Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare «contro la costruzione esagerata di impianti che gravano sull'ambiente e sul paesaggio» del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare federale «contro la costruzione esagerata di impianti che gravano sull'ambiente e sul paesaggio» depositata il 18 dicembre 20072; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 20083, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 18 dicembre 2007 «contro la costruzione esagerata di impianti che gravano sull'ambiente e sul paesaggio» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 75 cpv. 4 (nuovo) Gli impianti che gravano sull'ambiente e sul paesaggio, quali complessi industriali e artigianali, cave di pietra, aerodromi, centri commerciali, impianti per il riciclaggio e l'eliminazione di rifiuti, impianti d'incenerimento e di depurazione, stadi, impianti sportivi e per il tempo libero, parchi di divertimento, autosili e aree di parcheggio possono essere costruiti e ampliati soltanto se rispondono a un bisogno urgente sotto il profilo della politica nazionale della sanità o della formazione, della protezione della natura o del paesaggio, nonché se è garantito lo sviluppo sostenibile. La legge stabilisce l'ubicazione e le dimensioni di tali impianti per il tramite di piani di obbligatorietà generale.

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RS 101 FF 2008 1003 FF 2008 7613

2008-2002

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Iniziativa popolare «contro la costruzione esagerata di impianti che gravano sull'ambiente e sul paesaggio». DF

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 75 cpv. 4 (Impianti che gravano sull'ambiente e sul paesaggio) Se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'articolo 75 capoverso 4, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni d'esecuzione e i piani necessari.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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