08.033 Messaggio concernente l'approvazione di due scambi di lettere tra la Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) relativi alla partecipazione della Svizzera al progetto di ricerca sull'energia da fusione ITER del 23 aprile 2008

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di un decreto federale che approva due scambi di lettere tra la Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) relativi alla partecipazione della Svizzera al progetto di ricerca sull'energia da fusione ITER.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 aprile 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2007-2597

2981

Compendio Gli scambi di lettere oggetto del presente messaggio sono un'applicazione specifica della cooperazione che esiste dal 1978 tra la Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) nel campo della ricerca sull'energia da fusione. Il programma europeo di ricerca sulla fusione si è associato alla pianificazione di ITER già agli inizi degli anni 1980, poco dopo i primi dibattiti sulla costruzione di un reattore a fusione internazionale. Il progetto ITER è una collaborazione internazionale finalizzata alla costruzione del reattore a fusione ITER a Cadarache, in Francia. L'obiettivo di ITER è portare a termine l'ultima fase di sviluppo per passare dalla fusione nucleare sperimentale alla produzione di energia basata sulla fusione. Il progetto è retto da un accordo multilaterale tra Euratom, Federazione russa, Repubblica popolare di Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Repubblica indiana e Stati Uniti d'America1. La Svizzera, quale partner di cooperazione di Euratom, ha partecipato ai lavori preparatori e alle prime fasi di attuazione del progetto. ITER è destinato a sostituire il reattore europeo JET quale colonna portante della ricerca sulla fusione. L'adesione al progetto ITER garantisce alla Svizzera, in qualità di membro a pieno titolo, un diritto di partecipazione illimitato e la possibilità di portare avanti la cooperazione molto proficua nel settore scientifico, tecnologico ed economico.

I mezzi finanziari per la partecipazione della Svizzera a ITER sono stati approvati nel dicembre del 2006 nel quadro del messaggio sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai Settimi programmi quadro dell'Unione europea. Gli scambi di lettere sono sottoposti per approvazione al Parlamento, poiché non vi sono basi legali sufficienti per un'approvazione da parte del Consiglio federale.

1

Accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER, GU L 358/62 del 16.12.2006

2982

Elenco delle abbreviazioni CP

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)

Euratom

Comunità europea dell'energia atomica

F4E

Impresa comune europea «Fusion for Energy»

ITER

Progetto di sviluppo per la realizzazione tecnica dell'energia da fusione

JET

Joint European Torus, reattore sperimentale europeo

LOGA

Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)

SULTAN Dal tedesco «Supraleiter Testanlage»; impianto per lo studio e il controllo della qualità di cavi superconduttori TCV

Tokamak a configurazione variabile

2983

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

Nel 1979 il Parlamento svizzero ha deciso di coordinare con la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) il programma nazionale di ricerca per lo sviluppo dell'energia da fusione. Il relativo accordo di cooperazione del 14 settembre 19782 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi è di durata illimitata e consente a ciascuna delle Parti di partecipare ai progetti dell'altra Parte.

Finora il progetto principale di questa collaborazione è stata la partecipazione della Svizzera a JET, il reattore a fusione europeo. In futuro, la collaborazione nel campo della ricerca sulla fusione si focalizzerà sul progetto ITER3.

Nella votazione sugli Accordi bilaterali I il Popolo svizzero ha accettato tra gli altri la conclusione dell'accordo del 21 giugno 19994 sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione Svizzera e le Comunità europee. Nel frattempo questo accordo è stato rinnovato due volte. Con il decreto federale del 14 dicembre 20065 sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2007­2013 il Parlamento ha approvato i mezzi finanziari per la partecipazione ai programmi quadro di ricerca in corso, compresi quelli nel campo della ricerca sulla fusione.

Sono state così gettate le basi per l'adesione della Svizzera all'«impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione» (in inglese: Joint Undertaking for ITER and the development of Fusion for Energy, abbreviato Fusion for Energy, F4E), di seguito denominata «impresa comune». L'adesione all'impresa comune presuppone il recepimento di specifiche disposizioni in materia di controllo finanziario e l'estensione a tutti gli Stati partecipanti a ITER6 dei privilegi e delle immunità finora accordati esclusivamente alle Comunità europee.

L'impresa comune è stata istituita con decisione del Consiglio europeo del 27 marzo 20077. L'assemblea costituente del consiglio di direzione (governing board) si è tenuta il 28 giugno 2007. Per salvaguardare gli interessi della Svizzera e consentirle di associarsi il più rapidamente possibile e partecipare attivamente ai lavori sin dalla fase iniziale ­ d'importanza centrale per l'organizzazione
del progetto ­, il 28 settembre 2007 il Consiglio federale ha deciso di avvalersi della possibilità di applicare gli accordi in via provvisoria, come previsto dall'articolo 7b capoverso 1 della legge

2 3 4 5 6 7

RS 0.424.11 ITER: in origine sigla di International Thermonuclear Experimental Reactor, oggi utilizzato come nome proprio (dal latino «iter» = «cammino, via»).

FF 1999 5438 FF 2006 9017 Federazione russa, Repubblica popolare di Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Repubblica indiana e Stati Uniti d'America Decisione del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (2007/198/Euratom), GU L 90 del 30.03.2007, pagg. 58­72

2984

del 21 marzo 19978 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).

Le commissioni di politica estera delle due Camere federali, consultate nell'ottobre del 2007, si sono espresse a favore di un'applicazione provvisoria. Di conseguenza, gli scambi di lettere vengono applicati a titolo provvisorio dal 28 novembre 2007, data della lettera di risposta della Comunità europea dell'energia atomica.

Conformemente all'articolo 7b capoverso 2 LOGA, l'applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale il disegno di un decreto federale che approva gli scambi di lettere in questione. Il presente messaggio e il disegno di decreto federale sono stati approvati dal Consiglio federale il 23 aprile 2008 e sottoposti in tempo debito all'Assemblea federale.

1.2

Il progetto ITER

Il progetto ITER è finanziato da un consorzio mondiale di Stati di cui fanno parte Euratom, la Federazione russa, la Repubblica popolare di Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Repubblica indiana e Stati Uniti d'America. Secondo i dati di pianificazione, sono previsti costi d'investimento di circa 5 miliardi di euro per la fase di costruzione, che si articolerà su un decennio, e costi d'esercizio per la fase di gestione di ITER, che durerà non meno di 25 anni, di altri 5 miliardi di euro circa.

La fusione nucleare si prospetta come fonte energetica sicura, a basso impatto ambientale, redditizia e sufficiente a coprire i bisogni sull'arco di molti secoli, nonché libera da vincoli geopolitici. Sono queste le qualità che spingono da ormai quasi 50 anni la comunità internazionale attiva nella ricerca sulla fusione a eliminare gli ostacoli fisici e tecnici che si oppongono alla realizzazione di un reattore a fusione nucleare. Benché questo obiettivo non sia ancora stato raggiunto, i progressi compiuti finora sono considerevoli: negli ultimi 40 anni la ricerca sulla fusione ha conosciuto uno sviluppo più rapido di quello della tecnologia dei semiconduttori9. Dalla ricerca sulla fusione sono inoltre nati numerosi procedimenti e applicazioni tecniche oggi all'avanguardia in molti altri campi d'applicazione e con un ottimo posizionamento sul mercato.

1.3

Cooperazione tra la Svizzera e Euratom nel settore della ricerca sulla fusione

La volontà della Svizzera di collaborare con Euratom nel campo della ricerca sull'energia da fusione risale già agli anni 1970. Con l'accordo di cooperazione del 1978 è stata siglata l'adesione del nostro Paese alla ricerca europea sulla fusione.

Nel quadro dei programmi europei di ricerca sulla fusione la Svizzera ha potuto partecipare tra gli altri anche alla costruzione e all'esercizio di JET10, il reattore comune europeo, un'opportunità di notevole interesse anche economico per il nostro Paese tenuto conto del know-how industriale della Svizzera. La cooperazione con 8 9 10

RS 172.010 «Energie-Forschung 2005», UFE, pag. 183 JET Joint European Torus, www.jet.efda.org

2985

Euratom ha consentito altresì alla Svizzera di rilevare elementi chiave del programma europeo di ricerca sulla fusione e di lanciarsi nella costruzione di importanti infrastrutture nel nostro Paese, tra cui il TCV (tokamak a configurazione variabile) presso il Politecnico federale di Losanna e SULTAN (dal tedesco Supraleiter Testanlage), l'impianto dell'Istituto Paul Scherrer per lo studio e il controllo della qualità di cavi superconduttori. Entrambi i centri di ricerca, affiancati dall'Università di Basilea, hanno collaborato con successo alla ricerca internazionale sulla fusione e sono oggi colonne portanti della ricerca europea in questo settore.

L'accordo di cooperazione del 1978, di durata illimitata, prevede espressamente la possibilità per la Svizzera di partecipare anche ai futuri progetti rientranti nei programmi quadro Euratom. La partecipazione a ITER sarà, per gli anni a venire, il progetto di gran lunga più importante nell'ambito dei programmi di ricerca Euratom.

L'adesione ufficiale della Svizzera non è che la continuazione della fruttuosa collaborazione in corso da anni tra il nostro Paese e Euratom. La Svizzera collaborerà al grande progetto internazionale ITER soltanto per il tramite di Euratom e non in qualità di Stato indipendente direttamente associato al consorzio ITER.

1.4

Scopo degli accordi in forma di scambi di lettere

L'idea di un progetto internazionale ITER fu lanciata già nel 1982. Nell'ambito della sua cooperazione con Euratom la Svizzera ha partecipato agli studi preliminari condotti sin qui e ai lavori di pianificazione del progetto. Per poter partecipare alla fase di realizzazione ormai al via del reattore ITER, il nostro Paese deve divenire membro dell'impresa comune europea «Fusion for Energy».

Le Parti contraenti apportano il loro contributo al progetto ITER attraverso le cosiddette «agenzie interne» (domestic agencies). A livello europeo il ruolo di agenzia interna è svolto dall'impresa comune. L'articolo 1 capoverso 3 lettera c dello statuto11 dell'organizzazione, che ha sede a Barcellona, prevede espressamente la possibilità di una partecipazione di Stati terzi, a condizione che questi abbiano concluso un accordo di associazione con Euratom nel campo della ricerca sulla fusione. Con l'accordo di cooperazione del 1978 summenzionato la Svizzera soddisfa questa condizione.

Parallelamente a ITER, Euratom conduce un programma bilaterale con il Giappone finalizzato ad accelerare lo sviluppo dell'energia da fusione. L'obiettivo di questo «approccio allargato» (broader approach) è far confluire nelle infrastrutture giapponesi il know-how e le installazioni europei. Nel quadro di questo accordo bilaterale tra Euratom e Giappone12 si profilano anche per la Svizzera interessanti prospettive di cooperazione non solo sul piano scientifico e tecnologico, bensì anche economico-industriale. Associandosi all'accordo tra Euratom e Giappone sull'approccio allargato la Svizzera potrà accedere al mercato pubblico giapponese della ricerca e qualificarsi in vista degli appalti pubblici legati a ITER.

11 12

Si veda l'allegato della decisione del Consiglio del 27 marzo 2007 che istituisce l'Impresa comune europea per ITER.

Accordo tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell'energia atomica per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull'energia da fusione, GU L 246 del 21.9.2007, pagg. 34­46 (allegato II del secondo scambio di lettere)

2986

Gli scambi di lettere tra la Svizzera e Euratom, oggetto del presente messaggio, prevedono che la Svizzera diventi membro dell'impresa comune. La Svizzera deve a tal fine recepire sia lo statuto dell'impresa comune sia le modalità di cooperazione tra l'impresa stessa e l'organizzazione internazionale ITER. Ciò vale anche per la collaborazione con il Giappone nel quadro dell'approccio allargato.

1.5

Svolgimento ed esiti delle trattative

Nel quadro della cooperazione intercorsa finora tra la Svizzera e Euratom, esperti svizzeri dell'amministrazione pubblica e del mondo della ricerca hanno seguito la pianificazione, i lavori preliminari e la costituzione dell'organizzazione ITER e dell'impresa comune. In virtù del diritto di voto riconosciutole nell'ambito della cooperazione con Euratom nel settore della ricerca, la Svizzera ha potuto in questa prima fase influire notevolmente sugli atti costitutivi. I colloqui tra esperti in vista della conclusione di un accordo di adesione della Svizzera a ITER sono cominciati agli inizi del 2006 e si sono protratti fino all'agosto del 2007. Il testo concordato, in forma di due scambi di lettere, è stato negoziato principalmente per via elettronica ed è stato finalizzato il 17 agosto 2007 tra rappresentanti di Euratom, della Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (DFI), dell'Ufficio dell'integrazione (DFAE/DFE) e della Direzione del diritto internazionale pubblico (DFAE).

1.6

Contenuto degli scambi di lettere

Gli scambi di lettere prevedono che la Svizzera diventi membro a pieno titolo dell'impresa comune europea. Nel primo scambio di lettere sono illustrati i diritti e gli obblighi relativi alle procedure interne dell'impresa comune, mentre nel secondo sono dichiarate vincolanti per la Svizzera le regole che disciplinano la partecipazione dell'impresa comune a ITER e al programma sull'approccio allargato con il Giappone.

Il primo scambio di lettere («Fusion for Energy») comprende i seguenti punti principali (per le spiegazioni si veda il n. 2.1): ­

per portare avanti la cooperazione con Euratom avviata nel 1978 la Svizzera intende partecipare anche in futuro alle attività principali del programma europeo di ricerca sulla fusione, diventando quindi membro a pieno titolo dell'impresa comune;

­

la Svizzera riconosce lo statuto dell'impresa comune e gli obblighi che ne derivano, tra cui le modalità relative al controllo finanziario (si veda l'allegato III dello scambio di lettere «Fusion for Energy»);

­

Euratom e la Svizzera convengono che la Svizzera sia consultata in merito a ogni proposta di modifica dello statuto e che l'applicazione alla Svizzera degli emendamenti sia soggetta all'approvazione formale del nostro Paese;

­

Euratom dichiara che i cittadini svizzeri possono essere assunti come collaboratori dell'impresa comune alle stesse condizioni dei cittadini dell'UE;

2987

­

Euratom e la Svizzera convengono un diritto di recesso speciale che può essere fatto valere a conclusione di ogni programma quadro Euratom e con preavviso di 12 mesi.

Il secondo scambio di lettere (ITER/approccio allargato) include i seguenti punti di rilievo (per le spiegazioni si veda il n. 2.2): ­

La Svizzera si dichiara pronta ad applicare sul proprio territorio l'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e il relativo accordo sui privilegi e sulle immunità;

­

La Svizzera si dichiara pronta ad applicare sul proprio territorio l'accordo tra Euratom e il governo del Giappone per l'attuazione congiunta delle attività rientranti nell'approccio allargato;

­

Euratom dichiara che i cittadini svizzeri sono eleggibili nelle strutture dell'organizzazione ITER (organi superiori di gestione e consiglio ITER) o possono essere assunti come dipendenti ITER alle stesse condizioni dei cittadini dell'UE;

­

Euratom dichiara che i cittadini svizzeri sono eleggibili nelle strutture dell'approccio allargato e nei vari comitati di progetto alle stesse condizioni dei cittadini dell'UE.

I due scambi di lettere contengono infine le disposizioni relative alla loro applicazione provvisoria e alla loro entrata in vigore previa notifica da parte della Svizzera dell'espletamento delle procedure interne di approvazione. Gli scambi di lettere sono applicati in via provvisoria dal 28 novembre 2007.

2

Commento ai singoli punti degli scambi di lettere

2.1

Scambio di lettere «Fusion for Energy»

2.1.1

Sintesi

Questo scambio di lettere consente alla Svizzera di aderire a pieno titolo all'impresa comune. Conformemente allo statuto dell'impresa comune, la Svizzera avrà due rappresentanti in seno al consiglio di direzione (governing board). In virtù dell'adesione del nostro Paese ogni persona, organizzazione o impresa domiciliata in Svizzera potrà partecipare alle attività dell'impresa comune. In particolare, i cittadini svizzeri potranno diventare collaboratori dell'impresa comune alle stesse condizioni dei cittadini dell'UE. L'adesione della Svizzera comporta una partecipazione finanziaria a parziale copertura dei costi amministrativi (overhead). Lo scambio di lettere «Fusion for Energy» prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo dal 28 novembre 2007 e per l'intera durata del Settimo programma quadro Euratom, vale a dire fino al 2011. Prevede inoltre la proroga tacita dell'accordo per l'intera durata del successivo programma quadro. L'accordo può essere disdetto alla fine di ogni periodo di validità dei programmi e con un preavviso di 12 mesi.

Lo scambio di lettere «Fusion for Energy» comprende tre allegati facenti parte integrante dell'accordo.

2988

2.1.2

Allegato I: protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee

La Svizzera s'impegna ad applicare all'impresa comune «Fusion for Energy» il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee13. L'allegato contiene un'appendice in cui sono fissate le modalità di applicazione in Svizzera del succitato protocollo, tenuto conto delle particolarità del sistema giuridico svizzero.

Quest'appendice riprende le stesse modalità concordate dalla Svizzera per la partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente e all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA).

2.1.3

Allegato II: allegato III del Trattato Euratom concernente i vantaggi accordati all'impresa comune «Fusion for Energy»

La Svizzera s'impegna ad accordare all'impresa comune «Fusion for Energy» i privilegi e le immunità definiti nell'ambito del Trattato Euratom e applicati ad altri progetti in virtù dell'accordo di cooperazione del 1978.

2.1.4

Allegato III: controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri alle attività dell'impresa comune «Fusion for Energy»

Queste disposizioni si rifanno ampiamente a quelle contenute nell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con l'UE14 e a quelle relative alla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente15. Le disposizioni dell'allegato III, concordate in un trattato internazionale, sostituiscono la procedura di autorizzazione prevista nell'articolo 271 capoverso 1 del Codice penale (CP16) per i relativi atti ufficiali compiuti sul territorio svizzero; l'autorizzazione richiesta dal CP si considera pertanto accordata in maniera generale per tutti i controlli effettuati dagli organi comunitari.

2.2

Scambio di lettere ITER/approccio allargato

2.2.1

Sintesi

In questo scambio di lettere la Svizzera accetta di applicare sul proprio territorio l'accordo del 21 novembre 200617 sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER e l'accordo del 5 febbraio 200718 tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell'energia atomica per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nel13 14 15 16 17 18

GU C 321 E del 29.12.2006, pag. 318 RS 0.420.513.1 FF 2004 5348 segg.

RS 311.0 GU L 358/62 del 16.12.2006 GU L 246/34 del 21.9.2007

2989

l'approccio allargato nel settore della ricerca sull'energia da fusione (in inglese broader approach). La Svizzera parteciperà esclusivamente attraverso le strutture Euratom al progetto ITER e al programma dell'approccio allargato. In virtù dell'adesione del nostro Paese ogni persona, organizzazione o impresa domiciliata in Svizzera potrà partecipare alle attività del progetto ITER, nonché alle attività che rientrano nell'approccio allargato. Inoltre, i cittadini svizzeri potranno diventare collaboratori dell'organizzazione ITER alle stesse condizioni dei cittadini dell'UE ed essere eletti da Euratom come rappresentanti nel Consiglio dell'organizzazione ITER o negli organi delle strutture preposte all'attuazione dell'approccio allargato.

L'applicazione dell'accordo ITER e dell'accordo relativo all'approccio allargato non implica obblighi finanziari da parte della Svizzera. Lo scambio di lettere ITER/approccio allargato ne prevede l'applicazione in via provvisoria dalla data della firma (28 novembre 2007) e ne subordina la validità alla durata dell'adesione svizzera all'impresa comune.

Lo scambio di lettere ITER/approccio allargato comprende tre allegati, da considerarsi parte integrante dell'accordo. Il riconoscimento di questi accordi è la premessa per poter aderire all'impresa comune.

2.2.2

Allegato I: accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER

La Svizzera s'impegna ad applicare l'accordo del 21 novembre 2006 sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER. L'applicazione del succitato accordo costituisce la premessa per l'adesione all'impresa comune. L'accordo ITER definisce le modalità e le procedure in vigore in seno all'organizzazione ITER. Applicando questo accordo la Svizzera non diventa né membro né Stato sede dell'organizzazione ITER e partecipa al progetto ITER unicamente nell'ambito della sua adesione all'impresa comune europea. In virtù di questa adesione ogni persona, istituzione e impresa domiciliata in Svizzera potrà partecipare alle relative attività tramite procedura agevolata, nelle vesti di ricercatore o di fornitore coinvolto nella realizzazione di questo progetto, che è stimato a circa 10 miliardi di euro.

2.2.3

Allegato II: accordo tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell'energia atomica per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull'energia da fusione

La Svizzera s'impegna ad applicare l'accordo del 5 febbraio 2007 tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell'energia atomica per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato nel settore della ricerca sull'energia da fusione. L'applicazione alla Svizzera del succitato accordo costituisce la premessa per la partecipazione del nostro Paese all'approccio allargato. L'accordo definisce le modalità e le procedure in vigore nell'ambito dell'esecuzione delle 2990

attività che rientrano nell'approccio allargato. Dette attività sono finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricerca in Giappone e mirano ad accelerare i progressi nel campo della ricerca sulla fusione. Applicando questo accordo la Svizzera non diventa Parte contraente dell'accordo tra Euratom e il Giappone. L'applicazione dell'accordo permetterà ai cittadini, alle istituzioni e alle imprese svizzeri di partecipare alle attività beneficiando di procedure agevolate di associazione, nelle vesti di ricercatori o di fornitori coinvolti nella realizzazione di questi progetti, che sono stimati complessivamente a 640 milioni di euro.

2.2.4

Allegato III: accordo sui privilegi e sulle immunità dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER

La Svizzera s'impegna ad applicare l'accordo del 21 novembre 2006 sui privilegi e sulle immunità dell'organizzazione internazionale ITER. L'applicazione del succitato accordo costituisce la premessa per l'adesione all'impresa comune europea. Dato che la Svizzera è associata a ITER unicamente per il tramite dell'impresa comune e che in questo contesto trova applicazione il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (si veda n. 2.1.2), le disposizioni dell'accordo sui privilegi e sulle immunità dell'Organizzazione internazionale ITER si applicheranno solo in maniera puntuale. Non è tuttavia escluso che partner ITER non europei o le rispettive agenzie interne si avvarranno per i loro contributi al progetto ITER delle conoscenze e del know-how della Svizzera, o viceversa. In tal caso troverebbe applicazione l'accordo sui privilegi e sulle immunità dell'organizzazione internazionale ITER.

3

Ripercussioni

3.1

Per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

L'adesione della Svizzera all'impresa comune comporta costi annui tra 150 000 e 300 000 franchi quale contributo a copertura dei costi amministrativi (overhead). Il corrispondente credito d'impegno per gli anni 2007­2013 è già stato approvato in applicazione dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b del decreto federale del 14 dicembre 200619 sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2007­2013.

I mezzi finanziari sono iscritti nel preventivo alla voce di credito A2310.0208 «Programmi quadro di ricerca dell'Unione europea», 325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca.

La Svizzera salvaguarderà i propri interessi nell'impresa europea nominando dei rappresentanti in seno agli organi di quest'ultima, scelti di norma tra impiegati della Confederazione ed esperti del mondo universitario o industriale. L'onere di lavoro supplementare a livello federale potrà essere assorbito dai servizi federali competenti.

19

FF 2006 9017

2991

L'adesione della Svizzera all'impresa comune non ha conseguenze a livello cantonale e comunale.

3.2

Per l'economia

I contributi in natura dell'impresa comune europea «Fusion for Energy» al progetto ITER sono forniti in larga misura dalle industrie europee. A seguito della partecipazione della Svizzera all'impresa comune europea, le gare di appalto ITER saranno estese anche al nostro Paese. In questo modo, le imprese svizzere potranno partecipare alle gare d'appalto ITER o dell'impresa comune.

L'economia svizzera potrà trarre beneficio anche della prossimità geografica della sede dell'organizzazione ITER e del sito del reattore ITER, entrambi ubicati nel Sud della Francia. Questa prossimità va a tutto vantaggio della competitività delle imprese svizzere non soltanto per i componenti speciali e i prodotti e servizi di nicchia, ma anche per le dotazioni standard come i servizi di telecomunicazione, i componenti in cemento armato, gli impianti elettrici ad alta e bassa tensione. Si prevede che la conclusione di questi accordi offrirà alle industrie svizzere opportunità di mercato privilegiate e quindi un volume d'affari superiore nell'ambito degli appalti pubblici legati a ITER. Inoltre, le imprese svizzere potranno trarre vantaggio anche dai nuovi procedimenti e prodotti, come anche dalle spinte innovative innescate dal progetto ITER, come succede da tempo con i progetti del CERN.

4

Programma di legislatura

Il progetto non figura nel rapporto sul programma di legislatura 2003­2007, poiché al momento della sua elaborazione non si poteva prevedere la data di istituzione dell'impresa comune. Le scadenze previste e l'istituzione dell'impresa sono state rimandate a più riprese a causa in particolare delle lunghe discussioni per la scelta della sede di ITER. Inoltre, la forma e le modalità di partecipazione di Euratom a ITER erano ancora incerte al momento della pianificazione della legislatura.

Il progetto è citato nel messaggio sul programma di legislatura 2007­201120 all'obiettivo 2 «promuovere la formazione, la ricerca e l'innovazione».

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

La costituzionalità del decreto federale che approva i due scambi di lettere tra la Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica Euratom relativi alla partecipazione della Svizzera al progetto di ricerca sull'energia da fusione ITER poggia sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione (Cost.), in base al quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Ai sensi dell'arti-

20

2992

FF 2008 597

colo 166 capoverso 2 Cost. spetta all'Assemblea federale approvare i trattati internazionali.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sono sottoposti a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e sono indenunciabili (n. 1), prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

Entrambi gli scambi di lettere sono conclusi per la durata del Settimo programma quadro di Euratom e rinnovati tacitamente per i successivi programmi quadro, salvo disdetta con preavviso di un anno dalla scadenza del programma quadro in corso (scambio di lettere «Fusion for Energy» del 5.11.2007). Hanno quindi durata determinata e sono rescindibili. Come menzionato al numero 2.1.1, lo scambio di lettere «Fusion for Energy» prevede l'adesione a pieno titolo della Svizzera all'impresa comune. Sebbene non sia designata espressamente come tale, l'impresa presenta le caratteristiche fondamentali di un'organizzazione internazionale: è retta da un trattato internazionale, è un'associazione di Stati a durata determinata costituita per assolvere determinate funzioni, dispone di personalità giuridica propria e organi per ora autonomi e indipendenti rispetto agli Stati membri, nel senso che le loro opinioni e talune decisioni non rispecchiano necessariamente la volontà degli Stati membri.

Di conseguenza, il decreto d'approvazione dell'Assemblea federale è sottoposto al referendum facoltativo previsto per i trattati internazionali conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 2 Cost.

5.2

Ripercussioni sulla legislazione svizzera

Gli scambi di lettere non richiedono nessun adeguamento del diritto svizzero.

Allegati: 1)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica relativo all'adesione della Svizzera all'impresa comune per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione

2)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica sull'applicazione al territorio della Confederazione svizzera dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, dell'accordo sui privilegi e le immunità per l'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell'accordo tra Euratom e il governo del Giappone per l'attuazione congiunta delle attività dell'approccio allargato nel campo della ricerca sull'energia da fusione 2993

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