Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, RS 961.01) L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente relativa a contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 31 gennaio 2008

Tariffa sottoposta da Basilese, Compagnia d'Assicurazioni sulla vita, Basilea

nell'assicurazione collettiva sulla vita nel quadro della previdenza professionale.

L'adeguamento tariffale del prodotto vita collettivo concerne: ­

l'esigua riduzione lorda dei costi per entità nella copertura completa;

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i ribassi dei premi aumentati secondo i settori economici e le classi di tariffa nell'assicurazione in caso di decesso;

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une riduzione dei costi per entità per stipulazioni via Internet.

Con lettera del 5 dicembre 2007, la Basilese, Compagnia d'Assicurazioni sulla vita ha presentato nel settore dell'assicurazione sulla vita una tariffa per il prodotto vita collettiva.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione, le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e la protezione degli assicurati contro gli abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 31 gennaio 2008 l'UFAP ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare a partire dal 1 gennaio 2009 all'intero portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi) gli adeguamenti tariffali approvati.

Rimedi giuridici La presente comunicazione vale come notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare la decisione mediante ricorso scritto presso il Tribunale amministrativo federale, Divisione 2, Sorveglianza delle assicurazioni private, Casella Postale, 3000 Berna 14, indicando il domicilio rispettivamente la sede. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo termine, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

18 marzo 2008

2008-0665

Ufficio federale delle assicurazioni private

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