Termine di referendum: 10 luglio 2008

Codice penale Modifica del 20 marzo 2008 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20061, decreta: I Il Codice penale2 è modificato come segue: Art. 161 n. 3­5 3. Abrogato 4. Qualora sia previsto il raggruppamento di due società anonime, i numeri 1 e 2 si applicano alle due società.

5. I numeri 1, 2 e 4 si applicano per analogia qualora lo sfruttamento della conoscenza di un fatto confidenziale concerna certificati di quota, altri titoli, effetti contabili o opzioni corrispondenti di una società cooperativa o di una società straniera.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008

Consiglio nazionale, 20 marzo 2008

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 1° aprile 20083 Termine di referendum: 10 luglio 2008

1 2 3

FF 2007 407 RS 311.0 FF 2008 2013

2006-2645

2013

Codice penale

2014