Decisione concernente l'utilizzazione di piattaforme mobili per le operazioni di volo con elicotteri dell'8 settembre 2008

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (UFAC)

Oggetto:

Con la presente decisione si vieta l'utilizzazione di piattaforme mobili nella misura in cui esse facciano parte dell'infrastruttura aeroportuale aperta al pubblico.

Nel contempo si dichiara soggetta ad autorizzazione l'utilizzazione privata di dette piattaforme.

Basi legali:

Secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11) e l'articolo 6 dell'ordinanza su i diritti e i doveri del comandante d'aeromobile (RS 748.225.1), i comandanti di aeromobili sono tenuti a prendere tutte le misure atte a garantire un esercizio di volo sicuro. In virtù dell'articolo 15 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), l'UFAC ordina speciali provvedimenti, segnatamente per garantire la sicurezza, sia all'atto del rilascio di un'autorizzazione sia mediante apposita decisione. L'UFAC è inoltre l'autorità responsabile della sorveglianza sull'applicazione delle esigenze specifiche dell'aviazione negli aerodromi. Esso svolge controlli e prende le misure necessarie a mantenere o ristabilire la situazione conforme al diritto (art. 3b cpv. 1 e 2 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica, OSIA; RS 748.131.1).

Contenuto della decisione:

Negli aeroporti, gli atterraggi su piattaforme mobili sono d'ora in poi consentiti soltanto a condizione che il pilota disponga di esperienza sufficiente e delle necessarie qualifiche di volo e che abbia seguito regolari corsi di formazione e di addestramento. Le piattaforme mobili devono essere tecnicamente idonee e di dimensioni sufficienti per l'atterraggio di un elicottero ed essere manovrate da personale specializzato.

I dettagli delle operazioni sono definiti per iscritto dai detentori o comandanti di elicotteri non utilizzati a scopo commerciale e sottoposti all'UFAC per approvazione.

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Il detentore di un elicottero deve provvedere affinché i comandanti che utilizzano l'aeromobile siano messi a conoscenza di questa regolamentazione.

A decorrere dal 15 ottobre 2008, ai comandanti che effettuano voli privati è vietato atterrare sulle piattaforme mobili negli aeroporti, eccetto che siano titolari di una speciale autorizzazione rilasciata dall'UFAC.

Chiunque contravviene a questa decisione è punito con l'arresto o la multa fino a 20 000 franchi (art. 91 LNA).

Destinatari:

I piloti di elicottero operanti in Svizzera.

I detentori privati di elicotteri in Svizzera.

Le imprese e le scuole di volo ricevono una decisione separata.

Procedura:

La procedura è conforme alle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Deposito pubblico:

La decisione può essere ordinata all'UFAC (Divisione Sicurezza delle operazioni di volo), 3003 Berna o, per e-mail, al seguente indirizzo: info@bazl.admin.ch.

Periodo di validità:

Illimitato, salvo istruzioni contrarie.

Rimedi giuridici:

Contro questa decisione, o parti di essa, può essere interposto ricorso di diritto amministrativo entro 30 giorni dalla notifica presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale.

L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, per quanto disponibili, nonché la procura di un eventuale rappresentante.

8 settembre 2008

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Raymond Cron

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