Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali, all'attenzione dei Comuni, concernente l'esercizio del diritto di voto degli Svizzeri all'estero del 20 agosto 2008

Onorevole Presidente, Onorevoli Consiglieri di Stato, i reclami pervenutici da numerosi cittadini svizzeri all'estero, che avrebbero ricevuto tardivamente il materiale di voto relativo all'elezione del Consiglio nazionale svoltasi nel 2007, ci hanno indotto ad esaminare più da vicino le cause di tale situazione.

Un quinto circa dei reclami non riguardano in realtà l'elezione del Consiglio nazionale bensì il ballottaggio per l'elezione al Consiglio degli Stati, al cui riguardo la Confederazione non si esprime poiché di spettanza della legislazione cantonale nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei Cantoni.

Per i restanti quattro quinti, i reclami concernono invece le elezioni federali e lasciano presumere talune irregolarità. Per questo motivo ci permettiamo di attirare la Vostra attenzione sugli aspetti che seguono.

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A tutt'oggi sono circa 120 000 i cittadini svizzeri all'estero iscritti nei cataloghi elettorali di Cantoni e/o Comuni. Dei 4,93 milioni di aventi diritto di voto, 0,12 milioni (pari al 2,4% del totale) sono dunque Svizzeri all'estero, distribuiti come segue nei vari continenti: Continente

Europa America Africa Asia Australia e Oceania

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto in cifre assolute (arrotondate)

in %

87 000 20 000 3 000 6 000 4 000

72,5 16,7 2,5 5,0 3,3

Nell'ambito di un'inchiesta condotta dall'Organizzazione degli Svizzeri all'estero, dalle informazioni fornite dai Cantoni che già dispongono di un catalogo elettorale centralizzato degli Svizzeri all'estero è emerso che in centinaia di casi il voto per corrispondenza degli Svizzeri all'estero è pervenuto tardivamente alle autorità cantonali. L'OSCE ha osservato le elezioni 2007 (http://www.osce.org/odihr-elections/25720.html). Una delle critiche principali contenute nel rapporto dell'organizzazione riguarda appunto l'esclusione de facto dal voto di molti Svizzeri all'estero. Per ovviare a tale

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problema, inoltre, regolarmente viene avanzata la richiesta di consentire quanto prima agli Svizzeri all'estero di votare per via elettronica.

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Uno dei motivi ricorrenti addotti a giustificazione dei ritardi è la lentezza dei servizi postali esteri. In un terzo dei casi, il recapito tardivo del materiale di voto agli Svizzeri all'estero è in effetti imputabile alle carenze del servizio postale straniero ed esula quindi dalla sfera d'influenza delle autorità svizzere. In taluni casi, tuttavia, si ravvisano margini di miglioramento anche nelle procedure applicate dalle nostre autorità. In questo contesto si rivelerebbero utili in particolare i quattro provvedimenti seguenti, purché applicati in modo sistematico:

21 Nel dieci per cento dei casi, i Comuni inviano il materiale di voto agli Svizzeri residenti in Europa per «posta B», benché tale forma di recapito sia ammessa soltanto se la partecipazione tempestiva allo scrutinio non ne risulta compromessa (art. 10 cpv. 2 dell'ordinanza del 16 ottobre 1991 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero, ODPSE, RS 161.51, http://www.admin.ch/ch/i/rs/ 161_51/a10.html). Il materiale di voto va recapitato per «posta A» se è destinato a Paesi extraeuropei e, se necessario, anche a Paesi europei.

22 Secondo l'articolo 2b dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP, RS 161.11, http://www.admin.ch/ch/i/rs/161_11/a2b.html), i Cantoni devono provvedere affinché le autorità cantonali o comunali competenti secondo il diritto cantonale possano far pervenire il materiale di voto agli Svizzeri all'estero al più presto una settimana prima della spedizione ufficiale. Secondo l'articolo 11 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP, RS 161.1, http://www.admin.ch/ch/i/rs/ 161_1/a11.html), gli aventi diritto di voto ricevono il materiale necessario per votare validamente (scheda, legittimazione, busta, contrassegno di controllo e simili) al minimo 3 e al massimo 4 settimane prima del giorno della votazione. Se optano per la posta B, i Comuni devono quindi inviare il materiale ai cittadini residenti in Svizzera e agli Svizzeri all'estero rispettivamente entro l'inizio della quart'ultima e della quint'ultima settimana prima della votazione. Occorre pertanto rammentare ai Comuni che il materiale destinato agli Svizzeri all'estero dev'essere inviato una settimana prima.

23 Spesso si lamenta il fatto che gli Svizzeri all'estero, pur avendo chiesto al proprio Comune di ricevere il materiale in una determinata lingua ufficiale, si vedano recapitare la documentazione unicamente nella lingua del luogo in cui hanno il loro domicilio politico. Ciò lede un diritto costituzionale riconosciuto a ogni avente diritto di voto: secondo l'articolo 4 della Costituzione federale (Cost., RS 101, http://www.admin.ch/ch/i/rs/ 101/a4.html), il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio sono lingue nazionali e, in virtù dell'articolo 70 Cost. (http://www.admin.ch/ch/i/rs/ 101/a70.html), sono anche lingue ufficiali. L'articolo 18 Cost. garantisce
inoltre la libertà di lingua (http://www.admin.ch/ch/i/rs/101/a18.html), il che significa che nelle elezioni e votazioni federali gli aventi diritto di voto hanno il diritto di ricevere la documentazione e le spiegazioni nella lingua ufficiale da essi scelta. Un analogo diritto sarà garantito anche dagli articoli 10 e 11 della legge federale 6596

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del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione delle comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing, http://www.admin.ch/ch/i/ff/2007/ 6301.pdf). I Cantoni ricevono il materiale di voto anche nelle altre lingue ufficiali, nelle quantità da essi indicate: i Comuni non devono quindi fare altro che segnalare al Cantone, per ogni lingua ufficiale, il numero di esemplari del materiale di voto di cui necessitano per adempiere i desiderata degli aventi diritto di voto.

24 Poiché non dispongono di un domicilio in Svizzera, gli Svizzeri all'estero devono confermare almeno ogni quattro anni il loro interesse a figurare nel catalogo elettorale (art. 5a della legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero, RS 161.5, http://www.admin.ch/ch/ i/rs/161_5/a5a.html). Tale operazione è indispensabile in quanto non vi è alcun obbligo di comunicare il decesso degli aventi diritto di voto svizzeri residenti all'estero; l'assenza di tale procedura di conferma renderebbe pertanto lacunoso il catalogo elettorale e aprirebbe la porta a manipolazioni che potrebbero compromettere il regolare svolgimento degli scrutini federali.

L'obbligo di rinnovare l'iscrizione non mira tuttavia in alcun modo a discriminare gli Svizzeri all'estero. Proprio per contrastare questa impressione, il Consiglio federale ha introdotto nell'ordinanza del 14 giugno 2002 un'agevolazione a favore dei nostri connazionali all'estero, secondo cui il Comune di voto invia almeno una volta all'anno a tutti gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto - insieme al materiale elettorale e di voto - il modulo per il rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale da rispedire firmato e datato (art. 3 cpv. 1bis dell'ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all'estero). Il modulo in questione è riprodotto all'allegato 1 e può inoltre essere scaricato al seguente indirizzo Internet: http://www.eda.admin.ch/ etc/medialib/downloads/edazen/doc/publi.Par.0132.File.tmp/Formular%20 zur%20Erneuerung%20des%20Eintrages%20im%20Stimmregister_i.pdf.

Raccomandiamo di inviare il modulo in occasione della prima votazione federale dell'anno, allegandolo al materiale di voto. I Cantoni sono pregati di rammentare periodicamente ai Comuni il loro obbligo di recapitare una volta all'anno il modulo a tutti gli Svizzeri
all'estero iscritti nel catalogo elettorale.

Applicando in modo coerente questi provvedimenti, tutti gli enti comunali e cantonali coinvolti contribuiranno a far sì che anche gli Svizzeri all'estero possano esercitare effettivamente i diritti loro riconosciuti dalla Costituzione. Prima di poter offrire il voto elettronico agli Svizzeri all'estero, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni dovranno compiere ulteriori sforzi, il primo dei quali spetta al legislatore cantonale, chiamato ad armonizzare sul piano cantonale i cataloghi elettorali degli Svizzeri all'estero. In taluni Cantoni ci vorranno anni per portare a termine questo compito.

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Per eventuali domande potete rivolgervi alla Sezione Diritti politici della Cancelleria federale.

Ringraziandovi sin d'ora della collaborazione, Vi preghiamo di gradire i nostri distinti saluti.

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In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 1

Svizzeri all'estero: rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale del Comune Secondo l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all'estero, gli Svizzeri all'estero che intendono continuare a esercitare i diritti politici devono rinnovare l'annuncio presso il Comune di voto prima della scadenza di un termine di quattro anni dall'ultimo annuncio.

Il vostro Comune di voto vi invia perciò almeno una volta all'anno il presente modulo per il rinnovo della vostra iscrizione nel catalogo elettorale. Se intendete rinnovare l'iscrizione, rispedite al vostro Comune di voto il presente modulo debitamente compilato, unitamente al materiale di voto. Senza la relativa notifica entro quattro anni dall'ultimo annuncio sarete radiati dal catalogo elettorale.

Name Nom Cognome Vorname(n) Prénom(s) Nome(i) Lediger Name Nom avant premier mariage Cognome da nubile Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita Genaue Adresse im Ausland Adresse exacte à l'étranger Indirizzo esatto all'estero Gewünschte Amtssprache für die Abstimmungsunterlagen Langue officielle souhaitée pour le matériel de vote Lingua ufficiale desiderata per il materiale di voto

deutsch en allemand in tedesco

französisch en français in francese

italienisch en italien in italiano

rätoromanisch en romanche in romancio

(apporre una croce nella casella corrispondente)

Datum und Unterschrift Date et signature Data e firma

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Misure obbligatorie per garantire la segretezza del voto: Inserite il presente modulo in una busta separata, sigillatela e apponetevi unicamente la dicitura «Rinnovo dell'iscrizione». Tale busta va poi introdotta nella busta di risposta più grande, unitamente all'altra busta sigillata contenente il vostro voto.

Vogliate comunicare immediatamente eventuali cambiamenti di indirizzo alla rappresentanza svizzera all'estero presso la quale siete iscritti.

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