Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria Modifica del 29 aprile 2008 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 giugno 2006 e del 13 agosto 20071, sono dichiarate di obbligatorietà generale2: Appendice 9 A. Adeguamento salariale (ad eccezione del Cantone di Ginevra) B. Aumento salariale per il Cantone di Ginevra II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 9 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2008 e ha effetto sino al 30 giugno 2009.

29 aprile 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2006 5315 5316, 2007 5777 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2008-1037

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Contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria. DCF

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