Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 15 novembre 2007, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Ospedali universitari di Ginevra -Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)concernente la domanda del 10 settembre 2007 di prorogare l'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale ai sensi dell'articolo 321bis CP per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione Il responsabile dei progetti di ricerca legati alla presente autorizzazione rimane, immutato, il direttore medico, prof. Pierre Dayer.

Il dispositivo iniziale della decisione del 20 dicembre 2000 resta valido senza cambiamenti.

2. Durata dell'autorizzazione e continuità La presente autorizzazione è rilasciata per una durata di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

Le modifiche intervenute sui punti che seguono prima di tale scadenza devono essere notificate alla Commissione peritale: ­

cambiamento del direttore medico;

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modifica nella struttura organizzativa o amministrativa degli HUG;

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modifica del regolamento d'accesso.

La Commissione peritale deciderà in seguito sull'opportunità di rilasciare una decisione di autorizzazione complementare.

3. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (casella postale, 3000 Berna 14) entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul Foglio federale, in virtù degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

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2007-3054

4. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto agli Ospedali universitari di Ginevra (HUG) e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. L'avente diritto al ricorso può esaminare, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (031 323 35 80), l'intera decisione presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna.

8 gennaio 2008

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, Franz Werro

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