170 1 682 140 1 638 562 600 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione o contratto.

Procedura:

Il sussidio serve principalmente a finanziare il contributo federale alla fondazione «Ricerca 3R» per trovare metodi alternativi agli esperimenti sugli animali. La fondazione è diretta da parlamentari nonché da rappresentanti della Confederazione, dell'industria farmaceutica e della protezione animali. Essa si propone di trovare nuovi metodi e di sviluppare quelli esistenti affinché migliorino la prassi odierna in materia di esperimenti sugli animali.

Con questo contributo vengono inoltre sostenuti progetti di ricerca negli ambiti delle malattie del bestiame da reddito e della protezione degli animali. Le domande inerenti a progetti devono essere sottoposte all'UFV per verifica. I progetti possono essere anche pluriennali. L'UFV fissa le sue priorità di ricerca per un periodo di quattro anni.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Due collaboratori dell'UFV difendono gli interessi della Confederazione in seno al Consiglio di amministrazione della fondazione. Il Consiglio di fondazione determina il preventivo e l'orientamento della ricerca. Il contributo della Confederazione (50 %) è stabilito negli statuti della fondazione.

La scelta dei progetti di ricerca si basa su dettagliati criteri di selezione contenuti nel manuale di ricerca. Spetta all'UFV decidere in merito al sostegno dei progetti nel rispetto di questi criteri.

5861

Importanza e prospettive del sussidio:

I circa quattro quinti dei mezzi sono assegnati alla fondazione «Ricerca 3R». Con questa somma viene finanziata la metà delle spese della fondazione. Il preventivo per la ricerca è particolarmente esiguo se confrontato con i fondi impiegati per la ricerca farmacologica presso le università e nell'industria.

La fondazione è stata creata nel 1987 su iniziativa parlamentare. Nel frattempo la pressione a favore dei metodi alternativi agli esperimenti sugli animali è tendenzialmente aumentata.

Valutazione globale:

Mediante il presente sussidio vengono finanziati principalmente progetti di ricerca concernenti metodi alternativi agli esperimenti sugli animali. Può essere fatto valere un interesse pubblico per una ricerca specifica.

Misure necessarie:

Nessuna.

5862

Contributi ai servizi d'igiene veterinaria 720.3600.003 NMC: A 2310.0121

Salute

Obiettivi principali:

Prevenzione e cura delle malattie animali.

Prestazioni sussidiate:

Prestazioni d'igiene veterinaria.

Basi giuridiche: Legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE; RS 916.40), articolo 11a.

Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1), articolo 142.

Ordinanza del 27 giugno 1984 sul sussidio al servizio consultivo e sanitario per l'allevamento porcino (OSSP; RS 916.314.1).

Ordinanza del 13 gennaio 1999 sull'aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR; RS 916.405.4).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Organizzazioni private.

Aiuto finanziario.

Sussidio esistente dal:

1991

2002 2003 2004 2005 2006

1 100 000 1 089 000 1 231 250 1 250 000 1 250 000

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

306 471 1 100 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale o contratto.

Procedura:

Quali organizzazioni di auto-aiuto con basi private, i servizi sanitari promuovono la salute degli animali da reddito e quindi anche la produzione di derrate alimentari ineccepibili a partire dalla carne e dal latte di questi animali. Indirettamente questi servizi sostengono i servizi cantonali di veterinaria nell'esecuzione, nel senso che contribuiscono a consolidare la responsabilità dell'agricoltore con l'informazione, la formazione e la consulenza.

Godono di un sostegno i servizi sanitari e di consulenza per l'allevamento porcino e dei piccoli ruminanti e il servizio sanitario bovino. In quest'ultimo caso il sostegno è basato su un contratto, mentre per gli altri due servizi sanitari esso è garantito dalla pertinente ordinanza.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione avviene mediante un credito di pagamento approvato ogni anno dal Parlamento.

La Confederazione assume al massimo il 40 per cento dei costi computabili. Questi sono stabiliti nell'ordinanza sull'allevamento porcino e su quello dei piccoli ruminanti. Premessa del contributo federale è che i Cantoni paghino almeno quanto la Confederazione (per quanto riguarda i piccoli ruminanti) o almeno il 90 per cento del contributo federale (per quanto riguarda l'allevamento porcino). Il sostegno del servizio sanitario nell'allevamento porcino da parte della Confederazione è inoltre limitato a un massimo di 450 000 franchi annui. I contributi sono stabiliti in base ai dati dell'anno precedente. Il margine di apprezzamento dell'UFV è alquanto limitato.

5863

Importanza e prospettive del sussidio:

I servizi sanitari esistono dalla metà degli anni Sessanta per l'allevamento porcino e dagli anni Ottanta per quello dei piccoli ruminanti e dei bovini. La Confederazione fornisce, con un importo del 40 per cento dei costi computabili, una parte essenziale del finanziamento dei servizi sanitari.

Tenendo conto della prevenzione delle epizoozie, dell'ulteriore apertura del mercato (rispetto all'UE) e di una generale diffusione dei principi sanitari fra gli allevatori, questi servizi saranno necessari anche in futuro.

Valutazione globale:

I servizi sanitari offrono il loro contributo alla promozione della salute negli allevamenti e svolgono un ruolo importante nella prevenzione delle malattie. I servizi sanitari che ricevono dai Cantoni contributi di uguale entità svolgono un'attività complementare a quella dei servizi cantonali di veterinaria.

Misure necessarie:

Nessuna.

5864

Perdite su impegni di garanzia 725.3600.014 NMC: A2310.0116

Previdenza sociale

Obiettivi principali:

Promozione della proprietà d'abitazioni e della costruzione di abitazioni sociali.

Prestazioni sussidiate:

Assunzione di perdite su fideiussioni.

Basi giuridiche: Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP; RS 843), articoli 22, 33, 34, 36, 37 e 51.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Mutuante.

Sussidio esistente dal:

1995

2002 2003 2004 2005 2006

27 256 766 31 666 808 43 470 020 19 111 176 9 097 046

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 000 055 45 000 000

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno e credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

In base alla LCAP, fino alla fine del 2001 la Confederazione ha accordato anche contributi rimborsabili sotto forma di fideiussioni e impegni debitori (impegni eventuali).

Il tracollo del mercato dell'alloggio a metà degli anni Novanta ha provocato perdite di valore per i creditori e gli investitori. Dato che le fideiussioni della Confederazione garantiscono soprattutto le ipoteche di secondo rango ­ le più esposte al crollo dei prezzi ­ anche la promozione della costruzione di abitazioni e dell'accesso alla loro proprietà è stata colpita dalla crisi.

Si registrano perdite dai citati impegni eventuali qualora in caso di esecuzione forzata o di libero risanamento finanziario degli immobili LCAP, bisogna onorare fideiussioni e impegni debitori. Il finanziamento avviene mediante il presente sussidio.

L'Ufficio competente si accorda con il mutuante interessato sull'importo dovuto conformemente alle basi giuridiche e ai contratti.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il sussidio è gestito mediante credito d'impegno annuo. Non esiste tuttavia alcun margine di apprezzamento in quanto la perdita del mutuante può essere quantificata con precisione e la Confederazione è tenuta a coprirla per contratto.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il sussidio costituisce solo una minima parte delle spese nel settore di compiti Previdenza sociale.

Fintato che gli eventuali impegni contratti sono validi (per ancora 20 anni circa), la Confederazione resta responsabile per eventuali perdite derivanti da mutui garantiti da una fideiussione.

5865

Valutazione globale:

Dato che la Confederazione si è impegnata contrattualmente a onorare gli impegni eventuali, non è possibile ridurre o eliminare questo sussidio.

Misure necessarie:

Nessuna.

5866

Indennità agli istituti d'impiego 735.3600.001 NMC: A6210.0100

Premesse istituzionali e finanziarie

Obiettivi principali:

Garantire opportuni impieghi di servizio civile.

Prestazioni sussidiate:

Progetti del servizio civile inerenti alla protezione dell'ambiente e della natura e alla salvaguardia del paesaggio nonché responsabilità per danni.

Basi giuridiche: Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC; RS 824.0), articoli 47, 52 e 53.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Istituti d'impiego.

Sussidio esistente dal:

1996

2002 2003 2004 2005 2006

702 610 727 848 828 080 913 561 1 194 861

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

409 797

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Gli istituti d'impiego riconosciuti del servizio civile (istituzioni pubbliche o istituzioni private di pubblica utilità) possono inoltrare progetti inerenti alla protezione dell'ambiente e della natura o alla salvaguardia del paesaggio. I progetti sono sostenuti soltanto se l'organo d'esecuzione ha un particolare interesse affinché siano realizzati. Vi è un particolare interesse se il progetto consiste per almeno l'80 per cento in attività pratiche e manuali e se genera un numero elevato di giorni di servizio civile (almeno 360 giorni di servizio computabili).

L'istituto d'impiego deve indicare che il suo progetto non è stato confermato o non ha potuto essere realizzato nonostante le misure di risparmio.

Il progetto deve inoltre essere approvato dal dipartimento dell'ambiente del Cantone interessato.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Le disposizioni legali stabiliscono che la Confederazione può, a titolo eccezionale ed entro i limiti dei crediti stanziati, sostenere finanziariamente dei progetti. Per quanto riguarda la prestazione vi è un ampio margine d'apprezzamento.

L'aiuto finanziario non deve eccedere la metà dei costi preventivati computabili del progetto. Vi è tuttavia un margine d'apprezzamento per quanto riguarda l'importo e la durata del sostegno.

5867

Importanza e prospettive del sussidio:

I mezzi impiegati in questo settore sono molto limitati rispetto alle spese complessive della Confederazione per l'ambiente e l'assetto del territorio. Ciò nonostante, consentono di offrire alle persone che prestano servizio civile un ampio ventaglio di impieghi adeguati.

Il servizio civile si propone di intervenire nei settori in cui le risorse per adempiere importanti compiti per la comunità mancano o sono insufficienti. Gli impieghi nell'ambito della protezione dell'ambiente e della natura o della salvaguardia del paesaggio sono conformi a questo obiettivo. Il servizio civile inoltre non fa concorrenza all'economia privata, ciò che è estremamente apprezzato.

Valutazione globale:

Il servizio civile è stato istituito nel 1996 per offrire un'alternativa alle persone che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza. Quale opzione sostitutiva del servizio militare, anche il servizio civile deve porsi al servizio della comunità.

I suoi principali ambiti d'impiego sono i settori sanitario e sociale.

La protezione dell'ambiente e della natura e la salvaguardia del paesaggio rappresentano un ambito più limitato. Con un investimento minimo, attraverso il servizio civile è possibile fornire alla comunità prestazioni che non potrebbero essere finanziate altrimenti.

Per poter continuare a garantire prestazioni adeguate alla comunità senza entrare in concorrenza con l'economia privata (dumping salariale), il servizio civile deve essere in grado di offrire possibilità d'impiego nei citati settori.

Dal punto di vista dell'esecuzione il sistema appare efficiente. La procedura per la definizione della prestazione è stata semplificata con l'entrata in vigore della nuova LSC con effetto al 1° gennaio 2004. È ora previsto un importo fisso per giorno di servizio, il cui ammontare è stabilito in base ai costi del progetto preventivati. Il laborioso controllo dei conteggi finali diventa quindi superfluo.

Misure necessarie:

Nessuna.

5868

Corsi d'introduzione del servizio civile 735.3600.002 NMC: A6210.0101

Premesse istituzionali e finanziarie

Obiettivi principali:

Garantire una buona preparazione dell'impiego delle persone che prestano servizio civile.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno di istituti d'impiego per i corsi d'introduzione rivolti a persone che prestano servizio civile, nell'ambito della loro attività.

Basi giuridiche: Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC; RS 824.0), articolo 37 capoverso 2 lettera b.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Istituti d'impiego.

Sussidio esistente dal:

1996

2002 2003 2004 2005 2006

2 500

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabili.

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Se un istituto d'impiego non è in grado di trasmettere alle persone che prestano servizio civile le conoscenze materiali necessarie all'impiego, esse devono ricorrere a corsi esterni.

La Confederazione rimborsa agli istituti d'impiego che possono comprovare i costi effettivi dei corsi le spese sostenute fino a un massimo di 833 franchi per partecipante.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Secondo quanto previsto dalla legge, la Confederazione può partecipare ai costi in quest'ambito. Di conseguenza, vi è un certo margine d'apprezzamento nella concessione della prestazione.

Può essere rimborsato fino a un terzo della spesa comprovata, ma al massimo 833 franchi per partecipante (per i corsi di infermiere al massimo fr. 2 500.­). Per quanto riguarda l'importo il margine d'apprezzamento è quindi ridotto. Il rischio legato ai costi per la Confederazione è tuttavia limitato dalla restrizione del sostegno al singolo caso.

5869

Importanza e prospettive del sussidio:

Il sussidio è accordato solo ai casi che presentano reali necessità.

Se in un istituto d'impiego è richiesta una formazione specifica che non può offrire, le conoscenze necessarie devono essere trasmesse dalla Confederazione o da terzi. La richiesta di corsi come ad esempio i corsi di assistenza ai non vedenti o di preparazione a impieghi nel settore forestale è troppo esigua per giustificare una corrispondente offerta da parte della Confederazione, ragione per cui il coinvolgimento di terzi risulta più efficace.

Per poter raggiungere i risultati auspicati nell'ambito degli impieghi le persone che prestano servizio civile dovrebbero disporre di un'apposita preparazione. Se il sussidio fosse soppresso, i suddetti impieghi e altre funzioni specifiche non sarebbero più possibili.

Valutazione globale:

Il sussidio è stato finora utilizzato solo in alcuni casi. Esso è accordato in funzione delle esigenze ed è applicato in modo funzionale ed efficace.

Il servizio civile offre corsi di formazione interni; di conseguenza anche in futuro la frequenza di corsi esterni sarà richiesta solo in casi specifici.

L'ammontare dei mezzi necessari e la mole di lavoro legata al sussidio sono minimi. I risultati ottenibili nei singoli casi sono però notevoli e per gli impieghi particolari questo sussidio è importante.

Misure necessarie:

Nessuna.

5870

Rimborso di prestazioni assistenziali per casi di rigore 735.3600.003 NMC: A6210.0102

Premesse istituzionali e finanziarie

Obiettivi principali:

Garantire alle persone che prestano servizio civile un adeguato sostentamento durante i periodi d'impiego.

Prestazioni sussidiate:

Rimborso delle spese assistenziali sostenute dai Cantoni di dimora e di domicilio per i periodi d'impiego delle persone che prestano servizio civile.

Basi giuridiche: Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC; RS 824.0), articolo 26 capoversi 4 e 5.

Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS; RS 851.1), articolo 2 capoverso 2.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Cantoni.

Sussidio esistente dal:

1996

2002 2003 2004 2005 2006

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

49 1 177

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

L'assistenza a persone bisognose spetta di principio al Cantone di domicilio, che designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale. Spetta quindi a quest'ultima pronunciarsi in merito al diritto e all'ammontare del contributo. Essa applica i principi e le prescrizioni vigenti nel luogo d'assistenza.

La Confederazione rimborsa al Cantone le spese assistenziali necessarie. Le prestazioni indennizzate devono essere restituite alla Confederazione quando la persona assistita non ha più bisogno di aiuto.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il margine di apprezzamento della prestazione e il suo ammontare sono di competenza delle autorità assistenziali, che accordano i loro aiuti secondo direttive unitarie. La Confederazione rimborsa al Cantone le spese assistenziali necessarie. Dato che i criteri per l'assistenza da parte dei Cantoni e l'ammontare delle prestazioni sono determinati dalle autorità assistenziali, per quanto riguarda la prestazione e l'ammontare del contributo federale non vi sono margini di apprezzamento né possibilità di gestione.

Importanza e prospettive del sussidio:

Finora questo sussidio è stato accordato assai raramente. La sua importanza è assolutamente marginale.

5871

Valutazione globale:

A tuttora non si è pressoché fatto ricorso a questo sussidio poiché per i Cantoni la procedura è troppo onerosa rispetto agli esigui importi accordati. Non risulta quindi opportuno mantenere questo sussidio federale.

Del resto, l'abrogazione del sussidio non va a scapito delle autorità assistenziali comunali e non provoca una lacuna nella rete di aiuto sociale. Le persone bisognose che prestano servizio civile continueranno a essere aiutate dalle autorità assistenziali.

Considerato il numero estremamente ridotto di casi, la rinuncia all'indennizzo delle spese da parte della Confederazione non comporterebbe in sostanza alcun onere supplementare per i Cantoni.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: Il 27 febbraio 2008 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la modifica della legge federale sul servizio civile sostitutivo e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Il messaggio propone di abrogare l'obbligo di rimborsare ai Cantoni conformemente all'articolo 26 della legge sul servizio civile sostitutivo le spese assistenziali. Al riguardo non vi è dunque necessità d'intervento.

5872

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) CP FFS Sussidio d'esercizio Infrastruttura 802.3600.003 NMC: A2310.0213

Trasporti

Obiettivi principali:

Potenziamento del traffico ferroviario.

Prestazioni sussidiate:

Indennità dei costi pianificati non coperti d'esercizio e di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria delle FFS.

Basi giuridiche: Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS; RS 742.31), articolo 8.

Decreti federali concernenti le convenzioni sulle prestazioni Confederazione-FFS e i relativi limiti di spesa: ­ 1999­2002: FF 1998 4129­4162, 1999 223; ­ 2003­2006: FF 2002 3042­3048, 5888; ­ 2007­2010: FF 2006 3585­3600, 7969­7970.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

FFS Infrastruttura.

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

1999 (prima di questa data copertura del deficit).

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

583 000 000

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Convenzione sulle prestazioni.

Procedura:

In qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria il Consiglio federale stipula con le FFS una convenzione quadriennale sulle prestazioni in cui figura anche l'indennità per i costi pianificati non coperti d'esercizio e di manutenzione dell'infrastruttura. La convenzione è approvata dal Parlamento, che determina inoltre un limite di spesa quadriennale adeguato.

Il contributo d'esercizio si calcola detraendo dal fabbisogno finanziario per l'infrastruttura l'indennità della Confederazione per gli ammortamenti, i ricavi dei prezzi di tracciato (retribuzione per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria che deve essere pagata al gestore dell'infrastruttura per ogni corsa treno), i pagamenti di compensazione per l'infrastruttura da parte del settore Immobili e le altre entrate.

L'effetto e l'efficacia del sussidio sono misurati ogni semestre mediante indicatori.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'ammontare massimo dei fondi preventivati è stabilito nel limite di spesa. Il sussidio viene versato alle FFS in quattro rate trimestrali.

L'UFT verifica ogni semestre mediante indicatori della produttività e delle condizioni della rete se l'obiettivo di prestazione fissato nella convenzione è effettivamente raggiunto.

2002 2003 2004 2005 2006

494 000 000 457 875 000 498 470 471 355 100 000 355 900 000

5873

Nell'elaborare la convenzione sulle prestazioni e il limite di spesa l'Ufficio dispone di un certo potere discrezionale riguardo all'ammontare del sussidio; tuttavia questo concerne in primo luogo l'entità degli investimenti di ampliamento (cfr. 802.4200.002 CP FFS Prestiti Investimenti infrastrutturali) e in misura minore i costi pianificati non coperti dell'esercizio di FFS Infrastruttura.

Governo d'impresa:

Riguardo alla presentazione dei conti e dei rapporti, l'impresa deve rispettare le disposizioni dell'ordinanza del DFTCE del 18 dicembre 1995 sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie (OCITC; RS 742.221). La convenzione sulle prestazioni contiene accordi concreti sulla presentazione dei rendiconti e sulla verifica delle prestazioni e dell'efficacia; inoltre, per l'assegnazione dei tracciati deve essere applicata la non discriminazione nei confronti delle altre imprese ferroviarie.

Importanza e prospettive del sussidio:

I prezzi di tracciato attualmente riscossi non sono sufficienti per coprire i costi che la Divisione Infrastruttura delle FFS sostiene per l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria. La Confederazione compensa i fondi mancanti con il sussidio per garantire l'esercizio e la manutenzione della rete ferroviaria delle FFS.

Valutazione globale:

I prezzi di tracciato attualmente riscossi in tutta la Svizzera in modo unitario a norma dell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria del 25 novembre 1998 (OARF; RS 742.122) si basano su costi marginali normativi che non rispecchiano i costi marginali effettivi e corrispondono a un valore teorico. A causa di diversi fattori, quali l'automatizzazione ancora incompleta o la maggiore intensità di manutenzione su determinate tratte (in particolare sull'asse Nord-Sud), per la maggior parte delle tratte i costi marginali effettivi risultano più alti.

I prezzi di tracciato attualmente riscossi rappresentano pertanto un valore politico che definisce la quota dei costi infrastrutturali sostenuta in parte dagli utilizzatori dei tracciati (traffico merci e viaggiatori) e in parte dalle finanze della Confederazione. Poiché, come detto, il sussidio comprende una parte dei costi marginali, sarebbe possibile ridurre il contributo d'esercizio della Confederazione modificando il sistema dei prezzi di tracciato in modo da tenere maggiormente conto dei costi marginali effettivi, relativi alle singole tratte, o introducendo prezzi di tracciato più dipendenti dalla domanda di capacità.

In linea di massima ciò sarebbe anche possibile in base alla crescita annua di produttività nel settore infrastruttura, che corrisponde grosso modo all'aumento dell'automatizzazione. A tal fine negli obiettivi strategici il Consiglio federale, d'intesa con le FFS, determina un valore annuo da raggiungere. Tuttavia, visto che l'ampiezza della rete aumenta sempre più in seguito ai potenziamenti infrastrutturali, si creano nuovi, ulteriori costi d'esercizio e di manutenzione che assorbono i risparmi derivanti dalla crescita di produttività. A fronte dei notevoli investimenti già decisi o pianificati nel settore infrastrutturale (FTP, fondo infrastrutturale, convenzione sulle prestazioni Confederazione-FFS) anche in futuro è improbabile che le relative spese conseguenti possano essere completamente compensate con aumenti di produttività. Occorrerà pertanto considerare con maggiore attenzione le spese conseguenti (costi d'esercizio e di manutenzione e oneri di ammortamento) di investimenti di ampliamento (cfr. 802.4200.002 CP FFS Prestiti per Investimenti infrastrutturali).

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: il DATEC (UFT) è incaricato di riesaminare il sistema dei prezzi di tracciato e, se del caso, di proporne l'adeguamento nell'ambito della nuova regolamentazione del sistema di finanziamento dell'infrastruttura.

5874

Indennità per il traffico combinato 802.3600.004 NMC: A 2310.0214

Trasporti

Obiettivi principali:

Promuovere il trasferimento del traffico merci transalpino dalla strada alla rotaia.

Prestazioni sussidiate:

Ordinazione di trasporti combinati e riduzione del relativo prezzo di tracciato.

Basi giuridiche: Legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico; RS 740.1).

Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2), articolo 21.

Ordinanza del 29 giugno 1988 sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati (Ordinanza sul traffico combinato, OTC; RS 742.149), articoli 11 e 13.

Ordinanza del DATEC del 16 febbraio 2000 concernente il calcolo della riduzione dei prezzi dei tracciati nel trasporto combinato.

Decreto federale del 28 settembre 1999 sulle risorse finanziarie per il promovimento dell'insieme del traffico ferroviario merci.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Operatori (indennità per trasporti ordinati) e gestori dell'infrastruttura (sussidi per la riduzione dei prezzi dei tracciati).

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

1985

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

12 000 000 42 000 000 110 000 000 148 213 912

Gestione finanziaria:

Limite di spesa (2000­2010) nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Le indennità per il traffico combinato promuovono il trasporto combinato non accompagnato (TCNA) e la strada viaggiante. La maggior parte dei fondi è destinata a ordinazioni nel TCNA transalpino. Sulla base di convenzioni annuali la Confederazione ordina presso gli operatori una determinata offerta di trasporti combinati (treni e spedizioni). Per ogni viaggio in treno realmente effettuato e per ogni spedizione trasferita su rotaia gli operatori ricevono un'indennità massima differenziata in funzione del luogo di partenza e di destinazione. I tassi massimi di indennità vengono adeguati ogni anno in base all'aumento di produttività nel traffico merci ferroviario e alle previsioni di aumento del traffico.

Oltre a sovvenzionare direttamente gli operatori, la Confederazione concede sussidi anche per una parte del prezzo de tracciati del TC, versando per la manutenzione, oltre al contributo di copertura, CHF 0,0015 per tonnellata/chilometro lordo.

2002 2003 2004 2005 2006

201 912 999 189 338 582 203 254 469 214 950 676 214 012 292

5875

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il limite di spesa sopra citato rappresenta il tetto massimo per il periodo 2000­2010. In base all'ammontare del credito a preventivo ogni anno si stabiliscono l'entità della riduzione dei prezzi dei tracciati e il volume delle ordinazioni di trasporti combinati.

L'UFT può definire quali trasporti (già esistenti o nuovi, TCNA o strada viaggiante) o quali relazioni riceveranno i sussidi ed escludere così quelli costosi. L'Ufficio dispone inoltre di un margine di discrezionalità nella determinazione dei tassi di sussidio, dato che può stabilire e adeguare ogni anno i tassi massimi di indennità in base all'analisi comparativa e alle previsioni di base sulla produttività e sull'aumento del traffico. Pertanto gli operatori non ricevono l'indennità per tutti i costi pianificati non coperti, ma solo per quelli giustificati dal mercato. In tal modo gli operatori più cari sono incoraggiati a migliorare la loro offerta, pena la mancata assegnazione di aiuti finanziari.

Importanza e prospettive del sussidio:

Sotto il profilo finanziario l'ordinazione di trasporti combinati e la relativa riduzione dei prezzi dei tracciati sono le principali misure di accompagnamento del trasferimento del traffico.

Valutazione globale:

Anche in futuro le misure per raggiungere gli obiettivi di trasferimento del traffico dovranno interessare vari livelli: in linea di massima il processo di trasferimento finora svolto ha dimostrato che le misure adottate dalla Confederazione si sono rivelate efficaci e devono quindi essere mantenute. Ciò concerne sia quelle relative alle strade, sia l'incentivazione del traffico merci su ferrovia, necessaria fino all'entrata in servizio della ferrovia pianeggiante del San Gottardo. Fino a questa data è previsto un piano di riduzione a medio termine al fine di evitare che il trasferimento del traffico rimanga cronicamente un settore da sussidiare. In tale contesto l'introduzione armonizzata di una borsa dei transiti alpini a livello internazionale può contribuire a prevenire questa situazione.

La riduzione dei prezzi dei tracciati è una misura discutibile, poiché ogni ulteriore trasporto combinato comporta un onere finanziario supplementare per la Confederazione. Infatti, a un maggiore volume di merci trasportate con il traffico combinato corrisponde di diritto un aumento dei sussidi per i prezzi dei tracciati da parte della Confederazione (sussidi ad «annaffiatoio»).

Misure necessarie:

Nell'ambito del progetto di legislazione sul traffico merci il Consiglio federale ha deciso le seguenti misure: ­ Durante il periodo 2011­2018 il promovimento finanziario del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi è di 1,6 miliardi.

­ Dal 2011 si rinuncia alla riduzione dei prezzi dei tracciati per i trasporti combinati.

­ Il promovimento finanziario dei trasporti combinati che non attraversano le Alpi (importazioni, esportazioni, traffico combinato interno) cessa dal 2011.

­ In caso di introduzione della borsa dei transiti alpini, il promovimento finanziario sarà ulteriormente ridotto in modo considerevole.

Non è quindi necessario adottare altre misure.

5876

Carico degli autoveicoli 802.3600.202 NMC: A2310. 0215

Trasporti

Obiettivi principali:

Migliore accessibilità alle regioni periferiche.

Prestazioni sussidiate:

Trasporto ferroviario di autoveicoli accompagnati attraverso la Furka, l'Oberalp (in inverno) e il Vereina.

Basi giuridiche: Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2), articoli 21 e 22.

Ordinanza del 29 giugno 1988 sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati (Ordinanza sul traffico combinato, OTC; RS 742.149), articoli 11 e 12.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 460 000 23 900 000 18 432 253 9 038 000

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Ferrovie retiche e MatterhornGotthard-Bahn.

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1985

2002 2003 2004 2005 2006

39 110 000 3 529 694 3 177 160 3 344 325 3 125 143

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo. Prelievo dal finanziamento speciale «Trasporti stradali».

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Per la procedura di ordinazione si applica l'ordinanza concernente le indennità, i prestiti e gli aiuti finanziari secondo la legge federale sulle ferrovie (OIPAF; RS 742.101.1). In qualità di committente, la Confederazione stipula con le ferrovie una convenzione sull'offerta di prestazioni in cui sono definiti orari, tariffe e ammontare dell'indennità per i costi pianificati non coperti.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'indennità viene fissata ogni anno nel corso di un processo di ordinazione e versata ogni trimestre, in funzione della disponibilità creditizia.

L'UFT verifica annualmente il servizio sussidiato e la sua efficacia; nel 2003 esso è stato valutato per l'ultima volta dall'Ispettorato delle finanze interno all'Ufficio. Le carenze constatate vengono eliminate secondo un calendario prestabilito.

L'Ufficio competente dispone di un certo potere discrezionale riguardo ai dettagli della convenzione d'indennità (ad es. per il numero delle frequenze convenute).

Governo d'impresa:

I beneficiari devono rispettare le disposizioni dell'ordinanza del DFTCE sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie (OCITC; RS 742.221). A norma dell'articolo 70 della legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), i conti e i bilanci relativi a contributi federali sono approvati dall'UFT. Le imprese devono inoltre informare l'UFT sulla politica adottata in merito al personale e alla sua retribuzione.

5877

Importanza e prospettive del sussidio:

Il sussidio riduce i costi del carico di autoveicoli, allo scopo di migliorare, soprattutto in inverno, l'accessibilità con veicoli a motore alle regioni periferiche quali la Bassa Engadina, il Goms, la valle dell'Urser e Surselva.

Valutazione globale:

Il servizio sussidiato soddisfa principalmente un interesse regionale; esso aumenta l'attrattiva turistica delle regioni periferiche beneficiarie dei sussidi e rappresenta, pertanto, un incentivo economico settoriale. Inoltre, poiché tali servizi evitano viaggi di aggiramento durante la chiusura invernale dei valichi, con questo sussidio si tiene conto anche degli interessi ambientali. Per i Cantoni ne deriva una riduzione dei costi per la manutenzione stradale, dato che la chiusura invernale dei valichi interessati (in part. del Flüela) può essere anticipata.

Considerato il fatto che il carico degli autoveicoli del Lötschberg può essere gestito con tariffe analoghe senza il sostegno della Confederazione mediante indennità, ci si pone la domanda se anche per gli altri servizi di questo tipo sarebbe possibile realizzare una gestione autonoma dal lato economico. Nel 2005 il sussidio medio per ogni veicolo trasportato era di 3 franchi circa per il Vereina (390 000 veicoli), 10 franchi per la Furka (190 000 veicoli) e 20 franchi per l'Oberalp (4 000 veicoli). Poiché le corse sono molto frequenti e i sussidi per ogni veicolo trasportato relativamente bassi, dovrebbe essere possibile stralciare anche l'indennità per la linea del Vereina. Un aumento medio di 3 franchi per corsa dovrebbe risultare adeguato per gli automobilisti, tanto più che il trasporto di autoveicoli del Vereina serve soprattutto a scopi turistici.

La procedura di assegnazione dei sussidi può essere considerata efficiente.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: nel quadro della verifica dei compiti il DATEC (UFT), d'intesa con le Ferrovie retiche, definisce un piano di abbattimento dei sussidi a favore del carico di autoveicoli del Vereina che preveda la rinuncia all'indennità a partire dal 2010.

5878

Indennità per il traffico regionale 802.3600.203 NMC: A2310.0216/A 2310.0382/A4300.0131

Trasporti

Obiettivi principali:

Collegamento delle aree urbanizzate mediante mezzi di trasporto pubblici.

Prestazioni sussidiate:

Il traffico regionale viaggiatori e la relativa infrastruttura.

Basi giuridiche: Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), articoli 49­53.

Ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente le indennità, i prestiti e gli aiuti finanziari secondo la legge federale sulle ferrovie (Ordinanza sulle indennità, OIPAF; RS 742.101.1).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Imprese di trasporto concessionarie, FFS, Posta Svizzera.

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

1996 (prima di questa data copertura del deficit).

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 205 500 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

La Confederazione e i Cantoni indennizzano le imprese di trasporto per i costi non coperti delle offerte di trasporto ordinate congiuntamente nel traffico regionale e per la relativa infrastruttura (esclusa quella delle FFS). L'indennità è fissata ogni anno in base a un calcolo dei costi pianificati, con riserva della disponibilità del relativo credito di pagamento. La Confederazione ha coperto in media il 69 per cento dei costi. Con la NPC la quota federale media scenderà al 50 per cento; inoltre, dal 2007 i trasporti e l'infrastruttura saranno finanziati con procedure separate. I fondi federali sono ripartiti tra i Cantoni in base a una chiave di ripartizione attualizzata (art. 11 cpv. 2 OIPAF). Concretamente, la quota cantonale di partecipazione a un'indennità è calcolata secondo le disposizioni dell'ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC; RS 742.101.2). Oltre ai servizi finanziati con la quota loro assegnata, i Cantoni possono finanziare ulteriori offerte. La Confederazione ordina e finanzia autonomamente offerte di importanza nazionale (soprattutto nel settore dell'infrastruttura).

I Cantoni definiscono le linee guida che le imprese di trasporto devono seguire riguardo all'offerta e alle tariffe e le invitano a presentare le offerte. Poiché di regola le imprese di trasporto sono titolari di concessioni valide per dieci anni, i Cantoni non sono liberi nella scelta dei prestatori di servizi.

2002 2003 2004 2005 2006

1 138 274 300 1 175 502 919 1 196 054 621 1 286 444 600 1 304 383 500

5879

Le offerte presentate sono esaminate dai Cantoni e dall'UFT; quest'ultimo verifica principalmente il rispetto delle disposizioni di legge, mentre i Cantoni controllano che siano osservate le linee guida sulla qualità e sul finanziamento. All'occorrenza, i Cantoni chiedono che l'offerta sia migliorata. Dal 1996 anche i servizi di trasporto possono essere oggetto di bandi pubblici; questa possibilità è stata finora sfruttata per determinate assegnazioni di trasporti con autobus, ma non ancora nel settore ferroviario.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

I pagamenti stabiliti nella convenzione sull'offerta di prestazioni sono effettuati alle imprese di trasporto con cadenza trimestrale.

Eventuali fondi restanti dall'esercizio di una linea beneficiaria d'indennità vanno accantonati come riserva per coprire futuri disavanzi.

L'UFT verifica annualmente le prestazioni dei beneficiari dei sussidi sulla base di indicatori. Negli ultimi anni ü stato possibile ridurre continuamente l'ammontare dell'indennità per chilometro.

L'efficacia dei sussidi è valutata in base alla domanda.

Secondo l'OIPAF la domanda è il criterio decisivo per stabilire la densità dell'offerta finanziata. L'UFT dispone tuttavia di un certo potere discrezionale, in particolare riguardo al tipo di offerta.

Governo d'impresa:

Riguardo alla presentazione dei conti e all'impiego degli utili, i beneficiari devono applicare gli articoli 63­70 della legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) e l'ordinanza del DFTCE sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie (OCITC; RS 742.221). I conti e i bilanci relativi a contributi federali sono approvati dall'UFT. Le imprese devono presentare un rendiconto annuo e informare l'UFT sulla loro politica del personale, sul sistema tariffale e sui progetti concernenti i motulesi.

Importanza e prospettive del sussidio:

Di regola le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti non sono sufficienti a coprire i costi d'esercizio. Pertanto, affinché sia ciononostante garantito il collegamento delle aree urbanizzate su tutto il territorio, tali servizi di trasporto sono sussidiati da Confederazione e Cantoni.

Valutazione globale:

L'obiettivo di collegare su tutto il territorio le aree urbanizzate (località che contano per tutto l'anno più di 100 abitanti) mediante mezzi di trasporto pubblici è raggiunto. Di regola, se la domanda è in media di 32 persone al giorno, l'offerta dell'orario ufficiale comporta quattro coppie di corse giornaliere sulla tratta più frequentata di una linea e almeno 18 coppie di corse per una domanda di 500 persone. Mediante la densità dell'offerta e il suo continuo ampliamento i sussidi possono promuovere indirettamente anche l'urbanizzazione regionale, che a sua volta rafforza ulteriormente la domanda. Nonostante il continuo aumento della produttività da parte dei fornitori di servizi, è stato registrato un ulteriore aumento delle indennità dovuto all'ampliamento dell'offerta e alle spese conseguenti per potenziamenti dell'infrastruttura. Il 1° maggio 2006, nel corso del dibattito sul 9° credito quadro per le ITC, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati ha presentato un postulato che invita il Consiglio federale a redigere un rapporto all'attenzione del Parlamento concernente le condizioni infrastrutturali delle ITC. Nel rapporto dovranno essere esaminate misure da adottare, scadenze da rispettare e tratte su cui dovranno essere attuate tali misure, al fine di raggiungere un livello equivalente a quello della FFS SA.

5880

Sostituendo in modo coerente le linee ferroviarie poco frequentate con servizi di autobus si potrebbero ottenere risparmi (soprattutto nel settore dell'infrastruttura) e nel contempo migliorare la qualità del collegamento. Inoltre, si potrebbe aumentare l'efficienza delle indennità effettuando bandi pubblici dei servizi di trasporto ordinati a intervalli regolari e con regole chiaramente stabilite. Il tema della concorrenza sarà oggetto di un pacchetto di riforme che verrà presentato al Parlamento nel corso della legislatura in corso con l'obiettivo di aumentare la certezza giuridica dei bandi pubblici e di armonizzare questo strumento con la procedura di ordinazione e con l'attuale situazione nell'UE.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso le seguenti misure: ­ esso redigerà un rapporto sulle condizioni dell'infrastruttura ferroviaria, conformemente al postulato CTT-CSt; ­ nel corso della legislatura 2007­2011 presenterà al Parlamento due pacchetti di riforma. Nel quadro del messaggio concernente la facilitazione del traffico merci transfrontaliero su rotaia e la garanzia dell'accesso indiscriminato alla rete alle imprese di trasporto ferroviario, il Consiglio federale proporrà misure volte a rafforzare la concorrenza in materia di aggiudicazioni e a riformare la procedura di ordinazione (ad es. adeguamento della domanda minima richiesta per l'ordinazione). A ciò farà seguito il nuovo ordinamento del finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria. In questo contesto si esamineranno altresì gli adeguamenti del sistema dei prezzi dei tracciati e la possibile conversione di determinate linee ferroviarie in linee di autobus per le linee ferroviarie poco utilizzate.

5881

Riduzione dei prezzi dei tracciati per il trasporto in carri completi 802.3600.204 NMC: A2310.0217

Trasporti

Obiettivi principali:

Promuovere il trasferimento del traffico merci interno dalla strada alla rotaia.

Prestazioni sussidiate:

Riduzione dei prezzi dei tracciati per il trasporto in carri completi.

Basi giuridiche: Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), articolo 49.

Legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico; RS 740.1), articolo 2.

Decreto federale del 29 settembre 1999 sulle risorse finanziarie per il promovimento dell'insieme del traffico ferroviario merci.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Imprese operanti nel traffico merci.

Indennità.

Sussidio esistente dal:

2001

2002 2003 2004 2005 2006

64 745 182 64 214 689 66 296 214 57 973 418 19 967 829

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Gestione finanziaria:

Limite di spesa (2000­2010) nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Il prezzo dei tracciati si compone del prezzo minimo e del contributo di copertura. Il prezzo minimo si basa sui costi marginali standard; il contributo di copertura copre una parte dei costi dell'infrastruttura per ogni trasporto effettuato. Nel traffico merci su ferrovia il contributo di copertura è fissato dal gestore dell'infrastruttura.

Verso la fine dell'anno, i gestori dell'infrastruttura di FFS, BLS ecc.

sulla cui rete si svolge il traffico merci, presentano all'UFT i conti di previsione relativi ai trasporti previsti. Su questa base le due parti stipulano le convenzioni per l'anno successivo.

Nel corso dell'anno stabilito l'UFT versa i fondi assegnati ai gestori dell'infrastruttura, i quali detraggono l'importo corrispondente al contributo di copertura dai costi dei tracciati utilizzati dalle imprese per i trasporti merci.

Visto che i sussidi versati per i prezzi dei tracciati a norma dell'articolo 49 Lferr si fondano sui trasporti indicati nei conti di previsione dei gestori dell'infrastruttura, si hanno di regola deviazioni rispetto ai trasporti realmente effettuati. Se il volume di trasporto risulta minore, ne traggono vantaggio i gestori dell'infrastruttura. Per porvi rimedio l'UFT effettua un rilevamento dei trasporti realmente svolti e, qualora le deviazioni siano troppo alte, provvede a correggere nella convenzione successiva i valori delle previsioni.

5882

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il suddetto limite di spesa rappresenta il tetto massimo per il periodo 2000­2010. Ogni anno, in base al credito a preventivo, si stabilisce l'entità della riduzione dei prezzi dei tracciati.

Secondo i fondi disponibili, l'UFT può operare in vario modo tale riduzione, assumendo l'intero contributo di copertura o parte di esso, oppure assegnando ulteriori indennità per servizi prestati dal gestore dell'infrastruttura all'impresa di trasporto, quali le manovre sui binari.

Confrontando i valori previsti con quelli effettivi e tenendo conto delle deviazioni nelle convenzioni successive l'UFT gestisce l'ammontare dei sussidi.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il vantaggio concorrenziale di cui gode attualmente la strada in seguito all'aumento del limite di peso degli autocarri da 28 a 34 rispettivamente 40 tonnellate è venuto meno con l'introduzione della tariffa massima TTPCP (a partire dal 1° gennaio 2008). Per questo motivo il Parlamento ha limitato alla fine del 2007 la durata della riduzione dei prezzi dei tracciati per il trasporto in carri completi come misura di accompagnamento per il traffico merci interno.

Valutazione globale:

Il sussidio si applica a uno dei fattori di costo delle imprese che operano nel traffico merci: il tracciato. Grazie a questa riduzione le imprese cargo possono produrre a prezzi minori e compensare così il temporaneo vantaggio concorrenziale della strada fino all'introduzione della tariffa massima TTPCP dal 1° gennaio 2008.

Il trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia nel traffico merci interno può esserne favorito. Sarebbe tuttavia possibile promuovere tale effetto di trasferimento anche in altro modo, senza sussidi diretti per il prezzo dei tracciati. Il sistema che definisce i prezzi dei tracciati, attualmente basato sul peso e quindi relativamente caro per le imprese, potrebbe anche essere concepito in modo da considerare maggiormente la domanda. Inoltre, si potrebbe gravare in misura maggiore sul traffico viaggiatori.

La riduzione dei prezzi dei tracciati è una misura discutibile, poiché ogni ulteriore trasporto in carri completi comporta un onere finanziario supplementare per la Confederazione. Infatti, a un maggiore volume di merci trasportate corrisponde di diritto un aumento dei sussidi per i prezzi dei tracciati da parte della Confederazione (sussidi ad «annaffiatoio»).

Il presente sussidio è stato pertanto abrogato come previsto, per fine 2007.

Misure necessarie:

Nessuna.

5883

CP FFS Prestiti Investimenti infrastrutturali 802.4200.002 NMC: A4300.0115

Trasporti

Obiettivi principali:

Potenziamento del traffico ferroviario.

Prestazioni sussidiate:

Finanziamento di investimenti nell'infrastruttura ferroviaria delle FFS.

Basi giuridiche: Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS; RS 742.31), articolo 8.

Decreti federali concernenti le convenzioni sulle prestazioni Confederazione-FFS e i relativi limiti di spesa: ­ 1999­2002: FF 1998 4129­4162, 1999 223; ­ 2003­2006: FF 2002 3042­3048, 5888; ­ 2007­2010: FF 2006 3585­3600, 7969­7970.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

FFS.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

80 292 000

2002 2003 2004 2005 2006

58 000 000 23 760 000 72 817 492 203 400 000 202 500 000

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Convenzione sulle prestazioni e contratto di prestito.

Procedura:

In qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria, il Consiglio federale stipula con le FFS una convenzione quadriennale sulle prestazioni in cui figura anche il volume degli investimenti. La convenzione è approvata dal Parlamento, che determina inoltre un limite di spesa quadriennale adeguato.

Per finanziare l'attività d'investimento, FFS Infrastruttura dispone in primo luogo di contributi a fondo perso concessi in compensazione degli oneri di ammortamento (cfr. 802.4600.002 CP FFS Ammortamenti dell'infrastruttura). L'ulteriore fabbisogno finanziario è coperto da prestiti non remunerati, rimborsabili condizionalmente.

L'ammontare dei prestiti si ottiene detraendo la somma dei fondi di ammortamento disponibili dal volume d'investimento stabilito nella convenzione.

Oltre agli investimenti di sostituzione, con i fondi di investimento tratti dal limite di spesa della convenzione sulle prestazioni le FFS possono realizzare limitati investimenti di ampliamento, la cui scelta è effettuata, previa consultazione dei Cantoni, tra l'UFT e le FFS tenendo conto sia delle linee guida politiche sia delle esigenze d'esercizio. Gli investimenti di ampliamento sono citati esplicitamente nella convenzione sulle prestazioni.

Lo stato dei lavori è misurato ogni semestre mediante indicatori.

5884

Aiuto finanziario.

Mutuo rimborsabile condizionalmente.

1999

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'ammontare massimo dei fondi preventivabili è stabilito nel limite di spesa. Il sussidio viene versato alle FFS in quattro rate distinte.

L'UFT verifica ogni semestre mediante indicatori delle condizioni della rete se l'obiettivo di prestazione fissato nella convenzione è effettivamente raggiunto.

Nell'elaborazione della convenzione sulle prestazioni e del limite di spesa l'Ufficio dispone di un certo potere discrezionale riguardo all'ammontare del sussidio.

Governo d'impresa:

Riguardo alla presentazione dei conti e dei rapporti, l'impresa deve rispettare le disposizioni dell'ordinanza del DFTCE del 18 dicembre 1995 sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie (OCITC; RS 742.221). La convenzione sulle prestazioni contiene disposizioni concrete sulla presentazione dei rendiconti e sulla verifica delle prestazioni e dell'efficacia; inoltre, per l'assegnazione dei tracciati deve essere applicata la non discriminazione nei confronti delle altre imprese ferroviarie.

Importanza e prospettive del sussidio:

In base ai prezzi di tracciato attualmente riscossi (retribuzione per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria che deve essere pagata al gestore dell'infrastruttura per ogni corsa treno), FFS Infrastruttura non dispone di fondi per investimenti; la Confederazione copre pertanto questo fabbisogno finanziario.

Valutazione globale:

Gli ampliamenti della rete delle FFS corrispondono alla volontà politica di incentivare e potenziare ulteriormente i trasporti pubblici e il traffico merci su rotaia. Gli strumenti principali della Confederazione per realizzare tali ampliamenti sono il Fondo FTP e, dal 2008, il fondo infrastrutturale.

In ogni caso per la Confederazione gli ampliamenti della rete comportano ulteriori spese conseguenti (esercizio, manutenzione, mantenimento del valore), dato che le FFS non possono compensare con un aumento di entrate i relativi costi supplementari.

Finora è stato possibile coprire i costi supplementari d'esercizio e di manutenzione grazie a un continuo aumento di produttività (cfr.

802.3600.003 CP FFS Contributo d'esercizio Infrastruttura). A fronte dei notevoli investimenti già decisi o pianificati nel settore infrastrutturale (FTP, fondo infrastrutturale, convenzione sulle prestazioni Confederazione-FFS) sarà tuttavia improbabile che le relative spese conseguenti possano essere completamente compensate anche in futuro con aumenti di produttività. Pertanto, in caso di investimenti di ampliamento occorre considerare con attenzione le spese conseguenti.

Gli investimenti di questo tipo finanziati tramite le convenzioni sulle prestazioni non hanno molto peso se confrontati con quelli del Fondo FTP e del fondo infrastrutturale. Eventuali misure dovrebbero quindi essere adottate per questi due strumenti di finanziamento.

Misure necessarie:

Nessuna.

5885

Mutui traffico combinato 802.4200.202 NMC: A4200.0115

Trasporti

Obiettivi principali:

Promuovere il trasferimento del traffico merci transalpino dalla strada alla rotaia.

Prestazioni sussidiate:

Costruzione di impianti e attrezzature per il trasbordo tra i diversi mezzi di trasporto (container-terminal) in Svizzera e nei Paesi limitrofi.

Basi giuridiche: Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2), articolo 21.

Ordinanza del 29 giugno 1988 sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati (Ordinanza sul traffico combinato, OTC; RS 742.149), articolo 3.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Proprietari o gestori di container e di terminal.

Aiuto finanziario.

Prestito a condizioni agevolate.

1987

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

13 800 000 14 646 000 2 908 755

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

I gestori di terminal e gli interessati inoltrano all'UFT una domanda di finanziamento corredata della descrizione del progetto, del calcolo delle spese e dell'economicità e via di seguito.

L'UFT esamina il progetto e, in caso di approvazione concede l'importo garantito in forma di contributi a fondo perso e di mutui rimborsabili senza interessi. La ripartizione è commisurata all'effetto di trasferimento previsto sull'asse Nord-Sud, al rapporto costo-utilità e al calcolo dell'economicità presentato. Partendo da un finanziamento massimo dell'80 per cento delle spese computabili, i mutui rimborsabili sono calcolati dalla Confederazione in modo che siano pareggiati entro dieci anni e la perdita consolidata possa essere estinta. I mutui sono garantiti da pegno immobiliare a favore della Confederazione e devono essere rimborsati entro 20 anni. L'importo rimanente è versato dalla Confederazione a titolo di contributi a fondo perso. Le domande di finanziamento superiore a tre milioni sono sottoposte a una verifica esterna delle spese e necessitano l'approvazione dell'AFF.

Il gestore di terminal deve dichiarare per dieci anni all'UFT il volume di merci trasbordato. Se gli obiettivi di trasbordo non sono raggiunti può essere chiesta la restituzione.

5886

2002 2003 2004 2005 2006

11 201 700 39 141 700 28 417 545 9 910 678 7 609 521

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il finanziamento di progetti di terminal TC è gestito annualmente mediante due crediti a preventivo (A4200.0115 Mutui traffico combinato e A4300.0122 Contributi per investimenti nel traffico combinato). I progetti in corso e quelli pianificati sono gestiti a medio termine con un programma quadriennale (2004­2008).

L'UFT gestisce il cofinanziamento dei progetti di terminal mediante progetti di politica dei trasferimenti (ad es. ubicazioni adeguate per il trasbordo sui corridoi Nord-Sud, sufficienti capacità di trasferimento ecc.).

La suddetta ordinanza lascia all'UFT un ampio margine di apprezzamento nel sostegno generale al progetto, nell'entità e nella ripartizione del cofinanziamento in mutui e in contributi a fondo perso ecc.

L'UFT ha definito in collaborazione con l'AFF delle direttive di attuazione del finanziamento.

Costituiscono una sfida per l'erogatore di sussidi: ­ la valutazione della solvibilità del richiedente; ­ la valutazione dell'esattezza dei costi di un progetto; ­ l'adempimento delle disposizioni e la realizzazione delle previsioni rispettivamente delle direttive di politica dei trasferimenti (ad es. il progetto presentato può trasferire il volume dei trasporti auspicato? Le previsioni sono realistiche?).

La solvibilità del richiedente e l'esattezza dei costi dei progetti sono esaminate da specialisti. Il volume dei trasferimenti programmato è confrontato con il volume effettivo. Se vi è uno scarto di almeno il dieci per cento, si può procedere alla richiesta di una restituzione proporzionale dei mezzi di finanziamento.

Importanza e prospettive del sussidio:

Con il sostegno finanziario degli impianti di terminal TC sono create le infrastrutture necessarie per attuare il trasferimento del traffico merci transalpino.

Valutazione globale:

Il sussidio finanzia la preparazione delle infrastrutture necessarie per il trasferimento sulle rotaie del trasporto delle merci. L'UFT chiede anche prestazioni proprie dei gestori di terminal (20 % mezzi propri, costituzione di un mutuo di primo grado a favore della Confederazione, rimborso del prestito entro 20 anni ecc.). Pertanto il contributo è complessivamente adeguato ed efficiente.

In caso di raggiungimento del volume di traffico necessario dovrebbe essere possibile sopprimere il sussidio. Con il raggiungimento del volume di traffico delle merci auspicato dovrebbe essere possibile finanziare il funzionamento degli impianti del terminal tramite i redditi del gestore.

Misure necessarie:

Nell'ambito del progetto di legislazione sul traffico merci il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: il promovimento finanziario continuerà. Tuttavia nell'ambito della pianificazione continua verrà eseguita correntemente una verifica dei mezzi necessari. Dal 2014 dovrebbe essere possibile ridurre i mezzi impiegati, dato che in Svizzera e nei Paesi limitrofi saranno disponibili le più importanti capacità a livello di terminali.

Non è quindi necessario adottare altre misure.

5887

CP FFS Ammortamenti Infrastruttura 802.4600.002 NMC: A4300.0115

Trasporti

Obiettivi principali:

Potenziamento del traffico ferroviario.

Prestazioni sussidiate:

Indennizzo degli oneri di ammortamento pianificati per l'infrastruttura ferroviaria delle FFS.

Basi giuridiche: Legge federale del 20 marzo 1998 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS; RS 742.31), articolo 8.

Decreti federali concernenti le convenzioni sulle prestazioni Confederazione-FFS e i relativi limiti di spesa: ­ 1999­2002: FF 1998 4129­4162, 1999 223; ­ 2003­2006: FF 2002 3042­3048, 5888; ­ 2007­2010: FF 2006 3585­3600, 7969­7970.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

FFS.

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

1999 (prima di questa data copertura del deficit).

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

733 000 000

Gestione finanziaria:

Limite di spesa nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Convenzione sulle prestazioni.

Procedura:

Il Consiglio federale stipula con le FFS, gestore della propria infrastruttura ferroviaria, una convenzione quadriennale sulle prestazioni in cui figura anche l'indennità per gli ammortamenti di FFS Infrastruttura. La convenzione è approvata dal Parlamento, che determina inoltre un limite di spesa quadriennale adeguato. L'ammontare dei fondi necessari corrisponde agli ammortamenti che le FFS devono effettuare secondo la contabilità relativa agli impianti.

L'efficacia del sussidio è verificata ogni semestre mediante indicatori.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'ammontare massimo dei fondi preventivabili è stabilito nel limite di spesa. Il sussidio viene versato alle FFS, sotto riserva della disponibilità creditizia, in quattro rate trimestrali.

L'UFT verifica ogni semestre mediante indicatori delle condizioni della rete se l'obiettivo di prestazione fissato nella convenzione è effettivamente raggiunto.

Se la qualità e la quantità dell'infrastruttura FFS devono rimanere stabili a lungo termine, la Confederazione può esercitare un potere discrezionale sull'ammontare del sussidio solo a breve termine.

Governo d'impresa:

Riguardo alla presentazione dei conti e dei rapporti, l'impresa deve rispettare le disposizioni dell'ordinanza del DFTCE sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie (OCITC; RS 742.221). La convenzione sulle prestazioni contiene disposizioni concrete sulla presentazione dei rendiconti e sulla verifica delle prestazioni e dell'efficacia; inoltre, per l'assegnazione dei tracciati deve essere applicata la non discriminazione nei confronti delle altre imprese ferroviarie.

5888

2002 2003 2004 2005 2006

810 000 000 858 330 000 833 000 288 844 200 000 855 500 000

Importanza e prospettive del sussidio:

I prezzi di tracciato attualmente riscossi (retribuzione per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria che deve essere pagata al gestore dell'infrastruttura per ogni corsa treno) non sono sufficienti per coprire i costi sostenuti dalla Divisione Infrastruttura delle FFS per gli oneri di ammortamento. Di conseguenza, poiché FFS Infrastruttura non dispone di fondi propri per finanziare gli investimenti, la Confederazione fornisce i crediti necessari. Con questo sussidio la Confederazione intende garantire a lungo termine il valore della rete ferroviaria delle FFS (compresi gli adeguamenti all'attuale livello della tecnica).

Valutazione globale:

A norma dell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria del 25 novembre 1998 (OARF; RS 742.122) i prezzi di tracciato si basano su costi marginali normati che comprendono tra l'altro solo i costi teorici per la manutenzione commisurata alle prestazioni relativa all'utilizzo dei tracciati, ma non gli oneri per l'ammortamento dell'infrastruttura. Questi oneri sono indennizzati dalla Confederazione mediante il presente sussidio. Le FFS impiegano questo fondo per effettuare investimenti volti a mantenere il valore dell'infrastruttura, rinnovare gli impianti tecnici e realizzare gli ampliamenti stabiliti nella convenzione sulle prestazioni e garantire a lungo termine gli standard di qualità e di sicurezza e la capacità di trasporto della rete.

Nell'ambito delle trattative per la conclusione della convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS 2007­2010 (art. 16 cpv. 3) è stato deciso che gli standard di ampliamento e di manutenzione delle FFS saranno verificati e confrontati con quelli di altri gestori della rete. A medio termine, con un eventuale adeguamento degli standard si potrebbe ottenere una riduzione del fabbisogno finanziario in rapporto alla lunghezza delle tratte per il mantenimento della qualità.

A causa delle ingenti somme destinate ai progetti infrastrutturali del settore ferroviario già stabiliti o pianificati (FTP, fondo infrastrutturale, convenzione sulle prestazioni Confederazione-FFS) i fondi federali necessari per questo sussidio cresceranno ulteriormente. In futuro, tuttavia, l'aumento di produttività annuo (cfr. 802.3600.003 CP FFS Contributo d'esercizio Infrastruttura) potrà compensare solo in minima parte queste spese conseguenti, alle quali in futuro bisognerà quindi prestare attenzione nel contesto degli investimenti di ampliamento.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: nell'ambito del Controlling degli obiettivi stabiliti nella convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS 2007­2010, il DATEC (UFT) verifica se è possibile ridurre gli standard di ampliamento e di manutenzione delle FFS confrontandoli con quelli di altri gestori dell'infrastruttura. Le constatazioni verranno integrate nel rapporto richiesto dalla CTT-CSt sullo stato dell'infrastruttura ferroviaria (cfr. 802.3600.203 Indennità per il traffico regionale).

5889

Miglioramenti tecnici e trasformazione dell'esercizio 802.4600.107 NMC: A4300.0131

Trasporti

Obiettivi principali:

Potenziamento del traffico ferroviario.

Prestazioni sussidiate:

Investimenti per mantenere il valore e ampliare l'infrastruttura beneficiaria di indennità delle imprese di trasporto concessionarie (ITC) al fine di aumentarne la redditività, la capacità e la sicurezza.

Basi giuridiche: Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), articoli 56­57.

Ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente le indennità, i prestiti e gli aiuti finanziari secondo la legge federale sulle ferrovie (Ordinanza sulle indennità, OIPAF; RS 742.101.1).

Decreto federale del 29 settembre 1987, del 16 dicembre 1992 e del 3 marzo 1994 concernente un credito quadro per contributi di investimento destinati alle imprese ferroviarie concessionarie (ITC).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

ITC.

Sussidio esistente dal:

1957

2002 2003 2004 2005 2006

120 598 687 125 850 000 159 051 250 177 588 700 168 219 400

Aiuto finanziario.

Prestiti rimborsabili condizionalmente (94 %), prestazione in denaro non rimborsabile (5 %), partecipazione (1 %).

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

67 000 000 92 725 000 148 000 000 76 251 469 143 782 000

Gestione finanziaria:

Credito quadro pluriennale nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

L'UFT stipula con le ITC e con i Cantoni interessati convenzioni in materia di investimenti per progetti concreti in cui sono definite la portata del progetto e la ripartizione dei costi tra la Confederazione e i Cantoni (ed ev. le ITC). La quota cantonale è calcolata secondo le disposizioni dell'ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC; RS 742.101.2). Se un progetto può essere realizzato con minori costi, la ITC può impiegare i fondi residui per altri investimenti infrastrutturali. Per migliorare la redditività di un investimento i partner possono inoltre stabilire determinate condizioni (ad es. riguardo alla capacità o per evitare l'ampliamento di collegamenti stradali paralleli).

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il sussidio è gestito mediante credito quadro. I pagamenti sono effettuati alle ITC in funzione dei lavori concretamente realizzati.

Per investimenti attivabili si concedono prestiti non remunerati, con carattere di capitale proprio, per quelli non attivabili, quali impianti provvisori, si accordano contributi a fondo perso. A norma dell'articolo 33 capoverso 2 OIPAF, se la quota federale di una convenzione di investimento è superiore a dieci milioni di franchi è necessario il consenso dell'Amministrazione federale delle finanze.

5890

L'UFT dispone di un certo potere discrezionale riguardo al finanziamento dei progetti, in particolare per quanto concerne l'approvazione e la portata dei progetti presentati. A norma dell'articolo 31 OIPAF, i contributi agli investimenti sono concessi solo per gli investimenti relativi a prestazioni che danno diritto a un'indennità. I criteri sono specificati nelle direttive dell'UFT concernenti l'esecuzione dell'ottavo credito quadro secondo la Lferr.

Governo d'impresa:

Riguardo alla presentazione dei conti e dei rapporti, le imprese devono rispettare le disposizioni dell'ordinanza del DFTCE sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie (OCITC; RS 742.221) e le condizioni stabilite riguardo ai rendiconti e all'economicità. Secondo l'articolo 24 e seguenti OIPAF le imprese devono separare la contabilità dei settori Infrastruttura e Traffico.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il mantenimento ordinario del valore dell'infrastruttura delle ITC è finanziato con i sussidi 802.3600.203 Indennità per il traffico regionale (dal Preventivo 2007 in posizioni finanziarie separate: A2310.0382 Altre ITC Esercizio Infrastruttura e A4300.0131 Altri investimenti infrastrutturali ITC). Tuttavia, a causa dei progressi della tecnica e dell'aumento dei prezzi durante il periodo di ammortamento, dato che questi fondi non sono sufficienti a coprire tutte le spese di sostituzione, Confederazione e Cantoni sostengono questo compito.

Dal 2007, con l'assegnazione del nono credito quadro, si richiede una pianificazione generale per ogni ITC al fine di aumentare l'effettività dei sussidi. I fondi sono ora assegnati sulla base di una pianificazione degli investimenti annua e non più di singoli progetti.

Le ITC devono presentare all'UFT una pianificazione comprendente i progetti necessari e il loro finanziamento sia mediante fondi di ammortamento destinati a mantenere il valore dell'infrastruttura (cfr. quanto detto sopra) ­ che in precedenza le ferrovie amministravano autonomamente ­ sia con contributi d'investimento tratti dai presenti sussidi. Prima di prendere in considerazione provvedimenti di ampliamento che implicano ulteriori spese conseguenti, le ITC devono indicare innanzitutto in che modo è garantito il mantenimento del valore dell'infrastruttura a lungo termine.

Valutazione globale:

Il mantenimento del valore dell'infrastruttura delle ITC come pure il suo adeguamento e ampliamento corrispondono alla volontà politica di incentivare i trasporti pubblici e il traffico merci su rotaia.

Gli investimenti possono anche contribuire a migliorare la sicurezza.

Spesso si ottiene anche un effetto positivo sull'economicità delle ITC, solo se si escludono i costi di investimento e le loro spese conseguenti (ammortamenti per il mantenimento del valore degli impianti).

Per il settore degli investimenti infrastrutturali i Cantoni prevedevano fino al 31 dicembre 2007 vari incentivi; essi assumevano in media il 24 per cento dei costi di ammortamenti per il mantenimento del valore, percentuale che aumentava tuttavia a una media del 54 per cento per gli investimenti finanziati con il presente sussidio. Ciò provocava una certa reticenza ad effettuare investimenti, pur necessari, finché era possibile operare con misure di manutenzione.

Stabilendo un tasso di sussidio unitario per le misure di manutenzione e per gli investimenti dal 1° gennaio 2008 vengono evitati questi effetti indesiderati.

Misure necessarie:

Nessuna.

5891

Binari di raccordo 802.4600.401 NMC: A4300.0121

Trasporti

Obiettivi principali:

Promuovere il trasferimento del traffico merci interno dalla strada alla rotaia.

Prestazioni sussidiate:

Costruzione, ampliamento e rinnovo di binari di raccordo privati.

Basi giuridiche: Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2), articolo 18.

Legge federale del 5 ottobre 1990 sui binari di raccordo ferroviario (RS 742.141.5), articolo 11.

Ordinanza del 26 febbraio 1992 sui binari di raccordo; (OBR; RS 742.141.51), articolo 14.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Imprese, consorzi, comunità d'interesse, Comuni.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1986

2002 2003 2004 2005 2006

15 092 707 19 924 865 17 816 756 20 090 461 22 000 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

12 994 410 15 399 930 14 969 714

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Gli interessati (imprese, comunità di interessi, consorzi ecc.) possono presentare una domanda presso l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) alla quale vanno allegati vari documenti (piano di utilizzazione, autorizzazione di costruzione, preventivo, numero presunto dei raccordati e dei carichi trasbordati ecc.).

L'UFT decide l'assegnazione di un sostegno finanziario dal momento che sono soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 14 capoverso 2 dell'ordinanza sui binari di raccordo e nelle istruzioni interne e se sono disponibili sufficienti mezzi finanziari. I fondi possono essere assegnati per binari principali, di collegamento e di carico. Nel caso di domande di sussidi superiori a 3 milioni è necessario il consenso dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF).

Da 20 anni l'UFT verifica annualmente le prestazioni e l'efficacia dei vari impianti sussidiati in base a determinati criteri (ad es. i carichi trasbordati, espressi in tonnellate e carri merci). Qualora i requisiti non siano soddisfatti, può essere chiesta la restituzione parziale o completa degli aiuti finanziari. Le ferrovie forniscono all'UFT i dati necessari per la verifica.

5892

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

I tassi di sussidio sono compresi tra il 40 e il 60 per cento. Per definirli l'UFT tiene conto, per i binari principali, del numero presunto dei raccordati, per i binari di collegamento e di carico del volume di trasporto annuo preventivato o del numero di carri completi e, per entrambi i tipi di binario, dell'ammontare dei costi computabili. L'UFT riduce gli aiuti finanziari federali se, sommati ad altre prestazioni dei poteri pubblici e delle imprese ferroviarie, risultano superiori al 90 per cento dei costi computabili.

La gestione dei sussidi si limita alla decisione di assegnazione e alla verifica annua dei carichi trasbordati (in tonnellate e carri merci).

Importanza e prospettive del sussidio:

I binari di raccordo, in quanto tratte di accesso al trasporto in carri completi esteso su tutto il territorio, rappresentano un elemento della politica di trasferimento del traffico in Svizzera.

Con il progetto di ristrutturazione «Fokus», FFS Cargo ha ridotto la gestione dei punti di servizio e, di conseguenza, il numero dei potenziali beneficiari dei sussidi.

Valutazione globale:

Il trasferimento del traffico merci interno dalla strada alla rotaia presuppone l'esistenza di un'infrastruttura adeguata. Con questi aiuti finanziari si promuove la costruzione, l'ampliamento e il rinnovo di binari di raccordo privati e la realizzazione delle tratte d'accesso alla rete ferroviaria per il trasporto di merci. In linea di massima i sussidi sono adeguati al raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

L'effetto dei sussidi potrebbe essere migliorato nei casi di costruzione e di rinnovo di binari di raccordo: ­ nel caso di costruzione di nuovi binari di raccordo, l'incentivo potrebbe risultare più efficiente, ad esempio, se i carichi di trasbordo fossero aumentati o se fosse introdotto un limite massimo per l'ammontare dei sussidi; ­ nel caso di rinnovo di tali binari, si deve ritenere che anche il raccordato, essendosi impegnato finanziariamente nei lavori di costruzione dell'impianto, sarà interessato a tutelare il proprio investimento e che pertanto, nella maggior parte dei casi, provvederà a effettuare la manutenzione di edifici e impianti anche senza il sostegno finanziario della Confederazione. Una valutazione esterna, svolta nel 2005, ha evidenziato in particolare che tali ripercussioni collaterali si verificano in caso di rinnovo di binari di raccordo. Pertanto, al fine di evitarle, in futuro si dovrà rinunciare a cofinanziare questi progetti, garantendo in tal modo anche il rispetto delle basi giuridiche, che consentono di accordare contributi solo per la costruzione di binari di raccordo privati.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: nel quadro della verifica dei compiti, il DATEC (UFT) è incaricato di esaminare il regime dei sussidi nel settore dei binari di raccordo, in particolare il cofinanziamento per il rinnovo di binari di raccordo.

5893

Contributi d'investimento per il trasporto combinato 802.4600.402 NMC: A4300.0122

Trasporti

Obiettivi principali:

Promuovere il trasferimento del traffico merci transalpino dalla strada alla rotaia.

Prestazioni sussidiate:

Costruzione di impianti e di installazioni per il trasbordo tra i vettori di trasporto (terminali per container) all'interno del Paese e all'estero nelle zone di confine limitrofe

Basi giuridiche: Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2), articolo 21.

Ordinanza del 29 giugno 1988 sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati (Ordinanza sul traffico combinato, OTC; RS 742.149), articolo 3.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Proprietari o gestori di terminali per container.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1987

2002 2003 2004 2005 2006

14 198 001 35 000 000 20 685 000 2 245 489 4 936 832

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

581 400 533 100 4 681 800

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Vedi considerazioni nella scheda «Mutui traffico combinato» ­ 802.4200.202.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Vedi considerazioni nella scheda «Mutui traffico combinato» ­ 802.4200.202.

Importanza e prospettive del sussidio:

Vedi considerazioni nella scheda «Mutui traffico combinato» ­ 802.4200.202.

Valutazione globale:

Vedi considerazioni nella scheda «Mutui traffico combinato» ­ 802.4200.202.

Misure necessarie:

Vedi considerazioni nella scheda «Mutui traffico combinato» ­ 802.4200.202.

5894

Misure di sicurezza 803.3600.005 NMC: A6210.0101

Trasporti

Obiettivi principali:

Prevenzione di attentati terroristici nell'aviazione civile internazionale.

Prestazioni sussidiate:

Misure di sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri.

Basi giuridiche: Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0).

Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01),articoli 122e­122o.

Ordinanza del DATEC del 31 marzo 1993 sulle misure di sicurezza nell'aviazione (OMSA; RS 748.122).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Cantoni, privati, imprese.

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

1970

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

8 905 062 14 437 575 15 565 871 11 762 691 10 991 309

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Convenzione.

Procedura:

Per garantire la sicurezza dell'aviazione, la Confederazione assume le spese di formazione e di impiego delle guardie di sicurezza a bordo degli aeromobili svizzeri. Queste hanno il compito di controllare i passeggeri ed evitare che vengano commessi reati. Il loro reclutamento avviene tra i Corpi di polizia cantonale, il Corpo delle guardie di confine e la sicurezza militare; le guardie di sicurezza prestano servizio tre volte per due mesi sull'arco di due anni.

Per garantire un impiego efficiente ed efficace delle guardie di sicurezza dell'aviazione, negli articoli 122e-122o ONA sono state definite le responsabilità dei servizi della Confederazione coinvolti (UFAC, fedpol), le prestazioni che devono essere fornite e i relativi indennizzi. L'esecuzione avviene d'intesa con le imprese di trasporto aereo che mettono a disposizione i necessari posti a sedere.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

In base alla costante valutazione della sicurezza dell'aviazione, l'UFAC e fedpol stimano congiuntamente, a scadenza annuale, la portata delle prestazioni che devono essere fornite. Su questa base allestiscono il piano finanziario.

L'impiego delle guardie di sicurezza prevede un certo margine di manovra che invece non è dato nel caso del finanziamento delle prestazioni da fornire. L'articolo 122n ONA specifica nel dettaglio le spese assunte dalla Confederazione (spese di salario delle forze di polizia cantonali, spese di tutte le guardie di sicurezza e oneri relativi alla loro formazione).

2002 2003 2004 2005 2006

8 966 811 9 271 809 8 445 315 8 716 342 9 113 571

5895

Importanza e prospettive del sussidio:

A seguito degli attentati dell'11 settembre 2001, garantire la sicurezza del traffico aereo commerciale è diventato ancora più importante. Di conseguenza sono state rafforzate le misure di sicurezza, in particolare a terra.

Valutazione globale:

Conformemente agli articoli 122a e b ONA, le misure volte a garantire la sicurezza dell'aviazione civile commerciale con assunzione delle relative spese concernono principalmente gli aeroporti e le imprese di trasporto aereo. Inoltre, a bordo di aeromobili svizzeri in volo verso determinate destinazioni, vengono impiegate guardie di sicurezza allo scopo di sventare attentati terroristici. Questa misura costituisce l'ultimo anello della catena in fatto di sicurezza.

Tuttavia l'impiego degli addetti alla sicurezza ha soltanto carattere complementare. La misura ha essenzialmente un effetto deterrente. I controlli a terra costituiscono la principale misura di sicurezza dell'aviazione civile commerciale.

Poiché anche negli altri Paesi queste misure di sicurezza sono indennizzate dalle autorità statali, la Confederazione continua ad essere disposta a fornire il suo contributo al fine di accrescere il più possibile il livello di sicurezza nell'aviazione civile commerciale mediante il sovvenzionamento delle guardie di sicurezza.

Misure necessarie:

Nessuna.

5896

Commissioni e organizzazioni internazionali 804.3600.003 (2005) A2310.0124 A6100.0001

Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Scambio a livello internazionale di esperienze e conoscenze nel campo della geologia e in quello dell'idrologia (con particolare riferimento al Reno).

Prestazioni sussidiate:

Contributo di membro alla «Association of the European Geological Survey»; sostegno di pubblicazioni riguardanti l'idrologia del bacino del Reno.

Basi giuridiche: Nessuna base giuridica specifica.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Association of the European Geological Survey.

Contributo di membro.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

1996 (gli importi antecedenti al 2002 non sono indicati separatamente).

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

61 607

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

La Confederazione fornisce un contributo di membro alla «Association of the European Geological Survey». Alcuni rappresentanti dell'UFAM partecipano ai convegni di questa istituzione, in occasione dei quali convengono la realizzazione di studi comuni anche con i rappresentanti di altri Paesi.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il contributo di membro della Svizzera è calcolato conformemente a quanto stabilito nello statuto dell'istituzione. Non sussistono pertanto margini di manovra in quanto alla determinazione di questo contributo. Vi è invece un margine di manovra riguardo alla questione della partecipazione della Svizzera a certe attività previste nell'ambito dell'istituzione.

Governo d'impresa:

La Confederazione non pone condizioni particolari alla «Association of the European Geological Survey». Il preventivo e il consuntivo vengono comunque esaminati.

2002 2003 2004 2005 2006

93 040 99 139 107 340 108 777

5897

Importanza e prospettive del sussidio:

In questo ambito, la collaborazione internazionale va ritenuta in linea generale sensata, poiché le problematiche legate alla geologia e all'idrologia non si fermano ai confini nazionali.

Nota: a seguito dello scioglimento dell'Ufficio federale delle acque e della geologia con effetto al 1° gennaio 2006, il sussidio 804.3600.003 è stato trasferito all'Ufficio federale dell'ambiente (810.3600.501/A2310.0124) e a swisstopo (570.3900.900/A6100.0001).

Valutazione globale:

Si tratta di un contributo di membro a un'organizzazione di diritto privato con sede all'estero. Nei conti di swisstopo le corrispondenti spese non figurano in un credito di trasferimento separato, ma sono state integrate nel preventivo globale.

Secondo l'Ufficio competente, l'effettività e l'efficienza sono date.

Misure necessarie:

Nessuna.

5898

Informazione, consulenza, formazione e perfezionamento professionale 805.3600.004 NMC: A2310.0222

Economia

Obiettivi principali:

Promozione delle energie rinnovabili e di uno sfruttamento efficiente dell'energia, nonché riduzione delle emissioni di CO2.

Prestazioni sussidiate:

Informazione e consulenza (con i Cantoni) al pubblico e alle autorità su un approvvigionamento energetico ecologico ed economico, sullo sfruttamento razionale dell'energia e sull'impiego delle energie rinnovabili; inoltre, promozione della formazione e del perfezionamento professionale in questo ambito (programma SvizzeraEnergia).

Basi giuridiche: Legge sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne; RS 730.0), articoli 10, 11 e 14.

Ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998 (OEn; RS 730.01), articoli 12 e 13.

Legge federale dell' 8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2; RS 641.71).

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Istituzioni private e pubbliche (fra gli altri: scuole professionali e universitarie, associazioni, servizi dell'energia).

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1993

2002 2003 2004 2005 2006

5 685 540 5 640 152 5 558 364 5 554 886 5 399 814

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

2 034 988 4 475 616

Gestione finanziaria:

Credito annuo di assegnazione nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Nel quadro delle risorse disponibili, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) sostiene nella misura del 40 per cento (in via eccezionale del 60 %) i progetti in linea con il concetto di SvizzeraEnergia e che soddisfano i requisiti interni dell'UFE in questo senso. Si tratta di importi definiti nell'ambito di trattative con le rispettive organizzazioni, destinati a sostenere i loro programmi annuali comprendenti anche programmi di formazione e predisposizione di strumenti didattici, mostre, giornate di azione e di informazione, prospetti, istruzioni e corsi.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione del sussidio avviene mediante credito annuo di assegnazione.

Le condizioni relative alle prestazioni sussidiate sono fissate tramite decisione e vengono verificate trimestralmente dall'UFE. Le analisi servono a determinare l'entità dei contributi successivi. Ogni anno viene effettuata un'analisi dell'efficacia nel quadro dell'analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi del programma SvizzeraEnergia.

5899

La legge concede un grande margine di apprezzamento per la concessione di questo sussidio. È prestata particolare attenzione all'efficacia e alla qualità dei programmi nonché al beneficio che comportano per SvizzeraEnergia; a questi aspetti sono in seguito attribuite priorità in funzione del loro rapporto costi/benefici.

Governo d'impresa:

Nelle decisioni di assegnazione dei sussidi vengono poste condizioni alle organizzazioni beneficiarie per quanto riguarda la presentazione dei conti e di rapporti sull'attività.

Importanza e prospettive del sussidio:

Unitamente agli altri strumenti di promozione, il sussidio è parte integrante del programma SvizzeraEnergia e serve al raggiungimento degli obiettivi energetici fissati dal programma stesso, i quali a loro volta rappresentano un contributo al raggiungimento della riduzione delle emissioni di CO2 concordata nel Protocollo di Kyoto.

Valutazione globale:

Il modo in cui è e sarà garantito l'approvvigionamento di energia dipende in gran parte dalle differenze di prezzo fra i vari vettori energetici. Questo è confermato, in particolare, dal ricorso sempre maggiore alle energie alternative che si può osservare attualmente a causa dell'aumento del prezzo delle energie non rinnovabili e dalla conseguente crescente convenienza dei vettori energetici alternativi.

Nella sua seduta del 21 febbraio 2007 riguardo alla strategia energetica della Svizzera, il Consiglio federale ha deciso di adottare una politica basata su quattro pilastri: efficienza energetica, energie rinnovabili, impianti di grande potenza e politica estera in ambito energetico. Il 20 febbraio 2008 il Governo ha deciso inoltre di potenziare il presente sussidio in modo neutrale sotto il profilo del bilancio (nessun aumento del limite massimo). In alternativa il Consiglio federale sta esaminando un'utilizzazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2.

Misure necessarie:

Nessuna.

5900

Ricerca, sviluppo e dimostrazione 805.3600.006 NMC: A2310.0223

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Sviluppo di nuove tecnologie energetiche.

Prestazioni sussidiate:

Promozione della ricerca di base, della ricerca applicata e dello sviluppo di nuove tecnologie energetiche.

Basi giuridiche: Legge sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne; RS 730.0), articolo 12.

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR; RS 420.1).

Legge federale dell' 8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2; RS 641.71).

Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), articolo 86.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Scuole tecniche, scuole universitarie professionali, università, economia privata.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

2000

2002 2003 2004 2005 2006

8 994 368 8 910 025 8 776 437 9 066 989 9 125 403

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

11 995 662

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

I centri di ricerca inviano le domande di sussidio all'Ufficio federale dell'energia. Il sussidio viene assegnato se la domanda soddisfa i requisiti e se altre fonti di finanziamento sono disponibili solo in misura insufficiente.

Le prestazioni della Confederazione hanno carattere sussidiario. I beneficiari del contributo devono assumere almeno il 40 per cento dei costi delle proprie prestazioni (in genere oltre il 60 %). Il contributo è stabilito sulla base dei costi non coperti e in funzione del risultato atteso. Al finanziamento partecipano di solito soggetti terzi interessati e istituti di promozione della ricerca privati.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione dei contributi federali avviene mediante crediti annui. Si verifica regolarmente un accumulo di domande non evase.

Vengono presi in considerazione solamente progetti in linea con la concezione della ricerca energetica della Confederazione e con le relative direttive. Oltre al presente sussidio vi sono altri contributi forniti alla ricerca energetica da organismi pubblici (Consiglio dei PF, Fondo nazionale, UFFT [CTI], UFE [conto 805.3181.001, NMC: A2111.0145], SER, Cantoni, Comuni ecc.). Nel 2006 le risorse pubbliche messe a disposizione della ricerca energetica ammontavano complessivamente a 160 milioni di franchi circa. Il coordinamento di queste risorse è svolto dalla Commissione federale per la ricerca energetica CORE.

Il margine di apprezzamento è relativamente ampio. L'entità del contributo e le condizioni poste dipendono dal progetto in questione.

5901

Importanza e prospettive del sussidio:

La ricerca energetica è importante a lungo termine poiché i principali vettori energetici attuali sono limitati ed è necessario ridurre l'inquinamento ambientale. Lo sviluppo di nuove tecnologie può inoltre fornire impulsi all'economia in generale. Dal P 2008 il credito in questa forma è stato soppresso. I mezzi finanziari sono stati trasferiti nel settore proprio dell'Ufficio (ricerca settoriale).

Valutazione globale:

Poiché oggi i prezzi dell'energia non tengono sufficientemente conto dei costi esterni (mutamento climatico, costi sanitari ecc.) e l'introduzione di nuove tecnologie è solitamente caratterizzata da tempi lunghi (in assenza di chiari vantaggi in termini di spesa), spesso l'economia considera troppo rischioso effettuare ricerche in campo energetico. Attualmente la Confederazione sta cercando di influenzare il mercato anche assegnando sussidi alla ricerca energetica.

Nella sua seduta del 21 febbraio 2007 riguardo alla strategia energetica della Svizzera, il Consiglio federale ha deciso di adottare una politica basata su quattro pilastri: efficienza energetica, energie rinnovabili, impianti di grande potenza e politica estera in ambito energetico. Il 20 febbraio 2008 il Governo ha deciso inoltre di potenziare il presente sussidio in modo neutrale sotto il profilo del bilancio (nessun aumento del limite massimo). In alternativa il Consiglio federale sta esaminando un'utilizzazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2.

Misure necessarie:

Nessuna.

5902

Perdite forza idrica 805.3600.007 NMC: A2310.0422

Protezione dell'ambiente e assetto del territorio

Obiettivi principali:

Conservazione e tutela dei paesaggi degni di protezione d'importanza nazionale.

Prestazioni sussidiate:

Le collettività che rinunciano all'utilizzazione delle forze idriche nei paesaggi degni di protezione ricevono un'indennità.

Basi giuridiche: Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI; RS 721.80), articolo 22.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Cantoni e Comuni.

Sussidio esistente dal:

1995

2002 2003 2004 2005 2006

3 064 732 3 064 732 3 064 732 3 129 219 3 129 219

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

900 312 1 627 694

Gestione finanziaria:

Credito d'impegno nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Le collettività che rinunciano all'utilizzazione delle forze idriche in un paesaggio classificato come meritevole di protezione ai sensi della legge federale del 1° luglio 1996 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) presentano una domanda alla Confederazione in cui dimostrano che un impianto idroelettrico sarebbe tecnicamente ed economicamente realizzabile. Il servizio federale verifica se sono soddisfatti i presupposti (tra cui l'idoneità delle misure di protezione durante la durata del contratto) e assicura mediante contratto, per 40 anni, un indennizzo annuo per il mancato guadagno.

Il rispetto delle condizioni (in particolare delle misure di protezione speciali) viene verificato regolarmente.

Le regioni che avrebbero potuto beneficiare di un indennizzo erano essenzialmente note al momento dell'entrata in vigore della disposizione giuridica (in base al catalogo dei paesaggi meritevoli di protezione). Nel 2005 è quindi stato possibile concludere gli ultimi contratti (in riferimento a oggi).

5903

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il sussidio è gestito tramiti un credito d'impegno. Per gli indennizzi versati, la Confederazione riscuote una tassa di entità corrispondente sui canoni per i diritti d'acqua prelevati dai Cantoni (conto 805.5360.003, NMC: E1300.0138). Il versamento dell'indennità non ha pertanto alcuna incidenza sulle finanze della Confederazione.

Per la determinazione dell'indennizzo vi è un certo margine di apprezzamento. In particolare, si controlla se nella regione in questione esistono possibilità economiche concrete per realizzare un impianto idroelettrico. Se questo può essere realizzato solo nel caso in cui i prezzi dell'elettricità aumentassero notevolmente, l'indennizzo viene ridotto di conseguenza.

L'ammontare dell'indennità non dovrebbe subire modifiche sostanziali per circa 40 anni, ovvero fino alla scadenza del contratto. Sono fatti salvi: ­ eventuali adeguamenti del canone per i diritti d'acqua (che comporterebbero un adeguamento delle indennità senza conseguenze a livello finanziario); ­ un'eventuale violazione delle condizioni da parte della collettività (che comporterebbe la cessazione delle indennità o la loro restituzione).

Importanza e prospettive del sussidio:

Il sussidio contribuisce a proteggere i paesaggi degni di protezione contro un'eventuale utilizzazione nel quadro di progetti idroelettrici.

Nota: dal 1º gennaio 2006, a seguito dello scioglimento dell'Ufficio federale delle acque e della geologia, il sussidio è stato trasferito integralmente (spese e ricavi) all'Ufficio federale dell'energia (ex conti 804.3600.001 e 804.5360.002).

Valutazione globale:

Dal punto di vista della protezione del paesaggio ­ in questo caso motivo principale dell'intervento statale ­ la situazione si presenta come segue: senza l'indennità, le collettività interessate non avrebbero alcun incentivo per rinunciare all'utilizzazione delle forze idriche. La conservazione dei paesaggi degni di protezione sarebbe così minacciata.

Finora il versamento dell'indennità si è rivelato efficace: le collettività beneficiarie rinunciano all'utilizzazione delle forze idriche.

Misure necessarie:

Nessuna.

5904

Impiego dell'energia e del calore residuo 805.4600.002 NMC: A4300.0126

Economia

Obiettivi principali:

Promozione delle energie rinnovabili e di uno sfruttamento efficiente dell'energia, nonché riduzione delle emissioni di CO2.

Prestazioni sussidiate:

Programmi cantonali d'incentivazione dell'uso razionale dell'energia e delle energie rinnovabili, nel quadro del programma SvizzeraEnergia (consumo energetico negli edifici, sfruttamento del calore residuo, sfruttamento energetico del legno, impianti di collettori solari ecc.).

Basi giuridiche: Legge sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne; RS 730.0), articoli 13­15.

Ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998 (OEn, RS 730.01), articoli 15­20.

Legge sul CO2 dell'8 ottobre 1999 (Legge sul CO2; RS 641.71).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Gestori di impianti pubblici e privati (contributi globali ai Cantoni).

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1991

2002 2003 2004 2005 2006

29 475 005 26 203 749 15 954 491 15 026 684 14 000 000

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

13 099 050 19 922 077

Gestione finanziaria:

Credito annuo di assegnazione nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

I contributi globali attribuiti ai Cantoni con il sussidio sono assegnati secondo una chiave di ripartizione che tiene conto dell'efficacia delle misure adottate dai Cantoni. La condizione è che i Cantoni incrementino i contributi almeno dello stesso importo.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione del sussidio avviene mediante credito annuo di assegnazione.

I contributi globali ai Cantoni sottostanno a una prova dell'utilizzazione. Nell'ambito del programma SvizzeraEnergia, l'efficacia del sussidio (energetica e dell'investimento) è valutata annualmente da organi esterni in base a diversi criteri.

Esiste una chiara suddivisione dei compiti fra la Fondazione «Centesimo per il clima» (finanziamento di misure in caso di ristrutturazioni) e l'impiego di questo contributo (misure per edifici nuovi).

Importanza e prospettive del sussidio:

Unitamente agli altri strumenti di promozione, il sussidio è parte integrante del programma SvizzeraEnergia e serve al raggiungimento degli obiettivi energetici fissati dal programma stesso, i quali a loro volta rappresentano un contributo al raggiungimento della riduzione delle emissioni di CO2 concordata nel Protocollo di Kyoto.

5905

Valutazione globale:

In sede di elaborazione della legge sull'energia del 26 giugno 1998, vi era un forte consenso sul fatto che la responsabilità delle disposizioni in ambito edilizio dovesse essere attribuita ai Cantoni (art. 9).

Pur favorendo una concorrenza benefica per l'innovazione, questa norma comporta maggiori spese a livello di esecuzione a causa delle differenti disposizioni esistenti a livello cantonale.

Si dovrebbe quindi mantenere aperta l'opzione di una legislazione federale specifica, mirata esclusivamente alla fissazione di parametri per l'efficienza energetica nel settore degli edifici. In tal modo si potrebbe al contempo ampliare il mercato dei sistemi energetici innovativi in questo settore, sostenendo di conseguenza lo sviluppo di competenze tecniche e la riduzione dei costi per la fornitura delle prestazioni.

Nella sua seduta del 21 febbraio 2007 riguardo alla strategia energetica della Svizzera, il Consiglio federale ha deciso di adottare una politica basata su quattro pilastri: efficienza energetica, energie rinnovabili, impianti di grande potenza e politica estera in ambito energetico. Il 20 febbraio 2008 il Governo ha deciso inoltre di potenziare il presente sussidio in modo neutrale sotto il profilo del bilancio (nessun aumento del limite massimo). In alternativa il Consiglio federale sta esaminando un'utilizzazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2.

Misure necessarie:

Nessuna.

5906

Impianti pilota e di dimostrazione 805.4600.003 NMC: A4300.0127

Economia

Obiettivi principali:

Promozione delle energie rinnovabili e riduzione delle emissioni di CO2.

Prestazioni sussidiate:

Realizzazione di impianti pilota e di dimostrazione per accelerare l'applicazione pratica dei risultati delle ricerche e l'introduzione di nuove tecnologie energetiche in Svizzera.

Basi giuridiche: Legge sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne; RS 730.0), articoli 12 e 14.

Ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998 (OEn, RS 730.01), articolo 14.

Legge federale dell' 8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2; RS 641.71).

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Gestori di impianti pubblici e privati.

Aiuto finanziario.

Sussidio esistente dal:

1992

2002 2003 2004 2005 2006

8 776 957 8 689 292 6 837 578 4 297 812 2 549 288

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

10 751 741 8 650 286

Gestione finanziaria:

Credito annuo di assegnazione nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Nel quadro di progetti pluriennali e delle risorse disponibili, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) sostiene nella misura del 40 per cento (in via eccezionale del 60 %) i costi aggiuntivi di un progetto rispetto a una soluzione tradizionale, a condizione che tale progetto soddisfi i requisiti fissati dall'UFE in questo senso.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione del sussidio avviene mediante credito annuo di assegnazione. Gli aiuti finanziari sono accordati a singoli progetti.

La valutazione dei dati ricavati dagli impianti pilota e di dimostrazione è effettuata da organismi esterni su mandato dell'UFE, progetto per progetto e sulla base dei criteri fissati nella decisione di attribuzione del sussidio.

La legge concede un ampio margine di apprezzamento per la concessione e l'entità di questo sussidio, a condizione che siano soddisfatti i criteri definiti nella concezione della Commissione federale per la ricerca energetica (CORE). Il margine di apprezzamento è concretizzato in base ai requisiti qualitativi del manuale «P+DRichtlinien» (Direttive P+D); in questo modo viene stabilita la priorità dei progetti presentati.

Governo d'impresa:

Nelle decisioni di assegnazione dei sussidi vengono poste condizioni per quanto riguarda la presentazione dei conti e dei rapporti sull'attività.

5907

Importanza e prospettive del sussidio:

Unitamente agli altri strumenti di promozione, il sussidio è parte integrante del programma SvizzeraEnergia e serve al raggiungimento degli obiettivi energetici fissati dal programma stesso, i quali a loro volta rappresentano un contributo al raggiungimento della riduzione delle emissioni di CO2 concordata nel Protocollo di Kyoto.

Valutazione globale:

Attraverso un contributo a copertura dei costi aggiuntivi non ammortizzabili di un progetto, si intende accelerare l'applicazione pratica dei risultati della ricerca energetica.

Nella sua seduta del 21 febbraio 2007 riguardo alla strategia energetica della Svizzera, il Consiglio federale ha deciso di adottare una politica basata su quattro pilastri: efficienza energetica, energie rinnovabili, impianti di grande potenza e politica estera in ambito energetico. Il 20 febbraio 2008 il Governo ha deciso inoltre di potenziare il presente sussidio in modo neutrale sotto il profilo del bilancio (nessun aumento del limite massimo). In alternativa il Consiglio federale sta esaminando un'utilizzazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2.

Misure necessarie:

Nessuna.

5908

Controlli di polizia sul traffico pesante 806.3600.007 NMC: A6210.0141

Trasporti

Obiettivi principali:

Miglioramento della sicurezza del traffico e trasferimento del trasporto merci dalla strada alla rotaia.

Prestazioni sussidiate:

Realizzazione di controlli mobili supplementari del traffico pesante ed esercizio di specifici centri per il controllo del traffico pesante.

Basi giuridiche: Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP; RS 641.81), articolo 10 capoverso 3.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Cantoni.

Sussidio esistente dal:

2001

2002 2003 2004 2005 2006

19 371 130 16 960 007 13 300 000 17 305 977 20 000 000

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Per quanto concerne i controlli sul traffico pesante effettuati dalla polizia, i Cantoni si fanno carico di un «onere di base» tramite finanziamenti propri. La Confederazione indennizza i Cantoni solo quando questo livello viene oltrepassato. Il DATEC e i Cantoni si accordano in merito al numero di ore supplementari per i controlli. I Cantoni tengono un registro delle ore di controllo effettuate e trasmettono all'USTRA il modulo standard per il conteggio. Il modulo viene controllato dall'USTRA che procede poi al versamento del sussidio.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Il legislatore ha definito unicamente il principio secondo cui i controlli sul traffico pesante beneficiano di contributi della Confederazione («La Confederazione versa contributi ai Cantoni per finanziare i controlli sul traffico pesante»). La definizione delle condizioni come pure della struttura dei singoli sussidi spetta al Dipartimento. Nel quadro dei fondi approvati annualmente dal Parlamento, il Dipartimento è libero di decidere in merito alla struttura dei sussidi.

Importanza e prospettive del sussidio:

Con la costruzione e l'esercizio di specifici centri per il controllo del traffico pesante l'importanza dei controlli mobili diminuirà sui tratti stradali in cui saranno ubicate queste strutture. Alla fine del 2004 sulla A13 a Unterrealta è stato aperto il primo centro di questo genere; altri centri per il controllo, soprattutto sugli assi a forte afflusso di traffico, vengono messi in funzione correntemente. In futuro questi centri costituiranno le colonne portanti delle attività di controllo del traffico pesante.

5909

Valutazione globale:

L'intensificazione dei controlli sul traffico pesante serve a migliorare la sicurezza del traffico e costituisce una misura accompagnatoria all'Accordo sui trasporti terrestri tra la Svizzera e l'UE.

Grazie al sussidio è stato possibile aumentare le ore di controllo e migliorare la sicurezza del traffico. In questo ambito il sussidio ha pertanto consentito di ottenere l'effetto sperato. Se invece abbia influito o meno sul trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia resta da chiarire, anche perché in questo caso entrano in gioco diversi fattori.

Le prime convenzioni sulle prestazioni, risalenti a fine 2004, presentavano alcune lacune (ad es. complesso sistema di calcolo a più livelli; rigido sistema di malus in caso di mancato adempimento della prestazione concordata) che il Dipartimento ha provveduto a colmare come segue: calcolo dell'onere di base meno complesso, tariffe orarie unitarie, sistema dei malus meno severo, definizione più chiara dei veicoli da sottoporre a controlli. Le nuove convenzioni sulle prestazioni sono state introdotte per gennaio 2006.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale decide la seguente misura: il DATEC (USTRA) valuta le esperienze fatte fino alla fine del 2008 con le convenzioni sulle prestazioni e, se necessario, adotta misure correttive.

5910

Gestione del traffico pesante 806.3600.009 NMC: A6100.0001

Trasporti

Obiettivi principali:

Promuovere la sicurezza e la fluidità del traffico.

Prestazioni sussidiate:

Allestimento, manutenzione ed esercizio del sistema di dosaggio per il traffico pesante.

Basi giuridiche: Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), articolo 53a.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Cantoni.

Sussidio esistente dal:

2002

2002 2003 2004 2005 2006

23 634 041 13 162 757 17 669 607 27 797 720 13 146 843

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

La Confederazione indennizza le spese sostenute dai Cantoni che hanno adottato misure per far fronte al traffico pesante lungo gli assi stradali nord sud. Tra queste spicca il sistema di dosaggio introdotto nel 2001 a seguito dell'incidente nella galleria del San Gottardo. Il gruppo «TGS-CH» (Transitgüterverkehr Strasse Schweiz, ovvero traffico di transito sulle strade svizzere per il trasporto merci), istituito a questo scopo, decide in merito a eventuali adeguamenti del progetto. L'attuazione delle misure avviene in seno alle strutture tradizionali.

I costi per le misure applicate sono indennizzati completamente dalla Confederazione in base ai conteggi dei Cantoni. L'efficacia dei sussidi viene misurata indirettamente tramite conteggi dei veicoli, il monitoraggio del traffico nonché raffronti tra le capacità del traffico pesante. A seconda dei risultati, il sistema di dosaggio viene migliorato, per cui sono possibili modifiche delle prestazioni.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Dato che non esistono disposizioni legali precise, l'Ufficio competente ha un ampio margine di manovra per quanto concerne la struttura dei sussidi. Unico elemento da tenere in considerazione è il credito approvato dal Parlamento nel quadro del preventivo annuo.

5911

Importanza e prospettive del sussidio:

La fase di allestimento del sistema di dosaggio si è conclusa. In futuro si tratterà soprattutto di migliorarlo e di automatizzarlo ulteriormente, ciò che permetterà di conseguire riduzioni delle spese per il personale.

Inoltre, nel quadro della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), sono state create nuove disposizioni legali per la realizzazione e l'esercizio di una gestione del traffico a livello nazionale. Segnatamente, la Confederazione ha assunto la responsabilità della gestione del traffico su tutta la rete delle strade nazionali.

Per evitare doppioni e gestire il traffico in maniera ottimale, l'attuale management del traffico è stato integrato nella nuova impostazione.

Valutazione globale:

Il sussidio mira a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico merci. Grazie alle misure adottate a seguito dell'incidente nella galleria del San Gottardo, gli obiettivi sono stati raggiunti in tempi brevi. A beneficiare di queste misure è stata in particolare la sicurezza, data la sensibile diminuzione di guasti e incidenti nella galleria del San Gottardo. In questo senso il sussidio ha raggiunto l'obiettivo prefisso. Con il P 2007 i fondi sono strati trasferiti nel preventivo globale spese funzionali dell'USTRA. Inoltre, con l'entrata in vigore della NPC è stata realizzata l'integrazione nella gestione del traffico.

Misure necessarie:

Nessuna.

5912

Percorsi pedonali e sentieri 806.3601.008 NMC: A6210.0142

Trasporti

Obiettivi principali:

Aumento dell'efficienza del traffico quotidiano negli agglomerati (rete di percorsi pedonali) / Aumento dell'attrattiva del traffico legato al tempo libero fuori dagli agglomerati (rete di sentieri).

Prestazioni sussidiate:

Sostegno finanziario a organizzazioni private specializzate di importanza nazionale per la loro collaborazione nella pianificazione, sistemazione e preservazione dei percorsi pedonali e dei sentieri nonché stanziamento di sussidi ai Cantoni quale aiuto all'esecuzione.

Basi giuridiche: Legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS; RS 704), articoli 8, 11 e 12.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Organizzazioni specializzate svizzere, privati.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1985

2002 2003 2004 2005 2006

470 000 868 974 1 139 743 1 618 800 1 333 285

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

180 000 500 000 496 000 466 700

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Ai sensi della legge la Confederazione può stanziare sussidi alle organizzazioni private specializzate di importanza nazionale per la pianificazione, la sistemazione e la preservazione dei percorsi pedonali e dei sentieri. L'esecuzione spetta all'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Fino alla fine del 2004 venivano versati anzitutto contributi globali senza che esistessero descrizioni dettagliate della prestazione. Dal 2005 l'USTRA sottoscrive solo convenzioni sulle prestazioni e/o di finanziamento dettagliati e misurabili/controllabili.

Inoltre, nell'ambito dei sussidi stanziati per percorsi pedonali e sentieri, l'USTRA finanzia mandati esterni per la creazione di basi e l'elaborazione di aiuti all'esecuzione per i Cantoni.

5913

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Per quanto riguarda l'entità, il principio e la struttura dei contributi l'USTRA ha un ampio margine di apprezzamento. Nella legge sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS) sono state precisate solo la cerchia dei beneficiari dei sussidi (organizzazioni private specializzate di importanza nazionale) e le categorie di prestazioni che danno diritto ai sussidi (pianificazione, sistemazione e preservazione dei percorsi pedonali e dei sentieri).

Le convenzioni sulle prestazioni e/o di finanziamento con le organizzazioni private specializzate contengono gli obiettivi quantitativi (ad es. densità della rete) e qualitativi (ad es. sicurezza e attrattiva) misurati ogni anno dall'Ufficio federale competente.

Importanza e La Confederazione è anzitutto responsabile della definizione di prospettive del sussidio: condizioni quadro, principi e basi per strutturare la rete di percorsi pedonali e sentieri. Sono di competenza dei Cantoni la pianificazione, la sistemazione, la preservazione e la segnaletica dei percorsi pedonali e dei sentieri; in quest'ambito la Confederazione fornisce assistenza consultiva.

Nel quadro della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) è stata esaminata la possibilità di cantonalizzare i compiti. Tuttavia, visti i risultati negativi della consultazione, l'idea è stata accantonata.

Nel progetto citato è invece stata creata una base costituzionale volta a sostenere il traffico negli agglomerati. In questo ambito dovrebbero beneficiare di sussidi federali anche progetti legati al traffico lento, a condizione che contribuiscano a migliorare l'efficienza del traffico globale. Il traffico pedonale e le interfacce corrispondenti verso altri mezzi di trasporto sono così divenute parte integrante della politica dei trasporti negli agglomerati condotta dalla Confederazione.

Valutazione globale:

Obiettivo del sussidio è assistere i Cantoni nella messa a punto di una rete di percorsi pedonali e sentieri sicura e attrattiva. Grazie ai sussidi attribuiti alle organizzazioni specializzate di importanza nazionale e al supporto tecnico e organizzativo prestato ai Cantoni, la Confederazione contribuisce a una migliore esecuzione della legislazione federale.

Con la sottorubrica «Promozione del traffico lento» (806.3602.008), che persegue obiettivi simili nel quadro del traffico ciclistico (negli agglomerati), questo sussidio costituisce inoltre un aiuto all'esecuzione efficiente e reale ai Cantoni in materia di pianificazione e attuazione delle misure concernenti il traffico lento nel quadro dei nuovi compiti congiunti in materia di traffico negli agglomerati.

Con il passaggio a convenzioni sulle prestazioni e di finanziamento strutturate e misurabili dovrebbe essere possibile sfruttare al meglio il potenziale di miglioramento e di semplificazione.

Misure necessarie:

Nessuna.

5914

Promozione del traffico lento 806.3602.008 NMC: A6210.0142

Trasporti

Obiettivi principali:

Riduzione dell'inquinamento ambientale incrementando la quota del traffico lento nel traffico totale.

Prestazioni sussidiate:

Promozione di progetti pilota e dimostrativi volti a promuovere l'attrattiva e la sicurezza del traffico lento, anzitutto ciclistico, come pure creazione e messa a disposizione di basi per assistere i Cantoni e i servizi federali interessati nell'attuazione.

Basi giuridiche: Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2), articolo 25.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Cantoni, Comuni, organizzazioni private.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

2001

2002 2003 2004 2005 2006

331 986 327 705 327 611 633 324 649 300

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Cantoni, Comuni e organizzazioni private hanno la possibilità di richiedere all'Ufficio federale delle strade (USTRA) sussidi per progetti pilota e dimostrativi. L'USTRA procede all'esame delle richieste inoltrate, decidendo in base a criteri propri. Tramite questi sussidi, l'USTRA finanzia pure mandati di terzi per la creazione di basi e l'elaborazione di aiuti all'esecuzione nei Cantoni.

Se si considera anche la sottorubrica «Percorsi pedonali e sentieri» (806.3601.008), emerge che il contributo dell'USTRA è focalizzato soprattutto su progetti legati agli spostamenti negli agglomerati tramite velocipedi; è inoltre definito un ordine di priorità in base a criteri quali l'efficacia e l'urgenza. I sussidi sono attributi in forma di accordi dettagliati in materia di contributi che consentono di misurare/verificare se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene tramite credito a preventivo annuo, quella materiale definendo dettagliatamente nell'accordo di finanziamento obiettivi e prestazioni da raggiungere. L'Ufficio competente verifica durante e/o dopo la conclusione del progetto se la prestazione concordata ha permesso di raggiungere gli obiettivi fissati. Se, e con quale importo, un progetto del traffico lento può essere sovvenzionato entro il quadro finanziario fissato dal Parlamento, dipende dal potere discrezionale dell'Ufficio competente.

5915

Importanza e prospettive del sussidio:

Il traffico lento può contribuire sensibilmente a migliorare la fluidità del traffico, e quindi a ridurre l'inquinamento ambientale, soprattutto negli agglomerati. Nel quadro del controprogetto all'iniziativa popolare «Avanti ­ per autostrade sicure ed efficienti», della legislazione della NPC come pure del fondo infrastrutturale, il Consiglio federale ha pertanto proposto al Parlamento di sovvenzionare nell'ambito dei sussidi stanziati per il traffico negli agglomerarti anche le infrastrutture della mobilità lenta; ciò a condizione che l'efficienza del traffico risulti globalmente migliorata. Il traffico lento è quindi diventato parte della politica federale in materia di traffico negli agglomerati. Tuttavia, nel quadro della legge sul fondo infrastrutturale, soltanto le infrastrutture possono beneficiare di contributi della Confederazione.

L'Ufficio competente necessita anche in futuro di mezzi per l'elaborazione di basi adeguate ai bisogni pratici, volte a sostenere l'esecuzione nei Cantoni (manuali, progetti pilota e dimostrativi).

Valutazione globale:

La Confederazione mira a promuovere la mobilità lenta in modo da ridurre l'inquinamento ambientale. A questo obiettivo è stata accordata la massima importanza nel quadro della legge sul fondo infrastrutturale. Detta legge consente tuttavia di sostenere con contributi federali solo le infrastrutture del traffico lento. Il presente sussidio consente quindi alla Confederazione di sostenere finanziariamente i Cantoni nell'esecuzione.

Misure necessarie:

Nessuna.

5916

Vie di comunicazione storiche 806.4600.012 NMC: A8300.0110

Trasporti

Obiettivi principali:

Conservazione, valorizzazione, documentazione e presentazione delle vie di comunicazione storiche degne di protezione.

Prestazioni sussidiate:

Sostegno finanziario ai proprietari delle vie di comunicazione storiche per la loro conservazione, il risanamento e la valorizzazione; messa a punto di aiuti all'esecuzione; formazione e perfezionamento professionale di addetti ai lavori; allestimento, aggiornamento e presentazione dell'inventario federale.

Basi giuridiche: Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2), articoli 28­29.

Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), articoli 5, 13, 14 e 14a.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Proprietari delle vie di comunicazione (generalmente enti pubblici).

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

dal 2000: USTRA; in precedenza: UFAM (conto non distinto).

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

2 881 280

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione o contratto.

Procedura:

Passando per i servizi cantonali, i proprietari delle vie di comunicazione (generalmente Comuni o altri enti pubblici) hanno la possibilità di sollecitare aiuti finanziari presso l'Ufficio federale delle strade (USTRA), che procede all'esame delle richieste inoltrate, decidendo in seguito l'ammontare del contributo. Conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), il contributo della Confederazione ammonta al massimo al 25 per cento delle spese sovvenzionabili. L'entità del contributo dipende soprattutto dalla classificazione dell'oggetto (nazionale, regionale o locale), dalla sostanza costruttiva e dalla partecipazione del Cantone.

Il presente sussidio serve anche al finanziamento di mandati esterni per l'allestimento, l'aggiornamento e la messa a disposizione dell'inventario federale come pure per l'elaborazione di aiuti all'esecuzione.

2002 2003 2004 2005 2006

3 185 000 3 485 889 1 847 607 1 936 200 1 965 200

5917

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria avviene tramite credito di pagamento annuo.

Il margine di manovra dell'Ufficio competente dipende dall'oggetto sussidiato: può essere ristretto ma anche molto ampio. Per quanto concerne il principio e l'entità dei contributi, va osservato quanto prescritto nella LPN e nella OPN (segnatamente la ripartizione in oggetti di importanza nazionale, regionale o locale). A titolo complementare viene esaminata la possibilità di impiego a lungo termine delle vie di comunicazione storiche da parte dell'insieme della popolazione, in particolare la loro integrazione nella rete dei sentieri svizzeri.

Il surplus di domande inoltrate rende indispensabile definire un quadro delle priorità. Quindi, al momento, vengono concessi contributi federali solo a: a) oggetti di importanza nazionale; b) oggetti con accesso pubblico garantito giuridicamente; c) oggetti per i quali l'introduzione nella rete dei sentieri è garantita o la cui esclusione è stata motivata.

Importanza e prospettive del sussidio:

Nel quadro della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC), le procedure per gli aiuti finanziari come pure le aliquote per i sussidi sono state riviste. In futuro, negli ambiti Protezione della natura e del paesaggio e Conservazione dei monumenti storici dovrebbero generalmente venire sottoscritte convenzioni di programma.

Fatta eccezione per progetti specifici e complessi, si rinuncia a sostenere progetti isolati.

Valutazione globale:

La conservazione delle vie di comunicazione storiche è essenzialmente compito dei Cantoni e dei Comuni. In futuro, a seguito della NPC, la Confederazione si concentrerà sulle strade nazionali.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: nel quadro della verifica dei compiti il DATEC (USTRA) esamina il presente sussidio entro il 2011.

5918

Studi di base secondo la legge sulla protezione delle acque 810.3600.001 NMC: A2310.0132

Protezione dell'ambiente e assetto del territorio

Obiettivi principali:

Protezione delle acque.

Prestazioni sussidiate:

Raccolta di informazioni sul ciclo dell'acqua, sull'approvvigionamento idrico e sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee; formazione di gestori di impianti di depurazione delle acque.

Basi giuridiche: Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20), articoli 57 e 64.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Cantoni e associazioni di categoria.

Aiuto finanziario o indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1992

2002 2003 2004 2005 2006

1 358 064 1 386 066 1 378 998 1 325 673 1 308 771

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 880 037 1 316 898

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Il presente sussidio comprende quattro differenti settori sussidiati.

In caso di qualità insufficiente di acque importanti, la Confederazione si assume il 30 per cento dei costi per determinarne le cause in vista delle misure di risanamento e della ricerca di falde freatiche sfruttabili importanti (studi di base secondo l'art. 64 cpv. 1 LPAc).

I Cantoni inoltrano le relative domande all'UFAM.

L'elaborazione di un atlante dell'approvvigionamento idrico (inventario dei principali impianti per l'approvvigionamento idrico e delle falde di acqua potabile) è assicurata dai Cantoni e sostenuta dalla Confederazione, su domanda all'UFAM, con indennità pari al 40 per cento dei costi computabili.

Secondo l'articolo 64 capoverso 2 LPAc, vengono conclusi accordi triennali per la formazione di gestori di impianti di depurazione con le due associazioni di categoria (Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque, VSA; Groupe pour la formation des exploitants des stations d'épuration, FES). Sono offerti due cicli di formazione, con la possibilità di conseguire un attestato professionale federale superiore. L'organizzazione spetta alle associazioni di categoria. L'aiuto finanziario è forfettario e viene definito dall'UFAM.

5919

L'ultimo settore comprende il coinvolgimento di associazioni di categoria e di istituzioni private per la produzione di materiale informativo sulla situazione e sulle misure necessarie in materia di protezione delle acque e di approvvigionamento idrico, come pure lo sviluppo di procedimenti di protezione delle acque d'interesse generale ai sensi dell'articolo 57 capoverso 2 LPAc. Anche in questo caso l'aiuto finanziario è forfettario e viene definito dall'UFAM.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Le indennità per gli studi di base (art. 64 cpv. 1 LPAc) ammontano al 30 per cento dei costi computabili e quelle per gli inventari degli impianti per l'approvvigionamento idrico e delle falde freatiche (art. 64 cpv. 3 LPAc) al 40 per cento. Il margine di discrezionalità nel settore delle indennità (studi di base, atlante dell'approvvigionamento idrico) è limitato.

Per il versamento degli aiuti finanziari, il margine di manovra è nettamente superiore. Ciò riguarda la formazione di personale specializzato e l'informazione della popolazione. La gestione materiale avviene mediante contratti di prestazioni con le associazioni di categoria.

Importanza e prospettive del sussidio:

I lavori per la realizzazione degli atlanti cantonali dell'approvvigionamento idrico sono a buon punto e dovrebbero essere completati entro il 2010. In base alle direttiva della NPC, le domande vanno presentate entro il 1º novembre 2010. Dopo questo termine non saranno più versate indennità e il sussidio sarà soppresso.

Da diversi decenni, le associazioni di categoria (VSA e FES) formano specialisti. Dal 2005, il diploma di gestore d'impianto di depurazione acque è riconosciuto dall'UFFT. Il sostegno alla formazione serve in particolare a favorire la prevenzione e ad apportare miglioramenti nel settore della depurazione delle acque di scarico e della protezione delle acque.

Valutazione globale:

Anche con la NPC, la protezione delle acque e l'approvvigionamento di acqua potabile rimangono un compito comune della Confederazione e dei Cantoni. Il sussidio è concesso per varie misure fondamentali per l'esecuzione della legge sulla protezione delle acque a livello cantonale. L'impiego dei mezzi appare conforme allo scopo ed efficace, con iter procedurali brevi.

Misure necessarie:

Nessuna.

5920

Risanamento dei siti contaminati 810.3600.002 NMC: A2310.0131

Protezione dell'ambiente e assetto del territorio

Obiettivi principali:

Risanamento e utilizzazione dei siti inquinati, protezione sostenibile e a lungo termine contro i pericoli.

Prestazioni sussidiate:

Indagini preliminari e dettagliate, elaborazione di progetti di risanamento, sorveglianza e risanamento.

Basi giuridiche: Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01), articolo 32c­e.

Ordinanza del 5 aprile 2000 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi; RS 814.681), articoli 9­13.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Imprese di risanamento, consulenti, proprietari dei siti, autorità (Cantoni, Comuni).

Indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

2002

2002 2003 2004 2005 2006

1 917 870 195 440 5 884 181 5 349 359 21 151 572

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo, credito d'impegno (dal 2006).

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

Il Cantone inoltra all'UFAM una domanda d'indennità. Se sono soddisfatti i presupposti giuridici, l'UFAM assegna un'indennità e ne ordina il versamento se è disponibile un elenco, esaminato dal Cantone, dei costi effettivi computabili delle indagini, della sorveglianza e del risanamento, e se i proventi a destinazione vincolata della tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) consentono di avere a disposizione i mezzi finanziari necessari. Se i proventi della tassa non sono sufficienti, per il versamento la priorità è accordata ai progetti urgenti per motivi ambientali o che comportano un beneficio ecologico rilevante in proporzione all'onere richiesto.

Per valutare i progetti (compatibilità ambientale, redditività e tecnica), l'UFAM istituisce una commissione consultiva.

Le indennità ammontano al 40 per cento dei costi di risanamento computabili. Per finanziare questi contributi di risanamento, la Confederazione ha elaborato l'OTaRSi (entrata in vigore l'1.1.2001), secondo la quale i mezzi finanziari per il risanamento dei siti contaminati devono essere acquisiti mediante una tassa sul deposito di rifiuti in Svizzera e all'estero (finanziamento speciale).

5921

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La gestione finanziaria si basa su un credito di pagamento nell'ambito del preventivo annuo. Secondo l'OtaRSi, la somma delle indennità non deve superare il totale dei proventi delle tasse sul deposito di rifiuti.

Nel 2006, nell'ambito della prima aggiunta al Preventivo 2006, è inoltre stato deciso lo stanziamento di un credito d'impegno di 200 milioni per il periodo 2006­2011, poiché per la prima volta si è delineata l'assunzione, da parte della Confederazione, di impegni che comportano pagamenti sull'arco di più anni.

In collaborazione con la commissione tecnica, l'Ufficio competente esamina, per i progetti pervenuti, il diritto ai sussidi ai sensi della LPAmb e dell'OtaRSi. Entro i limiti di queste disposizioni, l'UFAM dispone di un certo margine di manovra per determinare i costi di risanamento computabili.

In base alla LPAmb questo sussidio non è limitato nel tempo.

Tuttavia, il fatto che le indennità siano vincolate ai proventi delle tasse rappresenta in realtà una sorta di scadenza.

Importanza e prospettive del sussidio:

Secondo l'attuale pianificazione finanziaria, nei prossimi anni le spese per il risanamento dei siti contaminati saliranno a circa 40 milioni annui a causa del continuo avanzamento dell'attuazione e a seguito della modifica della LPAmb (IP Baumberger) entrata in vigore il 1º novembre 2006, la quale permette di concedere indennità per l'intera gestione dei siti contaminati.

A causa di questo sensibile aumento delle spese, in futuro il risanamento dei siti contaminati costituirà una voce di spesa importante nel settore dell'ambiente e dell'assetto del territorio.

A livello nazionale oggi esistono circa 50 000 siti inquinati. Tra questi figurano da 3000 a 4000 siti contaminati, che rappresentano un pericolo per l'uomo e per l'ambiente a causa delle emissioni inquinanti e che devono pertanto essere risanati. Poiché tale rischio non è sostenibile a lungo termine e non può essere lasciato alle generazioni future, il problema dei siti contaminati va risolto entro il 2025. Il finanziamento deve avvenire esclusivamente attraverso la rubrica speciale «Risanamento dei siti contaminati». A fine 2007 il saldo del finanziamento speciale era di circa 105 milioni.

Valutazione globale:

Considerato l'obiettivo di eliminare le ripercussioni dannose o moleste per l'uomo e per l'ambiente e di rendere utilizzabili le aree inquinate, l'intervento dello Stato nel risanamento dei siti contaminati appare giustificato.

La creazione del finanziamento speciale, con cui è stata introdotta una tassa obbligatoria per i gestori di discariche e gli esportatori di rifiuti, permette di finanziare il risanamento dei siti contaminati esistenti in base al principio di causalità, ciò che corrisponde allo spirito di una legislazione ambientale moderna.

Nel caso in cui le domande d'indennità superassero i mezzi accumulati con il finanziamento speciale, il Consiglio federale dovrebbe adeguare di conseguenza le aliquote della tassa sul deposito di rifiuti nell'OTaRSi.

Misure necessarie:

Nessuna.

5922

Risanamento dei deflussi residuali nelle zone iscritte in inventari 810.3600.007 NMC: A2310.0132

Protezione dell'ambiente e assetto del territorio

Obiettivi principali:

Protezione delle acque e conservazione dei biotopi d'importanza nazionale e cantonale.

Prestazioni sussidiate:

Risanamento di corsi d'acqua sensibilmente influenzati da prelievi e situati in aree iscritte nell'inventario nazionale o cantonale dei paesaggi degni di protezione.

Basi giuridiche: Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20), articolo 80 capoverso 2.

Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), articoli 13, 18d e 23c.

Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP; RS 923.0), articolo 12 capoverso 1.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

2002 2003 2004 2005 2006

Titolari di una concessione per l'utilizzazione delle forze idriche.

Aiuto finanziario o indennità.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

2003

105 000 262 000 353 450 137 757

Gestione finanziaria:

Credito annuo d'assegnazione nonché credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Decisione.

Procedura:

L'elemento centrale della procedura è la determinazione della soglia a partire dalla quale scatta l'obbligo d'indennizzo in caso d'intervento nei diritti esistenti di utilizzazione delle acque. In linea di principio, il risanamento dei tratti con deflussi residuali è obbligatorio e i relativi costi devono essere assunti dai concessionari, a condizione che l'intervento sia economicamente sostenibile. Per i corsi d'acqua situati in biotopi iscritti in un inventario, di norma le ulteriori misure necessarie devono essere indennizzate. La Confederazione e i Cantoni partecipano ai costi.

In caso di ulteriori risanamenti, l'autorità cantonale inoltra all'UFAM dapprima una domanda di massima per l'ottenimento di un sussidio. In base alla relativa decisione di principio adottata, il Cantone decide in merito al risanamento e fissa l'importo dell'indennizzo. Se la quota cantonale del finanziamento è assicurata, il Cantone può presentare all'UFAM una domanda di sussidio definitiva.

È possibile presentare una domanda anche qualora venga successivamente avviata una procedura di espropriazione (se inizialmente l'autorità aveva giudicato economicamente sostenibili le misure di risanamento) o se il concessionario e il Cantone hanno raggiunto un accordo sulle misure di risanamento.

Se sono soddisfatti i criteri per il sussidio viene emanata una decisione, la quale, oltre ai compiti da svolgere, al calendario e alle condizioni, contiene anche una garanzia e un piano di pagamento.

5923

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Poiché le ulteriori misure sono costituite prevalentemente da provvedimenti volti a proteggere i biotopi e paesaggi iscritti in inventari e solo secondariamente da misure di protezione delle acque, si applicano le disposizioni federali in materia di protezione della natura. In funzione del genere d'inventario e della capacità finanziaria, l'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio prevede che il sussidio sia concesso sotto forma di aiuto finanziario o di indennità.

L'UFAM verifica per campionatura se le misure sono attuate correttamente e decide in merito a eventuali sanzioni.

Il progetto può essere gestito mediante pagamenti intermedi e un pagamento finale, effettuato solo dopo l'attuazione della misura di risanamento.

Il termine di risanamento, fissato inizialmente per fine 2007, è stato prorogato fino al 2012 nel quadro del Programma di sgravio 2003.

Importanza e prospettive del sussidio:

Senza un indennizzo da parte dello Stato sono esclusi ulteriori risanamenti dei deflussi residuali nelle zone iscritte in inventari.

In base al Programma di sgravio 2003, i mezzi sono stati nettamente ridotti. In compenso, i risanamenti potranno essere completati entro il 2012. Il rispetto della scadenza è tuttavia incerto a causa dei ritardi a livello di attuazione.

Nell'ambito della NPC la protezione della natura resta un compito comune di Confederazione e Cantoni. Trattandosi di progetti complessi, anche nell'ambito della NPC i risanamenti dei tratti con deflussi residuali richiedono l'assegnazione di contributi federali per ogni singolo caso. Tali contributi non dipendono più dalla capacità finanziaria dei Cantoni.

Valutazione globale:

Finora sono stati sostenuti solo pochi progetti di risanamento a causa della proroga del termine e della complessità della determinazione della sostenibilità economica.

Le ulteriori misure di risanamento comportano un obbligo d'indennizzo da parte dello Stato. Anche con la NPC, sia la Confederazione che i Cantoni partecipano al finanziamento e alla valutazione dei progetti di risanamento. La partecipazione finanziaria della Confederazione favorisce una valutazione unitaria dei diversi progetti di risanamento.

Misure necessarie:

Nessuna.

5924

Esecuzione protezione delle specie 810.3600.305 NMC: A2310.0127

Protezione dell'ambiente e assetto del territorio

Obiettivi principali:

Conservazione e promozione della diversità delle specie di animali selvatici.

Prestazioni sussidiate:

Programmi e progetti di protezione delle specie, in particolare per ungulati, predatori e uccelli migratori, ma anche per altri mammiferi e uccelli.

Basi giuridiche: Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP; RS 922.0), articolo 14 capoverso 4.

Beneficiario finale:

Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Organizzazioni e specialisti attivi nel settore della biologia della fauna selvatica; partecipanti a progetti pilota (pastori, contadini).

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Sussidio esistente dal:

1971

2002 2003 2004 2005 2006

4 423 156 4 435 204 3 950 150 3 608 440 3 176 800

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

95 000 85 500 466 033 1 644 811 3 331 043

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

L«Esecuzione della protezione delle specie» comprende molteplici sussidi individuali differenti. Numerosi progetti sono avviati dall'UFAM e sostenuti da quest'ultimo con aiuti finanziari. I progetti sono messi a concorso secondo le disposizioni sugli appalti pubblici o, in caso di costi più importanti, secondo le disposizioni dell'OMC. In base alle offerte pervenute vengono conclusi contratti o convenzioni sulle prestazioni. Ne sono alcuni esempi la gestione delle popolazioni selvatiche (ricerca e raccolta di dati), progetti di ricerca sulla gestione dei grandi predatori e diversi progetti di monitoraggio della fauna selvatica.

In linea di massima i mandati sono messi a concorso. Se vi è un'unica istituzione in grado di assumersi un determinato compito, l'UFAM conclude convenzioni sulle prestazioni con tale istituzione.

La Stazione ornitologica di Sempach, ad esempio, gestisce su mandato dell'UFAM il centro nazionale di inanellamento, che identifica gli uccelli migratori.

5925

Non sono concessi aiuti finanziari a singole persone, salvo nel settore della prevenzione. Per proteggere le greggi nelle zone popolate da grandi predatori viene promosso l'impiego di cani da pastore.

I pastori interessati possono presentare all'organizzazione di consulenza agricola designata dall'UFAM una domanda di sostegno con contributi forfettari predefiniti.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Un bando dettagliato definisce esattamente la portata del progetto o del compito. In base alle offerte pervenute vengono conclusi contratti o convenzioni sulle prestazioni, contenenti anche disposizioni in materia di controllo. Devono essere effettuati sia conteggi intermedi annuali che un conteggio finale.

La selezione dei progetti da avviare o da sostenere e l'entità del contributo sono stabiliti in base alla priorità del compito in questione. Vi è quindi un ampio margine di discrezionalità in relazione al livello dell'aiuto finanziario.

I mezzi finanziari per il sussidio vengono stanziati attraverso un credito di pagamento annuale e quindi ridefiniti ogni dodici mesi.

Importanza e prospettive del sussidio:

Le attività della Confederazione incidono in modo determinante sul settore della biologia della fauna selvatica, in particolare per quanto riguarda le misure per la protezione delle specie minacciate e le strategie volte a favorire la coesistenza tra gli animali selvatici e le diverse forme di utilizzazione del loro habitat. Gli aiuti finanziari federali svolgono un ruolo chiave nella prevenzione dei danni causati dai predatori.

Nel quadro del Programma di sgravio 2003, il sussidio è stato ridotto, in particolare nella gestione dei grandi predatori.

Valutazione globale:

In relazione alla protezione delle specie animali minacciate, nel complesso il sussidio è conforme allo scopo. Il peso accordato alle misure per evitare o attenuare i conflitti tra il ritorno di specie animali estinte e le utilizzazioni agricole o di altra natura è giustificato nell'ottica della prevenzione.

L'impiego dei mezzi sembra efficiente. Pochi progetti hanno bisogno di aiuti finanziari più importanti, mentre sono molti i progetti e i compiti di piccola o piccolissima portata. Le diverse procedure relative agli aiuti finanziari appaiono quindi appropriate.

Misure necessarie:

Nessuna.

5926

Formazione specialistica in materia ambientale 810.3600.404 NMC: A2310.0123

Formazione e ricerca

Obiettivi principali:

Promozione della gestione sostenibile delle foreste e riduzione del carico ambientale.

Prestazioni sussidiate:

Formazione degli operai forestali e promozione della sicurezza sul lavoro nella selvicoltura; aggiornamento in materia ambientale, in particolare convegni per specialisti.

Basi giuridiche: Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFO; RS 921.0), articolo 39 capoverso 3.

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01), articolo 49.

Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP; RS 923.0), articolo 13 capoverso 1.

Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20), articolo 64 capoverso 2.

Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP; RS 922.0), articolo 14 capoverso 2.

Legge federale del 1º luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), articolo 14a capoverso 1.

Legge federale dell'8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2; RS 641.71), articolo 2.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio: Sussidio esistente dal:

Associazioni, organizzazioni, istituzioni.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

1956

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 186 821 1 439 956 2 582 255 11 402 060 2 569 781

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto o decisione.

Procedura:

Il sussidio comprende due prestazioni diverse e indipendenti.

Una parte nettamente preponderante del credito è destinata alla formazione nella gestione delle foreste. Vengono sostenuti corsi di formazione e di perfezionamento per operai forestali. L'istituzione che offre un corso chiede un sostegno al Cantone compilando l'apposito modulo. Dopo averla esaminata, il Cantone inoltra la domanda al servizio federale competente. La Confederazione concede un contributo solo se anche i Cantoni partecipano ai costi della formazione. Con il sostegno della Confederazione e del Cantone, i costi a carico dei partecipanti ai corsi si riducono.

2002 2003 2004 2005 2006

2 519 227 2 742 284 2 689 384 2 783 500 2 358 937

5927

La seconda prestazione sussidiata dalla Confederazione nell'ambito di questa rubrica comprende convegni per specialisti, promossi e cofinanziati dall'UFAM. Questi convegni si rivolgono a specialisti di vari settori ambientali e sono organizzati in collaborazione con associazioni e organizzazioni private.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

La Confederazione promuove solo i corsi di formazione per operai e operaie forestali che sono sostenuti/e anche dai Cantoni, i quali si assumono fino al 50 per cento dei costi. L'ammontare del contributo è fissato in una circolare indirizzata agli stessi Cantoni.

L'UFAM decide quali convegni per specialisti intende promuovere e sostenere e stabilisce come devono essere organizzati. Definisce inoltre l'entità del finanziamento, a complemento di eventuali tasse d'iscrizione.

Importanza e prospettive del sussidio:

I corsi finanziati con questo sussidio coprono buona parte della formazione e del perfezionamento degli operai forestali. Accanto alla formazione generale è promossa la sicurezza sul lavoro nella selvicoltura, sinonimo di prevenzione degli infortuni e, al tempo stesso, parte integrante di una politica forestale sostenibile.

Con la NPC, i corsi non sono più conteggiati individualmente, ma vengono forfetizzati. Per il resto, la ripartizione dei compiti e degli oneri finanziari tra la Confederazione e i Cantoni resta invariata.

I mezzi destinati ai convegni per specialisti sono relativamente esigui rispetto a quelli previsti per gli altri compiti esecutivi nel settore ambientale.

Valutazione globale:

In relazione alla formazione e alla promozione della sicurezza sul lavoro, il sussidio nel settore forestale appare conforme allo scopo.

La necessaria semplificazione della procedura per i corsi relativi alla gestione delle foreste è stata introdotta con l'entrata in vigore della NPC.

I convegni per specialisti dell'UFAM dovrebbero favorire l'esecuzione della legislazione sulla protezione dell'ambiente con un investimento complessivo relativamente limitato.

Misure necessarie:

Nessuna.

5928

Commissioni e organizzazioni internazionali 810.3600.501 NMC: A2310.0124

Relazioni con l'estero

Obiettivi principali:

Riduzione del carico ambientale e promozione di uno sviluppo sostenibile a livello internazionale.

Prestazioni sussidiate:

Sussidi a convenzioni e organizzazioni internazionali nel settore ambientale nonché sostegno a lavori specifici d'incidenza ambientale di organizzazioni internazionali.

Basi giuridiche: Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01), articolo 53.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Commissioni e organizzazioni internazionali.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Contributo obbligatorio e volontario a organizzazioni internazionali.

Sussidio esistente dal:

1971

2002 2003 2004 2005 2006

8 086 381 8 914 926 13 278 981 11 115 294 10 838 309

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

186 403 383 634 3 271 131 7 573 784 7 594 292

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

La concessione di contributi a commissioni e organizzazioni internazionali è sostanzialmente una conseguenza della ratifica di un accordo internazionale e dei protocolli corrispondenti nonché la premessa per raggiungere determinati nuovi obiettivi. Di norma vengono aiutati finanziariamente i segretariati di convenzioni o istituzioni. Con i cosiddetti contributi programmatici vengono inoltre cofinanziate attività svolte nell'ambito di un accordo, ad esempio l'elaborazione di un piano di attuazione di una convenzione o l'organizzazione in Svizzera di conferenze su temi specifici.

Numerose organizzazioni internazionali di protezione dell'ambiente hanno sede a Ginevra. Questa presenza presuppone per lo più un'offerta particolare da parte della Svizzera, data la concorrenza con altri Paesi nell'assegnazione delle sedi. Una parte di tali impegni finanziari vincolanti viene liquidata nell'ambito del presente sussidio.

I contributi maggiori sono destinati alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2,3 mio.), all'Agenzia europea dell'ambiente (1,9 mio.), alla Convenzione di Rotterdam su taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi e alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza (1 mio. ciascuna).

5929

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'ammontare del sussidio è determinato in base alle chiavi di ripartizione vincolanti delle organizzazioni (spesso la scala dei contributi alle Nazioni Unite) oppure in base alle priorità della politica ambientale o estera della Svizzera. Vi è un grande margine di manovra in particolare nell'ambito dell'elaborazione di offerte nelle gare per l'assegnazione delle sedi di organizzazioni ambientali, ma anche per quanto riguarda i contributi di programma.

Le quote annuali ordinarie (contributi obbligatori) sono basse e bastano solo per mantenere la struttura delle istituzioni. Mentre, in linea di principio, tutti i Paesi cofinanziano il mantenimento della struttura delle istituzioni, l'attuazione del programma di lavoro è finanziata attraverso fondi supplementari forniti dai Paesi industrializzati (contributi programmatici).

Sotto il profilo tecnico, l'efficacia dei sussidi viene valutata principalmente dai segretariati competenti, mentre sotto il profilo politico dai membri delle convenzioni o organizzazioni internazionali.

Per la Svizzera, l'aliquota della scala di contribuzione ufficiale alle spese delle Nazioni Unite è dell'1,2 per cento circa. Questa aliquota rappresenta la base di calcolo per il pagamento di sussidi nell'ambito di alcuni accordi. Per vari accordi ambientali, la Svizzera versa però una quota superiore in base ad accordi vincolanti o a titolo volontario, come fanno anche gli altri Paesi industrializzati, in funzione delle priorità.

Importanza e prospettive del sussidio:

L'importanza degli accordi ambientali nelle relazioni internazionali dovrebbe tendenzialmente aumentare.

Valutazione globale:

Per un Paese piccolo con standard ambientali elevati come la Svizzera, la politica ambientale internazionale riveste una grande importanza. Vi è quindi un interesse politico per l'adesione e la partecipazione della Svizzera a istituzioni ambientali internazionali. Occorre inoltre riconoscere che è nell'interesse del Paese ospitare importanti organizzazioni ambientali internazionali e i loro segretariati.

In merito all'entità finanziaria concreta della partecipazione alle istituzioni non vi è ancora sufficiente trasparenza, in quanto i singoli sussidi a commissioni e organizzazioni non sono documentati separatamente. Per quanto riguarda la distinzione in contributi obbligatori e volontari, la trasparenza ha potuto essere aumentata nel Preventivo 2008 grazie alla pertinente ripartizione dei contributi.

Altri punti critici sono dati dalle scarse possibilità di gestione e dall'ampio margine di apprezzamento nel fissare l'ammontare dei sussidi.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso le seguenti misure: ­ il DATEC è incaricato di chiarire in quale misura sia possibile rinunciare a singoli contributi volontari; ­ nello stesso tempo, bisognerà cercare di gestire il sussidio attraverso un credito complessivo. Il DATEC (UFAM) e il DFF (AFF) sono incaricati di elaborare le basi necessarie.

5930

Problemi ambientali globali 810.3600.502 NMC: A2310.0125

Relazioni con l'estero - Cooperazione internazionale

Obiettivi principali:

Riduzione del carico ambientale e promozione di uno sviluppo sostenibile a livello globale.

Prestazioni sussidiate:

Sussidi a convenzioni, processi e attività derivanti dalla conferenza sull'ambiente di Rio de Janeiro del 1992 nonché sostegno a lavori specifici d'incidenza ambientale di organizzazioni internazionali.

Basi giuridiche: Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01), articolo 53.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Convenzioni e organizzazioni internazionali.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Contributo obbligatorio e facoltativo a organizzazioni internazionali.

Sussidio esistente dal:

1991

2002 2003 2004 2005 2006

4 719 180 4 737 179 4 721 763 4 819 874 4 888 485

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

2 223 214 4 692 877

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

La concessione di contributi a convenzioni e organizzazioni internazionali è sostanzialmente una conseguenza della ratifica di un accordo internazionale e dei protocolli corrispondenti nonché la premessa per raggiungere determinati nuovi obiettivi. Di norma sono aiutati finanziariamente i segretariati di convenzioni o istituzioni. Con i cosiddetti contributi programmatici vengono inoltre cofinanziate attività svolte nell'ambito di un accordo. Sono poi concessi anche vari altri sussidi a istituzioni e organizzazioni internazionali, in parte anche per sostenere Ginevra quale importante centro della politica ambientale globale.

I contributi maggiori sono destinati alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e al Protocollo di Kyoto (1 mio.), alla Convenzione sulla diversità biologica e al Protocollo di Cartagena (0,8 mio.), a misure di formazione nell'ambito di varie convenzioni ambientali delle Nazioni Unite (0,8 mio.) nonché alla rete di organizzazioni internazionali ambientali con sede a Ginevra (0,6 mio.).

5931

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

L'ammontare del sussidio è determinato in base alle chiavi di ripartizione vincolanti delle organizzazioni (spesso la scala dei contributi alle Nazioni Unite) oppure in base alle priorità della politica ambientale o estera della Svizzera.

Le quote annuali ordinarie (contributi obbligatori) sono basse e bastano solo per mantenere la struttura delle istituzioni. Mentre, in linea di principio, tutti i Paesi cofinanziano il mantenimento della struttura delle istituzioni, l'attuazione del programma di lavoro è finanziata attraverso fondi supplementari forniti dai Paesi industrializzati (contributi programmatici).

Sotto il profilo tecnico, l'efficacia dei sussidi viene valutata principalmente dai segretariati competenti, mentre sotto il profilo politico dai membri delle convenzioni o organizzazioni internazionali.

Per la Svizzera, l'aliquota della scala di contribuzione ufficiale alle spese delle Nazioni Unite è dell'1,2 per cento circa. Questa aliquota rappresenta la base di calcolo per il pagamento di contributi nell'ambito di alcuni accordi. Per vari accordi ambientali, la Svizzera versa però una quota superiore in base ad accordi vincolanti o a titolo volontario, come fanno anche gli altri Paesi industrializzati, in funzione delle priorità.

Importanza e prospettive del sussidio:

L'importanza degli accordi ambientali nelle relazioni internazionali dovrebbe tendenzialmente aumentare.

Valutazione globale:

Per un Paese piccolo con standard ambientali elevati come la Svizzera, la politica ambientale internazionale riveste una grande importanza. Vi è quindi un interesse politico nell'adesione e nella partecipazione della Svizzera a istituzioni ambientali internazionali.

Occorre inoltre riconoscere che è nell'interesse del Paese ospitare importanti organizzazioni ambientali internazionali e i loro segretariati.

In merito all'entità finanziaria concreta della partecipazione alle istituzioni non vi è ancora sufficiente trasparenza, in quanto i singoli sussidi a commissioni e organizzazioni non sono documentati separatamente. Per quanto riguarda la distinzione in contributi obbligatori e volontari, la trasparenza ha potuto essere aumentata nel Preventivo 2008 grazie alla pertinente ripartizione dei contributi.

Altri punti critici sono dati dalle scarse possibilità di gestione e dall'ampio margine di apprezzamento nel fissare l'ammontare dei sussidi.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso le seguenti misure: ­ il DATEC è invitato a chiarire in quale misura una rinuncia a singoli contributi volontari sia accettabile; ­ contemporaneamente occorre verificare la possibilità di unire il presente sussidio a quello relativo alle «Commissioni e organizzazioni internazionali»; ­ infine si prevede di gestire il sussidio attraverso un credito complessivo. Il DATEC (UFAM) e il DFF (AFF) sono incaricati di elaborare le basi necessarie.

5932

Tecniche di protezione dell'ambiente 810.4600.003 NMC: A4300.0102

Protezione dell'ambiente e assetto del territorio

Obiettivi principali:

Riduzione del carico ambientale.

Prestazioni sussidiate:

Costruzione di impianti pilota e dimostrativi volti a ridurre il carico ambientale nell'interesse pubblico.

Basi giuridiche: Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01), articolo 49 capoverso 3.

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Imprese private e centri di ricerca pubblici.

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro (rimborsabile in caso di sfruttamento commerciale).

Sussidio esistente dal:

1997

2002 2003 2004 2005 2006

2 078 664 3 608 055 3 940 002 3 018 315 2 861 286

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

1 798 551

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Contratto.

Procedura:

Ogni domanda di progetto è esaminata da una commissione, che valuta il diritto e fissa l'importo del sussidio nonché la durata del progetto. I criteri generali per valutare le domande sono stati pubblicati dall'UFAM.

Vengono sostenuti i progetti che offrono vantaggi ecologici, tecnicamente realizzabili e con un potenziale commerciale. La preferenza è data alle domande con un'elevata utilità ecologica e una forte probabilità di affermarsi sul mercato.

Se sono disponibili fondi a livello di preventivo e la domanda è approvata, viene concesso un prestito senza interessi. In caso di successo commerciale, il prestito va rimborsato.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Per i progetti pluriennali, i contributi annui sono fissati anticipatamente. L'ultimo pagamento è effettuato solo dopo l'approvazione del rapporto e del conteggio finali. Anche le modalità di rimborso in caso di successo commerciale sono stabilite in anticipo.

Nella domanda di contributo i richiedenti descrivono il progetto in dettaglio, dimostrandone l'utilità ecologica e la fattibilità tecnica ed economica. La plausibilità dei dati è esaminata da esperti interni ed esterni.

L'efficacia della misura d'incentivazione è analizzata ogni cinque anni. Finora è stata effettuata una valutazione per il periodo 1997­2001. Il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il relativo rapporto il 9 dicembre 2002. La valutazione è stata effettuata da una società privata su mandato dell'UFAM.

5933

All'interno del contributo massimo da parte della Confederazione, pari al 50 per cento dei costi di progetto, vi è un ampio margine di apprezzamento soprattutto nella scelta dei progetti. L'unica regola è che vanno approvati in via prioritaria i progetti che presentano simultaneamente un'elevata utilità ecologica e una forte probabilità di realizzazione dal punto di vista economico.

Importanza e prospettive del sussidio:

Il volume degli investimenti in tecnologie ambientali non è noto.

Con un fatturato di circa 10 miliardi di franchi, il settore ambientale genera un'importante domanda di tecnologia ambientale. Si osserva un interesse pubblico per l'innovazione in vari settori ambientali.

Comparata alla promozione tecnologica complessiva della CTI (Agenzia federale per la promozione dell'innovazione) di circa 100 milioni, la quota legata all'ambiente (3 a 4 mio., ossia 3 a 4% dei mezzi finanziari a disposizione della CTI) è relativamente esigua. Il settore energetico viene tuttavia promosso separatamente.

Valutazione globale:

Secondo l'articolo 49 LPAmb, la Confederazione può promuovere le innovazioni nel campo della tecnologia ambientale. In tale ambito opera come creditore su un mercato svizzero dei capitali di rischio relativamente poco sviluppato. La tecnologia ambientale è di fatto ancora un mercato in crescita.

Secondo il rapporto per il periodo 1997­2001, solo una piccola parte dei progetti ha successo sul mercato. L'unica alternativa sarebbe l'emanazione di prescrizioni ambientali più severe, che indurrebbero progressi tecnici attraverso meccanismi di mercato. Non è inoltre da sottovalutare il fenomeno del free riding (almeno il 30 % secondo il rapporto citato).

Benché la domanda di contributo sia onerosa, la procedura risulta relativamente breve.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: il DATEC (UFAM) è incaricato di valutare a fondo il mantenimento del presente sussidio in base a un'analisi del rapporto costi/benefici e all'evoluzione del numero di rimborsi.

5934

Correzione internazionale del Reno 810.4600.004 NMC: A4300.0134

Protezione dell'ambiente e assetto del territorio

Obiettivi principali:

Protezione contro le piene allo sbocco del Reno alpino nel Lago di Costanza.

Prestazioni sussidiate:

Misure di protezione contro le piene allo sbocco del Reno nel Lago di Costanza in collaborazione con l'Austria.

Basi giuridiche: Trattati tra la Svizzera e l'Austria del 19 novembre 1924 e del 10 aprile 1954

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Correzione internazionale del Reno.

Indennità.

Sussidio esistente dal:

1900

2002 2003 2004 2005 2006

4 808 000 3 400 000 2 184 000 4 080 000 4 536 000

Prestazione in denaro non rimborsabile.

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

720 000 750 000 1 206 946 1 827 575 3 326 804

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisone formale (in base ai trattati internazionali).

Procedura:

La Correzione internazionale del Reno (Internationale Rheinregulierung, IRR), sottopone ai Paesi contraenti un programma di lavoro annuale. In Svizzera, tale programma è approvato dal capo del DATEC.

L'IRR fattura il suo operato nell'ambito dell'attuazione del programma di lavoro. La Confederazione versa l'80 per cento del contributo svizzero al Cantone di San Gallo, che aggiunge la sua quota del 20 per cento e versa alla IRR l'importo totale.

Le misure attuate sono costantemente verificate (dagli organi di controllo designati dai governi).

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

I trattati disciplinano gli aspetti essenziali della collaborazione tra la Svizzera e l'Austria. I contributi dei due Stati sono fissi (50 % ciascuno).

Vi è un margine di apprezzamento in merito all'approvazione del programma di lavoro annuale (tipo/portata dei lavori).

5935

Importanza e prospettive del sussidio:

I rischi legati alle piene del Reno alpino riguardano sia la Svizzera sia l'Austria. Le misure devono essere coordinate sui due lati della frontiera. La gestione/esecuzione comune della protezione contro le piene sarà quindi sostanzialmente utile anche in futuro. Tra l'altro, le opere di protezione devono essere rinnovate a intervalli regolari.

I lavori nell'ambito dell'attuale trattato termineranno presumibilmente nel 2012. Tuttavia, poiché il pericolo di piene resta, i lavori comuni CH/AUT dovranno essere portati avanti in forma adeguata (nuovo trattato).

Nota: dal 1º gennaio 2006, a seguito dello scioglimento dell'Ufficio federale delle acque e della geologia, il sussidio è stato trasferito all'Ufficio federale dell'ambiente (ex conto 804.4600.008).Nel quadro dei lavori riguardanti il Preventivo 2008, il credito è stato integrato nel credito ordinario protezione contro le piene.

Valutazione globale:

La protezione contro le piene rappresenta un bene pubblico. Inoltre, considerato il fatto che la protezione e l'utilizzazione vanno costantemente armonizzate, che con il tempo le opere di protezione diventano obsolete e che anche la situazione di rischio evolve, si tratta di un compito permanente.

Le misure adottate nell'ambito della correzione del Reno corrispondono alle norme svizzere di protezione contro le piene. La Correzione internazionale del Reno aveva un ruolo speciale solo per il fatto che il tratto di corso d'acqua in questione coincide con la frontiera nazionale.

La disposizione secondo cui il Canton San Gallo finanzia solo il 20 per cento dei costi svizzeri per l'IRR va verificata, in quanto il tratto del Reno che scorre nel Cantone di San Gallo risulta in tal modo nettamente favorito rispetto ad altri corsi d'acqua, e di conseguenza anche il Cantone è avvantaggiato rispetto agli altri. La sua quota di partecipazione ai costi per altre misure di protezione contro le piene (in base alle aliquote di sussidio attuali) è molto più elevata.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: il DATEC (UFAM) è incaricato di verificare la quota del Cantone di San Gallo in vista di un nuovo trattato con l'Austria allo scopo di applicare le consuete aliquote di sussidio per la protezione contro le piene anche a questo corso d'acqua.

5936

Sistemazione del Lago Maggiore 810.4600.005 NMC: A4300.0134

Protezione dell'ambiente e assetto del territorio

Obiettivi principali:

Miglioramento della sistemazione del Lago Maggiore.

Prestazioni sussidiate:

Preparazione di un trattato con l'Italia in cui siano stabilite le misure volte a migliorare la sistemazione del Lago Maggiore; accertamenti tecnici (insieme al Cantone Ticino).

Basi giuridiche: Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA; RS 721.100), articolo 6.

Ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA; RS 721.100.1).

Importi in CHF: 1980 1985 1990 1995 2000

65 000

Beneficiario finale: Natura del sussidio: Forma del sussidio:

Cantone Ticino

Sussidio esistente dal:

1990

2002 2003 2004 2005 2006

65 326

Aiuto finanziario.

Prestazione in denaro non rimborsabile.

20 000 5 000

Gestione finanziaria:

Credito a preventivo annuo.

Forma della concessione:

Senza decisione formale.

Procedura:

Tra l'Italia e la Svizzera vi sono contatti a livello di commissioni.

Oltre che della regolazione del Lago Maggiore, la commissione svizzera si occupa anche della navigabilità Po-Lago Maggiore.

Il Cantone Ticino e la Confederazione elaborano basi tecniche per migliorare la regolazione del Lago Maggiore.

La Confederazione versa un contributo pari al 75 per cento dei costi di accertamento a suo carico.

Gestione materiale e finanziaria; Parere:

Non esiste ancora nessuna base giuridica sotto forma di trattato.

Attualmente l'unica base giuridica è costituita dalla legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua.

Vi è un margine di apprezzamento per quanto riguarda l'approvazione del programma di lavoro annuale (tipo/portata dei lavori).

Importanza e prospettive del sussidio:

La Svizzera è interessata a migliorare la regolazione del Lago Maggiore poiché, in caso di piene, si verificano sempre danni sul suo territorio. La regolazione del lago può avvenire tuttavia solo sul versante italiano. La collaborazione con l'Italia è quindi indispensabile.

Nota: dal 1º gennaio 2006, a seguito dello scioglimento dell'Ufficio federale delle acque e della geologia, il sussidio è stato trasferito all'Ufficio federale dell'ambiente (ex conto 804.4600.008). Nel quadro dei lavori riguardanti il Preventivo 2008, il credito è stato integrato nel credito ordinario protezione contro le piene.

5937

Valutazione globale:

La protezione contro le piene rappresenta un bene pubblico. Si tratta di un compito permanente.

Malgrado l'impossibilità di intervenire attivamente sul territorio svizzero, la regolazione del Lago Maggiore è parte integrante della protezione svizzera contro le piene.

Le spese sostenute dal 1990 sono esigue. Evidentemente, l'Italia considera la questione meno urgente di quanto non faccia la Svizzera.

Sinora il contributo federale, pari al 75 per cento della quota svizzera di partecipazione ai costi, non è conforme né alla NPC né alle attuali aliquote di sussidio per la protezione contro le piene.

Misure necessarie:

Il Consiglio federale ha deciso la seguente misura: per i lavori di preparazione di un trattato internazionale con l'Italia, sarà assegnata al Cantone Ticino la consueta aliquota di sussidio per la sistemazione dei corsi d'acqua. Non è quindi necessario adottare altre misure.

5938

Allegato 2

Elenco delle misure Elenco delle misure Conto / Credito NMC/ Denominazione del sussidio

DFAE 201.3600.001 A2310.0394 Organizzazione degli Svizzeri all'estero 201.3600.002 A2310.0394 Società svizzere di soccorso all'estero 201.3600.004 A2310.0394 Misure a favore dei giovani svizzeri all'estero 201.3600.005 Prestazioni finanziarie per scopi particolari riguardanti gli Svizzeri all'estero 201.3600.160 A2310.0256 Sezione svizzera del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa 201.3600.166 A2310.0260 Fondo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente 201.3600.177 A2310.0267 Aiuto al disarmo: distruzione di armi chimiche

1

2

Conto / Credito NMC/ Denominazione del sussidio

Istanza competente1

Decisione (D) Mandato di verifica (M) Già attuato (A)2

Creare una base legale formale per il sostegno finanziario alle istituzioni degli svizzeri all'estero e precisare i criteri e le basi di calcolo.

Vedi 201.3600.001

AF

M

AF

M

Vedi 201.3600.001.

AF

M

Vedi 201.3600.001.

AF

M

Il sussidio sarà soppresso con effetto a fine 2007.

CF

A

Rinuncia al sussidiamento da parte del DFAE; dal 1° gennaio 2008 sussidiamento esclusivo dell'UFAM.

CF

D

Il sussidio sarà soppresso una volta che tutti AF gli impegni assunti saranno stati onorati.

D

Se una misura è formulata come mandato di verifica al Consiglio federale risp. a singoli dipartimenti/unità amministrative, e l'attuazione dei risultati della verifica richiedesse in ultima istanza un adeguamento a livello di legge, quale istanza competente è indicata l'Assemblea federale.

Il controlling avviene dal punto di vista del Consiglio federale: se il Governo ha approvato messaggi all'attenzione del Parlamento, la relativa misura è considerata attuata.

5939

Conto / Credito NMC/ Denominazione del sussidio

Conto / Credito NMC/ Denominazione del sussidio

Istanza competente1

Decisione (D) Mandato di verifica (M) Già attuato (A)2

201.3600.361 A2310.0276 Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di organizzazioni internazionali 201.3600.373 A2310.0281 Esposizioni universali

Dal 2009 il sovvenzionamento è limitato a progetti concreti unici secondo lo scopo previsto inizialmente.

Dal 2010 il tetto massimo del credito corrisponde all'importo di cui al Consuntivo 2006.

La Svizzera non partecipa alle esposizioni universali di seconda categoria; la Svizzera parteciperà alle esposizioni universali di prima categoria solo in presenza di interesse comprovato.

Entro fine 2008 verifica di una più forte focalizzazione delle attività di Presenza Svizzera.

CF

D

CF

D

CF

M

Focalizzazione tematica e regionale della cooperazione bilaterale allo sviluppo (nell'ambito del messaggio concernente il rinnovamento del credito d'impegno per la cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario).

CF

A

Entro fine 2010 verificare l'opportunità di mantenere il sussidio.

CF

M

Ottimizzazione della delimitazione delle competenze politico-culturali tra Pro Helvetia e altri Servizi che promuovono la cultura.

Verificare la possibilità di raggruppare le differenti misure per la promozione del libro e dell'editoria.

AF

A

CF

M

CF

M

CF

M

AF

M

201.3600.375 A2310.0283 Presenza svizzera all'estero 202.3600.002 A2310.0287 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo DFI 301.3600.001 A2310.0139 Prevenzione del razzismo 306.3600.001 Fondazione pro Helvetia 306.3600.105 A2310.0310 Esposizioni di libri all'estero 306.3600.152 A2310.0316 Cooperazione europea in ambito cinematografico 306.3600.322 A2310.0326 Museo svizzero dei trasporti 316.3600.003 A2310.0109 Malattie reumatiche

5940

Alla luce dell'accresciuta partecipazione finanziaria al Programma Media dell'UE, esaminare se è possibile rinunciare al contributo a Eurimages.

Nell'ambito del messaggio concernente la promozione della cultura, verificare la plausibilità e l'ammontare del sussidio tenendo conto della politica dei musei nazionali.

Nell'ambito del progetto «Prevenzione e promozione della salute in Svizzera», valutare ottimizzazioni organizzative che consentano di ottenere una gestione dei mezzi in funzione degli obiettivi. In primo luogo non devono però essere toccate le leghe della salute.

Conto / Credito NMC/ Denominazione del sussidio

Conto / Credito NMC/ Denominazione del sussidio

316.3600.004 A2310.0109 Croce Rossa Svizzera

Valutare l'opportunità di rinunciare dal CF 2010 al sovvenzionamento di questa prestazione e se in futuro il finanziamento può avvenire via ospedali e partecipanti ai corsi (tasse d'iscrizione ai corsi).

Dal 2011 riduzione del finanziamento; dal CF 2014 il finanziamento sarà esclusivamente a carico dei Cantoni e dei proprietari di immobili.

Vedi 316.3600.003.

AF

M

Il sussidio sarà soppresso a partire dal 2009. CF

D

Ottimizzare la cooperazione tra associazioni mantello affinché alcune di esse possano essere raggruppate.

CF

M

Valutare entro fine 2008 la necessità di apportare adeguamenti nella legge sulle attività giovanili; 1° trimestre 2009: presentare un messaggio per la revisione della legge sulle attività giovanili oppure un adeguamento dell'ordinanza relativa alla vigente legge sulle attività giovanili, che consenta una ripartizione dei mezzi più efficace ed economica sul piano amministrativo.

Nell'ambito del progetto di legge federale sull'aiuto alle università e sul coordinamento nel settore svizzero universitario, esaminare l'impostazione e la gestione del panorama universitario.

Vedi 325.3600.001.

AF

M

AF

M

AF

M

AF

M

AF

M

316.3600.006 A2310.0109 Programma svizzero sul radon 316.3600.014 A2310.0109 Associazione svizzera per l'alimentazione 316.3600.074 A2310.0109 Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso di droghe 318.3600.102 A2310.0333 Associazioni mantello delle organizzazioni familiari 318.3600.107 A2310.0307 Promozione delle attività giovanili extrascolastiche

325.3600.001 A2310.0184 Aiuto alle università, sussidi di base

325.3600.002 A2310.0185 Sussidi subordinati a progetti secondo la LAU 325.3600.003 Vedi 325.3600.001.

A2310.0186 Conferenza dei rettori delle università svizzere 325.3600.004 Vedi 325.3600.001.

A2310.0187 Organo di accreditamento e garanzia della qualità

Istanza competente1

Decisione (D) Mandato di verifica (M) Già attuato (A)2

M

D

5941

Conto / Credito NMC/ Denominazione del sussidio

Conto / Credito NMC/ Denominazione del sussidio

Istanza competente1

Decisione (D) Mandato di verifica (M) Già attuato (A)2

325.3600.321 A2310.0210 Cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST) 325.4600.001 A4300.0114 Aiuto alle università, contributi per investimenti materiali 328.3600.001 A2310.0346 A4100.0125 Contributo finanziario della Confederazione al settore dei PF

Valutare l'opportunità di rinunciare a un proprio servizio di promozione COST in seno al SER.

AF

M

Vedi 325.3600.001.

AF

M

Valutare la necessità di adeguamento ai AF fini dell'attuazione del rapporto sulla Corporate Governance nel settore dei PF, in particolare rafforzamento della responsabilità degli organi.

M

Nell'ambito della revisione della legge sull'asilo, trasferimento alla Confederazione dell'esecuzione di audizioni.

AF

A

Soppressione del sussidio e mantenimento del credito d'impegno (rinuncia alla richiesta di mezzi).

CF

A

Migliorare la procedura e successiva riduzione dell'impiego di mezzi in vista della soppressione del sussidio.

CF

M

Esaminare la possibilità di mantenere in essere il sussidio dopo il 2012.

AF

M

Vedi 325.3600.001.

AF

M

Vedi 325.3600.001.

AF

M

DFGP 420.3600.001 A2310.0166 Richiedenti l'asilo: sussidi forfettari, spese di amministrazione 420.4600.001 A4300.0110 Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo DFF 606.3600.001 A2310.0211 Contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati DFE 704.3600.102 A2310.0104 Promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo 706.3600.201 A2310.0104 Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali 706.3600.203 A2310.0105 Integrazione delle professioni SSA

5942

Conto / Credito NMC/ Denominazione del sussidio

Conto / Credito NMC/ Denominazione del sussidio

706.3600.300 A2310.0106 Centri svizzeri di ricerca 706.3600.306 A2310.0107 Promozione della tecnologia e dell'innovazione nel contesto nazionale e internazionale 708.3600.003 A2310.0140 Consulenza

Rafforzamento dell'alleanza strategica tra il CF settore dei PF e il CSEM nell'ambito della nuova convenzione sulle prestazioni.

Riposizionamento della CTI nell'ambito di AF una revisione parziale della legge sulla ricerca nel 2008.

Decisione (D) Mandato di verifica (M) Già attuato (A)2

A M

AF

D

CF

M

CF

M

AF

M

AF

M

Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo della CF politica agricola, valutare una riduzione dell'impiego di mezzi e la rinuncia a determinate forme di sostegno.

708.3601.241 Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo della CF A2310.0148 politica agricola, analizzare la situazione ed Trasformazione di esaminare una riduzione del livello di barbabietole da zucchero sostegno svizzero.

708.3602.234 Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo della CF A2310.0147 politica agricola, esaminare la soppressione Aiuti all'interno del del sussidio.

Paese per il bestiame da macello e la carne CF 708.3603.234 Esaminare la possibilità di limitare il sussidio per il periodo dopo Pasqua.

A2310.0147 Aiuti per le uova indigene

M

708.3600.004 A2310.0141 Contributi per la ricerca 708.3600.200 A2310.0145 Promozione dello smercio 708.3600.300 A2310.0149 Pagamenti diretti generali

708.3600.301 A2310.0150 Pagamenti diretti ecologici 708.3601.100 A2310.0144 Allevamento di animali

Integrazione del sussidio nel limite di spesa «Miglioramento delle basi di produzione» nell'ambito dell'ulteriore sviluppo della politica agricola.

Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo della politica agricola, valutare l'opportunità di integrare il sussidio in uno dei limiti di spesa per l'agricoltura.

Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo della politica agricola, valutare gli effetti prodotti con l'adeguamento delle misure di promozione dello smercio ed esaminare la necessità di ulteriori misure per concentrare le forze.

Nell'ambito del rapporto richiesto con la mozione 06.3635 sull'ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti, esaminare un'impostazione neutrale sul piano produttivo. Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo della politica agricola, verificare l'ammontare dei mezzi che dovranno essere utilizzati in futuro.

Vedi 708.3600.300.

Istanza competente1

M

M

M

5943

Conto / Credito NMC/ Denominazione del sussidio

Conto / Credito NMC/ Denominazione del sussidio

708.3604.234 A2310.0147 Valorizzazione della lana di pecora 708.3605.243 A2310.0148 Trasformazione di materie prime rinnovabili 708.4200.100 A4200.0111 Crediti d'investimento

Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo della CF politica agricola, esaminare la soppressione del sussidio.

M

Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo della CF politica agricola, esaminare la soppressione del sussidio.

M

Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo della politica agricola, verificare i depositi annuali nel Fonds de roulement nonché la necessità di alimentare ulteriormente tale fondo.

Migliore adeguamento della preventivazione al presumibile fabbisogno di mezzi.

CF

M

CF

M

Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo della politica agricola, verificare l'utilizzazione dei mezzi al fine di migliorare ulteriormente l'efficienza e l'effettività del sussidio.

Il sussidio sarà soppresso.

AF

M

AF

A

Nell'ambito della nuova regolamentazione del finanziamento dell'infrastruttura, esaminare il sistema dei prezzi di tracciato.

CF

M

708.4200.101 A4200.0112 Aiuto per la conduzione aziendale 708.4600.100 A4300.0107 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura 735.3600.003 A6210.0102 Rimborso di prestazioni assistenziali per casi di rigore DATEC 802.3600.003 A2310.0213 CP FFS Sussidio d'esercizio Infrastruttura 802.3600.004 A2320.0214 Indennità per il traffico combinato

Istanza competente1

Decisione (D) Mandato di verifica (M) Già attuato (A)2

Nell'ambito del progetto sul traffico merci, AF A esaminare gli strumenti di trasferimento e definire un piano di riduzione a medio termine degli incentivi finanziari per il traffico merci su binario.

802.3600.202 Nell'ambito della verifica dei compiti, il CF D A2310.0215 sussidio a favore del carico di autoveicoli Carico degli autoveicoli del Vereina sarà soppresso a partire dal 2010.

802.3600.203 Conformemente al postulato della CTT-CS, CF, AF M A2310.0216/2310.0382/ allestire un rapporto sulle condizioni 4300.0131 dell'infrastruttura ferroviaria.

Indennità per il traffico Presentare un pacchetto di riforme al fine di regionale aumentare l'efficacia delle indennità (possibili sostituzioni di servizi ferroviari con linee di autobus, adeguamento della domanda minima necessaria per l'ordinazione di un servizio di trasporto regionale su una determinata linea).

5944

Conto / Credito NMC/ Denominazione del sussidio

Conto / Credito NMC/ Denominazione del sussidio

Istanza competente1

Decisione (D) Mandato di verifica (M) Già attuato (A)2

802.4200.202 A4200.0115 Mutui traffico combinato 802.4600.002 A43000115 CP FFS Ammortamenti Infrastruttura

Vedi 802.3600.004.

AF

A

Nell'ambito del controlling, esaminare una riduzione degli standard di ampliamento e di manutenzione al fine di conseguire gli obiettivi di cui alla convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS 2007-2010.

Uniformare le aliquote dei sussidi per le misure di rinnovamento e di manutenzione dell'infrastruttura dei binari delle ITC.

CF

M

CF

A

Nell'ambito della verifica dei compiti, CF analizzare il sistema di sussidi, in particolare esaminare il mantenimento del cofinanziamento di rinnovamenti di binari di raccordo.

Vedi 802.3600.004.

AF

M

Valutare entro fine 2008 le esperienze raccolte con le nuove convenzioni sulle prestazioni e, laddove necessario, adottare misure correttive.

Integrare l'odierna gestione del traffico pesante nella gestione del traffico vincolante in fase di allestimento.

CF

M

CF

A

CF

D

Nell'ambito della verifica dei compiti, CF valutare un'eventuale rinuncia a singoli contributi volontari. Verificare al contempo la gestione del sussidio per mezzo di un credito complessivo.

Vedi 810.3600.501.

CF

M

802.4600.107 A4300.0131 Miglioramenti tecnici e trasformazione dell'esercizio 802.4600.401 A4300.0121 Binari di raccordo 802.4600.402 A4300.0122 Contributi d'investimento per il trasporto combinato 806.3600.007 A6210.0141 Controlli di polizia sul traffico pesante 806.3600.009 A6100.0001 Gestione del traffico pesante 806.4600.012 A8300.0110 Vie di comunicazione storiche 810.3600.501 A2310.0124 Commissioni e organizzazioni internazionali 810.3600.502 A2310.0125 Problemi ambientali globali 810.4600.003 A4300.0102 Tecniche di protezione dell'ambiente

Nell'ambito della verifica dei compiti, esaminare la soppressione del sussidio con effetto al 2011.

Valutare il mantenimento del sussidio alla luce del rapporto costi/benefici.

CF

A

M

M

5945

Conto / Credito NMC/ Denominazione del sussidio

Conto / Credito NMC/ Denominazione del sussidio

Istanza competente1

810.4600.004 Verificare la quota del Cantone di San CF A4300.0134 Gallo in vista di un nuovo trattato con Correzione internazionale l'Austria.

del Reno 810.4600.005 Assegnare al Cantone Ticino la consueta CF A4300.0134 aliquota di sussidio per la sistemazione dei Sistemazione del Lago corsi d'acqua per i lavori di preparazione di Maggiore un trattato internazionale con l'Italia.

5946

Decisione (D) Mandato di verifica (M) Già attuato (A)2

M

A

Allegato 3

Sintesi delle principali agevolazioni fiscali Imposta federale diretta LIFD art. 56 lett. d

LIFD art. 56 lett. g LIFD art. 56 lett. h

Legge federale sulla politica regionale art. 12 e 19 DF in favore delle zone di rilancio economico, art. 6, 7 LCRC art. 1

LAP art. 16 cpv. 1, promemoria sul trattamento fiscale delle scorte obbligatorie LIFD art. 59 lett. c

LIFD art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD art. 24 lett. b

LIFD art. 33 cpv. 1 lett. b LIFD art. 33a LIFD art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD art. 35 cpv. 1 lett. b

Esenzione dall'imposta, persone giuridiche Le imprese di trasporto concessionarie, importanti ai fini della politica dei trasporti, a condizione che non abbiano realizzato utili netti durante l'anno fiscale o che, durante l'anno fiscale e nei due anni precedenti, non abbiano distribuito nessun dividendo né analoga partecipazione agli utili.

Le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini.

Le persone giuridiche che perseguono, sul piano nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini.

Riduzione dell'imposta, persone giuridiche Un'impresa può beneficiare di agevolazioni dell'imposta federale diretta se anche il Cantone in cui è realizzato il progetto accorda agevolazioni fiscali (secondo le modalità, l'importanza e la durata di quelle concesse all'impresa da parte del Cantone).

Per prevenire e combattere la disoccupazione, le imprese dell'economia privata costituiscono volontariamente, con versamenti annui, riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali.

Per le scorte obbligatorie è ammessa una sottovalutazione fino al 50 per cento del prezzo di base e, per le scorte volontarie, fino all'80 per cento dei costi di acquisto o di produzione.

Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche le prestazioni volontarie in contanti, fino a concorrenza del 10 per cento dell'utile netto, a organizzazioni di utilità pubblica ai sensi dell'art. 56 lett. g.

Esenzione dall'imposta, persone fisiche Gli interessi su averi, compresi quelli versati da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto.

L'incremento patrimoniale derivante da assicurazioni private di capitali, soggette a riscatto, eccettuate quelle da polizze di libero passaggio.

Deduzioni, persone fisiche Gli oneri permanenti, nonché il 40 per cento delle rendite vitalizie versate.

I versamenti di utilità pubblica (fino al 20 % del reddito netto).

Deduzioni per figli (4300 franchi per persona).

Deduzione per persone a carico (4300 franchi per persona).

5947

LIFD art. 32 cpv. 2 LIFD art. 32 cpv. 3

Steuermäppchen I Imposizione delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (2° pilastro) e dalla previdenza individuale vincolata (3° pilastro) LIFD art. 22 cpv. 3 Steuermäppchen I Imposizione delle rendite e delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale, disposizioni transitorie

Gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione e quindi essere dedotti dal reddito.

Le spese per lavori di cura di monumenti storici che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali lavori non siano sussidiati.

Riduzione dell'imposta, persone fisiche Le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale e dalla previdenza individuale vincolata sono imponibili separatamente dagli altri redditi con l'aliquota corrispondente a un quinto della prestazione in capitale versata.

Le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento.

Le rendite e le prestazioni della previdenza professionale che decorrono dal 1° gennaio 2002 e sono fondate su un rapporto di previdenza già esistente il 31 dicembre 1985 sono imponibili nella misura del 60 per cento se sono state finanziate esclusivamente con risorse proprie e dell'80 per cento se sono state finanziate in ragione di almeno il 20 per cento con risorse proprie (nella misura del 100 % in tutti gli altri casi).

Imposta sul valore aggiunto LIVA art. 25 cpv. 1 lett. b

LIVA art. 25 cpv. 1 lett. d

LIVA art. 74 n. 3 LIVA art. 90 cpv. 2 lett. a nonché OLIVA art. 20 segg.

LIVA art. 90 cpv. 2 lett. d nonché OLIVA art. 36 LIVA art. 18 n. 1 LIVA art. 18 n. 2­7

LIVA art. 18 n. 8­10

5948

Esenzione dall'imposta (esenzioni proprie e improprie) Gli agricoltori, i selvicoltori e gli orticoltori che forniscono prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda; i commercianti di bestiame per le operazioni di commercio relative al bestiame; i centri di raccolta del latte per le operazioni di commercio del latte con le aziende di trasformazione.

Le società sportive che non perseguono uno scopo lucrativo e sono gestite a titolo onorifico e le istituzioni di utilità pubblica la cui cifra d'affari annua non supera 150 000 franchi.

L'importazione di opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine.

Sgravio dall'imposta sul valore aggiunto per i beneficiari di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 della legge sullo Stato ospite.

Le operazioni e l'importazione di monete d'oro e di oro fino.

Il trasporto di beni che sottostanno ai servizi riservati in conformità della legislazione postale; è invece imponibile la posta pacchi.

Le prestazioni di servizi e le operazioni nell'ambito delle cure mediche, le prestazioni di cura e le prestazioni abbinate ordinate dai medici (trasporto di pazienti, fornitura di organi e di sangue).

Le operazioni nel settore dell'aiuto sociale, della cura, dell'assistenza e del lavoro giovanile.

LIVA art. 18 n. 11 LIVA art. 18 n. 12

LIVA art. 18 n. 13

LIVA art. 18 n. 14 LIVA art. 18 n. 15

LIVA art. 18 n. 16

LIVA art. 18 n. 17

LIVA art. 18 n. 18 LIVA art. 18 n. 19 LIVA art. 18 n. 20, 21 LIVA art. 18 n. 22 LIVA art. 18 n. 23 LIVA art. 18 n. 25

LIVA art. 36 cpv. 1 lett. a

Determinate operazioni nell'ambito dell'educazione e della formazione.

La messa a disposizione di personale da parte di istituzioni religiose o filosofiche senza scopo lucrativo, per la cura dei malati, la previdenza e la sicurezza sociali, l'assistenza all'infanzia e alla gioventù, l'educazione e l'istruzione, nonché per il culto, la beneficenza e scopi d'utilità pubblica.

Le operazioni fornite ai propri membri, contro pagamento di contributi stabiliti in conformità degli statuti, da parte di istituzioni senza scopo lucrativo che perseguono obiettivi di natura politica, sindacale, economica, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica, culturale o civica.

Le prestazioni di servizi culturali fornite direttamente al pubblico.

Le controprestazioni richieste in caso di manifestazioni sportive, compresi i diritti di partecipazione a dette manifestazioni (p. es. la tassa di iscrizione) e le prestazioni annesse.

Le prestazioni di servizi culturali e le forniture di opere d'arte da parte degli autori, nonché le prestazioni di servizi degli editori e delle società di riscossione per la diffusione di queste opere.

Le operazioni in caso di manifestazioni effettuate da istituzioni che svolgono attività escluse dall'imposta nei settori della cura ai malati, dell'assistenza, dell'aiuto e della sicurezza sociali, dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù e dello sport non praticato a scopo lucrativo, e da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura, purché tali operazioni siano intese a procurare un aiuto finanziario a tali istituzioni.

Le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le operazioni relative all'attività di agente o di intermediario d'assicurazione.

Determinate operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali.

Le prestazioni di sevizi nell'ambito della compravendita e della locazione di immobili e di alloggi.

Le forniture, al massimo al loro valore facciale, di francobolli valevoli per l'affrancatura sul territorio svizzero e di altri valori di bollo ufficiali.

Le operazioni concernenti scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, purché siano assoggettate a un'imposta speciale o ad altre tasse.

Le operazioni delle casse di compensazione
effettuate fra di loro e le operazioni per i compiti affidati per legge alle casse di compensazione.

Riduzione dell'imposta L'aliquota ridotta di imposta del 2,4 per cento si applica alle forniture e al consumo proprio dei seguenti oggetti: acqua trasportata in condotte, prodotti commestibili e bevande (eccettuate le bevande alcoliche e le prestazioni della ristorazione), bestiame, pollame, pesci, cereali, sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, fiori recisi e rami, alimenti, acidi per l'insilamento, concimi, preparati fitosanitari, materiali di pacciamatura e

5949

LIVA art. 36 cpv. 1 lett. b LIVA art. 36 cpv. 1 lett. c LIVA art. 36 cpv. 1 lett. d

LIVA art. 36 cpv. 2

altri materiali vegetali di copertura, medicinali, giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario.

L'aliquota ridotta di imposta del 2,4 per cento si applica alle prestazioni di servizi delle società di radio e televisione, tranne quelle aventi carattere commerciale.

L'aliquota ridotta di imposta del 2,4 per cento si applica alle operazioni di manifestazioni culturali e sportive, purché si sia optato a favore della loro imposizione.

L'aliquota ridotta di imposta del 2,4 per cento si applica alle prestazioni nel settore dell'agricoltura consistenti nella lavorazione diretta del suolo in relazione con la produzione naturale o nei prodotti del suolo adibito alla produzione naturale.

L'aliquota ridotta di imposta del 3,6 per cento si applica alle prestazioni della ristorazione.

Tasse di bollo LTB art. 6 cpv. 1 lett. a LTB art. 6 cpv. 1 lett. abis LTB art. 6 cpv. 1 lett. b LTB art. 6 cpv. 1 lett. c LTB art. 6 cpv. 1 lett. h LTB art. 14 cpv. 1 lett. f LTB art. 14 cpv. 1 lett. g LTB art. 14 cpv. 1 lett. h LTB art. 14 cpv. 3 LTB art. 17a cpv. 1 LTB art. 19 cpv. 1

LTB art. 19 cpv. 2 LTB art. 22 lett. a LTB art. 22 lett. b, c

5950

Esenzione dalla tassa A determinate condizione i diritti di partecipazione a determinate persone giuridiche che si dedicano a determinate attività senza perseguire uno scopo di lucro.

I diritti di partecipazione a determinate persone giuridiche creati o aumentati in esecuzione di fusioni o ristrutturazioni.

I diritti di partecipazione a società cooperative, fintanto che le prestazioni dei soci giusta l'articolo 5 non raggiungano, complessivamente, 50 000 franchi.

A determinate condizioni i diritti di partecipazione a imprese ferroviarie e di navigazione concessionarie, nonché a servizi di trasporto su strada.

I diritti di partecipazione per quanto le prestazioni dei soci non superino complessivamente 1 000 000 franchi.

L'emissione di obbligazioni di debitori stranieri in valuta estera, nonché di diritti di partecipazione a società straniere.

Il commercio di titoli del mercato monetario svizzeri ed esteri.

La mediazione o la compera e la vendita di obbligazioni straniere tra due partner contrattuali stranieri.

Il negoziatore professionale di titoli per la quota di tassa che lo concerne se aliena titoli facenti parte del suo stock commerciale o ne acquista per aumentarlo.

Gli investitori esentati dalla tassa.

Se la conclusione del negozio è effettuata all'estero e se una della parti contraenti è una banca straniera o un agente di borsa straniero, la tassa dovuta da detta parte contraente decade.

I membri stranieri di una borsa svizzera (remote) che trattano titoli svizzeri per conto proprio.

I pagamenti periodici di premi per l'assicurazione sulla vita (assicurazione di capitale e di rendite).

I pagamenti di premi per l'assicurazione malattia, invalidità e infortuni. (L'agevolazione fiscale si applica soltanto al settore volontario.)

LTB art. 22 lett. d LTB art. 22 lett. e, g, h

I pagamenti di premi per l'assicurazione di merci trasportate.

I pagamenti di premi per l'assicurazione contro i danni cagionati a terreni agricoli e colture dalla forze della natura, per l'assicurazione contro i danni della grandine e l'assicurazione del bestiame.

Imposta sugli oli minerali LIOm art. 17 cpv. 2

LIOm art. 17 cpv. 3 LIOm art. 18 cpv. 2

LIOm art. 18 cpv. 3

Esenzione dall'imposta Il Consiglio federale può accordare l'esenzione totale o parziale dall'imposta per i carburanti destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea, destinati al rifornimento di aeromobili prima dell'involo diretto a destinazione dell'estero, importati come carburante nel serbatoio di un veicolo o nel bidone di scorta o ottenuti in impianti pilota e di dimostrazione da materie prime rinnovabili.

I carburanti utilizzati da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione.

Il supplemento fiscale sugli oli minerali (e una parte dell'imposta sugli oli minerali) è restituito se il carburante è stato utilizzato per l'agricoltura, la silvicoltura o la pesca professionale.

Il Dipartimento federale delle finanze può autorizzare la restituzione dell'imposta se è comprovata una necessità economica e se la merce è stata utilizzata per uno scopo d'interesse generale.

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni OTTP art. 3 cpv. 1 lett. a OTTP art. 3 cpv. 1 lett. b OTTP art. 3 cpv. 1 lett. c OTTP art. 3 cpv. 1 lett. d OTTP art. 3 cpv. 1 lett. h OTTP art. 3 cpv. 1 lett. i OTTP art. 3 cpv. 1 lett. k OTTP art. 3 cpv. 2

OTTP art. 4 cpv. 1 lett. a

Esenzione dalla tassa I veicoli muniti di targhe di controllo militari.

I veicoli della polizia, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici nonché le ambulanze.

I veicoli delle imprese di trasporto concessionarie.

I veicoli agricoli.

I veicoli per la scuola guida sempre che siano utilizzati esclusivamente per la scuola guida e siano immatricolati a nome di una scuola guida riconosciuta.

I veicoli d'epoca designati come tali nella licenza di circolazione.

I rimorchi abitabili per fieraioli e circhi nonché i rimorchi per il trasporto di cose per fieraioli e circhi, utilizzati esclusivamente per il trasporto di materiale per fieraioli e circhi.

L'Amministrazione federale delle dogane può autorizzare altre deroghe in casi giustificati, segnatamente in considerazione di convenzioni internazionali, per motivi umanitari o per corse non commerciali d'utilità pubblica.

Riduzione della tassa Riscossione forfetaria di una tassa ridotta nel caso di autoveicoli pesanti per il trasporto di persone e di rimorchi abitabili nonché di automobili pesanti.

5951

OTTP art. 4 cpv. 1 lett. b­e OTTP art. 4 cpv. 1 lett. f, g

OTTP art. 7 OTTP art. 8­10 OTTP art. 11 OTTP art. 12

Riscossione forfetaria di una tassa ridotta nel caso di autobus e autosnodati.

Riscossione forfetaria di una tassa ridotta nel caso di carri con motore, trattori e veicoli a motore per il trasporto di cose che non oltrepassano la velocità massima di 45 km/h nonché nel caso di veicoli a motore del ramo dei fieraioli e circhi che trasportano esclusivamente materiale per fieraioli o circhi o trainano rimorchi non assoggettati alla tassa, per 100 kg di peso complessivo.

I veicoli utilizzati dai trasporti pubblici.

Restituzioni TCNA (traffico combinato non accompagnato) Restituzioni legname.

Trasporti di latte alla rinfusa e di animali di reddito.

Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali OUSN art. 3 cpv. 1 lett. a OUSN art. 3 cpv. 1 lett. b OUSN art. 3 cpv. 1 lett. d OUSN art. 3 cpv. 1 lett. f OUSN art. 3 cpv. 1 lett. i OUSN art. 3 cpv. 2

Esenzione dall'obbligo del contrassegno I veicoli muniti di targhe di controllo militari.

I veicoli dei pompieri, della polizia e dei servizi di manutenzione delle strade nazionali, le ambulanze nonché i veicoli della protezione civile.

I veicoli con targhe professionali svizzere, utilizzati per corse in giorni feriali.

I veicoli impegnati in operazioni di soccorso in caso di incendi, infortuni, panne ecc.

I veicoli che eseguono corse durante l'esame ufficiale per l'ottenimento della licenza di condurre.

La sospensione temporanea su decisione della DGD dell'assoggettamento all'obbligo del contrassegno su tratte della rete delle strade nazionali in caso di catastrofi o condizioni di circolazione straordinarie.

Tassa sulle case da gioco LCG art. 42 cpv. 1

LCG art. 42 cpv. 2

LCG art. 42 cpv. 3

5952

Riduzione della tassa Il Consiglio federale può ridurre di un quarto al massimo l'aliquota della tassa dei kursaal, fissata secondo l'articolo 41, sempreché i proventi siano utilizzati in misura preponderante per interessi pubblici della regione, segnatamente per il promovimento di attività culturali, o per scopi di pubblica utilità.

Il Consiglio federale può ridurre di un terzo al massimo l'aliquota della tassa se la regione di sito del kursaal dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale.

Nel caso in cui siano dati entrambi i motivi di riduzione, l'aliquota della tassa può essere ridotta al massimo della metà.

Dazi di importazione LD art. 8 cpv. 1

Esenzione dal dazio Sono esenti da dazio le merci che nella legge sulla tariffa delle dogane o nei trattati internazionali sono dichiarate esenti da dazio nonché le merci in piccole quantità, di valore insignificante o gravate da un esiguo importo di dazio.

Imposizione degli autoveicoli OIAut art. 1 cpv. 1 lett. a n. 2 OIAut art. 1 cpv. 1 lett. d

Esenzione dall'imposta Autoveicoli per invalidi che ne necessitano a causa del loro handicap.

Autoveicoli elettrici.

Imposizione delle bevande distillate LAlc art. 20 cpv. 1

Riduzione dell'imposta Aliquota di imposta ridotta per i piccoli produttori.

5953

5954