Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento

Disegno

(Programma d'armamento 2008) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 febbraio 20082, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 20 febbraio 2008 (Programma d'armamento 2008).

1

Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 917 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.

2

Art. 2 1

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).

2

Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 2

RS 101 FF 2008 1543

2007-2931

1583

Programma d'armamento 2008. DF

Appendice

Elenco dei crediti d'impegno Progetti

Credito d'impegno fr.

­ Protezione e mascheramento

513 000 000

­ Effetto delle armi

404 000 000

Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2008

917 000 000

1584