Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 6 febbraio 2008, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re: Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik di Basilea, concernente la domanda del 30 novembre 2007 per una proroga dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione Dal 1° gennaio 2006, il responsabile per la ricerca da autorizzare alla Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik di Basilea (prima Kinder- und Jugendpsychiatrische Universitätsklinik und Poliklinik di Basilea) è il prof. dr. med. Klaus Schmeck.

Per il resto non vi sono cambiamenti rispetto all'autorizzazione e al dispositivo della decisione precedente.

2. Durata dell'autorizzazione e continuità La durata di validità della presente autorizzazione è di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

I cambiamenti elencati qui di seguito che si presentano prima dello scadere dell'autorizzazione devono essere notificati immediatamente alla Commissione peritale: ­

avvicendamento del titolare dell'autorizzazione (responsabile per la ricerca)

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cambiamento della struttura amministrativa o organizzativa della clinica

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modifica del regolamento di accesso

La Commissione peritale deciderà in seguito se dovrà essere rilasciata un'autorizzazione completiva.

3. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (casella postale, 3000 Berna 14) in virtù dell'articolo 44 segg.

della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

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2008-0643

4. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto alla Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik di Basilea nonché all'Incaricato federale per la protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. L'avente diritto al ricorso può esaminare, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94), l'intera decisione presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna.

11 marzo 2008

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il vicepresidente, Rudolf Bruppacher

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