Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Modifica dell'11 dicembre 2008 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 4 maggio 2004, del 3 marzo 2005, del 9 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007 e del 22 settembre 20081, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Convenzione sull'adeguamento dei salari 2009 del 14 ottobre 2008 Art. 1

In generale

Art. 2

Adeguamento salariale

Art. 3

Adeguamento dell'indennità per il pranzo (art. 60 CNM)

II Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

11 dicembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 1998 4945, 1999 3122, 2003 6070, 2004 2565, 2005 2229 2097, 2006 833, 2007 6069, 2008 7009 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2008-3092

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Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF

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