Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera (2007­2011) Approvata il 22 giugno 2007 dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Governi cantonali Adottata il 29 agosto 2007 dal Consiglio federale

Il Consiglio federale svizzero, e la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) hanno convenuto quanto segue:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo e campo d'applicazione

La presente convenzione quadro disciplina la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nell'attuazione della strategia di Governo elettronico in Svizzera per gli anni dal 2007 al 2011 compreso.

1

L'attuazione è condotta tramite progetti specifici secondo il «Catalogo dei progetti prioritari». Per singoli progetti sono concluse, se del caso, convenzioni speciali ai sensi dell'articolo 17. Le disposizioni della presente convenzione quadro sono applicabili a tutte le convenzioni speciali.

2

Art. 2

Collaborazione

La Confederazione e i Cantoni garantiscono l'attuazione coordinata della strategia di Governo elettronico in Svizzera. In particolare essi adottano misure comuni nell'ambito della convenzione, si basano per quanto concerne il loro settore sulle decisioni del Comitato direttivo e mettono a disposizione dei partner, nel quadro delle direttive legali, idee, metodi e soluzioni.

1

La firma della presente convenzione quadro non comporta alcun impegno finanziario diretto per i Cantoni, né limita il loro settore di competenza e di organizzazione.

Gli altri eventuali impegni della Confederazione e dei Cantoni per singoli progetti relativi all'attuazione della strategia sono disciplinati da convenzioni speciali ai sensi dell'articolo 17.

2

Art. 3

Utilizzazione ripetuta di dati e prestazioni

Gli enti pubblici provvedono affinché limiti legali o effettivi non ostacolino l'utilizzazione dei loro dati e delle loro prestazioni da parte di altre collettività svizzere, in particolare a mente delle direttive legali su tutela del segreto, protezione dei dati, acquisti pubblici e trasferimento di diritti di utilizzazione.

1

2007-2131

2863

Gli enti pubblici si fanno accordare, nella misura del possibile, i diritti necessari per l'utilizzazione dei beni immateriali risultanti dalle prestazioni sviluppate da terzi.

2

Art. 4

Rispetto degli standard nello scambio di dati

Nell'elaborazione delle prestazioni inerenti al Governo elettronico o di parti di esse, gli enti pubblici si basano su standard di Governo elettronico internazionali e, se del caso, nazionali riconosciuti.

1

2

A livello nazionale sono determinanti gli standard dell'associazione eCH.

Si tiene conto delle raccomandazioni della Conferenza svizzera sull'informatica (CSI) relative alla collaborazione tecnica tra gli enti pubblici.

3

Art. 5

Protezione dei dati e sicurezza informatica

Chiunque collabori al progetto di Governo elettronico: a.

osserva, per l'elaborazione dei dati, le prescrizioni della legge federale del 19 giugno 19921 sulla protezione dei dati come pure le prescrizioni cantonali vigenti in materia;

b.

adotta le misure necessarie alla protezione dell'integrità e funzionalità dei sistemi informatici, nonché della confidenzialità, integrità, disponibilità e affidabilità dei dati memorizzati, elaborati e trasmessi mediante tali sistemi.

Art. 6

Attività legislativa

La Confederazione e i Cantoni garantiscono che la necessità di normazione sia valutata per tempo e che l'istituzione di nuove basi legali sia integrata tempestivamente come progetto parziale nella pianificazione e nello svolgimento dei progetti.

Sezione 2: Comitato direttivo Art. 7

Compiti e competenze

Il Comitato direttivo è responsabile dell'attuazione coordinata della strategia di Governo elettronico in Svizzera.

1

2

1

I compiti e le competenze del Comitato direttivo sono in particolare: a.

definire e aggiornare il catalogo dei progetti prioritari (prestazioni e condizioni);

b.

istituire organizzazioni responsabili dell'attuazione dei progetti prioritari e sostenerle, se del caso, nell'elaborazione delle convenzioni speciali ai sensi dell'articolo 17;

c.

prendere atto delle convenzioni speciali che gli sono sottoposte dalle organizzazioni responsabili;

d.

dirigere e sorvegliare l'attuazione della strategia, in particolare anche l'attività legislativa di cui all'articolo 6, decidere in merito all'aggior-

RS 235.1

2864

namento degli strumenti di pianificazione e di attuazione e verificare periodicamente i progressi delle misure di attuazione; e.

fungere da mediatore nelle divergenze di opinione tra parti contraenti e adoperarsi a favore di un accordo amichevole;

f.

informare in merito alle sue decisioni il Consiglio federale, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), l'Unione delle Città svizzere, l'Associazione dei Comuni svizzeri e altri servizi interessati;

g.

designare i membri del Consiglio di esperti ai sensi dell'articolo 11.

Art. 8

Organizzazione

Il Comitato direttivo è composto in totale di nove rappresentanti, segnatamente tre rappresentanti della Confederazione, tre rappresentanti dei Cantoni e tre rappresentanti delle Città o dei Comuni.

1

2

I membri sono designati come segue: a.

la rappresentanza della Confederazione è composta dal capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF), da un rappresentante di un altro dipartimento o della Cancelleria federale. Il Consiglio federale designa i rappresentanti della Confederazione su proposta del DFF;

b.

i rappresentanti dei Cantoni sono designati dalla CdC;

c.

l'Unione delle Città svizzere e l'Associazione dei Comuni svizzeri designano i rappresentanti dei Comuni.

Art. 9

Costituzione e modalità di lavoro

Il capo del DFF presiede il Comitato direttivo. Per il resto il Comitato direttivo si costituisce da sé.

1

2 Il Comitato direttivo si riunisce quando gli affari lo esigono, ma almeno due volte all'anno oppure su richiesta di almeno tre membri.

3

La segreteria si occupa della convocazione e dell'organizzazione delle sedute.

Il delegato per la strategia informatica della Confederazione partecipa in qualità di consulente alle sedute del Comitato.

4

Il Comitato direttivo si sforza di prendere in linea di massima decisioni consensuali. In caso di votazione, le decisioni sono prese dalla maggioranza semplice dei membri presenti; ogni membro dispone di un voto. In caso di parità, decide il voto del presidente.

5

Il Comitato direttivo può deliberare se sono presenti almeno cinque membri, di cui almeno un rappresentante ciascuno della Confederazione, dei Cantoni nonché delle Città e dei Comuni.

6

La supplenza è possibile in caso di motivi importanti e previo accordo del presidente del Comitato direttivo.

7

2865

Sezione 3: Consiglio di esperti Art. 10

Compiti

Il Consiglio di esperti è un organo specializzato che fornisce consulenza al Comitato direttivo, alla segreteria e alle organizzazioni responsabili.

1

2

I compiti del Consiglio di esperti sono: a.

esaminare gli aspetti tecnici di affari e progetti imminenti ed emanare raccomandazioni all'attenzione del Comitato direttivo;

b.

fornire, nell'ambito dell'attuazione dei progetti prioritari, consulenza giuridica (art. 6), tecnica e organizzativa alla segreteria e alle organizzazioni responsabili.

Art. 11

Composizione

Il Consiglio di esperti è composto da un massimo di nove specialisti dell'amministrazione, dell'economia e della scienza.

1

I membri sono designati dal Comitato direttivo. Il delegato per la sicurezza informatica della Confederazione è membro del Consiglio di esperti.

2

Art. 12

Costituzione e modalità di lavoro

Presidente del Consiglio di esperti è il delegato per la strategia informatica della Confederazione.

1

2

Per il resto il Consiglio di esperti si costituisce da sé.

Sezione 4: Segreteria Art. 13

Compiti

La segreteria è l'organo di stato maggiore del Comitato direttivo e del Consiglio di esperti. Essa coordina l'attuazione della strategia.

1

2

I compiti della segreteria sono in particolare: a.

preparare gli affari del Comitato direttivo e del Consiglio di esperti e tenere il verbale delle sedute. Sorvegliare l'attuazione delle decisioni del Comitato direttivo;

b.

fungere da punto di contatto delle organizzazioni responsabili e assumere la responsabilità per la creazione e la cura della rete di relazioni con i Cantoni e con i servizi federali coinvolti;

c.

sostenere le organizzazioni responsabili nell'elaborazione delle convenzioni speciali e approntare in particolare modelli di finanziamento e di contratto in collaborazione con la CSI;

d.

garantire la necessaria trasparenza per il tramite di adeguate misure di comunicazione. In particolare curare e aggiornare su mandato del Comitato direttivo gli strumenti di attuazione e pubblicarli in Internet;

2866

e.

collaborare con la Conferenza svizzera dei cancellieri di Stato e con l'ufficio della CSI come piattaforma di comunicazione e di coordinazione nei confronti dei Cantoni e dei Comuni;

f.

garantire il controlling dell'attuazione della strategia di Governo elettronico;

g.

osservare le attività di Governo elettronico in Svizzera e all'estero e rilevare i doppioni e le possibili sinergie;

h.

allestire all'attenzione del Comitato direttivo un rapporto annuale sullo stato di attuazione.

Art. 14

Organizzazione e finanziamento

La segreteria è diretta dall'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC), che fa parte del DFF, ed è finanziata dalla Confederazione.

Sezione 5: Attuazione della strategia Art. 15

Enti titolari e finanziamento

In considerazione della diversità dei progetti definiti come prioritari nel catalogo, gli enti titolari e il finanziamento sono definiti in base alle singole esigenze e disciplinati, se del caso, in una convenzione speciale.

1

Il Comitato direttivo raccomanda modelli di finanziamento su cui si basano le convenzioni speciali.

2

Art. 16

Compiti e competenze delle organizzazioni responsabili

Il Comitato direttivo istituisce organizzazioni adeguate come responsabili dei progetti prioritari. Sono adeguate in particolare le organizzazioni:

1

2

a.

che dispongono di risorse e di esperienze appropriate e sufficienti per assumere questo ruolo;

b.

il cui campo di attività si estende a simili progetti, e

c.

che hanno già effettuato lavori preparatori concernenti il progetto.

Le organizzazioni responsabili: a.

designano le proprie direzioni dei progetti;

b.

elaborano il concetto legislativo (art. 6) e un solido concetto di finanziamento e di organizzazione in collaborazione con altri attori interessati;

c.

garantiscono l'osservanza degli standard, provvedono all'interoperabilità delle soluzioni elaborate e nel quadro di un monitoraggio rendono conto regolarmente alla segreteria dello stato dei lavori;

d.

possono ricorrere, attraverso la segreteria, al sostegno specialistico del Consiglio di esperti;

e.

possono sottoporre al Comitato direttivo, attraverso la segreteria, proposte per il finanziamento di progetti.

2867

Art. 17

Convenzioni speciali

Se un'organizzazione responsabile competente e gli altri partecipanti lo ritengono necessario, viene conclusa una convenzione speciale, sottoposta per conoscenza al Comitato direttivo. Essa disciplina almeno: a.

gli obiettivi e la portata del pertinente progetto;

b.

gli enti titolari, le responsabilità e la collaborazione dei partner interessati;

c.

il concetto di finanziamento per l'elaborazione e/o l'esercizio della prestazione o della condizione pertinente;

d.

le competenze e la procedura relative alla conclusione di contratti di fornitura e di prestazioni di servizi con terzi;

e.

la subordinazione della convenzione speciale alla presente convenzione quadro.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 18

Entrata in vigore

La presente convenzione è conclusa tra la CdC, che rappresenta i Cantoni, e il Consiglio federale. Essa entra in vigore dopo che è stata adottata dalla CdC e dal Consiglio federale ed è stata pubblicata nel Foglio federale. È valida sino alla fine del 2011.

Art. 19

Disposizione transitoria concernente www.ch.ch

Con l'entrata in vigore della presente convenzione quadro, la Convenzione di diritto pubblico concernente la collaborazione fra Confederazione e cantoni per l'esercizio del Portale svizzero ch.ch dal 2007­2010 è considerata convenzione speciale ai sensi dell'articolo 17.

Art. 20

Adeguamenti della presente convenzione quadro

La CdC e il Consiglio federale possono decidere, su proposta del Comitato direttivo, di adeguare e prorogare la presente convenzione quadro.

29 agosto 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

22 giugno 2007

In nome della Conferenza dei Governi cantonali: Il presidente, Lorenz Bösch, Consigliere di Stato Il segretario, Canisius Braun

2868