Termine di referendum: 10 luglio 2008
Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari) Modifica del 20 marzo 2008 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20071, decreta: I La legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 51
Capitolo 2: Pianificazione e coordinamento Titolo prima dell'art. 57
Capitolo 3: Consulenza esterna e commissioni extraparlamentari Sezione 1: Consulenza esterna Art. 57, rubrica e cpv. 2 Abrogati Titolo prima dell'art. 57a
Sezione 2: Commissioni extraparlamentari Art. 57a
Scopo
Le commissioni extraparlamentari prestano costantemente consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale nell'adempimento dei loro compiti.
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1 2
Esse prendono decisioni in quanto ne siano autorizzate da una legge federale.
FF 2007 6027 RS 172.010
2007-1561
1987
Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
Art. 57b
Condizioni
Può essere istituita una commissione extraparlamentare qualora l'adempimento dei compiti: a.
richieda conoscenze specialistiche particolari di cui l'Amministrazione federale non dispone;
b.
richieda il coinvolgimento precoce dei Cantoni o di altre cerchie interessate; o
c.
debba avvenire mediante un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata non vincolata a istruzioni.
Art. 57c
Istituzione
Si rinuncia a istituire una commissione extraparlamentare qualora il compito possa essere adempiuto più adeguatamente da un'unità dell'Amministrazione federale centrale oppure da un'organizzazione o persona esterna all'Amministrazione federale.
1
Il Consiglio federale istituisce commissioni extraparlamentari e ne nomina i membri.
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3
I membri rimangono in funzione quattro anni.
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Se un seggio è vacante si procede a una nomina complementare.
Art. 57d
Verifica
La ragion d'essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari sono verificati globalmente ogni quattro anni, in occasione del loro rinnovo integrale.
Art. 57e 1
Composizione
Le commissioni extraparlamentari constano di regola di 15 membri al massimo.
Considerati i loro compiti, nelle commissioni devono essere rappresentati in modo equilibrato i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi d'età e i gruppi d'interesse.
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I dipendenti dell'Amministrazione federale possono essere nominati membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati.
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Art. 57f
Indicazione delle relazioni d'interesse
Prima della loro nomina, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro relazioni d'interesse. Il Consiglio federale emana le corrispondenti disposizioni d'esecuzione.
1
Chi rifiuta di rendere pubbliche le sue relazioni d'interesse non può essere nominato membro di una commissione.
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1988
Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
Art. 57g
Indennizzo
Il Consiglio federale stabilisce criteri uniformi per l'indennizzo dei membri delle commissioni.
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2
L'importo degli indennizzi è di pubblico dominio.
Titolo prima dell'art. 57h
Capitolo 4: Trattamento dei dati Art. 57h Ex art. 57a II L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.
III 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008
Consiglio nazionale, 20 marzo 2008
Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data di pubblicazione: 1° aprile 20083 Termine di referendum: 10 luglio 2008
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FF 2008 1987
1989
Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
Allegato (cifra II)
Abrogazione e modifica del diritto vigente I I seguenti atti normativi sono abrogati: 1.
Legge federale del 20 marzo 19704 concernente la garanzia dei rischi degli investimenti;
2.
Decreto federale del 9 ottobre 19705 concernente il limite massimo complessivo per la garanzia dei rischi degli investimenti.
II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 21 marzo 19976 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Art. 9 Abrogato
2. Legge federale del 24 marzo 20007 concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero Art. 1 cpv. 2 L'adempimento di questo compito compete al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
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Art. 2
Compiti
Il DFAE favorisce la formazione e lo sviluppo di una rete di relazioni tra le persone e le istituzioni che contribuiscono a promuovere l'immagine della Svizzera all'estero; procura loro le informazioni necessarie all'adempimento dei rispettivi compiti.
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RU 1970 1130 e 2006 2197, n. 148 dell'allegato RU 1970 1267 RS 120 RS 194.1
1990
Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
Esso elabora e attualizza regolarmente messaggi di base che favoriscono la diffusione di un'immagine realistica e positiva della Svizzera all'estero.
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Adempie i propri compiti in particolare collaborando strettamente con gli uffici federali interessati.
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Assume la direzione di progetto per la partecipazione ufficiale della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici.
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5 Può promuovere l'immagine della Svizzera all'estero sostenendo finanziariamente azioni adeguate.
Può affidare l'esecuzione di compiti particolari a terzi, all'interno o all'esterno dell'Amministrazione federale; vigila sull'adempimento di tali compiti.
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Pubblica un rapporto annuale.
Art. 3 1
Finanziamento
Gli altri compiti sono finanziati mediante il preventivo annuo del DFAE.
La partecipazione della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici è finanziata mediante contributi straordinari della Confederazione.
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Art. 46, 8 e 9 cpv. 2 e 3 Abrogati
3. Legge federale del 20 marzo 19818 sul lavoro a domicilio Art. 18 Abrogato Art. 19
Obbligo del segreto
Le persone incaricate di eseguire la presente legge o di vigilare sull'esecuzione sono tenute al segreto d'ufficio.
Art. 20
Disposizioni esecutive
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive sentiti i Cantoni e le organizzazioni interessate.
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RS 822.31
1991
Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
4. Legge federale del 6 ottobre 19959 sul servizio civile sostitutivo Art. 43 cpv. 3 Abrogato
5. Legge federale del 20 dicembre 194610 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 109 cpv. 1, primo e secondo periodo Il Consiglio federale nomina, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, un Consiglio di amministrazione composto di 11 membri. Gli assicurati, le associazioni economiche svizzere e la Confederazione devono essere adeguatamente rappresentati. ...
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6. Legge federale del 20 giugno 198011 sull'osservazione congiunturale Art. 4 Abrogato
9 10 11
RS 824.0 RS 831.10 RS 951.95
1992