B Regolamento del Consiglio nazionale

Progetto

(RCN) (Diritto parlamentare. Diverse modifiche) Modifica del ...

Il Consiglio nazionale, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 21 febbraio 20081; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I Il Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20033 è modificato come segue: Art. 15 cpv. 1a (nuovo), 1 lett. a e abis (nuova), 2 Minoranza I (Fluri,Gross, Heim, Huber, Hiltpold, Hodgers, Marra, Schelbert, Stöckli, Tschümperlin, Zisyadis) I seggi seguenti sono ripartiti fra i gruppi parlamentari in applicazione analogica degli articoli 40 e 41 della legge federale del 17 dicembre 19764 sui diritti politici:

1

a.

numero complessivo dei seggi nelle commissioni permanenti di cui all'articolo 10 numeri 1­11;

abis. seggi in singole altre commissioni; 2

Abrogato

Minoranza II (Hodgers, Gross, Heim, Marra, Schelbert, Stöckli, Tschümperlin, Zisyadis) Ogni deputato ha diritto a un seggio in una delle commissioni permanenti di cui all'articolo 10 numeri 1­11.

1a

I seggi seguenti sono ripartiti fra i gruppi parlamentari in applicazione analogica degli articoli 40 e 41 della legge federale del 17 dicembre 19765 sui diritti politici:

1

1 2 3 4 5

FF 2008 1583 FF 2008 ...

RS 171.13 RS 161.1 RS 161.1

2008-0639

1635

Regolamento del Consiglio nazionale

a.

numero complessivo dei seggi nelle commissioni permanenti di cui all'articolo 10 numeri 1­11 dopo deduzione di 200 seggi;

abis. seggi in singole altre commissioni; 2

Abrogato

Art. 17 cpv. 5 (nuovo) Un rinnovo integrale straordinario delle commissioni per il resto del mandato ha luogo se:

5

a.

per una modifica del numero dei membri di un gruppo parlamentare, questo gruppo è sovrarappresentato o sottorappresentato di oltre un membro in una delle commissioni permanenti di cui all'articolo 10;

b.

è costituito un nuovo gruppo parlamentare.

Art. 28, rubrica, cpv. 1 e 2 Trattazione nella Camera; disposizioni generali Almeno otto ore di ogni sessione ordinaria sono dedicate all'esame preliminare delle iniziative parlamentari e alla trattazione degli interventi parlamentari. A tal fine sono riservati in primo luogo il pomeriggio e la sera del lunedì della seconda e della terza settimana, dopo l'ora delle domande. Se, eccezionalmente, possono essere dedicate alla trattazione meno di otto ore di una sessione, il tempo è recuperato nella sessione successiva.

1

Gli interventi di singoli deputati o di gruppi parlamentari che concernono lo stesso o un analogo oggetto sono trattati nell'ordine in cui sono stati presentati, a meno che non siano trattati con priorità.

2

Art. 28a (nuovo) Trattazione delle mozioni e dei postulati nella Camera Le mozioni accolte dall'altra Camera e le mozioni e i postulati di commissione sono trattati definitivamente al più tardi nella seconda sessione ordinaria rispettivamente dopo il loro accoglimento e la loro presentazione.

1

La Camera tratta in procedura scritta (art. 49) la mozione e il postulato di un deputato o di un gruppo parlamentare che non ha trattato definitivamente entro due anni dalla presentazione. L'articolo 46 capoverso 4 non è applicabile.

2

Art. 28b (nuovo) Esame preliminare delle iniziative parlamentari nella Camera La Commissione alla quale è stata assegnata per esame preliminare l'iniziativa parlamentare di un deputato o di un gruppo parlamentare decide entro un anno dall'assegnazione se dare seguito all'iniziativa o se proporre alla Camera di non darle seguito.

1

2 Se la Commissione propone di dare seguito a un'iniziativa parlamentare, la Camera la esamina al più tardi nella seconda sessione ordinaria dopo la presentazione della proposta della Commissione.

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Regolamento del Consiglio nazionale

Se il Consiglio degli Stati dà seguito a un'iniziativa parlamentare, la Camera la esamina al più tardi nella seconda sessione ordinaria dopo la decisione del Consiglio degli Stati.

3

Se la Commissione propone di non dare seguito a un'iniziativa parlamentare e se l'iniziativa non è stata trattata definitivamente entro due anni dalla presentazione. la Camera la esamina in procedura scritta. L'articolo 46 capoverso 4 non è applicabile.

4

Art. 30 cpv. 2, primo periodo La dichiarazione d'urgenza compete all'Ufficio per le interpellanze, salvo decisione contraria della Camera, e al presidente della Camera per le interrogazioni. ...

2

Introdurre nella Sezione 3 Art. 33d (nuovo) Sessioni 1

Di norma, la Camera si riunisce: a.

gli stessi giorni del Consiglio degli Stati, nelle quattro sessioni ordinarie di tre settimane dell'Assemblea federale;

b.

tra la sessione ordinaria primaverile e quella estiva, in una sessione speciale di al massimo una settimana, a condizione che un numero sufficiente di oggetti sia pronto per essere trattato.

È fatta salva la convocazione di altre sessioni speciali e di sessioni straordinarie (art. 2 della legge del 13 dicembre 20026 sul Parlamento).

2

Art. 34 1

Orari

Di norma, la Camera si riunisce: a.

il lunedì: dalle 14.30 alle 19.00 nella prima settimana della sessione; dalle 14.30 alle 22.00 nella seconda e terza settimana della sessione;

b.

il martedì: dalle 8.15 alle 13.00; il martedì pomeriggio è riservato alle sedute dei gruppi parlamentari;

c.

il mercoledì: dalle 8.15 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;

d.

il giovedì: dalle 8.15 alle 13.00, e, nell'ultima settimana della sessione, dalle 15.00 alle 19.00;

e.

il venerdì dell'ultima settimana della sessione: dalle 8.15 alle 11.00.

Vengono indette altre sedute serali (dalle 19.00 alle 22.00) quando l'entità e l'urgenza degli affari lo richiedano.

2

6

RS 171.10

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Regolamento del Consiglio nazionale

Art. 46 cpv. 1 numeri IIIa e IIIb 1

Gli oggetti in deliberazione sono discussi in una delle seguenti forme:

IIIa:

dibattito dei gruppi

IIIb:

dibattito dei gruppi ridotto

Art. 47

Dibattito organizzato

Maggioranza Nel dibattito organizzato, è definito un tempo di parola complessivo per la trattazione di un oggetto in deliberazione, di più oggetti in deliberazione concernenti un argomento analogo o di una parte di un oggetto (dibattito di entrata in materia, deliberazione di dettaglio).

1

Il presidente ripartisce adeguatamente il tempo di parola complessivo tra i relatori, il rappresentante del Consiglio federale e i gruppi parlamentari.

2

Per la deliberazione di dettaglio svolta nell'ambito di un dibattito organizzato, ogni gruppo dispone di un tempo di parola di almeno 15 minuti.

3

I gruppi comunicano tempestivamente come intendono ripartire tra i loro membri il tempo di parola che loro spetta. Il tempo di parola utilizzato da singoli deputati per difendere proposte o interventi è computato nel tempo del rispettivo gruppo di appartenenza.

4

Ai deputati che non fanno parte di nessun gruppo è messa a disposizione una congrua parte del tempo di parola complessivo.

5

Minoranza (Heim, Beck, Engelberger, Fluri, Hämmerle, Hubmann, Müller Philipp, Roth-Bernasconi, Stöckli) Come la maggioranza, eccetto: Per la deliberazione di dettaglio svolta nel quadro di un dibattito organizzato, è definito per i gruppi e ripartito adeguatamente tra loro un tempo di parola complessivo. Ogni gruppo dispone di un tempo di parola di almeno 15 minuti. Ai relatori delle commissioni e al rappresentante del Consiglio federale si applica l'articolo 44 capoverso 2.

3

Art. 48, rubrica, cpv. 1 e 2bis (nuovo) Dibattito dei gruppi e dibattito breve Nel dibattito dei gruppi hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari e i proponenti. Nel dibattito dei gruppi ridotto il tempo di parola previsto per il dibattito di entrata in materia dall'articolo 44 è dimezzato, eccezion fatta per il tempo di parola assegnato agli altri oratori di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera d.

1

2bis Nel dibattito breve su mozioni e postulati di singoli deputati o di gruppi, ha diritto di parola il primo deputato che ha proposto la reiezione dell'intervento.

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Regolamento del Consiglio nazionale

Art. 57 cpv. 3 e 5 3

Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo.

5

Abrogato

II Disposizioni transitorie della modifica del ...

1. Disposizione transitoria dell'articolo 15 Minoranza I (Fluri,Gross, Heim, Huber, Hiltpold, Hodgers, Marra, Schelbert, Stöckli, Tschümperlin, Zisyadis) Al gruppo parlamentare che, conformemente all'articolo 15 capoverso 1 lettera a, ha diritto a seggi supplementari nelle commissioni è assegnato, al momento dell'entrata in vigore della modifica del ..., il corrispondente numero di seggi per il resto del mandato.

Minoranza II (Hodgers, Gross, Heim, Marra, Schelbert, Stöckli, Tschümperlin, Zisyadis) Il deputato che non fa parte di nessuna commissione ha diritto, al momento dell'entrata in vigore della modifica del ..., a un seggio in una commissione per il resto del mandato.

1

2 Al gruppo parlamentare che, conformemente all'articolo 15 capoverso 1 lettera a, ha diritto a seggi supplementari nelle commissioni è assegnato, al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... il corrispondente numero di seggi per il resto del mandato.

2. Disposizione transitoria degli articoli 28a e 28b Gli articoli 28a e 28b si applicano alle iniziative parlamentari, alle mozioni e ai postulati non ancora presentati al momento dell'entrata in vigore della modifica del ....

III Entrata in vigore La presente modifica entra in vigore contemporaneamente alla modifica del ...7 della legge del 13 dicembre 20028 sul Parlamento.

7 8

FF 2008 1629 RS 171.10

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