Allegato 2 Traduzione1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica araba d'Egitto2 Concluso a Davos il 27 gennaio 2007 Dichiarazione di applicazione provvisoria depositata dalla Svizzera il 25 giugno 2007 Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 1° agosto 20073

Preambolo La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (di seguito denominati collettivamente «gli Stati dell'AELS»), e la Repubblica araba d'Egitto (di seguito denominata «l'Egitto»), denominati qui di seguito « le Parti»: considerata l'importanza dei legami esistenti tra l'Egitto e gli Stati dell'AELS, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata a Zermatt nel dicembre del 1995, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare tali legami al fine di stabilire relazioni strette e durevoli; richiamata l'appartenenza dell'Egitto e degli Stati dell'AELS all'Organizzazione mondiale del commercio4 (di seguito denominata «OMC») e il loro impegno a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakesh che istituisce l'OMC, segnatamente i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale; richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo di integrazione economica nella regione euromediterranea e disposti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi atti a rafforzare tale processo; riaffermata la propria adesione ai principi e agli obiettivi sanciti nello Statuto delle Nazioni Unite5 e nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; animati dal desiderio di creare condizioni propizie allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali, nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in zone di comune interesse, sulla base dei principi di equità, mutuo vantaggio e non discriminazione e sulla base del diritto internazionale; RS 0.632.313.211 1 Dal testo originale inglese.

2 Gli allegati all'Accordo non sono pubblicati nella RU. Sono ottenibili presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna, nonché consultabili, in lingua inglese, sul sito Internet del Segretariato dell'AELS all'indirizzo: http//secretariat.efta.int.

3 Il campo d'applicazione relativo al presente Accordo sarà pubblicato in occasione della sua entrata in vigore.

4 RS 0.632.20 5 RS 0.120 2007-2870

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decisi a contribuire al consolidamento del sistema di scambi reciproci e a sviluppare le proprie relazioni verso la liberalizzazione degli scambi conformemente alle norme dell'OMC; considerato che nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata al fine di esonerare le Parti dagli obblighi derivanti loro da altri accordi internazionali, segnatamente nell'ambito dell'OMC; animati dal desiderio di creare nuove possibilità occupazionali e di promuovere nel contempo lo sviluppo sostenibile; disposti a esaminare la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni economiche nella prospettiva di estenderle a settori non contemplati dal presente Accordo; convinti che il presente Accordo offra un quadro appropriato allo scambio di informazioni e di opinioni sullo sviluppo economico e sul commercio; convinti che il presente Accordo instauri condizioni che favoriscano le loro relazioni nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti, hanno concluso, per conseguire gli obiettivi sopra elencati, il seguente Accordo (in seguito denominato « il presente Accordo»):

I Disposizioni generali Art. 1

Obiettivi

1. L'Egitto e gli Stati dell'AELS instaurano una zona di libero scambio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, allo scopo di incentivare la prosperità e le attività economiche nei rispettivi territori.

2. Gli obiettivi del presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mercato, sono: (a) liberalizzare gli scambi di beni, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio6 (denominato qui di seguito «GATT 1994»); (b) sviluppare progressivamente un contesto favorevole all'incremento dei flussi d'investimento e del commercio di servizi; (c) garantire un'adeguata ed efficace protezione dei diritti della proprietà intellettuale; (d) sostenere lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra le Parti mediante l'assistenza tecnica e finanziaria.

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RS 0.632.20, allegato 1C

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Art. 2

Relazioni commerciali rette dal presente Accordo

Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra l'Egitto da un lato e ciascuno degli Stati dell'AELS dall'altro.

Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il presente Accordo è applicabile al territorio delle Parti, fatte salve le disposizioni del Protocollo C7.

II Commercio di merci Art. 4

Campo d'applicazione materiale

Il presente capitolo si applica ai seguenti prodotti originari dell'Egitto o di uno Stato dell'AELS: (a) tutti i prodotti contemplati nei capitoli 25­97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci8 (qui di seguito denominato «SA»), esclusi i prodotti elencati nell'Allegato I; (b) i prodotti agricoli trasformati che figurano nel Protocollo A, tenuto debitamente conto delle disposizioni previste in tale Protocollo; (c) il pesce e gli altri prodotti del mare, figuranti nelle disposizioni dell'Allegato II; e (d) i prodotti agricoli contemplati nei capitoli 1­24 SA, specificati nell'Allegato III.

Art. 5

Regole d'origine e metodi di cooperazione in materia di amministrazione doganale

Il Protocollo B stabilisce le regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa.

Art. 6

Dazi d'importazione e gravami con effetto equivalente

1. Dall'entrata in vigore del presente Accordo negli scambi commerciali tra l'Egitto e gli Stati dell'AELS non sono introdotti nuovi dazi d'importazione né gravami con effetto equivalente.

2. L'Egitto abolisce gradualmente i suoi dazi d'importazione e tutti i gravami con effetto equivalente sui prodotti originari di uno Stato dell'AELS, conformemente alle disposizioni contenute nell'Allegato IV.

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Gli allegati all'Accordo non sono pubblicati nella RU. Sono ottenibili presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3000 Berna, e sono consultabili, in lingua inglese, sul sito Internet del Segretariato dell'AELS: http//secretariat.efta.int RS 0.632.11

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3. All'entrata in vigore del presente Accordo gli Stati dell'AELS aboliscono tutti i dazi d'importazione e tutti i gravami con effetto equivalente sui prodotti originari dell'Egitto.

Art. 7

Dazi di base

1. Il dazio applicabile alle importazioni tra le Parti, al quale si applicano le successive riduzioni disciplinate nel presente Accordo, è il dazio consolidato OMC o, se inferiore, il dazio applicabile valido al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una qualsiasi riduzione tariffaria è applicata erga omnes, sarà applicato il dazio ridotto.

2. Le Parti si comunicano le aliquote di dazio applicabili all'entrata in vigore del presente Accordo rispettive.

Art. 8

Dazi fiscali

Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano anche ai dazi fiscali.

Art. 9

Restrizioni quantitative delle importazioni e misure con effetto equivalente

1. All'entrata in vigore del presente Accordo, l'Egitto e gli Stati dell'AELS aboliscono nei loro scambi commerciali le restrizioni quantitative delle importazioni e le misure con effetto equivalente.

2. Negli scambi commerciali tra l'Egitto e gli Stati dell'AELS non sono introdotti nuovi dazi di importazione né gravami con effetto equivalente.

Art. 10

Dazi e restrizioni quantitative delle esportazioni

L'Egitto e gli Stati dell'AELS non applicano alle loro esportazioni reciproche dazi o gravami con effetto equivalente né restrizioni quantitative o misure con effetto equivalente.

Art. 11

Imposizione interna

1. Le Parti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che sia causa, diretta o indiretta, di discriminazione tra i prodotti di una Parte e prodotti analoghi originari del territorio di un'altra Parte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una Parte non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'importo delle imposte indirette applicate direttamente o indirettamente a tali prodotti.

Art. 12

Pagamenti e trasferimenti

1. I pagamenti relativi agli scambi commerciali tra l'Egitto e uno Stato dell'AELS nonché il trasferimento dei relativi importi verso il territorio della Parte nella quale risiede il creditore non sono soggetti a restrizioni.

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2. Le Parti evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa concernente la concessione, il rimborso o l'accettazione di crediti a corto o medio termine relativi a transazioni commerciali a cui partecipa un residente.

Art. 13

Regolamenti tecnici

1. I diritti e gli obblighi delle Parti in materia di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformità sono retti dall'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio9 (denominato qui di seguito «Accordo dell'OMC sugli OTC»).

2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi, di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati e di preparare in tal modo una base per eventuali accordi di riconoscimento reciproco.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti convengono di organizzare consultazioni in seno al Comitato misto se l'Egitto o uno Stato dell'AELS ritiene che uno o più Stati dell'AELS o l'Egitto abbiano adottato misure che potrebbero creare, o che hanno già creato, un ostacolo al commercio, al fine di trovare una soluzione appropriata conforme alle disposizioni dell'Accordo dell'OMC sugli OTC.

Art. 14

Misure sanitarie e fitosanitarie

1. Le Parti applicano le loro misure sanitarie e fitosanitarie in maniera non discriminatoria e non introducono misure che possano ostacolare indebitamente il commercio.

2. I principi sanciti dal paragrafo 1 si applicano conformemente all'Accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie10, il quale è dichiarato parte integrante del presente Accordo.

Art. 15

Imprese commerciali di Stato

I diritti e gli obblighi per le Parti in relazione alle imprese commerciali di Stato sono retti dall'articolo XVII del GATT 1994 e dall'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, i quali sono dichiarati parte integrante del presente Accordo.

Art. 16

Sovvenzioni e misure compensative

1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 1994, dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative11 e dall'Accordo dell'OMC sull'agricoltura12.

9 10 11 12

RS 0.632.20, allegato 1A.6 RS 0.632.20, allegato 1A.4 RS 0.632.20, allegato 1A.13 RS 0.632.20, allegato 1A.3

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2. Una Parte che ritenga che le sovvenzioni accordate incidano sugli scambi con un'altra Parte può adottare misure adeguate sulla base degli Accordi summenzionati, della legislazione interna e dei regolamenti d'applicazione in materia.

Art. 17

Misure antidumping

1. I diritti e gli obblighi delle Parti quanto all'applicazione delle misure antidumping sono retti dall'articolo VI del GATT 1994 e dall'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 199413.

2. Una Parte che ritenga che le sovvenzioni accordate incidano sugli scambi con un'altra Parte, può adottare misure adeguate sulla base degli Accordi summenzionati e della legislazione interna d'applicazione.

Art. 18

Misure di salvaguardia

1. Nelle relazioni tra le Parti si applicano le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e quelle dell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia14.

2. Prima di applicare misure di salvaguardia in virtù dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia, la Parte che intende adottare tali misure deve fornire al Comitato misto tutte le informazioni richieste per un esame completo della situazione ai fini di una soluzione accettabile per le Parti.

Al fine di trovare una simile soluzione, le Parti avviano senza indugio consultazioni in seno al Comitato misto. Qualora le consultazioni intese a evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia si concludano senza che sia stato raggiunto un accordo entro il termine di 30 giorni dal loro avvio, la Parte che intende adottare le misure di salvaguardia può applicare le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e quelle dell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia.

3. Nella scelta delle misure di salvaguardia da adottare in virtù del presente articolo, le Parti danno la priorità alle misure meno pregiudizievoli per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo.

4. Le misure di salvaguardia sono notificate senza indugio al Comitato misto e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale Comitato, segnatamente in vista di una loro revoca appena le circostanze lo consentono.

Art. 19

Adeguamento strutturale

1. In deroga all'articolo 6 paragrafo 2, l'Egitto può adottare, per una durata limitata, misure straordinarie intese ad aumentare o a reintrodurre i dazi.

2. Tali misure possono essere adottate soltanto a favore di nuove industrie o di alcuni settori in via di ristrutturazione o confrontati con gravi difficoltà, in particolare se queste sono all'origine di gravi problemi sociali.

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RS 0.632.20, allegato 1A.8 RS 0.632.20, allegato 1A.14

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3. I dazi sulle importazioni introdotti in via straordinaria tramite simili misure e applicati in Egitto ai prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS non possono essere superiori al 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei confronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS. Il valore totale di tutte le importazioni dei prodotti ai quali si applicano tali misure non può superare il 20 per cento del valore totale delle importazioni dei prodotti industriali importati dagli Stati dell'AELS nell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

4. Tali misure sono applicabili per un periodo non superiore a cinque anni, sempre che il Comitato misto non accordi una proroga. Essi cessano di avere effetto al più tardi allo scadere del periodo transitorio massimo.

5. Tali misure non sono applicabili sui prodotti per i quali sono trascorsi più di tre anni dall'abolizione dei dazi, delle restrizioni quantitative o di altri gravami o misure con effetto equivalente.

6. L'Egitto informa il Comitato misto sulle misure straordinarie che intende adottare e, su domanda degli Stati dell'AELS, si avviano consultazioni in seno al Comitato misto prima della loro entrata in vigore per definire tali misure e stabilire i settori interessati. Quando adotta tali misure, l'Egitto comunica al Comitato misto le scadenze previste per l'eliminazione dei dazi introdotti o aumentati in virtù del presente articolo. Questo scadenzario prevede l'abolizione progressiva di detti dazi agli stessi tassi annui, al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato misto può definire uno scadenzario diverso.

7. Per tenere conto dei problemi nella creazione di nuovi settori economici, il Comitato misto può, in deroga al paragrafo 4, autorizzare l'Egitto a mantenere in via eccezionale le misure già adottate conformemente al paragrafo 1 per un periodo massimo di quattro anni dallo scadere del periodo transitorio di dodici anni.

Art. 20

Riesportazione e penuria grave

1. Qualora l'applicazione dell'articolo 10 comporti: (a) la riesportazione verso un Paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applica per il prodotto in questione restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione, misure o gravami con effetto equivalente; oppure (b) una penuria grave di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice o il rischio di una simile penuria; e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà alla Parte esportatrice, quest'ultima può adottare misure adeguate secondo il paragrafo 2.

2. Le difficoltà derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1 saranno sottoposte all'esame del Comitato misto. Il Comitato misto può prendere qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora il Comitato misto non abbia preso alcuna decisione entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al suo esame, la Parte esportatrice può adottare misure adeguate per l'esportazione del prodotto interessato. Le misure non sono discriminatorie e sono revocate appena le condizioni non giustificano più il loro mantenimento.

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3. Nella scelta delle misure è data la priorità a quelle meno pregiudizievoli per il buon funzionamento del presente Accordo.

4. Le misure adottate sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al Comitato misto, in vista della loro revoca appena le circostanze lo consentono.

Art. 21

Deroghe generali

Il presente Accordo non contrasta con divieti o restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito giustificati per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico o di protezione della proprietà intellettuale. Esso non contrasta nemmeno con regolamentazioni concernenti l'oro e l'argento o con misure volte a conservare risorse naturali non rinnovabili. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra le Parti.

Art. 22

Deroghe per ragioni di sicurezza

Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare le misure che: (a) considera necessarie per poter rifiutare di fornire informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; (b) sono inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alle produzioni indispensabili per scopi di difesa, sempre che tali misure non arrechino pregiudizio alle condizioni di concorrenza per i prodotti non destinati a usi specificamente militari; o (c) ritiene essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettono l'ordine pubblico, in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali che costituiscono una minaccia di guerra, o per preservare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

III Protezione della proprietà intellettuale Art. 23

Protezione della proprietà intellettuale

1. Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e adottano misure per far rispettare tali diritti in caso di violazioni, falsificazioni e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell'Allegato V del presente Accordo e dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio15 (denominato qui di seguito «Accordo TRIPS»).

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RS 0.632.20, allegato 1C

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2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello da esse riservato ai propri cittadini. Le deroghe a quest'obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'articolo 3 dell'Accordo TRIPS.

3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello da esse riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le deroghe a quest'obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'Accordo TRIPS, segnatamente agli articoli 4 e 5.

4. Le Parti riesaminano a intervalli regolari le disposizioni del presente articolo e l'Allegato V del presente Accordo al fine di garantirne l'efficace applicazione e lo sviluppo futuro. Al sorgere di problemi in materia di diritti della proprietà intellettuale pregiudizievoli per le condizioni commerciali, sono tenute consultazioni urgenti al fine di raggiungere soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

5. Al fine di facilitare l'applicazione del presente articolo e dell'Allegato V del presente Accordo, gli Stati dell'AELS garantiscono un'assistenza tecnica e finanziaria all'Egitto conformemente al capitolo VII.

IV Investimenti e servizi Art. 24

Condizioni relative agli investimenti

1. Le Parti creano condizioni stabili, favorevoli e trasparenti nei confronti degli investitori delle altre Parti che effettuano investimenti o che intendono investire sul loro territorio.

2. Gli investimenti degli investitori di una Parte beneficiano in ogni tempo, sul territorio delle altre Parti, della massima protezione e sicurezza nonché di un trattamento giusto ed equo, conformemente al diritto internazionale.

3. Le Parti considerano la possibilità di estendere il campo d'applicazione del presente Accordo al diritto di stabilimento delle imprese di una Parte sul territorio di un'altra Parte. Il Comitato misto formula raccomandazioni a tal fine.

Art. 25

Promozione degli investimenti

1. Le Parti riconoscono l'importanza della promozione reciproca dei flussi di investimento e delle tecnologie per realizzare la crescita economica e lo sviluppo. A tal fine, la cooperazione comprende: (a) misure adeguate che consentano di individuare le possibilità d'investimento e canali d'informazione riguardanti le regole dell'investimento; (b) la fornitura di informazioni sulle misure di promozione dell'investimento all'estero adottate dalle Parti (assistenza tecnica, sostegno finanziario, assicurazione degli investimenti, ecc.); (c) la promozione di un quadro giuridico idoneo ad aumentare i flussi di investimento, anche attraverso la conclusione di accordi bilaterali; e

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(d) lo sviluppo di dispositivi per investimenti comuni, segnatamente nell'ambito delle piccole e medie imprese.

2. Le Parti riconoscono che non è opportuno promuovere gli investimenti allentando le norme in materia di salute, sicurezza o ambiente.

Art. 26

Scambi di servizi

1. Le Parti ribadiscono i rispettivi impegni assunti nel quadro dell'Accordo generale sul commercio dei servizi16 (qui di seguito denominato «GATS») e in particolare l'impegno ad accordarsi reciprocamente il trattamento di nazione più favorita (qui di seguito denominata «NPF») negli scambi nei settori dei servizi ai quali si applicano tali impegni.

2. In conformità al GATS, tale trattamento non si applica: (a) ai vantaggi concessi da una Parte in virtù di un accordo ai sensi dell'articolo V del GATS o in virtù di misure prese in base a un tale accordo; o (b) ad altri vantaggi accordati in virtù dell'elenco di esenzioni alla clausola di trattamento NPF allegato al GATS da una delle Parti.

Art. 27

Diritto di stabilimento e liberalizzazione dei servizi

1. Le Parti considerano la possibilità di estendere il campo d'applicazione del presente Accordo al diritto di stabilimento delle imprese di una Parte sul territorio di un'altra Parte e di liberalizzare la fornitura di servizi da parte delle imprese di una Parte a fruitori di servizi di un'altra Parte.

2. Il Comitato misto formula le raccomandazioni necessarie per l'attuazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1. Nel formulare tali raccomandazioni il Comitato misto tiene conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del trattamento della NPF reciprocamente accordato dalle Parti in conformità ai loro rispettivi impegni risultanti dal GATS, segnatamente dall'articolo V del GATS.

3. Gli obiettivi enunciati al paragrafo 1 sono sottoposti a un primo esame del Comitato misto entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

V Pagamenti e movimento di capitali Art. 28

Pagamenti per transazioni correnti

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 30, le Parti consentono che tutti i pagamenti per le transazioni correnti siano fatti in una valuta liberamente convertibile.

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Art. 29

Movimento di capitali

1. Le Parti provvedono affinché i capitali destinati a investimenti effettuati in imprese costituite conformemente alle loro legislazioni, i proventi che ne derivano e gli importi risultanti da liquidazioni di investimenti siano liberamente trasferibili.

2. Le Parti tengono consultazioni al fine di agevolare il movimento di capitali tra l'Egitto e gli Stati dell'AELS e liberalizzano pienamente gli stessi appena sono adempiute le condizioni necessarie in tal senso.

Art. 30

Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

Qualora uno Stato dell'AELS o l'Egitto incontri o rischi di incontrare serie difficoltà nella bilancia dei pagamenti, lo Stato dell'AELS o l'Egitto può, a seconda dei casi, adottare le restrizioni strettamente necessarie sulle transazioni correnti, conformemente alle condizioni previste dal GATT 1994 e negli articoli VIII e XIV dello Statuto del Fondo monetario internazionale. Lo Stato dell'AELS o l'Egitto informa senza indugio le altre Parti e, appena possibile, comunica lo scadenzario per la revoca delle misure in questione.

VI Concorrenza e altre questioni economiche Art. 31

Regole di concorrenza tra imprese

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo in quanto suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell'AELS e l'Egitto: (a) gli accordi tra imprese, le decisioni d'associazione di imprese e le pratiche concertate tra imprese che hanno lo scopo o l'effetto di ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza; (b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sulla totalità o su una parte essenziale del territorio delle Parti.

2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato misto adotta le regole necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.

3. Se, in assenza delle regole di cui al paragrafo 2, una Parte ritiene che una determinata pratica di una o più imprese di un'altra Parte sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1 e pregiudichi o minacci di pregiudicare i suoi interessi o di arrecare un danno materiale alla propria industria nazionale, incluso il settore dei servizi, essa può adottare misure adeguate previa consultazione in seno al Comitato misto o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

4. A prescindere da eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità al paragrafo 2, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle restrizioni previste nelle legislazioni nazionali sull'obbligo di mantenere il segreto, in particolare delle regole concernenti il segreto professionale e di affari.

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Art. 32

Imprese pubbliche

Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese con diritti speciali o esclusivi, il Comitato misto assicura che, a partire dal quinto anno dall'entrata in vigore del presente Accordo, non siano adottate o mantenute misure che distorcano il commercio fra le Parti e quindi violino gli interessi delle Parti. Questa disposizione non deve ostacolare, de jure o de facto, l'adempimento dei compiti particolari attribuiti a queste aziende.

Art. 33

Appalti pubblici

Le Parti convengono la liberalizzazione graduale degli appalti pubblici. Il Comitato misto tiene consultazioni al fine di raggiungere tale obiettivo.

VII Assistenza tecnica e finanziaria Art. 34

Obiettivi e campo d'applicazione

1. Gli Stati dell'AELS dichiarano la loro disponibilità a fornire assistenza tecnica e finanziaria all'Egitto, in accordo con gli obiettivi della loro politica nazionale, in vista di: (a) agevolare il perseguimento degli obiettivi generali del presente Accordo e, in particolare, promuovere le possibilità di scambio e di investimento risultanti dal presente Accordo; (b) appoggiare gli sforzi dell'Egitto finalizzati a uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

2. L'assistenza è incentrata sui settori coinvolti nel processo di liberalizzazione e ristrutturazione dell'economia egiziana, nonché sui settori suscettibili di avvicinare le economie degli Stati dell'AELS e dell'Egitto, in particolare quelli che generano crescita e occupazione.

Art. 35

Metodi e mezzi

1. L'assistenza all'Egitto è fornita su base bilaterale, mediante programmi dell'AELS o combinando l'assistenza bilaterale ai programmi dell'AELS.

2. Le Parti cooperano nell'intento di identificare e impiegare i metodi e i mezzi più efficaci per l'applicazione del presente capitolo, tenendo in considerazione anche gli sforzi delle organizzazioni internazionali determinanti.

3. Al fine di promuovere gli sforzi per uno sviluppo sostenibile, le Parti cooperano anche, nell'applicazione del presente capitolo, a metodi e mezzi di assistenza e concordano gli aspetti ecologici che potrebbero essere considerati.

4. I mezzi dell'assistenza possono includere: (a) lo scambio di informazioni, il trasferimento di conoscenze e la formazione; (b) sussidi, mutui preferenziali, fondi di sviluppo e altri mezzi finanziari; 820

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(c) la messa a punto di iniziative congiunte quali seminari e workshop; (d) l'assistenza tecnica e amministrativa.

Art. 36

Ambiti di cooperazione

L'assistenza può riguardare tutti gli ambiti, identificati congiuntamente dalle Parti, che possono servire a migliorare la capacità dell'Egitto di beneficiare dell'aumento degli scambi e degli investimenti internazionali e comprendono in particolare: (a) la promozione e l'agevolazione degli scambi, nonché la promozione delle opportunità di mercato; (b) questioni doganali e d'origine; (c) la pesca e la piscicoltura; (d) regolamentazioni tecniche e misure sanitarie e fitosanitarie, comprese la standardizzazione e la certificazione; (e) statistiche sul commercio e sugli investimenti; (f) l'assistenza in ambito regolatore e nell'attuazione delle leggi in ambiti quali la proprietà intellettuale e gli appalti pubblici; e (g) lo sviluppo dell'imprenditoria locale.

VIII Disposizioni istituzionali e procedurali Art. 37

Il Comitato misto

1. L'esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto, istituito dal presente Accordo. Nel Comitato misto ciascuna Parte è rappresentata dalla propria autorità competente.

2. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni e, su domanda di una di esse, si consultano in seno al Comitato misto.

Quest'ultimo vaglia ogni possibilità di sopprimere ulteriori ostacoli al commercio fra gli Stati dell'AELS e l'Egitto.

3. Il Comitato misto può prendere decisioni nei casi previsti dal presente Accordo.

In merito ad altri affari, può formulare raccomandazioni.

4. Il Comitato misto si riunisce, su domanda di una delle Parti, ogni volta che lo ritiene necessario, ma almeno una volta ogni due anni.

Art. 38

Procedura del Comitato misto

1. Il Comitato misto agisce di comune intesa.

2. Qualora in seno al Comitato misto un rappresentante di una Parte accetti una decisione con riserva della sua conformità con le disposizioni costituzionali, tale decisione entra in vigore il giorno in cui è notificata la revoca della riserva, sempre che non sia prevista una data successiva.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica araba d'Egitto

3. Ai fini del presente Accordo il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

4. Il Comitato misto può decidere di costituire sottocomitati o gruppi di lavoro che ritiene necessari per assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.

Art. 39

Adempimento degli obblighi e consultazioni

1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi risultanti dal presente Accordo. In caso di divergenza circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, le Parti si adoperano, mediante la cooperazione e le consultazioni, per giungere a una soluzione mutuamente soddisfacente.

2. Ciascuna Parte può chiedere per scritto a un'altra Parte che siano tenute consultazioni su qualsiasi misura in vigore o proposta o su qualsiasi questione che ritiene possa pregiudicare l'applicazione del presente Accordo. La Parte che chiede le consultazioni ne informa nel contempo per scritto le altre Parti, fornendo tutte le informazioni pertinenti.

3. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, se una delle Parti ne fa domanda entro dieci giorni dalla data di ricevimento della notificazione di cui al paragrafo 2, al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti.

Art. 40

Misure provvisorie di riequilibrio

1. Se una Parte ritiene che un'altra Parte sia venuta meno a un obbligo che le incombe in virtù del presente Accordo e se il Comitato misto non è giunto a una soluzione mutuamente accettabile entro tre mesi, la Parte interessata può adottare misure provvisorie adeguate e strettamente necessarie per riequilibrare la situazione.

La priorità deve essere data alle misure meno pregiudizievoli per il buon funzionamento del presente Accordo. Le misure adottate sono immediatamente notificate alle Parti e al Comitato misto. Quest'ultimo tiene consultazioni periodiche in vista della loro revoca. Le misure devono essere revocate quando le condizioni non giustificano più il loro mantenimento o quando, nel caso in cui la controversia sia soggetta all'arbitrato, è stata pronunciata ed eseguita una sentenza arbitrale.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate senza previa consultazione in seno al Comitato misto in caso di violazione sostanziale del presente Accordo.

Per violazione sostanziale del presente Accordo s'intende il mancato riconoscimento del presente accordo, in contrasto con le norme generali del diritto internazionale, o l'inosservanza di uno degli elementi determinanti del presente Accordo, con conseguenti circostanze sfavorevoli alle consultazioni o ritardi contrari agli obiettivi del presente Accordo.

Art. 41

Arbitrato

1. Qualora una controversia tra le Parti riguardo all'interpretazione dei propri diritti e obblighi risultanti dal presente Accordo non sia stata composta mediante consultazioni dirette o in seno al Comitato misto entro un termine di 90 giorni dal ricevi822

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mento della domanda di consultazioni, una o più Parti alla controversia possono ricorrere all'arbitrato indirizzando una notificazione scritta all'altra Parte. Una copia di tale notificazione è fatta pervenire, a seconda dei casi, all'Egitto o al Segretariato dell'AELS. Ove più Parti ricorrano a una procedura d'arbitrato per una controversia con la stessa Parte e riguardante la stessa questione, dovrà essere costituito, ogni qualvolta ciò risulti possibile, un unico tribunale arbitrale con il compito di giudicare la controversia.

2. La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale sono disciplinati dall'Allegato VI. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti alla controversia.

IX Disposizioni finali Art. 42

Clausola evolutiva

1. Le Parti si impegnano a riesaminare il presente Accordo in funzione degli sviluppi economici internazionali, segnatamente nel quadro dell'OMC, e a studiare, in questo contesto e alla luce di tutti i fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accordo, estendendola ad ambiti non contemplati dallo stesso. Le Parti possono affidare al Comitato misto l'incarico di esaminare tale possibilità e, se opportuno, di elaborare raccomandazioni, in particolare in vista dell'apertura di negoziati.

2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel paragrafo 1 sono sottoposti a ratifica o approvazione delle Parti secondo le loro procedure.

Art. 43

Allegati e Protocolli

Gli Allegati e i Protocolli del presente Accordo sono parte integrante dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificarli.

Art. 44

Emendamenti

Gli emendamenti al presente Accordo approvati dal Comitato misto, fatti salvi quelli menzionati nell'articolo 43, sono sottoposti alle Parti per ratifica o accettazione ed entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di accettazione.

Art. 45

Unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali

Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o l'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, sempre che essi non modifichino il regime istituito dal presente Accordo.

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Art. 46

Adesione

1. Ciascun nuovo Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, su relativa decisione del Comitato misto. Le condizioni di adesione devono essere negoziate tra lo Stato candidato e le Parti al presente Accordo.

2. Per lo Stato che aderisce, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti d'adesione.

Art. 47

Ritiro ed estinzione

1. Ciascuna Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notificazione scritta.

Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data in cui le altre Parti hanno ricevuto la notificazione.

2. Se l'Egitto si ritira dal presente Accordo, lo stesso si estingue al termine del periodo di preavviso e, se tutti gli Stati dell'AELS si ritirano, si estingue al termine dell'ultimo periodo di preavviso.

3. Ciascuno Stato membro dell'AELS che denunci la Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere Parte al presente Accordo il giorno stesso in cui la denuncia diventa effettiva.

4. Qualora uno Stato dell'AELS denunci la Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio o il presente Accordo, le altre Parti si riuniscono e discutono il proseguimento del presente Accordo.

Art. 48

Relazione con le convenzioni bilaterali relative al commercio di prodotti agricoli

1. Gli accordi bilaterali relativi al commercio di prodotti agricoli tra gli Stati dell'AELS e l'Egitto, di cui all'Allegato III, entrano in vigore lo stesso giorno in cui entra in vigore il presente Accordo per gli Stati dell'AELS interessati e per l'Egitto.

Essi rimangono in vigore fintanto che le Parti agli accordi bilaterali sono anche Parti al presente Accordo.

2. Se uno Stato dell'AELS o l'Egitto denuncia l'accordo bilaterale relativo al commercio di prodotti agricoli da essi concluso, il presente Accordo si estingue tra lo Stato dell'AELS interessato e l'Egitto lo stesso giorno in cui ha effetto la denuncia dell'accordo bilaterale.

Art. 49

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore per gli Stati firmatari che hanno ratificato l'Accordo il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio dei rispettivi strumenti di ratifica o di accettazione, a condizione che l'Egitto abbia anch'esso depositato il suo strumento di ratifica o di accettazione.

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2. Qualora le disposizioni del proprio diritto costituzionale lo consentano, ciascuno Stato firmatario può applicare provvisoriamente il presente Accordo durante un periodo iniziale, a condizione che l'Egitto abbia ratificato l'Accordo. L'applicazione provvisoria dell'Accordo è notificata agli altri Stati firmatari.

Art. 50

Governo depositario

Il Governo di Norvegia agisce in qualità di Governo depositario per gli Stati dell'AELS.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Davos, il 27 di gennaio 2007, in due esemplari originali in arabo e in inglese, ciascun testo facente parimenti fede. In caso di divergenza nell'interpretazione del presente Accordo, la versione inglese prevale.

(Seguono le firme)

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