08.019 Rapporto del Consiglio federale Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2007 Estratto: Capitolo I del 7 marzo 2008

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, il capitolo I del rapporto concernente le mozioni e i postulati dei Consigli legislativi 2007.

Il rapporto completo, che contiene informazioni più dettagliate, è stato pubblicato separatamente nel formato A4.1 Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

7 marzo 2008

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1

Il rapporto completo può essere ottenuto presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna (Art. n. 101.13.i).

2007-2598

2059

Rapporto Capitolo I All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati Cancelleria federale 2005 M 03.3311

Pacchetto di efficienza (N 27.9.04, Gruppo popolaredemocratico, S 7.3.05; proposta di stralcio del punto 3 FF 2007 5575), punti 1 e 2

Nel corso degli ultimi anni sono stati realizzati diversi progetti di riforma e razionalizzazione dell'Amministrazione federale nonché di sgravio delle finanze; si pensi in particolare ai programmi di sgravio 2003 e 2004, al piano di rinuncia a determinati compiti (PRC), al nuovo modello contabile (NMC) e alla riforma dell'Amministrazione. Questi provvedimenti hanno visto l'Amministrazione federale misurarsi con nuove esigenze e assumersi nuovi compiti. La riforma dell'Amministrazione 2005­2007 ha consentito al Consiglio federale di migliorare la gestione. A inizio settembre 2005 esso ha approvato una trentina di progetti concreti di riforma di cui 9 trasversali, riguardanti l'intera Amministrazione, e 24 dipartimentali. Tali progetti hanno consentito di semplificare i processi, ottimizzare le procedure e snellire le strutture. I lavori concettuali inerenti alla riforma dell'Amministrazione sono stati conclusi a fine 2007; i responsabili gerarchici si occuperanno ora di realizzare i progetti approvati. Al termine della legislatura, l'Amministrazione federale sarà in grado di offrire servizi più professionali pur disponendo di meno personale e ciò grazie a uno strumento più efficace per l'adempimento dei propri compiti. La riforma, che ha consentito di aumentare il livello di efficienza nella maggior parte dei settori grazie alla semplificazione dei processi, all'eliminazione di passaggi inutili e doppioni, all'adeguamento e snellimento di strutture e procedure, è stata attuata nel corso degli ultimi due anni in modo pragmatico e a tappe distinte e monitorabili.

L'obiettivo prioritario del Consiglio federale non era di realizzare delle economie bensì di rafforzare la direzione politica, di ridurre i compiti amministrativi a carico del Governo e di migliorare il livello d'efficienza dell'Amministrazione. Il Parlamento, dal canto suo, si prefigge di realizzare risparmi dell'ordine di 30 milioni di franchi nel 2007 e di 40 milioni nel 2008. Questi obiettivi saranno raggiunti.

Lo stralcio del punto 3 è stato proposto nel messaggio del 22 agosto 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale (FF 2007 5575). Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo anche i punti 1 e 2 della mozione.

2060

Dipartimento degli affari esteri 2002 M 00.3277

Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (N 6.3.02, Neirynck; S 4.10.01)

2002 M 01.3334

Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (S 4.10.01, Paupe; N 6.3.02)

Le due mozioni chiedono alla Confederazione di sostituirsi al Belgio nel pagamento della parte delle pensioni di beneficiari svizzeri non versata da tale Paese. Il 25 giugno 2003 il Consiglio federale ha adottato un rapporto che chiedeva al Parlamento di togliere di ruolo le due mozioni poiché il Belgio, in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea sulla libera circolazione delle persone, versa dal 1° giugno 2002 pensioni indicizzate ai cittadini svizzeri che hanno versato con-tributi ai sistemi coloniali di sicurezza sociale del Congo belga e del Ruanda-Urundi. Dal 1° agosto 2004 gli ultimi 16 Svizzeri residenti al di fuori della Svizzera e dell'Unione europea ricevono parimenti rendite indicizzate grazie alla revisione della legislazione belga in materia di assicurazioni sociali.

Inoltre la Confederazione si era già dichiarata disposta a fare un gesto eccezionale e unico accordando un credito d'impegno di 25 milioni di franchi. Tra il 1990 e il 1997 ha versato a 285 pensionati (su un totale di circa 350) una somma di 20,6 milioni di franchi. Tutte le persone che adempivano le condizioni stabilite nei due decreti federali del 1990 e del 1995 - ossia periodo di contribuzione di almeno tre anni nelle colonie belghe, età avanzata e indigenza - sono state indennizzate.

Non è possibile utilizzare i 4,4 milioni di franchi che non sono stati spesi nell'ambito del credito d'impegno di 25 milioni. I relativi decreti federali del 1990 e del 1995 non sono più in vigore dal 1° gennaio 1998. Di conseguenza i 4,4 milioni di franchi rimanenti sono stati reintegrati nel bilancio generale della Confederazione e non sono dunque più disponibili. Adempiere le mozioni non sarebbe possibile senza creare una nuova base legale. Inoltre questo comporterebbe spese notevoli per la Confedera-zione. Secondo le stime effettuate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali la somma necessaria a un'indicizzazione inte-grale e retroattiva delle rendite potrebbe raggiungere i 100 milioni di franchi.

Il 16 dicembre 2003 il Consiglio nazionale ha respinto la proposta del Consiglio federale (120 voti contro 47). Il Consiglio degli Stati l'ha accettata il 18 marzo 2004 (31 voti contro 7). Dopo che nel Rapporto «Mozioni e postulati 2004» il Consiglio federale aveva mantenuto la sua raccomandazione
di togliere di ruolo le due mozioni, il Parlamento le ha riesaminate. In occasione del nuovo esame la competente commissione del Consiglio nazionale ha seguito la raccomandazione del Consiglio federale di togliere di ruolo le mozioni. Tuttavia, il 7 giugno 2005 il plenum ha accolto con 60 voti contro 28 una proposta di minoranza in favore del mantenimento delle mozioni. Il 9 giugno 2005 il Consiglio degli Stati ha confermato, senza opposizione, il suo atteggiamento del 2004 in favore dello stralcio. Nel 2006 le Camere hanno assunto nuovamente posizioni divergenti.

Il Consiglio federale mantiene la sua proposta di togliere definitivamente di ruolo le due mozioni per i motivi che seguono: -

le due mozioni sono adempiute nella sostanza: attualmente e in futuro tutti gli Svizzeri che hanno versato contributi ai sistemi coloniali di sicurezza sociale dell'ex Congo belga e del Ruanda-Urundi ricevono e riceveranno una rendita indicizzata indipendentemente dal loro luogo di residenza; 2061

-

inoltre sulla scorta dei decreti federali del 1990 e del 1995 adottati dal Parlamento circa i tre quarti dei beneficiari di rendite hanno ricevuto dalla Svizzera un indennizzo in capitale corrispondente a una rendita vitalizia indicizzata.

Un nuovo indennizzo avrebbe pertanto un effetto essenzialmente retroattivo.

Sarebbe tuttavia in contraddizione con la volontà del Parlamento di fare un gesto unico, motivato da ragioni sociali. A prescindere dal fatto che non sarebbe possibile senza una nuova base legale e mezzi finanziari supplementari, un nuovo versamento allo stesso gruppo di persone privilegerebbe questo gruppo rispetto agli Svizzeri all'estero che a causa di un'espropriazione subita all'estero hanno perduto non soltanto la loro rendita, bensì anche tutti i loro beni, senza essere indennizzati o soltanto in minima parte.

2005 M 05.3017

Per una valutazione internazionale trasparente dell'aiuto allo sviluppo (N 17.6.05, Gruppo radicale-liberale; S 15.12.05)

Il 9 marzo 2007 il Consiglio federale ha licenziato un rapporto sulla valutazione internazionale trasparente dell'aiuto allo sviluppo adempiendo così alla mozione.

Propone pertanto di toglierla di ruolo.

2006 M 05.3808

Contributo alla riduzione delle disparità (N 13.3.06, Leuthard; S 9.6.06)

Il credito quadro per il contributo all'allargamento è stato trattato dalle Camere insieme al credito quadro per il proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (4° credito quadro). Il Consiglio degli Stati ha approvato il contributo all'allargamento il 20 marzo 2007; il Consiglio nazionale il 14 giugno 2007. Il Parlamento ha tuttavia affermato la propria volontà di rispettare la mozione Leuthard che chiedeva di non compensare tale contributo a scapito del sostegno ai Paesi in sviluppo del Sud e dell'Est del mondo. Nell'ambito della procedura di appianamento delle divergenze, i due Consigli hanno pertanto deciso di aumentare complessivamente il 4° credito quadro di 80 milioni di franchi per portarlo a 730 milioni. Questa misura dovrebbe consentire di realizzare la mozione Leuthard per il periodo di validità del 4° credito quadro, pari ad un minimo di quattro anni.

Nella seduta del 27 giugno 2007 il Consiglio federale ha deciso di concretizzare la decisione parlamentare nell'ambito del preventivo 2008 e del piano finanziario 2009­2011 aumentando i crediti a preventivo della DSC e della SECO di dieci milioni di franchi all'anno.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione in quanto le richieste in essa contenute sono ampiamente adempiute.

2006 M 05.3900

Contributo svizzero al Fondo mondiale di lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (S 20.3.06, Amgwerd; N 14.6.06)

La mozione chiedeva l'aumento del contributo svizzero per il 2006 da 5 a 25 milioni di franchi e ulteriori adeguamenti negli anni successivi. Il contributo avrebbe dovuto aggiungersi agli importi già previsti dal budget della cooperazione allo sviluppo. Il 22 febbraio 2006, il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione Amgwerd in considerazione dei ristretti margini di manovra finanziari ma, contra2062

riamente alla raccomandazione del Governo, le due Camere l'hanno approvata. Per realizzare la mozione, il 5 dicembre 2006, la consigliera nazionale Hildegard Fässler ha presentato, nell'ambito dei dibattiti della sessione invernale sul preventivo 2007, una proposta di minoranza volta ad aumentare la voce di bilancio A2310.0288 «Contributi generali a organizzazioni internazionali». Con 100 voti contro 73 il Consiglio nazionale ha tuttavia respinto la proposta e si è opposto alla concessione dei 20 milioni di franchi necessari per realizzare la mozione.

Poiché il Parlamento ha adottato decisioni contraddittorie, il Consiglio federale ritiene la mozione priva di oggetto e propone di toglierla di ruolo.

Dipartimento dell'interno Segreteria generale 2007 M 06.3177

Trasferimento della vigilanza federale sulle fondazioni (S 25.9.06, Commissione della gestione CS; N 21.6.07; S 2.10.07)

In adempimento alla mozione, il 7 dicembre 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Valutazione sul trasferimento della vigilanza federale sulle fondazioni».

Propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

Ufficio federale della sanità pubblica 2003 P 03.3236

Studio previsionale sulla demografia medica (N 18.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) ­ in precedenza UFAS

Su incarico dell'UFSP e dei Cantoni, l'Osservatorio svizzero della salute (Obsan) ha avviato nella primavera del 2005 diversi studi concernenti la demografia medica.

L'obiettivo era di fare previsioni riguardo all'offerta e alla domanda di fornitori di prestazioni in diversi settori della medicina.

Sulla base delle informazioni geografiche e demografiche dell'UST e del pool di dati di santésuisse è stato possibile ricavare indicazioni sulla densità dei medici nel settore dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Le informazioni sono state completate con i dati dell'elenco dei medici dell'FMH per ricostruire la struttura demografica del corpo medico (età e appartenenza sessuale) e individuare le regioni.

L'Obsan ha pubblicato nel 2007 i primi risultati (Offre et recours aux soins médicaux ambulatoires en Suisse, aprile 2007; Evolution du taux d'activité en médecine ambulatoire entre 1998 et 2004, novembre 2007) e preannunciato l'allestimento di ulteriori rapporti. I rapporti forniscono prime raccolte di dati standardizzate sulle offerte in tutta la Svizzera nel campo delle cure mediche ambulatoriali e sulla loro evoluzione degli scorsi anni. Permettono inoltre un confronto tra le regioni geografiche. Sono messe in luce anche le differenze tra le prestazioni mediche urbane e quelle offerte nelle regioni rurali, da un lato, nonché tra la medicina generale e la medicina specialistica, dall'altro. Considerato che le basi di dati attualmente a disposizione sono state valutate e che sono stati pubblicati i risultati più significativi di tale valutazione, il Consiglio federale considera adempiuto il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2063

2005 P 04.3594

Potenziale di rischio delle reti senza fili (N 18.3.05, Allemann)

Il 16 marzo 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sul potenziale di rischio delle reti senza fili. Considera pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2005 P 05.3161

Trasparenza e coordinamento nella prevenzione e nella promozione della salute (N 17.6.05, Humbel Näf)

Il 28 settembre 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sul nuovo disciplinamento legale della prevenzione e della promozione della salute (in adempimento ai postulati Humbel Näf 05.3161 e CSSS-S 05.3230). Considera pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2005 P 05.3230

Impiego di risorse della Confederazione per la prevenzione sanitaria (S 14.6.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)

Il Consiglio federale ha approvato il 28 settembre 2007 il rapporto sul nuovo disciplinamento legale della prevenzione e della promozione della salute (in adempimento ai postulati Humbel Näf 05.3161 e CSSS-S 05.3230). Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 05.3678

LAMal. Rimborso dei prezzi dei medicamenti generici (N 16.12.05, Darbellay)

Con il presente postulato il Consiglio federale è stato incaricato di valutare l'adozione di un sistema per incentivare il ricorso ai medicamenti generici. Dall'introduzione del sistema dell'aliquota percentuale differenziata (modifica dell'art. 38a dell'ordinanza sulle prestazioni, OPre, in vigore dal 1° gennaio 2006) è applicata di norma ai preparati originali un'aliquota percentuale del 20 per cento e a quelli generici, più convenienti, un'aliquota del 10 per cento, ciò che favorisce il ricorso ai generici.

È stato inoltre rivisto il sistema di fissazione dei prezzi dei generici: dal 1° gennaio 2008 tali medicamenti devono essere di almeno il 40 per cento meno cari (in precedenza il 30 %) rispetto ai corrispondenti preparati originali (art. 65 cpv. 5bis OAMal). Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali 2003 P 03.3541

Politica a favore degli anziani. Sviluppo di una strategia (N 19.12.03, Leutenegger Oberholzer)

Il 29 agosto 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Strategia in materia di politica della vecchiaia». Ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2005 M 04.3200

Migliori possibilità di assicurazione per le PMI nel quadro della previdenza professionale (S 2.6.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.05)

La 1a revisione della LPP ha permesso agli istituti di previdenza delle associazioni professionali di affiliare anche datori di lavoro estranei al loro settore ampliando 2064

così le possibilità previdenziali delle PMI. Per flessibilizzare ulteriormente le forme di previdenza, la revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), entrata in vigore il 1° gennaio 2006, ha escluso dalla sorveglianza gli istituti di previdenza costituiti in comune da imprese tra cui non sussistono legami economici.

Le condizioni per la fondazione di istituti di questo tipo sono definite nelle istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d'istituti collettivi o comuni (in vigore dal 1° luglio 2005).

Con l'iniziativa parlamentare 05.411 «Cambiamento dell'istituto di previdenza», il legislatore ha introdotto un diritto di disdetta straordinario in caso di modifiche sostanziali del contratto d'affiliazione o d'assicurazione e definito (dopo aver discusso nei dettagli i diversi problemi e le diverse possibilità) una normativa specifica per i beneficiari di rendita in caso di scioglimento del medesimo. La modifica di legge è entrata in vigore il 1° maggio 2007.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone pertanto di toglierla di ruolo.

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca 2001 P 00.3697

Attrattive mancanti degli studi scientifici (N 22.6.01, Riklin) ­ in precedenza UFES

Per dar seguito a questo postulato sono stati condotti i seguenti studi: -

studio del Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE): Keine Lust auf Mathe, Physik, Technik? Zugang zu Mathematik, Naturwissenschaften und Technik attraktiver und geschlechtergerecht gestalten (CSRE, Aarau, Trendbericht Nr. 6, 2003);

-

studio dell'Università della Svizzera italiana: Le choix des études universitaires en Suisse: Tendances et facteurs d'influence (2003, non pubblicato);

-

valutazione a livello nazionale della riforma della maturità (progetto EVAMAR): la prima fase della valutazione a tutto campo, che considera anche l'offerta di materie di studio nelle scuole e le scelte operate dagli studenti, è stata conclusa nell'autunno 2004. I risultati sono stati pubblicati congiuntamente dalla Confederazione e della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

Questi studi contengono indicazioni sulle modalità di scelta di un curricolo nelle scienze naturali e alcune proposte per migliorare la situazione.

La Confederazione e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione hanno inoltre sottoposto a una revisione parziale il regolamento del 1995 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità (RRM). Il nuovo RRM è entrato in vigore a inizio agosto 2007. La revisione ha posto l'accento sulla rivalutazione delle scienze naturali nell'insegnamento liceale. Inoltre l'attrattiva delle materie scientifiche dovrebbe risultare rafforzata grazie all'inserimento dell'informatica nelle materie di maturità.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2065

2001 P 01.3534

Rapporto sull'efficacia delle misure di regolazione nel campo della formazione e della ricerca (N 14.12.01, Fetz) ­ in precedenza ASR

Il 4 aprile 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Efficacia delle misure di gestione strategica nel settore dell'educazione e della ricerca». Ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2005 P 04.3627

Programma d'impulso per sfruttare il potenziale di crescita nel settore delle biotecnologie (N 18.3.05, Gruppo radicale-liberale)

Il 4 luglio 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «La biotecnologia in Svizzera: piano d'azione». Ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2007 M 06.3303

Messaggio ERI 2008 - 2011. Aumento annuo del credito di almeno il 6 per cento (S 20.9.06, Langenberger; N 26.9.07)

L'aumento del credito di almeno il 6 per cento all'anno rispetto al preventivo 2007, proposta dal Consiglio federale nel messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008­2011 (messaggio ERI 2008­2011), è stato accordato. Il Parlamento ha stanziato i relativi crediti nella sessione autunnale 2007. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

Dipartimento di giustizia e polizia Ufficio federale di giustizia 2001 P 00.3723

Protocollo n. 12 della CEDU (N 23.3.01, Nabholz) ­ in precedenza DFAE

2002 P 00.3674

Ratifica del Protocollo n. 12 riguardante il divieto della discriminazione (N 6.3.02, Teuscher)

Il Consiglio federale ha esaminato la possibilità di firmare e ratificare il Protocollo n. 12 della CEDU. Pur riconoscendo l'importanza di tale strumento, il Consiglio federale rileva che la sua portata e le conseguenze della sua attuazione per l'ordine giuridico svizzero sono ancora difficili da stimare (campo d'applicazione, margine di manovra dello Stato, eventuali effetti orizzontali, eventuali obblighi positivi di legiferare). Per questo motivo ha rinunciato ad aderire a tale strumento. Nondimeno il Consiglio federale continuerà a seguire l'evoluzione del diritto per vedere se nuovi elementi gli permetterebbero di firmare il Protocollo n. 12.

2001 P 01.3163

Migliorare la situazione delle madri nubili (N 22.6.01, Schmied Walter)

La mozione depositata dal consigliere nazionale Walter Schmied nel 2001 propone una serie di misure per migliorare la situazione delle madri nubili e dei loro figli.

Come risulta dalla sua risposta esaustiva, il Consiglio federale respingeva la maggior parte di tali proposte. Ciò nonostante era disposto a trasformare l'intervento in un postulato principalmente tenendo conto delle iniziative parlamentari 00.436 Fehr Jacqueline e 00.437 Meier-Schatz, da poco presentate, incentrate sulle prestazioni 2066

complementari a favore delle famiglie. Nel frattempo il Consiglio nazionale ha nuovamente prorogato il termine per il trattamento di queste iniziative, l'ultima volta il 22 giugno 2007, fino alla sessione estiva 2009. Il progetto, che la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale dovrà elaborare entro il termine stabilito, terrà prevedibilmente debito conto delle esigenze delle madri nubili. Non è quindi sensato continuare a mantenere il postulato Schmied Walter.

Ovviamente il Consiglio federale intende affrontare con la dovuta attenzione le esigenze delle madri nubili nel resto della legislazione anche senza un tale postulato; ha per esempio annunciato per la prima metà del 2008 un avamprogetto concernente l'esercizio dell'autorità parentale in comune dei genitori divorziati o non coniugati.

2001 M 00.3513

Aggressioni ai danni di impiegati dei trasporti pubblici.

Modificazione del Codice penale o della legislazione speciale (N 20.3.01, Jutzet, S 2.10.01)

La mozione chiede di completare la legislazione al fine di aumentare la protezione degli impiegati dei trasporti pubblici contro le aggressioni. Il Consiglio federale ha proposto lo stralcio della mozione nel messaggio del 23 febbraio 2005 concernente la Riforma delle ferrovie 2 (FF 2005 2183). In seguito il Parlamento ha respinto tutto il progetto. I contenuti non controversi dell'intervento, tra cui il miglioramento della sicurezza del personale richiesto dall'autore della mozione saranno trattati in un primo pacchetto parziale. La modifica dell'articolo 18a della legge sul trasporto viaggiatori, in vigore dal 1° gennaio 2007, tiene inoltre già conto della richiesta della mozione. Questa disposizione si applica alle imprese stradali, ferroviarie, di funicolari e ad altri mezzi di trasporto.

2003 P 01.3523

Eutanasia. Colmare le lacune legali invece di ammettere l'omicidio (N 11.12.01, Zäch; S 17.6.03)

2004 M 03.3180

Eutanasia e medicina palliativa (S 17.6.03, Commissione degli affari giuridici CS; N 10.3.04)

Il postulato invita il Consiglio federale a verificare se e in quale forma sono necessarie regolamentazioni legali per l'eutanasia attiva indiretta e per l'eutanasia passiva secondo le direttive dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM).

Inoltre, il Consiglio federale è incaricato di sottoporre una serie di misure per promuovere in particolare la medicina palliativa. Anche le mozioni 03.3180 «Eutanasia e medicina palliativa» (S 17.6.03, Commissione degli affari giuridici CS; N 10.3.04) e 05.3352 «Eutanasia. Attività peritale», depositata dal gruppo radicale-liberale e non ancora trattata dai Consigli, hanno lo stesso obiettivo. Nell'autunno del 2004 il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) istituì un gruppo di lavoro interno incaricato di valutare la necessità di un intervento legislativo. In un primo tempo i lavori si concentrarono sui problemi acuti inerenti al cosiddetto «turismo del suicidio», ma in seguito lo studio fu esteso in risposta alla discussione condotta con esperti interni ed esterni e nel corso del 2005 fu stilato il rapporto «Eutanasia e medicina palliativa ­ la Confederazione deve legiferare?». Il rapporto vaglia in primo luogo la necessità di un intervento legislativo in materia di eutanasia attiva indiretta, di eutanasia passiva, di aiuto al suicidio nonché del cosiddetto «turismo del suicidio» e valuta possibili misure atte a incentivare la medicina palliativa.

A fine maggio 2006 il rapporto è stato sottoposto al Parlamento insieme alle raccomandazioni sull'ulteriore modo di procedere decise dal Consiglio federale. A fine agosto 2007 il Consiglio federale ha inoltre licenziato un rapporto completivo al 2067

menzionato rapporto, che verte su proposte per limitare la prescrizione o la somministrazione di pentobarbitale sodico in dosi letali e sulle misure decise e pianificate al fine di promuovere la medicina palliativa.

2003 M 02.3323

Lotta contro la violenza sui trasporti pubblici (N 4.10.02, Hess Bernhard; S 2.10.03)

La mozione invita il Consiglio federale a sottoporre proposte relative alla revisione del Codice penale al fine di rendere reati perseguibili d'ufficio le aggressioni nei confronti del personale dei trasporti pubblici. L'intervento parlamentare persegue lo stesso obiettivo della mozione Jutzet 00.3513, il cui stralcio è stato proposto nel messaggio concernente la Riforma delle ferrovie 2 del 23 febbraio 2005 (FF 2005 2183). La modifica dell'articolo 18a della legge sul trasporto viaggiatori, in vigore dal 1° gennaio 2007, tiene inoltre già conto della richiesta della mozione. Questa disposizione si applica alle imprese stradali, ferroviarie, di funicolari e ad altri mezzi di trasporto.

2003 P 03.3580

Disposizioni penali in caso di violazione del segreto d'ufficio (S 9.12.03, Commissione delle istituzioni politiche CS 03.013)

Le esperienze maturate dall'entrata in vigore della legge sulla trasparenza non lasciano intravedere la necessità di un intervento per inasprire le disposizioni legali.

Il Consiglio federale rinuncia quindi a proporre una modifica di queste disposizioni.

2004 P 03.3233

Piazza finanziaria svizzera: necessità di accelerare il riconoscimento dei trust (N 19.12.03, [Suter]-Pelli); S 22.9.04)

Con il decreto federale del 20 dicembre 2006 concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, il postulato è adempiuto; il Consiglio federale propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2005 P 05.3138

Rapporto sulle adozioni (N 17.06.2005, Hubmann)

Il 17 giugno 2005, accogliendo il postulato Hubmann, il Consiglio nazionale ha incaricato il Consiglio federale di presentare un rapporto sulle pratiche in materia di adozione in Svizzera. Il 1° febbraio 2006 il Consiglio federale ha trasmesso al Consiglio nazionale il rapporto auspicato, che nel frattempo è stato pubblicato.

2005 P 05.3477

Punibilità dei matrimoni forzati o di compiacenza (N 28.9.05, Commissione delle istituzioni politiche CN 02.024)

Con il postulato depositato il 9 settembre 2005 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale incarica il Consiglio federale di esaminare l'opportunità di sanzionare sul piano del diritto penale e civile i matrimoni forzati e di compiacenza contratti da persone domiciliate in Svizzera. Lo invita inoltre a redigere un rapporto in merito. Il Consiglio federale ha trasmesso alla Commissione delle istituzioni politiche il rapporto auspicato, che propone anche lo stralcio del postulato. Da novembre 2007 il rapporto è trattato in seno alla commissione.

2007 P 06.3034

Legge sulla parità dei sessi. Rapporto concernente la valutazione dell'efficacia (N 8.3.07, Roth-Bernasconi)

Il 15 giugno 2007 il Consiglio federale ha licenziato il rapporto relativo all'attuazione delle misure proposte nel «Rapporto concernente la valutazione dell'efficacia 2068

della legge sulla parità» in adempimento del postulato; propone pertanto lo stralcio del postulato.

Ministero pubblico della Confederazione 2005 M 03.3574

Misure contro la tratta degli esseri umani in Svizzera. Protezione delle vittime e dei testimoni (N 19.3.04, Commissione degli affari giuridici CN; S 8.3.05)

La mozione invita il Consiglio federale a prevedere nel Codice di procedura penale misure di protezione per testimoni e vittime sul modello della Procedura penale militare (modifica, disegno del Consiglio federale del 22 gennaio 2003, art. 84 lett. a e 98 lett. a­d.).

Il 5 ottobre 2007 il Parlamento ha accettato il Codice di procedura penale (CPP) al fine di unificare la procedura penale di Confederazione e Cantoni. Le disposizioni di cui all'articolo 149 e seguenti prevedono misure di protezione più estese di quelle richieste dalla mozione. In effetti, non solo la vittima e il testimone profittano di tali misure ma anche la persona informata sui fatti, l'imputato, il perito, il traduttore, l'interprete oppure ogni persona che ha un legame con la vittima o il testimone può avvalersi della facoltà di non deporre secondo l'articolo 168 capoversi 1­3 CPP.

Inoltre le misure protettive nel diritto processuale penale non si limitano all'ambito della tratta di esseri umani ma sono applicabili in generale, sia in casi di giurisdizione federale sia in quelli di giurisdizione cantonale.

Secondo l'articolo 156 CPP la Confederazione e i Cantoni possono prevedere misure protettive per le persone al di fuori del procedimento.

Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo la mozione.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Difesa 2000 P 97.3619

Servizi informazioni. Coordinamento e direzione centralizzata (N 8.3.99, Schmid Samuel; S 7.3.00)

Nel postulato il Consiglio federale è implicitamente incaricato di migliorare, in generale, il processo di condotta in materia di politica di sicurezza e, in particolare, la condotta e il coordinamento dei servizi d'informazione.

Negli ultimi anni, il Consiglio federale ha realizzato, in questo contesto della politica di sicurezza, diverse verifiche e riforme. Con decisione dell'8 settembre 2004, ad esempio, ha ordinato una verifica della cooperazione nazionale per la sicurezza e della condotta in materia di politica di sicurezza, adottando successivamente le opportune misure. In tale ambito, al capo del DDPS è stato conferito in particolare il compito di presiedere, fino a nuovo avviso, la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSic). Il 22 dicembre 2004 il Consiglio federale ha approvato la costituzione dell'attuale stato maggiore della GSic e deciso, nel contempo, di sopprimere la funzione di Coordinatore della raccolta di informazioni e di adottare diversi provvedimenti per migliorare il funzionamento e la cooperazione dei servizi d'informazione. Il 22 giugno 2005, su proposta congiunta del DDPS, del DFAE e 2069

del DFGP, sono state decise ulteriori misure di miglioramento in vista di una più stretta collaborazione tra il Servizio informazioni strategico del DDPS (SIS) e il Servizio di analisi e prevenzione del DFGP (SAP) su questioni come il terrorismo, il crimine organizzato e la proliferazione (creazione di cosiddette piattaforme comuni di valutazione e analisi SIS/SAP). In occasione della seduta del 31 gennaio 2007, il Consiglio federale ha inoltre preso atto dell'esauriente valutazione della collaborazione tra i servizi d'informazione, addotto alcune precisazioni riguardo alla condotta e alle competenze della GSic ed emanato per la prima volta dei «Principi della politica del Consiglio federale in materia di servizi d'informazione». Nella seduta speciale del 22 e 23 maggio 2007, si è occupato della riforma della struttura dipartimentale e ha incaricato il DDPS e il DFGP di cercare entro il mese di febbraio 2008, eventualmente con il concorso del DFF, una soluzione per la creazione di un Dipartimento della sicurezza. L'obiettivo sarebbe di riunire in seno a un unico dipartimento tutti gli ambiti rilevanti della politica di sicurezza. Spingono in questa direzione anche la mozione presentata dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (07.3278 Dipartimento della sicurezza) e l'iniziativa parlamentare della Delegazione delle Commissioni della gestione (07.404 Trasferimento dei compiti dei servizi informazioni civili a un dipartimento).

Il Parlamento e l'opinione pubblica sono stati regolarmente ed esaustivamente informati su tutte queste decisioni e misure del Consiglio federale. Negli ultimi anni, con queste attività sono state pertanto soddisfatte le richieste formulate nel postulato.

Il Consiglio federale propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2005 M 05.3001

Base legale completa per il sistema dei servizi d'informazione (N 6.6.05, Commissione della politica di sicurezza CN 02.403; S 19.9.05; N 28.11.05)

Alla fine del 2005 le Camere federali hanno accolto la mozione della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N), trasformata in un mandato d'esame.

Il Consiglio federale è stato incaricato di esaminare, entro la fine del 2006, se occorre istituire basi legali complete oppure se, e in che modo, occorra sottoporre a revisione le leggi attuali, e di presentare un corrispondente rapporto. Dal punto di vista della CPS-N, nel contesto dei servizi d'informazione è necessario colmare lacune a livello di condotta politica, di attribuzione dei mandati, di collaborazione, di flusso delle informazioni tra i servizi, di coordinamento e di controllo.

In occasione della seduta del 31 gennaio 2007, il Consiglio federale ha approvato, e quindi trasmesso al Parlamento, un rapporto elaborato nel 2006 dal DDPS e dal DFGP con il coordinamento dello stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza. Il Consiglio federale è del parere che sia superfluo creare una nuova legge per i servizi d'informazione oltre alle revisioni comunque già previste o in atto delle attuali basi legali, e che le principali istanze della mozione si possano più agevolmente realizzare rafforzando la condotta politica nei confronti dei servizi. Al riguardo, il Consiglio federale ha già adottato e realizzato opportune misure di miglioramento (formulazione dei principi della politica del Consiglio federale in materia di servizi d'informazione; istituzione di piattaforme comuni di valutazione e analisi SIS/SAP in materia di terrorismo, proliferazione e crimine organizzato; più precisa definizione delle esigenze dei clienti e coordinamento della raccolta di informazioni).

2070

Con il licenziamento del rapporto e la sua trasmissione al Parlamento nella primavera del 2007, il Consiglio federale considera adempiuta la mozione trasformata in mandato d'esame e propone di toglierla di ruolo.

2005 P 05.3526

Rapporto sulla parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare (S 5.12.05, Wicki)

In adempimento del postulato Wicky il 28 marzo 2007 il Consiglio federale ha licenziato un rapporto sulla parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare, consultabile in internet nel sito www.vbs.admin.ch, rubrica «Informazioni per i media». In detto rapporto il Consiglio federale giunge alla conclusione che la parità di trattamento riguardo all'obbligo militare è garantita, «poiché l'obbligo militare viene applicato secondo i criteri della parità di trattamento, per quanto possibile in modo oggettivo, trasparente ed equo, e (...) come finora, il 75 percento delle persone soggette all'obbligo di leva esaminate adempiono personalmente il loro obbligo di prestare servizio».

Il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di esaminare entro la fine del 2008 se sono necessarie misure, e se del caso quali, per ottenere un aumento del numero delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e migliorare il riconoscimento materiale del servizio prestato personalmente. Il rapporto è stato trasmesso per disbrigo diretto alla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati. La Commissione si è espressa sul rapporto il 31 agosto 2007, alla presenza del consigliere agli Stati Wicki, prendendone atto e dando un giudizio positivo.

2006 M 06.3318

Esigenze in materia di formazione per gli ufficiali di professione (N 6.10.06, Rutschmann; S 18.12.06)

La mozione Rutschmann incarica il Consiglio federale di modificare le esigenze in materia di formazione per persone che intendono diventare ufficiali di professione, in maniera tale che l'accesso a detta funzione sia possibile anche per chi non possiede un titolo universitario.

Nell'ambito di un progetto denominato «Sviluppo dell'immagine professionale del personale militare» sono state esaminate le questioni della selezione, della formazione di base, della formazione e del perfezionamento nonché della carriera degli ufficiali di professione.

In seguito, con la revisione parziale dell'ordinanza concernente l'Accademia militare presso il Politecnico di Zurigo (OACMIL; stato: 12 dicembre 2006), è stata introdotta una formazione di base supplementare per gli ufficiali di professione, grazie alla quale gli ufficiali già in possesso di un attestato federale di capacità ai sensi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale che hanno superato gli accertamenti relativi all'idoneità possono assolvere la Scuola militare 1 dell'Accademia militare, orientata alla pratica e della durata di un anno, al termine della quale possono essere impiegati come ufficiali di professione. La formazione all'Accademia militare prosegue, dopo un periodo pratico di impiego di almeno tre anni come ufficiale di professione, con la Scuola militare 2 e si conclude con un esame finale di diploma e un lavoro di diploma.

Le richieste della mozione sono pertanto state adempiute e di conseguenza il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2071

2007 M 07.3118

Pubblicazione dei rapporti annuali della Commissione PSO (N 22.6.07, Gruppo dei Verdi; S 20.9.07)

Il 7 febbraio 2007 la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha chiesto di prendere conoscenza del rapporto annuale 2006 della Commissione PSO. Il 30 marzo successivo si è deciso di pubblicare tale rapporto. Quasi contemporaneamente è stata presentata la mozione 07.3118, anch'essa tendente alla pubblicazione del rapporto annuale 2006 e di altri rapporti annuali. Sulla base della decisione di pubblicazione già adottata, il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione, che il Consiglio nazionale ha accolto e trasmesso al Consiglio degli Stati. Nel frattempo il rapporto annuale 2006 è stato pubblicato in Internet (http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/de/home/documentation/publication/p_securi ty/PSO.html). La rubrica in questione del sito del DDPS contiene anche altri documenti della Commissione PSO. Il rapporto annuale 2007 e i rapporti successivi saranno pure pubblicati in tale quadro. La richiesta della mozione può pertanto essere considerata adempiuta, motivo per cui la mozione può essere tolta di ruolo.

Dipartimento delle finanze Amministrazione federale delle finanze 2005 M 04.3518

Maggiori uscite giustificate dalla politica della crescita (S 14.3.05, Schweiger; N 19.9.05)

La mozione incarica il Consiglio federale di stabilire istruzioni per il Preventivo 2006 e il Piano finanziario 2007­2009 in modo che fino al 2008 le maggiori uscite rispetto al Preventivo 2004 ammontino al massimo a tre miliardi. Le maggiori uscite devono in particolare concentrarsi in settori rilevanti per la crescita.

Già nel suo parere il Consiglio federale aveva evidenziato che in questo breve lasso di tempo non è possibile limitare l'incremento delle uscite all'1,5 per cento circa all'anno, vista la cospicua quota di uscite vincolate. L'approvazione del Preventivo 2008 da parte del Parlamento il 19 dicembre 2007 ha reso obsoleto l'obiettivo della mozione.

Dall'introduzione del freno all'indebitamento la strategia di politica finanziaria del Consiglio federale si articola in due fasi. Nella prima, ormai conclusa, si è provveduto a eliminare il deficit mediante i Programmi di sgravio 2003 e 2004, che vertevano sulla stabilizzazione a corto termine. La seconda fase, quella attuale, è finalizzata a consolidare la stabilizzazione; per conseguire tale scopo si bada a limitare la crescita delle uscite nel lungo periodo ovvero a stabilizzare la quota d'incidenza della spesa pubblica. La preparazione delle relative riforme strutturali richiede più tempo e, a livello politico, la chiara definizione dei compiti prioritari. All'inizio del 2008 il Consiglio federale prenderà le decisioni principali in merito all'impostazione della verifica dei compiti. Particolare importanza sarà attribuita alla politica finanziaria orientata alla crescita.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2072

2005 M 05.3228

Fusione di UFAE, UFAG, UFV e Direzione federale delle foreste (N 2.6.05, Commissione speciale CN 04.080; S 29.9.05)

Il Consiglio federale ha esaminato la questione relativa alla fusione di UFAE, UFAG, UFV e Direzione federale delle foreste e ha deciso di non proseguire il progetto di fusione.

Il 28 giugno 2006 ha preso conoscenza dei risultati dell'esame pubblicati in un rapporto in adempimento alla mozione.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2006 M 05.3224

Utilizzazione a destinazione vincolata dell'imposta sugli oli minerali (N 2.6.05, Commissione 04.080 CN; S 20.6.06)

La mozione chiede di utilizzare il più velocemente possibile il saldo positivo del finanziamento speciale del traffico stradale (ca. 4,2 mia. nel 2006) per progetti relativi ai trasporti. Il saldo è positivo perché in passato le entrate a destinazione vincolata erano superiori alle relative uscite.

A seguito dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge sul fondo infrastrutturale, 2,6 miliardi di questo importo saranno trasferiti nel fondo come investimento iniziale. I mezzi saranno impiegati per completare la rete delle strade nazionali e per i nuovi contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

Il Consiglio federale ritiene che la mozione sia adempiuta e propone di toglierla di ruolo.

Ufficio federale del personale 2003 P 03.3436

Continuazione del programma in favore dei praticanti (N 2.10.03, Commissione speciale del Consiglio nazionale 03.047)

In adempimento al postulato, il 2 maggio 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Continuazione del programma in favore dei praticanti». Esso propone dunque di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3298

Esecuzione dei compiti della Confederazione da parte dei Servizi amministrativi federali. Maggiore trasparenza (S 27.09.04, Schmid-Sutter Carlo) ­ in precedenza Segreteria generale

Il 15 settembre 2004 il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato e il 27 settembre 2004 il Consiglio degli Stati ha dato seguito a tale proposta. Il Governo si impegnava in tal modo a esaminare l'opportunità di migliorare la trasparenza nell'esecuzione dei compiti della Confederazione da parte dell'Amministrazione e a pubblicare un rapporto.

Il 1° luglio 2006 è entrata in vigore la legge federale sul principio di trasparenza dell'Amministrazione (legge sulla trasparenza, LTras). A partire da tale data i documenti ufficiali dell'Amministrazione federale sono accessibili al pubblico nella misura in cui nessuna disposizione legale specifica vi si opponga. Le partecipazioni e le affiliazioni (o le relazioni di natura simile) dell'Amministrazione federale in organizzazioni di diritto privato e pubblico sono informazioni che riguardano l'adempimento di un compito pubblico (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. c LTras). Sono 2073

documenti ufficiali anche le perizie e gli studi, indipendentemente dal fatto che siano stati redatti all'interno dell'Amministrazione federale o siano stati comunicati a quest'ultima nell'ambito di un mandato.

Nella LTras non si dispone che sia l'Amministrazione stessa a rendere accessibili tutti i documenti o singole categorie di documenti. La richiesta di accesso, formulata con sufficiente precisione, deve designare uno o più documenti ben determinati. La LTras disciplina dunque il principio dell'informazione su richiesta. Essa non prevede invece alcuna regolamentazione relativa all'informazione attiva da parte delle autorità; la questione continuerà a essere retta da leggi speciali.

Raccogliere, elencare e pubblicare informazioni sulle organizzazioni di cui gli impiegati sono membri costituisce un trattamento di dati ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Per trattare i dati personali, gli organi federali necessitano di fondamenti giuridici espliciti (art. 17 LPD). Per quanto concerne i dati personali degni di particolare protezione, questi fondamenti devono essere stabiliti in una legge federale. Sulla base dell'articolo 24 della legge sul personale, il Consiglio federale può obbligare gli impiegati a rivelare i loro rapporti di appartenenza a organizzazioni soltanto se la sicurezza dello Stato, la tutela degli interessi negli affari esteri o la garanzia dell'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali lo esigono.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Amministrazione federale delle contribuzioni 2001 P 01.3215

Tassa di bollo. Osservazione permanente dell'evoluzione (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021)

Con questo intervento parlamentare la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale chiede al Consiglio federale di seguire permanentemente l'evoluzione delle tasse di bollo, di fare periodicamente rapporto alla Commissione parlamentare e di proporre se del caso modifiche di legge.

Allo scopo di osservare l'evoluzione del mercato sotto il profilo della tassa di negoziazione, il 20 agosto 2001 è stato istituito il gruppo di lavoro (permanente) PRETIME (Prévoir Droits de Timbre). Esso è composto da rappresentanti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, della Banca nazionale, dell'Unione sindacale svizzera e dell'economia privata. Il suo compito principale consiste nel riconoscere tempestivamente le tendenze del mercato allo scopo di evitare la fuga di capitali o il trasferimento di operazioni e di posti di lavoro all'estero. Dato che la richiesta in esso contenuta è soddisfatta, il postulato può essere tolto di ruolo.

2005 P 03.3175

Esenzione delle casse pensioni dalle imposte sugli utili immobiliari e dalle tasse di mutazione (N 15.3.05, Kaufmann)

Il postulato invita a chiarire in che modo le casse pensioni e altre forme di previdenza collettiva per la vecchiaia potrebbero essere esonerate dal pagamento di tutte le imposte sugli utili immobiliari e delle tasse di mutazione.

Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, da rappresentanti di quattro Cantoni, da una rappresentante dell'Ufficio federale di giustizia e da un rappresentante dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha esaminato le questioni sollevate dal postulato. Il gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che l'entrata in vigore della legge sulla fusione 2074

(LFus) e delle relative modifiche della legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (art. 12 in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 3 LAID) permette ora agli istituti di previdenza di procedere a ristrutturazioni senza dover pagare un'imposta sugli utili immobiliari o una tassa di mutazione. L'imposizione degli utili immobiliari è rinviata, cosicché le imposte latenti sono trasferite al soggetto fiscale acquirente. Per quanto concerne la tassa di mutazione, nel quadro di una ristrutturazione vi è motivo di esenzione fiscale in caso di trasferimento di un fondo. La disposizione a livello di diritto federale concernente l'esenzione dalle tasse di mutazione cantonali e comunali in caso di ristrutturazioni (art. 103 LFus) entrerà in vigore il 1° luglio 2009. Il principio della ristrutturazione neutra sotto il profilo fiscale stabilito nella LIFD, nella LAID e nella LPP garantisce a livello cantonale un trattamento fiscale uniforme delle ristrutturazioni di istituti di previdenza. Queste modifiche di legge hanno dunque già anticipato un importante aspetto della richiesta formulata dall'autore del postulato.

Sulla base della situazione attuale il gruppo di lavoro ha elaborato due proposte. La variante principale prevede di esentare gli istituti di previdenza dalle imposte sugli utili immobiliari e dalle tasse di mutazione. L'alternativa prevede una regolamentazione d'eccezione, secondo la quale non sono imponibili soltanto gli utili conseguiti mediante l'alienazione di immobili effettuata da un istituto di previdenza per riacquistare anni di assicurazione presso un altro istituto di previdenza o un istituto collettore o comune. In questi casi bisogna rinunciare anche alla riscossione di un'eventuale tassa di mutazione. Il rapporto espone i vari vantaggi e svantaggi di entrambe le varianti. Esse presentano notevoli svantaggi (in particolare la diminuzione delle entrate e il pericolo di domande di affiliazione).

In occasione della sua seduta del 4 settembre 2007, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha deciso con 13 voti favorevoli contro 12 contrari di limitarsi a prendere atto del rapporto. Proponiamo pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 05.3049

Trasferimento di diritti di partecipazione in relazione alla successione d'impresa (S 14.6.05, Heberlein)

Visti gli interventi parlamentari pendenti e le revisioni di legge in corso, il Consiglio federale è invitato a esaminare se intende rinunciare all'inasprimento, ordinato dalla decisione del Tribunale federale dell'11 giugno 2004, della prassi conforme al diritto previgente in materia di imposizione della holding degli eredi e a redigere un rapporto in merito. Concretamente, al Governo si chiede di valutare se, conformemente al vecchio diritto, l'Amministrazione è tenuta a non emanare istruzioni (circolari) relative alla liquidazione parziale indiretta ai sensi della suddetta decisione del Tribunale federale.

Nella prima metà del 2006, le Camere federali hanno deciso di suddividere il progetto per la legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese in modo che le disposizioni relative alla liquidazione parziale indiretta e al trasferimento, considerate prioritarie, fossero trattate anticipatamente in un progetto 2 separato e potessero entrare in vigore quanto prima. Il 23 giugno 2006, le Camere federali hanno approvato la legge federale che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese (FF 2006 5279). Secondo tale legge, non è più possibile mantenere la prassi ai sensi della succitata decisione del Tribunale federale. Il Consiglio federale ha posto in vigore le disposizioni modificate della LIFD al 1° gennaio 2007 e quelle della LAID al 1° gennaio 2008. Il 6 novembre 2007 è stata pubblicata anche la 2075

circolare n. 14 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernente la vendita di diritti di partecipazione dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di terzi (liquidazione parziale indiretta), consultabile in Internet.

Le richieste avanzate nel postulato sono dunque soddisfatte. Il Consiglio federale precisa che l'atto parlamentare affine, la mozione 05.3242 (Bührer Gerold), è stato ritirato dall'autore il 12 marzo 2007, in quanto adempiuto dalla legge federale che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2007 P 07.3003

Imposizione delle imprese. Sviluppo internazionale (S 6.3.07, Commissione dell'economia e dei tributi CS 05.058)

Il 7 novembre 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sugli sviluppi dell'imposizione delle imprese e della concorrenza fiscale nell'Unione europea e l'ha presentato alle Camere federali. Nella prima parte si illustrano dettagliatamente la politica degli aiuti dell'Unione europea e il diritto europeo in materia di aiuti, mentre nella seconda la concorrenza fiscale all'interno dell'UE. Il rapporto indica che il divieto generale di aiuti statali è un elemento fondamentale del diritto europeo della concorrenza. Tuttavia, in campo non-fiscale le possibilità di erogare questo genere di aiuti sembrano essere relativamente numerose, soprattutto perché nel quadro della riforma in corso si tende vieppiù a conseguire obiettivi orizzontali (aiuti statali intersettoriali). La Commissione CE reprime invece rigorosamente la concessione, sotto forma di misure fiscali, di aiuti statali illeciti e le violazioni del codice di comportamento (code of conduct).

La richiesta del postulato è stata adempiuta con la pubblicazione del rapporto. Siccome le condizioni per lo stralcio ai sensi dell'articolo 124 capoversi 3 e 5 della legge sul Parlamento sono soddisfatte, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Amministrazione federale delle dogane 2005 M 04.3275

Adesione ai trattati di Schengen e Dublino - Piano di sicurezza (N 8.10.04, Gruppo radicale-democratico; S 8.3.05)

Il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno approvato il 1° ottobre 2004 il messaggio concernente l'approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l'Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi (Accordi bilaterali II; 04.063). Per queste ragioni il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione in quanto adempiuta.

Ufficio federale delle assicurazioni private 2005 P 05.3237

Solvibilità delle assicurazioni sulla vita (N 7.10.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.488)

Nel caso in cui si verifichino cambiamenti straordinari dei tassi d'interesse, il Consiglio federale è incaricato di effettuare accertamenti riguardo a possibili abusi nella previdenza professionale al momento del trasferimento del capitale di copertura fissato per contratto. Nella prospettiva di una modifica della legislazione devono essere indicate soluzioni che, da un lato, non limitino la mobilità delle Casse pensioni e, dall'altro, non pregiudichino la solvibilità delle assicurazioni sulla vita e i diritti degli assicurati che non cambiano compagnia di assicurazione.

2076

Come tutti i contratti d'assicurazione che comprendono interessi garantiti, anche i contratti collettivi stipulati tra imprese di assicurazione e istituti di previdenza contengono una disposizione relativa alla cosiddetta deduzione per il rischio dovuto al tasso di interesse. Tale deduzione permette di imputare in modo proporzionale la perdita subita al contratto prossimo alla scadenza. In virtù dell'articolo 53e capoverso 3 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), si può far valere la deduzione per il rischio dovuto al tasso di interesse soltanto nei primi cinque anni successivi alla stipulazione del contratto.

In adempimento al postulato, il 14 febbraio 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla nuova regolamentazione della deduzione per il rischio dovuto al tasso di interesse nei contratti collettivi d'assicurazione sulla vita. Il rapporto propone di completare l'articolo 53e capoverso 3 LPP con una disposizione per situazioni straordinarie. In tal modo si garantisce che gli interessi degli assicurati non siano pregiudicati né da uno sfruttamento unilaterale delle differenze dei tassi d'interesse né da un'inutile limitazione della mobilità dei datori di lavoro.

In questo rapporto il Consiglio federale ha analizzato approfonditamente la problematica relativa a possibili abusi nella previdenza professionale al momento del trasferimento del capitale di copertura fissato per contratto. Poiché ritiene adempiuto il postulato, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

Dipartimento dell'economia Segreteria di Stato dell'economia 2000 P 99.3433

Convenzione n. 169 dell'OIL concernente i popoli indigeni e tribali (N 24.3.00, Gysin Remo)

Il 18 ottobre 2006, in concomitanza con l'approvazione del rapporto «La situazione dei nomadi in Svizzera», il Consiglio federale ha proposto di togliere di ruolo il postulato 99.3433. Nella sua risposta del 7 dicembre 2007 all'interpellanza MüllerHemmi (07.3624), il Consiglio federale giunge alla conclusione che gli ostacoli ad una ratifica della Convenzione n. 169 permangono. Perciò, il Consiglio federale propone nuovamente di togliere di ruolo il postulato.

2000 P 99.3149

Garanzia dei rischi degli investimenti. Introduzione di norme sociali ed ecologiche (N 15.6.00, Strahm)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare, nell'ambito della prevista revisione della garanzia dei rischi degli investimenti (GRI) della Confederazione, la necessità di introdurre norme sociali ed ecologiche minime quale condizione per la concessione della garanzia e, se del caso, di assicurare in seno all'organo decisionale della GRI la presenza di rappresentanti della società civile.

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha valutato le necessità degli investitori diretti svizzeri in relazione ad una GRI ed ha concluso che il mantenimento di tale strumento è inopportuno.

La legge federale concernente la garanzia dei rischi degli investimenti (RS 977.0) è in vigore dal 1970 e da allora è rimasta immutata. Complessivamente ha trovato un'applicazione molto scarsa; attualmente sono ancora in corso due garanzie. Vi sono studi che dimostrano l'insufficiente capacità attrattiva della GRI. In linea di 2077

principio, nel caso degli investimenti diretti all'estero non sussiste alcun fallimento del mercato; per questa ragione, l'offerta di un simile strumento non può più rientrare nei compiti della Confederazione. La Commissione della GRI è tra quelle che nel novembre 2006 il Consiglio federale ha proposto di abolire. Tenuto conto di ciò e della necessità, per la Confederazione, di dedicarsi esclusivamente ai suoi compiti prioritari, non è opportuno mantenere tale strumento.

L'abrogazione della legge concernente la GRI è stata proposta nel quadro della corrente revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), visto il legame esistente, sotto il profilo dei contenuti, con l'abolizione della Commissione della GRI e considerata la possibilità di evitare il notevole onere di lavoro che un messaggio a parte avrebbe richiesto. Tale procedura è stata confermata dal Consiglio federale con la trasmissione al Parlamento della revisione parziale della LOGA. Il 17 dicembre 2007 il Consiglio degli Stati ha approvato, in qualità di Camera prioritaria, la revisione parziale della LOGA e, di conseguenza, ha deciso l'abrogazione della legge concernente la GRI. Manca la conferma da parte del Consiglio nazionale.

Se il Consiglio nazionale dovesse seguire l'orientamento del Consiglio federale e del Consiglio degli Stati, il postulato decadrebbe. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 02.3702

Promozione del potenziale di crescita delle PMI (N 21.3.03, Walker Felix)

Il Consiglio federale condivide le preoccupazioni espresse nel postulato. Il 18 gennaio 2006 il Consiglio federale ha pubblicato il rapporto «Semplificare la vita delle imprese», inerente alla riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle PMI.

Sullo stesso tema, l'8 dicembre 2006 sono stati trasmessi al Parlamento un messaggio e un disegno di legge concernenti la soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione. Nel dicembre 2007 le Camere federali hanno accolto queste proposte. Da ultimo, con la pubblicazione del rapporto «Politica della Confederazione a favore delle piccole e medie imprese (PMI)», avvenuta l'8 giugno 2007, il Consiglio federale ha risposto alle principali domande del postulato. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3136

Nuova politica regionale: conferenza sulle aree rurali e sulle regioni montane (S 18.6.03, Stadler)

Il postulato incarica il Consiglio federale di prospettare, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni, l'organizzazione di una conferenza sullo sviluppo delle aree rurali e delle regioni montane, simile alla conferenza sulle agglomerazioni.

Dal 2004, anno della procedura di consultazione concernente la legge federale sulla politica regionale, il Consiglio federale ha più volte ribadito che proprio nel settore dei compiti della Confederazione in questione, esso assegna particolare importanza al buon livello di cooperazione verticale. Tra diversi modelli possibili, si è optato per una stretta e continua cooperazione tra le unità amministrative competenti a livello federale e cantonale, preferendola ad un'ulteriore conferenza permanente di membri esecutivi dei diversi livelli statali.

Con l'articolo 20 della legge federale del 6 ottobre 2006, la Camere federali hanno assegnato al Consiglio federale la competenza di decidere come debba essere garantita sotto il profilo organizzativo la collaborazione con Cantoni, regioni montane e 2078

altre aree rurali. Esso ha precisato tale disposizione all'articolo 2 dell'ordinanza del 28 novembre 2007 sulla politica regionale: su proposta dei Cantoni e delle regioni, la SECO indice conferenze ad hoc, che assicurano la collaborazione tra gli Esecutivi. Questa disposizione, che risponde ai bisogni effettivi, è stata accolta favorevolmente da tutti i Cantoni consultati.

Oltre a ciò, nel settembre 2007, su mandato della Conferenza dei direttori cantonali dell'economia, è stata istituita una Conferenza dei servizi cantonali composta di persone preposte alla politica regionale in seno alle amministrazioni cantonali, allo scopo di garantire una stretta collaborazione con la Confederazione sul piano tecnico. Insieme alla SECO, che le attribuisce notevole importanza, essa costituisce una piattaforma di cooperazione che consentirà di evadere buona parte delle questioni attuative concernenti il programma pluriennale 2008-2015.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3001

Campagna nazionale d'informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze del lavoro nero (N 17.6.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.010)

La nuova legge concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero e la relativa ordinanza sono entrate in vigore il 1° gennaio 2008. Per informare l'opinione pubblica e gli ambienti interessati in merito alle nuove disposizioni e per sensibilizzarle a tale problematica, come richiesto dal postulato l'entrata in vigore della legge è stata accompagnata da una campagna nazionale d'informazione e di sensibilizzazione. La campagna è stata avviata il 29 novembre 2007 dalla consigliera federale Doris Leuthard, in occasione di una conferenza stampa, e si protrarrà per due anni. La campagna si svolge sotto l'egida della SECO e la sua preparazione è avvenuta con la collaborazione dei Cantoni e dei partner sociali. Un ruolo importante viene svolto dal sito Internet www.schwarzarbeit.ch allestito specificamente per la campagna e sul quale possono essere reperite numerose informazioni concernenti quest'ultima e la nuova legge, nonché altri utili documenti inerenti alla problematica del lavoro nero.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 05.3122

Potere d'acquisto e prezzi 8: Eliminazione degli ostacoli non tariffali (N 17.6.05, Gruppo socialista)

Il postulato incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento un rapporto nel quale siano illustrate le disposizioni non tariffali che ostacolano lo scambio di merci con l'estero e contribuiscono all'aumento dei prezzi in Svizzera.

Nell'ambito dei lavori per la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) sono state esaminate approfonditamente le divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e le prescrizioni vigenti nella CE. Le divergenze rilevate dagli uffici federali competenti sono state discusse nel quadro della procedura di consultazione concernente la revisione della LOTC. In seguito alla procedura di consultazione, tali divergenze sono state esaminate alla luce della loro compatibilità con l'articolo 4 LOTC, secondo cui le prescrizioni tecniche devono essere formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Le deroghe a questo principio sono ammesse soltanto per la tutela di interessi pubblici preponderanti.

2079

Il 31 ottobre 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Esame delle divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il diritto vigente nella CE» e deciso la procedura da seguire in relazione a tali divergenze. Ha deciso che il principio «Cassis de Dijon» non trova applicazione in 18 casi (elenco A [«Abweichung»] del rapporto). In 5 casi, il Consiglio federale ha confermato interamente le attuali prescrizioni sui prodotti che risultano divergenti rispetto alla normativa vigente nella CE. In 13 casi l'attuazione delle prescrizioni divergenti è stata limitata o proseguirà soltanto per un periodo di tempo determinato. In 34 casi, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare alle prescrizioni divergenti rispetto alla normativa sui prodotti vigente nella CE (elenco V [«Verzicht»] del rapporto). Nel quadro della revisione della LOTC, sono stati esaminati anche le procedure di omologazione nonché i divieti e le autorizzazioni d'importazione divergenti rispetto al diritto comunitario (elenco Z [«zulassungspflichtige Produkte»] e elenco I [«Importverbote/Importbewilligungen»]). A tale riguardo, il Consiglio federale ha confermato complessivamente 20 prescrizioni divergenti. In singoli casi, il campo d'applicazione delle prescrizioni divergenti è stato ristretto, la loro attuazione è stata limitata nel tempo o le prescrizioni in questione non sono state confermate. Il rapporto concernente le divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il diritto comunitario vigente contiene anche le decisioni adottate e la loro motivazione, e fornisce un ulteriore ragguaglio su tale materia. Il rapporto in questione risponde alle richieste formulate nel postulato 05.3122 Potere d'acquisto e prezzi 8: Eliminazione degli ostacoli non tariffali. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 05.3649

Monitoraggio delle misure di accompagnamento (N 16.12.05, Fehr Hans-Jürg)

Da quando, nel novembre 2005, il postulato è stato presentato ed è stato trattato dal Consiglio federale, i rapporti concernenti l'attuazione delle misure d'accompagnamento sono stati elaborati a scadenza regolare. Annualmente, in primavera, l'osservatorio redige rapporti accessibili al pubblico che tengono conto delle osservazioni formulate dalle commissioni cantonali tripartite. Il prossimo rapporto verrà pubblicato in aprile 2008. Inoltre, finora la SECO ha pubblicato tre rapporti inerenti alle misure di accompagnamento, l'ultimo nel settembre 2007. Questi rapporti vertono sulle attività svolte dalle commissioni cantonali tripartite, dalle autorità esecutive cantonali nonché, per i settori in cui vigono contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale, dalle commissioni paritetiche formate dai partner sociali. Il quadro è completato da ulteriori rapporti relativi a specifiche questioni attuative (lavoro temporaneo, efficacia delle sanzioni). Dall'insieme dei rapporti risulta un sistema di misure di accompagnamento applicato con sempre maggiore professionalità, ed emerge la chiarezza di definizione delle problematiche. Di conseguenza, l'obiettivo del postulato è raggiunto.

2006 P 06.3151

Riconoscimento unilaterale del principio «Cassis de Dijon»; chiarezza sulle probabili conseguenze (N 23.6.06, Baumann J.

Alexander)

In relazione all'introduzione unilaterale del principio «Cassis de Dijon» nei rapporti con la CE, il postulato incarica il Consiglio federale di pubblicare un elenco completo delle prescrizioni svizzere che verrebbero abrogate in seguito all'applicazione di detta regolamentazione oppure che dovrebbero essere osservate dai fabbricanti svizzeri ma non dai fabbricanti dei prodotti importati conformemente alla normativa in questione.

2080

Il chiarimento auspicato dal postulato è stato effettuato nel quadro delle attività inerenti alla revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). Le prescrizioni svizzere sono infatti state esaminate riguardo alla loro divergenza rispetto alla normativa CE in materia di prodotti. Le divergenze rilevate dagli uffici federali competenti sono state oggetto di discussione nel quadro della procedura di consultazione concernente la revisione della LOTC. In seguito alla procedura di consultazione, tali divergenze sono state esaminate alla luce della loro compatibilità con l'articolo 4 LOTC, secondo cui le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali. Le deroghe a questo principio sono ammesse soltanto per la tutela di interessi pubblici preponderanti.

Queste attività hanno portato il Consiglio federale ad approvare, il 31 ottobre 2007, il rapporto «Esame delle divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il diritto vigente nella CE» e a decidere sulla procedura da seguire in relazione a tali divergenze. In 34 casi, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare alle prescrizioni divergenti rispetto alla normativa sui prodotti vigente nella CE (elenco V [«Verzicht»] del rapporto). In 23 casi, l'eliminazione degli ostacoli al commercio esistenti avviene tramite l'adeguamento del diritto svizzero alle prescrizioni tecniche comunitarie. Mediante l'eliminazione sistematica delle prescrizioni speciali svizzere si può evitare una discriminazione dei fabbricanti svizzeri dovuta a diverse normative in materia di prodotti. In 7 casi, le prescrizioni sono mantenute e gli ostacoli al commercio esistenti vengono eliminati in virtù dell'applicazione del principio «Cassis de Dijon», con l'entrata in vigore della revisione della LOTC. Il rapporto concernente le divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il diritto comunitario vigente contiene anche le decisioni adottate e la loro motivazione, e fornisce ulteriori dettagli informativi su tale materia. Il rapporto in questione risponde alle richieste formulate nel postulato 06.3151 Baumann. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia 2000 P 00.3271

Sensibilizzazione sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 6.10.00, Lalive d'Epinay)

Da quando l'intervento parlamentare in questione è stato presentato, il Consiglio federale ha intrapreso diverse attività finalizzate alla sensibilizzazione sull'importanza rivestita dal settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Tali attività sono state coordinate dal gruppo di lavoro interdipartimentale «Società dell'informazione» (CI SI). Il Dipartimento federale dell'economia, rappresentato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), è membro del CI SI e del suo comitato direttivo. Nel 2004, l'UFFT ha elaborato per conto del CI SI un rapporto concernente la tematica della «discriminazione digitale», da sottoporre all'attenzione del Consiglio federale.

Dal 2002 al 2007 si è svolto il programma «Partenariato pubblico-privato ­ Scuola in rete» (PPP-Sir), frutto della collaborazione tra Confederazione, Cantoni e alcune grandi imprese private (Swisscom, Apple, Cisco, Dell, IBM, Microsoft, Sun).

L'obiettivo del programma consisteva nell'integrazione delle ICT in ambito scolastico e didattico. Si trattava di contribuire alla dotazione informatica delle scuole 2081

svizzere (condizioni speciali per le componenti hardware e software, nonché per l'accesso a Internet) e alla formazione continua del personale didattico attivo in questo settore. In virtù della legge federale del 14 dicembre 2001, con durata di validità limitata, che promuove l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole, la Confederazione ha contribuito con 35 milioni di franchi per offrire formazione continua, consulenza e sostegno al personale didattico in relazione all'uso delle TIC nell'insegnamento. Circa 10'000 insegnanti hanno frequentato corsi di formazione per quadri in ambito TIC oppure un corso di formazione continua per utenti TIC promosso dalla Confederazione. In tal modo, complessivamente il PPP-Sir ha interessato ­ direttamente o indirettamente ­ circa il 20 per cento di tutto il personale didattico della Svizzera. Diverse alte scuole pedagogiche hanno inserito nei loro corsi i moduli di formazione sviluppati nel quadro del programma, e attualmente questi moduli fanno parte della loro offerta formativa. Inoltre, la Confederazione ha sostenuto finanziariamente il coordinamento a livello nazionale tramite la CDPE.

Il programma della Confederazione Swiss Virtual Campus ha sostenuto l'uso delle TIC ­ in particolare della teledidattica ­ presso le scuole universitarie svizzere tramite 112 progetti in totale, concernenti ad es. l'ideazione e la messa in atto di unità teledidattiche interistituzionali. Un elemento di importanza fondamentale è stata la creazione di centri di competenza, servizi e produzione (CCSP) in seno a tutte le scuole universitarie: essi garantiscono l'effettiva ed efficace produzione di unità teledidattiche e l'offerta di servizi di consulenza a tutti i livelli. Una particolare attenzione è stata rivolta alla continuità del programma e al trasferimento delle conoscenze acquisite. Di conseguenza è soprattutto grazie ai CCSP che la teledidattica è stata introdotta nelle scuole universitarie.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2000 P 98.3355

Sviluppare la telematica (N 5.6.00, Theiler; S 7.12.00)

Cfr. parere relativo all'oggetto 2000 P 00.3271.

Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese 2007 P 06.3699

Approvvigionamento alimentare ed energetico: strategia del Consiglio federale (N 21.3.07, Parmelin)

Il 17 ottobre 2007 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sulla politica in materia di scorte obbligatorie per il periodo 2008­2011. Il rapporto risponde anche alle domande del postulato 06.3699 relative alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare ed energetico. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale delle abitazioni 2007 M 06.3015

Migliore ripercussione del costo delle misure di risparmio energetico nel settore immobiliare (N 15.6.06, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 02.473, S 20.3.07; N 11.6.07)

La mozione incarica il Consiglio federale di completare l'articolo 14 dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione e commerciali (OLAL) affinché le migliorie energetiche dei locali d'abitazione e commerciali siano equipa2082

rate a investimenti di valorizzazione e possano giustificare aumenti di pigione.

Ciò allo scopo di incentivare l'esecuzione di tali lavori da parte dei locatori. Il 28 novembre 2007 il Consiglio federale ha modificato detta ordinanza tenendo conto degli aspetti che, secondo la mozione, dovevano essere oggetto di revisione. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Segreteria generale 2005 M 04.3433

Promuovere la stampa partecipando alle spese di distribuzione (S 4.10.04, Commissione delle istituzioni politiche CS 03.448; N 17.3.05)

Nel quadro del pacchetto di misure per lo sgravio delle finanze federali 2002, il Parlamento ha dato seguito alla proposta del Consiglio federale di abolire, entro la fine del 2007, l'articolo 15 della legge sulle poste, e di sopprimere contemporaneamente gli aiuti indiretti alla stampa. Contrariamente alla sua decisione di allora, e contro la volontà del Consiglio federale, nel marzo 2005 il Parlamento ha trasmesso la mozione della CIP-S (04.3433) che chiedeva una nuova impostazione del sistema di promozione indiretta della stampa (destinato ad essere soppresso alla fine del 2007) e la contemporanea eliminazione delle lacune note da anni. Nel dicembre 2005 il Consiglio federale decideva di mantenere la propria posizione e di rinunciare all'elaborazione di un nuovo progetto, come invece chiesto dalla mozione della CIP-S.

Come reazione alla decisione del Consiglio federale, nel febbraio 2006 la CIP-S decideva di presentare un'iniziativa parlamentare (06.425; Promuovere la stampa partecipando alle spese di distribuzione): l'intenzione era di presentare tempestivamente all'Assemblea federale un progetto di legge volto a rendere possibile, dal 2008, un sistema di promozione della stampa ai sensi della mozione 04.3433. La CIP-S ha approvato l'iniziativa nel marzo 2007. Al termine delle deliberazioni parlamentari, la revisione dell'articolo 15 della legge sulle poste è stata adottata nella votazione finale del giugno 2007. In virtù di questo articolo, le pubblicazioni regionali e locali con una tiratura fino a 40'000 copie a numero vengono sostenute con un contributo annuo pari a 20 milioni di franchi, la stampa associativa con uno di 10 milioni di franchi. Il contributo destinato alla stampa associativa è di durata limitata e scadrà alla fine del 2011.

Ufficio federale dei trasporti 2000 P 00.3041

AlpTransit. Fermata in galleria a Sedrun (N 6.10.00, Gadient)

Il 19 ottobre 2005 il Consiglio federale ha deciso di sostenere il «Progetto territoriale San Gottardo» e il progetto «Porta Alpina Sedrun», stabilendo che la Confederazione parteciperà al finanziamento di un investimento preliminare. Il Consiglio federale intendeva decidere sulla partecipazione al finanziamento dell'investimento principale una volta elaborato il progetto territoriale e chiarita una serie di questioni concernenti l'esercizio e la tecnica in materia di sicurezza. Nel maggio 2006 il DATEC ha pertanto incaricato l'UFT di esaminare in modo approfondito la fattibilità tecnica, 2083

operativa e concernente la tecnica in materia di sicurezza del progetto Porta Alpina e di trasmettere i risultati dell'esame al Consiglio federale entro l'inizio del 2007.

Il 16 maggio 2007, preso atto dello stato dei lavori, il Consiglio federale ha deciso di rinviare la decisione in merito all'investimento principale, in quanto a quel momento non era possibile chiarire in misura sufficiente le questioni in sospeso concernenti l'esercizio della galleria di base del San Gottardo.

L'11 settembre 2007 il Cantone dei Grigioni ha deciso, d'intesa con la regione della Surselva e il comune di Tujetsch, di rinunciare alla realizzazione della Porta Alpina.

I rischi sul piano tecnico, operativo e finanziario per gli enti responsabili sono stati giudicati insostenibili alla luce delle incertezze relative alla partecipazione della Confederazione e dell'assenza di assicurazioni univoche da parte delle FFS. A seguito di questa decisione si sono sospesi i lavori relativi al progetto.

Poiché il postulato è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

Ufficio federale dell'aviazione civile 2003 P 03.3124

Società di gestione trinazionale per l'EuroAirport di Basilea-Mulhouse-Friborgo (N 20.6.03, Kurrus)

Nel corso del 2006, la questione della gestione trinazionale dell'EuroAirport (binazionale) è stata analizzata in modo approfondito da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città. Da quest'analisi è emerso che un'effettiva gestione trinazionale, ossia l'integrazione a pari diritti e doveri della Germania nell'accordo internazionale francosvizzero, in tempo utile sarebbe difficilmente realizzabile sia sotto il profilo finanziario che giuridico e politico.

È invece ipotizzabile, tramite adeguati strumenti istituzionali, far partecipare alla gestione dello scalo la Germania ed eventualmente altri organismi privati, conferendo loro in tal modo maggiori diritti di partecipazione. Dato che l'EuroAirport è in una fase di crescita economica e che, riguardo all'utilizzazione dello spazio aereo della Germania del sud per i decolli e gli atterraggi all'aeroporto di Zurigo da parte delle autorità tedesche si è mosso poco, il tema non è più di scottante attualità e non viene più perseguito attivamente.

Ritenendo che, fino a nuovo avviso, la proposta formulata nel postulato non vada più portata avanti, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 05.3666

Collegamento aereo Lugano-Berna. Rilascio di concessioni in base agli «oneri di servizio pubblico» (N 16.12.05, Abate)

Nel Rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera 2004, e nella sua risposta del 9 dicembre 2005 al presente postulato, il Consiglio federale, per favorire il collegamento aereo Ticino-Berna, si era per principio dichiarato disposto ad esaminare l'applicazione degli «oneri di servizio pubblico» secondo l'art. 4 del regolamento CEE 2408/92. Ciò a condizione che il collegamento non sia assicurato dalla dinamica di mercato e che i Cantoni e i Comuni interessati siano disposti a contribuire finanziariamente alla sua gestione.

Dopo che, nella primavera 2007, la compagnia aerea Darwin aveva annunciato di voler rinunciare al collegamento aereo Lugano-Berna per motivi economici, nel giugno dello stesso anno, in base alla legge sulla navigazione aerea il Consiglio federale si è dichiarato disposto a sostenere in un primo tempo questa linea fino alla 2084

fine di marzo 2011 con un contributo massimo di 1 milione di franchi all'anno. In precedenza il Cantone Ticino e la città di Lugano avevano dichiarato la propria disponibilità a partecipare ai costi.

All'inizio di novembre 2007 l'UFAC ha aperto una pubblica gara per il collegamento aereo Lugano-Berna. Le compagnie aeree elvetiche intenzionate ad ottenere una concessione per l'esercizio della linea sono state invitate ad inoltrare la propria candidatura entro l'inizio di gennaio 2008. L'avvio dell'attività è previsto per la fine di marzo 2008. La decisione di rilascio della concessione spetta all'UFAC. Oltre alla qualità dell'offerta inoltrata (frequenze di volo, tariffe) sono determinanti criteri quali l'esperienza della compagnia aerea nonché la sua affidabilità sul piano finanziario e dell'esercizio.

Il Consiglio federale, ritenendo che in tal modo il collegamento aereo Ticino-Berna sia garantito per i prossimi anni e che il postulato sia adempiuto, propone di toglierlo di ruolo.

2005 P 05.3696

Collegamento aereo Lugano-Berna. Rilascio di concessioni in base agli «oneri di servizio pubblico» (S 15.12.05, Lombardi)

Cfr. 2005 P 05.3666 Ufficio federale dell'energia 2004 P 04.3283

Riserve petrolifere limitate. Diversi scenari (N 8.10.04, Gruppo ecologista)

Sulla base delle decisioni strategiche del Consiglio federale circa la futura politica energetica, l'Ufficio federale dell'energia è stato incaricato di elaborare piani d'azione per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, una strategia per la politica estera in materia energetica nonché un rapporto finalizzato ad accelerare le procedure di autorizzazione. In base a tali rapporti, il Consiglio federale discuterà sul futuro della politica energetica svizzera. Le decisioni del Consiglio federale fungono da base per la risposta a diversi interventi parlamentari. In essi le richieste del presente postulato sono completamente adempiute. Il Consiglio federale propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2005 P 05.3370

Aumento della produzione nazionale di energia elettrica per migliorare la sicurezza di approvvigionamento a lungo termine (N 7.10.05 Wäfler)

Il 23 marzo 2007 il Parlamento ha adottato la legge sull'approvvigionamento elettrico che, per volere del Consiglio federale, è entrata in vigore a tutti gli effetti il 1° gennaio 2008. La legge crea i presupposti per una progressiva liberalizzazione del mercato svizzero dell'elettricità e per una maggiore sicurezza di approvvigionamento. Con la revisione della legge sull'energia, contemplata nell'allegato alla legge sull'approvvigionamento elettrico, viene introdotta la rimunerazione, a copertura dei costi, dell'energia elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili.

Il 21 febbraio 2007 il Consiglio federale ha definito il nuovo orientamento della sua politica energetica. La strategia si basa sui seguenti quattro pilastri: aumento dell'efficienza energetica, promozione delle energie rinnovabili, potenziamento degli attuali impianti di grande potenza/costruzione di nuovi e rafforzamento della politica estera in materia energetica. Per colmare il previsto deficit elettrico, il Consiglio federale si è espresso a favore della costruzione di centrali a gas a ciclo com2085

binato come soluzione transitoria. Le emissioni di CO2 e quelle delle centrali a gas a ciclo combinato devono essere interamente compensate. Le attuali centrali nucleari dovranno essere sostituite o integrate da impianti nuovi. Entro la fine del 2007 il DATEC ha elaborato piani d'azione comprendenti misure atte a migliorare l'efficienza energetica e a promuovere le energie rinnovabili. Il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DATEC di definire una strategia per la politica estera in materia energetica in collaborazione con il DFAE e la SECO.

2005 P 05.3462

Apparecchi elettrici: indicazione visibile del consumo di energia (N 7.10.05 Rechsteiner-Basel)

La richiesta del postulato, ossia che venga indicato sistematicamente il consumo di energia degli apparecchi elettrici, ha potuto essere soddisfatta nel quadro di diversi accordi stipulati con le associazioni e le organizzazioni del settore. Ciò riguarda il consumo in modalità standby di dispenser d'acqua e set top box nonché l'etichetta Energia per i condizionatori d'aria. Sarà concluso prossimamente un accordo per le macchine del caffè.

Il postulato può essere tolto di ruolo poiché adempiuto nei suoi punti essenziali.

Le richieste del postulato sono soddisfatte nei loro punti essenziali. Il Consiglio federale propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2005 P 05.3614

Produzione decentrata di energia elettrica mediante combustibili fossili (centrali termiche e a gas). Condizioni quadro per investire (N 16.12.05, Banga)

Il 23 marzo 2007 le Camere federali hanno deciso di non assoggettare alla tassa sul CO2 le future centrali a gas a ciclo combinato. Le centrali a gas, invece, devono compensare interamente entro la fine del 2012 le emissioni di CO2 prodotte.

L'ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO2 delle centrali a ciclo combinato, adottata dal Consiglio federale il 21 dicembre 2007, precisa che almeno il 70 per cento delle emissioni di CO2 deve essere compensato da progetti realizzati in Svizzera. Le centrali a ciclo combinato possono compensare il restante 30 per cento delle emissioni di CO2 prodotte annualmente con riduzioni delle emissioni all'estero. Se constata che il mancato sfruttamento delle centrali a gas a ciclo combinato mette in pericolo l'approvvigionamento elettrico a livello nazionale, il Consiglio federale può aumentare fino al 50 percento delle emissioni globali di CO2 la quota da compensare tramite progetti di protezione del clima all'estero.

Il Parlamento ha in tal modo definito le condizioni quadro per la costruzione di centrali termiche e a gas. Le richieste del postulato sono state discusse dal Parlamento, che ha preso una decisione in merito. Per questi motivi il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

Ufficio federale delle strade 2001 P 01.3372

I costi del controllo del traffico sulle strade nazionali da parte degli organi di polizia (N 5.10.01, Steinegger)

Nel suo parere, il Consiglio federale aveva fatto presente che non si tratta di finanziare ancora una volta le attività correnti dei corpi di polizia bensì di esaminare in quale misura la Confederazione può farsi carico dei costi strettamente legati alla gestione del traffico su singoli tratti delle strade nazionali.

2086

Il postulato, inoltrato nel giugno 2001, si riferiva al periodo precedente il grave incendio della galleria del San Gottardo. In quella fase, in ragione dei problemi di capacità, il traffico pesante in transito sulla A2 veniva controllato e gestito ai valichi doganali. Dopo l'incidente dell'ottobre 2001, sull'asse di transito nord-sud è stato istituito un sistema di gestione del traffico pesante volto ad aumentare la sicurezza in galleria. I Cantoni hanno inoltre intensificato i controlli dei veicoli pesanti. Entrambe le misure vengono finanziate con i proventi della TTPCP.

Nel frattempo il sistema del contagocce al San Gottardo e i maggiori controlli del traffico pesante sono ben rodati. Le prestazioni fornite dai Cantoni vengono indennizzate nel quadro di appositi accordi. Ciò vale sia per il traffico pesante che per il traffico generale; i costi supplementari a carico dei corpi di polizia, riconducibili a grandi opere di risanamento (ad es. la galleria del Glion) e ai notevoli disagi di traffico ad esse connessi, possono essere indennizzati, pur con la moderazione imposta da considerazioni di politica finanziaria.

Come richiesto dal postulato, per il finanziamento delle inevitabili misure di gestione del traffico si è potuto trovare una nuova regolamentazione. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

2002 P 02.3116

Aumentare la sicurezza sulle autostrade (N 21.6.02, Gruppo popolare-democratico)

Dopo il grave incidente dell'ottobre 2001 nella galleria stradale del San Gottardo, allo scopo di aumentare la sicurezza stradale è stato introdotto un sistema di dosaggio del traffico pesante. Le necessarie aree di attesa in futuro saranno integrate nei due centri di Ripshausen (UR) e della Monteforno (TI) che verranno realizzati ai margini dell'autostrada.

Le possibilità di creare aree di dosaggio prima dei valichi doganali sono limitate, soprattutto se esse verrebbero a trovarsi in territorio estero. Per evitare che il restante traffico venga ostacolato dai camion in attesa, in prossimità di alcuni valichi di frontiera (ad esempio a Basilea) è però stato possibile realizzare apposite corsie per il traffico pesante.

La dogana provvisoriamente ampliata di Weil am Rhein (Peza) è stata messa in esercizio nell'ottobre 2005. In presenza del rischio di code, i camion con merce da sdoganare vengono dapprima indirizzati dagli agenti verso l'aerea di attesa e in seguito convogliati a ritmo scaglionato verso il punto di sdoganamento. I costi di realizzazione della Peza, pari a 20 milioni di franchi, sono stati finanziati interamente dalla Confederazione attraverso gli introiti della TTPCP.

Un controllo di sicurezza sistematico di tutti i veicoli pesanti alla frontiera non è possibile poiché ostacolerebbe e rallenterebbe notevolmente il traffico e le procedure di sdoganamento; inoltre non sono a disposizione le necessarie risorse di personale.

Nel limite del possibile i camion sprovvisti del necessario equipaggiamento vengono però individuati e respinti. Va comunque detto che nel frattempo i controlli del traffico pesante sono stati intensificati in tutta la Svizzera. Oltre agli accordi sulle prestazioni stipulati con i Cantoni, vengono via via realizzati alcuni centri di controllo del traffico pesante; tre di essi erano già in esercizio alla fine del 2007, gli altri seguiranno.

Un divieto generale di sorpasso per i veicoli pesanti sulle rampe di accesso e lungo le cinture degli agglomerati sarebbe sproporzionato poiché, diversamente dall'intenzione originaria, ne risulterebbe ostacolato il traffico e pregiudicata la sicurezza.

2087

Lunghe code di autocarri possono impedire un cambiamento di corsia e bloccare gli svincoli autostradali. In prossimità di punti nevralgici, ad esempio su tratti ripidi o particolarmente trafficati, è però stato introdotto un divieto di sorpasso per i camion (ad esempio sull'autostrada A1).

Durante i lavori di risanamento di una galleria, la realizzazione di impianti di aspirazione del fumo (per quanto non ancora esistenti e se ciò appare sensato sul piano tecnico) costituisce una priorità assoluta. I dispositivi antincendio fissi e automatici presentano invece ancora numerosi svantaggi tecnici. Essi infatti non soddisfano ancora in modo ottimale i requisiti tecnici e di redditività che le particolari condizioni di un tunnel impongono. Gli svantaggi e i rischi inerenti a simili sistemi, nonché la carente maturità sul piano tecnologico, inducono per il momento a rinunciare alla loro installazione.

Poiché, per quanto possibile, è stato adempiuto, il postulato può essere tolto di ruolo.

2005 P 03.3408

Aumento del carico utile dei veicoli da trasporto (N 17.3.05, Bigger)

Nel quadro degli accordi bilaterali con l'UE, la Svizzera si è impegnata a recepire nel diritto interno la direttiva 76/914/CEE, del Consiglio, del 16 dicembre 1976, sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada. Il Consiglio federale ha attuato questa direttiva. Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo degli accordi bilaterali si è pertanto esaminato se debba essere applicata la nuova direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che abroga la direttiva 76/914/CEE. A questo proposito, l'Ufficio federale delle strade ha svolto un'indagine conoscitiva dal 4 maggio al 31 luglio 2006. Poiché la maggioranza dei consultati si è espressa a favore della ripresa di questa direttiva, il 15 giugno 2007 il Consiglio federale ha emanato la nuova ordinanza sull'ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada (ordinanza sull'ammissione degli autisti OAut; RS 741.521; RU 2007 3539). Poiché la direttiva si applica anche ai veicoli con un peso totale compreso tra 3,5 e 5 t, la richiesta del postulato è stata esaminata in modo approfondito nell'ambito di questi lavori.

Da essi è emerso che il limite tra veicoli a motore leggeri e pesanti deve rimanere a 3,5 t. Chi intende effettuare trasporti di merci con veicoli a motore pesanti, in futuro dovrà superare un esame di guida più completo e severo, e seguire regolari corsi di formazione (35 ore ogni 5 anni). Se si volessero autorizzare i titolari della licenza di condurre della categoria B a condurre anche veicoli a motore dal peso totale superiore a 3,5 t, questi elevati requisiti in futuro dovrebbero essere soddisfatti anche dai titolari o candidati a una licenza della categoria B. Questa esigenza sarebbe tuttavia sproporzionata e non si giustificherebbe nemmeno sotto il profilo della sicurezza del traffico. Infatti, neanche il programma d'azione della Confederazione a favore di una maggiore sicurezza sulle strade (Via sicura) prevede una formazione così approfondita. Fissare il limite a 3,5 t corrisponde del resto anche alle disposizioni della Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale (RS 0.741.10).

Poiché l'attuazione del postulato comporterebbe più
svantaggi che vantaggi per gli interessati e sarebbe contraria alle disposizioni legali da tempo in vigore a livello internazionale, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2088

2005 M 04.3304

Sicurezza dei bambini durante il trasporto con i mezzi pubblici (N 8.10.04, Darbellay; S 1.6.05)

Con la modifica del 17 agosto 2005 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41), le cinture di sicurezza sono divenute obbligatorie anche per i sedili utilizzati esclusivamente dai bambini (ad. es. i sedili di dimensioni ridotte negli scuolabus) e per i sedili longitudinali. L'obbligo di installare le cinture si applica ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° marzo 2006. I veicoli più vecchi devono essere attrezzati al più tardi entro il 31 dicembre 2009.

Con la modifica dell'OETV del 28 marzo 2007 non sono più ammessi i sedili disposti trasversalmente rispetto alla direzione di marcia sugli autoveicoli di trasporto pesanti messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2008.

La mozione può essere tolta di ruolo poiché adempiuta.

Ufficio federale dell'ambiente 2000 P 00.3275

Revisione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (N 6.10.00, Theiler)

Il postulato chiede una modifica dei criteri relativi ai siti adibiti a discariche. Nei siti in cui lo spessore degli strati rocciosi impermeabili è ridotto, la situazione deve poter essere migliorata con interventi tecnici. È pertanto stata elaborata una modifica in tal senso dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) e la relativa indagine conoscitiva è iniziata nell'agosto del 2004. Da tale indagine sono emerse proposte talmente divergenti da rendere necessaria una nuova revisione dell'ordinanza. Nella versione emendata sono state introdotte anche disposizioni di diritto transitorio. Nel quadro di una seconda indagine conoscitiva, effettuata nella primavera del 2005, è stato a più riprese chiesto di tenere particolarmente conto delle difficili condizioni riscontrabili nell'ambito della costruzione delle discariche. All'inizio di giugno 2007 il Consiglio federale ha deciso di procedere alla modifica dell'ordinanza, che è entrata in vigore il 1º luglio 2007. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

2002 P 02.3125

Tossicologia. Ricerca indipendente in Svizzera (N 30.9.02, Graf) ­ in precedenza DFI/UFES

Il postulato chiede al Consiglio federale di illustrare in un rapporto le possibilità di garantire, in futuro, l'insegnamento, la ricerca e l'informazione indipendenti nei diversi settori della tossicologia. In particolare, detto rapporto deve illustrare sia le possibili modalità di promozione delle capacità e dei giovani ricercatori che le possibilità di finanziamento di una ricerca tossicologica indipendente in Svizzera.

Nel suo parere il Consiglio federale ha inoltre incaricato i servizi federali competenti di illustrare nel rapporto anche le esigenze del settore tossicologico in materia di insegnamento, ricerca e prestazione di servizi che la Confederazione è tenuta a realizzare nell'ambito dell'attuazione delle norme esistenti. Infine, il 2 maggio 2007 il Governo ha approvato un rapporto in tal senso. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2004 P 04.3460

Cambiamenti climatici e riserve d'acqua (N 17.12.04, Rey) ­ in precedenza UFAEG

Il postulato chiede la preparazione di un rapporto riguardante le possibili ripercussioni dei cambiamenti climatici sulle riserve d'acqua. Oltre a stabilire i dati da rilevare, tale rapporto deve fornire indicazioni su come seguire la problematica per 2089

individuare sviluppi critici e sulle misure che vanno adottate in tempi utili per le aree interessate. Nel marzo del 2007, l'Organo consultivo sui cambiamenti climatici (OcCC) ha pubblicato il rapporto «Klimaänderung und die Schweiz 2050 ­ Erwartete Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft» (in tedesco con riassunto in italiano), nel quale vengono studiate anche le ripercussioni dei cambiamenti climatici sulle riserve d'acqua, sulla gestione delle acque e sull'utilizzazione delle forze idriche. Il rapporto «Nationales Klima-Beobachtungssystem» (in tedesco e in francese), pubblicato da MeteoSvizzera nel 2007, costituisce il primo inventario delle lunghe serie di misurazioni climatologiche effettuate nonché dei centri internazionali di dati presenti in Svizzera, e ne indica anche le prospettive future. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale 1995 P 94.3514

Consentire il road pricing nelle città (N 24.3.95, Vollmer) ­ in precedenza Segreteria generale

Nel postulato del 16 novembre 2004 (04.3619), la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N) invitava il Consiglio federale a illustrare in un rapporto a quali condizioni, e in che modo, potrebbe essere utile introdurre in Svizzera un sistema di pedaggi stradali. In particolare, si chiedeva che il rapporto valutasse ­

se l'introduzione del pedaggio stradale presuppone una modifica della Costituzione federale;

­

per quali strade, per quali scopi e con quali basi di valutazione sarebbe eventualmente utile introdurre un pedaggio stradale, e come sarebbe possibile attuare eventuali compensazioni con altre tasse sul traffico stradale;

­

a quali condizioni sarebbe eventualmente opportuno e possibile sperimentare il pedaggio stradale.

Le richieste del postulato Vollmer (94.3514) riguardano essenzialmente questioni simili.

Nel primo trimestre del 2007, il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Introduzione di un Road Pricing; Rapporto del Consiglio federale sulla possibile introduzione di pedaggi stradali in Svizzera», incaricando il DATEC di preparare, entro la fine del 2007, i documenti per la consultazione relativa a un progetto di legge per lo svolgimento di esperimenti pilota e la riscossione di una tassa sulle code.

Il Consiglio federale ritiene che con questo rapporto e con il mandato conferito al DATEC di elaborare un progetto di legge il postulato sia adempiuto e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2004 P 04.3619

Introduzione del Road Pricing (N 17.3.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 03.471)

Cfr. 1995 P 94.3514

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