Traduzione1

Protocollo del 2005 relativo al Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ...

Gli Stati Parti del presente Protocollo, essendo Parti del Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, concluso a Roma il 10 marzo 1988, riconoscendo che le ragioni per le quali il Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima è stato elaborato sono valide anche per le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, tenendo conto delle disposizioni dei predetti Protocolli, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Ai fini del presente Protocollo: 1. Per «Protocollo del 1988» s'intende il Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, concluso a Roma il 10 marzo 1988.

2. Per «Organizzazione» s'intende l'Organizzazione marittima internazionale.

3. Per «Segretario generale» s'intende il Segretario generale dell'Organizzazione.

Art. 2 Sostituire il paragrafo 1 dell'articolo 1 del Protocollo del 1988 con il testo seguente: 1. Le disposizioni dei paragrafi 1 c), d), e), f), g), h) e 2 a) dell'articolo 1, quelle degli articoli 2bis, 5, 5bis e 7 e quelle degli articoli 10­16, compresi gli articoli 11bis, 11ter e 12bis della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, modificata dal Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, si applicano pure mutatis mutandis ai reati menzionati negli articoli 2, 2bis e 2ter del presente Protocollo, qualora questi reati siano commessi a bordo o contro le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale.

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Dal testo originale francese.

2007-1946

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Repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. Protocollo del 2005 relativo al Protocollo

Art. 3 1. Sostituire il paragrafo 1d) dell'articolo 2 del Protocollo del 1988 con il testo seguente: d)

colloca o fa collocare su una piattaforma fissa, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere la piattaforma fissa o di natura tale da mettere in pericolo la sua sicurezza.

2. Stralciare il paragrafo 1e) dell'articolo 2 del Protocollo del 1988.

3. Sostituire il paragrafo 2 dell'articolo 2 del Protocollo del 1988 con il testo seguente: 2. Commette altresì reato chiunque minacci di commettere uno dei reati di cui ai paragrafi 1b) e c), se detta minaccia è tale da compromettere la sicurezza della piattaforma fissa, sia tale minaccia accompagnata o no, secondo la legislazione nazionale, da una condizione intesa a costringere una persona fisica o giuridica a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi.

Art. 4 1. Inserire il testo seguente quale articolo 2bis: Art. 2bis Commette reato ai sensi del presente Protocollo chiunque, illecitamente ed intenzionalmente, allo scopo di compiere un atto che, per sua natura o visto il suo contesto, si prefigge di intimidire una popolazione o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un atto qualsiasi: a)

utilizza contro una piattaforma o a bordo della stessa o scarica da una piattaforma fissa esplosivi, materiale radioattivo o armi BCN in modo da provocare o rischiare di provocare la morte o danni corporali o materiali gravi; o

b)

scarica da una piattaforma fissa idrocarburi, gas naturale liquefatto o altre sostanze nocive o potenzialmente pericolose che non sono contemplate nella lettera a) in quantità e concentrazioni tali da provocare o rischiare di provocare la morte o danni corporali o materiali gravi; o

c)

minaccia di commettere uno qualsiasi dei reati menzionati nelle lettere a) o b), sia tale minaccia accompagnata o no, secondo la legislazione nazionale, da una condizione.

2. Inserire il testo seguente quale articolo 2ter: Art. 2ter Commette altresì reato ai sensi del presente Protocollo chiunque: a)

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illecitamente ed intenzionalmente ferisce o uccide una persona, sempre che tali fatti presentino una connessione con uno dei reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 2 o all'articolo 2bis; o

Repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. Protocollo del 2005 relativo al Protocollo

b)

tenta di commettere un reato menzionato nel paragrafo 1 dell'articolo 2, nelle lettere a) o b) dell'articolo 2bis o nella lettera a) del presente articolo; o

c)

si rende complice di un reato di cui all'articolo 2 o 2bis o alle lettere a) o b) del presente articolo; o

d)

organizza la commissione di un reato di cui all'articolo 2 o 2bis o alle lettere a) o b) del presente articolo od ordina ad altre persone di commetterlo; o

e)

contribuisce alla commissione di uno o più reati di cui all'articolo 2 o 2bis o alle lettere a) o b) del presente articolo per il tramite di un gruppo di persone che agiscono di concerto, essendo questo contributo intenzionale e prestato: i) nell'intento di facilitare l'attività criminale del gruppo o per agevolarne lo scopo, qualora questa attività o questo scopo implichi la commissione di un reato di cui all'articolo 2 o 2bis; o ii) sapendo che il gruppo intende commettere un reato di cui all'articolo 2 o 2bis.

Art. 5 1. Sostituire il paragrafo 1 dell'articolo 3 del Protocollo del 1988 con il testo seguente: 1. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui agli articoli 2, 2bis e 2ter quando il reato è commesso: a)

contro o a bordo di una piattaforma fissa mentre questa è situata sulla piattaforma continentale di tale Stato; o

b)

da un cittadino di tale Stato.

2. Sostituire il paragrafo 3 dell'articolo 3 del Protocollo del 1988 con il testo seguente: 3. Ogni Stato Parte che ha istituito la propria giurisdizione nei casi di cui al paragrafo 2 lo notifica al Segretario generale. Se in seguito detto Stato Parte annulla tale competenza, ne dà notifica al Segretario generale.

3. Sostituire il paragrafo 4 dell'articolo 3 del Protocollo del 1988 con il testo seguente: 4. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui agli articoli 2, 2bis e 2ter nei casi in cui il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada verso uno qualsiasi degli Stati Parti che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità dei paragrafi 1 e 2.

Art. 6

Interpretazione e applicazione

1. Il Protocollo del 1988 e il presente Protocollo sono considerati e interpretati dalle Parti del presente Protocollo come un unico strumento.

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Repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. Protocollo del 2005 relativo al Protocollo

2. Gli articoli 1­4 del Protocollo del 1988, nella loro versione riveduta dal presente Protocollo, come pure gli articoli 8­13 del presente Protocollo costituiscono e sono denominati Protocollo del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale (Protocollo SUA del 2005 sulle piattaforme fisse).

Art. 7 Aggiungere il testo seguente quale articolo 4bis del Protocollo: Art. 4bis

Clausola finale del protocollo del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale

Le clausole finali del Protocollo del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforma fisse situate sulla piattaforma continentale sono gli articoli 8­13 del Protocollo del 2005 relativo al Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. Nel presente Protocollo, i riferimenti agli Stati Parti sono considerati come riferimenti agli Stati Parti del Protocollo del 2005.

Clausole finali Art. 8

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dal 14 febbraio 2006 al 13 febbraio 2007 alla sede dell'Organizzazione marittima internazionale. Esso rimane poi aperto per l'adesione.

2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo mediante: a)

la firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; oppure

b)

la firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione; oppure

c)

l'adesione.

3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate attraverso il deposito di un apposito strumento presso il Segretario Generale.

4. Solo uno Stato che ha firmato il Protocollo del 1988 senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o che ha ratificato, accettato, approvato il Protocollo del 1988 o vi ha aderito, può divenire Parte del presente Protocollo.

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Repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. Protocollo del 2005 relativo al Protocollo

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale tre Stati l'hanno firmato senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione o hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale. Tuttavia, il presente Protocollo non entra in vigore prima dell'entrata in vigore del Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima.

2. Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o di adesione a quest'ultimo dopo che sono state soddisfatte le condizioni menzionate nel paragrafo 1 per la sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione ha effetto novanta giorni dopo la data del deposito.

Art. 10

Denuncia

1. Il presente Protocollo può essere denunciato da uno degli Stati Parti in ogni momento dopo la data alla quale il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Stato.

2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.

3. La denuncia ha effetto un anno dopo il deposito dello strumento di denuncia presso il Segretario generale o alla scadenza di un periodo di tempo più lungo se così è indicato in questo strumento di denuncia.

Art. 11

Revisione e modifica

1. L'Organizzazione può convocare una Conferenza per la revisione o la modifica del presente Protocollo.

2. Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parti al presente Protocollo per la revisione o l'adozione di emendamenti al presente Protocollo, a richiesta di un terzo degli Stati Parti che non siano inferiore a cinque.

3. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo si applica al Protocollo così come emendato.

Art. 12

Depositario

1. Il presente Protocollo, come pure ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 11, è depositato presso il Segretario generale.

2. Il Segretario generale: a)

informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito:

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Repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. Protocollo del 2005 relativo al Protocollo

i)

di ogni nuova firma o di ogni deposito di un nuovo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, nonché della loro data; ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, nonché della data alla quale è stato ricevuto e della data dalla quale la denuncia ha effetto; iv) di ogni comunicazione fatta in applicazione degli articoli del presente Protocollo; e b)

trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che lo hanno firmato o vi hanno aderito.

3. All'atto dell'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale ne trasmette una copia certificata conforme al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità con l'articolo 102 dello Statuto delle Nazione Unite.

Art. 13

Lingue

Il presente Protocollo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma al presente Protocollo.

Fatto a Londra il quattordici ottobre due mila cinque.

(Seguono le firme)

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