Decisione generale concernente l'omologazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari del 28 gennaio 2008

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 31 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 sui prodotti fitosanitari concernente l'omologazione di prodotti fitosanitari, decide: I seguenti prodotti fitosanitari sono omologati, temporaneamente fino al 1° luglio 2008, per un impiego limitato alle seguenti condizioni: Ag Streptomycin Numero d'omologazione: Principio attivo: Tipo di formulazione: Distributore:

W 6527 22,4 % streptomicina solfato WP (polveri bagnabili) CEMAG Handels AG

Strepto Numero d'omologazione: Principio attivo: Tipo di formulazione: Distributore:

W 6528 21,6 % streptomicina solfato WP (polveri bagnabili) Schneiter AGRO AG

Applicazioni omologate: Campo d'applicazione

Frutticoltura Melo, pero

1 2

588

Agente patogeno

Applicazione

Fuoco batterico (Erwinia amylovora)

Concentrazione: 0.0375%, rispettivamente 600 g/ha Soltanto in frutteti2 Applicazione: fioritura

RS 916.161 Giusta l'art. 22 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (RS 910.91).

2008-0351

Condizioni per l'impiego 1.

Il prodotto può essere impiegato soltanto in Comuni situati nella zona contaminata stabilita dall'Ufficio federale dell'agricoltura o in Comuni direttamente adiacenti a detta zona oppure in Comuni dove l'anno precedente si sono registrati focolai di fuoco batterico in prossimità (a meno di 500 m) di frutteti. Entro tali zone le competenti autorità cantonali stabiliscono i singoli frutteti in cui entra in linea di conto un trattamento a base di streptomicina.

2.

Il prodotto può essere acquistato soltanto a fronte di una licenza approvata dal competente servizio cantonale. La licenza fissa il quantitativo massimo di prodotto acquistabile. Tale quantitativo è stabilito in base alla superficie netta del frutteto autorizzato dal competente servizio cantonale.

3.

Il prodotto può essere venduto soltanto a persone in possesso di una licenza approvata. Il venditore deve registrare il quantitativo di prodotto venduto e i nominativi di chi ha acquistato il prodotto. Tali indicazioni devono essere trasmesse entro il 1° maggio 2008 al competente servizio cantonale.

4.

Il prodotto viene impiegato soltanto se viene dato il via libera dal servizio d'allarme fitosanitario del competente servizio cantonale. L'applicazione viene effettuata soltanto durante la fioritura in caso di elevato rischio d'infestazione. All'interno e in prossimità delle particelle trattate devono essere attuate le consuete misure di lotta.

5.

Possono essere effettuati al massimo 3 trattamenti per particella.

6.

L'applicazione è vietata in particelle le cui colture sussidiarie possono essere impiegate a scopo foraggiero. Le colture sussidiarie delle particelle trattate devono essere pacciamate.

7.

Tra la superficie trattata e gli edifici abitati deve essere rispettata una distanza minima pari a 50 metri. Se vengono impiegati ugelli a iniezione d'aria (ugelli ID) antideriva tale distanza può essere ridotta a 20 metri.

8.

Tra la superficie trattata e un corpo idrico superficiale per l'applicazione del prodotto deve essere rispettata una distanza minima pari a 20 metri.

9.

La poltiglia e i suoi resti nonché l'acqua di pulizia e di risciacquo non devono essere riversati nei corsi d'acqua. Ciò si applica anche per l'immissione indiretta attraverso la canalizzazione, gli scoli aziendali e stradali.

10. Gli apicoltori possono rivolgersi alle competenti autorità cantonali per avere informazioni sui Comuni in cui entra in linea di conto un trattamento a base di streptomicina (punto 1) e sull'autorizzazione dell'impiego di streptomicina (punto 4).

11. Le analisi dei residui di streptomicina nel miele rientrano nella sfera delle competenze dei Cantoni, i quali se ne accollano le spese.

12. Chi effettua un trattamento deve notificare il trattamento svolto su licenza al competente servizio cantonale. La notifica avviene entro 7 giorni dalla fine della fioritura e non oltre il 15 giugno 2008. La notifica contempla i dati sul trattamento, la superficie trattata e il quantitativo di prodotto non impiegato.

13. I competenti servizi cantonali notificano all'Ufficio federale dell'agricoltura i quantitativi di prodotto da loro approvati e impiegati da chi ha effettuato il trattamento.

589

14. I competenti servizi cantonali sono tenuti a conservare per 3 anni la documentazione relativa all'impiego di streptomicina.

Condizioni per la protezione degli utilizzatori Norme di sicurezza per l'irrorazione del prodotto 15. Evitare ogni inutile contatto con il prodotto. L'uso improprio può provocare danni alla salute. In caso di reazioni di sensibilizzazione evitare l'ulteriore esposizione.

16. Evitare il contatto con il prodotto nebulizzato. Evitare il contatto con gli indumenti contaminati e con la pelle. Evitare il contatto con le piante appena trattate e con la pelle. Evitare il contatto con le parti contaminate dell'irroratore e pulire l'irroratore quotidianamente dopo ogni trattamento, anche esternamente. Lavare quotidianamente gli indumenti da lavoro dopo l'uso.

17. Indossare occhiali a mascherina di protezione per manipolare il prodotto non diluito e per irrorare/applicare il prodotto pronto all'uso.

18. Indossare guanti di protezione universali (protezione dei vegetali) per manipolare il prodotto non diluito e per irrorare/applicare il prodotto pronto all'uso.

19. Indossare indumenti di protezione standard (protezione dei vegetali) e calzature di sicurezza (es. stivali di gomma) per manipolare il prodotto non diluito e per irrorare/applicare il prodotto pronto all'uso.

20. Indossare un casco in materiale resistente con visiera larga per irrorare/applicare il prodotto pronto all'uso.

21. Indossare una maschera filtrante SN EN149 FFP2 o una maschera DIN 58646-HM con filtro P2 SN EN 143 (colore bianco) per manipolare il prodotto non diluito e per irrorare/applicare il prodotto pronto all'uso.

22. Dopo l'uso, lavare a fondo tutto l'equipaggiamento di protezione.

Norme di sicurezza per il lavoro nelle colture in seguito a un trattamento con il prodotto fitosanitario 23. Per accedere nuovamente alle superfici/colture trattate, il giorno stesso dell'applicazione è indispensabile l'equipaggiamento personale di protezione richiesto per l'irrorazione del prodotto. In linea di massima i lavori sulle superfici/colture trattate possono essere ripresi soltanto 24 ore dopo l'irrorazione del prodotto. Per una settimana dall'applicazione, inoltre, vanno indossati indumenti di protezione standard (protezione dei vegetali), guanti di protezione universali (protezione dei vegetali) e calzature di sicurezza/stivali di gomma. L'equipaggiamento di protezione va regolarmente pulito a fondo dopo l'uso.

590

Classificazione ed etichettatura: Xn R 42/43 S2 S 13 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 S 28 S 37 S 45 S 63 SP 1 SPe2

Nocivo.

Seguire le istruzioni per l'uso per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle.

Conservare fuori della portata dei bambini.

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Non mangiare né bere durante l'impiego.

Non fumare durante l'impiego.

Non respirare le polveri.

Non respirare vapori/aerosol.

Evitare il contatto con la pelle.

Evitare il contatto con gli occhi.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con ...

(prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

Usare guanti adatti.

In caso d'incidente o malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

In caso d'incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

Non contaminare l'acqua con il prodotto e/o il suo imballaggio.

Onde proteggere le acque sotterranee evitare i trattamenti nelle zone di protezione delle acque sotterranee (S 2).

Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate. Gli imballaggi vuoti devono essere consegnati al fornitore per essere smaltiti. Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Monitoraggio L'Ufficio federale dell'agricoltura svolge un'attività di monitoraggio sullo sviluppo di una resistenza alla streptomicina. Le resistenze agli antibiotici presenti nella flora batterica nel suolo e nei frutteti trattati vengono rilevate precedentemente alla prima applicazione. Lo sviluppo delle resistenze agli antibiotici viene analizzato. Le aziende agricole che ottengono una licenza approvata, su richiesta dell'Ufficio federale, devono consentire l'accesso alle proprie particelle affinché venga effettuato il monitoraggio.

Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.

3

RS 172.021

591

Rimedi giuridici La presente decisione può impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

28 gennaio 2008

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

592