Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione

Disegno

(Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 123 capoverso 1, 173 capoverso 2 e 191a capoversi 1 e 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20082, decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione e contiene disposizioni integrative del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20073 (CPP) in materia di giurisdizione federale.

1

Non si applica alle cause penali deferite dal pubblico ministero della Confederazione ad autorità cantonali per l'istruzione e il giudizio o soltanto per il giudizio.

2

Art. 2 1

2

1 2 3

Autorità penali della Confederazione

Le autorità di perseguimento penale della Confederazione sono: a.

la polizia;

b.

il Ministero pubblico della Confederazione.

Hanno competenze giudiziarie nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale: a.

il Tribunale penale federale;

b.

il Tribunale federale;

c.

i giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi, se operano per conto della Confederazione.

RS 101 FF 2008 7093 RS ...; FF 2007 6327

2007-2377

7153

Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

Art. 3 1

Lingua del procedimento

La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano.

Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente:

2

a.

delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento;

b.

della lingua degli atti essenziali;

c.

della lingua nel luogo del primo atto istruttorio.

La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato.

3

Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di separazione o riunione dei procedimenti.

4

Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento.

5

La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata secondo il diritto cantonale.

6

Titolo secondo: Autorità di perseguimento penale Capitolo 1: Polizia Art. 4

Adempimento dei compiti di polizia

L'adempimento dei compiti di polizia nell'ambito della giurisdizione federale compete: a.

alla Polizia giudiziaria federale;

b.

ad altre unità dell'Ufficio federale di polizia, nella misura in cui il diritto federale attribuisce loro compiti nell'ambito del perseguimento penale;

c.

ad altre autorità federali, nella misura in cui il diritto federale attribuisce loro compiti nell'ambito del perseguimento penale;

d.

alle forze di polizia cantonali che adempiono compiti nell'ambito del perseguimento penale in cooperazione con le autorità penali della Confederazione.

Art. 5

Forze di polizia cantonali

Quando svolgono compiti federali di perseguimento penale, le forze di polizia cantonali sottostanno alla vigilanza e alle istruzioni del Ministero pubblico della Confederazione.

1

Le decisioni e gli atti procedurali delle forze di polizia cantonali sono impugnabili dinanzi al Tribunale penale federale.

2

7154

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Art. 6

Responsabilità per danni

La Confederazione risponde conformemente alla legge sulla responsabilità del 14 marzo 19584 (LResp) dei danni causati illecitamente dagli organi di cui all'articolo 4 nell'esercizio dei loro compiti di polizia nell'ambito della giurisdizione federale.

1

La Confederazione, ove abbia risarcito il danno, ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che lo ha causato. La procedura è retta dall'articolo 10 capoverso 1 LResp.

2

Capitolo 2: Ministero pubblico della Confederazione Sezione 1: Autorità e sede Art. 7

Autorità

Il Ministero pubblico della Confederazione funge da pubblico ministero della Confederazione.

Art. 8

Sede e sedi distaccate

1

Il Ministero pubblico della Confederazione ha sede a Berna.

2

Può aprire e chiudere sedi distaccate previa autorizzazione del Consiglio federale.

Sezione 2: Organizzazione e attribuzioni Art. 9

Procuratore generale della Confederazione

1

Il procuratore generale dirige il Ministero pubblico della Confederazione.

2

Il procuratore generale è responsabile in particolare: a.

del perseguimento penale ineccepibile ed efficiente nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale;

b.

della realizzazione e della gestione di un'organizzazione funzionale;

c.

dell'impiego efficace di collaboratori, risorse finanziarie e materiali.

Art. 10

Procuratori generali supplenti della Confederazione

1

Il procuratore generale ha due supplenti (procuratore generale supplente).

In caso di supplenza, il procuratore generale supplente assume tutte le attribuzioni del procuratore generale.

2

4

RS 170.32

7155

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Art. 11

Procuratori capo federali

I procuratori capo dirigono ciascuno un'unità del Ministero pubblico della Confederazione.

Art. 12

Procuratori pubblici federali

I procuratori pubblici sono assegnati ciascuno a un'unità del Ministero pubblico della Confederazione o direttamente al procuratore generale.

Art. 13 1

Istruzioni

Possono impartire istruzioni: a.

il procuratore generale, a tutti i collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione;

b.

i procuratori capo, ai collaboratori loro subordinati.

Sono altresì ammesse nel singolo caso istruzioni sull'apertura, la conduzione o la chiusura di un procedimento, come pure istruzioni per l'accusa in giudizio e per l'esercizio di rimedi giuridici.

2

Art. 14

Approvazione di decreti

I decreti di abbandono, di non luogo a procedere e di sospensione vanno approvati: a.

dal procuratore capo, se sono emanati da un procuratore pubblico;

b.

dal procuratore generale, se sono emanati da un procuratore capo.

Art. 15 1

Rimedi giuridici del Ministero pubblico della Confederazione

L'esercizio di rimedi giuridici compete: a.

al procuratore pubblico che ha promosso e sostenuto l'accusa;

b.

al procuratore capo dell'unità che ha promosso e sostenuto l'accusa;

c.

al procuratore generale.

Lo stesso vale per la limitazione o il ritiro di rimedi giuridici nonché per la commutazione degli appelli in appelli incidentali.

2

Art. 16

Organizzazione

Il procuratore generale disciplina in un regolamento l'organizzazione del Ministero pubblico della Confederazione.

Art. 17

Informazione del pubblico

Il procuratore generale emana istruzioni sull'informazione del pubblico in merito ai procedimenti pendenti.

7156

Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

Sezione 3: Nomina, durata della carica, statuto del personale Art. 18 1

Nomina e durata della carica

Il Consiglio federale nomina: a.

il procuratore generale della Confederazione;

b.

i procuratori generali supplenti della Confederazione;

c.

i procuratori capo, su proposta del procuratore generale della Confederazione.

2

Il procuratore generale nomina i procuratori pubblici.

3

Essi stanno in carica quattro anni.

Art. 19

Statuto del personale

Per il resto al Ministero pubblico della Confederazione si applica il diritto del personale federale.

Sezione 4: Vigilanza Art. 20

Principi

Il Ministero pubblico della Confederazione sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

1

Il Consiglio federale può impartire istruzioni generali sull'adempimento dei compiti da parte del Ministero pubblico della Confederazione. Sono escluse istruzioni specifiche nel singolo caso sull'apertura, la conduzione e la chiusura di un procedimento, come pure istruzioni per l'accusa in giudizio e per l'esercizio di rimedi giuridici.

2

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) controlla che le istruzioni vengano rispettate e, all'occorrenza, adotta provvedimenti nei confronti del Ministero pubblico della Confederazione.

3

Art. 21

Rapporto

Il procuratore generale presenta al DFGP a destinazione del Consiglio federale un rapporto annuale sull'attività del Ministero pubblico della Confederazione.

1

2

Il rapporto contiene segnatamente indicazioni riguardanti: a.

l'organizzazione interna;

b.

le istruzioni generali;

c.

il numero e la tipologia dei casi chiusi e di quelli pendenti, come pure il carico di lavoro delle singole unità; 7157

Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

3

d.

l'impiego di collaboratori, risorse finanziarie e materiali;

e.

il numero e l'esito dei reclami contro le decisioni e gli atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione.

Il DFGP trasmette il rapporto e il suo parere al Consiglio federale.

Art. 22

Richiesta di informazioni e ispezione

Su incarico del Consiglio federale o di propria iniziativa, il DFGP può effettuare ispezioni presso il Ministero pubblico della Confederazione e chiedergli di fornire informazioni e rapporti supplementari sulla sua attività.

1

Le persone incaricate dal DFGP di chiedere informazioni o di effettuare un'ispezione possono consultare gli atti procedurali nella misura in cui l'adempimento del loro mandato lo richieda.

2

Tali persone non possono comunicare a terzi le informazioni ottenute, nemmeno all'interno del DFGP; possono utilizzare tali informazioni nei loro rapporti e raccomandazioni, ma soltanto in termini generali e in forma anonimizzata.

3

Titolo terzo: Autorità giudiziarie Capitolo 1: Tribunale penale federale Sezione 1: Sede, composizione e vigilanza Art. 23

Sede

1

Il Tribunale penale federale ha sede a Bellinzona.

2

Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale penale federale può riunirsi altrove.

Il Consiglio federale è abilitato a concludere con il Cantone Ticino una convenzione sulla partecipazione finanziaria di quest'ultimo alle spese per l'istituzione del Tribunale penale federale.

3

Art. 24

Composizione

Il Tribunale penale federale si compone di: a.

una o più corti penali;

b.

una o più corti dei reclami penali.

Art. 25

Vigilanza

Il Tribunale federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribunale penale federale.

1

2

L'alta vigilanza è esercitata dall'Assemblea federale.

7158

Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

Il Tribunale penale federale sottopone ogni anno il suo progetto di preventivo, il suo consuntivo nonché il suo rapporto di gestione al Tribunale federale, a destinazione dell'Assemblea federale.

3

Sezione 2: Corti penali Art. 26

Competenza

Le corti penali giudicano in qualità di tribunale di primo grado nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.

1

2 Le corti penali si pronunciano inoltre sulle cause penali che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo.

Art. 27 1

Composizione

Le corti penali giudicano nella composizione di tre giudici.

Il presidente della corte giudica quale giudice unico nei casi di cui all'articolo 19 capoverso 2 CPP6. Può designare un altro giudice unico.

2

Sezione 3: Corti dei reclami penali Art. 28

Competenze

Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale si pronunciano nei casi in cui il CPP7 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.

1

2

Le corti dei reclami penali si pronunciano inoltre: a.

5 6 7 8 9

sui reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente: 1. alla legge federale del 20 marzo 19818 sull'assistenza internazionale in materia penale; 2. al decreto federale del 21 dicembre 19959 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario;

RS 313.0 RS ...; FF 2007 6327 RS ...; FF 2007 6327 RS 351.1 RS 351.20

7159

Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

3.

4.

alla legge federale del 22 giugno 200110 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale; alla legge federale del 3 ottobre 197511 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;

b.

sui reclami che vengono loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197412 sul diritto penale amministrativo;

c.

sui ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;

d.

sui conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria;

e.

sulle contestazioni che vengono loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199713 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

f.

sulle contestazioni che vengono loro sottoposte in virtù della legge federale del 7 ottobre 199414 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;

g.

sui conflitti di competenza secondo la legge federale dell'8 giugno 192315 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate.

Art. 29

Composizione

Le corti dei reclami penali giudicano nella composizione di tre giudici, salvo che la presente legge attribuisca tale competenza a chi dirige il procedimento.

Sezione 4: Diritto procedurale applicabile Art. 30

Principio

La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dal CPP16 e dalla presente legge.

1

2

Sono fatti salvi i casi secondo: a.

10 11 12 13 14 15 16 17

gli articoli 26 capoverso 2 e 28 capoverso 2 lettera b; tali casi sono retti dalla legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo;

RS 351.6 RS 351.93 RS 313.0 RS 120 RS 360 RS 935.51 RS ...; FF 2007 6327 RS 313.0

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Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

b.

l'articolo 28 capoverso 2 lettera a; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 196818 sulla procedura amministrativa e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria;

c.

l'articolo 28 capoverso 2 lettera c; tali casi sono retti dalla legge del 24 marzo 200019 sul personale federale e dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

d.

l'articolo 28 capoverso 2 lettere e­g; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

Art. 31

Revisione, interpretazione e rettifica di decisioni delle corti dei reclami penali

Gli articoli 121­129 della legge del 17 giugno 200520 sul Tribunale federale si applicano per analogia alla revisione, all'interpretazione e alla rettifica di decisioni delle corti dei reclami penali di cui all'articolo 28 capoverso 2.

1

Non sono proponibili come motivi di revisione i motivi che l'istante avrebbe potuto invocare con ricorso contro la decisione delle corti dei reclami penali.

2

Sezione 5: Giudici Art. 32 1

Composizione del Tribunale

Il Tribunale penale federale si compone di 15­35 giudici ordinari.

L'effettivo è integrato con giudici non di carriera; il loro numero non supera la metà del numero dei giudici ordinari.

2

3

L'Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice in un'ordinanza.

Art. 33

Elezione

1

L'Assemblea federale elegge i giudici.

2

È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

Art. 34

Incompatibilità personale

Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale penale federale:

1

18 19 20

a.

i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente;

b.

i coniugi o partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle, nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli o sorelle;

RS 172.021 RS 172.220.1 RS 173.110

7161

Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

c.

i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale;

d.

gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.

La regola di cui al capoverso 1 lettera d vale, applicata per analogia, anche riguardo alle persone che convivono stabilmente.

2

Art. 35

Incompatibilità professionale

I giudici non possono essere membri dell'Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale né esercitare alcun'altra funzione al servizio della Confederazione.

1

Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l'esercizio della loro funzione, l'indipendenza del Tribunale o la sua dignità.

2

Non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere.

3

4

Non possono esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio.

I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell'amministrazione, dell'ufficio di vigilanza o dell'ufficio di revisione di un'impresa commerciale.

5

Art. 36

Altre attività

I giudici ordinari possono esercitare attività al di fuori del Tribunale soltanto con l'autorizzazione della Commissione amministrativa.

1

Il Tribunale penale federale definisce in un regolamento le condizioni per l'autorizzazione.

2

Art. 37 1

Grado di occupazione, rapporto di lavoro e retribuzione

I giudici ordinari esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale.

La Corte plenaria può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica; la percentuale di occupazione complessiva del Tribunale deve tuttavia rimanere immutata.

2

L'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici.

3

Art. 38

Giuramento

Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempire coscienziosamente il loro dovere.

1

2

Prestano giuramento dinanzi alla Corte plenaria.

3

Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

7162

Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

Art. 39 1

Durata della carica

I giudici stanno in carica sei anni.

I giudici che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale federale lasciano la carica alla fine dell'anno civile.

2

3

I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

Art. 40

Destituzione

L'Assemblea federale può destituire un giudice prima della scadenza del suo mandato se questi: a.

intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o

b.

ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Art. 41

Immunità

Contro un giudice in carica non può essere promosso alcun procedimento penale per un crimine o un delitto non connesso alla sua condizione o attività ufficiale, se non:

1

a.

con il suo consenso scritto; o

b.

con l'autorizzazione della Corte plenaria.

Rimane salvo l'arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l'autorità che ha ordinato l'arresto deve chiedere direttamente il consenso della Corte plenaria, salvo che il magistrato arrestato non lo dia egli stesso per scritto.

2

3 Il giudice che, all'atto dell'entrata in funzione, risulta già oggetto di un procedimento penale per un reato menzionato nel capoverso 1 può domandare alla Corte plenaria che vengano sospesi sia l'arresto sia le citazioni ad udienze. La domanda non ha effetto sospensivo.

L'immunità non può essere invocata quando si tratta di una pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima dell'entrata in funzione.

4

Se il consenso a procedere penalmente contro un giudice è negato, l'autorità incaricata del procedimento penale può, entro dieci giorni, interporre ricorso all'Assemblea federale.

5

7163

Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

Sezione 6: Organizzazione e amministrazione Art. 42

Regolamento

Il Tribunale penale federale disciplina la sua organizzazione e amministrazione in un regolamento.

Art. 43

Presidenza

Su proposta dalla Corte plenaria, l'Assemblea federale elegge, scegliendo tra i giudici ordinari:

1

a.

il presidente del Tribunale penale federale;

b.

il vicepresidente del Tribunale penale federale.

Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola.

2

Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa. Rappresenta il Tribunale verso l'esterno.

3

In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente o, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.

4

Art. 44

Corte plenaria

1

La Corte plenaria si compone dei giudici ordinari.

2

La Corte plenaria è competente per: a.

emanare i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause e l'informazione nonché le spese procedurali e le indennità di cui all'articolo 64;

b.

proporre all'Assemblea federale i giudici per la nomina a presidente e a vicepresidente;

c.

decidere modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo di carica;

d.

adottare il rapporto di gestione destinato all'Assemblea federale;

e.

designare le corti e nominarne i presidenti su proposta della Commissione amministrativa;

f.

assegnare alle corti i giudici non di carriera su proposta della Commissione amministrativa;

g.

assumere il segretario generale e il suo supplente su proposta della Commissione amministrativa;

h.

esprimersi su progetti di atti normativi sottoposti a procedura di consultazione;

7164

Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

i.

decidere in merito all'adesione ad associazioni internazionali;

j.

svolgere altri compiti attribuitile per legge.

La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.

3

4

I giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale hanno un voto.

Art. 45 1

Commissione amministrativa

La Commissione amministrativa è composta: a.

del presidente del Tribunale penale federale;

b.

del vicepresidente del Tribunale penale federale;

c.

di altri tre giudici al massimo.

Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa.

2

I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per due anni; sono rieleggibili, ma una volta sola.

3

La Commissione amministrativa è responsabile dell'amministrazione del Tribunale. È competente per:

4

a.

adottare il progetto di preventivo e di consuntivo a destinazione dell'Assemblea federale;

b.

decidere sui rapporti di lavoro dei giudici, in quanto la legge non dichiari competente un'altra autorità;

c.

assumere i cancellieri e attribuirli alle corti su proposta delle corti medesime;

d.

approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi;

e.

garantire un adeguato perfezionamento professionale del personale;

f.

autorizzare i giudici ordinari a svolgere attività al di fuori del Tribunale;

g.

svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non rientrano nella competenza della Corte plenaria.

Art. 46

Costituzione delle corti

La Corte plenaria costituisce le sue corti per due anni. Ne rende pubblica la composizione.

1

2

Per costituire le corti tiene adeguatamente conto delle lingue ufficiali.

Ciascun giudice può essere tenuto a partecipare ai lavori di una corte diversa dalla sua.

3

Art. 47

Presidenza delle corti

I presidenti delle corti sono eletti dalla Corte plenaria per due anni; sono rieleggibili due volte.

1

7165

Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

In caso di impedimento, il presidente di una corte è rappresentato dal giudice con la maggiore anzianità di servizio in seno alla corte; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.

2

Art. 48

Votazione

La Corte plenaria, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.

1

In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte.

2

Se il Tribunale penale federale decide nell'ambito della sua competenza giurisdizionale, l'astensione dal voto non è ammessa.

3

Art. 49

Ripartizione delle cause

La Corte plenaria disciplina mediante regolamento la ripartizione delle cause tra le corti e la composizione dei collegi giudicanti.

Art. 50

Cancellieri

I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo.

1

2 Stilano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale penale federale.

3

Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.

Art. 51

Amministrazione

1

Il Tribunale penale federale gode di autonomia amministrativa.

2

Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario.

3

Tiene una contabilità propria.

Art. 52

Segretario generale

Il segretario generale è preposto all'amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici.

1

Assicura inoltre il segretariato della Corte plenaria e della Commissione amministrativa.

2

Art. 53

Infrastruttura

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è competente per l'approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale penale federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale penale federale.

1

7166

Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

Il Tribunale penale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell'ambito della logistica.

2

I dettagli della collaborazione tra il Tribunale penale federale e il DFF vengono fissati in una convenzione tra il Tribunale penale federale e il Consiglio federale.

3

Art. 54

Informazione

1

Il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla propria giurisprudenza.

2

La pubblicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata.

Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento i principi dell'informazione.

3

Per la cronaca giudiziaria il Tribunale penale federale può prevedere un accreditamento.

4

Art. 55

Principio della trasparenza

La legge del 17 dicembre 200421 sulla trasparenza (LTras) si applica per analogia al Tribunale penale federale laddove esso svolga compiti amministrativi.

1

Il Tribunale penale federale può prevedere che non venga svolta una procedura di mediazione secondo gli articoli 13­15 LTras; in tal caso, sulla domanda di accedere ai documenti ufficiali si pronuncia con decisione ricorribile.

2

Capitolo 2: Giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi Art. 56 I giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi nel luogo in cui ha sede principale o distaccata il Ministero pubblico della Confederazione si pronunciano, nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale, su tutti i provvedimenti coercitivi di cui all'articolo 18 capoverso 1 CPP22.

1

È competente il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi nel luogo in cui si svolge il procedimento.

2

3 Tali decisioni dei giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi sono impugnabili dinanzi al Tribunale penale federale.

Se un giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi decide in un caso che sottostà alla giurisdizione federale, la Confederazione indennizza il Cantone. L'indennizzo è versato caso per caso. È stabilito in base alle spese procedurali che il giudice dei provvedimenti coercitivi fisserebbe in un caso analogo sottostante alla giurisdizione cantonale.

4

21 22

RS 152.3 RS ...; FF 2007 6327

7167

Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

Titolo quarto: Disposizioni procedurali integrative Art. 57 1

Reati politici

I reati politici sono perseguiti previa autorizzazione del Consiglio federale.

In attesa della decisione del Consiglio federale, il Ministero pubblico della Confederazione può adottare provvedimenti cautelari.

2

Art. 58

Reati commessi da membri del Ministero pubblico della Confederazione

Al fine di perseguire il procuratore generale, un procuratore generale supplente, un procuratore capo o un procuratore pubblico per reati connessi all'attività ufficiale, il Consiglio federale designa un membro del Ministero pubblico della Confederazione e lo incarica dell'istruzione o nomina un procuratore pubblico straordinario a tal proposito.

1

2 In attesa della designazione o della nomina, il Ministero pubblico della Confederazione può adottare provvedimenti cautelari.

Art. 59

Diritti e obblighi di comunicazione

Le autorità penali della Confederazione possono informare altre autorità cantonali e federali in merito ai loro procedimenti penali, purché queste necessitino assolutamente di tali informazioni per adempiere il loro mandato legale.

1

Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi di comunicazione derivanti da altre leggi federali.

2

Art. 60

Notificazione mediante pubblicazione

La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio federale.

Art. 61

Interrogatorio dei testimoni da parte della polizia

Il Ministero pubblico della Confederazione può, nel singolo caso, incaricare agenti della Polizia giudiziaria federale di interrogare i testimoni.

Art. 62

Ricompense

Possono offrire ricompense: a.

durante la procedura preliminare: il procuratore generale;

b.

durante la procedura dibattimentale: chi dirige il procedimento.

Art. 63

Procedura in caso di arresto provvisorio di un contravventore

L'arresto provvisorio di una persona colta in flagranza di contravvenzione o sorpresa immediatamente dopo aver commesso una contravvenzione va approvato entro tre

7168

Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

ore dall'ufficiale di picchetto della Polizia giudiziaria federale o da agenti di polizia cui il diritto cantonale conferisce tale competenza.

Art. 64 1

Spese e indennità

Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento: a.

il calcolo delle spese procedurali;

b.

gli emolumenti;

c.

le spese ripetibili, le indennità per la difesa d'ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni.

Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, dell'onere della cancelleria e della situazione finanziaria delle parti.

2

Gli emolumenti ammontano a un minimo di 200 franchi fino a un massimo di 100 000 franchi per ognuna delle seguenti procedure:

3

a.

procedura preliminare;

b.

procedura di primo grado;

c.

procedura di ricorso.

Art. 65

Esecuzione da parte dei Cantoni

I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:

1

a.

lavori di pubblica utilità;

b.

pene detentive;

c.

misure terapeutiche;

d.

internamenti;

e.

pene pecuniarie;

f.

multe;

g.

cauzioni preventive;

h.

interdizioni dell'esercizio di una professione;

i.

divieti di condurre.

Nella sua decisione l'autorità penale della Confederazione designa, in applicazione degli articoli 31­36 CCP23, il Cantone cui compete l'esecuzione.

2

3

Il Cantone competente decide in merito all'esecuzione.

È autorizzato a tenere il ricavato dell'esazione di multe e dell'esecuzione di pene pecuniarie.

4

23

RS ...; FF 2007 6327

7169

Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

5 La Confederazione lo indennizza delle spese per l'esecuzione delle pene detentive.

L'esecuzione è indennizzata secondo le tariffe che il Cantone cui compete l'esecuzione applicherebbe per l'esecuzione di una propria sentenza.

Art. 66

Esecuzione da parte del Ministero pubblico della Confederazione

Il Ministero pubblico della Confederazione esegue le decisioni delle autorità penali della Confederazione in quanto non siano competenti i Cantoni.

1

A tale scopo designa un servizio cui non sono affidate né l'istruzione né la promozione dell'accusa.

2

3

Può rivolgersi a terzi per la confisca e la realizzazione.

Art. 67

Decisioni successive

Le decisioni successive che non competono al giudice spettano: a.

al servizio competente secondo il diritto cantonale, se una decisione delle autorità penali della Confederazione è eseguita da un Cantone;

b.

al Ministero pubblico della Confederazione, negli altri casi.

Titolo quinto: Disposizioni finali Art. 68

Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 1.

Art. 69

Disposizioni di coordinamento

Il coordinamento delle disposizioni di altri atti normativi con la presente legge è disciplinato nell'allegato 2.

Art. 70

Disposizione transitoria

Fino a conclusione della convenzione di cui all'articolo 52 capoverso 3, la cooperazione tra il Tribunale penale federale e il DFF è retta, per analogia, dalla convenzione del 1° luglio 2007 tra il Tribunale federale e il Consiglio federale giusta l'articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 200524 sul Tribunale federale.

Art. 71

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

24

RS 173.110

7170

Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

Allegato 1 (art. 68)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I Le leggi federali qui appresso sono abrogate: 1.

legge del 4 ottobre 200225 sul Tribunale penale federale;

2.

legge federale del 21 giugno 200226 sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 14 marzo 195827 sulla responsabilità Art. 15 cpv. 5bis 5bis

Il pubblico ministero che ha chiesto il permesso è legittimato al ricorso.

2. Legge federale del 20 dicembre 196828 sulla procedura amministrativa Art. 63 cpv. 5, secondo periodo ... Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 200529 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 64 della legge del ...30 sull'organizzazione delle autorità penali.

5

25 26 27 28 29 30

RU 2003 2131 2133 3543, 2006 1205 2197 2319 4213 RU 2003 2163, 2005 4603 RS 170.32 RS 172.021 RS 173.32 RS ...; FF 2008 7153

7171

Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

Art. 64 cpv. 5, secondo periodo ... Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 200531 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 64 della legge del ...32 sull'organizzazione delle autorità penali.

5

Art. 65 cpv. 5, secondo periodo ... Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 200533 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 64 della legge del ...34 sull'organizzazione delle autorità penali.

5

3. Legge del 24 marzo 200035 sul personale federale Art. 2 cpv. 1 lett. f 1

La presente legge è applicabile al personale: f.

del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale, in quanto la legge del 17 giugno 200536 sul Tribunale amministrativo federale e la legge del ...37 sull'organizzazione delle autorità penali non prevedano altrimenti.

Art. 14 cpv. 1 lett. d (nuova) Il datore di lavoro offre alla persona in questione il precedente lavoro oppure, se ciò non è possibile, un altro lavoro ragionevolmente esigibile, se l'impiegato entro 30 giorni dopo aver preso conoscenza di un presunto motivo di nullità, fa valere presso il datore di lavoro per scritto e in modo plausibile che la disdetta è nulla in quanto: 1

d.

è stata pronunciata perché la persona in questione ha, in buona fede, sporto denuncia ai sensi dell'articolo 22a capoverso 1, effettuato una comunicazione ai sensi dell'articolo 22a capoverso 4 o perché ha deposto come testimone.

Art. 22a (nuovo) Obbligo di denuncia, segnalazione e protezione Gli impiegati che nell'esercizio della loro funzione constatano o vengono a conoscenza di un crimine o di un delitto perseguibile d'ufficio sono tenuti a sporgere denuncia alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al Controllo federale delle finanze (CDF).

1

31 32 33 34 35 36 37

RS 173.32 RS ...; FF 2008 7153 RS 173.32 RS ...; FF 2008 7153 RS 172.220.1 RS 173.32 RS ...; FF 2008 7153

7172

Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

2

Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi federali.

L'obbligo di denuncia non si applica agli impiegati che secondo gli articoli 113 capoverso 1, 168 e 169 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200738 hanno la facoltà di non deporre o di non rispondere.

3

Gli impiegati hanno il diritto di segnalare al CDF altre irregolarità constatate o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione. Il CDF chiarisce la fattispecie e adotta i provvedimenti necessari.

4

Chi in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un'irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale.

5

4. Legge del 17 giugno 200539 sul Tribunale federale Art. 70 cpv. 2 e 3 2

3

Le sentenze sono invece eseguite secondo le seguenti disposizioni: a.

articoli 41­43 della legge federale del 20 dicembre 196840 sulla procedura amministrativa, se il Tribunale federale le ha pronunciate in una causa che in prima istanza è di competenza di un'autorità amministrativa federale;

b.

articoli 74­78 PC41, se il Tribunale federale le ha pronunciate su azione;

c.

articoli 65 e 66 della legge del ...42 sull'organizzazione delle autorità penali, se il Tribunale federale le ha pronunciate in una causa penale che sottostà alla giurisdizione federale.

Abrogato

Art. 80 cpv.2 I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza.

Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il CPP43 si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.

2

Art. 81 cpv.1 lett. b n. 544 1

Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: b.

38 39 40 41 42 43 44

ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente:

RS ...; FF 2007 6327 RS 173.110 RS 172.021 RS 273 RS ...; FF 2008 7153 RS ...; FF 2007 6327 Nella versione del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.

7173

Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

5.

la vittima, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili,

Art. 103 cpv. 2 lett. b Concerne soltanto il testo francese Titolo prima dell'art. 119a (nuovo)

Capitolo 5a: Revisione di decisioni delle corti penali del Tribunale penale federale Art. 119a (nuovo) Il Tribunale federale giudica le istanze di revisione delle decisioni delle corti penali del Tribunale penale federale.

1

La procedura di revisione è retta dal Codice di procedura penale del 5 ottobre 200745 (CPP); l'articolo 413 capoverso 2 lettera b CPP non è applicabile.

2

5. Legge del 17 giugno 200546 sul Tribunale amministrativo federale Art. 4 cpv. 3 (nuovo) Il Consiglio federale è abilitato a concludere con il Cantone di San Gallo una convenzione sulla partecipazione finanziaria di quest'ultimo alle spese per l'istituzione del Tribunale amministrativo federale.

3

6. Codice di procedura penale nella versione del 5 ottobre 200747 Art. 23 cpv. 1 lett. a 1

Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel Codice penale48: a.

i reati di cui ai titoli primo e quarto e agli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, contro magistrati federali, contro membri dell'Assemblea federale, contro il procuratore generale della Confederazione o contro i suoi sostituti;

Art. 90 cpv. 2 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale se-

2

45 46 47 48

RS ...; FF 2007 6327 RS 173.32 RS ...; FF 2007 6327 RS 311.0

7174

Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

guente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.

Art. 222

Rimedi giuridici

Il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza. È fatto salvo l'articolo 233.

Art. 269 cpv. 2 lett. b La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

2

b.

legge federale del 16 dicembre 200549 sugli stranieri: articoli 116 capoverso 3 e 118 capoverso 3.

Art. 278 cpv. 1bis (nuovo) e 3 1bis Se nell'ambito della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 200050 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni vengono scoperti reati, le informazioni possono essere sfruttate alle condizioni previste dai capoversi 2 e 3.

Nei casi di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 il pubblico ministero dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione.

3

Art. 286 cpv. 2 lett. b L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

2

b.

legge federale del 16 dicembre 200551 sugli stranieri: articoli 116 capoverso 3 e 118 capoverso 3.

Art. 423 cpv. 2 e 3 Abrogati

49 50 51

RS 142.20 RS 780.1 RS 142.20

7175

Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

7. Legge federale del 22 marzo 197452 sul diritto penale amministrativo Art. 25 cpv. 4 L'onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l'articolo 64 della legge del ...53 sull'organizzazione delle autorità penali.

4

8. Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nella versione del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200754 Titolo prima dell'art. 3 (nuovo)

Sezione 2: Sorveglianza al di fuori di un procedimento penale Art. 3 1 Al di fuori di un procedimento penale, l'autorità cantonale competente può ordinare una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni limitata all'identificazione degli utenti e ai dati relativi al traffico per ritrovare una persona dispersa.

2

Una persona è considerata dispersa quando: a.

la polizia constata che è impossibile rintracciarla; e

b.

seri indizi fanno supporre che la sua salute o la sua vita sia in grave pericolo.

Le informazioni raccolte possono essere utilizzate esclusivamente per salvare la persona dispersa. Devono in seguito essere distrutte. In particolare, esse non possono essere utilizzate per il perseguimento di reati.

3

I dati relativi a terzi non implicati possono essere consultati unicamente se la gravità del pericolo che minaccia la persona dispersa lo giustifica.

4

9. Legge del 20 marzo 200855 sulla coercizione Art. 2 cpv. 1 lett. c 1

La presente legge si applica: c.

52 53 54 55

a tutte le autorità cantonali che, in collaborazione con le autorità penali della Confederazione, adempiono compiti di polizia nell'ambito della giurisdizione federale.

RS 313.0 RS ...; FF 2008 7153 RS ...; FF 2007 6327 RS ...; FF 2008 1995

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Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

Allegato 2 (art. 69)

Disposizioni di coordinamento I

Coordinamento della legge sull'organizzazione delle autorità penali con il Codice di procedura penale Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge sull'organizzazione delle autorità penali o il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200756 (CPP), all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi si applicano le seguenti disposizioni: 1. il CPP è modificato come segue: Art. 23 cpv. 1 lett. a 1

Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel Codice penale57: a.

i reati di cui ai titoli primo e quarto e agli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, contro magistrati federali, contro membri dell'Assemblea federale, contro il procuratore generale della Confederazione o contro i suoi sostituti.

Art. 90 cpv. 2 Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.

2

Art. 222

Rimedi giuridici

Il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza. È fatto salvo l'articolo 233.

56 57

RS ...; FF 2007 6327 RS 311.0

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Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

Art. 269 cpv. 2 lett. b La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

2

b.

legge federale del 16 dicembre 200558 sugli stranieri: articoli 116 capoverso 3 e 118 capoverso 3.

Art. 278 cpv. 1bis (nuovo) e 3 1bis Se nell'ambito della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge federale del 6 ottobre 200059 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni vengono scoperti reati, le informazioni possono essere sfruttate alle condizioni previste dai capoversi 2 e 3.

Nei casi di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 il pubblico ministero dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione.

3

Art. 286 cpv. 2 lett. b L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

2

b.

legge federale del 16 dicembre 200560 sugli stranieri: articoli 116 capoverso 3 e 118 capoverso 3.

Art. 423 cpv. 2 e 3 Abrogati 2. La legge del 17 giugno 200561 sul Tribunale federale è modificata come segue: Art. 81 cpv. 1 lett. b n. 562 1

Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi: b.

58 59 60 61 62

ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente: 5. la vittima, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili,

RS 142.20 RS 780.1 RS 142.20 RS 173.110 Nella versione del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.

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Legge sull'organizzazione delle autorità penali. LF

3. La legge federale del 6 ottobre 200063 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 3 (nuovo)

Sezione 2: Sorveglianza al di fuori di un procedimento penale Art. 3 Al di fuori di un procedimento penale, l'autorità cantonale competente può ordinare una sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni limitata all'identificazione degli utenti e ai dati relativi al traffico per ritrovare una persona dispersa.

1

2

Una persona è considerata dispersa quando: a.

la polizia constata che è impossibile rintracciarla; e

b.

seri indizi fanno supporre che la sua salute o la sua vita sia in grave pericolo.

Le informazioni raccolte possono essere utilizzate esclusivamente per salvare la persona dispersa. Devono in seguito essere distrutte. In particolare, esse non possono essere utilizzate per il perseguimento di reati.

3

I dati relativi a terzi non implicati possono essere consultati unicamente se la gravità del pericolo che minaccia la persona dispersa lo giustifica.

4

II Coordinamento della legge sull'organizzazione delle autorità penali con la legge sulla coercizione Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge sull'organizzazione delle autorità penali o la legge del 20 marzo 200864 sulla coercizione (LCoe), l'articolo 2 capoverso 1 lettera c LCoe ha il seguente tenore: Art. 2 cpv. 1 lett. c 1

La presente legge si applica: c.

63 64

a tutte le autorità cantonali che, in collaborazione con le autorità penali della Confederazione, adempiono compiti di polizia nell'ambito della giurisdizione federale.

RS 780.1 RS ...; FF 2008 1995

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