Termine di referendum: 10 luglio 2008

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari) Modifica del 20 marzo 2008 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20071, decreta: I La legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 51

Capitolo 2: Pianificazione e coordinamento Titolo prima dell'art. 57

Capitolo 3: Consulenza esterna e commissioni extraparlamentari Sezione 1: Consulenza esterna Art. 57, rubrica e cpv. 2 Abrogati Titolo prima dell'art. 57a

Sezione 2: Commissioni extraparlamentari Art. 57a

Scopo

Le commissioni extraparlamentari prestano costantemente consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale nell'adempimento dei loro compiti.

1

2

1 2

Esse prendono decisioni in quanto ne siano autorizzate da una legge federale.

FF 2007 6027 RS 172.010

2007-1561

1987

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 57b

Condizioni

Può essere istituita una commissione extraparlamentare qualora l'adempimento dei compiti: a.

richieda conoscenze specialistiche particolari di cui l'Amministrazione federale non dispone;

b.

richieda il coinvolgimento precoce dei Cantoni o di altre cerchie interessate; o

c.

debba avvenire mediante un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata non vincolata a istruzioni.

Art. 57c

Istituzione

Si rinuncia a istituire una commissione extraparlamentare qualora il compito possa essere adempiuto più adeguatamente da un'unità dell'Amministrazione federale centrale oppure da un'organizzazione o persona esterna all'Amministrazione federale.

1

Il Consiglio federale istituisce commissioni extraparlamentari e ne nomina i membri.

2

3

I membri rimangono in funzione quattro anni.

4

Se un seggio è vacante si procede a una nomina complementare.

Art. 57d

Verifica

La ragion d'essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari sono verificati globalmente ogni quattro anni, in occasione del loro rinnovo integrale.

Art. 57e 1

Composizione

Le commissioni extraparlamentari constano di regola di 15 membri al massimo.

Considerati i loro compiti, nelle commissioni devono essere rappresentati in modo equilibrato i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi d'età e i gruppi d'interesse.

2

I dipendenti dell'Amministrazione federale possono essere nominati membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati.

3

Art. 57f

Indicazione delle relazioni d'interesse

Prima della loro nomina, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro relazioni d'interesse. Il Consiglio federale emana le corrispondenti disposizioni d'esecuzione.

1

Chi rifiuta di rendere pubbliche le sue relazioni d'interesse non può essere nominato membro di una commissione.

2

1988

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 57g

Indennizzo

Il Consiglio federale stabilisce criteri uniformi per l'indennizzo dei membri delle commissioni.

1

2

L'importo degli indennizzi è di pubblico dominio.

Titolo prima dell'art. 57h

Capitolo 4: Trattamento dei dati Art. 57h Ex art. 57a II L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008

Consiglio nazionale, 20 marzo 2008

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 1° aprile 20083 Termine di referendum: 10 luglio 2008

3

FF 2008 1987

1989

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Allegato (cifra II)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I I seguenti atti normativi sono abrogati: 1.

Legge federale del 20 marzo 19704 concernente la garanzia dei rischi degli investimenti;

2.

Decreto federale del 9 ottobre 19705 concernente il limite massimo complessivo per la garanzia dei rischi degli investimenti.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 19976 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Art. 9 Abrogato

2. Legge federale del 24 marzo 20007 concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero Art. 1 cpv. 2 L'adempimento di questo compito compete al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

2

Art. 2

Compiti

Il DFAE favorisce la formazione e lo sviluppo di una rete di relazioni tra le persone e le istituzioni che contribuiscono a promuovere l'immagine della Svizzera all'estero; procura loro le informazioni necessarie all'adempimento dei rispettivi compiti.

1

4 5 6 7

RU 1970 1130 e 2006 2197, n. 148 dell'allegato RU 1970 1267 RS 120 RS 194.1

1990

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Esso elabora e attualizza regolarmente messaggi di base che favoriscono la diffusione di un'immagine realistica e positiva della Svizzera all'estero.

2

Adempie i propri compiti in particolare collaborando strettamente con gli uffici federali interessati.

3

Assume la direzione di progetto per la partecipazione ufficiale della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici.

4

5 Può promuovere l'immagine della Svizzera all'estero sostenendo finanziariamente azioni adeguate.

Può affidare l'esecuzione di compiti particolari a terzi, all'interno o all'esterno dell'Amministrazione federale; vigila sull'adempimento di tali compiti.

6

7

Pubblica un rapporto annuale.

Art. 3 1

Finanziamento

Gli altri compiti sono finanziati mediante il preventivo annuo del DFAE.

La partecipazione della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici è finanziata mediante contributi straordinari della Confederazione.

2

Art. 4­6, 8 e 9 cpv. 2 e 3 Abrogati

3. Legge federale del 20 marzo 19818 sul lavoro a domicilio Art. 18 Abrogato Art. 19

Obbligo del segreto

Le persone incaricate di eseguire la presente legge o di vigilare sull'esecuzione sono tenute al segreto d'ufficio.

Art. 20

Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive sentiti i Cantoni e le organizzazioni interessate.

8

RS 822.31

1991

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

4. Legge federale del 6 ottobre 19959 sul servizio civile sostitutivo Art. 43 cpv. 3 Abrogato

5. Legge federale del 20 dicembre 194610 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 109 cpv. 1, primo e secondo periodo Il Consiglio federale nomina, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, un Consiglio di amministrazione composto di 11 membri. Gli assicurati, le associazioni economiche svizzere e la Confederazione devono essere adeguatamente rappresentati. ...

1

6. Legge federale del 20 giugno 198011 sull'osservazione congiunturale Art. 4 Abrogato

9 10 11

RS 824.0 RS 831.10 RS 951.95

1992